Comparatisti italiani, al lavoro
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Comparatisti italiani, al lavoro
The ISAIDAT Law Review is a peer reviewed periodical covering all aspects of comparative and transnational law. It is also dedicated to the neighbouring fields of legal anthropology, law and language, law and the cognitive sciences, as well as to the dialogue between law and other disciplines. La Revue juridique de l’ISAIDAT est un périodique consacré à toutes les dimensions du droit comparé et du droit transnational. Elle abrite également des articles dans les domaines voisins de l’anthropologie juridique, de la linguistique juridique, des sciences cognitives appliquées au droit, et aussi, à la question du dialogue entre le droit et d’autres sciences. Les propositions d’articles font l’objet d’une évaluation (peer review). La Rivista giuridica dell’ISAIDAT pubblica contributi in tutte le aree del diritto comparato e transnazionale. Accoglie inoltre articoli sui temi contigui dell’antropologia giuridica, sui rapporti tra lingua e diritto, nonché sull’apporto delle scienze cognitive al diritto e, più in generale, sul dialogo tra il diritto e le altre discipline. Gli articoli inviati alla rivista sono accettati in seguito a peer review. Editor /Directeur / Direttore Rodolfo Sacco Comitato di direzione / Comité de direction / Steering committee Gianmaria Ajani Gianantonio Benacchio Mauro Bussani Raffaele Caterina Silvia Ferreri Michele Graziadei Alberto M. Musy Barbara Pozzo Marina Timoteo Comitato scientifico internazionale /Comité consultatif international / International advisory board Jürgen Basedow Pablo Salvador Coderch James Gordley Nicholas Kasirer Duncan Kennedy Hein Kötz Horatia Muir Watt Etienne Le Roy Vernon V. Palmer Reiner Schulze François Terré Jacques Vanderlinden Contact /Contacts / Contatti [email protected] - www.isaidatlawreview.org The ISAIDAT foundation promotes research on the frontiers of legal science. The Review is supported by the Centre for Comparative and Transnational Law established by ISAIDAT. La fondation ISAIDAT promeut la recherche relative aux frontières de la science juridique. La Revue est soutenue par le Centre de Droit Comparé et Transnational établi par l’ISAIDAT. La fondazione ISAIDAT promuove ricerche sulle frontiere della scienza giuridica. La Rivista è sostenuta dal Centro di Diritto Comparato e Transnazionale costituito dall’ISAIDAT. INDICE /TABLE DES MATIERES /TABLE OF CONTENTS Comparatisti italiani: al lavoro! Rodolfo Sacco 1 A rhetorical view of the nature of law James Boyd White 6 Law & literature e diritto comparato: A proposito dell’opera di James Boyd White Barbara Pozzo L’incontro mancato dei civilisti francesi con il realismo giuridico: un esercizio di lettura comparata Christophe Jamin 23 33 ITALIAN REPORTS TO THE JOURNÉES OF THE ASSOCIATION H. CAPITANT (2010) Le droit des successions et la famille en Italie Andrea Fusaro Le successioni e il primo passaggio generazionale dell’impresa in Italia Alberto Musy 61 74 Les successions et l’entreprise en droit italien Francesco Pene Vidari 82 Il diritto internazionale privato italiano delle successioni Jacopo Re 97 La proprietà privata nel sistema della convenzione europea dei diritti dell’uomo Sabrina Praduroux 113 ABSTRACTS/RÉSUMÉS 149 ITALIAN COMPARATIVISTS: TO WORK! Rodolfo Sacco It is more than thirty years now since I gave up the presidency of the Italian Association of Comparative Law, preferring research to organisational work. Today I see that the organisational tasks incumbent on Italian devotees of comparative law are proliferating at an unforeseeably tumultuous pace, and for this reason each one of us should take over a share – at least a small share – of the load. And I can draw the conclusions. It is legitimate to doubt whether a person of my age is capable of moving with the times. But I feel I have the assurance of someone who, in an undemanding manner, offers me assistance and backing. I refer to that incomparable guide to comparative thought: Michele Graziadei. Italian comparative jurists need to work in association in order to plan their activities collectively. And, for this to happen, the appropriate links need to be structured. For a reason that certainly escapes young people and perhaps even a few older people. Italy is the country with the greatest number of scholars of comparative law (in proportion to the size of its population). This is because every student of law has to take courses in comparative law, which means that a dense network of teachers has developed to impart the subject. The quality of Italian thinking in comparative law is recognised worldwide. Gino Gorla has been the originator of leading-edge analytical methods, Mauro Cappelletti has forced legal thinkers throughout the world to tackle new themes and to raise doubts never thought about before. In 2003, the International Committee of Comparative Law (the governing body of the International Association of Legal Science) formulated the equation “Turin = the world capital of comparative law”. In 2000, in explaining that the science of private law at that time was in a state of coma, and that its vital spirit had been resuscitated by the comparison of law, Horatia Muir Watt named four Italian scholars as the personification of that comparison (Revue internationale de droit comparé, 2000, p. 503 et seq.). The theory of legal formants (which cannot be adopted without acknowledging its central place in the study of comparative law) is Italian, and to a great extent (often in more or less 1 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 simplified forms) it is the daily bread in the teaching of the discipline as practised in France, in America, etc. Something is missing, however, from the warmth of recognition of Italian worth in the life of the world community of jurists. To a certain extent, Italians have proverbially hidden their light under a bushel. Let us see how this can be. The last half century has been notable for a massive collective effort of formulating of potential supranational normative models, either persuasive or created so that they might one day acquire the authority of law. The beginnings can be said to coincide with the sessions in which René David, Clive Schmitthof and Tudor Popescu laid the very first foundations of what was to become the body of LUVI and LUFCVI (the Uniform Law on international sale and the Uniform Law on the formation of international sales contracts), the close forerunners of the Vienna Convention on the International Sale of Goods. In this half century, the merits of so many Italians deserve to be recognised and recorded. Michael Joachim Bonell, with his universally admired competence and sense of equilibrium, led the team that produced the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Carlo Castronovo was a worthy representative of Italian knowledge on the Lando Commission. Michele Taruffo, together with Geoffrey Hazard, has been a co-reporter for the American Law Institute project, Principles and Rules of Transnational Civil Procedure. Giuseppe Gandolfi is the prime mover as well as the soul of both the Pavia group working on a European civil code and of the sponsor of that project, the Academy of European Private Lawyers. Nevertheless, in the vast body of law created and in the immense magma of projects, both under way and abandoned, one can retrace the common thread of the French component, the common thread of the American component, the common thread of the German component, the common thread of the British component, but I feel that the same cannot be said of an Italian common thread. In the past, suitable Italians have not been approached, and contacts have not been activated that might have served for the appropriate introductions and recruitments. Italians think and Italians write. Italian literature enjoys a good reputation. But can we say that it is as well known as it deserves? Many Italian scholars publish in international languages, and this means that they can be read by all. But it is evident that a proportion of Italian output is written in the mother tongue and is unapproachable by foreigners. Basil Markesinis has analysed the situation, with a statistical quantification based on bibliographical references. In short: familiarity with the work of Italians is in proportion to the contractual power of the 2 R. SACCO: ITALIAN COMPARATIVISTS: TO WORK! Italian language, and therefore the work of Italians is undervalued. Are there any remedies? There might be. One might think about launching a plan to have an ad hoc selection of Italian writings translated into English; one might also consider concocting home-made collections of deserving extracts and then translating them; reviews of Italian works in the appropriate language could be sent to foreign journals (the Revue internationale de droit comparé, I believe, is the publication that reviews the largest number of Italian studies); or at least opportune relationships could be cultivated with the journals that cover our country’s law (the Jahrbuch für Italienisches Recht would, I believe, be very happy to draw attention to our contributions to comparative law). There are certain Italian comparativists who teach or have taught abroad (Mauro Cappelletti, for instance, or Ugo Mattei). This makes them known. This makes us known. Sometimes it is the reputation of the individual professor that serves as the channel for teaching abroad, sometimes the arrangements are made through agreements between the faculties concerned. In neither case do the beneficial contacts made by the Italian with a foreign public and, more generally, with a foreign environment then leave traces in the ordinary, generic knowledge of the average Italian jurist. It does not enter the minds of those returning from a period abroad to disseminate the impressions they have derived from their stay (their feelings on what might be lacking in Italian knowledge, on what Italian knowledge might export, and so on). Obviously, comparativists the world over want to meet, to come to know each other and to pool their ideas. There are, therefore, world or area organisations that have come into existence to meet this need. Outstanding on the world scene are the International Association of Legal Science (IALS-AISJ) and the International Academy of Comparative Law. The former is the UNESCO body for legal science, and it is structured as an association of national bodies (one per country, selected to act as the national committee). The statutes of the IALS-AISJ provide that within that Association legal science is developed in comparativist form. The International Academy, which has been active for more than a century, does not have links with political institutions, but it brings together – by co-option – individual scholars from every country. Within the IALS-AISJ, the Italian national committee is ISAIDAT Istituto subalpino per l’insegnamento e l’analisi del diritto delle attività transnazionali) (previously it was the Italian Association of comparative law). In this forum, Italians have earned visible recognition: for three years (1975-1978) it was presided by Mauro Cappelletti, and for another 3 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 three-year period (2003-2006) the presidency was held by myself. In the past, its scientific direction was entrusted to Antonio Gambaro, and now to Mauro Bussani. In the Academy, on the other hand, visible recognition is sparse. No Italian has ever been a member of its Executive Committee. Some time ago, I, and later Antonio Gambaro, were elected to the presidency of the Latin group, but this office is now without any importance. In very recent times, even greater damage has been done by Italian indifference. The election of new members has led to the co-opting of a derisory number of Italians. It will not be easy to remedy the damage. In the latest Academy congress (Washington, 2010), again due to Italian lack of concern, the space allocated to Italians was very peripheral (only two general reports, whereas we normally used to present six). Outside the framework of associations, bilateral and multilateral meetings are very frequently held on the initiative of comparativists of one country or another. Italian comparativists are not involved in them, and they do not take the initiative themselves. In part the inertia to which I refer is due to the chronic shortage of financial resources. Public bodies, banking foundations and so on are open-handed in their support for culture. But it is not easy to have a periodical publication, a programme of translations or national participation in international congresses financed unless it is devoted to one specific fashionable theme. Let me draw my conclusion. Italian comparativists must think about common needs, they must engage in a whole campaign of forming relationships, building structures, making connections. To do this they must come together, they must keep each other informed, they must work together. Everyone must do his bit. Informing and connecting are among the tasks of a journal. Today the comparativist needs to have journals. Comparativist science has developed within itself a whole new body of knowledge – varied, rich and vital in its importance – which does not belong to the sectors into which legal literature is articulated (civil law, commercial law, labour law, criminal law, constitutional law, etc.). The prime object of this knowledge is systemology, then translation science, then legal anthropology, etc. This new knowledge is of concern to all comparativists, and is distinct from the themes that belong to the branches of law mentioned above. Appropriate points of reference are needed in the channels of communication. 4 R. SACCO: ITALIAN COMPARATIVISTS: TO WORK! Perhaps what I say reflects a perception, a state of mind, that is widespread among comparativists. And I feel that there is no lack of the signs of a need, a desire for the aggregation of effort. The Italian Association of comparative law, when it was still active, promoted an on-line review, edited by Giovanni Comandè. A few months ago, in Naples, Felice Casucci resuscitated the glorious Annuario di Diritto Comparato, with an editorial board drawn from throughout Italy and a scientific committee extended worldwide. In Turin, ISAIDAT has promoted this on-line journal and, in parallel, it has sponsored the birth of an association of comparativists on a national scale, the Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD) (Unione Frontiere Avanzate del Sapere Giuridico), which is to hold its first colloquium and congress in 2011. Maurizio Lupoi has established and now heads a forum, in other words a regular series of meetings of full professors of comparativist subjects. There are those who have inserted the key into the ignition device to fire up the engine. And then, there may be others who are turning that key. Turn and look at us: perhaps you will see the car is on the move. 5 A RHETORICAL VIEW OF THE NATURE OF LAW JAMES BOYD WHITE As some of you may know, I have spent a lot of energy in the course of my career trying to connect the western literary and humanistic tradition to the teaching and study of law. To some people this work has naturally seemed a bit puzzling, even idiosyncratic. “What can literature possibly have to do with law?” is a question I have been asked over and over. From my point of view, such a questioner often misunderstands what literature is, and can do— maybe seeing it only as a form of aesthetic consumption, not as about anything important except the pleasure it gives—and much of my writing has been aimed at correcting this kind of misjudgment. But I think such a questioner also often misunderstands what law is, and can do, or at least understands these things differently from the way I do, and it is mainly law that I wish to talk about this morning. My aim is to render more explicit than perhaps I have done so far the vision of law itself out of which I have been functioning: a view of law as an activity of language, essentially rhetorical and literary in nature. What I shall say, in a phrase, is that law is a not at heart an abstract system or scheme of rules, as we often think of it, but an inherently unstable structure of thought and expression that is built upon a distinct set of dynamic and dialogic tensions.It is not a set of rules at all, but a form of life. It is a process by which the old is made new, over and over again. I hope that by the time I have finished you can see why I call it “rhetorical.” I think I can best give content to this perhaps puzzling summary by explaining where the view I describe comes from. This will require me to be a bit autobiographical, but I hope you can see that here my real subject is not me, but the law. I. I came to law from the study of English literature and Classics, especially ancient Greek. In both of these fields my focus was on language, most obviously so with respect to Greek. In working on Greek I naturally asked questions like the following: How was this language put together? What were its key terms: of value; of social and natural description; of psychology; and what did they mean? What were its principles of grammar and syntax, governing the 6 J. BOYD WHITE : A RHETORICAL VIEW OF THE NATURE OF LAW way in which sentences could be composed? What were the forms of thought and imagination that this language thus invited and made possible? What, in short, could be said and done in this language that could not be said and done in English? (Do you see that the same questions could be asked of the law?) The activity of translation, in which I was constantly engaged, captures the essence of the problem I was facing: how much, or how little of what Homer does in the Iliad, say, can be brought into English? When we try to bring this poem into English, or Hebrew, how do we distort or damage the original? How do we add to it? I could see that I simply had to learn to read Homer in his language if I were to begin to understand what he said and did. As I did that, what did I begin to see or experience? Certainly not what might be called an art-object, as some might think, offering itself to our aesthetic delectation, as a fine wine offers itself to our palate. The Iliad is beautiful, but it is also hideous, and it certainly is not about beauty as an aesthetic ideal. The same I think is true as a general matter of virtually any imaginative literature worth reading. What the Iliad offered, as I saw it, was an engagement with what seemed like everything: the way a culture (in this case the heroic culture it describes and celebrates) is formed and works; the nature of cultural imperatives and the way they can lead us into war and murder; the way an individual, necessarily formed in large part by his culture, can find himself almost by accident, as Achilles does, suddenly on the edge of that culture, in a position from which it can be seen and in some sense criticized and resisted; the character of human life itself, bounded as it is by death; and the achievement of art, by which this universal fact of human mortality can to some extent be defeated. As the French philosopher Simone Weil says, the Iliad is a poem of force: showing us the roots of war in the ideologies by which we dehumanize each other—a dehumanization the poem itself heroically reverses, in seeing, and bringing the audience to see, against the force of the military culture itself, the common humanity of Greek and Trojan. So for me the Iliad was not literature as aesthetic consumption or display, but a powerful form of thought and education about the most important things in human life. What I say of the Iliad was true in a general way of the best of the other books I read: they offered engagement with human thought of the deepest and best kind about the most important matters in our individual and collective lives. In the work I admired—from Virgil to Shakespeare to Jane Austen to Robert Frost—I found people talking as well as they 7 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 could about what was most important to them, constantly confronting their own limits of perspective, of knowledge, of mind—and the limits of language too. Reading these texts in this way was for me a school for thinking well, reading well, writing well, and always about what mattered most in human life. (Can you imagine that I would come to say the same thing about law?) I went to graduate school in English literature, hoping to make a life out of this kind of engagement with the writing I loved, but I was disappointed, in part because to me this profession felt disconnected from what I thought of as the real world, and for that reason was, I thought, unable to respond deeply and well to the texts to which it was supposed to be devoted. I may have been wrong, but this is what I felt, and I left for law school. In law school I felt that I came back to my own mind, and to a life I recognized. I was learning law, a new language, a language in which to think about and debate many of the most important questions of our shared existence. It was like learning Greek, except that I was learning it for use in the world, rather than as a way of engaging with literary and philosophic texts. This was not for me an academic or purely intellectual activity, but training in a profession that I intended to practice. I thought of this future most readily in rather small-town terms: I could imagine a client coming in off the street with a problem—a sense of threat or frustration or loss—that he or she could not handle without help. Law was the language into which this problem would have to be translated: it was the language I would use to define the problem and to make sense of it, and of its larger context too. It would ultimately be a language of power, producing a result authorized and enforced by state power. The questions for me were these. What is this language of the law, and how does it work? What can be said and done in this language that cannot be done in ordinary English? How, in particular, does law work as a process of translation: with what losses, what gains, what distortions? What will it mean to me to give myself the mind and character of a lawyer? As I imagined it, in practice I would be talking about what really mattered, in competition (and cooperation) with others who were doing likewise, before judges who were also talking about what really mattered. For what we were talking about was important not only to our clients, which it surely was—would they be compensated for their injury, or hold on to their land, or lose their inheritance?—but to the world: and this not so much because the outcome of the particular case mattered, but 8 J. BOYD WHITE : A RHETORICAL VIEW OF THE NATURE OF LAW because it matters very much to the world how such cases are debated and resolved. For every case performs an answer to the question: What are our institutions of justice? How well—how justly—do they work? How should they work? And nothing is more important to a healthy community than justice. I saw the law as a wonderful system in which power worked through conversation, through open argument and persuasion. In principle at least, everyone got his or her opportunity to present the case in the best way possible, and to answer what was said on the other side. In a legal hearing one could say whatever it was necessary or crucial to say about this injury, this divorce, this failed agreement, this event in the real world. To engage in this complex and fundamentally rhetorical activity it was crucial that I should be able to learn and speak and use the language of the law well, and in two senses: that I should be an effective counselor and advocate; and that in doing so I should conceive of myself as doing something of value not only to my client but to the world: contributing to the maintenance of our institutions of justice, indeed contributing to the realization of justice itself. Of course, as in all language use, all translations, I could see that the conversation of the law would always be imperfect: there would always be something left out, something out of tune, something stuck in, always a deep imperfection. Sometimes I thought that the legal language I was given to use was itself hopelessly dead and inadequate. Even where it did seem to have wonderful resources, these were not always taken advantage of by lawyers and judges—who sometimes spoke in the dead ways familiar to all of us, full of clichés and formulas and empty formulas. But both things—the inherent failings of the language and our failings in our use of it—seemed to me to present challenges for a life of value, the aim of which was to define and express meaning: the meaning of the experience of our clients; the meaning of the collection of authoritative texts and traditions and understandings that are the embodiment of the law; the meaning of the institutions of thought and argument in which these questions were presented and addressed. When I went into law practice the view I describe was confirmed: the heart of my work was reading and writing, not in a trivial or mechanical sense, not as the exercise of skill alone, but as the fullest and most important expression of a mind engaged in the world. It was hard to do it well, impossible to do it perfectly. 9 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 My view of law was of course internal, from the inside, from the point of view of someone actually doing it. The law can be looked at from the outside too, by sociologists and political scientists and anthropologists and others, and they are entitled to look at it differently: as a social or political process, or as a structure of rules reflecting certain policies. But the way they look will define what they see, and it will not be the law as I know it. For I saw law from the inside, as I continue to see it, as an activity of mind and language: a kind of translation, a way of claiming meaning for experience and making that meaning real. It is not a system of rules, as I said earlier, but a structure of thought and expression built upon a set of inherently unstable, dynamic, and dialogic tensions. In this it is like a poem. II. Exactly what are these tensions, and how do they work? How are they to be addressed? What does it mean that the law is built upon them? These are my next questions. I should tell you at the outset that much of what I am going to say about them may seem very basic. Indeed it is basic. At one time perhaps we could even have taken much of what I am going to say for granted. This set of perceptions might not have been wholly conscious, but I think it was there in the legal culture, and did not need stating. It may help us uncover some of the tensions upon which legal discourse is built if we think of a day in the life of the lawyer I was preparing to become, starting with the moment when the client comes into our office seeking our help. This client—whether a person or corporation or government body—will have a story to tell and a language in which to tell it. Perhaps he will tell us about domestic violence that he or his children have suffered; perhaps about an idea that he and two others have for forming a corporation that will create and sell software; perhaps about the bank’s threat to foreclose the mortgage on his house. The problem can be mundane and ordinary, or sophisticated and rare, but in any case he will have his own sense of what is wrong; of what he wants; and of his own incapacity to get it on his own. He will turn to us, after all, only when he sees that he needs help. His story will be cast in his ordinary language, the way he usually thinks and speaks. Our job is to listen to him talk in his language, and then to ask questions that will prompt him to say more. Our knowledge 10 J. BOYD WHITE : A RHETORICAL VIEW OF THE NATURE OF LAW of the law should enable us raise issues that he will not have thought of, and in this way encourage a fuller statement of his story in the language of the law. When is his story complete? When do we have everything we need to know? A very good question. The sea of possibly relevant facts is infinite, and there is no clear way of knowing when we have enough. In such conversations there is a circular dependence between facts and law: the facts determine what law is relevant, the law determines what facts are relevant. In principle we could go on forever, but we stop when we think we have enough to enable us to develop his case. No rules could tell us when we have reached this point; our sense of completeness we have is a judgment we gradually make, as we go back and forth between his story and what we know of the law. It rests upon our educated intuition. Our second task will be to translate what we have been told by our client into legal language. This requires us to go from his or her language to the law and back again, over and over, checking both his story and our translation of it. As with all translations, this process is inherently imperfect and distorting. It cannot be done to a formula or rule, but requires the exercise of an art. Sometimes the gap between our languages seems on the surface rather small, for example at closing argument, when we are speaking to the jury and will do so in a language as close to ordinary English as we can manage. Sometimes the gap is enormous. When our client hears us make an argument about choice of law—maintaining, for example, that Nebraska law should apply, not Iowa law, or federal law rather than state law—she may not see any connection at all with the problem she brought to us. But the choice of law problem, if it is a real one, is one of the ways the law gives meaning to her case. It may even be that what this case will ultimately stand for in the law is a new and persuasive approach to choice of law, something she may not care about at all. Our first tension in the law, then, is the one between ordinary and legal language. The lawyer has to speak both languages; he has to translate, as well as he can, both ways, into the law and out of it, a process that is at every stage defective or imperfect. Sometimes the defect will be fatal: we will simply not be able to say in the language we are given what we think should be said about this case. This tension can be found not only in interviews with the client, but throughout the process, and in many forms: in the lawyer’s examination or cross-examination of lay witnesses, for example; in his closing argument to the jury, who are of course untrained in the law; and even in his arguments with the opposing counsel and to the judge, for it 11 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 is common there to resort to ordinary life and language for images with which to make a point. Everyone wants to be able to say in ordinary terms what he is saying in legal terms, and vice versa. This tension is made more difficult by the existence of another one, between language of any kind at all and the mute world of inexpressible experience. In an important sense the client’s story can never fully be told even in ordinary English. There is always a level of experience that cannot be adequately expressed in any language: what a broken arm actually feels like, for example, or the helpless rage and agony of seeing your children hurt by your spouse, or the mute sense of outrage or betrayal at a business partner’s disloyalty. Everything that we say, in any language, floats as it were on a sea of inexpressible experience. So we face not only a tension between legal and other forms of language and expression, but a tension between the world of words and the world of mute experience that underlies it. These tensions are inherently unstable, never fully resolvable. Responding to them is not matter of logic, or ends-means rationality, or conceptual analysis, but requires an art of language and judgment. The tension between legal and ordinary speech is actually an instance of a larger phenomenon, that legal discourse is itself built upon a tension among many different voices, many different languages. It speaks not with one voice but with many voices, and its meaning to a large degree lies in the music that is made among them. Thus we have the official voices of the legislature, the trial judge, the constitution, the Supreme Court, each speaking in its own way to the others, and to the public too. We have witnesses, expert and inexpert, each speaking from his or her point of view in the world. The voice of the person who saw the robbery, of the policeman who investigated it, of the technician who tested the blood, of the robbery victim himself; the voice of the defendant, of the psychiatrist testifying on the question of his sanity, of the witness who claims he saw the victim begin the fracas by attacking the defendant; all these are different voices, speaking in different languages. Suppose for example that our case is a medical malpractice case, in which each side plans to call two expert witnesses—a heart surgeon, say, and an engineer who knows about mechanical heart valves. To prepare our own witnesses for direct and cross examination, and to cross examine the opposition witnesses, we shall need to learn something of 12 J. BOYD WHITE : A RHETORICAL VIEW OF THE NATURE OF LAW the languages of the doctor and engineer. We must be prepared to translate, that is, not only between ordinary language and legal language, but between both of these languages and a range of specialized languages. This activity of translation is both necessary and inherently imperfect, and what it requires in us is the exercise of an art. It is sometimes thought that the law is a single language of authority, a set of nested commands, running from the general to the particular, all in the same voice of absolute or legislative authority, but as we see here such a view makes little sense. The lawyer or judge must be an artist in translation, prepared to translate between the world of mute experience and the world of words; between ordinary language and legal language; and between both of these and specialized languages as well. Perhaps we do not teach translation of this kind in law school but we certainly should. There is a third tension, very different in kind, that is also fundamental to the legal process: the tension that exists between the lawyers on opposing sides of the case. This tension is plain: we want our client to win, he wants his to win, and each of us will do all we properly can to make that happen. Thus at trial each lawyer will stretch every nerve to present the material of the law, and the facts, in such a way as to fit with the fundamental claims of his client. One is the voice of condemnation or attack, the other of excuse or defense. We are deeply opposed, for each of us is straining to create a sense of the case, and the law, that will lead the judge or jury to decide their way. This is a power struggle in the law, and it creates an inherently unstable tension, one that is by nature both dynamic and dialogic. Yet there is something odd here: while we and the lawyer on the other side are obviously opposed to each other, we are also in fact cooperating. We agree in a general way, for example, both about the materials of our argument and the way it should proceed. While we are strenuously disagreeing, that is, we are equally strenuously affirming a great deal: the language, the conventions of discourse, the principles or understandings by which we carry on our argument, and certain conclusions too, on questions both of law and fact. We contest what we can, but we accept what we cannot, and this becomes, for the moment at least, a firm foundation for further thought on both sides. We thus affirm the very constraints of the law within which we find that we, despite our strongest efforts, must operate. When our joint performance works well—as it of course does not always do—it subjects the material of the law, and the facts too, to the 13 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 most intense and searching scrutiny. Instead of seeking the single meaning of the statutes, of the judicial opinions, of the regulations, and of other materials of authority, we two lawyers together are demonstrating the range of possible meanings that these texts may be given, and using all our powers to do so. In our hands, that is, the law is not a closed system of significances, but is systematically opened up to new possibilities—opened up, in fact, as far as we can do it. That is one of the points of our work. This tension between competing voices and perspectives gives a special kind of life to the law. As I just said, it creates a space for newness and creativity in reading the texts of the law, which might otherwise be read in dead and mechanical ways. It is also a way of being grown-up: learning to live in a world in which people think differently from each other and to respect the judgments of those with whom we disagree. This very process, rhetorical and adversary in nature, creates another kind of tension, a moral or ethical tension, within each of the lawyers. Is what she is doing justifiable, or even respectable? We are making arguments for our client, on the law and the facts; but suppose we do not think that what we are arguing for is right? Suppose we think that the other side should win? Or, perhaps more likely, suppose we do not allow ourselves to think at all about the right result, about what justice requires, but only about what arguments will work? What have we become? This problem can be swept under the rug by claiming that the adversarial system works to produce justice, so that even if we are not arguing justly, the system will be just—if not in this particular case, most of the time. But that claim rests on an unprovable optimism, and in any event does not address the most important ethical issue, which is who are we becoming when we engage in the activity I describe. Are we just mouthpieces who will say anything to win, whether or not we mean it? Or can we see ourselves as doing something we can truly respect? A book could be written about this issue, but I hope that you can already see that here is another tension, inherently unstable, deep within the lawyer himself or herself. It is unavoidable by a conscientious person. It is not susceptible of systemic resolution, by resort to a slogan or a rule or a phrase, but must be addressed over and over in the life of the lawyer, in the deep particulars of every argument he or she makes. Next let us assume that the efforts at negotiation have failed and that the case is headed for court, where the two lawyers will speak to the judge who will decide between them. 14 J. BOYD WHITE : A RHETORICAL VIEW OF THE NATURE OF LAW If we imagine ourselves for a moment as the judge, we may now see that the tension between the lawyers creates, or ought to create, a parallel tension in our own mind, as the two opposing voices are present and alive within us. If we start to think one way, we should find ourselves checked by the other. The elaboration by the lawyers of arguments on both sides is a way of resisting the judge’s impulse to decide too quickly, encouraging her to keep her mind open until she has heard it all, thought through it all— indeed helping her to think it through. The two sets of arguments, in making explicit the range of possible choices open to the judge, make clear that the judge will have to make her choice and accept responsibility for it—not push the decision off on a statute or other text that is read in a conclusory or unthinking way. The argumentative process I describe makes plain that the image of the law as a set of clear (and perhaps even self-applying) rules cannot survive a moment’s scrutiny. Under the pressure provided by the lawyers’ arguments, the scope of judicial choice becomes wide, much wider than one would at first expect. This fact creates a tension right at the heart of the judicial judgment, a tension between rational but opposed conclusions. If a statute says that “trucks” must travel in the right lane, or that imported “toys” pay only half the usual customs duty, or that an arrest may only be made upon “probable cause to believe the suspect has committed a felony” we have a general idea what is meant to happen, but we also know that elaborate arguments can go about the meaning of the words, truck, toy, probable cause, felony, and even commit (does it include aiding and abetting another, or being an accessory after the fact?). Legal categories, whether legislative or judicial in origin, thus invariably carry a substantial range of reasonable possibilities for their meaning, sometimes a very wide range. Among these possibilities the judge will have to choose. How is she to do this? A great deal has been said on this question, with answers ranging at least across the following spectrum: (1) the uncertainty of meaning creates in her a discretionary power to do whatever she wants; (2) she is to be guided in the exercise of her discretion by her sense of the intention of the rule-maker; (3) she is to be guided by appropriate general principles of moral and political philosophy; (4) she is to be guided by natural law; (5) she is to be guided by analogy to other legal examples; (6) she is to resolve the ambiguity against the drafter of the document, since he or she is responsible for it; and so on. 15 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 I will not join in the debate as to which of these, or others, should guide her decision. It is enough for present purposes that it is clear that in her basic task of legal decision the judge inhabits a zone marked by strong tensions between alternative ways of thinking, tensions that are, like the other ones I have described, dynamic, dialogic, and inherently unstable. The resolution of this tension, like the other ones, cannot be achieved simply by reference to a rule or practice or phrase or idea, but must be achieved afresh, in every case, by an art of judgment. This very fact gives life to the law. As the judge faces this problem, she faces her own version of what I called before the tension between the world of language and the world of inexpressible experience. This tension arises within her the moment she asks herself how and why the case should be decided. Here is what I mean: a part of her mind will think in terms of legal arguments of the kind we have been discussing, testing them against each other for their force and power. But beneath that layer of the mind is another, an intuitive center, educated by experience and reflection, that is seeking the right decision. The judge knows that her written opinion can never express or justify what the center of herself is doing, the secret spring of judgment at her core. This tension cannot be resolved in any apriori way by a rule or principle, but must, like the others mentioned, be lived through in detail and addressed anew every time. Another structural tension runs through the law: between what we call “substance,” on the one hand, and procedural or institutional considerations on the other. One of the deepest—and to the lay person, most mystifying— characteristics of legal thought is that the lawyers and judges seem to think about both kinds of questions at once, working as it were in two channels simultaneously. Whenever the lawyers argue about a substantive question, such as the meaning of a statutory or constitutional provision, they are likely at the same time to argue about a procedural question: the requirements for a judgment on the pleadings, for example, or for summary judgment, or for a directed verdict. This second channel, which I am calling “procedural,” is by no means limited to technical matters of judicial procedure, but includes argument of a much more general kind, which might be called “institutional.” Suppose the substantive question is whether one may dump industrial waste water in the river; or whether a school on an Indian 16 J. BOYD WHITE : A RHETORICAL VIEW OF THE NATURE OF LAW reservation may begin its days with the recitation of a sentence that sums up the traditional wisdom of the tribe; or whether one may have a loud party to celebrate one’s child’s graduation from school, even though the neighbors object. The lawyer or judge facing such substantive questions will at the same time ask a set of institutional questions: Who is empowered to decide this question in the first instance, and why? What procedures should this actor be compelled to follow, and why? To what review is the first actor’s judgment to be subjected, and why? Or, to reverse the point of view, to what degree of deference is it to be entitled, and why? Suppose for example in the water discharge case that there is a municipal ordinance on the subject. Here the lawyers will ask what I have been calling the substantive question—whether the ordinance should be interpreted to prohibit this discharge—but at the same time a set of institutional questions: whether the city council was authorized to pass such an ordinance by the relevant statute; if so, whether it followed the requisite procedures; if so, whether this ordinance, even if authorized by statute, meets the requirements of the state or federal constitution. In fact much of what we mean by constitutional law is institutional in just this way, determining what agency should have the power to decide what questions, under what procedures, and subject to what review. The mind of the lawyer and judge mysteriously works in both tracks at once, and there is an inherently unstable tension between them. Sometimes, indeed, the two lines of thought intertwine in such a way as to eliminate the distinction between them. One just cannot think of one without the other, and what happens in one line of thought affects the other. It is like seeing that the smooth and rough sides of a piece of cloth each require and imply the other. There is no way to draft a set of rules for resolving this tension. It must be addressed by an art of language and judgment. Another tension, still different from the others, exists between the twin demands of law and justice. For in our system the lawyer and judge alike must ask not only, “What does the law require?” but “What does justice require?” It is a convention of our law—I have never seen plainly stated but seems to me undeniable—that in every case the lawyer on each side must maintain that the result he or she is arguing for is both required by the law and itself fundamentally just. An argument that claimed that the law required the outcome, but admitted that the result was unjust, would be profoundly incomplete. No lawyer would want to be in the position of 17 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 making such a case. Likewise incomplete would be the sister argument that claimed that justice required the result argued for, but admitted that the law was against it. Nor would a judge happily admit either that her judgment was unjust or that it was against the law. In this sense ours is a system of both natural and positive law. It is like a chariot being drawn by two horses: they often pull in opposed directions, but unruly and uncooperative as they may be, together they take the chariot in a direction that is much better than that towards which either of the horses alone is pulling it. The immense and deep tension between these two claims means that the lawyer or judge must often labor to harmonize them, sometimes to the breaking point. But it also gives both lawyer and judge an opportunity to create something new and alive: not merely the logical working out of rules or premises, but a deep engagement both with the texts of the past and the facts of the present, and what they mean. It is one aspect of the lawyer’s great task, which is to bring into one field of vision the ideal and the real. Finally let me suggest one more tension: between the past and the present, and between both of them and the future. The task of the lawyer and judge is to bring the materials of the past—sometimes recent past, sometimes remote past—to bear on the problems of the present, and in so doing to make something new for the future. The law is thus not a static or timeless system, working out the implications of its premises in abstract or purely logical ways, but a way of functioning in a world dominated by time, seizing the ever-passing moment of the present as the place to join past and future. It is a way of defining experience; learning from experience; shaping experience. This tension is present in all legal argument, but most of all in the special form we call the judicial opinion. This text brings together all that the parties have been able to invoke from the past, and issues the authoritative judgment that speaks to the future. It does not just state or define a rule, but issues a judgment, which it explains, and explains in ways that go beyond the language of the rule itself. III. I am saying, then, that legal thought is not the top-down elaboration of the meaning of a set of rules, by a process of logic or endmeans rationality, but is rather an activity of mind and language deeply marked by a set of structural tensions: 18 J. BOYD WHITE : A RHETORICAL VIEW OF THE NATURE OF LAW —between ordinary language and legal language, and between both of these languages and the various specialized discourses of witnesses and experts; —between language itself, of any kind, and the mute world that lies beneath it; —between the two lawyers, each of whom seems to resist the other at every point, though in another way they are cooperating deeply; —within the individual lawyer, whenever she asks what her role means, for herself and for the world; —between many conflicting but justifiable ways of giving meaning to the rules and principles of law; —within the judge, between her reasoning and intuitive capacities; —between substantive and procedural (or institutional ) lines of thought; —between law and justice; and —between the past on the one hand, and the present and future on the other. This is not an exhaustive list, but for present purposes it will do. Each of these tensions is, as I have said, inherently unstable, that is, not resolvable by reference to fixed rules, principles, or conventions; each is dynamic, not static, thus moving us in new directions that we cannot always anticipate; each is dialogic, not monologic, thus acting with the force of competing voices at work in the world or in the self. These tensions are of different kinds of course, and they interact, to create fault lines that run through every act of full legal analysis. The management of these tensions is essential to the work of lawyer or judge, a task that is essentially literary and rhetorical in kind. What happens if we start to think of law in this literary or rhetorical way? Let me suggest, to start with, that it makes simply impossible the view that the law is a system or scheme of rules that are in practice applied more or less rationally to produce a set of intended or desired results. This is a view that law students often bring to law school with them. They expect that we shall teach them a set of rules. These are the rules they will apply as lawyers, and knowledge of them is what sets them apart from the lay person, to whom they are unknown. A large part of a good legal education is disabusing them of this view. 19 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 There are many reasons that such an image is attractive to the student. It explains the kind of knowledge that the lawyer has, and justifies his role (and his fees). It is also in principle simple, even easy: if all I have to do is memorize a set of rules, even if there are a lot of them, I am confident that I can do it. The work may be dull but it won’t be hard. It won’t ask of me what I cannot already do; it will not ask me to change and grow. So it is natural for the student to say: “I want the law to be a set of rules!” But I think the view of law as rules is also at work in scholarship and teaching that takes as its subject the question, not how lawyers think and should think, but what the rules should be. We see this view at work in policy studies generally, in “law and economics” in particular, in much jurisprudence, and indeed wherever the tendency to abstract or theoretical thinking has taken hold, whether in the analysis of legislative or judicial problems. The question of policy is of course a legitimate one, and lawyers, economists, social scientists, moral philosophers, ordinary people, and lots of others can properly speak to it. But it is not the essential question for either lawyer or judge, who is instead repeatedly asked to deal with the particulars of a case, whether as adviser, advocate, or decider, and to do so in light of the whole structure of arguably relevant legal rules, principles, conventions, precedents, understandings, indeed in light of the whole legal world and culture. This structure, as I have been trying to show, is not a coherent conceptual system but a dramatic and rhetorical process marked by a series of deep and inherently unstable tensions that cannot be reduced to or governed by a system of rules or other directives. Rules of the standard legislative (or judicial) form do exist, and they serve to guide general expectations and behavior. They are important and can be talked about in such terms. But this is not the level at which the judge or lawyer works, for they are called upon only when there is a problem, a difficulty, a moment, at which the rules collide with reality, or each other, and do not work in the easy way they are thought to do. To put it in a phrase, the judge and lawyer deal not with the “rules” as such, as a discrete conceptual system, but with what happens when that abstract language meets the world. For the law is not a system, but a way of managing the relations between what looks like a system and many dimensions of actual life: the experience of the client and lawyer, including the experience that cannot 20 J. BOYD WHITE : A RHETORICAL VIEW OF THE NATURE OF LAW be expressed in any language at all; the multiplicity of languages and voices that make up our world; the conflicts and harmonies between opposing lawyers; the freedom and responsibility of the judge; the idealistic and realistic tendencies of legal thought; the tension between past and present, present and future. In all of this, let me stress, I am trying to define what I see to be the possibilities of life in the law. Of course these possibilities are not attained automatically, and never fully or perfectly, and sometimes they are corrupted. Often lawyers are judges are thoughtless, crude, unimaginative, inarticulate, and dull. Indeed such things are sometimes true of us all. But not always, in every way. My effort here is to offer an image of the activity of law by which we can shape our efforts as we practice or teach it, an image, over the horizon, as it were, which we can keep before us as we do our work: a sense of how things might be if only we could make them so. Every case, every legal conversation, is an opportunity to exercise the lawyer’s complex art of mind and imagination. This art is what we teach, what we practice, and what we cherish. In calling what the lawyer and judge engage in an art, I have in mind the thought that all art—whether music or painting or architecture or poetry or drama—proceeds by way of tension and resolution: a conflict is stated or hinted at or felt; the tension between opposing elements is developed and expanded; and at the end a resolution is reached—but never a final resolution, only a momentary one. When one poem or sonata is finished, another is to be begun, and so it is with legal argument and legal judgment. The aim of the lawyer, as for the poet, to quote Robert Frost, is “a clarification of life”—“not such a clarification as sects and cults are founded on, but a momentary stay against confusion.” The tensions I have been defining are not, then, as some might say, simply “noise in the system,” but the life of the law itself. If I am right, what I am saying here has real consequences: for the sort of education that we offer, which should invite the student to engage in the art I describe, not learn law as a set of rules; for the ethical and intellectual possibilities of the lawyer’s life, which can be seen to be far more interesting, challenging, and ethically alive, than the view of the lawyer as rule-applier; for the expectations that judges can bring to their work and for the ways in which evaluate what they do—not simply by political agreement or disagreement with the outcome, but by judging 21 ISAIDAT LAW REVIEW 1-2010 their work as performances of an art, the art of reconciling the ideal and the real. This vision of the law is an old-fashioned one, going back to the roots of legal thought in the west, in the study and practice of the art of rhetoric; at its heart it is a vision of law as an art, an art of language and judgment, an art of the maintenance and repair of human community. I have been resisting an image of law as rules and policy, but behind those things is a deeper vision: of law as abstract, mechanical, impersonal, essentially bureaucratic in nature, narrowing rather than broadening human experience, understanding, and empathy. To focus on the law as a system, and not on what happens when that system meets the world, and the people of the world, is to strip it of its difficulty, its life, its meaning, and its value. At this moment, the law comes fully alive, and it contains within it the seeds of resistance to the forces of mindless empire and control, for every case is an opportunity for newness of thought, for creativity and surprise, for the introduction into the world of power an unrecognized voice, language, or claim. In the moment of speech, or writing, there is always the possibility that one can bring the world into new life. 22 LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO: A PROPOSITO DELL’OPERA DI JAMES BOYD WHITE BARBARA POZZO * Le Stresa Lectures sono un appuntamento importante dedicato a protagonisti del pensiero giuridico contemporaneo. Quest’anno la lecture è stata tenuta uno dei più insigni esponenti del movimento di Law and Literature, James Boyd White. Si pubblica di seguito l’introduzione alla sua opera apparsa in italiano con il titolo Quando le parole perdono il loro significato per la serie Giuristi stranieri d’oggi, diretta da Cosimo Marco Mazzoni e da Vincenzo Varano. James Boyd White 1 è autore di una produzione molto vasta 2 , considerata all'origine del Rinascimento che il movimento di Law and Literature ha vissuto negli Stati Uniti a partire dagli anni '70 del secolo scorso 3 . Le Stresa Lectures, come ogni anno, sono state organizzate dal collega e amico Alberto M. Musy e da Corridoi Atlantici. La conferenza di James Boyd White, tenuta il giorno 7 giugno 2010, è stata presentata da Barbara Pozzo e da Anthony Marasco. 1 James Boyd White è stato Hart Wright Professor of Law nell’ Università di Michigan, nonché Professore di Lingua e Letterature Inglese e di professore aggiunto di Classical Studies. 2 Principle and Practice of Legal Expression, Chicago, Chicago University Press, 1972; The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, Boston Mass., Little, Brown and Co., 1973; Law as Language: Reading Law and Reading Literature, in 60 Texas Law Review (1982), 415 ss; The Study of Law as an Intellectual Activity, in 32 Journal of Legal Education (1982), 61 ss.; When Words Loose their Meaning, Constitutions and Reconstitutions of Language, Character and Community, Chicago, Chicago University Press, 1984; Heracles' Bow: Essays on the Rhetoric and Poetics of the Law, Madison, University of Wisconsin Press, 1985; Law as Rhetoric, Rhetoric as Law. The Arts of Cultural and Communal Life, in 52 University of Chicago Law Review (1985), p. 684 ss.; Doctrine in a Vacuum: Reflections on What a Law School Ought (and Ought Not) To Be, in 36 Journal of Legal Education 1986, p 155 ss; What can a Lawyer learn from Literature? in 102 Harvard Law Review 1989, 2015 ss.; Justice as Translation. An Essay in Culture and Legal Criticism, Chicago, Chicago University Press, 1990; The Legal Imagination and the Beginning of Modern Law and Literature, in Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, Pozzo (ed.) Stämpfli Verlag, Bern, 2010, p. 16. 3 Il primo a parlare di un rinascimento nel movimento di Law and Literature fu J.A. Smith, The Coming Renaissance of Law and Literature, in 30 Journal of Legal Education (1979), 13 ss. * 23 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Dopo i primi passi del movimento compiuti agli inizi del '900, con le opere di Wigmore 4 e Cardozo 5 , due filoni di analisi e di indagine erano andati affermandosi: quello più propriamente di Law in Literature, volto a mettere in luce gli aspetti del diritto che più sono stati presi in considerazione dalla letteratura e quello di Law as Literature, ove il quesito che viene posto è se il testo giuridico possa essere studiato ed interpretato con l'ausilio degli strumenti ermeneutici messi a punto dalla critica letteraria. Il successo di tale movimento venne – almeno in parte – posto in ombra verso la metà del secolo scorso dall'illusione di poter recidere i legami che da secoli univano il sapere giuridico alle lettere e alla retorica. White fornisce una spiegazione a questo fenomeno, richiamando il clima intellettuale che si era venuto instaurando alla metà del secolo scorso, con l’affermarsi dell’illusione che non vi fossero connessioni tra il diritto e gli altri linguaggi, o – più in generale – con il sapere umanistico. Questa “cecità nei confronti dell’ovvio” fu prodotto dalla convergenza di una serie di fattori diversi: l’imporsi all’interno della filosofia di un positivismo logico che attribuiva significato a solo ciò che era sperimentabile empiricamente; la più ampia visione che le scienze avessero messo nell’ombra le altre forme di pensiero; il diffuso desiderio - in momenti di difficili equilibri internazionali - di affermare la “mascolinità” della scienza contro la percepita “femminilità” degli studi umanistici; ed infine l’imporsi delle scienze sociali nel mondo del diritto, prima nella forma della sociologia e della psicologia, poi dell’economia 6 . E' con l’opera di White The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression 7 , apparso per la prima volta nel 1973, che si assiste alla rinascita di un interesse sempre più vivace per la ricerca in questo campo, volto a mettere in evidenza gli stretti legami tra il diritto, le sue regole e il suo linguaggio, con il sistema di valori circostante, il contesto culturale e sociale in cui essi operano. Il riconoscimento della centralità e dell'importanza di J.B. White appare indiscusso all'interno di quel dibattito culturale sull'educazione del J.H. Wigmore, A List of Legal Novels, 2 Ill. L. R. 574 (1907-1908); Id., A List of 100 Legal Novels, 17 Ill. L. R. 26 1922-1923. 5 B. N. Cardozo, Law and Literature and Other Essays and Addresses (1931). 6 J.B. White, The Legal Imagination and the Beginning of Modern Law and Literature, in Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, Pozzo (ed.) Stämpfli Verlag, Bern, 2010, p. 16. 7 J.B. White, The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, Boston Mass., Little, Brown and Co., 1973. 4 24 B. POZZO : LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO giurista negli Stati Uniti e sul ruolo che la letteratura potrebbe svolgere nell'offrire nuovi strumenti di analisi critica del fenomeno giuridico 8 . The Legal Imagination contiene una raccolta selezionata di brani tratti da opere letterarie, così come da sentenze e testi di legge, che White analizza al fine di mettere in luce come il diritto debba essere considerato parte integrante di un “sistema” culturale, cui il giurista deve fare continuo riferimento per attribuire un significato alle parole con cui opera. Chiara appare la critica ad un modello di formazione che sembrerebbe avere reciso i legami tra diritto e cultura, legami che fino ai tempi di Felix Frankfurter, giudice alla Corte Suprema tra il 1939 e il 1962, sembravano invece essere stati assai solidi. In un suo recente scritto White ricorda 9 , infatti, a guisa di aneddoto, come Frankfurter al giovane Paul, dodicenne con l'ambizione di diventare avvocato desse i seguenti consigli: Mio Caro Paul, Nessuno può considerarsi un giurista veramente competente se non è un uomo di cultura. Se fossi in Te, dimenticherei qualsiasi preparazione tecnica per quanto concerne il diritto. Il miglior modo per studiare il diritto è quello di giungere a tale studio come una persona già ben istruita. Solo così si può acquisire la capacità di usare la lingua inglese, scritta ed orale, ed avere un metodo di pensiero chiaro, che solo una educazione genuinamente liberale possono conferire. Per un giurista non è meno importante coltivare le facoltà immaginative leggendo poesia, ammirando grandi quadri, nell’originale o in riproduzioni facilmente accessibili, ascoltando grande musica. Rifornisci la tua mente di tante buone letture, e amplia e approfondisci i Tuoi sentimenti sperimentando indirettamente ed il più possibile i magnifici misteri dell’universo, e dimenticati della tua futura carriera. Con i miei migliori auguri, Cordialmente, Felix Frankfurter 10 8 Cfr. ad esempio R. Weisberg, Coming of Age Some More: 'Law and Literature' Beyond the Cradle, in 13 Nova Law Revue (1988), p. 107 ss, in particolare p. 110 s. Cfr. nello stesso senso M. Camilleri, Lesson in Law from Literature: A Look at the Movement and a Peer at her Jury, in 39 Cath. U.L. Rev. 557, 1989-1990. Infine cfr. R.A. Posner, Law and Literature. Revised and enlarged Edition, Cambridge, Harvard University Press, 1998, p. 4. 9 L'episodio è ricordato da J.B. White in The Legal Imagination and the Beginning of Modern Law and Literature, in Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, Pozzo (ed.), Stämpfli Verlag, Bern, 2010, p. 15. 10 Felix Frankfurter, Lettera a Paul Claussen, Jr., in The Law as Literature, E. London (ed.) (New York: Simon and Schuster, 1960), p. 725. 25 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Nel contesto nordamericano il riferimento ai contributi che possono essere attinti dalla letteratura, ed in particolare dalle legal novels 11 , appare dunque una risposta alle supposte inadeguatezze dell’educazione giuridica fornita dalle facoltà giuridiche 12 , persino dalle migliori 13 . Dai primi articoli di Wigmore 14 , agli scritti di Benjamin Nathan Cardozo 15 , alle più recenti pubblicazioni 16 , è possibile rintracciare le radici dell'interesse dei giuristi americani per questo settore di indagine 17 . L'opera di White in questo contesto presenta il diritto come forma di retorica, attraverso la quale la comunità e la cultura vengono affermate, mantenute e trasformate 18 . Con When words loose their meaning, apparso in inglese nel 1984 e appena tradotto in italiano 19 , White prospetta un nuovo modo di leggere che si propone di mettere in evidenza la particolare essenza del diritto, come forma letteraria e retorica. L'Iliade, la Storia di Tucidide, il Gorgia di 11 F.J. Loesch, Is acquaintance with Legal Novels Essential To a Lawyer? in 5 Tenn. L.Rev. 133, 1926-1927; W. H. Hitchler, The Reading of Lawyers, in 33 Dickinson Law Review 1, 1928; Lord Justice Birkett, Law and Literature: The Equipment of the Lawyer, in 36 A.B A J. 891, 1950. 12 Cfr. M. Camilleri, Lesson in Law from Literature: A Look at the Movement and a Peer at her Jury, cit.; C. A. Reich, Toward the Humanistic Study of Law, in 74 Yale L.J. 1402, 1964-1965. 13 Un altro episodio ricordato da J.B.White è infatti il seguente: “On another perhaps apocryphal occasion, Frankfurter made reference to a history book by Zimmern in conversation with a clerk, and when the clerk professed ignorance of it, he said: “What? You went to Harvard Law School, and you do not know Zimmern’s Greek Commonwealth?” Perhaps needless to say, no one on the present Supreme Court would have such expectations of a Harvard Law School graduate”. Cfr. J.B.White in The Legal Imagination and the Beginning of Modern Law and Literature, cit., p. 15. 14 Sull'opera di Wigmore cfr. R. H. Weisberg, Wigmore’s “Legal Novels” revisited: New Resources for the Expansive Lawyer, in 71 Nw. U. L. Rev. 17 1976; R. H. Weisberg and K. L. Kretschman, Wigmore’s “Legal Novels” Expanded: A Collaborative Effort, in 7 Md. L. F. 94 1977-1978. 15 B. N. Cardozo, Law and Literature and Other Essays and Addresses (1931). 16 Cfr. E. M. Abramson, Law, Humanities, and the Hinterlands, 30 Journal of Legal Education, 1979, pp.27-42, che tra i primi chiedeva di arricchire i i curricula delle Law Schools, ricomprendendo un approccio più interdisciplinare. 17 Una interessante ricostruzione della storia del movimento negli Stati Uniti e nei principale contesti nazionali europei è quella di A. Sansone, Diritto e Letteratura, Un'introduzione Generale, Milano, 2001; M.P. Mittica, Diritto e letteratura in Italia. Stato dell’arte e riflessioni sul metodo, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2009, 273 ss. 18 J.B.White, Law as Rhetoric, Rhetoric as Law. The Arts of Cultural and Communal Life, cit., 684. 19 Quando le parole perdono il loro significato. Linguaggio, individuo, comunità, traduzione di R. Casertano, presentazione di Barbara Pozzo, nella Collana: Giuristi Stranieri di Oggi, a cura di C.M. Mazzoni e V.Varano, Giuffrè, 2010. 26 B. POZZO : LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO Platone, la Favola della Botte di Swift, i Saggi apparsi sul Rambler di Johnson, Emma di Jane Austen e le Riflessioni di Burke, vengono riletti con la compartecipazione interattiva del lettore - al fine di affermare una diversa concezione del diritto, come strettamente connesso al linguaggio ed ai valori espressi dalla società in cui si afferma e di cui è espressione. L'Autore chiede al suo lettore di leggere questi testi con una “partecipazione immaginaria”, in modo “innovativo e partecipe”, al fine di “dare un senso al rapporto che intercorre tra chi parla ed il tessuto connettivo della sua cultura e di riuscire a sperimentare dall’interno, con la dimestichezza dell’artigiano, anche se in modo fugace e sperimentale, la vitalità del linguaggio che crea un mondo”. White ritiene che tale sia lo sforzo che si chiede anche agli studenti delle facoltà giuridiche americane, chiamati ad analizzare i casi giurisprudenziali, che devono rivivere con la loro immaginazione l’esperienza delle parti e degli avvocati, ponendosi delle domande in ordine ai motivi che hanno spinto ad una determinata scelta in luogo di un’altra, a come si sarebbero comportati trovandosi in quella situazione e a come avrebbero illustrato le proprie ragioni. Così come si può leggere l'Iliade con una partecipazione immaginaria, allo stesso modo per comprendere un caso, “il metodo corretto è quello di discuterlo nella propria mente, valutando accuratamente gli strumenti a disposizione di entrambe le parti per proporre le azioni ed i rimedi d’appello, l’insieme dei quali costituisce quello che noi chiamiamo diritto”. L'Autore tornerà sul rapporto diritto e linguaggio, affrontando i temi della traduzione nella sua successiva opera: Justice as Translation. An Essay in Culture and Legal Criticism 20 . Il successo delle opere di White e dell'intero movimento di Law and Literature negli Stati Uniti è evidenziato dall'organizzazione di vari Convegni 21 e dall'introduzione di corsi curriculari nella facoltà Cit., nota 1. 21 Vedi ad esempio il Symposium organizzato dalla Rutgers Law School e pubblicato nella Rutgers Law Review nel 1979: H. Leventhal, Law and Literature: A Preface, 32 Rutgers L. Rev. 603 (1979); J.S. Koffler, Capital in Hell: Dante’s Lesson on Usury, 32 Rutgers L. Rev. 608 (1979); J.A. Smith, Job and the Anguish of the Legal Profession: an Example of Relationship of Literature, Law and Justice, 32 Rutgers L. Rev. 661 (1979); K.S. Abraham, Statutory Interpretation and Literary Theory: some Common Concerns of an Unlikely Pair, 32 Rutgers L. Rev. 676 (1979); D. Martin, The Lawyer as Friend, 32 Rutgers L. Rev. 695 (1979); T. Carbonneau, Balzacian Legality, 32 Rutgers L. Rev. 719 (1979), H. Suretsky, Search for a Theory: An Annotated Bibliography of Writings on the Relation of Law to Literature and the Humanities, 32 Rutgers L. Rev. 727 (1979); Confronta inoltre il Symposium organizzato dalla Texas Law Review e pubblicato nel numero 3 del volume 60, del marzo 1982. S. Levinson, Law as Literature, 60 Texas Law Review 373 (1982); G. 20 27 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 giuridiche 22 . Da ultimo, il movimento ha cominciato a riscuotere un certo successo anche nelle università europee 23 . Le ragioni di tale interesse dovrebbero apparire evidenti, essendo la questione dell'efficacia degli strumenti didattici e della formazione degli studenti sempre all'ordine del giorno. Il riferimento non è – ovviamente solo alle facoltà giuridiche, ma anche e soprattutto ai corsi di laurea in Lettere e in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale, dove sono attivati corsi in materie giuridiche. Certo, sarebbe difficile dire del sistema educativo dell'Italia, quanto ha affermato J.B. White per l'educazione del giurista negli Stati Uniti, ossia che “l’educazione giuridica consista soprattutto nell’apprendere le regole” 24 . L'insegnamento nelle facoltà giuridiche in Italia ha infatti sempre previsto corsi di storia e di filosofia, mentre il ruolo del diritto comparato sembra essersi affermato come di fondamentale importanza nel fornire agli studenti nuovi strumenti critici nell'analisi del fenomeno giuridico. Come comparatista vorrei sottolineare la sfida che costantemente si incontra nel fornire agli studenti un messaggio efficace, al fine di far loro comprendere le differenze esistenti tra sistemi giuridici e culture giuridiche. 25 Ciò è vero nel caso in cui lo scopo che ci si propone è quello di introdurre gli studenti italiani al mondo di common law e alla particolare mentalità dei giuristi che lo rappresentano. A titolo di esempio, l’esistenza di due differenti giurisdizioni, quella delle Corti di Westminster e quella di Equity, i rapporti tra le stesse, la disputa avvenuta ai tempi degli Stuart, fino alle grandi Riforme attuate nel XIX secolo con i Judicature Acts, sono tutti argomenti che vengono ampiamente illustrati da tutti i grandi manuali di diritto comparato. Ma - come ho appena sperimentato – al fine di esemplificare la grande crisi del sistema giudiziario inglese agli inizi del 1800, derivante in gran parte dalla compresenza delle due giurisdizioni, non c’ è niente di Graff, "Keep off the Grass," "Drop Dead," and Other Indeterminacies: A Response to Sanford Levinson, 60 Texas Law Review 373 (1982); S. Fish, Interpretation and the Pluralist Vision, 60 Texas Law Review 495 (1982); G.E. White, The Text, Interpretation, and Critical Standards, 60 Texas Law Review 495 (1982). 22 Cfr. M. Camilleri, Lesson in Law from Literature: A Look at the Movement and a Peer at her Jury, cit., in particolare nota 3, dove viene presentato un elenco delle università che hanno introdotto corsi curriculari di law and literature. 23 J. Gaakeer, Law and Literature in Europe: a First Pragmatic Inquiry. 24 Cfr. J.B. White, The “Legal Imagination” and the Beginning of Modern Law and Literature, cit., p. 11. 25 Si veda M. Graziadei, Comparative (Law and) Literature, in Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, cit. 28 B. POZZO : LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO più efficace di qualche pagina di Casa Desolata (Bleak House) di Charles Dickens. La descrizione che Dickens ci presenta della causa Jarndyce contro Jarndyce, più di qualsiasi spiegazione tecnica, è in grado di introdurre lo studente nella giusta atmosfera in cui si è consumata la crisi tra la giurisdizione di Common Law e quella di Equity, facendogli comprendere quale fosse l’impatto che aveva - in concreto - sulla società e sulla vita delle persone. Nelle parole di Charles Dickens: “Jarndyce contro Jarndyce si trascina da anni. Questo processo spauracchio è diventato, col tempo, così complicato che nessuno sa più cosa significhi. Le parti interessate lo capiscono anche meno; ma è stato osservato che neppure due legali della Corte riescono a parlarne per cinque minuti senza trovarsi in completo disaccordo sulle premesse. Innumerevoli bambini sono nati nel corso della causa; innumerevoli giovani si sono sposati; innumerevoli vecchi sono morti; dozzine di persone si sono trovate stranamente coinvolte nel processo Jarndyce contro Jarndyce, senza sapere come o perché; famiglie intere hanno, con quella causa, ereditato un odio leggendario. Il piccolo attore, o convenuto, al quale fu promesso un cavallo a dondolo, quando si fosse conclusa la causa Jarndyce contro Jarndyce, è cresciuto, è divenuto padrone di un cavallo vero e se ne è andato al galoppo all’altro mondo. Leggiadre pupille della Corte sono sfiorite diventando mamme e nonne; una lunga serie di Lord Cancellieri è apparsa e sparita; la legione dei certificati della causa si è trasformata in un insieme di semplici certificati di morte; forse non ci sono al mondo tre Jarndyce superstiti da quando il vecchio Tom Jarndyce si fece saltare disperato le cervella in un caffè di Chancery Lane; ma la causa Jarndyce contro Jarndyce si trascina ancora davanti alla corte nella propria triste lungaggine, in eterno e senza speranza” 26. Con il racconto di Charles Dickens gli studenti sono in grado di comprendere la situazione delle istituzioni giudiziarie inglesi nel XIX secolo e la crisi della loro credibilità in un modo meno astratto, perché diventano intimi dei personaggi ritratti e possono sentire l’impatto che il diritto può avere sulla società e sulla cultura 27 . In questa prospettiva è più attraverso il linguaggio della letteratura, che attraverso il linguaggio del diritto, che possiamo essere messi in grado di capire profondamente la considerazione che la società attribuisce ai giuristi e all’idea di giustizia 28 . 26 Charles Dickens, Casa Desolata, Einaudi, Torino, 1995, traduzione di A. Negro, p. 10; Bleak House, Penguin Classics, London, 1985, p.6. 27 Sui contributi di Dickens cfr. W.S. Holsworth, Charles Dickens as a Legal Historian, 1928, Yale University Press. 28 Cfr. John M. Gest, The Lawyer in literature, London, 1913. 29 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Gli esempi possono moltiplicarsi. C’è una famosa citazione che riprende un’opera di François Guillaume Andrieux, un autore famoso dell’Ancien Régime, che aveva ricevuto un’educazione come giurista. Il poema racconta in particolare la storia di Federico il Grande di Prussia, che voleva ampliare i suoi possedimenti e chiese quindi al Mugnaio di Sains Souci, di vendergli i suoi terreni. Dopo aver ricevuto un secco rifiuto dal Mugnaio, Federico lo minacciò di espropriarlo, ma il suo suddito gli replicò in modo assai fiero: “Il y a des juges à Berlin”. Dovendosi confrontare con la fiducia che il suo suddito aveva nei suoi giudici, Federico preferì rinunciare ai suoi progetti. Il poema rimase a lungo l’emblema di un Sovrano Illuminato e fu sempre citato in francese, anche dai tedeschi. La reputazione dei giuristi, e degli avvocati più in particolare, non è sempre stata quella che brillava sotto Federico il Grande, nemmeno nella stessa Germania, dove Martin Lutero parlava dei giuristi come di cattivi Cristiani: “Juristen sind böse Christen”. E come dimenticarsi della descrizione dell'Azzeccagarbugli fatta da Agnese ne I Promessi Sposi: “Non bisogna poi spaventarsi tanto: il diavolo non è brutto quanto si dipinge. A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non sappiamo trovare il bandolo; ma alle volte un parere, una parolina d'un uomo che abbia studiato...so ben io quel che voglio dire. Fate a mio modo, Renzo; andate a Lecco; cercate del dottor Azzeccagarbugli, raccontategli...Ma non lo chiamate così, per amor del cielo: è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor...Come si chiama, ora? Oh to'! non lo so il nome vero: lo chiaman tutti a quel modo. Basta, cercate di quel dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso, e una voglia di lampone sulla guancia” 29 . Gli esempi potrebbero continuare all'infinito 30 . Mi si lasci qui semplicemente dire che attraverso la letteratura possiamo avere una visione del ruolo dei giuristi e degli avvocati all’interno della società più reale, perché più sentita. Ciò è vero per quanto concerne i sistemi che appartengono alla Western Legal Tradition, ma è a maggior ragion vero per quei sistemi che implicano il richiamo a valori profondamente radicati nella società e in 29 Da I Promessi Sposi, Storia Milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, edizione riveduta dall'Autore, Milano, Dalla Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840, pp. 49-50. 30 Cfr. F. Ost, The Law as Mirrored in Literature, in Teaching Law through the Looking Glass of Literature, cit., p. 39. 30 B. POZZO : LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO una diversa concezione delle regole. La letteratura può fornire un valido strumento per analizzare l’impatto sociale di alcuni istituti giuridici, che possono essere difficili da comprendere nella prospettiva del giurista occidentale. In altre parole, è il racconto che può permettere una migliore prospettiva critica di sistemi giuridici che non appartengono alla Western Legal Tradition, in cui è lo stesso ruolo del diritto e della legge che possono essere intesi in modo differente. In quest’ottica la lettura di alcune novella ci aiuta nella comprensione del legal process in cui certe istituzioni sono collocate, e che può essere alquanto diverso da quello conosciuto nelle democrazie occidentali. Quando si affronta la complessità di sistemi giuridici come l'India 31 , la Cina 32 , o qualsiasi sistema del continente africano, dove la norma è costituita da diversi formanti: quello tradizionale, quello 31 Si veda ad esempio la novella di V. Seth, A Suitable Boy, Harper Collins, UK, 1993;trad. it. Il ragazzo giusto, di L. Pernia, Tea, Milano, 2005, che illustra il tema delle riforme che portarono all’abolizione del sistema dello zamindari nell’India postindipendendista. Sul tema mi sia permesso di rinviare B. Pozzo, A Suitable Boy and the Abolition of Feudalism in India, in Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, cit. Cfr. inoltre B. Sidwa, Water, Milkweed Editions, U.S., trad it. di V. Giacobbo Acqua, Neri Pozza, Milano, 2006, che narra la storia di una vedova bambina nell’India di Gandhi. Il racconto della Sidhwa tratta più in generale della tragica situazione delle vedove in India, nonostante le riforme legislative introdotte dagli Inglesi, volte a incoraggiare il secondo matrimonio delle vedove in contrasto con le regole tradizionali indiane. Della stessa Autrice cfr. anche la novella Cracking India, Milkweed Editions, U.S., 1991, trad. it. di L- Pugliese, La spartizione del cuore, Neri Pozza, Milano, 2003. 32 Un racconto magistrale a questo proposito è La moglie di Wan va in tribunale, Roma – Napoli, Ed. Theoria, 1992, traduzione del romanzo Wan jia su song di Chen Yuanbin, che narra la storia di Qiu Ju e delle sue esperienze attraverso le diverse fasi del giudizio. Il racconto è allo stesso tempo una esemplificazione della contrapposizione tra giustizia formale e giustizia tradizionale. Dal racconto il film di Zhang Yimou: “La storia di Qiu Ju”. Si pensi inoltre all’opera di Lu Xun, La vera storia di Ah Q, pubblicata in Italia da Demetra Giunti, Firenze, 1994. Il racconto è un a satira amara e impietosa dei vizi dell’uomo comune nella Cina pre- e postrivoluzionaria del 1911/12 . E’ la storia di un antieroe, vittima delle proprie illusioni di grandezza, che si conclude con la sua esecuzione di fronte a un’improvvisata giuria militare/rivoluzionaria, che pare poco più di una brutta copia del processo imperiale. Interessante appare inoltre tutto il filone del legal thriller alla cinese, ed in particolare i casi del giudice Bao. Bao Zheng, realmente esistito, nato nel 999 d.C. e nominato magistrato dopo aver superato gli esami di distretto nel 1027 (din. Song, 960-1279) – è divenuto il protagonista di racconti popolari e novelle, queste ultime composte soprattutto durante la dinastia Ming (1368-1644) da autori rimasti sconosciuti. Si veda a questo proposito Anonimo, I casi del giudice Bao, Roma, Bagatto Libri, pp. 83-86, trad. it. di G Bertuccioli, che si basa per la sua traduzione su FENG Buyi, 1985, Bao Gong An [“I casi del giudice Bao”], Beijing, Baowentang chubanshe. 31 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 religioso, quello del periodo coloniale e quello del legislatore moderno, l'analisi richiede una conoscenza profonda dei valori che possono essere svelati dalla letteratura che si è occupata delle storie degli uomini e delle donne che tali valori hanno vissuto, sopportato, combattuto. Se uno dei compiti dell'indagine comparatistica è quello di non limitarsi al dato positivo, ma di capire la law in action, i messaggi che ci provengono dalla letteratura possono aiutarci ad ampliare le nostre prospettive 33 . La potenzialità della letteratura deriva dalla sua capacità di farci capire intimamente il punto di vista di un altro individuo 34 . Infine, non bisogna dimenticare che qualsiasi analisi comparatistica implica un'opera di traduzione e di interpretazione 35 , che deve prendere in considerazione sia gli elementi scritti così come quelli non scritti del diritto 36 . Salman Rushdie una volta suggerì nel suo romanzo Shame che per comprendere una cultura ci si dovrebbe concentrare sui suoi termini non traducibili 37 . Anche in questa prospettiva l'opera di White potrebbe aiutarci a comprendere le relazioni tra diritto e lingua, diritto e cultura, diritto e società, e a scoprire i valori più profondi che si celano dietro il velo del diritto 38 . 33 Su questi temi il riferimento d’obbligo è a R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Utet, Torino, 1992. 34 Cfr. Camilleri, cit., p. 564 e Pozzo, A Suitable Boy, cit, p. 94. 35 Sul problema della traduzione giuridica cfr. R. Sacco, in Language and Law, in Ordinary Language and Legal Language, B. Pozzo (a cura di), Giuffrè, Milan, 2005, p. 1; Id., Langue et droit, in Rapports nationaux italiens au XVéme Congres International de Droit Comparé. Bristol, 1998, Milano, 1998 ; Id., La traduction juridique. Un point de vue italien, in Cahiers de droit 28, 845 (1987). Cfr. inoltre Witteven, Lost in Translation, in Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, cit. 36 R. Sacco, Il diritto muto, in Rivista di diritto civile, 1993, p. 689 ss. Cfr. inoltre D.J. Gerber, Authority Heuristics: Language and Trans-system knowledge, in Ordinary Language and Legal Language, cit., p. 41 ss.; V. G. Curran, Comparative Law and Language, in The Oxford Handbook of Comparative Law, R. Zimmermann and M. Reimann (a cura di), Oxford University Press, Oxford, 2008, 675. 37 B. Pozzo, Lost and Found in Translation, in Les Frontières avancées du savoir du juriste: la traductologie et l’antropologie juridique, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 153. 38 J.B. White, Translation as a way of understanding the language of law, in Ordinary language and Legal Language, cit., p.61. 32 L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO GIURIDICO: UN ESERCIZIO DI LETTURA COMPARATA* CHRISTOPHE JAMIN** SOMMARIO : 1. Il “momento 1900” nel diritto civile. - 2. La proposta da Saleilles: sottoporre i giudici alle costruzioni dottrinali. - 3. Demogue o dell’incapacità delle costruzioni dottrinali di addomesticare l’onnipotenza degli interpreti. - 4. Ripert o della necessità politica di promuovere principi e costruzioni dottrinali. « …il faut partir des faits, mais pour s’élever à la construction juridique »*** La storia del pensiero giuridico contemporaneo nasconde un curioso paradosso. Molti autori individuano una certa qual parentela fra il Realismo giuridico americano 1 ed i lavori di alcuni civilisti francesi attivi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo 2 ; tuttavia, come è noto, quegli stessi civilisti hanno deliberatamente voltato la schiena al Realismo nel momento in cui questo prendeva piede sul continente. Cosa ha determinato, in quel cruciale periodo che è costituito dagli anni 1880-1930, i civilisti francesi a rifiutare di cedere ai tormenti del Realismo, nonostante la presenza di alcuni fattori che li avrebbero potuti condurre ad attivare un movimento identico a quello dei loro omologhi statunitensi ? In altri termini, cosa ha indotto i civilisti francesi ad astenersi dal contestare radicalmente il metodo di “interpretazione classica” che Gény aveva identificato nel suo Méthode d’interpretation et sources en droit positif français 3 ? E ciò non tanto per sostituire ad esso un Traduzione di Gianmaria Ajani. Il presente saggio è destinato ad apparire nella rivista Droits, 2010 ** Directeur de l’Ecole de Droit de Sciences Po *** J. Carbonnier, Le Régime matrimonial, sa nature juridique sous le rapport des notions de société et d’association, thèse de doctorat, Bordeaux, 1933 (Jean Carbonnier – Ecrits, PUF, 1 ed., 2008, p. 54). 1 A proposito del quale, in una letteratura particolarmente abbondante, si veda il classico : W. W. Fisher III, M. J. Horwitz, T. A. Reed (cur.), American Legal Realism, Oxford UP, 1993. 2 Cfr.: F. Schauer, Thinking like a Lawyer, Harvard UP, 2009, pp. 124-125. 3 F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif – Essai critique, ChevalierMarescq, 1899, pp. 15-52. * 33 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 sistema dottrinale organizzato, in quanto il Realismo fu un movimento di reazione 4 , piuttosto che una vera scuola di pensiero, ma per rimettere in discussione i fondamenti strutturali del pensiero giuridico dell’epoca, su entrambe le sponde dell’Atlantico: la giurisprudenza dei concetti, la devozione al sistema, il formalismo, etc.. Un movimento, il Realismo, che pose in dubbio una serie di certezze profondamente condivise, all’epoca, fra i giuristi: la naturalità delle categorie giuridiche, l’impossibilità di relazionarsi ai fatti, se non dopo averli inquadrati entro classificazioni giuridiche prestabilite 5 , la distinzione fra sfera pubblica e privata, la coerenza interna e l’autonomia del diritto, la sua neutralità assiologia o, ancora, poiché la lista è tutt’altro che completa, la sua eventuale indeterminatezza 6 . Un movimento che permise di modificare radicalmente le finalità dell’insegnamento del diritto 7 , e soprattutto favorì il fiorire di una moltitudine di correnti di pensiero e di concezioni del diritto, frequentemente opposte l’una all’altra 8 che, ad ogni buon conto, hanno conosciuto e continuano a conoscere fortune diverse: dagli studi di sociologia empirica 9 all’analisi economica del diritto 10 , passando per una serie di correnti segnate da un approccio critico 11 . Rispondere al quesito che ci siamo posti, circa il rifiuto dei civilisti francesi di cedere ai tormenti del Realismo, di cui peraltro avrebbero potuto essere i precursori, non è un semplice esercizio di ricerca erudita. 4 Gli storici concordano nel riconoscere tale qualificazione al movimento realista, il quale ha rappresentato più una condizione dello spirito (a mood) che un movimento intellettuale coerente, fatto, quest’ultimo, che peraltro non impedisce di tenerlo in considerazione. Cfr., in tal senso, autori assai differenti tra loro come Morton J. Horwitz (The Transformation of American Law, Oxford UP, t. I, 1992, pp. 172-192) e Neil Duxbury (Patterns of American Jurisprudence, Oxford UP, 1995, pp. 65-159). 5 Sul tema, si veda la presentazione di Louis Assier-Andrieu alla traduzione dell’opera di Karl N. Llewellyn et E. Adamson Hoebel : La voie Cheyenne, PUF, 1999, spec. p. XXV. 6 Vedi in particolare, T. Endicott, Vagueness in Law, Oxford UP, 2000, il quale distingue fra « vagueness », che inerisce alla lingua, inclusa la lingua del diritto, e « indeterminacy », risultato della « vagueness » al momento dell’applicazione della regola ad un caso specifico. 7 Cfr. le illuminanti osservazioni di Grant Gilmore , For Wesley Sturges: On the Teaching and Study of Law, 72 Yale Law Journal (1962-1963), p. 646. 8 Cfr., ad es., la rinnovata difesa del formalismo ad opera di Ernest Weinrib, The Idea of Private Law, Harvard UP, 1995. 9 Su cui si può leggere l’interessante lavoro di J. H. Schlegel, American Legal Realism & Empirical Social Sciences, University of North Carolina Press, 1995. Vedi anche la recensione a firma D. R. Ernst, « The Lost Law Professor », (1996) 26 Law and Social Enquiry 967. 10 A titolo di introduzione storica si veda: N. Mercuro and S. G. Medema, Economics and the Law, Princeton UP, 1997. 11 Ancora quale introduzione: M. Kelman, A Guide to Critical Legal Studies, Harvard UP, 1987; G. Minda, Postmodern Legal Movements, New York UP, 1995 . 34 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO Se le cose fossero andate diversamente, la maggior parte della dottrina oggi non si troverebbe a lamentare l’impotenza della dogmatica giuridica nel costruire un diritto ordinato e coerente 12 . Quel quesito non sarebbe così centrale, o quanto meno non ce lo porremmo nei medesimi termini. Non ci affaticheremmo attorno alle teorie del realismo sull’interpretazione: invece di essere percepite come tesi sovversive, sarebbero entrate a far parte del nostro discorso comune. E quanto all’analisi economica del diritto, non sarebbe affogata in fiumi di inchiostro: invece di continuare ad interrogarci sulla sua pertinenza rispetto alla ricerca giuridica, ci troveremmo probabilmente a ripensare tutti i rapporti giuridici dal punto di vista della loro dimensione economica. Per non dire della sociologia del diritto, che non sarebbe stata praticata con scarso rigore prima di essere relegata ai margini dei discorsi dottrinali 13 . In breve, noi avremmo potuto privilegiare altri percorsi, rispetto a quelli strettamente legati alla sola “tecnologia giuridica” 14 , che satura la ricerca sapiente (fino al punto di asfissiarla). Avremmo così potuto aprirci, anche all’interno delle Facoltà di giurisprudenza, ad una visione pluridisciplinare del diritto, rinunciando alla inutile convinzione dell’autonomia del sapere giuridico rispetto alle altre scienze sociali 15 . Avremmo, insomma, tagliato i ponti con una certa Si veda , di recente, D. Bureau e N. Molfessis, « L’asphyxie doctrinale », Etudes à la mémoire du professeur Bruno Oppetit, Litec, 2009, p. 45 ss. 13 A proposito della sociologia del diritto, cfr. il punto di vista di Liora Israël in L’arme du droit (Presses de Sciences Po, 2009, p. 32) : « Riprendendo il solco dei primi lavori di Carbonnier, emerge negli anni ’70 una nuova generazione di studiosi, interessati al diritto in una prospettiva sociologica. La maggior parte di loro farà carriera al CNRS, luogo più favorevole alla ricerca interdisciplinare dell’università francese». 14 P. Amselek, « L’interpellation actuelle de la réflexion philosophique par le droit », Droits, t. 4, 1986, p. 132, che la definisce come l’operazione di «disporre in modo dogmatico le diverse regole giuridiche messe in vigore dai poteri pubblici, di stabilirne una presentazione ordinata, sistematica, e coerente, provando a formulare commenti interpretativi razionali e assennati alle disposizioni vigenti, esplicitandone tutta la portata e le potenzialità, eliminando o riducendo i difetti apparenti, le oscurità, le lacune, le contraddizioni, etc. ». 15 Ricordiamo le parole di Grant Gilmore in The Ages of American Law, Yale UP, 1977, p. 87, a proposito de « l’era dell’ansia», rappresentata dall’apparizione del Realismo: « At the hands of the Realists, the slogan "law is a science" became law is a social science" «… the Realists talked of economics and sociology not merely as allied disciplines but as disciplines which were in some sense part and parcel of law ». Il che distingue il Realismo statunitense dal discorso giuridico francese, che molto rapidamente ha assegnato all’economia o alla sociologia il ruolo di scienze annesse, consentendo così al diritto di mantenere la propria autonomia. 12 35 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 nostalgia del “tempo delle cattedrali” 16 , avremmo rinunciato a sottoscrivere in massa una “apologia dei costruttori di sistema” 17 , che non poteva avere altro risultato se non la glorificazione del diritto dei manuali 18 . E quanto a coloro che non appartengono al mondo dei giuristi, essi non ci percepirebbero, probabilmente, più come coloro che “per la loro propria funzione… si limitano a razionalizzare situazioni di fatto al fine di introdurvi una coerenza fondata su principi” 19 . La nostra tradizione giuridica, in sintesi estrema, avrebbe potuto essere bipartita. L’interrogativo sul realismo e sul suo rifiuto merita, pertanto, di essere posto. Si può allora ben essere tentati dal darvi risposta riproponendo la lettura di alcuni autori rappresentativi. Un tale approccio, peraltro, non può fornire tutti gli elementi necessari per elaborare una teoria. Vi sono, pare evidente, altri modi di procedere: interessarsi, ad esempio, all’importanza giocata dalle reti epistemiche 20 , o interrogarsi sulle condizioni istituzionali di produzione del sapere giuridico, il che ci porterebbe ad osservare con migliore attenzione l’organizzazione fortemente centralizzata delle Facoltà di giurisprudenza in Francia 21 , fino a toccare con mano quel tabù che è rappresentato dalle procedure di reclutamento dei docenti. O, ancora, volendo restare sul aderenti al metodo della rilettura, potremmo sicuramente estendere l’attenzione firme più illustri a quella dottrina di “secondo rango” che ha largamente contribuito a edificare il nostro diritto senza veramente essere studiata. D’altronde, anche la scelta tra le “grandi firme” sconta ampi margini di discrezionalità. Assumerò questo rischio, soffermandomi su tre nomi che meglio di altri si impongono, per le loro qualità, per così dire, “archetipiche”.Per ordine di entrata in scena: Raymond Saleilles (1855-1912), René Demogue (1872-1938) e Georges Ripert (1880-1958) 22 . F. Burdeau, Histoire du droit administratif, PUF, 1995, p. 322, il quale considera, in modo del tutto originale, le « grandi opere di sintesi » che, apparse a partire dagli anni successivi al 1890, «hanno contribuito a nobilitare questa porzione del sapere giuridico». 17 J. Rivero, « Apologie pour les faiseurs de systèmes », D. 1951, Chron., p. 99. 18 J. Donzelot, L’invention du social, Le Seuil, 1994, p. 89. 19 Vedi in tal senso F. Audren et C. Fillon, « Louis Josserand ou la construction d’une autorité doctrinale », RTDciv., 2009, p. 39 ss. 20 Cfr. J. Caillosse, « Quel droit administratif enseigner aujourd’hui ? », Revue administrative, n° 328, 2002, p. 461. 21 Sul rapporto fra competizione universitaria e innovazione giuridica vedi N. Garoupa e T. S. Ulen, « The Market for Legal Innovation : Law and Economics in Europe and the United States », Alabama Law Review 59.5 (2008) : 1555-1633. 22 Per indicazioni bibliografiche su tali autori: P. Arabeyre, J.-L. Halpérin e J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, PUF, 2007. 16 36 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO Saleilles, la cui opera più significativa si sviluppa fra il 1890 e il 1910, apre il discorso. Più ancora di Gény, di cui è senza dubbio il suo migliore allievo 23 , più ancora degli altri autori appartenenti alla galassia riformista dell’epoca, Saleilles contribuisce a porre in questione i postulati della dottrina classica. La sua ricerca, peraltro, si ferma: come comprendendo il potenziale devastante della sua analisi, si adopera per chiudere il vaso di Pandora e salvare il canone, così come aveva già cominciato a fare Henri Capitant (la sua Introduction au droit, di ispirazione pandettistica appariva nel 1898) 24 e Planiol (la prima edizione del suo Traité elementaire du droit civil veniva pubblicata nel 1899). Il secondo autore (Demogue), opera negli anni 1910-1930. Spetta a lui segnalare ai suoi contemporanei che, una volta aperto, il vaso di Pandora non poteva più essere richiuso, azione che gli varrà ben presto il rimprovero di Gény di propagare uno “scoraggiante nichilismo” 25 , apprezzamento ampiamente condiviso che peraltro non influirà sulla sua fama dottrinale, edificata a partire dalla distinzione fra obbligazioni di mezzo e di risultato. Il terzo autore chiude il ciclo, dominando – o, meglio, schiacciando !- la civilistica francese negli anni fra il 1920 e il 1950. Anche Ripert ha ben compreso che, una volta aperto, il famoso vaso non può più essere richiuso, ma egli ritiene che sia necessario applicarsi molto seriamente allo scopo, pur senza forse credere realmente nel successo dell’impresa. Il che non significa certo che la sua opera sia di second’ordine : essa è, senza dubbio, di importanza assoluta, non fosse altro per l’influenza che esercitò su più generazioni di giuristi, sia privatisti che pubblicisti. Essa potrebbe d’altra parte essere studiata secondo il punto di vista che ho qui suggerito, vale a dire l’importanza che ha finito per prendere la tecnica giuridica in seguito alla presa di coscienza da parte dei civilisti dell’epoca del fatto che la tentazione realista avrebbe inevitabilmente condotto a quello che essi definirono “nichilismo giuridico”. (Cfr. infra, a proposito di Demogue). A questo riguardo, il pensiero di Gény è emblematico (e vicino a quello di Saleilles): dopo aver instillato il dubbio presso i suoi contemporanei nel 1899 (in Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif – Essai critique, cit.), egli consacra la seconda parte del sua opera a « stimare il valore [dei] procedimenti di ricerca» dottrinali dell’epoca, in particolare «la necessità di collegare le soluzioni di dettaglio a dei principi più elevati, e di sistematizzare, nel costruirlo, l’ordine giuridico positivo del nostro tempo » (in Science et technique en droit privé positif, Sirey, t. 1, 1915, n° 3, pp. 9-10). 24 Cfr. : D. Deroussin, « La pensée juridique de Henri Capitant », in N. Hakim et F. Melleray (dir.), Le renouveau de la doctrine française – Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle, Dalloz, 2009, spec. a p. 26, dove l’autore rileva che Henri Capitant assegna alla dottrina « una funzione essenziale : organizzare la materia giuridica tramite la formulazione di principi generali strutturanti, favorendo la costruzione di teorie». 25 F. Gény : Nouvelle revue historique de droit français et étranger 1911, p. 125, ivi la recensione al saggio pubblicato nel medesimo anno da Demogue su Les notions fondamentales du droit privé. 23 37 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Fra questi tre autori, dedicherò un po’ meno attenzione ai primi due, non foss’altro perché sono stati oggetto di studi molto approfonditi in questi ultimi anni, di cui mi limiterò a riprendere alcune conclusioni 26 . Diversamente per il terzo, la cui opera non ha sollecitato un analogo genere di analisi, sebbene quasi tutta la sua produzione sia stata riedita di recente – con la significativa eccezione del suo Régime démocratique et le droit civil, un vero pamphlet contro la democrazia 27 . Ora, è ben vero che la biografia di Ripert non lo ha reso un autore frequentabile: lo ricordiamo come Segretario di Stato all’Istruzione pubblica e alla gioventù, seppur brevemente (settembre-dicembre 1940) sotto il regime di Vichy. Eppure è necessario insistere sulla sua opera, perché è lui a fischiare la fine della ricreazione, di una ricreazione iniziata agli albori del XX secolo. Passati gli anni ’30, la civilistica francese non avrà più né l’occasione, né tanto meno il gusto di abbandonarsi ai tormenti del Realismo. Ma ora è il tempo di soffermarsi su quell’inizio di XX secolo, il famoso “momento 1900” , che non ha certo segnato solo il diritto 28 , per comprendere il ruolo giocato dai nostri tre autori, ai quali ci rivolgeremo in seguito. 1. Il “momento 1900” nel diritto civile In linea generale, l’ultimo terzo del XIX secolo è dominato dalla crisi intellettuale di quel modello liberale classico 29 che aveva iniziato ad affermarsi in Francia a partire dagli anni successivi al 1820 30 . Edificato sui principi del libero scambio, quel modello si fonda sull’idea che il mercato produca armonia sociale, poiché il gioco degli interessi genererebbe di per sé un equilibrio ritenuto soddisfacente. 26 Su Saleilles si veda in particolare : M. Xifaras : « La Veritas Iuris selon Raymond Saleilles – Remarques sur un projet de restauration du juridisme » ? Droits, t. 47, 2008, p. 77 ss. Riguardo a Demogue, si vedano gli atti del Colloquio a lui dedicato nel 2003 in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2006 (vol. 56). 27 Su cui : J.-P. Chazal, « G. Ripert et le déclin du contrat », Revue des contrats 2004/2, p. 244. 28 F. Worms (cur.), Le moment 1900 en philosophie, PU Septentrion, 2004. 29 Mi limiterò qui ad utilizzare questa espressione, sicuramente contestabile, prendendola a prestito da quegli autori che la utilizzano, nel corso degli anni ’30, per distinguere il « liberalismo classico » da altri modelli, tra cui figurano in primo luogo il neoliberalismo ed il corporativismo. Cfr., ad es., G. Pirou, Néo-libéralisme, NéoCorporatisme, Néo-Socialisme, Gallimard, 1939. Si veda. anche R. Kuisel, Le capitalisme et l’Etat en France – Modernisme et dirigisme au XXe siècle, Gallimard, 1981, pp. 27-72. 30 Vedi, di recente, sulla diffusione delle idee economiche liberali durante quel decennio : D. Todd, L’identité économique de la France, Grasset, 2008, spec. p. 103. 38 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO Quel modello ha trovato una sua declinazione giuridica 31 , almeno in certi settori (e certamente più in materia contrattuale che nel settore dei rapporti di famiglia), e non senza forti sfumature tra gli autori (che per di più potevano essere liberali su certi aspetti, e conservatori su altri). Ora, a partire dai primi anni della III Repubblica, la rappresentazione giuridica di quel modello non è più in grado di reggere, per delle ragioni politiche che certi civilisti hanno perfettamente compreso. Ciò è ancor più significativo se si pensa che quei medesimi autori partecipano all’avventura della nascente sociologia, essendo così nelle condizione per comprendere gli effetti più concreti della filosofia che sosteneva il modello liberale classico 32 . Le ragioni cui accennavo sopra portano, in sintesi, i giuristi a comprendere che, in mancanza di una riconfigurazione dei postulati del liberalismo, sarà l’intera società borghese a patire delle serie conseguenze. I proposito, mi limiterò qui a citare le parole di un civilista, datate 1903: “è dovere di ogni buon cittadino comprendere la necessità delle riforme e collaborare alla loro realizzazione. Un accordo è ancora possibile, ed entrambi le parti hanno interesse a che tale accordo sia cercato … se il proletariato non vuole altro che rimpiazzare una legislazione di classe con un’altra, intollerante, ingiusta, discriminante, allora non avrà realizzato alcun progresso, alcuna opera destinata a durare… dal canto suo, la borghesia deve accettare l’inevitabile – deve evitare l’ostinazione nella difesa dei propri privilegi, nel rimpianto di una egemonia perdutadeve riconoscere cosa vi è di legittimo nel movimento di emancipazione della classe operaia. Questo è il prezzo per risparmiarsi una Rivoluzione” 33 . Dato interessante: sono le ultime righe di un’introduzione ad un corso di diritto civile consacrato alla socializzazione del diritto, unica via, a giudizio dell’autore, per rispondere alla crisi del modello liberale classico che, secondo l’autore, potrebbe sfociare in una rivoluzione proletaria, se venisse mantenuto. Nel sottolineare la inevitabilità di una conciliazione degli interessi di classe in conflitto tramite la socializzazione del diritto, l’autore mette in luce un’opposizione già descritta nel 1848 dall’economista Frédéric Bastiat: “Il dissidio profondo ed inconciliabile in questa materia fra socialisti ed economisti [termine con il quale sono qui indicati i liberali] si riassume in ciò: i socialisti credono in un essenziale antagonismo degli interessi. Gli Per una prospettiva di sintesi si veda: A. Bürge, « Le code civil et son évolution vers un droit imprégné d’individualisme libéral », RTDciv. 2000, p. 1. 32 Cfr. F. Audren, Les juristes et les mondes des sciences sociales en France, th. Dijon, ds., 2005, p. 289. 33 J. Charmont, « La socialisation du droit (leçon d’introduction d’un cours de droit civil) », Revue de métaphysique et de morale 1903, pp. 404-405. 31 39 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 economisti credono nell’armonia naturale, o piuttosto nella conciliazione necessaria e progressiva degli interessi. E’ tutto qui” 34 . Tornando al nostro tema, per quanto i civilisti non abbiano mai aderito pienamente alle tesi degli economisti-liberali, per via della loro fede nel compito tutelare dello Stato, vediamo che, a partire dall’inizio del XX secolo, cresce il numero di coloro che si allontanano dalle tesi liberiste, fondate sull’idea che il libero scambio conduca all’equilibrio degli interessi. Al contrario, molti sono coloro che ritengono che sia proprio il libero scambio a generare conflitti di interessi che non possono essere risolti dal gioco del mercato, conflitti che sono capaci di mettere in pericolo l’ordine sociale. In altri termini, utilizzando un esempio emblematico tratto dal diritto dei contratti, la maggioranza dei civilisti non pensa più che lo Stato (e all’occorrenza, il giudice) debba limitarsi a garantire l’esatta esecuzione degli accordi in forza della semplice volontà dei contraenti. Ritengo che in quest’epoca, per delle ragioni prevalentemente politiche, prenda forma la nota teoria del bilanciamento degli interessi, disegnata dalla lucida analisi che alcuni giuristi conducono sugli effetti concreti che i rapporti sociali producono in un mondo dominato dal modello liberale. A questo punto, vuole salvare la società borghese, è assolutamente necessario rifondare un‘armonia sociale tramite meccanismi diversi dal puro e libero mercato. Ciò non significa, peraltro, porre in causa esclusivamente il mercato: è l’insieme degli strumenti chiamati tradizionalmente a garantire l’armonia sociale ad essere allo stremo sotto i colpi del capitalismo, sia che si tratti della famiglia, della proprietà, o della legge. etc. Per quanto riguarda il mercato ed il libero scambio, ad ogni modo, una parte rilevante dei giuristi dell’’epoca individua due percorsi preferenziali per superare la propria incapacità di produrre e mantenere l’armonia sociale. Si tratta, in primo luogo, di inventare un concetto che dovrà permettere che i gruppi sociali in contrapposizione (la borghesia e la classe operaia) si avvicinino, spinti da uno spirito di conciliazione. In secondo luogo, dell’individuazione di una istanza, esterna al mercato, capace di ricreare una certa armonia sociale. Il concetto è la solidarietà 35 : nozione figlia di un conservatorismo politico ben temperato, il cui fine è, senza dubbio, quello di 34 F. Bastiat, « Justice et Fraternité », Journal des Economistes, t. 20, n° 82, 15 juin 1848, p. 325. 35 Vedi, in generale, M.-C. Blais, La solidarité – Histoire d’une idée, Gallimard, 2007. Sugli aspetti giuridici : J.-F. Niort, « La naissance du concept de droit social en France : une problématique de la liberté et de la solidarité », RRJ-Droit prospectif, 1994-3, p. 773. 40 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO tranquillizzare gli animi … 36 . L’istanza: non è altro se non lo Stato, che si esprime tramite l’azione del legislatore, ma soprattutto del giudice (civile, ed amministrativo). Nel solco di una tradizione nazionale che si ordina attorno al legislatore dai tempi della grande Rivoluzione, il punto più interessante è, senza dubbio, intorno al 1900, la riscoperta del ruolo del giudice. Il giudice, che diventa soggetto autorizzato a “dire il diritto”, e ciò in ragione della sua stessa posizione, posta al centro del confronto fra i portatori di interessi confliggenti. Nell’incapacità del mercato di regolare quei conflitti, la funzione del giudice diviene cruciale, ed i giuristi dell’epoca gli offrono legittimazione, dicendo al giudice che, almeno in parte, egli si può emancipare dal testo legislativo, per regolare in modo più agevole quei conflitti. Un’idea, questa, sostenuta perfino dal primo presidente della Cour de cassation in occasione del discorso tenuto per i festeggiamenti per il primo centenario del Code civil, almeno quando i testi non sono chiari 37 ! Perché emanciparsi dalla testo della legge ? Perché ci troviamo in un momento (siamo prima degli anni ’20, a proposito dei quali torneremo più avanti) in cui il legislatore non si è ancora distinto per protagonismo. A quell’epoca il diritto civile si riassumeva essenzialmente in un codice che, seppur oggetto di una abbondante riflessione giurisprudenziale, non è mutato affatto dal 1804; esso deve pertanto essere interpretato liberamente, se non si vuole continuare a servire il modello liberale classico. E il miglior esempio di tale mutamento di interpretazione è rappresentato dal destino dell’art. 1384, comma 1, Code civil, che doveva cambiar significato per consentire il risarcimento del danno nel caso di incidenti sul lavoro. La nuova libertà riconosciuta al giudice reca però con sé il problema della sua eventuale onnipotenza. Il problema, meglio, la “questione cruciale” 38 , è quello insito nel rischio di un soggettivismo radicale del giudice emancipato dalla tutela della legge, che può ora interpretarla liberamente, ora allontanarsene. In altri termini, l’abbandono del liberalismo classico ha quale passaggio obbligato l’accrescimento del ruolo del giudice, che diventa l’istanza risolutrice dei conflitti di classe Tale nuova legittimità, tuttavia, porta con sé il rischio 36 Cfr. N. et A.-J. Arnaud, « Une doctrine de l’état tranquillisante : le solidarisme juridique », Archives de Philosophie du droit t. 21, 1976, p. 131. 37 Discorso del Primo Presidente Ballot-Beaupré : Le Code civil – 1804-1904 – Livre du centenaire publié par la Société d’études législatives, 1904, t. II, spec. pp. 26-28. 38 Questa la formula impiegata da David Deroussin : « Une renaissance du droit naturel dans la doctrine civiliste de la Belle Epoque : le droit naturel à contenu variable, le juge et le législateur », in Actes du Colloque international de Poitiers (14-15 mai 2009) : Un dialogue juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge, PU Aix-Marseille, 2010, p. 417, che la presenta così : « come formulare il più obiettivamente possibile questo giudizio di valore per non soccombere al puro soggettivismo ?». 41 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 che il giudice, liberato dalla lettera della legge, si abbandoni alla propria discrezionalità. Il rischio non era meramente teorico: i civilisti dell’epoca avevano sotto gli occhi l’ esempio, tutt’altro che apprezzato, del buon giudice Magnaud. Quel giudice Magnaud non era figurava nelle pagine di Gény come la dimostrazione più significativa delle “morbose deformazioni” cui andava incontro il movimento che tendeva a riconoscere maggior libertà interpretativa al giudice 39 ?. In conclusione, una frazione della nuova generazione di civilisti, volendo rompere con il liberalismo classico, si propone di riconoscere più potere al giudice; quella stessa generazione, tuttavia, si rappresenta chiaramente i rischi presenti in tale processo di emancipazione della giurisprudenza. Ecco il tratto che segna il “momento 1900” nel diritto civile – o, piuttosto, uno dei tratti, in quanto il periodo storico è troppo ricco per potere essere ridotto ad un unico elemento. Un momento che richiede una risposta a due questioni, una di sostanza (la messa in discussione del liberalismo classico), ed una di metodo (il rischio di onnipotenza del giudice a fronte della libertà ermeneutica che gli viene riconosciuta). Può a questo punto entrare in scena Saleilles. 2. La proposta da Saleilles: sottoporre i giudici alle costruzioni dottrinali Saleilles ha contribuito in modo potente alla nascita della crisi che ho appena descritto. Egli è convinto – è probabilmente il primo a pensarlo – che la difesa da parte dei civilisti di una concezione individualistica e liberale del diritto civile non potrà che risolversi in un successo per il socialismo rivoluzionario. Fedele all’idea politica conservatrice, si dedica quindi alla socializzazione del diritto civile, in uno spirito di compromesso politico. Di conseguenza, egli difende al contempo e la nozione di solidarietà, e il principio di emancipazione del giudice dalla lettera della legge. Gli è peraltro ben chiaro il rischio insito nel secondo passaggio, rischio che egli si propone di scongiurare sottomettendo il giudice all’autorità della dottrina. La dottrina è il solo soggetto in grado di produrre quelle costruzioni giuridiche che sono le uniche garanti dell’oggettività delle decisioni rese in sede giudiziaria. Quali sono allora quelle costruzioni giuridiche, altrimenti dette teorie generali ? Esse costituiscono, scrive Saleilles “la rappresentazione in formule positive di idee razionali, elaborate secondo la prospettiva sociale, e definite con una precisione tale da sottrarle, per quanto 39 F. Gény, Science et technique en droit privé positif, cit., n° 9, p. 33. 42 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO possibile, alla sfera dell’arbitrario” 40 . Secondo la lettura svolta da Mikhail Xifaras, esse sono dotate di cinque caratteristiche: espressività, complessità, unicità, sistematicità ed eleganza 41 . Non serve riprenderle qui in dettaglio; mi limiterò a notare che, se le idee razionali di cui scrive Saleilles sono complesse, esse devono anche essere uniche. La funzione che Saleilles assegna alla dottrina è allora di dettare al giudice la “buona risposta” 42 . Questo punto è, si noti bene, essenziale: se diverse idee giuridiche sono vere, il giudice potrà scegliere arbitrariamente l’una o l’altra. Volendo azzerare “ per quanto possibile” il rischio costituito dal soggettivismo e dall’arbitrio è assolutamente necessario che ad un dato istituto giuridico corrisponda un’idea giuridica vera. Aggiungeremo, poi, che le costruzioni giuridiche in questione devono avere la capacità di conciliare interessi in conflitto, di proporre quella conciliazione che il mercato non è più in grado di realizzare, e inoltre che esse devono riposare su principi, che tocca al giurista individuare, al fine ultimo di sussumere entro un concetto unitario delle considerazioni in contrasto – le famose antinomie del diritto, care a Saleilles-. Pare evidente come non sia più possibile svolgere una tale ricerca per via di deduzione, fondata sulle diverse disposizioni di legge, metodo che era la forza ed il difetto della dottrina classica. Si deve invece procedere per via di induzione, ponendo quale fulcro del discorso “il punto di vista sociale”. Ecco qui, a mio parere, il doppio apporto offerto da Saleilles. Da una parte egli contribuisce a rinnovare la civilistica, affermando che il giudice non può più interpretare il Code civil secondo il metodo del 1804, pena un’anacronistica fiducia in quel liberalismo classico che sta aprendo le porte, per inerzia, alla vittoria del socialismo rivoluzionario. Così facendo, Saleilles porta il diritto civile nella storia, conferendogli al medesimo tempo un fondamento politico. D’altro lato, egli contribuisce a chiudere le porte dell’interpretazione, ritenendo che un eccessivo potere del giudice generi il rischio del soggettivismo, rischio che può essere prevenuto solamente tramite un’opera dottrinale di produzione di quelle costruzioni giuridiche che, quali discorsi di verità, potranno mantenere entro percorsi certi l’azione del giudice. Saleilles, in altri termini, ha contribuito a modificare lo statuto ontologico delle verità della legge, iscrivendole nel tempo storico. Il che R. Saleilles, « Droit civil et droit comparé », Revue internationale de l’enseignement, t. 61, 1911, p. 20. 41 M. Xifaras, op.cit, pp. 91-94. 42 Posizione, questa, che, sia detto incidentalmente, lo allontana dai Realisti statunitensi. Mentre questi ultimi, osservando il giudice all’opera, si adoprano per dimostrare che non esiste alcuna “buona risposta”, Saleilles si interessa al giudice per la ragione opposta: offrigli quella buona risposta. 40 43 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 non è poco: fondando quelle verità sulle necessità di una vita sociale in movimento, ha infatti aiutato i giuristi dell’epoca ad uscire dall’universo delle verità eterne. Nondimeno la questione della verità nel diritto resterà una questione centrale. Il cattolico Saleilles potrebbe aver realizzato, nell’ordine giuridico, quello che il modernismo permetteva nel medesimo periodo di realizzare sul piano teologico 43 . Tutto ciò era già stato ben compreso da Maxime Leroy, quando, nel 1908, scriveva che Saleilles aveva posto termine “alla disarmonia fra una concezione rigida del dogma ed i fatti”, cercando di “riportare il dogma alla vita”, ammorbidendolo, ma “pur mantenendolo come imperativo”. Un metodo, questo, che riassumeva nella pregnante formula: “Oltre il Codice, ma per mezzo del Codice, afferma Saleilles. Oltre il dogma, ma per mezzo del dogma, dice Edouard Le Roy”, il quale fu, con altri, uno degli artefici di tale modernismo 44 . Non sarà questo il discorso svolto da Demogue, il quale si troverà piuttosto a sostenere che le porte, una volta aperte, non possono essere richiuse, ossia che le costruzioni giuridiche non possono risolvere la questione dell’arbitrarietà della decisione giudiziaria quando interviene per regolare i conflitti di interesse accesi nella società. Ed è per questa ragione che certi giuristi nord-americani vedono oggi in lui uno dei precursori del Realismo 45 . 3. Demogue o dell’incapacità delle costruzioni dottrinali di addomesticare l’onnipotenza degli interpreti Lettore di Léon Bourgeois, ma anche di Léon Harmel, Demogue è senza dubbio un partigiano della socializzazione del diritto civile. In questo senso, si iscrive perfettamente nella linea politica di Saleilles: Non si può dire altrettanto del cattolicesimo di Gény (sebbene non sia stato indifferente al movimento sillonista), almeno se si sta alle opinioni brusche espresse da Harold J. Laski, in occasione di una cena con Gaston Jèze nel 1931: « I have no doubt at all that Geny simply mistakes old catholic dogmatism for legal philosophy, and I hate that. », Holmes-Laski Letters, Harvard UP, 1953, pp. 1325-26. 44 M. Leroy, La loi – Essai sur l’autorité dans la démocratie, Giard & Brière, 1908, p. 329. Si veda anche, sui legami fra la scuola scientifica e gli ambienti cattolici, la serie di articoli comparsi nel volume 28 della Revue française d’histoire des idées politiques pubblicata nel dicembre 2008 sui giuristi cattolici fra il 1880 e il 1940. 45 Vedi in particolare : D. Kennedy e M.-C. Belleau, « La place de René Demogue dans la généalogie de la pensée juridique contemporaine », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2006, vol. 56, p. 163. Il che non significa che Saleilles non sia stato anche un precursore del realismo : se Demogue prefigura la critica del «sistematismo», Saleilles è certamente un precursore dell’empirismo sociologico (e questo spiega il successo de L’individualisation de la peine pubblicato presso Alcan nel 1898 e presto seguito da una traduzione inglese con prefazione di Pound). 43 44 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO difensore degli interessi della borghesia, progetta di integrare la classe operaia nel disegno democratico attraverso la socializzazione del diritto. Entro tale disegno, esclude che il mercato sia in grado di armonizzare gli interessi in conflitto. Al pari di Saleilles, Demogue auspica l’intervento di un terzo, il movimento di socializzazione del diritto, al quale tocca il compito storico di regolamentare le tensioni sociali 46 . Questo lo rende difensore della figura di un giudice che non è più il semplice garante di un diritto creato prima e al di fuori della sua azione. Inoltre, Demogue prende le distanze da Saleilles su un importante punto metodologico: egli non crede veramente alla possibilità di contenere il soggettivismo del giudice. Tutto è praticamente già detto nella prefazione ad un’opera del 1911: “Io mi sono sempre posto da un punto di vista critico per mostrare, senza cercare in alcun modo di dissimularli, i conflitti e le contraddizioni che sicuramente interesseranno sempre il diritto civile” 47 . E’, questo, un modo di affermare, contro Planiol e Capitant, che non manca di citare, che le costruzioni giuridiche non saranno in grado di formare una verità giuridica capace di combattere la soggettività del giudice. Il che è anche un modo di prendere le distanze da Saleilles, secondo il quale valeva comunque la pena di provare a ridurre, “per quanto possibile”, attraverso tali costruzioni, la soggettività del giudice. Più ancora di Saleilles, Demogue è un pessimista, che postula la debolezza dello spirito umano, sebbene non neghi la necessità che i giuristi “pongano un ideale al di sopra dei fatti” 48 . Al quesito che si era formulato nel 1911: “sarà mai possibile sperare che il cervello umano sia un giorno in grado di riunire in un insieme armonioso tutti i dati sui quali si appoggia il diritto”?, si era risposto “non lo credo”. Coerentemente, aveva esortato i suoi colleghi a non definire come “stabili, in equilibrio, gli esiti della nostra ricerca giuridica”, giustificandosi, poi, con una metafora: “la posizione dei piatti di una bilancia non è altro che un caso eccezionale nel mondo materiale. Il mondo sociale, così come il mondo materiale, vivono nell’approssimazione, poggiando su equilibri diversi. Come le stagioni si succedono attraverso fasi atmosferiche del tutto irregolari, così nel complesso il mondo sociale cerca un equilibrio, 46 R. Demogue, Traité des obligations en général, Arthur Rousseau, t. I, 1923, n° 33, p. 94. Questa idea di un diritto « sociale », destinato a regolamentare gli «attriti sociali» mi fa pensare, ma forse a torto, alla società « crivellata dai conflitti » che il diritto deve tentare di «ridurre o prevenire » di cui parla, in The Bramble Bush (pubblicato nel 1930), la più importante figura del Realismo nord-americano: Llewellyn (citato da L. Assier-Andrieu, cit. p. XXI). 47 R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, Arthur Rousseau, 1911, p. VII. 48 R. Demogue, op. cit., p. 22. 45 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 sospinto dalle aspirazioni più durevoli dell’animo umano, che si poggia su i squilibri continui e contrastanti” 49 . Sarà questo pessimismo radicale a portare Demogue in rotta definitiva con tutti i giuristi del suo tempo. “Lo studio, scrive ancora, ci permette di evitare determinati errori, senza tuttavia condurci a determinare la verità netta e certa” (e così è ancora vicino a Saleilles), e se a volte si riesce a stabilire un certo equilibrio, questo non assomiglia ad altro che “alla pace di una sera, o a quella fra due avversari che non cessano di misurare le proprie forze” (pensiero, questo, che lo allontana da Saleilles) 50 . In altri termini, Demogue opera una rottura con quello che potremmo chiamare lo spirito savigniano del pensiero giuridico francese, di cui si potrebbe dire che ha costituito il punto di partenza del lavoro cui si è dedicata la civilistica francese del XX secolo. E’ utile a questo punto ricordare che la paternità dell’espressione “tecnica giuridica” è unanimemente attribuita a Savigny. Gény, che ho già definito come il miglior allievo di Saleilles, gli rende un notevole omaggio in occasione delle celebrazioni del centenario del codice civile tenutesi nel 1904. Gény si ispira alla partizione tratteggiata da Savigny fra l’elemento politico e l’elemento tecnico del diritto, distinguendo fra “i principi che rispondono alla vita sociale”, vale a dire “l’elemento sostanziale della giurisprudenza, di natura morale e sociologica” e “l’insieme delle procedure e degli strumenti … che rappresentano la parte specifica dell’arte o del mestiere del giurista, che possiamo chiamare la tecnica del Diritto”, in altre parole il suo “elemento formale” 51 . Ora, se per Gény e per i suoi successori, la tecnica del diritto rappresenta la parte più nobile, e più utile, del compito del giurista, se, ancora per Gény, “l’elaborazione tecnica deve formare l’elemento principale di ogni organizzazione positiva del diritto”, in modo tale da “fornire quella struttura che manca [all’elemento sostanziale]”, in ragione “della superiore creatività e della maggiore correttezza dei risultati” 52 , ben diverso è il discorso con Demogue. R. Demogue, op. cit., pp. 198-199. R. Demogue, op. cit., p. 197. 51 F. Gény, « La technique législative dans la codification civile moderne », Le Code civil – 1804-1904 – Livre du centenaire, Société d’études législatives, 1904, t. II, p. 991. Vedi. anche : P. Roubier, Théorie générale du droit, Sirey, 1951, n° 10, pp. 87-90. 52 F. Gény, Sciences et technique en droit privé positif, Sirey, t. III, 1921, n° 178, p. 2. 49 50 46 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO Demogue non ripudia l’elemento tecnico nella ricerca giuridica 53 . Semplicemente, non nutre affatto illusioni. Certo, scrive, il diritto “può portarci a edificare piccole o grandi costruzioni ingegnose … può temperare i conflitti, attuando una soluzione precisa quanto temporanea … ma non potrà comprendere tutto, in modo tale da includere quella forza che la farà crollare o sbriciolarsi” 54 . In definitiva, Demogue crede che la vita sia così complessa e conflittuale da determinare l’inevitabile e successivo declino delle teorie elaborate dall’uomo e ciò nonostante certi equilibri, consentiti dalla tecnica giuridica, abbiano potuto resistere per un certo tempo. Così, là dove sia Saleilles, sia Gény, risolvono con gli strumenti della tecnica giuridica le difficoltà generate dalla necessità di bilanciare gli interessi in conflitto - scelta che ben presto si tradurrà, nell’opera dei loro successori, in una massiccia e continua edificazione di costruzioni giuridiche Demogue si dimostra assai più prudente. Per lui, il diritto non è altro che l’esito di una serie di negoziazioni votate all’approssimazione, di equilibri più o meno stabili ottenuti in forza di compromessi. In fondo, egli crede che il progetto di Saleilles di chiudere quelle porte che Saleilles stesso aveva contribuito ad aprire, sia del tutto illusorio 55 . 53 Cfr. : N. Dissaux, « La technique juridique dans la pensée de René Demogue », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2006, vol. 56, p. 57. 54 R. Demogue, op. cit., p. 199. 55 Il modo con il quale Demogue guarda al diritto, ma anche la sua stessa persona, ricordano l’immagine di Wesley Sturges, così come è stata evocata in modo toccante da Gilmore in The Ages of American Law (cit., pp. 80-81). E ciò particolarmente se si pensa che Demogue, noto per il suo rigore, terminò la sua carriera trovando piacere nel classificare le sentenze per il Répertoire Dalloz del quale aveva assunto la direzione, dopo aver pubblicato, fra il 1923 e il 1933 un Traité des obligations en général in 7 volumi, del quale il meno che si possa dire è che non risponde per nulla ai canoni dottrinali dell’epoca, in quanto non si propone di esporre il diritto positivo in modo coerente. Ebbene, si confronti ora il ritratto di Sturges disegnato da Gilmore: « Some of those who followed in Corbin’s footsteps carried his teaching to the point of intellectual nihilism. Wesley Sturges, whom generations of students at the Yale Law School revered as the greatest of teachers, was one. Early in his career Sturges published a few law review articles which were of an almost unbelievably narrow scope and focus – for example, an elaborate study of the North Carolina case law on the nature of mortgages, a subject of no conceivable interest to Sturges or anyone else. The point of the study was to demonstrate that the North Carolina law of mortgages made no sense and could most charitably be understood as a species of insanity on the march. At about the same time he put together a casebook for a new course which he called Credit Transactions: the casebook consisted principally of the most absurd cases, along with the most idiotic law review comments, which he had been able to find. The law, as Wesley Sturges conceived it, bore a striking resemblance to the more despairing novels of Frank Kafka. Sturges himself had the courage of his bleak convictions. Ex nihilo nihil. He wrote almost nothing during the remainder of his long career. No one could match Sturges in 47 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Ed è esattamente questo approccio che risulterà insopportabile a Ripert, il quale si allontanerà rapidamente dagli interrogativi e dai dubbi che avevano segnato la dottrina francese alla fine del secolo, interrogativi che avrebbero potuto costituire il nutrimento per una corrente realista (nel senso in cui il Realismo). 4. Ripert o della necessità politica di promuovere principi e costruzioni dottrinali Ripert, autore il cui pensiero è più difficile da penetrare di quanto appaia ad una prima lettura, si distingue sia da Saleilles che da Demogue. Dal primo si distingue per una critica radicale al giusnaturalismo, espressa nel 1918 con un implacabile attacco a Gény 56 . Per Ripert, il diritto non è null’altro se non l’esito di una lotta fra governanti e governati. E’ il risultato di un confronto, nel quale ognuno - intellettuali, giudici, legislatore…- si adopera per ottenere lo status di governante. In tal senso, egli si riconosce sia nel pensiero di Jhering che in quello di Duguit. E da una tale convinzione, scaturiscono due domande, che ritorneranno in tutta la sua opera: come spiegare l’obbedienza alle leggi da parte dei governati ? e come limitare l’onnipotenza dei governanti ? A questo secondo interrogativo Ripert avrebbe potuto rispondere in modo analogo a Demogue, sostenendo che l’unico modo per limitare il potere è individuare equilibri, seppur instabili, fra soggetti in conflitto, portatori di interessi contrapposti. Ma un tale esito non è accettabile per Ripert, a ragione della sua diffidenza politica verso il sistema democratico, e in particolare verso il suffragio universale. L’instaurazione di quel sistema nel 1848 avrebbe, a suo dire, segnato il declino della società tradizionale, dando voce ad una maggioranza costituita dalla massa degli operai e dalla nebulosa degli impiegati, in preda ad una industrializzazione e ad una urbanizzazione crescenti e disordinate. Gli uni e gli altri sono fortemente attratti dalle idee socialiste, quando non bolsceviche, come aveva dimostrato l’avvento al potere del Fronte popolare nel 1936 57 . his penetrating analysis of the most complex legal materials, but he saw no point in playing children’s games. I was his student and served on his faculty while he was dean of the Yale Law School: he was a lonely, great, and tragic figure. » 56 G. Ripert, « Droit naturel et positivisme juridique », Annales de la faculté de droit d’Aix, nouv. série, n° 1, 1918, p. 3 57 Sul tema è da leggere quello che, a mio avviso, è il più interessante, ma anche il più sulfureo fra i saggi di Ripert, che propone una critica virulenta del regime democratico : Le régime démocratique et le droit civil (LGDJ), la cui prima edizione risale al 1936 (ed una seconda apparirà nel 1948). 48 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO Accettare la lettura del diritto come mera espressione dei rapporti di forza significa allora, per Ripert, riconoscere, in prospettiva, la disfatta della società conservatrice e cattolica da parte del regime democratico controllato dalle masse. E’ pertanto necessario individuare le modalità di contenimento del potere dei governanti. Intendiamoci, per Ripert non si tratta di tornare sul ruolo del giudice, posto al centro della riflessione di Saleilles. Nel giudice, Ripert vede piuttosto un alleato, un soggetto “scelto fra i migliori della nazione”, che è “abituato a rispettare le regole della morale tradizionale …[e che] vincolato dalla disciplina di corpo e dalla gerarchia delle giurisdizioni” 58 . Il centro del suo discorso è, invece, il legislatore: la sua onnipotenza, che non rappresentava ancora una questione negli anni 1900-1910, all’epoca in cui scriveva Saleilles, diviene cruciale con la fine del primo conflitto mondiale. A partire dagli anni ’20, la macchina legislativa si è infatti messa a funzionare a pieno regime. Il soggetto terzo, al quale affidare la ricerca di equilibrio fra interessi in conflitto, al fine di realizzare in parte una società in armonia, non è più il giudice, ma il legislatore, che diviene così oggetto della ricerca di Ripert. L’interrogativo che il nostro autore si pone, peraltro, è analogo a quello che si era posto Saleilles: come limitare l’onnipotenza di un legislatore che non cessa di produrre nuove leggi, ed in particolare leggi ritenute capaci di distruggere il diritto civile, a ragione della loro vocazione sociale? Questa è la nuova versione del vecchio quesito, formulata da Ripert. Il modo per porre un limite a quella onnipotenza è esposto in modo nitido è in un capitolo del suo saggio Les forces créatrices du droit, che Ripert ha dedicato alla ricerca di quei principi 59 , dei quali abbiamo già avuto occasione di parlare, che rappresentano il fondamento delle famose costruzioni giuridiche. Ripert muove dalla constatazione che “troppe leggi imperfette manifestano il declino del diritto” e che “le leggi … devono obbedire a delle regole tecniche fondamentali”; ma la sua critica non si limita a predicare il rispetto della tecnica giuridica da parte del legislatore, e giunge ad intaccare la questione stessa della sovranità o, in altri termini, dell’onnipotenza del legislatore. Mentre per un puro positivista, scrive ancora Ripert, un legislatore che padroneggia la tecnica non merita critiche, da un punto di vista politico, che Ripert assume, è necessario porre attenzione anche alla voce di chi, nel caso della discussione di un progetto di legge, ne denuncia la contrarietà ai principi G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd., 1949, n° 21, p. 34. G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 2e éd., 1955, pp. 325-345. Le citazioni che seguono nel testo sono tutte tratte da queste pagine. 58 59 49 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 giuridici. E forse nel ricorso ai principi giuridici, percepiti come evidenti, sta il freno efficace all’azione irruente del legislatore democratico…A questa riflessione Ripert dedicherà venti pagine, che meritano di essere lette con attenzione, tanto sono centrali per comprendere il pensiero di un autore che, proprio con l’invocazione dei principi, compie un ultimo tentativo di contenere le tentazioni del soggettivismo e della discrezionalità del giudice uscite da quel vaso di Pandora aperto da Saleilles più di mezzo secolo addietro. “Fino a quando la fede nell’esistenza di un diritto naturale è stata generale – così esordisce Ripert- l’appello ai principi giuridici ha avuto senso”; si trattava di confrontare il diritto positivo con un diritto ideale. Ciò non è sufficiente per qualificare Ripert come un seguace tardivo del diritto naturale; salvo quando ritiene che un sistema di regole imposte per la natura dell’uomo o per le esigenze della ragione resti valido se se ne trova traccia costante nel corso più o meno lungo di una civiltà. Il che gli consente di dedurre che “ la constatazione dell’esistenza di regole tradizionali è sufficiente … per affermare dei principi”. Essi dunque non sarebbero altro che regole consolidate, in grado di affermarsi esclusivamente in forza della tradizione. A ben vedere, peraltro, questo primo tipo di analisi non gli appare pienamente convincente: vi sono, scrive ancora, delle antiche regole che hanno perso valore, e d’altra parte nel diritto nessuna norma gode di un’aristocrazia di nascita. L’analisi sul fondamento dei principi prosegue, allora, con la lettura critica di quegli autori che individuano nella “generalità” la natura peculiare dei principi giuridici. Il principio dominerebbe le regole particolari che ne costituirebbero l’applicazione. Esemplare, in tal senso, l’art. 726 del Code civil, che stabilisce il diritto del concepito a succedere al padre, espressione particolare del più ampio principio Infans conceptus pro nato habetur. Secondo Ripert, tale approccio è corretto, sebbene: “definire in tali termini la natura dei principi giuridici ne mina l’autorità, in quanto tutto finisce per ridursi ad una questione tecnica”. Se il principio è formulato dal legislatore, esso è si una norma di ampia portata, ma resta pur sempre ancorato allo stesso livello di fonte delle norme più particolari, non godendo di alcuna superiorità rispetto alle altre norme positive. E se è dedotto dall’analisi delle regole specifiche, non potrà comunque essere loro superiore, in quanto è tratto da quelle. “In realtà prosegue Ripert - sono i tecnici del diritto che creano i principi, intesi come regole generali”. Con la loro opera di costruzione del sistema, i giuristi individuano, all’interno delle regole positive, alcune regole generali dalle quali si dispiegano disposizioni di carattere più particolare. Tuttavia, una tale lettura non pare, a Ripert, in grado di giustificare la 50 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO censura di una legge per il motivo di una pretesa contrarietà ai principi: “una legge non può essere condannata perché pone un’eccezione ad una regola generale, che la dottrina ha dichiarato principio di diritto”. Diremo, piuttosto, che il legislatore ha creato una contraddizione che si sarebbe potuto evitare; ma si sa - conclude il nostro autore - che è sufficiente un poco di competenza tecnica per riconciliare regole giuridiche che appaiono come contraddittorie. Giungiamo così al terzo capo di analisi, rivolto verso quella letteratura che spiega la preminenza dei principi con la loro corrispondenza ad esigenze proprie della ragione umana. E’ questo un approccio utile a fondare la prevalenza dei principi su di una norma positiva, in quanto quest’ultima, in tali casi, risulterebbe contraria alla ragione. Tali “principi razionali” diverrebbero, così, ostacolo all’onnipotenza del legislatore. Anche in questo caso, tuttavia, Ripert non appare convinto: vi sono, infatti, degli esempi di principi razionali contraddetti dalla legge, senza che ciò generi una rivolta della nostra razionalità verso il legislatore. In fondo, continua Ripert, “voler porre la sola ragione umana quale tratto distintivo dei principi ci espone a delle interminabili discussioni fra individui che non ragionano nello stesso modo”. In realtà –prosegue- il giudizio di valore verso una legge si fonda sulla nostra esperienza: “noi consideriamo ragionevoli le leggi che abbiamo l’abitudine di seguire”. Punto, questo, che ci rinvia alla continuità nel tempo delle regole che hanno contribuito a formare la nostra razionalità, e pertanto alla questione, già affrontata da Ripert, del rispetto della tradizione. “Giunti a questo punto nell’analisi dei principi giuridici –scrive Ripert- dovremo allora concludere ch’essi non esistono o, più precisamente, che si confondono con le norme di diritto vigenti, non essendo altro se non un modo per ordinare tali norme intorno a delle grandi nozioni”. Egli si domanda, allora, se “l’idea che viene utilizzata per ordinare le norme non abbia essa stessa un particolare valore, tale da ispirare altre regole, di natura analoga, o da frenare la nascita di quelle che non possono essere poste sotto la sua egida. Se così fosse, dovremmo riconoscere la natura ideologica dei principi”. Riconoscimento, questo, che “spiegherebbe sia la loro forza, sia la loro debolezza, in quanto capaci di ispirare l’azione del legislatore, ma non di arginarla in modo efficace”. E’ così che riconosciamo il principio di libertà religiosa quale nozione primaria che ordina una serie di regole. La forza di tale principio risiede nell’idea dei rapporti umani che rappresenta; esso non può essere contraddetto con facilità, in quanto sia il legislatore, sia i soggetti cui si indirizza, condividono il valore supremo dell’idea.. Questi ultimi non accetteranno facilmente una legge che vieti, contro il principio 51 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 di libertà religiosa, l’esercizio di un culto. Anche nei casi in cui il diritto sia l’esito di un compromesso fra forze sociali in contrasto, esso sarà raggiunto con difficoltà se è in gioco un principio: il legislatore esiterà ad esporsi alla critica. Tuttavia, “se i principi sono di natura puramente ideologica, essi non hanno alcun valore serio, in quanto del tutto privi di contenuto preciso: la loro vacuità risalta non appena si cercherà di precisarli”. Le grandi leggi del XX secolo hanno tentato di realizzare la libertà di associazione o la libertà di stampa. Chi può dire se tali leggi erano conformi o contrarie al principio di libertà ? Quando una legge è contraria ad un principio ideologico, è difficile bollarla come una legge cattiva: quel principio non si radica infatti né nella tradizione, né nell’universalità, né nella razionalità, né, tanto meno, nell’utilità pratica. Il semplice fatto che un tale principo venga contraddetto dalla legge “ne prova la falsità, causata dalla sua intransigenza. Non sono i principi ideologici che impongono le leggi; piuttosto, sono le leggi che danno ai principi una fisionomia reale”. Da tale constatazione alcuni fanno derivare, osserva Ripert, l’esigenza di dare maggior valore ai principi ideologici precisandone il contenuto, e proclamandoli con un atto solenne. E’ il caso delle “dichiarazioni dei diritti”. Tuttavia, quelle dichiarazioni, che giungono ad avere valore costituzionale, non sono “altro che l’opera di alcuni uomini politici, i quali hanno scelto arbitrariamente le regole che ritengono essere le migliori”. Giunto a questo punto del suo ragionamento, Ripert è pronto a rinunciare a sostenere l’esistenza di principi vincolanti per i legislatore, così riconoscendo che non vi è mezzo giuridico per contenerne l’onnipotenza. Tuttavia, egli esita a cedere all’impossibilità di definire una funzione per i principi giuridici, tentato dalla presenza di un collettivo riconoscimento della loro esistenza: se, in presenza di una legge, i giuristi ne lamentano la contrarietà ai principi giuridici, “sarà ben perché individuano in qualche idea superiore del diritto i motivi per una censura”. Certo, “l’antagonismo scettico ha gioco facile nel domandare di conoscere la lista dei principi giuridici”, ed altrettanto facilmente sarà possibile riesumare, contro il riconoscimento dell’esistenza di principi generali, l’argomento che fu speso per negare il diritto naturale. Ma poco importa che una tale lista non possa essere descritta: a ben vedere, i principi si rivelano quando vengono violati, in quanto la loro violazione genera disordine, e in fondo tali principi formano una totalità: “una barriera che si oppone alla sovranità del Potere”. E qui Ripert si arresta: “che tali principi siano posti dal diritto naturale, dalla forza della tradizione, dalle esigenze della ragione, dalle preoccupazioni pratiche legate alla salvaguardia dell’ordine, l’essenziale è 52 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO constatare il loro valore in quanto argine alla sovranità del diritto positivo”. Eppure, Ripert non riposa su questa constatazione, che è, evidentemente, la registrazione di un insuccesso (almeno secondo il suo parere), e non esita a esporre, con poche parole, ma decisive e senz’altro strategiche, la ragione ultima che impone di arginare l’onnipotenza del legislatore, tramite il ricorso a principi che ha rinunciato a fondare. Principi chiamati a fornire un elemento di “stabilità necessaria al diritto”, il quale è a sua volta chiamato a “conservare i caratteri della nostra civiltà”. Un appello, questo, per il quale egli trova utile chiamare a sostegno Lerebours-Pgeonnière (in particolare, brani di un suo lungo articolo dedicato a “La déclaration des droits de l’homme et le droit international privé français”, pubblicato nel 1950): “Fino all’epoca recente, la civiltà, per contrasto a ciò che chiamiamo, seguendo il diritto romano, la barbarie, si fonda su alcuni elementi comuni, costitutivi dell’ordine giuridico, e fra questi, alcuni elementi spirituali, come una nozione della dignità della persona umana”. La vittoria sul nazismo, al momento in cui Ripert scrive, data solamente dieci anni, e l’appello alla difesa della civiltà contro la barbarie rappresenta un argomento radicale, che impedisce ogni possibile replica 60 . Analoga funzione svolge, secondo l’intendimento Ripert, una citazione di Rivero (tratta da un saggio sulla “cultura giuridica” pubblicato nel 1952): “La nostra civiltà, unione fragile [della forza e della libertà] è ora in pericolo in quelle terre che, in seguito alla ritirata dell’Occidente sono state restituite alla loro natura più profonda, e che, non trovando in tale natura la tradizione giuridica che vi avevamo imposto, paiono affacciarsi all’indipendenza solamente per ritornare al caos”. Ripert riprende quest’ultima frase: “un ritorno al caos minaccia tutti i Paesi che non sanno difendere i principi che fondano la loro civiltà”. Il che gli consente di concludere a proposito dei principi giuridici: “In fondo, i principi giuridici sono le grandi regole che presiedono al mantenimento dell’ordine essenziale, e la loro esistenza dipende da quella che è la nostra concezione del diritto”. Principi giuridici che – insieme a quell’“ordine essenziale” un po’ misterioso – tocca ai giuristi difendere e promuovere, segnalando “senza tregua la loro Si noti che nel corso della prima guerra mondiale Ripert si era adoperato per svalutare la concezione tedesca del diritto, fondata su “un nuovo idolo: lo Stato moderno, che proclama il diritto grazie alla supremazia della forza”, contro cui invocava “la dignità eminente della persona umana” (espressione mutuata da Henry Michel):, « L’idée du droit en Allemagne et la guerre actuelle», Revue internazionale de l’enseignement 1915, pp. 179 e 183. 60 53 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 violazione, anche a costo di forzare il legislatore a rinunciare ai progetti che coltiva”. Il termine “caos” non manca di evocare immediatamente le forti critiche formulate contro le concezioni metodologiche di Demogue, contro la sua visione del diritto, ritenuta “caleidoscopica”, contro il suo nichilismo dottrinale. Sarò più preciso: Ripert, almeno quanto Demogue, rifugge il giusnaturalismo ed è convinto che il diritto sia l’esito di forze sociali in lotta, ma mentre Demogue ritiene che quella lotta sia senza tregua, non sia governata da alcun principio trascendente (e ciò perché il diritto ideale ci è inaccessibile), né possa essere conclusa in nome di alcun principio superiore, Ripert non accetta di rassegnarsi ad una lettura che, a suo avviso, porta inevitabilmente al caos. Egli deve pertanto fare i conti con quegli elementi spirituali che devono poter governare il diritto. Tali elementi non derivano dal diritto, in quanto Ripert non segue le dottrine del diritto naturale, ma dalla morale, da una morale che ci è imposta dalla tradizione storica, unica forza in grado di opporsi alla potenza della democrazia 61 . Tuttavia, l’esito concreto di tale operazione è assai simile a quello ricercato dai giusnaturalisti. Si tratta, in fondo, di por termine ad un possibile disordine nel diritto. Il tutto, osserviamo, al costo di una notevole contraddizione, in quanto Ripert finisce per appoggiarsi alla tradizione, pur avendone revocato in dubbio il valore poche pagine prima. E’ tempo di ricapitolare quanto ho fin qui sostenuto. Il movimento favorevole alla socializzazione del diritto era stato generato dall’apparire dei conflitti di interesse fra diverse classi sociali, in primo luogo tra la classe operaia e la borghesia, conflitti che avevano portato gran parte dei giuristi a ritenere inadeguati, quale unica risposta, i meccanismi del mercato. Ecco allora apparire la consapevolezza che solamente un soggetto terzo – nell’opinione dei civilisti, il legislatore, o il giudice – avrebbe potuto conciliare tali interessi e riportare la società in armonia. La teoria del bilanciamento degli interessi, che ha sortito degli effetti immediati sul metodo di lavoro dei giuristi, può, pertanto, essere intesa come il risultato di una tale presa di coscienza. Invece di ragionare attorno al solo testo del codice, invece di combinare le norme di legge al fine di astrarre dei principi, appariva ormai necessario immergersi nella realtà degli innumerevoli conflitti sociali affrontando le questioni 61 E’ in questo spirito che va letto il suo celebre saggio La règle morale dans les obligations civiles (cit.): ad un legislatore democratico che non cessa di produrre legislazione sociale nel campo del diritto delle obbligazioni, egli oppone i principi fondati sulla morale cristiana, che rappresenta il sustrato stesso della nostra civiltà. In altri termini: RIpert oppone la civiltà cristiana al suffragio universale. 54 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO giuridiche in modo differente. In breve, non si trattava più di dedurre le soluzioni dai testi di legge, secondo un modello filologico 62 , ma di bilanciare gli interessi muovendo dai fatti. Ecco apparire il celebre “punto di vista sociale”. Una larga parte della civilistica dell’epoca, peraltro, si era ben resa conto del rischio insito in un metodo che pareva avviato verso una perdita di certezza del diritto; fra questi, come si è visto, Demogue, che pareva accertarlo dal 1911. Ed ecco, ancora, accorrere in rimedio Saleilles, che nel tentativo di restituire la perduta certezza, recupera le costruzioni giuridiche del primo Jhering. Una analoga motivazione, si è visto, anima Ripert, e il suo ricorso ai principi, ma con una netta distinzione fra quest’ultimo, ed i suoi due predecessori. Mentre sia Demogue, sia Saleilles paiono convinti che tale ricerca condurrà ad una qualche forma di verità tecnica, ad una serie di soluzioni obiettivamente giuste, Ripert forse non ci crede. Egli non rinuncia alla sua convinzione: il diritto è il prodotto della politica della forza. Pur pur abdicando al tentativo di individuare il fondamento dei principi giuridici, non mancherà mai di affermare la necessità appellarsi ad essi per limitare l’azione del giudice 63 , ed ancor più del legislatore, al fine di non contribuire al declino della civiltà. Ripert, in breve, non è credente, ma argomenta come se lo fosse. Si tratta di un atteggiamento intellettuale che pone il cinismo a fondamento del pensiero giuridico. Salvo che la sua difesa della civiltà rappresenti per Ripert, in ultima analisi, il luogo di verità del diritto. Ma allora la sua opera serebbe segnata da una contraddizione interna, poiché il diritto non potrebbe più essere considerato come il prodotto della politica della forza. Il movimento favorevole a socializzare il diritto avrebbe potuto condurre al declino delle costruzioni dottrinali, così come le abbiamo conosciute sino ad oggi. Il che ci avrebbe evitato alcuni inconvenienti, quali, ad esempio, quelli con i quali ci dobbiamo misurare quando si pongono i diritti fondamentali emergenti a confronto con un diritto positivo che quei diritti tendono a sgretolare 64 , o quando ci misuriamo A proposito del quale, si veda: B. Frydman, Le sens des lois, 2° ed., Bruylant & LGDJ, 2007, p. 13. 63 Si noti qui che i principi da opporre al giudice sono quelli “scoperti” dalla dottrina, e non, ovviamente, i principi generali prodotti dai giudici stessi. Mentre i primi hanno la funzione di limitare l’onnipotenza dell’interprete togato, i secondo rappresentano la modalità attraverso la quale il giudice si esprime come legislatore. 64 Tema sul quale mi permetto di rinviare al mio saggio: “Le droit des contrats saisi par les droits fondamentaux”, in G. Lewkowicz e M. Xifaras, (cur.), Repenser le contrat, Dalloz, 2009, spec. alle pp. 217-220. 62 55 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 con quel che chiamiamo (in modo assai significativo) il disordine delle fonti del diritto 65 . Quel movimento avrebbe anche potuto condurre ad una rimessa in causa della fede, largamente diffusa, nell’esistenza di un principio di autonomia del ragionamento giuridico. Smascherata la incapacità del ragionamento giuridico a essere portatore di verità, era pronto il passo verso un ricorso a quelle scienze sociali che avevano iniziato ad incombere già nei primi anni del XX secolo, affermando, ad esempio, la tesi secondo la quali i giudici avrebbero dovuto necessariamente formarsi agli insegnamenti dell’economia politica 66 . Ma guardiamo agli effetti nel tempo di quel movimento: i successori di Saleilles e Ripert, dei quali la maggior parte dei civilisti francesi sono oggi i nipoti, hanno ricevuto il compito di difendere la struttura e la certezza del diritto con grandi colpi di principi e di costruzioni giuridiche , metodo questo che si è risolto in una valorizzazione del virtuosismo tecnico e dell’inflessibilità dogmatica 67 . E tutto ciò per mantenere nella nostra società un’armonia che era stata incrinata dal pensiero sovversivo di un piccolo numero di civilisti (Demogue, in primo luogo), che si erano cimentati nel dimostrare la vacuità di tale esercizio di difesa. In breve, per tutelare la civiltà contro le tendenze nichiliste, il disordine sociale, il rischio di incoerenza del diritto, l’anomia, il totalitarismo, ecc. E Ripert non avrà avuto molta difficoltà a convincere i suoi contemporanei. E ancora per ragioni politiche. All’inzio del XX secolo il movimento di socializzazione del diritto è un affare dei civilisti, la maggior parte dei quali sono, sul piano delle preferenze politiche, dei conservatori, convinti che il solo modo per stabilire un equilibrio fra le opposte forze della borghesia e della classe operaia sia la socializzazione del diritto. In altri termini, il movimento è volto a superare la lotta di 65 Si veda la lucida analisi di R. Libchaber, “L’impossible rationalité de l’ordre juridique”, in Etudes à la mémoire du professeur Bruno Oppetit, cit., p. 505. 66 Si veda, in particolare, G. Morin, La loi et le contrat, Alcan, 1927, pp. 145-159, che richiama ad “una nuova formazione intellettuale dei giudici”. 67 La responsabilità di una tale situazione non è, certo, interamente di Ripert; ma piuttosto di coloro che, in un modo o nell’altro, hanno proseguito la sua opera dagli anni ’50 fino ad oggi. In effetti, diversamente dalla maggior parte dei suoi contemporanei, Ripert lamentava la predominanza della tecnica, ed auspicava che i civilisti ponessero attenzione a non rinchiudersi entro i suoi confini (vedi, chiaramente, Le régime démocratique et le droit cit., n. 5, pp. 8-9). A mio avviso, sono proprio i civilisti delle generazioni successive che hanno avuto la tendenza ad esagerare i compiti della tecnica, e ciò a scapito della presa di posizione politica alla quale Ripert non aveva mai rinunciato (elemento, questo, che attenua quella parte di cinismo presente nella sua opera). 56 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO classe. Ebbene, trent’anni più tardi, cosa troviamo ? Il Fronte Popolare, che ha generato una legislazione di classe che a molti giuristi appare non solo incapace di pacificare il confronto di classe, ma anche destinata ad esacerbare la tensione, portando i diversi gruppi sociali a reclamare, a detrimento degli altri, più diritti: operai contro padroni, proprietari contro locatari, e così via. In breve, l’esatto opposto del risultato che quegli stessi giuristi avevano auspicato trent’anni addietro, promuovendo il movimento di socializzazione del diritto ! A mo’ di esempio, si tratta esattamente dello stato di spirito in cui si trovò il celebre Josserand, coerente nella sua dottrina dalla giovane alla matura età: all’inizio del XX secolo, volendo contribuire all’armonizzazione dei rapporti sociali, inventò la teoria dell’abuso del diritto, precisando che i diritti soggettivo vengono riconosciuti al solo fine di adempiere ad una funzione sociale 68 , e così Ripert lo etichetterà malignamente come bolscevico 69 . Nel corso degli anni ’30, si troverà a dolersi a più riprese dello spazio occupato da una legislazione di classe che gli parrà come distruttrice dell’armonia sociale 70 . Coloro che –scrive nel 1937- occupavano una posizione dominante, sia dal punto di vista materiale, che giuridico, che morale, “rappresentando la parte più solida” della società sono ora ridotti al rango di nemici della società”, e ciò grazie all’avvento del dirigismo, prodotto dal movimento di socializzazione del diritto 71 . Per poi concludere: “si al dirigismo, ma no all’incoerenza, alla parzialità partigiana, all’anarchia “ 72 . L. Josserand, De l’abus des droits, Dalloz, 1905, puis Essais de téléologie juridique, t. 1er, De l’esprit des droits et de leur relativité – Théorie dite de l’abus des droits, Dalloz, Paris, 1927. 69 G. Ripert, « Abus ou relativité des droits – A propos de l’ouvrage de M. Josserand : De l’esprit des droits et de leur relativité, 1927 », Revue critique de législation et de jurisprudence 1929, p. 33. 70 Si veda, in tal senso, la serie di brevi cronache, dai titoli evocativi, che Josserand pubblica nel corso di quegli anni : « Le contrat dirigé », D.H. 1933, Chron., p. 89; « Libéralisme et verbalisme », D.H. 1933, Chron., p. 65; « Sur la reconstitution d’un droit de classe », D.H. 1937, Chron., p. 1; « La renaissance des droits "civils" ; Symptômes d’autarchie juridique », D.H. 1937, Chron., p. 69; « Le contrat forcé et le contrat légal (contrat dit de salaire différé) », D.H. 1940, p. 5. 71 L. Josserand, « Aperçu général des tendances actuelles de la théorie des contrats », RTDciv. 1937, p. 20, n° 18. 72 L. Josserand, op. cit., p. 30, n. 25. Cfr. : D. Deroussin, « L. Josserand : le droit comme science sociale ? », in D. Deroussin (cur.), Le renouvellement des sciences sociales et juridiques sous la IIIe République, éd. La mémoire du droit, 2007, il quale così conclude: «Il fine ideale che il diritto indica è il raggiungimento dell’armonia sociale, la quale è incompatibile con un conflitto permanente» (p. 93). In un tale contesto, risulta evidente come Josserand non approvasse più, negli anni ’20, ed ancor meno nel decennio successivo, le linee di evoluzione del diritto francese. 68 57 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Incoerenza, anarchia caos: sono sempre gli stessi termini, che ritornano, senza dimenticare le “morbose deformazioni”, denunciate, sulla stessa scia, del giudice Magnaud (vd. supra). Ma non sarà soltanto il Fronte Popolare; la seconda guerra mondiale e il suo carico di atrocità metteranno definitivamente fine agli interrogativi metodologici dei primi anni del XX secolo – e ciò senza che le riflessioni dell’esistenzialismo siano in grado di rianimare nel dopoguerra quegli interrogativi 73 . Come immaginare ancora che il diritto sia principalmente il prodotto di rapporti di forza che, al meglio, si risolvono in equilibri precari; come immaginare che il diritto non sia compreso entro alcun principio in grado di trascenderlo, e di prevenire la perdita di struttura, la trasformazione in un caleidoscopio che null’altro promette se non il caso dal quale l’Europa appena usciva, al termine della guerra ? Rileggiamo la sintesi del testo di Lerebours-Pigeonnière che Ripert assai opportunamente citava: privare il diritto di ogni elemento spirituale, è semplicemente accettare il rischio della barbarie 74 . A partire dal 1936, e in modo definitivo dopo il 1945, la fine della ricreazione è veramente suonata. Sul piano sostanziale, non si tratta più di difendere il movimento di socializzazione del diritto – che i civilisti hanno ormai deciso di confinare in quel settore particolare che prende il nome di diritto sociale, quasi a meglio proteggere l’integrità del diritto civile 75 . Certo, a partire dal decennio 1920-’30 la macchina legislativa e, con minore intensità, quella giudiziaria, è in moto, e fino agli anni successivi al 1980, marcati da un ritorno alla fede nel libero scambio, sarà difficile arrestare il movimento di socializzazione del diritto che è così poderosamente servito. Tuttavia, a partire dagli anni ’30 per la maggior parte dei civilisti francesi è fuori questione sostenerlo. Dal punto di vista del metodo, poi, quegli stessi civilisti, che per un breve istante si sono offerti il lusso di farsi spaventare da Demogue, sono oramai convinti Penso in particolare a Chenot (si vd.: « L’Existentialisme et le Droit », Revue française de sciences politiques 1953, p. 57 sq.) e la sferzante replica di Rivero, cit. 74 Una analisi comparativa ci permetterà di vedere che il riflusso del realismo giuridico statunitense si spiega con motivi pressoché identici a quelli che ne hanno determinato la sfortuna in Francia (il che, peraltro, non impedisce alla maggioranza dei colleghi di oltre oceano di presentarsi, ben diversamente dai francesi, come i nipoti del Realismo) Vedi ad es.: N. Duxbury, op.cit., a p. 67 : « From the 1930s onwards, realist jurisprudence suffered a series of increasingly penetrative body-blows as American legal philosophers, tormented by the spectre of Nazism, became ever more determined to discover democratic values, rational processes, neutral principles and, ultimately, integrity in the law ». 75 Si veda: Ch. Jamin e P.-Y. Verkindt, « Droit civil et droit social : l’invention d’un style néo-classique chez les juristes français au début du XXe siècle », in N. Kasirer (dir.), Le droit civil, avant tout un style ?, éd. Thémis, 2003, p. 103 ss. 73 58 C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO della capacità della tecnica giuridica di produrre verità nel diritto, che si tratti dei nipoti accademici di Saleilles, nella sua vena più scettica, e più ancora di Gény, o degli eredi del più cinico Ripert, i quali ritengono necessario comportarsi come se credessero in quella capacità. E tutto ciò per preservarci dalla paura del caos 76 . Detto altrimenti, essi si sono spinti sino all’orlo dell’abisso, un abisso rappresentato da un diritto che non era più in grado di essere portatore di verità, che non era più, di conseguenza, suscettibile di fissare dei limiti al potere del legislatore o del giudice e, più in generale, alla volontà di potenza dei governanti; ma non hanno voluto tuffarsi ed affrontare la questione. Scelta, quella, che se fosse stata realizzata avrebbe potuto divenire un modo per vivere i tormenti del Realismo (americano) e, forse, per permettere alla dottrina giuridica francese di prendere un’altra strada. Ma il prezzo da pagare era forse troppo elevato. Sicuramente, non avremmo conosciuto il caos – e, a ben vedere, non credo che i giuristi americani l’abbiano conosciuto 77 - ma la scelta di un’altra strada ci avrebbe condotto a vivere in un mondo decisamente più incerto, obbligandoci a riconsiderare il problema dei rapporti fra diritto e verità 78 , a pensare a delle forme di razionalità diverse dalla tecnica giuridica, una tecnica che, come vediamo, ha occupato la quasi totalità del discorso giuridico, e la cui enfasi ci impedisce sovente di percepire determinate questioni 79 , a non credere sempre e necessariamente, che “anche nel diritto, due più due fa sempre quattro” 80 , a ripensare alla realtà del processo con cui si arriva alla decisione giudiziaria 81 , per limitarci solo ad alcuni esempi. E invece quel mutamento di rotta non risultò concepibile, in quanto avrebbe finito per portare i professori di diritto, iniziatori del Vedi, ad es., G. Cornu, « Aperçu de la pensée juridique française contemporaine », Annales de l’Université de Poitiers, nouv. série, n° 1, 1960, spec. p. 24 e ss. 77 La questione meriterebbe di essere studiata, iniziando a domandare per quali motivi le grande ventate ideologiche che hanno agitato il diritto americano a partire dalla fine del XIX secolo, non abbiano causato una débacle normativa. A prima vista, pare piuttosto il contrario: poche società sono state così tanto impregnate di diritto quanto gli Stati Uniti, e poche istituzioni hanno, in quel Paese maggior legittimazione dei tribunali, in particolare delle corti federali, i cui giudici sono nominati, piuttosto che eletti. 78 Su questo tema si veda: D. Patterson, Law & Truth, Oxford UP, 1996. 79 Si veda, di recente : S. Pimont, « Peut-on réduire le droit en théories générales ? », RTDciv. 2009, p. 417. 8080 Per riprendere la recente espressione del professor Philippe Comte : « "L’action pénale" en lévitation », D. 2010, p. 775. 81 Ricordiamo qui di The Nature of the Judicial Process pubblicato nel 1921 dal giudice Benjamin N. Cardozo, testo canonico di quella sociological jurisprudence, che non trova un vero equivalente in Francia. 76 59 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 movimento, a mandare in rovina i fondamenti stessi di quel potere dottrinale che erano in procinto di conquistare. 60 LE DROIT DES SUCCESSIONS ET LA FAMILLE EN ITALIE ANDREA FUSARO SOMMAIRE : 1. Observations introductives. - 2. Règles générales du droit des successions. - 3. La dévolution successorale légale. - 4. La succession testamentaire. - 5. Le système de la réserve successorale. - 6. Le statut successoral du conjoint survivant. 7. La circulation juridique des biens héréditaires. - 8. Régimes matrimoniaux. - 9. Droit patrimonial de la famille et droit des successions: quelques considérations finales. 1. Observations introductives La législation italienne en matière de droit des successions et de droit de la famille s’inspire des principes de sa tradition juridique privilégiant les liens de sang et ceux dérivant du mariage. Les règles sont contenues dans le Code civil de 1942, mais une grande partie des dispositions originaires a été modifiée par la loi n. 151 du 19 mai 1975 portant réforme du droit de la famille pour l’adapter à la Constitution de 1948 et, en particulier, aux nouvelles conceptions des rapports entre les époux d’une part, et entre parents et enfants d’autre part, y compris ceux nés hors mariage, évoqués dans les articles 29, 2 alinéa, et 30 de la Constitution 1 . D’autres règles figurent dans la loi n. 898 du 1 décembre 1970 introduisant le divorce (réformée par la loi n. 74 du 6 mars 1987). L’introduction de l’égalité entre hommes et femmes (par exemple, avec l’apparition du régime matrimonial de la communauté légale) et la tendance à l'assimilation de la filiation naturelle et légitime ont joué un rôle essentiel dans la réforme du 1975, même si des exceptions demeurent. En l’absence de testament, la vocation successorale des collatéraux naturels n’existe que s'il n'y a pas d'autres parents jusqu’au sixième degré: ils sont en dernière position, parmi les parents légitimes, avant l'Etat. L'égalité des enfants naturels vaut uniquement dans la ligne directe, mais pas dans la ligne collatérale: la Cour Constitutionnelle parle de rapport parental non juridique, donc de fait, de lien de sang. Dans le partage entre enfants légitimes et naturels, les premiers peuvent liquider Art. 29, 2 alinéa, Cost.: "Le mariage est basé sur l'égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir l'unité de la famille"; art. 30 Cost. : "C'est un devoir et un droit des parents d'entretenir, d'instruire et d'éduquer les enfants, même ceux nés hors du mariage... La loi assure aux enfants nés hors du mariage toute la protection juridique et sociale compatible avec les droits des membres de la famille légitime". 1 61 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 en argent la part successorale des seconds : c'est le droit de commutation (art. 537, III, C.civ.). Une décision récente de la Cour Constitutionnelle 2 a admis la validité du droit de commutation, car il n'enfreint pas le principe d’égalité entre enfants. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le principe d’égalité lie le législateur uniquement dans les rapports entre parents et enfants, mais pas dans la ligne collatérale. Le législateur italien n’a pas introduit de normes particulières pour adapter le droit italien à l’évolution des moeurs et de la société actuelles: aujourd’hui le droit de la famille et le droit des successions sont encore influencés par la tradition religieuse catholique qui reconnaît uniquement la famille fondée sur le mariage. A l’inverse du droit français, en Italie, une réglementation sur l’union entre personnes de même sexe 3 , et une loi sur les couples non mariés font défaut: les partenariats comme le PACS ne sont pas admis et la cohabitation ne confère aucune vocation successorale (la Cour Constitutionnelle a seulement admis que, en cas de décès, le concubin survivant puisse bénéficier du transfert du contrat de bail d'habitation dès lors qu'il vit avec le locataire à la date du décès 4 , comme un conjoint 5 ). Le droit de la famille n’est pas complètement laïc et est encore influencé par la tradition catholique, également en ce qui concerne le divorce - pour lequel il faut attendre trois ans de séparation après la décision judiciaire établissant la séparation de corps -; les conséquences économiques qui dérivent de la rupture du mariage sont acquises pour toujours (voir la différence avec la réforme allemande); la filiation adoptive - reconnue seulement au couple marié; les règles sur la "procréation médicalement assistée" 6 . Soulignons, enfin, que le droit italien ne prévoit pas de règles particulières pour les enfants du de cujus issus de différents lits 7 et, comme on l’a déjà dit, n’accorde pas complètement les mêmes droits aux enfants légitimes à ceux nés hors mariage dans le régime successoral. C. Cost. 19-12-2009, n. 335. C.Cost.15-4-2010, n.138 : le mariage entre personnes du même sexe ne peut être juridiquement assimilable au mariage ni ne peut recevoir, en tant que telle, une reconnaissance légale. 4 C. Cost. 7-4-1988, n. 377. 5 Art. 6, loi 27. 7. 1978, n. 392. 6 Loi 19. 2. 2004, n. 40. 7 Una casistica in tema di pianificazione successoria, in Notariato, 2008, n.2, pp.188-191. 2 3 62 A. FUSARO : LE DROIT DES SUCCESSIONS ET LA FAMILLE EN ITALIE 2. Règles générales du droit des successions La capacité de succéder est un aspect de la capacité juridique, qui s'acquiert à la naissance. Toutefois, même les enfants non encore conçus d'une personne déterminée et vivante au moment du décès du testateur peuvent hériter par testament. Ne peuvent tester les individus n’ayant pas atteint la majorité (18 ans), les interdits, les incapables d'entendre et de vouloir. La loi successorale applicable est le droit national du défunt au moment de son décès. Les copartageants peuvent choisir, d'un commun accord, une autre loi applicable que celle désignée par le de cuius pour le partage. Il ne peut toutefois alors s'agir que de la loi du lieu d'ouverture de la succession ou de la loi de l'Etat dans lequel se trouvent un ou plusieurs biens héréditaires. Un fractionnement de la loi applicable n'est pas admissible. La "professio juris" en faveur de l'Etat dans lequel réside le de cuius est admise, mais elle n'est valable que s'il réside toujours dans cet Etat au moment de son décès. Un principe particulier est la stricte protection des héritiers réservataires résidant en Italie au moment de l'ouverture de la succession. Il n’y a pas de différence si le de cujus était un religieux: on applique la même loi successorale. La dévolution de l'héritage (c'est - à - dire l'offre d'héritage à une personne, avec le droit pour elle de l'accepter) a lieu automatiquement, au moment de l'ouverture de la succession, sans que ne soit nécessaire l'intervention d'une autorité. La transmission de la propriété et de la possession du patrimoine héréditaire peut avoir lieu automatiquement ou bien par le biais d’une acceptation des appelés à la succession, quelles qu'en soient les formes (acceptation exprimée, actes comportant acceptation tacite, comportements impliquant une acceptation implicite). Pendant la période qui s'écoule entre l'ouverture de la succession et l'acceptation de l'héritage et, sauf si un curateur a été nommé, l’appelé à la succession, même s'il n'est pas en possession des biens, pourra exercer les actions possessoires pour la défense et, en général, accomplir tous les actes conservatoires, de surveillance et d'administration temporaire. Quand l’héritier n'a pas encore accepté l'héritage et n'est pas en possession des biens successoriaux, l'autorité judiciaire peut designer un curateur à succession vacante, à la demande des personnes intéressées ou même d'office. L'acceptation peut être exprimée purement et simplement, sous bénéfice d'inventaire, ou être tacite. Elle est tacite lorsque l’appelé a 63 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 l’héritage accomplit un acte qui implique nécessairement sa volonté d'accepter: vente, donation, cession de droits héréditaires; de même quand l’appelé en possession des biens successoraux n'a pas fait l'inventaire dans les trois mois de l'ouverture de la succession. La succession légale intervient en l’absence de testament. Comme en droit français, le Code civil italien consacre la liberté de tester, dans les limites établies par les règles de la réserve successorale 8 . Le système italien prévoit aussi les successions anomales qui peuvent-être définies comme des attributions de droits qui ne suivent pas les mêmes règles s’appliquant aux autres biens du défunt. On considére comme des successions anomales celles relatives à l’indemnité de départ due au défunt travailleur salarié: les enfants et le conjoint ainsi que les parents jusqu’au 3e degré et les alliés jusqu’au 2e degré, si le défunt les entretenait, sont en concours; et celles relatives au droit du contrat de location de l’habitation du défunt: les successibles qui vivaient avec lui au moment du décès succèdent de droit au contrat. Le droit fiscal italien n’appréhende pas le régime matrimonial, mais il prend en considération la dévolution successorale. La loi n. 262 du 3 octobre 2006 a réintroduit l'impôt sur les successions et les donations, applicable au transfert de biens et de droits pour cause de mort et aux donations (actes à titre gratuit). La matière imposable est constituée par la valeur globale nette des biens compris dans la masse héréditaire, majorée de 10 pour 100. Une franchise existe, périodiquement mise à jour pour tenir compte des montants exemptés. Ces derniers varient selon le degré de parenté des héritiers. 3. La dévolution successorale légale La succession légale intervient en l’absence de testament. La dévolution successorale légale est fondée sur le lien de parenté, mais aussi sur le mariage: le droit de la famille est, en effet, la base du droit des successions. Avec la loi 19 mai 1975 n. 151 l'importance du lien conjugal a été accentuée et, corrélativement, il s'en est suivi une diminution sur le plan successoral de la place reconnue aux autres liens familiaux. Depuis la réforme du droit de la famille de 1975, en l’absence de volonté émise par le défunt, les héritiers sont: - le conjoint survivant non divorcé, même si séparé; - les descendants légitimes, naturels reconnus et adoptifs; - les parents et autres descendants, légitimes ou naturels (à condition que le lien de filiation ait été établi). S’il n’existe pas d’autres catégories 8 La fondazione di famiglia in Italia e all'estero, in Riv. not., 2010, fasc.1, pp. 17-38. 64 A. FUSARO : LE DROIT DES SUCCESSIONS ET LA FAMILLE EN ITALIE d’héritiers entrant en concours avec eux, les parents excluent les autres ascendants, lorsqu’ils sont du même degré, il faut faire une distinction entre la branche paternelle et maternelle.- Les frères et sœurs légitimes. Les parents sont en concours avec les frères et sœurs légitimes en parts égales entre eux, à condition que la part des parents ne soit pas inférieure à ½ (art. 571 al 1 Code civil). Les frères et sœurs consanguins ou utérins ont droit à la moitié de la part à laquelle ont droit les frères et sœurs germains (art 571 al 2 Code civil). - Les autres parents légitimes en ligne collatérale jusqu’au 6ème degré qui se partagent la succession dévolue pour moitié à la lignée paternelle et pour l’autre moitié à la lignée maternelle; - les frères et sœurs naturels; l’Etat; les enfants naturels qui ne sont pas reconnus (art. 279 Code civil) ont droit à une pension à vie imputable à l’héritage. Les articles 566 et suivants du Code civil énoncent les règles du concours entre l’ordre des différentes lignées énoncées, sur les précédences et les exclusions réciproques. Les principes de base sont les suivants: - les enfants priment sur le noyau familial dans lequel le défunt est né (parents, grands-parents, frères et sœurs, qui eux- mêmes priment sur les autres successeurs); - une place particulière est reconnue au conjoint survivant; - à l’intérieur de chaque catégorie, la classification se fait par degré. 4. La succession testamentaire Dans le Code civil se trouvent également les dispositions en matière de succession testamentaire, l'unique forme prévue dans le système italien en ce qui concerne les dispositions de dernière volonté. Le testament est un acte personnel et toujours révocable par la seule volonté du testateur (art. 679). Toute personne disposant de la capacité d’agir, de comprendre et de vouloir peut, par testament, désigner les personnes appelées à lui succéder (art. 591 Code civil). Le droit italien se base sur le principe de la liberté testamentaire 9 et la loi interdit par conséquent le testament conjoint ou réciproque, c’est-àdire rédigé par plusieurs personnes, ou par deux personnes sous condition de réciprocité. Les pactes sur succession future sont aussi interdits puisqu’ils apportent une restriction du même principe de la liberté testamentaire. L'article 458 du Code civil énonce la nullité de toute convention par laquelle quelqu'un disposerait de sa propre succession, ainsi que de tout 9 Volonta' testamentaria e revoca del testamento, in Corr. giur., 1992, 174 65 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 acte par lequel quelqu'un disposerait des droits pouvant ressortir d'une succession non encore ouverte ou renoncerait à ceux-ci 10 . Une exception à l'interdiction des pactes de succession a été introduite par le "pacte de famille", réglementé par les articles 768-bis et suivants du Code civil 11 . C’est un contrat qui doit prendre la forme d’un acte notarié sous peine de nullité. Par le biais du pacte de famille, le chef d'entreprise ou le titulaire de participations aux quotes-parts transfèrent l'ensemble ou une partie de l'entreprise ou des quotes-parts à un ou plusieurs descendants. Doivent également faire partie de ce contrat le conjoint et tous ceux qui seraient des héritiers réservataires, si la succession du patrimoine du chef d'entreprise était ouverte à ce momentlà. Le bénéficiaire du transfert, qui ne peut être autre qu'un descendant, doit liquider la part successorale des autres participants au contrat uniquement dans la mesure où ceux-ci n'y renoncent pas pour une partie - par le paiement d'une somme en numéraire correspondant à la valeur de la quote-part de réserve héréditaire qui leur est due, ou en nature. Ce que les parties au contrat reçoivent n'est sujet ni à rapport ni à réduction. A l'ouverture de la succession du chef d'entreprise, le conjoint et les autres héritiers réservataires qui n'ont pas fait partie du contrat peuvent revendiquer des bénéficiaires de ce même contrat le paiement de la somme évoquée ci-dessus, augmentée des intérêts prévus par la loi 12 . Le testament doit être établi par écrit; le testament oral ou "nuncupatif" est considéré comme inexistant. Il existe différentes formes de testaments (art. 602 et suivants du Code civil) : Le testament olographe, acte rédigé, daté et signé de la main du testateur, peut être rédigé aussi sous forme de lettre. Il doit cependant être entièrement écrit à la main, indiquer le jour, le mois et l’année, et la signature doit permettre d’identifier avec certitude le testateur. Le testament par acte notarié, qui peut être : soit un "testament secret" signé de la main du testateur, placé dans une enveloppe scellée et remise au notaire en présence de deux témoins; le notaire rédige ensuite un acte de réception daté et signé par celui-ci et les témoins; soit un "testament public" rédigé par le notaire en présence de deux témoins, l’acte devant être daté, signé par le notaire et les témoins. Outre les testaments de droit commun, existent les testaments spéciaux: des règles particulieres sont en effet établies pour les 10 L'espansione dell'autonomia privata in ambito successorio nei recenti interventi legislativi francesi ed italiani, in Contr. impr. Europa, 2009, fasc.1, pp.427-464. 11 Loi 14. 2. 2006, n. 55. 12 I patti di famiglia, in Il nuovo diritto di famiglia, trattato dir. da G. Ferrando, Zanichelli, vol. II, 2008, pp. 857- 889. 66 A. FUSARO : LE DROIT DES SUCCESSIONS ET LA FAMILLE EN ITALIE testaments à bord d'un bateau, d'un avion, pour les testaments des militaires et assimilés; pour tous ces testaments spéciaux, la rédaction par écrit de la déclaration du testateur (ou de la personne autorisée à la recevoir) est requise. Le testament est nul de plein droit ? dans son intégralité lorsqu’il présente un vice de forme de sorte que l’on doute de l’authenticité des dispositions ou lorsqu’il est conjoint ou réciproque. Le testament est annulable dans son intégralité quand il présente un vice de forme qui ne remet pas en question l’authenticité des dispositions ou quand il a été rédigé par une personne incapable n’ayant pas la qualité d’agir ou en situation d’incapacité de comprendre et de vouloir. Une disposition du testament est nulle quand: les destinataires ne peuvent être identifiés; ou son contenu ou son motif sont illicites. Une disposition du testament est annulable quand elle est viciée par l’erreur, le dol ou la violence. L’action en nullité est imprescriptible mais l’action en annulation se prescrit dans un délai de cinq ans. Les légataires ne sont pas tenus au paiement du passif successoral. L’acquisition du legs est automatique par l’effet de la disposition testamentaire, cependant le légataire a la faculté de le refuser. 5. Le système de la réserve successorale La réserve successorale existe en droit des successions italien 13 . Les réservataires ou héritiers légaux sont le conjoint, les enfants et à défaut de ces derniers les ascendants. Les articles 537 et suivants du Code civ. précisent les différentes quotités du patrimoine du défunt revenant aux réservataires. Depuis la réforme de 1975, le conjoint (art. 540 et s.) a droit: à la moitié du patrimoine du défunt s'il est en concours avec les ascendants; à un tiers s'il est en concours avec un enfant; à un quart s'il est en concours avec plusieurs enfants. Il bénéficie en plus du droit réel d'habiter dans la maison qui constitue la résidence familiale - s'il appartenait au défunt - et du droit réel d'utiliser les meubles qui la garnissent. On ne peut y déroger. Le droit d'habitation du logement familial est imputé sur la quotité disponible. Legitimate portion and other techniques of protection of surviving spouses and children. A comparison between civil law and common law systems, in B. VERSCHRAEGEN (ed.), Family Finances(13th World Conference of the International Society of Family Law. Vienna 16 – 20 September 2008), 2009, pp. 751 – 760. 13 67 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 Les enfants ont des droits identiques entre-eux (art. 537). S'il y a un enfant, il a droit à la moitié du patrimoine, sauf s'il est en concours avec le conjoint survivant, ses droits sont alors réduits au tiers. S'il y a plusieurs enfants, ils ont droit aux deux tiers du patrimoine à se répartir en parts égales, mais s'ils sont en concours avec le conjoint survivant, leurs droits sont réduits à la moitié. Les ascendants légitimes n'ont droit à une part de réserve que s'il n'y a pas d'enfants. S'ils sont en concours avec le conjoint, ils n'ont droit qu'à un quart du patrimoine, sinon un tiers. On peut augmenter ou réduire les parts successorales légales, mais dans la limite des droit réservataires. L'assurance-vie est une autre possibilité de dérogation 14 . La réserve héréditaire constitue un droit à une action en réduction des legs et des donations pour rétablir la quote-part d'héritage garantie par la loi aux réservataires. Le réservataire lésé ou omis des dispositions testamentaires ou des donations peut exercer l'action en réduction, pour faire déclarer - en sa faveur - l'inefficacité des dispositions. Pour déterminer la part dont le défunt pouvait disposer, on doit rassembler tous les biens qui appartenaient au défunt au moment de sa mort, après déduction des dettes; on y ajoute fictivement les biens qui ont fait l'objet de donation du vivant du défunt; sur base de cette masse successorale, on estime la part disponible du patrimoine et les parts réservées aux réservataires. Après avoir gagné l'action en réduction, qui prive d'efficacité la disposition préjudiciable aux réservataires, ceux-ci peuvent intenter une action contre les bénéficiaires des dispositions réduites et leurs ayants droit, en vue de la restitution des biens. L'action se prescrit dix ans après la mort du testateur. 6. Le statut successoral du conjoint survivant Avant la loi n. 151 du 1975, la règle traditionnelle du droit romain qui limite à l'usufruit la vocation de l'époux avait été maintenue. Avec la réforme du droit de famille, l'importance du lien conjugal a été accentuée: le conjoint survivant recueille des droits en pleine propriété, dont le montant varie selon les héritiers en présence. Art 536 Code civ.: Les réservataires ou héritiers légaux sont: le conjoint (1/2, 1/3 si un enfant, ¼ si plusieurs enfants) ; les enfants (légitimes, naturels et adoptifs), ( ½ si un enfant, ou 1/3 si avec le conjoint ; 2/3 si plusieurs enfants mais ½ si avec le conjoint), les ascendants légitimes (ils ne sont réservataires qu’en l’absence de descendants et s’ils sont en concours avec le conjoint ils n’ont droit que à ¼, sinon ils ont une réserve de 1/3). 14 68 A. FUSARO : LE DROIT DES SUCCESSIONS ET LA FAMILLE EN ITALIE Le conjoint est héritier réservataire et bénéficie toujours dans la succession de son conjoint décédé d’une part en pleine propriété. En plus de sa part, le conjoint a le droit d’habiter la maison qui constitue la résidence familiale et d’utiliser les meubles la garnissant s’ils étaient la propriété personnelle du défunt ou la propriété commune des époux. Le conjoint séparé de corps, s’il n’est pas à l’origine de la séparation, conserve les mêmes droits successoraux. Le conjoint séparé de corps, s’il est à l’origine de la séparation, a droit à un legs ex lege (art. 548 al 2): il peut obtenir une rente viagère en argent à imputer sur l’héritage, s’il était créancier d’une obligation alimentaire à l’égard de défunt. Le conjoint divorcé perd tout droit à la succession et ne garde que le droit à une allocation périodique, en cas de décès du conjoint débiteur d’une pension alimentaire. Cette allocation est à quantifier en fonction du montant déjà dû, de l'ampleur du besoin, de l'éventuelle pension de réversibilité, des actifs héréditaires, du nombre et de la qualité des héritiers et de leurs conditions économiques. On ne peut y déroger. Le conjoint est en concours avec les descendants, ascendants et collatéraux privilégiés, il exclut les autres catégories de successibles. Les quotités sont les suivantes: ½ s’il est en concours avec un seul enfant, 1/3 s’ils sont plusieurs (art. 581 C.civ.); 2/3 s’il est en concours avec des ascendants légitimes ou des frères et sœurs légitimes, ou les deux, les ascendants ont dans tous les cas droit à ¼ au moins (art. 582 C.civ). Comme on l’a déjà dit, le concubin du défunt ne peut prétendre à aucun droit successoral 15 . 7. La circulation juridique des biens héréditaires La circulation juridique des biens héréditaires est entravée par la réserve héréditaire et la succession ab intestat. La réserve héréditaire constitue un droit à une action en réduction des legs et des donations pour rétablir la quote-part d'héritage. L'action en réduction prive d'efficacité la disposition préjudiciable et les réservataires peuvent intenter une action contre les bénéficiaires des dispositions réduites et leurs ayants droit en vue de la restitution des biens. Le réservataire a le droit de réclamer les biens, même auprès de tiers acquéreurs. Cette disposition oblige à être très prudent dans l'achat d'un bien qui a fait l'objet d'une donation, même s'il y a eu des ventes successives à la donation; c'est pourquoi les banques n'acceptent presque jamais de Autonomia privata e mantenimento: i contratti di vitalizio atipico, in Famiglia e diritto, 2008, n. 3, pp. 305 - 308. 15 69 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 prendre en garantie hypothécaire des biens qui ont fait l’objet d'une donation. Dans le but d'assurer la circulation des biens ayant fait l’objet de donation, après un certain laps de temps, la loi n. 80 de 2005 16 a modifié les articles 561 et 563 du Code civil: l'action en restitution des biens immobiliers donnés à l’encontre des ayants droit du donataire ne peut plus être engagée au bout de vingt ans à dater de la transcription de la donation, sauf opposition, durant ce délai, du conjoint et des parents en ligne directe du donateur. Le droit italien ne prévoit aucun certificat public de succession 17 . En droit italien la preuve de la qualité d’héritier se fonde essentiellement sur l'analyse des certificats d'état civil du défunt, sur son régime matrimonial, sur la recherche de testaments, ainsi que sur la rédaction d’un acte de notoriété, qui constitue une attestation authentique de faits publiquement connus, fournie par certaines personnes devant notaire. L'article 534 du Code civil prévoit en effet que les droits acquis par des tiers de bonne foi sur la base de conventions à titre onéreux avec l'héritier apparent sont garantis. En cas d'acquisition de biens immeubles et de biens meubles inscrits aux registres publics, cette protection ne s'applique que si l'acquisition des droits auprès d'un héritier apparent a été transcrite avant la transcription de l'acquisition de la part de l'héritier ou du légataire véritable, ou de la transcription de l'acte introductif d'instance contre l'héritier apparent. 8. Régimes matrimoniaux La réglementation des régimes matrimoniaux est contenue dans le chapitre VI du Titre "Du mariage" (art. 159 à 230 bis) du Code civil 18 . L’art. 159 reconnaît aux époux la faculté de régler leurs rapports patrimoniaux par voie de conventions; à défaut de conventions, depuis la loi de réforme de 1975 le régime matrimonial légal est la communauté légale (art. 177 et suivants C.civ.), conformément aux principes d’égalité conjugale et à l’exigence d’améliorer la condition économique de la femme au foyer 19 . En Italie la communauté légale n’est pas une communauté universelle de biens, mais principalement une communauté d’acquêts. Loi 14 mai 2005, n. 80. La circolazione dei beni ereditari ed il diritto privato europeo, in Familia, 2005, pp. 361- 376 18 Il regime patrimoniale della famiglia, Padova, 1990, in I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale dir. da F. Galgano. 19 I rapporti patrimoniali della famiglia, in M. SESTA e V. CUFFARO (cur.), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, ESI, 2006, pp. 315-327. 16 17 70 A. FUSARO : LE DROIT DES SUCCESSIONS ET LA FAMILLE EN ITALIE Chaque époux conserve la propriété personnelle des biens qu’il possède lors du mariage et seulement les biens acquis par les époux pendant le mariage, séparément ou ensemble, tombent dans la communauté et deviennent patrimoine commun (art. 177). L’entreprise constituée après le mariage et conduite ensemble fait également partie de la communauté 20 ; s’il s’agit d’une entreprise conduite ensemble mais constituée avant le mariage et propre d'un des conjoints, seuls les profits tombent dans la communauté. La loi énonce que certains biens ne tombent dans la communauté qu’au moment de sa dissolution; en outre, certains biens acquis après le mariage demeurent en dehors de la communauté. En particulier, les biens propres des conjoints sont extérieurs à la communauté: sont dit propres (art. 179), au-delà des biens acquis avant le mariage, les biens transmis à un époux à cause de mort ou entre vivants sur le fondement d’une donation, dès lors que le de cujus ou le donateur n’a pas prescrit que le bien doit être commun; les biens reçus à titre d’indemnisation ; les biens d’usage personnel (par exemple: les vêtements ou les équipements sportifs); les instruments de travail nécessaires à la profession; les biens acquis avec le prix de la vente de biens personnels ou en échange de biens personnels (subrogation réelle), si l'exclusion est déclarée au moment de l'achat (l'exclusion de biens immeubles ou meubles enregistrés doivent découler de l'acte auquel a obligatoirement participé l'autre conjoint). Les biens qui tombent en communauté au moment de sa dissolution ("communauté différée" ou "de residuo" : art. 177, b e c et art. 178) sont: les fruits des biens propres à chacun des conjoints, perçus et non consommés à la dissolution de la communauté; les revenus des activités de chacun des conjoints, si à la dissolution de la communauté ils n'ont pas été consommés; les biens destinés à l'exercice de l'entreprise d'un des conjoints constituée après le mariage et les accroissements de l'entreprise, même précédemment constituée, s'ils subsistent au moment de la dissolution de la communauté (on tient compte de leur valeur comme s'il s'agissait d'une créance entre les conjoints). Dans le cadre de la liquidation, on règle les rapports entre les époux de telle sorte que l'un devient créancier de l'autre. La communauté différée n'existe qu’au moment de la dissolution. En matière successorale, la "communauté différée" détermine une dette du conjoint décédé en faveur du conjoint survivant, donc un passif héréditaire. 20 Comunione legale ed attività d'impresa: l'esercizio individuale e collettivo, in Familia, 2001, n. 2. 71 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 La communauté légale est une communauté sans parts; les conjoints ne peuvent disposer de leur propre part des biens communs 21 . Les articles 180-190 contiennent les règles d’administration de la communauté par les époux (administration commune du mari et de l’épouse et, dans quelques cas, administration par un seul d’entre eux). Le régime légal distingue les actes que chaque époux peut accomplir seul et les actes soumis à la gestion conjointe qu’aucun époux ne peut accomplir sans l’autre. Les raisons de dissolution de la communauté sont énoncées dans l’art. 191; les articles 192 et suivants sont consacrés à la division et à la liquidation de la communauté. Comme nous l’avons indiqué plus haut, les époux peuvent choisir d’organiser leurs rapports patrimoniaux selon un régime différent de la communauté légale (art. 159): ils ont la liberté de conclure une convention matrimoniale instituant le régime de la séparation de biens ou une communauté conventionnelle qui modifie le régime de la communauté légale (en vue d'élargir ou de réduire la quantité ou la qualité des biens qui doivent faire l'objet d'une communauté immédiate ou différée), ou, encore, de changer le régime matrimonial initialement adopté. Pour leur validité, les conventions doivent être passées devant notaire, mais le régime de la séparation peut être choisi pendant la célébration du mariage. Ces conventions, conformément à l‘art. 160, ne peuvent déroger au statut fondamental de la famille, qu’on appelle le "régime primaire impératif", prévu dans les articles 143, 147, 148 (cette prescription d’ordre public implique: l’obligation réciproque d'assistance morale et matérielle, les devoirs de collaboration dans l’intérêt de la famille, en fonction des possibilités pécuniaires individuelles et des capacités professionnelles ou ménagères; l’obligation d'entretenir, d'instruire et d'éduquer les enfants). La convention matrimoniale qui réintroduit le régime dotal (art. 166-bis) serait toutefois nulle; la prohibition générale des pactes sur succession future interdit de faire une convention dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions ou, en général, contenant des dispositions mortis causa. Enfin, indépendamment du régime matrimonial choisi, la loi de réforme du 1975 a introduit la possibilité pour les conjoints, individuellement, ensemble ou avec un tiers, de constituer un "fonds patrimonial" (art. 157-171) qui a pour principale fonction de faire en sorte que les biens qui le composent ne puissent faire l’objet d’une Divisione e regime della comunione legale dei beni, in A.A.V.V., Contratto di divisione e autonomia privata, Coll. Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Ediz. Il Sole 24 ore, 2008, pp. 113- 124. 21 72 A. FUSARO : LE DROIT DES SUCCESSIONS ET LA FAMILLE EN ITALIE exécution forcée au titre de dettes dont le créancier savait qu'elles avaient été contractées dans un but étranger aux besoins de la famille 22 . . Quant à l’état actuel du droit patrimonial de la famille, pour finir, signalons que le législateur, en 1975, n'a pas adapté la condition successorale des époux au nouveau régime légal de la communauté: si le régime légal n’a pas été conventionnellement exclu, le conjoint jouit d’une protection patrimoniale qu’on peut considérer comme excessive. Les Français soulignent à juste titre qu’en Italie, le régime de la communauté legale est le régime de la pauvreté; en effet, les couples qui ont un patrimoine important optent pour la séparation de biens, afin que chacun demeure titulaire de son propre patrimoine et puisse l'administrer librement, sans demander l'autorisation à l'autre 23 . De nombreux contentieux dans le domaine de la séparation de corps proviennent en outre de la réglementation de la communauté légale dans la mesure où les règles sont liées à un modèle économique dépassé, fondé sur le patrimoine immobilier plutôt que sur le capital, les comptes en banque, les parts d'apport dans des sociétés. 9. Droit patrimonial de la famille et droit des successions: quelques considérations finales Le système italien aurait besoin d’une réforme du droit des successions et des régimes matrimoniaux, principalement afin de résoudre les problèmes des pactes en vue de la séparation 24 et du divorce, mais aussi des pactes entre concubins 25 . Nous doutons de la nécessité d’un droit transfrontalier (e.g. européen) uniforme en matière de successions et de régimes matrimoniaux 26 . L'uniformisation serait précoce et il est préférable de se contenter de l'harmonisation 27 . Del fondo patrimoniale, in E. Gabrielli(dir.), Commentario del codice civile, Della famiglia (cur. da L. Balestra), Utet, 2010, pp. 1043 - 1086. 23 Sistemi di comunione dei beni e sistemi a separazione, in Riv. dir. civ., 2001, II, 99. 24 Assetti patrimoniali in occasione della separazione, in Nuova giur. ligure, 2010, n.2, pp. 6163; Assegnazione della casa familiare e problemi di opponibilità, in Nuova giur. giv. comm., 2007, II, pp. 391- 397. 25 Gli apporti tra conviventi, in A.A.V.V., Matrimonio, matrimoni, Giuffrè, 2000, p. 321. 26 L'uso del diritto comparato nella giurisprudenza italiana sul regime patrimoniale della famiglia, in Nuova giur. civ. comm., 2010, n.3, pp.166- 174. 27 I rapporti patrimoniali tra coniugi in prospettiva comparatistica, in G. ALPA e G. CAPILLI (cur.), Diritto privato europeo, Cedam, 2006, pp. 53-115. 22 73 LE SUCCESSIONI E IL PRIMO PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA IN ITALIA ALBERTO MUSY SOMMARIO: 1. Inquadramento storico e sociologico. – 2. Successioni e famiglie di fatto. – 3. Successoni e Contratto 1. Inquadramento storico e sociologico Lo sviluppo del diritto delle successioni come oggi lo conosciamo nel sistema privatistico italiano si muove in un arco di tempo che va dal 1942 ad oggi passando per tre importanti momenti storici, l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana del 1948, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ed infine la riforma dei Patti di Famiglia e la possibile introduzione di un surrogato nazionale dell’istituto anglosassone del trust, il contratto di fiducia. L’impianto successorio recepito dal codice civile del 1942 si presentava con un impianto classico: da un lato la libertà testamentaria era mitigata dall’istituto della legittima in favore dei figli, del coniuge e, in caso di mancanza di questi, dei genitori del de cuius. Dall’altro, in caso di successione intestata, vi si prevedeva una successione necessaria del coniuge, ma non era una successione piena, poiché ad esso (ma nella normalità si trattava della moglie) veniva riservato solo l’usufrutto dei beni immobili oggetto di successione. Tale modello, comune a molti sistemi giuridici, garantiva che, almeno dal punto di vista patrimoniale (soprattutto per quanto riguardava la parte più rilevante del patrimonio e cioè gli immobili) la separazione tra famiglie venisse garantita. Il principio era quello dell’esclusione degli affini, principio perfettamente compatibile con gli unici veri e propri beneficiari delle norme in tema e cioè l’alta borghesia spesso figlia di un’evoluzione sociale dei grandi proprietari terrieri e l’aristocrazia. Solo queste classi sociali, infatti, si potevano avvantaggiare delle disposizioni in materia di successione e rappresentavano una parte minima della società italiana 1 . 1 P. RESCIGNO, Attualità e destino del divieto di patti successori, in La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, 1995; ID., Successioni e donazioni, Padova, 1994. Così anche G. BONILINI, Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio, Relazione tenuta al Convegno sul tema: “La trasmissione familiare della ricchezza (Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio)”, Verona, 5 - 6 febbraio 1993, ora in Riv. dir. civ., 1993, I, p. 239 ss. ed in La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, Cedam, 1995; ID., Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, Parma, 2 dicembre 1996, ora in Nuova giur. civ. commentata, 1997, II, p. 223 ss.; ID., 74 A. MUSY: LE SUCCESSIONI E IL PRIMO PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA IN ITALIA L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana non significò immediatamente la fine di tale modello, si dovette attendere che emergesse nell’agone politico nazionale una vera e propria rappresentanza di una società civile progressista ed emancipata perchè il legislatore iniziasse a lavorare sulla dissolubilità civile del matrimonio e sul principio di eguaglianza dei coniugi all’interno della coppia. L’art. 42 della Costituzione prevede la proprietà privata e la limita ; in particolare si parla di funzione sociale della proprietà e si richiamano esplicitamente le norme in tema di successione prevedendo che: la legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Ancora all’art. 29 della carta costituzionale si riconoscono i diritti della famiglia come « società naturale », disposizione fortemente voluta dal partito dei cattolici e si parla di matrimonio come ordinato sulla ”eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. Seppure in materia di famiglia gli interventi legislativi non possano di certo aspirare ad essere fattore determinante della realtà sociale, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali incide alla lunga sugli assetti familiari; così quando nel 1975 l’Italia decise di riformare la parte del codice civile dedicata alla famiglia per adeguarla al dettato costituzionale si registrò da un lato l’adeguamento a quanto già in molti ambiti della vita sociale era già avvenuto, da un altro si ebbe una vera e propria rivoluzione nei rapporti interni alla famiglia. In particolare per quanto ci riguarda si ebbe quel miglioramento della posizione del coniuge superstite consentendogli di ricevere una quota in piena proprietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare e riconoscendo maggiori diritti successori ai figli naturali. La famiglia patriarcale veniva definitivamente cancellata dal panorama giuridico nazionale, la successione diveniva un fatto interno alla famiglia nucleare fondata sulla coppia dei coniugi. Contemporaneamente iniziava lo sviluppo di un numeroso gruppo sociale operaio/artigiano ed impiegatizio/professionale, l’ingiustamente vituperato ceto piccolo borghese, fondato sulla proprietà della prima casa residenza della coppia. Un sempre maggior numero di famiglie italiane, per la prima volta nella storia del nostro paese, aveva il problema/opportunità di occuparsi della propria successione. Nell’arco temporale che va dal 1975 ad oggi la società italiana ha visto nascere nuove problematiche collegate alle successioni; la parte più cospicua della ricchezza nazionale è dovuta ad una molto numerosa classe di piccoli imprenditori ed artigiani, figli di successo dei “borghesi Autonomia negoziale e diritto ereditario, Gaeta, 26 e 27 maggio 2000, ora in Riv. not., 2000, I, p. 789 ss. ed in G. Fuccillo (a cura di), Autonomia negoziale tra libertà e controlli, Napoli, Esi, 2002. Resta fondamentale l’opera di P. SCHLESINGER, voce Successioni (diritto civile), Parte generale, in Novissimo Digesto Italiano, Volume XVIII, Torino, 1971. 75 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 piccoli, piccoli” che hanno costruito il sistema industriale italiano prevalentemente fondato su imprese familiari. Nel nostro Paese operano circa 6 milioni di imprese, di cui il 98% hanno meno di 20 dipendenti e delle quali il 92% sono su base familiare; peraltro, il fenomeno non è solo tipico della piccola impresa, ben 42 delle prime 100 imprese nazionali sono imprese familiari. Il 50% delle imprese familiari scompare alla seconda generazione, solo il 15% supera la terza generazione, ben il 46% delle imprese familiari hanno la seconda generazione impegnata in azienda ed il 53% delle aziende sono guidate da imprenditori con più di 60 anni (stando ai dati raccolti dall’Associazione delle Imprese Familiari nel 2004). Il capitalismo familiare è una forza del nostro sistema industriale, un pilastro dello sviluppo economico e civile del Paese, ma, come tutti i campi di attività, non sfugge alla necessità di confrontarsi con il tumultuoso cambiamento che investe la società contemporanea. In Italia ci sono annualmente circa 80.000 imprenditori coinvolti dalle operazioni di passaggio generazionale, mentre solo il 20% delle aziende ha definito gli accordi per la successione in azienda 2 . Molti gruppi industriali familiari che si affacciano alla terza o quarta generazione si sono nel tempo dotati di una vera e propria costituzione familiare, premessa fondamentale per la razionalizzazione dei rapporti, strumento attraverso il quale i membri della famiglia possono assicurarsi il controllo dell’azienda, senza sacrificarne lo sviluppo. Una visione consapevole dei confini tra impresa e famiglia apre alle piccole e medie imprese la strada del ricorso al capitale di equity ed alla Borsa; una trasparente governance della famiglia è prerequisito importante della governance societaria; l’esperienza americana ci insegna che una volta abbracciata con decisione la via della professional ownership, anche una base familiare ampia ed in crescita, può conservare Alla terza generazione solo un’azienda su sette, in Il Sole 24 ore, 3 dicembre 2008; Aziende familiari a rischio ricambio generazionale, in Affari Finanza, 9 giugno 2008; D. MONTEMERLO, Continuità generazionale e accordi familiari. Principi e regole per l'impresa, la proprietà e la famiglia, Egea, 2010. Assicurare un proficuo passaggio generazionale dell’azienda di famiglia può dunque costituire la chiave del successo di un’impresa la cui stabilità sul mercato è spesso rafforzata dal sub ingresso di successori qualificati e notevolmente motivati; ne è testimonianza, tra l’altro, la costituzione, nel 1997, dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AidAF), di cui sono soci alcuni dei maggiori gruppi imprenditoriali italiani, che ha “il preciso scopo di svolgere la propria attività per le aziende familiari piccole, medie e grandi onde assicurarne la continuità nei processi di transizione e lo sviluppo in un’epoca di cambiamenti e di allargamento dei mercati di portata storica” (cfr. il profilo dell’Associazione sul sito Internet www.Aidaf.it). 2 76 A. MUSY: LE SUCCESSIONI E IL PRIMO PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA IN ITALIA e consolidare la leadership imprenditoriale della famiglia, rinnovare la propria struttura organizzativa e migliorare la propria capacità industriale. Il legislatore non poteva rimanere completamente insensibile rispetto al fenomeno ed ha così innestato sempre nel codice civile alcune norme in tema di passaggio generazionale e patto di famiglia, sono state introdotte recentemente delle modifiche al Codice Civile. L’approvazione del DDL n. 3567 il 31 gennaio 2006 ha apportato delle novità rilevanti in tema di pianificazione successoria, consentendo agli imprenditori di garantire una successione certa nell’interesse dell’azienda di cui sono titolari, sancendo la liceità di accordi inter vivos diretti a regolamentare la trasmissione delle attività economiche tra familiari. Gli obbiettivi di questa innovazione legislativa sono quelli, innanzitutto, di consentire ad un imprenditore di trasferire i beni strumentali all’impresa, a quello dei suoi discendenti che egli considera il più idoneo per continuare l’attività da lui creata o proseguita; inoltre attraverso suddetta pattuizione si consente all’imprenditore di passare le consegne al suo continuatore finché egli è ancora attivo; di dare stabilità alla soluzione adottata, ma al tempo stesso consentire di sperimentare il passaggio generazionale, e così, in caso di esito negativo, poter diversamente provvedere. Ulteriore obbiettivo raggiungibile dall’imprenditore è quello di trovare una soluzione che pregiudichi il meno possibile i propri successibili legittimari, e che sia concordata con loro, così come di evitare controversie tra gli eredi. Il nuovo art. 768 bis prevede il “patto di famiglia” come il contratto con cui, compatibilmente con le altre disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. 3 Per i primi commenti al nuovo istituto si v. A. ZOPPINI, Profili sistematici della successione “anticipata” (note sul patto di famiglia), in Studi in onore di G. Cian, Padova, 2010; L. BALESTRA, Prime osservazioni sul patto di famiglia, in N. Giur. Civ. Comm., 2006, II, 369 ss.; S. DELLE MONACHE, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, in Riv. Not., 2006, 889 ss.; F. DELFINI, Il patto di famiglia, in Contratti, 2006, 512 ss.; P. MANES, Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, in Contratto e impresa, 2006, 539 ss.; G. PETRELLI, La nuova disciplina dei patti di famiglia, in Riv. Not., 2006, 401 ss. La norma giuridica costituisce il risultato della ricerca affidata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche al prof. Andrea Zoppini e coordinata dai Professori Masi e Rescigno, i cui risultati furono presentati a un Convegno svoltosi presso l’Università degli Studi di Macerata il 24 marzo 1997; sull’argomento, v. A. ZOPPINI, Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future), in Dir. Priv., 1998, 255 ss.; M. IEVA, Il trasferimento dei beni produttivi in funzione 3 77 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Questa soluzione, pur garantendo una successione certa nell’interesse dell’azienda, tuttavia non risulta sufficiente per realizzare gli obbiettivi di crescita e maturazione aziendale prospettati nel punto precedente. L’imprenditore, infatti, trasferendo i suoi “poteri” al successore ritenuto maggiormente qualificato, fa si che il medesimo schema familiare –imprenditore singolo capo famiglia/capo impresa– si ripeta anche nella generazione futura, senza aggiungere quel “quid pluris” che invece è necessario per far sì che l’impresa esca dalla sua condizione di azienda puramente “familista” e si trasformi in una compagine più strutturata. Dove i ruoli di capitalisti (soci) e dirigenti d’impresa (amministratori) non siano per forza impersonati dai medesimi attori. La necessità di organizzare il patrimonio in vista di una successione complessa introduce elementi di contrattualizzazione delle successioni che trovano un vincolo nel divieto dei patti successori previsto dal nostro ordinamento; l’evoluzione sociale ed economica della nostra nazione preme per un maggior spazio all’autonomia del testatore rispetto a quella che fino ad oggi il nostro ordinamento ha consentito. 4 Un segnale di questa tendenza è dato dall’imprevedibile successo dell’istituto del trust nel nostro paese. Dal 1° gennaio 1992 è in vigore in Italia la legge 16 ottobre 1989, n. 364, dal titolo “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1º luglio 1985” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 8 novembre 1989, n. 261). A seguito di tale norma si sono affacciate nel dibattito interno tre posizioni dottrinali con il conseguente seguito di posizioni giurisprudenziali sulla legittimità del ricorso al trust nel nostro paese. La tesi maggioritaria, sia in dottrina che in giurisprudenza, sembra ormai essere quella di Maurizio Lupoi 5 , il quale ritiene possibile costituire dei trust cosiddetti « interni » facendo ricorso alla convenzione dell’Aja ed a una delle leggi straniere che regolano l’istituto. Seguendo tale tesi possiamo considerare perfettamente legittimi trusts di cui disponente, successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori, in Riv. Not., 1997, 1371 ss. Sull’argomento connesso del patto di impresa, concernente le clausole societarie e disciplinato dall’art. 2355 bis c.c., cfr. M. STELLA RICHTER jr., Il Patto di impresa nella successione nei beni produttivi, in Dir. Priv., 1998, 267 ss. 4 In argomento v. E. MANDRIOLI, Successioni legittime anomale: un fenomeno sempre meno anomalo, in Vita not., 2003, 1100 ss.; A IANNACCONE, Le successioni legittime anomale fra diritto privato e interesse pubblico economico, in Vita not., 1998, 787 ss.; G. DE NOVA, Successioni anomale legittime, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., XIX, Torino 1999, 182 ss. 5 Si fa riferimento al fondamentale studio di M. LUPOI, Trusts, Milano, 2001; v. anche ID., Strutturazione dei trust di protezione patrimoniale, Convegno “Il trust quale legittimo strumento di tutela del patrimonio”, Torino, 13 marzo 2003. Per un’informazione di sintesi v. A. GAMBARO, Trust, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., XIX, Torino, 1999, 449-469. 78 A. MUSY: LE SUCCESSIONI E IL PRIMO PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA IN ITALIA beneficiari, trustee e beni oggetto della disposizione sono tutti italiani, mentre l’elemento di internazionalità per cui si ricorre alla Convenzione è dato dalla legge applicabile e regolatrice del trust medesimo. In tal modo non si ravviserebbe alcuna ragione per implementare nel nostro paese una legge regolatrice del trust. Un drappello agguerrito di autori 6 sono dell’avviso che la Convenzione regoli solo ed esclusivamente trusts in cui prevalgano elementi di internazionalità, cioè siano stranieri almeno uno dei soggetti o i siano situati all’estero i beni oggetto della disposizione. La legge regolatrice ovviamente sarà quella straniera, ma solo per la semplice ragione che gli elementi di transnazionalità dell’istituto debbono essere tali da escludere un trust italiano vestito straniero. Negli ultimi anni è cresciuta una terza parte di autori 7 che ritiene importante che anche l’Italia si doti di una propria legge regolatrice sulla scorta dell’esperienza fatta da altri paesi di diritto civile, quali per esempio la Svizzera. Questo filone, decisamente minoritario ha trovato il forte appoggio del Notariato e dell’associazione che rappresenta le società fiduciarie ed è riuscito a far introdurre nella Legge Comunitaria di quest’anno (2010) una delega al Governo per procedere alla modifica del libro IV del Codice Civile inserendo la disciplina del cosiddetto « contratto di fiducia ». La definizione di contratto di fiducia proposta è la seguente : « il fiduciante trasferisce diritti, beni e somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili ». Questa definizione è indicativa del fatto che l’istituto è un vero e proprio trust, non fosse per la definizione « contratto di fiducia ». Il legislatore delegato dovrà sciogliere i non pochi dubbi circa i rapporti tra questo istituto ed i correnti trust interni. 6 Su tutti V. MARICONDA, Il Trust Interno, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005; ID., Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l’ammissibilità, in Corriere giur., 2004, 76. Cfr. anche M. BARBUTO, La convenzione dell’Aja e il trust in Italia, Torino, 2000. 7 Così M. GRAZIADEI, La fiducia nella tarda età moderna. Le “confidenze” tra vincolo di coscienza e disciplina politica dei soggetti e dei beni, in P. Prodi, La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna, 2008; ID., Il trust come strumento di devoluzione di beni in vista del passaggio generazionale della ricchezza, in AA. VV., L’impresa nel passaggio tra generazioni, Brescia, 2007; A. ZOPPINI, Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, Padova, 2010. 79 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 2. Successioni e famiglie di fatto Unitamente alla crescita economica grazie al capitalismo familiare la società italiana ha attraversato un grande cambiamento degli assetti familiari. La nostra società conosce da più di trent’anni, ormai, nuove forme di convivenza familiare, nuovi modelli di famiglie; il divorzio ha generato famiglie multiple, le convivenze determinano assetti parafamiliari instabili, sempre di più si ricorre al diritto per regolare relazioni prima gestite attraverso le consuetudini e regole non giuridiche che le società si erano date. Così avviene che, nonostante nel nostro paese si registri un dibattito sulle unioni di fatto che risale a circa vent’anni fa la situazione delle convivenze nel sistema è la seguente: da una parte abbiamo pronunce giurisprudenziali, quali quella del Tribunale di Roma del 1985, che recita : « la convivenza more uxorio si risolve in una situazione caratterizzata da un complesso di rapporti unificati sotto il profilo personale dell’affectio coniugalis, sotto il profilo economico dell’animus donandi e non può quindi essere configurata nel nostro ordinamento come fonte di obbligazione, non potendo considerarsi né fatto illecito, né contratto e nemmeno un quasi contratto e, in particolare, una promessa di matrimonio ». 8 E in dottrina si legge che le soluzioni legislative potrebbero andare incontro a censure di incostituzionalità per il fatto regolamentare una famiglia di seconda categoria – calcisticamente – di « serie B ». Giacciono in Parlamento numerosi progetti di legge volti a regolare il fenomeno sul piano dello status, mentre la prassi evidenzia affermazioni « striscianti » di un ricorso sempre più diffuso all’autonomia privata. Come argutamente commenta un autore 9 : tramontato ormai il netto sfavore verso prestazioni patrimoniali considerate contrarie al buon costume, perchè aventi come corrispettivo le prestazioni sessuali del partner, è ormai superato anche l’inquadramento delle prestazioni a carattere gratuito nello schema delle donazioni remuneratorie per solito rese nulle dal difetto di forma. La giurisprudenza, così, fa prevalere il modello dell’adempimento dell’obbligazione naturale che però è limitata a garantire la stabilità delle prestazioni relative al mantenimento e gli alimenti. 10 Non interviene La Corte Costituzionale, com’è noto, muovendo uno dei passi decisivi per il riconoscimento della rilevanza giuridica (quali formazioni sociali intermedie ove si svolge la personalità dell’individuo ex art. 2 Cost.) delle unioni di fatto, ha esteso anche al convivente more uxorio il diritto alla successione nel contratto di locazione. V. Corte Cost., 7 aprile 1988, n. 404, in Foro it., 1988, I, 2515. 9 M. R. MARELLA, I contratti di convivenza, Roma, 2000. 10 V., tra le tante, Trib. Napoli, 27 gennaio 2005; Cass. Civ., 13 marzo 2003 n. 3713, che conferma App. Napoli, 5 novembre 1999. 8 80 A. MUSY: LE SUCCESSIONI E IL PRIMO PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA IN ITALIA invece nella delicata questione della divisione della ricchezza prodotta, né a compensare la perdita di chances sofferta da chi ha rinunciato alla propria carriera professionale per dedicarsi al menage familiare. 3. Successoni e Contratto Il diritto delle successioni, della famiglia e dei contratti nell’esperienza civilistica italiana devono essere inseriti all’interno di quella tecnostruttura che il giurista ha costruito, se non dall’età romana, almeno dall’età del diritto comune ad oggi 11 ; le regole di questi due istituti giuridici sono in primo luogo regole tecniche, ovviamente inserite in un contesto in cui hanno avuto importanza le radici cristiane, sviluppate e tecnicizzate dal diritto canonico, i modelli sociali della famiglia patriarcale prima e della famiglia nucleare poi. Sicuramente il diritto dei contratti più che quello delle successioni ha subito la forte influenza delle teorie del liberalismo sia nella sua epifania francese-illuministica, sia nella successiva e più recente epifania pragmatista americana 12 . Tuttavia il modello metagiuridico prevalente nel nostro sistema è riconducibile alla lettura incrociata della Carta Costituzionale (sintesi spesso non perfettamente amalgamata delle radici liberali, cattoliche e socialiste del nostro paese) con la teoria precomprensiva di matrice esseriana che vede come primi motori dello sviluppo del diritto gli interpreti. E’ difficile dire se ed in che misura abbia avuto un’influenza importante in questi anni la teoria dell’analisi economica del diritto. V. G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle successioni, Torino, 2006; L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1999. 12 A. M. MUSY, La comparazione giuridica nell’età della globalizzazione. Riflessioni metodologiche e dati empirici sulla circolazione del modello nordamericano, Giuffrè, Milano, 2004. 11 81 LES SUCCESSIONS ET L’ENTREPRISE EN DROIT ITALIEN FRANCESCO PENE VIDARI* SOMMAIRE : 1. Le droit italien des successions. - 2. Le droit des sociétés et les successions. - 3. Les clauses du contrat de société en matière successorale. Exemples pratiques - Sociétés de personnes - Sociétés de capitaux. - 4. La responsabilité de l’héritier et de l’associé. - 5. La transmission aux descendants de la richesse dans la pratique (société simple, commandite par action, pacte de famille). 1. Le droit italien des successions Le système successoral italien est strictement lié à la famille fondée sur le mariage ainsi qu’à la filiation. A défaut d’autres indications, exprimées par le de cujus sous forme testamentaire, la détermination des héritiers s’effectue sur la base du rapport de parenté ou du lien de mariage. Certains héritiers, dits réservataires – à savoir les enfants et leurs descendants, le conjoint et les ascendants – bénéficient d’une quote-part des biens du de cujus leur étant réservée, calculée non seulement sur la base du patrimoine existant au décès, mais aussi sur la base des donations directes ou indirectes. En cas d’atteinte à la réserve, un instrument de protection des intérêts des héritiers réservataires permet, par le biais d’une action en justice, de priver d’efficacité d’éventuelles dispositions leur étant préjudiciables, qu’il s’agisse d’actes entre vifs ou de dispositions testamentaires 1 . Le principe d’unité de la succession s’oppose à une succession partielle de certains biens au lieu d’autres ainsi qu’à une acceptation de la dévolution testamentaire et pas de la dévolution légale, et inversement. L’héritier se substitue entièrement au de cujus en tant que titulaire des droits transmissibles à cause de mort, sans qu’il puisse choisir ou faire une distinction selon la nature des biens, mobiliers ou immobiliers, et le lieu où ils sont situés 2 . Ce principe s’applique également en vertu du droit international privé italien, indépendamment du lieu où se trouvent les biens, l’entière succession étant régie par la loi nationale du de cujus. Parfois, en raison précisément du principe d’unité de la succession et de la détermination F. PENE VIDARI, La successione legittima e necessaria, in Trattato di diritto civile dirigé par Rodolfo Sacco, IV, UTET, Turin, 2009, p. 200 et s., spec. 272 et s. 2 Sur ce point, v. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Turin, 1965. 1 82 F. PENE VIDARI : SUCCESSIONS ET ENTREPRISES du droit applicable, des conflits de lois peuvent surgir. Citons le cas, par exemple, d’un citoyen italien qui achèterait un bien immobilier en France. Lors de sa succession, selon le droit italien, la loi nationale (italienne) du de cujus devra entièrement et exclusivement s’appliquer, tandis que, pour la le droit français, la lex rei sitae devrait être le droit français. Dans cette hypothèse également, les héritiers accepteront l'intégralité de l’héritage et ne pourront en aucun cas accepter l’héritage italien en renonçant à celui français, ou vice versa. Toutefois, en matière de renonciation à l’héritage, et en raison justement des différences que l’on vient d’évoquer, le notaire français écartera la validité de la renonciation effectuée uniquement en Italie et il en demandera la réitération auprès du greffe de la juridiction française compétente. Deux autres principes fondamentaux sont l’autonomie du testateur et l’interdiction des pactes sur succession future 3 . Le testateur doit être libre de déterminer et de choisir ses propres successeurs et les contrats héréditaires ainsi que tous les actes de disposition ou de renonciation de successions futures sont dépourvus de validité. La masse successorale est soustraite à la disponibilité contractuelle des parties jusqu’à l’ouverture de la succession. La seule personne légitimement autorisée à disposer de la succession est le de cujus lui-même, dont la volonté ne doit en aucune manière être influencée par des pactes ou accords précédents, sachant qu’il a toujours la possibilité de révoquer un testament précédent et de disposer de son propre patrimoine en manifestant une nouvelle fois ses volontés. Le pacte de famille, introduit en 2006 en Italie, constitue une dérogation expresse à ce principe. Par cet instrument, applicable uniquement aux parts sociales et aux entreprises, il est possible de convenir, entre le testateur et les bénéficiaires descendants ainsi que les héritiers réservataires potentiels, l’attribution de biens en dehors des règles successorales ordinaires 4 . Cet accord permet au testateur potentiel Sur le sujet, v. AMADIO, Divieto dei patti successori e attualità degli interessi tutelati, in Patti di famiglia per l’impresa, édité par la Fondation italienne pour le notariat, Milan, 2006. 4 Les écrits qui ont suivi l’introduction du nouveau dispositif sont nombreux. Nous signalerons, ex multis, MINERVINI (éd.), Il patto di famiglia, Milan, 2006; AVAGLIANO, Patti di famiglia e impresa, in Familia, 2006; CATAUDELLA, Parti e terzi nel patto di famiglia, in Riv. dir. civ, 2008; INZITARI, Il patto di famiglia, Turin, 2006; DI MAURO, I necessari partecipanti al patto di famiglia, in Fam., pers. e succ., 2006; DELLE MONACHE, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, in Riv. Not., 2006; ID., Sub. Art. 768-quater, in Commentario breve al codice civile (éd. Cian et Trabucchi), 8e éd., Padoue, 2007; GAZZONI, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in Giust. civ., 2006; LA PORTA, La posizione dei legittimari sopravvenuti, in Collectif, Patti di famiglia per 3 83 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 de suggérer et, en l’espèce, de tenter d’imposer une répartition de droits partagée par tous ses héritiers réservataires potentiels, lesquels devront adhérer au pacte, manifestant ainsi leur accord exprès. Le testateur parvient ainsi souvent à obtenir un résultat que ses futurs héritiers ne pourraient autrement pas obtenir (tant que le testateur est en vie), ni ne seraient en mesure d’obtenir après le décès du testateur. Tant qu’il est en vie, le testateur potentiel jouit d’une persuasion morale et de la faculté d’attribuer les biens disponibles comme bon lui semble. Il s’agit là d’une sorte de pacte successoral, où les attributions ont un effet immédiat, sans pour autant avoir une importance successorale future, car elles ne donnent pas lieu à rapport ou réduction. Le succès de ce dispositif n’est pour l’heure que partiel, du fait notamment de certaines complexités de mise en œuvre. Son potentiel est néanmoins considérable, notamment en raison du fait qu’il permet de prévoir un droit de désistement contractuel de la part d’une ou de plusieurs parties contractantes. Cette modalité rapproche fortement le pacte de famille du testament ; en effet, lorsque le droit de désistement est conféré au testateur potentiel, le pacte de famille conduit à un résultat conforme au principe de la révocabilité des attributions successorales tant que le testateur lui-même est en vie. 2. Le droit des sociétés et les successions En vertu d’un contrat de société, deux personnes ou plus affectent des biens ou des services à l’exercice en commun d’une activité économique, afin d’en partager les bénéfices (art. 2247 du Code civil). Il est par ailleurs admis qu’un seul sujet puisse constituer, en vertu d’un acte unilatéral, une société à responsabilité limitée (2463 du Code civil). Six types différents de sociétés existent en droit italien : trois types de sociétés de “personnes” (la société simple, la société en nom collectif et la société en commandite simple ; trois types de sociétés de “capitaux” l’impresa, in Quad. fin., 2006; LUPETTI, Patto di famiglia: note a prima lettura, in CNN Notizie, notiziario di informazione del Consiglio Nazionale del Notariato, 14 février 2006; MERLO, Il patto di famiglia, in CNN Notizie, 14 février 2006; MINERVINI, Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, in INZITARI (éd.), Turin, 2006; MINERVINI, Patti di famiglia per l’impresa, in I quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Milan, 2006; OBERTO, Il patto di famiglia, Padoue, 2006; OPPO, Patto di famiglia e “diritti della famiglia”, in Riv. dir. civ., 2006, I; PALAZZO, Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, in Riv. dir. civ., 2007; PETRELLI, La nuova disciplina del “patto di famiglia”, in Riv. Not., 2006; SICCHIERO, La causa del patto di famiglia, in Contr. e Impresa, 2006; VITUCCI, Ipotesi sul patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, 456 ss. 84 F. PENE VIDARI : SUCCESSIONS ET ENTREPRISES (la société par actions, la société à responsabilité limitée et la société en commandite par actions). Il existe en outre d’autres formes sociétaires, telles les coopératives et les sociétés mutuelles. La différence fondamentale entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux réside dans la nature de la responsabilité des associés. Dans les sociétés de personnes, sauf le cas du commanditaire (qui répond dans les limites de la quote-part apportée), les associés répondent généralement de manière illimitée aux obligations sociales. Dans les sociétés de capitaux, la société répond sur son propre patrimoine vis-à-vis des tiers et toute responsabilité directe des associés sur leur patrimoine personnel est exclue. Le décès d’un associé, membre d’une société de personnes ou de capitaux, soulève naturellement quelques interrogations. Qui va le remplacer en tant que nouvel associé ? Les associés survivants ont-ils leur mot à dire sur l’entrée des héritiers de l’associé décédé dans la société ? Dans les sociétés de personnes, les héritiers, nouveaux associés, répondent-ils de manière illimitée aux obligations sociales, y compris pour la période antérieure à leur entrée dans la société ? Toutes ces questions, ainsi que d’autres, se posent chaque fois qu’une succession englobant une société est en jeu. L’autonomie privée est largement préservée, grâce à la rédaction de clauses du contrat de sociétés qui réglementent la transmission de la participation sociale pour cause de décès 5 . Ici encore, il est nécessaire de faire une distinction entre société de personnes et société de capitaux. Dans les sociétés de personnes, le Code civil dispose que : “sauf disposition contraire du contrat de société, en cas de décès de l’un des associés, les autres associés doivent liquider sa quote-part aux héritiers, à moins qu’ils ne préfèrent dissoudre la société ou bien la poursuivre avec les héritiers, après accord de ces derniers” (art. 2284 du Code civil). Le principe est donc que les associés survivants sont les arbitres de l’avenir des parts de l’associé décédé, dans la mesure où il leur appartient de décider soit de liquider la quote-part en numéraire soit de permettre aux héritiers d’accéder à la société (toujours avec leur accord) ou encore de dissoudre la société. Voir sur ce thème AULETTA, Clausole di continuazione della società coll’erede del socio personalmente responsabile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1951; IUDICA, Clausole di continuazione della società con gli eredi dell’accomandatario, in Riv. dir. civ., 1975, 1975, II, 208; REVIGLIONO, Le clausole limitative delle partecipazioni sociali tra principi successori e regole societarie, in Diritto privato, 1998; RIVOLTA, Clausole societarie e predisposizione successoria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1995, p. 1197 e ss; TASSINARI, Clausole societarie in caso di morte del socio, in Notariato, 1995, 60 ss.; TATARANO, Patti successori e partecipazioni sociali, Napoli, 2004. 5 85 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 Le contrat de société peut cependant prévoir des règles différentes telles, par exemple, la consolidation automatique 6 , sous réserve du droit des héritiers à percevoir la valeur de la participation de l’associé décédé, ou bien l’entrée des héritiers dans la société. Le choix des associés s’effectue souvent sur la base de rapports de parenté ou de mariage. Dans les sociétés familiales, les associés donnent dès le départ leur accord préalable à l’entrée de leurs potentiels héritiers dans la société, quitte à spécifier que cet accord ne s’applique qu’aux descendants de l’associé, avec exclusion expresse du conjoint. La seule limite à l’autonomie de la volonté est constituée par la nécessité de l’accord des héritiers qui accèdent à la société, conformément au principe selon lequel l’accord de l’intéressé est toujours indispensable lorsqu’il se soumet à une responsabilité illimitée. Les héritiers ne deviennent pas associés par simple acceptation de l'héritage, un acte d’adhésion autonome étant nécessaire. Leur entrée dans la société ne s’effectue donc pas à titre héréditaire, mais au travers d'autres actes ultérieurs entre vifs. C’est dans ce même sens que s’est toujours prononcée la jurisprudence, comme l’indique, notamment, un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2005, 6263 (in Le Società 2006, 185), selon lequel: “dans les sociétés de personnes, les héritiers de l’associé décédé n’acquièrent pas la position de ce dernier au sein de la société et ne deviennent donc pas à leur tour des associés, dans la mesure où ils ont uniquement le droit à la liquidation de la participation de l’associé décédé, droit qui naît indépendamment du fait que la société se poursuive ou soit dissoute”. Dans les sociétés de capitaux, le principe de la substitution automatique de l’héritier dans les droits de participation prévaut 7 . Les statuts de la société peuvent cependant prévoir certaines restrictions en matière d’inscription au registre des associés. Concrètement, on peut donc affirmer que la vocation successorale de l’héritier porte sur la valeur des parts, mais pas sur la participation au sens technique. Dans les sociétés par actions, il est expressément prévu que les clauses des statuts qui subordonnent le transfert des actions pour cause 6 Voir sur ce thème: BARALIS, Le clausole di consolidamento in caso di morte di socio di società personali, le clausole di consolidazione pure e semplici e quelle con liquidazione del mero capitale. Problemi di validità, in Quaderni di Vita Notarile, 2, Palerme, 1983; ID., Le clausole di consolidazione in caso di morte di un socio nelle società di persone, in Quaderni di Vita Notarile, 2, 1983; D’AURIA, Clausole di consolidazione societaria e patti successori, in Riv. not., 2003, 657. 7 Sur cette question, v. BOERO, Società di capitali e successioni mortis causa , in Azienda ed Impresa, individuale e collettiva, nella successione mortis causa, in Nuovi Quaderni di Vita Notarile, 2, Palerme, 1983. Voir également, CALVOSA, Clausole di riscatto di azioni e divieto dei patti successori, in Banca, Borsa e titoli di credito, 1992, I, 635; ID., La clausola di riscatto nella società per azioni, Milan, 1995. 86 F. PENE VIDARI : SUCCESSIONS ET ENTREPRISES de décès à des conditions particulières, sont inefficaces si elles ne prévoient pas, à la charge de la société ou des autres associés, une obligation d’achat ou un droit de retrait (art. 2355 bis du Code civil). D’où la création d’options d’achat, de put and call 8 , d’hypothèses de vente ou d’achat conjoints, liées au décès d’un associé. Ces options sont parfois intégrées dans les statuts, tandis que, dans d’autres cas, elles sont réglées par contrat dans le cadre de pactes « para-sociaux ». Des principes similaires s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée. Les participations sont librement transmissibles pour cause de mort, sauf disposition contraire contenue dans l’acte de constitution de la société. Dans ce dernier cas, les héritiers auront toujours la faculté d’aliéner les participations de l’associé décédé, sur la base des valeurs préétablies par la loi pour les cas de retrait (art. 2469 du Code civil). L’associé, ou ses héritiers, ne doivent pas devenir « prisonniers » de la participation. Si les associés entendent réglementer le transfert pour cause de mort dans les statuts de leur société, ils doivent définir en même temps une voie de sortie pour les héritiers de l’associé décédé. Si les héritiers de ce dernier ne sont pas appréciés par les autres associés, ils ne pourront pas le devenir à leur tour. Dans ce cas, ils deviendront des créanciers de la société ou des associés exerçant l’éventuelle option d’achat prévue par les statuts. La question de l’organe chargé d’exprimer cette appréciation (organe administratif ou assemblée) ainsi que les majorités requises à cet effet, sont certaines des questions centrales de la gouvernance d’une société familiale. En raison de la grande autonomie privée en la matière, il est donc nécessaire de vérifier au cas par cas les modalités concrètes de transmission de la participation, en fonction du type de société et des éventuelles clauses des statuts. 3. Les clauses du contrat de société en matière successorale. Exemples pratiques Après cet aperçu des principes généraux, il est utile d’examiner certaines clauses successorales des statuts des sociétés de personnes et de capitaux. BARCELLONA, Clausole di put & call a prezzo predefinito fra divieto fra divieto di patto leonino e principio di corrispettività, Milan, 2004. 8 87 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 Sociétés de personnes Clause de poursuite facultative, réservée aux associés survivants Une première clause attribuant aux associés survivants la faculté de décider de l’avenir des participations et de la société, pourrait être la suivante : “En cas de décès de l’un des associés, les associés survivants décideront soit de poursuivre la société avec les héritiers ou les légataires de l’associé décédé, avec leur accord, soit de liquider leur participation par une somme d’argent ; ce paiement devra être effectué par la société sans intérêts, dans les six mois qui suivent le décès de l’associé”. Cette clause, très répandue dans la pratique, délègue aux associés survivants toute latitude quant à la poursuite de la société avec les successeurs de l’associé décédé 9 . Sur la base d’évaluations discrétionnaires ou d’opportunité, les associés survivants bénéficient d’une totale autonomie décisionnelle, sous réserve – en cas de refus exprimé à l’égard de l’entrée des descendants de l’associé décédé dans la société – de l’obligation de la part de celle-ci de leur verser une somme d’une valeur égale à celle de la participation en question. En ce cas, la question porte évidemment sur la détermination de cette valeur. Imaginons donc la suite de la clause précédente: “Aux fins de l’application de cet article, la valeur de la participation sera déterminée par les administrateurs sur la base de la valeur courante des actifs de la société à la date du décès de l’associé, après déduction de l’éventuel passif. En cas de contestation, cette valeur sera déterminée sur la base d’un compte-rendu patrimonial assermenté, dressé par un expertcomptable désigné d’un commun accord par les intéressés ou, en cas de désaccord, par le Président de l’Ordre des Experts-Comptables dans le ressort duquel se trouve le siège de la société”. Au besoin, il est par ailleurs possible d’ajouter des corrections ou des critères complémentaires telle, par exemple, une réduction sur les participations de minorité, avec la formulation suivante: “En cas de décès, une réduction de minorité de 20% sera appliquée à la valeur déterminée selon les critères indiqués ci-dessus dans des circonstances déterminées (par exemple, une participation inférieure à 30%)”. Ces indications sont Les juges du fond ainsi que la Cour de cassation ont eu fréquemment l'occasion de s'exprimer sur cette question. Voir, parmi de nombreux exemples, App. Milan, 30 mars 1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 352, qui a retenu qu’une clause d’un contrat de société en commandite simple en vertu de laquelle, en cas de décès d'un associé commandité, la société continue avec les héritiers de ce dernier, qui succèdent automatiquement au défunt en tant qu'associés commandités, même en acceptant tacitement l'héritage, est valable et ne viole pas l'interdiction des pactes successoraux. En doctrine, v. GHIDINI, Società personali, Padoue, 1972, 503. 9 88 F. PENE VIDARI : SUCCESSIONS ET ENTREPRISES certainement utiles, dans la mesure où il est légitime que la valeur d’une participation fasse l’objet d’une prime de majorité en positif et d’une réduction de minorité en négatif 10 . Clause de poursuite automatique en raison d’un rapport de parenté Les associés souhaitent parfois stipuler, dès la constitution de leur société, que : “En cas de décès d’un associé, les autres associés (ou la société) devront liquider sa participation à ses héritiers sur la base de la situation patrimoniale de la société à la date du décès. Toutefois, si les héritiers ou les légataires de l’associé décédé sont ses descendants en ligne directe, ils lui succèderont de droit, s’ils le souhaitent, dans la société” ou bien “En cas de décès d’un associé, les autres associés (ou la société) devront liquider sa participation aux héritiers sur la base de la situation patrimoniale de la société à la date du décès. Toutefois, si les héritiers de l’associé sont des descendants en ligne directe (prénom et nom des associés dont les descendants ont été préalablement autorisés à entrer dans la société), ils lui succèderont de droit, s’ils le souhaitent, dans la société”. Cette clause permet d'évaluer préalablement entre les associés quels seront les héritiers potentiels autorisés d’un commun accord par les survivants à entrer dans la société. Les associés souhaitent très souvent obtenir l’accord formel préalable des autres associés pour la succession de leurs descendants directs ; en revanche, on omet expressément toute référence au conjoint, qui est considéré, notamment dans les sociétés familiales élargies, comme un étranger. Clause de consolidation (avec obligation de liquidation) Dans d’autres cas, la volonté des associés vise à toujours liquider les participations aux héritiers, sauf accord unanime différent, en privilégiant l’intuitus personae. Voici un exemple de clause allant en ce sens : “En cas de décès d’un associé, la participation de ce dernier se consolide et accroît automatiquement celles des autres associés, proportionnellement à la valeur de leurs participations respectives. Dans les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, les associés survivants devront verser aux héritiers de l’associé, proportionnellement à la valeur de leurs participations respectives, une somme d’argent déterminée sur la base de la situation patrimoniale de la société (ou sur 10 Sur ce point, v. plus largement F. PENE VIDARI, op cit., 159-160. 89 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 d’autres critères objectifs)”. Cette clause transforme automatiquement la participation de l’associé décédé en une valeur monétaire à laquelle les héritiers ont droit vis à vis des autres associés 11 . Naturellement, en cas d’accord unanime opposé, la succession des héritiers dans la société sera possible, le principe demeurant toutefois une « tontine » avec obligation de liquidation de la valeur réelle. A ce propos, la jurisprudence affirme sans ambiguïté qu’il est nécessaire de prévoir une liquidation sur la base de valeurs effectives, les clauses avec prévision de valeurs nominales ou consolidation sans liquidation n’étant pas licites, dans la mesure où il s’agit là de pactes tontiniers interdits par le système juridique italien 12 . Clause de dissolution automatique de la société Une solution plus draconienne consiste à considérer le décès d’un associé comme une cause de dissolution de la société, en vertu de clauses du contrat de société à la teneur suivante : “En cas de décès de l’associé (prénom et nom de l’associé en question), la société sera dissoute, en dérogation aux dispositions légales”. Cette option est particulièrement rigide, mais elle peut s’avérer opportune chaque fois que la société ou le groupe sous-jacent exercent des activités où l'achalandage lié à la personnalité d’un associé impose en amont une telle décision. Pour éviter toute controverse future, les associés conviennent dès le départ que le décès de l’un d’entre eux entraînera automatiquement la dissolution de la société. Sociétés de capitaux Clause de rachat Dans les sociétés de capitaux 13 , les clauses successorales les plus fréquentes sont assurément les clauses de rachat en question, lesquelles attribuent aux associés survivants le droit d’acquérir les actions des héritiers à un prix plus ou moins préétabli. Voici un exemple de ce type de clause : “Les actions, parvenues par succession légitime ou testamentaire à des sujets autres que les descendants de l’associé décédé, Sur la question, on relèvera les observations D’AURIA, op. cit., 658. Cf. également, App. Bologne, 23 octobre 1996, in Soc., 1997, 414, qui exclut que la clause de consolidation viole l'interdiction des pactes successoraux, Cass. 17 mars 1951, n. 685, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1951, II, 216. Voir,contra, Cass. 16 avril 1975, n. 1434, in Successioni e donazioni, annoté par Triola, in La Cassazione civile, percorsi giurisprudenziali, de Bessone, Milan, 2000, 12. 12 Sur ce point, PENE VIDARI, op. cit.,160-161. 13 PENE VIDARI, op. cit., 163-164. 11 90 F. PENE VIDARI : SUCCESSIONS ET ENTREPRISES devront être proposées en option aux actionnaires selon les modalités suivantes (indication complète de ces modalités). Il reste entendu que l’évaluation des actions ne pourra en aucun cas être inférieure à celle effectuée par un expert-comptable désigné d’un commun accord par les parties ou, en cas de désaccord, par le Président de l’Ordre des ExpertsComptables dans le ressort duquel se trouve le siège de la société”. Cette clause ne permet la transmission automatique des actions qu’en présence d’un successeur qui est un descendant de l’associé ; dans tous les autres cas, les associés survivants bénéficient d’un droit de rachat à des valeurs équitables et acceptées par les héritiers de l’associé. Il s’agit là d’une hypothèse très fréquente qui, en substance, a déjà fait l’objet d’une validation par la Cour de cassation (Cass. 16 avril 1994, n. 3609, in Giur.It. 1995, I, 1, 1334), aux motifs suivants : “la clause statutaire qui accorde aux associés survivants d’une société de capitaux, en cas de décès de l’un d’entre eux, le droit d’acheter aux héritiers du de cujus les actions ayant appartenues à celui-ci et parvenues iure successionis à ces mêmes héritiers, ne contredit pas l’interdiction des pactes sur succession future visée à l’art. 458 c.c., le lien réciproque en découlant à la charge des associés n’étant destiné à produire ses effets qu’après ouverture de la procédure successorale et transfert (par la loi ou par testament) des actions aux héritiers. Il s’ensuit que le décès d’un associé constitue uniquement le moment à partir duquel il est possible d’exercer l’option pour ce rachat, sans que celà n’affecte les règles légales de la vocation successorale ou sans que cela ne constitue les éléments d’un pacte de consolidation des actions entre les associés. Au contraire, cette clause ne constituant qu’un acte inter vivos, elle n’est pas en contradiction, en tant que telle, avec l’art. 2355, 3e alinéa (version ancienne, antérieure à la réforme de 2004), qui autorise les dispositions statutaires visant à subordonner l’aliénation des actions nominatives à des conditions particulières”. La conception de cette clause en tant qu’option la rend pleinement licite, y compris au regard de l’interdiction des pactes sur succession future, la principale caractéristique étant ici le droit des héritiers à percevoir une valeur monétaire correspondante à celle des parts rachetées par les autres associés. En attendant la liquidation de la participation, les héritiers ne peuvent pas prétendre à l’inscription au registre des associés, mais ils ont droit à la liquidation patrimoniale dans les délais de l’exercice éventuel de l’option. Si les autres associés n’exercent pas l’option de rachat dans les délais prévus par les statuts, les héritiers auront le droit de devenir associés à leur tour. 91 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 Variante de la clause de rachat (sociétés à responsabilité limitée) “Les participations transmises par succession légitime ou testamentaire à des sujets autres que les descendants en ligne directe de l’associé, devront être proposées en option aux associés selon les modalités suivantes. Il reste entendu que, si l’évaluation a été effectuée par un expert-comptable, la cession devra s’effectuer à la valeur déterminée par ce dernier”. Cette clause est une simple variante pour les parts dans des sociétés à responsabilité limitée. Le registre des associés a récemment été aboli pour les sociétés à responsabilité limitée, mais la substance de la réglementation des clauses « successorales » n’a pas changé. En effet, rien ne s’oppose à l’introduction volontaire du registre des associés, ce qui facilite indéniablementle contrôle de la circulation des participations et du respect des clauses statutaires en la matière. A défaut de registre des associés, la structure de la propriété est précisée au Registre du Commerce et des Sociétés; Toutefois, l’inscription au Registre en violation des règles de circulation des participations soulève des interrogations auxquelles il n’est pas aisé de répondre. Le conflit entre la société, les associés survivants et les nouveaux associés inscrits en violation des règles statutaires, sera probablement résolu en faveur des premiers, qui seront toutefois tributaires des délais judiciaires. A cet égard, on ne peut donc que constater à nouveau que la sauvegarde préventive est à préférer à la sauvegarde successive. 4. La responsabilité de l’héritier et de l’associé A moins qu’il (n’) ait accepté avec bénéfice d’inventaire, l’héritier répond des dettes du de cujus, y compris sur son patrimoine personnel. L’associé d‘unesociété de personnes répond des dettes sociales de manière illimitée. Par conséquent, son héritier devra répondre de la même manière des obligations sociales antérieures. Le droit italien s’oppose à ce qu’une personne soit débitrice d’une responsabilité illimitée contre sa propre volonté. C’est pourquoi, dans les sociétés de personnes, les clauses de poursuite obligatoire selon lesquelles les héritiers sont tenus de succéder à l’associé décédé, ne sont pas considérées comme licites 14 . Ainsi, dans la perspective de la poursuite de la société avec les héritiers, leur accord étant indispensable, il conviendra toujours de stipuler la mention « à condition qu’ils (les héritiers) expriment leur accord », pour que la clause de succession soit valable. 14 Sur ce point, v. FERRI, Le società, in Trattatti Vassalli, 1985, 273. 92 F. PENE VIDARI : SUCCESSIONS ET ENTREPRISES Toujours pour les seules sociétés de personnes, le conflit entre les normes du bénéfice d’inventaire et les règles sociétaires de la responsabilité illimitée, est plus problématique. Le régime successoral du bénéfice d’inventaire devrait prévaloir, car la séparation entre le patrimoine du de cujus et le patrimoine de l’héritier n’est autre que la continuation de la situation juridique qui existait avant le décès de l’associé. 5. La transmission aux descendants de la richesse dans la pratique (société simple, commandite par action, pacte de famille) Le passage aux descendants dans l’entreprise permet la croissance de celle-ci et joue un rôle central dans tout système économique, particulièrement en présence d’un nombre important d’entreprises de petite et moyenne dimensions à contrôle familial. Bien entendu, il n’existe pas de schéma adapté a priori pour le transfert par voie successorale des participations. D’où la nécessité de distinguer les différentes situations concrètes. Il est parfois opportun d’attendre le décès du titulaire de la participation de contrôle ; dans d’autres cas, il est préférable d' anticiper, en impliquant , du vivant du titulaire, la génération plus jeune dans la gouvernance et la propriété. Dans d’autres cas encore, des exigences particulières peuvent pousser à sauter une génération. La possibilité de séparer propriété et administration ainsi que la présence de chaînes de contrôle sociétaire, rendent complexes et variés les hypothèses d’implication de la nouvelle génération dans l’entreprise. Le transfert de propriété entre personnes physiques ne peut qu’advenir au sommet de la chaîne de contrôle de la holding. En effet, dans la quasi totalité des cas, c’est la holding de contrôle, constituée de personnes physiques unies par des liens familiaux, qui détient le capital d’une ou de plusieurs sociétés contrôlées à partir de chaînes plus ou moins complexes. Les jeux du passage aux descendants et des négociations successorales « anticipées » ont donc toujours lieu à ce niveau. Les types de sociétés utilisées comme holding sont les plus disparates, incluant les sociétés à responsabilité limitée classiques et les sociétés par actions. La société simple et la société en commandite par action méritent certainement quelques considérations supplémentaires 15 . Ces sociétés, apparemment que tout oppose, sont fréquemment le « 15 Sur l'utilisation de la société en commandite par actions pour la transmission aux descendants de la gouvernance sociétaire, v. CORSI, Società in accomandita per azioni, in Digesto/comm., XIV, Turin, 1997, spec. 236. 93 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 coffre-fort » de contrôle, y compris de grands groupes, grâce à une multitude de règles particulières de gouvernance 16 . Théoriquement, la société simple n’est pas prévue pour l’exercice d’activités commerciales au sens technique. Cependant, dans certaines régions italiennes, surtout nord-occidentales, elle est utilisée en tant que société de jouissance de biens immobiliers ou de participations sociales. Compte tenu de la responsabilité illimitée des associés, cette société exerce généralement une simple activité de gestion statique de ses propres participations, sans assumer d’obligations vis-à-vis de tiers. La possibilité de moduler les pactes sociaux selon les exigences les plus diverses des associés, même au travers de l’apport en industrie, ainsi que la possibilité de maintenir une confidentialité pratiquement totale sans inscription au registre des sociétés, sont à l’origine du succès de ce type de société. Il est fréquemment stipulé que la propriété et l’administration soient séparées, de pair avec des règles de gouvernance prédéfinies en fonction de l’âge des associés administrateurs et de l’éventuelle incapacité de l’un d’entre eux. Dans la société en commandite par actions, les associés commandités sont les administrateurs de droit ; en cas de pluralité, la désignation de nouveaux commandités devra être approuvée par les associés toujours en exercice. De même, les modifications des statuts doivent être approuvées par l’ensemble des associés commandités. Ces attributions particulières confèrent à chaque associé commandité des pouvoirs très utiles sur le plan de la transmission générationnelle de la gestion d’une chaîne de contrôle sociétaire. L’ancienne génération peut progressivement impliquer la nouvelle génération, tout en gardant un droit de veto sur les décisions les plus importantes (par exemple, la désignation des administrateurs ou l’approbation d’opérations statutaires exceptionnelles). Compte tenu de la responsabilité illimitée de ses administrateurs, la société en commandite souscrit rarement des obligations et fait office de holding « statique » de contrôle, au sein de laquelle se joue la gouvernance des grands groupes industriels italiens. Grâce au pacte de famille, en dérogation à l’interdiction des pactes sur succession future et des règles sur le rapport et sur la réduction, 16 En la matière, une doctrine avisée a affirmé que “les statuts des sociétés en commandite les plus importantes contiennent des règles de transmission du contrôle dans des termes qui, non seulement pour les grandes familles mais aussi pour la collectivité, sont souvent plus importants que ceux énoncés dans les statuts régionaux ou dans les chartes institutionnelles d'autres organismes publics. Le contrat de société constitue alors un ordre dynastique et, dans la reconstruction de la réalité, il faut peutêtre le repenser comme tel”. V. WEIGMANN, L’accomandita per azioni come cassaforte familiare, in La trasmissione familiare della ricchezza, Padoue, 1995, 151. 94 F. PENE VIDARI : SUCCESSIONS ET ENTREPRISES l’entrepreneur peut, avec l’accord de l’ensemble de ses héritiers potentiels, transférer l’entreprise ou ses propres participations à l’un de ses descendants. Il s’agit là d’une nouveauté importante introduite en 2006 dans l’ordre juridique italien, permettant de réglementer, à l’avance et par dérogation aux normes successorales, le transfert des parts sociales à cause de mort. On a parlé de succession anticipée de nature contractuelle, souscrite par tous les intéressés, à travers laquelle le testateur attribue l’entreprise ou ses participations à un descendant, lequel compense à son tour les autres ayants droit de manière directe ou indirecte. Ce qui est attribué par le pacte ne rentre pas dans la succession héréditaire et n’est pas pris en compte dans les réserves des héritiers réservataires, car il est établi que “ce qui a été reçu par les parties contractantes n’est sujet ni à rapport ni à réduction” (art. 768 quater, 4e alinéa). La possibilité de liquider à l’avance une partie de la réserve permet de négocier les attributions entre les héritiers réservataires et le testateur ainsi qu’entre héritiers réservataires. Du vivant du testateur, le pacte successoral avec liquidation de la réserve potentielle est admis, y compris la renonciation à celle-ci de la part d’un ou de plusieurs héritiers, si d'autres biens lui ou leur sont attribués. En outre, la faculté de résiliation dont bénéficient les parties contractantes 17 (y compris le testateur), rend cet instrument particulièrement intéressant, car il permet de changer d’idée, en rétablissant la structure de propriété d’origine au cas où la nouvelle génération ne serait pas à la hauteur des attentes, ou encore pour d’autres raisons personnelles. Le pacte de famille ouvre une voie contractuelle partagée par tous les héritiers réservataires potentiels pour le transfert générationnel des entreprises familiales. Le droit des sociétés devra tenir compte lui aussi du pacte de famille. En effet, dans les clauses de préemption et d’agrément, il sera éventuellement nécessaire de préciser que ces restrictions à la circulation des parts ne s’appliquent pas au transfert par pacte de famille. De même, dans l’hypothèse où, pour d’autres raisons, on en déciderait autrement, il faudra réglementer en détail avec des clauses spécifiques le fonctionnement de la préemption face à un pacte de famille. Le défi du passage aux descendants des entreprises italiennes de petite et moyenne dimensions passe aussi par le biais du succès de ce En matière de résiliation, voir les observations proposées in PENE VIDARI, La successione legittima, cit., 118 et s. 17 95 REVUE JURIDIQUE DE L’ISAIDAT 1-2010 nouvel instrument qui, nous le répétons, recèle un potentiel non négligeable dans une économie dynamique, caractérisée par une circulation des richesses toujours plus rapide. 96 IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI JACOPO RE** SOMMARIO : 1. Osservazioni introduttive. - 2. Ambito della giurisdizione italiana. - 3. Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e degli atti stranieri. - 4. La legge applicabile alle successioni internazionali. - 5. La proposta di regolamento comunitario. 1. Osservazioni introduttive La legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato dedica, nel titolo III, un apposito capo al diritto internazionale privato delle successioni 1 . Il capo VII, rubricato successioni, contiene quattro articoli relativi alla legge applicabile, nonché una disposizione specifica per la determinazione dell’ambito della giurisdizione italiana in materia. In particolare, l’art. 46 disciplina la legge applicabile alla successione per causa di morte e alla divisione ereditaria, gli articoli 47 e 48 si occupano di alcune questioni relative al testamento Il presente articolo riproduce, con alcune variazioni, la relazione presentata alle Journées Roumaines (23-28 mai 2010, Bucarest et Cluj-Napoca) Les successions, organizzate dalla Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française. ** Dottorando di ricerca nell’Università Bocconi. 1 La letteratura sull’argomento è alquanto ampia. Si veda ex multis BALLARINO, Successioni (diritto internazionale privato), in Enc. dir. Aggiornamento, Milano, 1997, p. 943 ss.; ID., Diritto internazionale privato, 3ª ed., Padova, 1999, p. 514 ss.; PICONE, La legge applicabile alle successioni, in ID., La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 55 ss.; DAMASCELLI, La legge applicabile alla successione per causa di morte secondo il diritto internazionale privato italiano, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 85 ss.; CALÒ, Le successioni nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, passim; MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale, 2ª ed., Torino, 2006, p. 143 ss.; TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni mortis causa nel diritto internazionale privato, in Trattato di diritto della successioni e donazioni diretto da BONILINI, vol. V, Milano, 2009, p. 211 ss. Per i vari commenti agli articoli del capo VII della legge di riforma si rimanda, tra gli altri, a CLERICI, Articoli 46-50, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI, CLERICI, Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 230 ss.; ID. Articoli 46-50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni, artt. 713-768 octies e leggi collegate, in GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2010, p. 521 ss.; DELI, Articoli 46-50, in BARIATTI (a cura di), Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in Nuove leggi, civ. com., 1996, p. 1278 ss.; TONOLO, Successioni, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano, 2ª ed., Torino, 2009, p. 197 ss. 97 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 quali, rispettivamente, la capacità di testare e la forma del testamento, mentre l’art. 49 contiene una norma materiale in merito alla successione dello Stato. Mancano, invece, specifiche disposizioni in tema di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri. Al riguardo, troveranno dunque applicazione le norme di carattere generale contenute negli articoli 64 e seguenti della legge di riforma. La disciplina posta in essere dalle legge n. 218/1995, pur abrogando la previgente normativa di cui all’art. 23 delle disp. prel. cod. civ. del 1942, si pone in sostanziale continuità per quanto concerne i principi ispiratori delle norme in materia. Infatti, conformemente ai principi di unità e universalità della successione, la successione mortis causa è regolata interamente da un’unica legge: quella della cittadinanza del de cuius al momento della morte. In tal guisa, il diritto internazionale privato delle successioni si conforma all’idea, propria degli ordinamenti di tradizione romanistica, di continuazione della persona del defunto in quella degli eredi, con conseguente acquisto della universitas dei rapporti patrimoniali spettanti al defunto, da regolarsi in base ad una disciplina unitaria. Se la riforma del diritto internazionale privato italiano non ha modificato i principi di base della disciplina in esame, la legge n. 218/1995 non ha tuttavia mancato di introdurre alcune importanti novità. In primo luogo, il legislatore ha accordato al de cuius, seppur in maniera molto circostanziata, la facoltà di scegliere la legge applicabile alla propria successione (c.d. professio iuris) 2 . In secondo luogo, e a parziale rottura della nuova disciplina con i tradizionali principi di unità e personalità, anche la regolamentazione delle successioni internazionale è soggetta all’operare delle disposizioni relative al rinvio 3 . L’adesione a questa figura non è del tutto priva di conseguenze, dal momento che essa può compromettere il principio di unità della successione. Infatti, qualora la legge nazionale del defunto si ispiri al criterio della scissione, ciò richiede l’applicazione di leggi diverse a seconda della natura e della situazione dei beni ereditari. L’accoglimento del rinvio può implicare, inoltre, l’eventuale sostituzione del criterio di collegamento personale della cittadinanza con quello del domicilio o della residenza del de cuius. Si veda sul punto CARELLA, Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato, Bari, 1999, p. 175 ss.; DE CESARI, Autonomia della volontà e legge regolatrice delle successioni, Padova, 2001, passim. 3 Sui riflessi dell’introduzione del rinvio nel diritto internazionale privato italiano e con specifico riferimento alla regolamentazione delle successioni internazionali, cfr. FUMAGALLI, Rinvio ed unità della successione nel nuovo diritto internazionale privato italiano, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 829 ss.; CALÒ, op. cit., p. 18 ss. e 54 ss. 2 98 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI Oltre alla disciplina contenuta nella legge di riforma occorre annoverare, tra le fonti del diritto internazionale privato delle successioni, anche le numerose convenzioni internazionali multilaterali e bilaterali di cui l’Italia è parte 4 . Tra le prime, sono in vigore per il nostro Paese la convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 relativa all’istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti e la convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale 5 . Per contro, l’Italia non è parte contraente della convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie, della convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni e di quella del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte. Infine, si sottolinea che alcuni aspetti specifici della materia successoria, di natura amministrativa e giurisdizionale, sono disciplinati da numerose convenzioni consolari, mentre determinati aspetti di natura fiscale sono regolati dai c.d. trattati di amicizia, commercio e navigazione 6 . 2. Ambito della giurisdizione italiana L’ambito della giurisdizione italiana in materia successoria è determinato, in linea generale e con una certa ampiezza, dall’art. 50 della Il coordinamento tra le convenzioni internazionali e le disposizioni nazionali di conflitto è disciplinato dall’art. 2 della legge n. 218/1995, il quale assicura la prevalenza degli impegni internazionali sulle disposizioni di diritto comune. Cfr. al riguardo CARBONE, Art. 2, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI, CLERICI (a cura di), Commentario cit., p. 8 ss., nonché CONETTI, Art. 2, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento cit., p. 7 s. 5 Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 215 ss., la quale ricomprende, tra gli altri trattati multilaterali in vigore per l’Italia che, pur non regolando direttamente le successioni internazionali, presentano rilievi di interesse per la materia, sia la convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile al trust e al suo riconoscimento, in quanto vi potrebbero essere problemi di coordinamento tra leggi applicabili alla successione, in caso di trust istituito mortis causa sul patrimonio del defunto, sia la convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, nella misura in cui l’art. 5 lett. g) conferisce ai consoli il potere di tutelare gli interessi dei cittadini dello Stato di invio nelle successioni mortis causa nel territorio dello Stato di residenza, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest’ultimo. 6 In linea generale, tali accordi disciplinano i poteri e le funzioni consoli in relazione a successioni di cittadini aperte nello Stato di residenza e sono generalmente basate sul principio di universalità, mentre il criterio per l’attribuzione dei poteri dei consoli è perlopiù quello della cittadinanza del de cuius. Per le convenzioni di cui la Repubblica italiana è parte si rinvia a TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 216, note 14 e 15. 4 99 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 legge n. 218/95. Sono infatti previsti ben sette titoli di giurisdizione alternativi: la cittadinanza italiana del de cuius, l’apertura in Italia della successione, la situazione in Italia della parte dei beni di maggiore consistenza economica, il domicilio o la residenza del convenuto in Italia, l’accettazione della giurisdizione italiana e la localizzazione in Italia dei beni oggetto della domanda. Si è posto il dubbio, in dottrina, se l’art. 50 ponga in essere titoli di giurisdizione esclusivi, piuttosto che concorrenti con le norme generali di giurisdizione contenute, in particolare, nell’art. 3 della legge di riforma 7 . Detto articolo determina l’ambito della giurisdizione italiana in virtù del domicilio o della residenza del convenuto, della presenza in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., ovvero rinviando a talune norme della convenzione di Bruxelles del 1968 o in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Tuttavia, posto che i titoli di giurisdizione del domicilio e della residenza del convenuto sono richiamati da entrambe le disposizioni, che la competenza per territorio di cui all’art. 22 cod. proc. civ. rinvia al giudice del luogo di apertura della successione, ovvero, se la successone si è aperta al di fuori della Repubblica, al giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni o, in mancanza, a quello del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti, e che la materia successoria è esplicitamente esclusa dall’ambito di applicazione materiale della convenzione di Bruxelles del 1968, l’unico titolo contenuto nell’art. 3 che potrebbe venire in rilievo è quello relativo alla presenza in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. A tal riguardo, il Tribunale di Lucca ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione italiana in materia successoria, dando rilevanza al fatto che il convenuto avesse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio 8 , affermando dunque una complementarietà tra disciplina speciale e normativa generale 9 . Analizzando brevemente i singoli titoli di giurisdizione contenuti nell’art. 50, si nota subito come il legislatore non abbia voluto porre in essere dei criteri esorbitanti quali, ad esempio, la nazionalità italiana degli eredi 10 , o il fatto che la successione sia sottoposta, in virtù delle norme di Sui termini della questione testé delineata e per le opportune indicazioni bibliografiche v. CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 572 ss. 8 Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, p. 818 ss. 9 Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 253 s., 10 Nel sistema previgente la legge di riforma, era stata affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione a domande successorie intentate contro un cittadino italiano. La Corte di appello di Trieste, 22 novembre 1961, in Riv. dir. int., 1962, p. 430 ss., aveva infatti fondato la giurisdizione italiana sull’abrogato art. 4 secondo comma cod. proc. civ., a norma del quale il giudice italiano poteva conoscere delle cause relative a domande che riguardavano “successioni ereditarie di cittadino italiano”, sostenendo 7 100 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI conflitto, alla legge italiana. Conferma questa indicazione anche il tenore letterale dell’art. 50, lett. a) a norma del quale sussiste la giurisdizione italiana se il de cuius era cittadino italiano al momento della morte, non rilevando la cittadinanza delle altre parti coinvolte nella successione. Oltre al criterio personale della cittadinanza del defunto, l’art. 50 della legge n. 218/1995 pone in essere titoli di giurisdizione ispirati sia a criteri di fatto sia a criteri di diritto. Appartengono alla prima categoria i titoli di giurisdizione che prendono in considerazione la localizzazione in Italia dei beni del de cuius. Invero, a norma della lett. c) dell’art. 50 sussiste la giurisdizione italiana se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia, mentre in virtù della successiva lett. e) il giudice italiano conosce delle cause successorie se la domanda concerne beni situati in Italia. Quanto al primo titolo, occorre ricordare che la generica espressione di beni è idonea a ricomprendere tanto i beni mobili, quanto i beni immobili, ma non quelli immateriali 11 . Inoltre, ai fini della determinazione del valore dei beni, il giudice italiano può ricorrere, per i beni situati in Italia, agli articoli 14 e 15 cod. proc. civ., mentre per i beni situati all’estero potrà adottare dei parametri adeguati al valore che essi hanno nello Stato in cui sono situati 12 e in linea con quelli impiegati dai giudici di dell’ordinamento in questione. Quanto al titolo di cui alla lett. e), invece, benché in astratto sia in grado di individuare la competenza giurisdizionale del giudice italiano anche nel caso in cui la maggior parte dei beni ereditari si trovi all’estero, la sua operatività appare in realtà limitata alle sole cause relative a diritti reali su beni immobili ed alle azioni possessorie 13 , e non può quindi configurarsi quale titolo di giurisdizione esorbitante 14 . che tale espressione si riferisse alla situazione in cui l’erede fosse cittadino italiano e che non rilevasse la cittadinanza italiana del defunto. Cfr. anche Cass. S.U., 22 novembre 1984 n. 5984, in Riv. dir. int. priv. proc., 1984, p. 140 ss. 11 Trib. Milano, 24 settembre 1990, in Riv. dir. int. priv. proc., 1991, p. 463 ss. 12 V. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 257 e in maniera conforme CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 577 ss. 13 Così BALLARINO, Successioni cit., p. 954. 14 In senso conforme, cfr. BALLARINO, Diritto internazionale privato cit., p. 552. Per un’interpretazione differente, che vede nella norma in esame un titolo di giurisdizione potenzialmente esorbitante e, pertanto, idoneo a radicare davanti al giudice italiano anche una controversia avente un esiguo collegamento con il nostro ordinamento, cfr. CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 578 s. Secondo l’Autrice, tuttavia, la prospettata estensione della giurisdizione italiana non è passibile di censura se tramite essa si può giungere a «una (felice) coincidenza tra ius e forum quando gli eredi sottopongano la divisione dei loro beni situati in Italia alla legge italiana, ai sensi dell’art. 46, 3° co., l. n. 218/1995». Cfr. op. loc. ult. cit. 101 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Tra i titoli di giurisdizione che si basano su criteri di diritto assume primaria rilevanza l’apertura della successione in Italia, apertura che deve essere individuata, in base all’art. 456 cod. civ., nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 50, lett. b). Inoltre, anche il domicilio e la residenza in Italia del convenuto, secondo quanto disposto dall’art. 43 cod. civ., e l’accettazione della giurisdizione italiana da parte del convenuto costituiscono titoli di giurisdizione che si richiamano a criteri di diritto (art. 50, lett. d). L’accettazione della giurisdizione, inoltre, andrà valutata secondo quanto disciplinato dall’art. 4 della medesima legge 15 , ma non potrà costituire titolo di giurisdizione per le controversie relative a beni immobili situati all’estero, per espressa previsione della norma in esame. Si deve ancora sottolineare, inoltre, che l’art. 50 della legge n. 218/1995 ha una portata generale, volta a regolare tutte le cause in materia successoria. Infatti, diversamente da quanto previsto dall’abrogato art. 4, 2° comma, cod. proc. civ., che fondava la giurisdizione italiana in merito a «successioni ereditarie» e nei casi espressamente enumerati dall’art. 22 cod. proc. civ., la legge di riforma utilizza la formula più ampia di «materia successoria». In tal modo, il legislatore prescinde da ogni delimitazione della materia successoria, con la conseguenza che l’art. 50 potrebbe essere destinato ad operare per qualsiasi controversia relativa alla materia in esame e quindi anche per quelle cause che presentano una connessione indiretta, ma abbastanza stretta con la materia successoria, come, ad esempio, quelle in materia divisoria 16 . Infine, ragioni di completezza inducono a ricordare che la legge n. 218/1995 pone in essere una norma generale dedicata ai procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 9) – in virtù della quale, per esempio, il giudice italiano è competente a nominare un esecutore testamentario se tale provvedimento riguarda la successione di un cittadino italiano o di una persona residente in Italia o qualora la successione sia regolata dalla legge italiana – e una disposizione relativa alla materia cautelare (art. 10). Quest’ultima norma, oltre ad attribuire, ovviamente, la giurisdizione in materia cautelare al giudice italiano nel caso in cui egli abbia giurisdizione Come è noto, l’art. 4 della legge di riforma disciplina i casi di proroga e deroga alla giurisdizione italiana. Per un commento cfr. CONETTI, Art. 4, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento cit., p. 17 ss. 16 È quindi rimesso alla giurisprudenza il compito di definire i confini della portata applicativa della disposizione in esame. Per un’analisi della prima giurisprudenza della nostra Suprema Corte, v. CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 574 s. 15 102 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI nel merito, la riconosce anche nel caso in cui il provvedimento debba essere eseguito in Italia. 3. Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e degli atti stranieri Il legislatore italiano non ha sentito l’esigenza di predisporre delle norme particolari in merito al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti stranieri in materia successoria. In questo ambito, pertanto, troverà applicazione la normativa generale disciplinata dagli articoli 64 – 68 della legge n. 218/1995 17 . In estrema sintesi, non essendo questa la sede opportuna per una dettagliata analisi delle citate disposizioni, occorre subito rilevare che la legge 218/1995 fa proprio il principio del riconoscimento automatico, in presenza di determinate condizioni, delle decisioni e dei provvedimenti stranieri. L’art. 64, infatti, espressamente dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, se sono stati rispettati alcuni requisiti. In primo luogo, la sentenza straniera deve essere emessa da un giudice che poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. In altre parole, la sentenza straniera deve essere pronunciata dal giudice di un ordinamento col quale la causa presentava una significativa connessione e, più precisamente, una di quelle connessioni che, in casi analoghi, sono ritenute idonee ad attribuire la giurisdizione al giudice italiano. In secondo luogo, la sentenza straniera deve essere il risultato di un processo equo, nel quale sia stato rispettato il principio del contradditorio. Di conseguenza, l’atto introduttivo del giudizio deve essere stato portato a conoscenza del convenuto in conformità con quanto previsto dalla legge del luogo ove si è svolto il processo e le parti si sono costituite in giudizio, ovvero ne è stata dichiarata la contumacia, in conformità con detta legge. Inoltre, nel procedimento straniero non devono essere stati lesi i diritti essenziali della difesa. È inoltre richiesto che la sentenza straniera sia passata in giudicato – nel senso che non siano più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione e sia quindi divenuta definitiva – e che non contrasti con un’altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato. 17 Sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni e degli atti stranieri in Italia, secondo quanto previsto dalle legge di riforma, v. BALLARINO, Diritto internazionale privato cit., p. 152 ss.; BAREL, ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, 4ª ed., Milano, 2009, p. 276 ss.; MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni, 4ª ed., Torino, 2010, p. 343 ss.; 103 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Infine, la decisione straniera è riconosciuta se non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e se non produce effetti contrari con l’ordine pubblico 18 . Anche i provvedimenti stranieri in materia di giurisdizione volontaria beneficiano del riconoscimento automatico a condizione che rispettino alcuni requisiti. Anzitutto, il provvedimento deve essere emanato o dal giudice dotato di competenza giurisdizionale secondo i criteri propri dell’ordinamento italiano, o da quello dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme di conflitto italiane, ovvero se si tratta di un provvedimento che produce effetti nell’ordinamento a cui rinviano le norme di conflitto italiane, anche se emanato dal giudice di un Paese diverso. Inoltre, il provvedimento in questione non deve produrre effetti contrari all’ordine pubblico. Infine, devono essere stati rispettati i diritti fondamentali di difesa. 4. La legge applicabile alle successioni internazionali Come è già stato accennato, il diritto internazionale privato italiano delle successioni è informato ai principi di unità e universalità della successione. In conformità con il principio romanistico dell’unità della successione, che comporta la reductio ad unum di tutti i rapporti giuridici che facevano capo al de cuius, indipendentemente dalla natura dei beni che ne costituiscono l’oggetto, l’intero asse ereditario viene pertanto assoggettato ad una sola legge. Infatti, l’art. 46 1° comma della legge n. 218/1995 stabilisce che la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del de cuius al momento della morte. Tale disposizione adotta un criterio di collegamento rigido, di facile determinazione da parte dell’operatore del diritto e di agevole applicazione nella pratica. Il criterio della cittadinanza del defunto, peraltro, è espressione del forte legame tra il soggetto e la sua comunità nazionale 19 e si conforma alla teoria di fondo del nostro diritto materiale, secondo la quale la Al riguardo, si assiste ad una significativa diminuzione della portata dell’eccezione dell’ordine pubblico internazionale, inteso nella sua doppia veste di limite al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione e di un atto pubblico straniero, da un lato, e di margine all’applicazione della legge straniera, dall’altro lato. Per quanto rilevante in questa sede, basti sottolineare che il limite dell’ordine pubblico non può essere invocato al fine di non dare applicazione alla lex successionis per il solo fatto che detta legge straniera non conosce l’istituto della riserva a favore dei legittimari. V., anche per ulteriori ipotesi, CLERICI, Art. 46, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 540 ss. 19 Sul detto legame si rinvia alla magistrale lezione di MANCINI, Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, riprodotta in JAYME (a cura di), Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, Torino, 1994, p. 21 ss. 18 104 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI successione è intesa come la continuazione nell’ambito familiare della persona e dei rapporti giuridici che a questa facevano capo. Dato che con la successione si verifica il trasferimento di un patrimonio da una persona ad un’altra, la sua regolamentazione è direttamente collegata allo statuto personale ed alla condizione del defunto. A fronte del pregio relativo alla facile determinazione della legge applicabile, il criterio di collegamento della cittadinanza può tuttavia risultare inadeguato in certe situazioni. Alcune complicazioni potrebbero insorgere, ad esempio, nell’ipotesi in cui il defunto abbia più di una cittadinanza o sia un apolide o un rifugiato. Nel primo caso, l’art. 19 della legge n. 218/1995 prevede il ricorso all’applicazione della legge del Paese con cui il soggetto ha il collegamento più stretto, a meno che la persona non abbia, tra l’altro, la cittadinanza italiana, la quale prevale, anche se non è quella effettiva. Per i restanti casi, il medesimo articolo prevede la sostituzione della legge nazionale con quella dello Stato ove si trova il domicilio della persona interessata o, in mancanza, quello della sua residenza. Inoltre, l’ordinamento straniero richiamato dal criterio di collegamento della cittadinanza potrebbe essere articolato in più sottosistemi di legislazione civilistica su base territoriale o personale. L’art. 18 della legge di riforma risolve questo problema nel senso che la legge applicabile deve essere determinata secondo i criteri di collegamento interlocali propri dell’ordinamento richiamato. Tuttavia, se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale la situazione è più strettamente collegata 20 . Come si è già accennato, il principio dell’unità e dell’universalità della successione si scontra con l’adozione, nel diritto internazionale privato italiano, del rinvio 21 . Infatti, tale procedimento può compromettere il principio dell’unità della successione nel caso in cui la legge nazionale del defunto sia informata al criterio della scissione e porti all’applicazione di leggi diverse a seconda della natura e della situazione dei beni ereditari 22 . Si pensi ad esempio alla successione di un cittadino canadese – ai cui rapporti sia applicabile, tramite l’operare dell’art. 19 della legge di riforma, la legge della provincia del Québec – con ultimo domicilio in Italia, che possedeva beni immobili in Francia. In questo caso il giudice italiano, tramite l’operare del rinvio, sottoporrà la successione dei beni mobili alla legge italiana e quella dei beni immobili alla legge francese, dal momento che la norma di conflitto québécoise Sul rinvio ad ordinamenti plurilegislativi, cfr. RICCI, Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato, Padova, 2004, passim. 21 Nel sistema previgente, il rinvio era escluso per espressa disposizione dell’abrogato art. 30 delle disposizioni preliminari al codice civile. 22 Così TONOLO, Successioni cit., p. 198. 20 105 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 utilizza per la successione dei beni mobili il criterio della lex domicilii e per la successione dei beni immobili quello della lex rei sitae. Se l’operatività di leggi diverse può comportare certi svantaggi, quali il rischio di coesistenza di discipline poco omogenee o problemi connessi al rispetto dell’esigenza di uguaglianza nei rapporti successori – con particolare riguardo, ad esempio, ai diritti dei legittimari – si deve sottolineare che l’applicazione del rinvio favorisce, da un lato, l’uniformità di soluzioni tra i vari ordinamenti in presenza e contribuisce a garantire, dall’altro lato, una maggiore effettività e circolazione delle deliberazioni normative e delle decisioni italiane in materia. Il ricorso al rinvio, inoltre, è circoscritto alle sole ipotesi di rinvio altrove accetto e di rinvio indietro alla legge italiana 23 . Il criterio di collegamento della cittadinanza del de cuius potrebbe condurre, in determinare circostanze, all’applicazione di una legge poco collegata alla fattispecie concreta. Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione della successione di un cittadino italiano trasferitosi all’estero e che all’estero abbia stabilito il centro dei propri interessi e della propria vita. Per ovviare a queste situazioni e con l’intento di perseguire finalità di giustizia sostanziale, il legislatore italiano ha introdotto, accanto al criterio di collegamento oggettivo della cittadinanza, la possibilità di scelta della legge applicabile alla successione. Secondo quanto disposto dall’art. 46 2° comma, tuttavia, il de cuius non è libero di scegliere la legge di qualsiasi Stato, ma può optare a favore di una sola legge: quella dello Stato in cui ha la propria residenza. Tuttavia la scelta è inefficace se il defunto, al momento della morte, non aveva più la propria residenza in detto Stato. È pertanto richiesto un costante e duraturo collegamento con lo Stato la cui legge viene scelta, collegamento che deve necessariamente sussistere sia al tempo della scelta sia al momento della morte. La scelta deve avere per oggetto l’intera successione ed esclude l’operatività del rinvio. Inoltre, la professio iuris, la sua modifica o la revoca della stessa devono essere espresse e devono avvenire in forma testamentaria, mentre l’esistenza e la validità sostanziale della manifestazione di volontà e le questioni relative agli eventuali vizi della volontà sono valutati sulla base della lex causae 24 . I requisiti di capacità necessari per compiere la scelta sono invece regolati dalla legge nazionale del soggetto al momento del compimento dell’atto, secondo quanto disposto dall’art. 47 della legge n. 218/1995. Infine, la scelta della legge applicabile da parte del de cuius italiano non può Cfr. ult. op. cit., p. 198 s. Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 224, a cui si rinvia per un’analisi delle diverse opinioni dottrinali sul punto in questione. 23 24 106 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI pregiudicare i diritti successori dei legittimari residenti in Italia al momento della sua morte. L’ambito di applicazione della lex successionis copre tutti i tre momenti in cui si sviluppa il procedimento successorio: da quello della devoluzione, a quello della trasmissione ereditaria dei beni, a quello della divisione. In via preliminare occorre, tuttavia, distinguere due fasi: la fase dell’acquisto del titolo ereditario, sottoposta alla lex successionis e quella in cui concretamente si acquistano i beni formanti la massa ereditaria, regolata, a norma dell’art. 51 della legge di riforma, dalla lex rei sitae 25 . Andando ad analizzare quali sono le materie regolate dalla lex successionis, occorre constatare, innanzitutto, che essa disciplina, in primo luogo, le questioni relative all’apertura della successione ab intestato e testamentaria, tra le quali, ad esempio, il tempo, il luogo e la causa di apertura. La medesima legge disciplina anche gli aspetti relativi alla fase della delazione dell’eredità e, quindi, l’individuazione, l’ordine ed il concorso dei chiamati a succedere. Quanto alla determinazione dei successibili, l’accertamento di un rapporto familiare con il defunto avviene ai sensi della legge che disciplina detto rapporto 26 e non, come in altri sistemi, sulla base della legge che regola le successione. Quest’ultima, d’altro canto, torna ad essere competente a disciplinare le questioni relative alla capacità di succedere 27 , tra cui le cause di indegnità e l’eventuale riabilitazione. Con riferimento alla successione testamentaria, la lex successionis disciplina gli aspetti relativi al contenuto e alla validità del testamento, quali, ad esempio, la previsione di istituti che mirano alla tutela di alcune tipologie di successibili, la determinazione delle disposizioni e delle condizioni che il testatore ha facoltà di porre in essere, nonché Trib. Brescia, 25 novembre 1999, in Riv. dir. int. priv. proc., 2000, p. 1041 ss., con commento di FUMAGALLI, Questioni di diritto internazionale privato delle successioni in una giurisprudenza recente, ivi, p. 931 ss. 26 V. Trib. Milano, 10 marzo 1997, in Fam. dir., 1998, p. 170 ss. In questo caso, l’accertamento dello status di figlio del de cuius di un presunto erede, è stato valutato ex art. 33 della l. 218/1995, che individua nella legge nazionale del figlio al momento della nascita la legge applicabile alle questioni di filiazione, e non sulla base delle disposizioni della lex successionis. Ne segue che, in materia di successioni, le questioni preliminari vanno risolte secondo la c.d. soluzione disgiunta, la quale consiste nell’applicare alla detta questione la sua propria regola di conflitto, in modo indipendente dalla quella impiegata per la risoluzione della questione principale. Cfr. sul punto BALLARINO, Diritto internazionale privato cit., p. 266 ss.; CALÒ, op. cit., p. 12 s. 27 In quanto capacità speciale, le capacità di succedere è sottratta, ex art. 20, seconda frase della legge di riforma, al dominio della legge nazionale della persona fisica interessata. Cfr. sul punto TONOLO, Art. 20, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento cit., p. 65 ss. 25 107 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 l’interpretazione dello stesso testamento e la facoltà di revoca e di modifica 28 . La disciplina della lex successionis, inoltre, regola alcuni istituti vietati nell’ordinamento italiano, ma previsti in altri sistemi giuridici, quali il testamento congiuntivo, nelle due vesti di testamento collettivo e di testamento reciproco, la sostituzione fedecommissaria e i patti successori. Questi ultimi, vietati ex art. 458 cod. civ., possono venire in considerazione in Italia, ove validi e ammessi dal diritto straniero che regola la successione. Al riguardo, la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di non poter più contestare a priori la loro contrarietà con l’ordine pubblico internazionale italiano 29 . Con riferimento al momento dell’amministrazione e della trasmissione dell’eredità, la lex successionis regola la determinazione e la consistenza della massa ereditaria, gli atti che il chiamato può compiere sui beni prima dell’accettazione, gli atti necessari e le modalità dell’accettazione dell’eredità, nonché le modalità e gli effetti dell’eventuale rinuncia, i poteri e gli atti di amministrazione sul patrimonio ereditario acquisito, l’addebito a carico degli eredi dei debiti contratti dal de cuius e di ogni altra passività a carico della massa ereditaria 30 . 28 In tema di successione testamentaria occorre ricordare che la legge di riforma dedica alla capacità di testare e alla forma del testamento due specifiche disposizioni. L’art. 47 sottopone la capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo, alla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca. L’art. 48, invece, ispirato al principio del favor testamenti, prevede il concorso alternativo di ben sette leggi diverse applicabili in materia di forma quali la legge del luogo in cui il testatore ha disposto, la legge nazionale e quella dello Stato in cui si trova il domicilio o la residenza del testatore al momento della redazione del testamento o al momento della morte. 29 V. Trib. Bolzano, 8 marzo 1968, in Riv. giur. Alto Adige, 1968, p. 220 s.; Cass., 5 aprile 1984 n. 2215, in Foro it., 1984, I, c. 2253. Al riguardo, occorre accennare al fatto che il divieto di contrarre patti successori ha subito una certa attenuazione a seguito dell’entrata in vigore della l. 14 febbraio 2006, n. 55 istitutiva del c.d. patto di famiglia. Sul punto v. PERONI, Patti successori, patto di famiglia e ambito di applicazione delle norme di diritto internazionale privato, in Dir. comm. int., 2007, p. 611 ss; DAMASCELLI, Il patto di famiglia nel diritto internazionale privato, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Starace, Vol. II, Napoli, 2008, p. 1423 ss. 30 La natura in senso lato procedurale della fase dell’amministrazione e della liquidazione dell’eredità potrebbe, per determinate questioni, comportare l’applicazione della legge del luogo in cui la procedura si svolge, al posto della lex successionis. V. Trib. Brescia cit., p. 1041 ss. secondo il quale non rientrano nell’ambito di applicazione della legge successoria le questioni in cui concretamente si realizzano le modalità di acquisizioni dei beni che costituiscono la massa ereditaria, che pertanto restano soggette alla lex rei sitae. 108 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI La legge di riforma ha riservato alle questioni relative alla divisione ereditaria un’apposita norma di conflitto contenuta nel 3° comma dell’art. 46 secondo il quale la divisione ereditaria è regolata, in linea generale, dalla lex successionis. La disposizione citata prevede, inoltre, la possibilità di scelta, da parte degli eredi, della legge applicabile alla divisione ereditaria. I condividenti, d’accordo tra loro, possono infatti concludere di sottoporre la divisione o alla legge del luogo di apertura della successione, oppure a quella del luogo in cui si trovano uno o più beni ereditari. Detta optio legis, inoltre, è ammessa sia quando la legge regolatrice della successione è la legge nazionale del defunto al momento della morte, sia nel caso in cui la lex successionis è il risultato della scelta di legge operata dal de cuius. Qualora i condividenti abbiano scelto come applicabile la legge del luogo in cui si trovano uno o più beni, ciò non comporta la possibilità di un frazionamento della disciplina applicabile, ma solamente la sottoposizione dell’intera divisione alla legge dello Stato in cui si trovano detti beni. La lex successionis, in ogni caso, rimarrà competente a regolare alcune questioni quali la quantificazione delle quote spettanti agli eredi, la collazione delle donazioni e il retratto successorio, mentre la lex rei sitae assumerà rilievo come legge regolatrice del modo di acquisto dei beni che compongono l’asse ereditario (art. 51) e delle forme di pubblicità degli atti aventi ad oggetto diritti reali (art. 55). Infine, l’art. 49 della legge di riforma disciplina, con una disposizione materiale di carattere unilaterale, la successione dello Stato. Essa trova applicazione nel caso in cui i beni (mobili o immobili) che costituiscono la successione di un cittadino straniero e che si trovano in Italia rimangano vacanti per assenza di eredi legittimi o testamentari. In questo caso, qualora la legge applicabile alla successione dello straniero non attribuisca la devoluzione dei beni allo Stato, questi dovranno essere attribuiti allo Stato italiano. 5. La proposta di regolamento comunitario Nell’ambito del processo di costruzione di uno spazio giudiziario europeo 31 , iniziato dall’allora Comunità europea a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, uno dei settori sui quali è attualmente focalizzata l’attenzione del legislatore dell’Unione è quello delle successioni. Difatti, a seguito della pubblicazione da parte della Commissione europea, nel marzo 2005, del Libro verde «Successioni e 31 Al riguardo la letteratura è amplissima. V. per tutti, e per una rassegna dei più importanti strumenti adottati dalla Comunità BONOMI (a cura di), Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, Torino, 2009, passim. 109 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 testamenti» e delle consultazioni pubbliche tenute nel corso del 2006, il 14 ottobre 2009 la Commissione europea ha adottato la Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo 32 . La Proposta di regolamento dell’Unione europea in materia presenta vari punti di interesse e di novità rispetto al diritto internazionale privato italiano delle successioni. Tuttavia, occorre subito sottolineare come uno dei principi cardini del sistema italiano delle successioni internazionali, quello dell’unità del regime successorio, abbia trovato accoglienza anche come principio informatore della disciplina di conflitto comunitaria. Infatti, l’art. 19 del progetto di regolamento dispone espressamente che la lex successionis regola l’intera successione, dal momento della sua apertura, fino alla trasmissione definitiva dell’eredità agli aventi diritto. Se l’adesione della proposta di regolamento al principio dell’unità e dell’universalità della successione, così come si evince dal citato art. 19 e dal considerando n. 17, non comporta conseguenze rilevanti sulla concezione alla base del diritto materiale interno, secondo la quale nella successione si verifica una sorta di continuità della persona del defunto in quella degli eredi, la proposta di regolamento contiene, nondimeno, rilevanti novità in relazione ai criteri di collegamento adottati tanto in materia di legge applicabile, quanto in tema di competenza giurisdizionale. La proposta di regolamento, infatti, adotta quale criterio di collegamento oggettivo quello della residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 16). Si ravvisa in questa scelta l’abbandono del principio di personalità del regime applicabile alle successioni, secondo il quale i rapporti successori rientrano nello statuto personale, a favore dell’operatività di una disciplina vicina agli interessi del de cuius e che presenta legami effettivi con la fattispecie concreta. Tale scelta di politica legislativa non comporta, tuttavia, un abbandono definitivo del criterio di Documento COM(2009) 154 def.. Si segnala che la proposta ha subito una rettifica, che non riguardava la versione italiana della stessa, il 7 dicembre 2009. Per un primo commento alla proposta di regolamento cfr. CLERICI, Articoli 46-50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 549 ss. e 581 s.; MARINO, La proposta di regolamento sulla cooperazione giudiziaria in materia di successioni, in Riv. dir. int., 2010, p. 463 ss. In merito al dibattito relativo all’adozione di uno strumento comunitario in materia di successioni, si veda DAVÌ, Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni, in Riv. dir. int., 2005, p. 297 ss.; TROMBETTA-PANIGADI, Verso una disciplina comunitaria delle successioni per causa di morte, in Fam. pers. succ., 2009, p. 10 ss., nonché i diversi contributi sulle successioni internazionali pubblicati in BARUFFI, CAFARI PANICO (a cura di), Le nuove competenze comunitarie: obbligazioni alimentari e successioni, Padova, 2009, passim. 32 110 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI collegamento della cittadinanza, dal momento che la legge a cui essa rinvia può formare l’oggetto di un’electio iuris (art. 17) da parte del de cuius. Altri elementi di novità e di rottura con il diritto internazionale privato italiano in materia sono la previsione di un’apposita disposizione per la regolamentazione dei patti successori (art. 18) e la mancata adozione della tecnica del rinvio. Anche la scelta dei titoli di giurisdizione contenuti nella proposta di regolamento innova profondamente il vigente diritto internazionale privato italiano. Infatti, la proposta di regolamento, nel suo intento di perseguire l’istituzione di uno spazio giudiziario europeo, opta per una rigida ripartizione della competenza giurisdizionale tra i giudici degli Stati membri sulla base di un unico titolo di giurisdizione informato al luogo di residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 4). In tal modo, non solo non sono previsti altri titoli di giurisdizione alternativi – come invece prevede l’art. 50 della legge n. 218/1995 – ma si evince, in maniera del tutto evidente, la propensione del legislatore europeo a far coincidere ius e forum. A conferma di ciò, l’art. 5 introduce un complesso meccanismo di rinvio alla giurisdizione più adatta a conoscere della causa – una sorta di forum non conveniens in materia successoria – in virtù del quale il giudice competente ex art. 4 può, a determinate condizioni, invitare le parti ad adire gli organi giurisdizionali dello Stato la cui legge sia stata oggetto di una professio iuris da parte del defunto. Inoltre, nel caso in cui il defunto non avesse avuto la propria residenza abituale in nessuno Stato membro, ma possedesse alcuni beni della successione nel territorio di uno di questi, i giudici del luogo in cui si trovano tali beni possono conoscere delle controversie in materia successoria, a titolo di competenza residua, se il detto luogo si trova nello stesso Stato in cui il defunto aveva stabilito la propria precedente residenza abituale nei cinque anni antecedenti la sua morte, o di cui era cittadino al momento della morte, o nel quale un erede o un legatario risiedono abitualmente o se la domanda riguarda esclusivamente tali beni. Infine, è degna di nota l’intenzione del legislatore europeo di facilitare il più possibile le successioni internazionali all’interno dell’Unione, perseguita tramite l’istituzione di un Certificato successorio europeo. L’istituzione di detto Certificato rappresenta infatti, uno degli obiettivi più importanti contenuti nella proposta, dal momento che la prova della qualità di erede o di amministratore o di esecutore testamentario costituisce una delle maggiori difficoltà riscontrate in una successione internazionale. Esso, infine, si presenta come un’assoluta novità per il sistema giuridico italiano, in considerazione del fatto che l’Italia non è vincolata da convenzioni internazionali che istituiscono 111 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 certificati simili, come ad esempio quella dell’Aja del 2 ottobre 1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni. 112 LA PROPRIETA PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SABRINA PRADUROUX Introduzione - 1. L’interpretazione dell’articolo 1 del Protocollo no. 1. - 1.1 Sistematica dell’oggetto del diritto. - 1.1.1 I beni materiali e immateriali. - 1.1.2 I diritti sufficientemente patrimoniali. - 1.1.3 Gli interessi sostanziali. - 1.2 Il principio del rispetto della proprietà. - 1.3 La privazione della proprietà. - 1.4 La regolamentazione dell’uso dei beni. - 1.4.1 La regolamentazione dell’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale. - 1.4.2 La regolamentazione dell’uso dei beni per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. - 2. I parametri di controllo. - 2.1 Il principio di legalità. - 2.2 L’utilità pubblica e l’interesse generale. - 2.3 Il principio di proporzionalità. - 3. Il rapporto tra l’art. P1-1 e altri articoli della Convenzione. - 3.1 Il diritto di proprietà e le esigenze del giusto processo. - 3.2 Il diritto di proprietà e il divieto di discriminazione. - 3.3. Il diritto di proprietà e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. - 4. Equa soddisfazione in caso di constatata violazione. - Considerazioni conclusive. Introduzione L’inclusione di una specifica garanzia della proprietà nel testo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) fu oggetto di controversia, sebbene la protezione di tale diritto fosse già consacrata da molti testi delle Costituzioni degli Stati europei e riconosciuta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo da poco proclamata 1 . Da una parte, i membri conservatori sostenevano l’esigenza di includere una specifica protezione per il diritto di proprietà, argomentando trattarsi di un diritto naturale, estensione della libertà personale; dall’altra, i membri socialisti riferendosi al diritto alla proprietà, ne sottolineavano il carattere sociale ed economico, valevole l’esclusione da uno strumento volto alla protezione dei diritti fondamentali. Oltre a quest’ultimo argomento di carattere marcatamente politico, furono anche avanzati, contro l’inclusione di una garanzia a favore della Assegnista di ricerca presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale. 1 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo fu infatti adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, mentre i lavori dell’Assemblea Consultativa del Consiglio d’Europa per la redazione della CEDU ebbero inizio nei primi mesi dell’anno successivo. 113 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 proprietà privata, ragioni di carattere “tecnico”. Osservando trattarsi di un diritto da tutti incontestabilmente considerato avente carattere relativo, premessa necessaria per una garanzia effettiva era, secondo alcuni membri dell’Assemblea, l’individuazione del nucleo essenziale del diritto 2 ; infatti, in assenza di una definizione comunemente accettata del diritto di proprietà e dei suoi limiti, la sua protezione sarebbe stata inutile 3 . Nel Novembre del 1949 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa incaricò della questione un Comitato di esperti espressamente istituito. Quest’ultimo pronunciò parere favorevole all’enunciazione del diritto di proprietà tra i diritti garantiti, menzionando quale unica motivazione la tendenza dei regimi totalitari a considerare le ingerenze nel diritto di proprietà come mezzi legittimi di pressione. Un anno non fu però sufficiente ai membri dell’Assemblea Consultativa per raggiungere un accordo e nel testo della Convenzione, firmato il 4 Novembre 1950 a Roma, non v’è menzione del diritto di proprietà. I lavori dunque proseguirono, mettendo in luce l’estrema difficoltà insita in ogni tentativo di definire con una formula breve, ed in termini generali il diritto di proprietà 4 . Il raggiungimento di un compromesso tra le differenti concezioni del diritto di proprietà, in particolare quella individualista-personale vs. quella sociale, richiese quasi un altro anno: la 2 De La Vallée-Pussin (Belgio), Conseil de l’Europe, Recueil des Travaux Préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l’homme, Martinus Nijhohh, La Haye, 1975, Vol. II, p. 63, osservò: “le droit de propriété, tel qu’il est aujourd’hui appliqué par les différentes nations européennes, est un droit incontestablement considéré par tout le monde comme un droit relatif. (…). Par conséquent, ce droit étant un droit relatif, nous pourrions le garantir d’une façon efficace, mais il faut que nous examinions l’angle sous le quel nous le considérons comme essentiel. Ce travail n’est pas fait; il ne l’est même pas par les idéologies. Dans ces conditions, vouloir protéger d’une façon aussi vague le droit de propriété serait inutile”. 3 Edberg (Svezia), Conseil de l’Europe, Recueil des Travaux Préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l’homme, Martinus Nijhohh, La Haye, 1975, Vol. II, p. 87, sottolineò chiaramente il punto: “il s’agit de savoir s’il est possible de donner du droit de propriété une définition qui donne satisfaction à tous. Si c’est la chose impossible, il est complètement absurde de faire mention de ce droit, et cette définition ne constituerait qu’une formule de programme politique. Il serait, à mon sens, tout à fait fâcheux que la majorité de l’Assemblée insistât sur l’adoption d’une formule qui n’aurait, et ne pourrait avoir, aucune signification véritable, mais ne constituerait qu’une attitude politique”. 4 In particolare, Roberts (Regno Unito), Conseil de l’Europe, Recueil des Travaux Préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l’homme, Martinus Nijhohh, La Haye, 1975, Vol. VI, p. 89, espresse insoddisfazione per l’uso del termine possessions, estraneo al linguaggio giuridico inglese: “le mot «possessions» utilisé dans le texte anglais n’est pas véritablement satisfaisant. (…) C’est un mot que l’on ne trouverait pas dans une loi britannique ni dans aucun autre document juridique”. 114 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA garanzia della proprietà trova infine posto nell’articolo 1 del Primo Protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 5 . Entrato in vigore il 18 maggio 1984, il Protocollo no. 1 è stato ratificato da 45 dei 47 Stati appartenenti al Consiglio d’Europa 6 . Nel commentare l’articolo 1 del Protocollo no. 1 (art. P1-1), René Cassin si dichiarò non pienamente soddisfatto del testo, ma considerò tuttavia esso potesse fornire una buona base per la futura giurisprudenza. I fatti gli hanno dato ragione. Dal punto di vista quantitativo, la giurisprudenza in materia proprietaria ha registrato un significativo incremento nell’ultimo decennio, cui hanno considerevolmente contribuito alcuni Paesi dell’ex blocco sovietico che hanno aderito alla Convenzione negli anni 1990. 7 1. L’interpretazione dell’articolo 1 del Protocollo no. 1. In una delle prime sentenze in cui la Corte è stata chiamata ad applicare l’art. P1-1 8 , essa ha statuito che: “riconoscendo a ciascuno il diritto al Il testo finale dell’articolo 1 fu, però, già adottato il 2 Agosto 1951. Non hanno proceduto alla sua ratifica: Monaco e Svizzera. Altri Stati hanno ratificato apponendo delle riserve con riferimento specifico al diritto di proprietà, è il caso di: Austria, Bulgaria, Estonia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, San Marino e Spagna. 7 Al 31 dicembre 2010, la Corte aveva pronunciato 2414 sentenze, in cui riscontrava esservi stata una violazione dell’art. P1-1; di queste: 431 contro la Romania; 430 contro la Russia; 293 contro l’Ucraina. Il primato negativo spetta comunque alla Turchia, con 574 sentenze. Un numero considerevole di condanne (297) riguarda infine l’Italia. Cfr.: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/37EC6A43-A7E7-4732-A5F1- E705900 AC611/0 /Tableau_de_violations_19592010_FRE.pdf 8 Si tratta della sentenza Marckx c. Belgio, del 13 giugno 1979. Nel caso di specie la presunta violazione del diritto di proprietà era stata fatta valere, sia come motivo autonomo che in combinato disposto con l’art. 14 (divieto di discriminazione), contro il diritto belga delle successioni, laddove attribuiva al figlio naturale riconosciuto diritti successori minori a quelli attribuiti al figlio legittimo. La Corte ha escluso esservi una violazione dell’art. P1–1 isolatamente considerato ed ha accolto invece il secondo motivo di ricorso. La sentenza Marcks è, dal punto di vista cronologico, la seconda in cui la Corte ha applicato l’art. P1-1. Il primo caso, deciso tre anni prima, concerneva una misura di confisca e distruzione di beni, per motivi di ordine pubblico (sent. Handyside c. Regno Unito, del 7 dicembre 1976). Un apprezzabile numero di pronunce era invece già stato emesso dalla Commissione dei diritti dell’uomo. Si ricorda, brevemente, che nel disegno originario tre istituzioni condividevano la responsabilità del controllo del rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti in sede di ratifica della Convenzione: la Commissione europea dei diritti dell’uomo (istituita nel 1954), la Corte europea dei diritti dell’uomo (istituita nel 1959, l’accettazione della cui giurisdizione era in un primo momento facoltativa) ed il Comitato dei ministri. La piena “giurisdizionalizzazione” del sistema di controllo attraverso l’unificazione dei tre organi 5 6 115 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 rispetto dei suoi beni, l’articolo 1 (P1-1) garantisce in sostanza il diritto di proprietà”. Questa formula, frutto di sintesi ermeneutica, ha consentito alla Corte di superare le ambiguità terminologiche presenti nelle due versioni originali, in inglese e in francese, del testo dell’articolo. Confrontando i due testi, si nota infatti che la versione inglese apre statuendo che “Every natural o legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions”, laddove il testo francese enuncia che “toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens”. Il testo inglese prosegue poi riprendendo l’uso del termine “possessions” quando assoggetta l’espropriazione a condizioni determinate, mentre qui il testo francese sostituisce il termine “biens” con quello di “propriété”. Infine, il testo inglese fa salvo il potere degli Stati di adottare normative finalizzate a “to control the use of property”, espressione resa in francese con “réglementer l’usage des biens” 9 . Dopo avere individuato nel diritto di proprietà il diritto protetto dall’art. P1-1, la Corte ha precisato che: “il diritto di disporre dei propri beni costituisce un elemento tradizionale fondamentale del diritto di proprietà”(§ 63). Malgrado il tenore perentorio delle due statuizioni, esse non rispecchiano affatto l’opinione di tutti i giudici del collegio. In particolare, il giudice Gerald Fitzmaurice osservò che la prima delle due affermazioni sopra riportate non è che un postulato, frutto di un’estrapolazione in parte giustificabile in ragione della redazione mediocre del testo, tanto nella versione inglese che in quella francese. In secondo luogo, egli rimproverò ai giudici della Corte di avvalersi del termine “uso”, di cui al secondo paragrafo, per conferire all’insieme decisionali è stata posta in essere con il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998. 9 Secondo SCHWELB E., The Protection of the Right of Property of Nationals under the First Protocol to the European Convention on Human Rights, in American Comparative Law Journal, 1964, p. 520, “the only reasonable conclusion which can be drawn from this lack of terminological symmetry and consistency is that for the purposes of the Protocol all the terms employed in Article 1 mean the same, namely “property”, “propriété”, and that the use of different expression is legally irrelevant”. Sui problemi che pone la nozione di bene in prospettiva comparata si veda più in generale CANDIAN A., La notion de biens, in Electronic Journal Of Comparative Law (December 2007), http://www.ejcl.org/113/article113-7.pdf. Ma anche il diritto italiano è lungi dall’essere soddisfacente: GAMBARO A., Il diritto di proprietà, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da Cicu e Messineo, VII, t. 2, Milano, 1995, 127 ss.; d’altra parte, come nota Mattei U., La proprietà, in Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2001, la stessa nozione di proprietà presenta un volto universale, e un volto locale. 116 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA dell’articolo una portata esorbitante la nozione di proprietà, sì da inglobare i diritti successori e di disposizione 10 . In conclusione, secondo Fitzmaurice – la cui opinione è stata sostanzialmente condivisa anche dai giudici Franz Matscher e João de Deus Pinheiro Farinha -, il principale, se non il solo, oggetto dell’art. P1–1 era, nella mente dei redattori dell’articolo in questione, di impedire i sequestri, le confische, le espropriazioni ed ogni altra arbitraria interferenza dello Stato nel libero godimento dei beni, come già verificatisi in passato. Pertanto riconoscere, sulla base di detto articolo, agli individui dei diritti che, sebbene siano legati alla nozione di proprietà, superano di molto la nozione di “rispetto dei beni”, significa attribuirgli una portata che non gli è propria. Ad ogni modo, nella giurisprudenza successiva, la Corte non è ritornata sui suoi passi e alla sentenza Marckx ha fatto seguito la pronuncia Sporrong e Lönnroth c. Svezia del 23 settembre 198211 , in cui la Corte ha formulato i tre principi che sono alla base di tutta la giurisprudenza in materia proprietaria. Al § 61 della sentenza si legge: “[l’art. P1-1] contiene tre norme distinte. La prima, di ordine generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà, essa è espressa nella prima frase del primo comma. La seconda riguarda la privazione della proprietà e la sottomette a determinate condizioni, essa figura nella seconda frase dello stesso comma. Quanto alla terza essa riconosce agli Stati il potere, tra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale e adottando le leggi che essi reputano necessarie a tal fine, essa si evince dal secondo comma”. Qualificando la seconda e la terza disposizione come norme di carattere speciale rispetto alla prima, in sede di applicazione, prima di pronunciarsi su quest’ultima, la Corte procede appurando che la fattispecie concreta al suo esame non ricada nell’ambito delle altre due. Si legge nell’opinione dissenziente allegata alla sentenza: “A mon sens, «usage» signifie l’usage de ce qu’on a ou possède encore, et «l’usage des biens» n’est pas le langage qu’on aurait normalement employé si l’on avait voulu englober l’usage sous forme de disposition des biens par testament, donation entre vifs, etc. Aucun juriste compétent ne se contenterait de faire allusion à l’usage des biens s’il avait à rédiger une clause s’appliquant clairement à ces matières”. 11 I ricorrenti si dolevano delle limitazioni ai loro diritti di proprietà, derivanti dall’esistenza di autorizzazioni ad espropriare, accompagnate da un divieto di costruire, “a lungo termine” – in quanto il termine di 5 anni inizialmente previsto per il completamento della procedura di esproprio fu più volte prorogato -. La Corte ha osservato che, intatta la titolarità formale dei beni, le limitazioni de quibus incidevano sulla sostanza stessa della proprietà (§ 60) ed era, pertanto, suo compito verificare se fosse stato rispettato il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (§ 69). Sul punto il giudizio della Corte, considerate la durata e l’intensità del vincolo, è stato negativo. 10 117 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Nella sentenza Sporrong e Lönnroth, la Corte ha fissato anche il principio che delimita l’ambito di controllo: suo compito è verificare “se un giusto equilibrio sia stato rispettato tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”, poiché essendo “inerente all’insieme della Convenzione, la preoccupazione di garantire un tale equilibrio si riflette anche nella struttura dell’articolo 1” (§ 69). Rimane, dunque, alla Corte da definire la portata materiale della protezione apprestata dalla disposizione in questione, decretando cosa possa essere considerato un bene ai sensi della Convenzione e cosa no. 1.1 Sistematica dell’oggetto del diritto. “La nozione di «beni» comprende sia dei «beni attuali» che dei valori patrimoniali” 12 ; ossia, seguendo l’impostazione interpretativa della Corte: (a) i beni materiali e immateriali; (b) i diritti sufficientemente patrimoniali; (c) gli interessi sostanziali. 1.1.1 I beni materiali e immateriali. Sono protetti sia i beni mobili che quelli immobili 13 . Per quanto riguarda i beni mobili, il contenzioso non è rimasto limitato, come da alcuni auspicato in sede di lavori preparatori, ai beni di uso personale 14 , ma si è esteso alle cose più varie: dalle suppellettili domestiche (sentenza Öneryildiz) agli utensili di lavoro (sentenza Gasus Dossier), dagli animali domestici (sentenza Akkum) alle azioni di una società (sentenza Sovtransavto Holding). Requisito essenziale, comune ad entrambe le categorie, è che si tratti di beni attuali, ossia di beni che si trovano nella sfera di disposizione, giuridica o di fatto, del soggetto 15 . Sent. Principe Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania, del 12 luglio 2001, § 83. Nella decisione Wiggins c. Regno Unito dell’8 febbraio 1978, la Commissione ha precisato che: “il testo francese è chiaro in merito, il termine «beni», che figura nei primi due paragrafi dell’articolo 1, concerne sia i beni mobili che quelli immobili” (§ 3). 14 Sostenne Philip (Francia), Conseil de l’Europe, Recueil des Travaux Préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l’homme, Martinus Nijhohh, La Haye, 1975, Vol. II, p. 73, “je crois être véritablement le droit de propriété individuelle conçu comme un droit fondamental de l’homme. C’est le droit pour chacun de nous à la propriété de ses biens d’usage personnel – véritable prolongement de sa personne – qui sont lié à son être. Je parle des meubles, d la maison où il habite (…)”. 15 L’espressione “beni attuali” è stata coniata dalla Corte nella sentenza Marckx, per escludere che l’articolo potesse essere invocato a protezione di un “diritto di acquisire beni per via testamentaria o per atti di liberalità” (§ 50). Nulla quaestio, invece se, come nei casi Inze c. Austria e Mazurek c. Francia, il diritto a ereditare sia già sorto, essendo la successione aperta. In tale ipotesi, infatti, l’erede è titolare di un diritto attuale sull’asse ereditario del de cuius. 12 13 118 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA Per quanto riguarda, infine, i beni immateriali, la Corte ha affermato che “la proprietà intellettuale in quanto tale beneficia indubbiamente della protezione dell’articolo 1” 16 . Del pari, in virtù del suo valore economico, è considerata come bene anche la clientela 17 . 1.1.2 I diritti sufficientemente patrimoniali. Vengono in rilievo, anzitutto, i diritti di credito sufficientemente stabiliti da essere esigibili 18 , indipendentemente dalla circostanza che l’obbligato sia lo Stato o un privato 19 . È altresì irrilevante la fonte del Sent. Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo, dell’11 ottobre 2005, § 43. Per la soluzione della controversia la Corte ha affrontato la questione di “sapere in quale momento il diritto alla protezione del marchio diventa un bene ai sensi dell’art. 1” (§ 45). La Corte si è espressa in favore dell’attribuzione della qualifica di bene ad un marchio, ponendo la condizione dell’avvenuta “registrazione definitiva della rispettiva domanda, secondo le regole in vigore nello Stato interessato” e precisando che “prima di una tale registrazione, l’interessato dispone, certo, di una speranza a ottenere un tal bene, ma non si una speranza legittima giuridicamente protetta” (§ 52). 17 Sent.: Van Marle c. Paesi Bassi, del 26 giugno 1986, § 41; Iatridis c. Grecia, del 25 marzo 1999, § 54. 18 Sent. Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, del 9 dicembre 1994, § 59. 19 Del c.d. “effetto orizzontale”, ossia del principio secondo cui la Convenzione esplica i suoi effetti anche nei rapporti tra privati, si è occupato SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, 6ª ed., PUF, Parigi, 2003, pp. 234 – 237. L’autore delinea due ipotesi in cui la responsabilità dello Stato può essere chiamata in causa per il fatto di un terzo – persona privata -: a) (ipotesi più frequente), quando gli organi dello Stato non hanno adottato le misure idonee a prevenire o limitare eventuali violazioni di un diritto garantito dalla Convenzione, derivanti dal comportamento di un privato; b) quando lo Stato fornisce all’individuo i mezzi per violare il diritto di un altro soggetto. Dal canto suo, la Corte ha stimato che “non è auspicabile, ancor meno necessario, elaborare una teoria generale in merito alla misura in cui le garanzie della Convenzione devono essere estese alle relazioni tra persone private” (sent. VgT Verein Gegen Tierfabriken c. Svizzera, del 28 giugno 2001, § 46). Per quanto riguarda nello specifico la disposizione convenzionale oggetto del presente studio, la Corte ha statuito che “ lo Stato può essere tenuto responsabile delle ingerenze nell’esercizio del diritto al rispetto dei beni, derivanti da transazioni concluse tra privati” (sent. Gustafsson c. Svezia, del 25 aprile 1996, § 60), tuttavia, alcuna responsabilità statale può essere invocata, “dove i fatti motivi di doglianza non sono il prodotto dell’esercizio dell’autorità statuale, ma attengono esclusivamente relazioni di natura contrattuale tra privati” (decisione di irricevibilità del 6 aprile 2000, O. N. c. Bulgaria). Un esempio di applicazione orizzontale dell’at. P1-1 è fornito da due sentenze rese l’una contro l’Italia, e l’altra contro la Grecia. I fatti all’origine delle dispute sono analoghi. In entrambi i casi, i ricorrenti patirono una diminuzione del valore del proprio immobile a seguito dell’edificazione, da parte di privati, di opere che privavano le loro abitazioni di vista e luce, nell’un caso, e della vista mare, nell’altro. In entrambi i casi, i ricorrenti lamentavano una violazione del loro diritto di proprietà in ragione del rifiuto delle autorità amministrative di conformarsi alle sentenze dei rispettivi Consiglio di Stato che 16 119 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 diritto di credito. Nella sentenza Pressos Compania Naviera S. A. e altri c. Belgio del 20 novembre 1995, ad esempio, la Corte è stata chiamata a decidere in merito all’applicabilità dell’art. P1-1 con riferimento a un credito risarcitorio per i danni patiti dai ricorrenti a seguito di sinistri marittimi. Al fine della decisione, la Corte ha preso in considerazione il diritto nazionale vigente al momento della presunta violazione, e, rilevato trattarsi di un regime aquiliano che fa sorgere i crediti risarcitori nel momento della sopravvenienza del danno, ha concluso a favore dell’esistenza di un bene. In materia di diritto di credito ex contractu, invece, la Corte ha considerato come beni, ad esempio, il corrispettivo di una prestazione lavorativa 20 ed il diritto a percepire una retribuzione pensionistica, quando il datore di lavoro si è obbligato a versare una pensione a delle condizioni che possono essere considerate come facenti parte del contratto di lavoro 21 . In ogni caso, come ha precisato la Corte, la valutazione circa l’esigibilità del credito deve essere operata caso per caso, alla luce dei concreti fatti di causa. Sulla base delle indicazioni ricavabili dalla casistica giurisprudenziale, si può affermare che devono essere considerati esigibili i crediti: - accertati in via giudiziale, con pronuncia dotata dell’autorità di cosa giudicata e riconosciuta dall’ordinamento come valido titolo esecutivo 22 ; - riconosciuti dal debitore 23 ; - il cui an è certo sulla base di una disposizione di legge 24 o di una giurisprudenza costante 25 . Altra figura ascrivibile alla categoria dei diritti sufficientemente patrimoniali, è quella del diritto alla ripetizione di una somma indebitamente dichiaravano l’irregolarità delle opere contestate. Tanto è bastato alla Corte di Strasburgo per affermare che le autorità nazionali erano responsabili dell’ingerenze nei diritti di proprietà delle ricorrenti (Antonetto c. Italia, del 20 luglio 2000, §34; Fotopoulou c. Grecia, del 18 novembre 2004, § 33). Critico sull’argomento RAYMOND J., “L’article 1 du Protocole additionnel et les rapports entre particuliers”, in AA. VV., Protecting human rights: the European dimension / Protection des droits de l'homme : la dimension européenne ; studies in honour of Gerard J. Wierda, Carl Heymanns, 1990, p. 531, secondo cui le incidenze della garanzia della proprietà sui rapporti di diritto privato non erano presenti negli animi degli autori del Protocollo addizionale, preoccupati solamente di garantire gli individui da arbitrarie espropriazioni, nazionalizzazioni e confische. 20 Sent.:, Saggio c. Italia, del 25 ottobre 2001; L. F. c. Italia, 20 dicembre 2001. 21 Sent. Azinas c. Cipro, del 20 giugno 2002, § 34. 22 Sent. Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis. 23 Sent. Saggio. 24 Sent. OGIS-Institut Stanislas e altri c. Francia, del 27 maggio 2004. 25 Sent.: National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, del 23 ottobre 1997; Maurice c. Francia (Grande Camera), del 6 ottobre 2005. 120 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA corrisposta. Nel caso Dangeville c. Francia, la ricorrente si duole del fatto di non aver potuto recuperare le somme versate a titolo di IVA, in forza di un regime di imposizione contrario alle norme comunitarie in materia. La Corte riconosce essere la ricorrente titolare di un bene ai sensi della Convenzione, identificato nel credito che ella può vantare sulla base di una norma comunitaria perfettamente chiara e precisa, e direttamente applicabile26 . Analogamente la Corte ha ritenuto coperto dalla protezione offerta dall’art. P1-1, il credito sorto in virtù delle disposizioni di diritto interno in materia di arricchimento senza causa27 . L’articolo in questione offre, inoltre, rimedio anche alle pretese di un soggetto su di un bene materiale, che non sia in suo possesso, e sul quale egli pretenda avere un diritto alla restituzione. Questo tipo di contenzioso vede coinvolti soprattutto i paesi dell’ex area socialista, e riguarda le proprietà confiscate, nazionalizzate od oggetto di vendita forzata, durante il periodo sovietico. Ricorrenti sono o coloro spossessati, che chiedono di essere reintegrati nel possesso dei propri beni, o coloro che nel frattempo sono entrati nel possesso di detti beni e si ritengono lesi dalle misure di restituzione. La posizione della Corte verso le leggi di restituzione, espressione della “preoccupazione del legislatore di attenuare i torti patrimoniali posti in essere sotto il regime comunista”, è nel senso del riconoscimento dell’effettiva loro rispondenza a una causa di pubblica utilità, riservandosi però un controllo qualitativo delle diverse leggi, al fine di determinare se esse consentano di prendere in considerazione le circostanze particolari di ciascun caso, evitando di far gravare il peso della responsabilità dello Stato che aveva proceduto alla confisca sugli acquirenti di buona fede. Così, ad esempio, la Corte ha dichiarato contraria alle esigenze imposte dall’art. P1-1, una legge fondiaria del 1991 della repubblica Ceca, che consentiva ai tribunali di procedere all’annullamento dei contratti di cessione di beni, risalenti agli anni del regime comunista, senza prendere in considerazioni eventuali somme corrisposte all’epoca dal cessionario o la manifestazione di consenso dell’ex proprietario 28 . Infine, con la sentenza Gaygusuz c. Austria del 16 settembre 1996, la Corte ha eletto a rango di beni alcune pretese ad usufruire di prestazioni sociali. L’art. P1-1 è stato invocato insieme all’art. 14 contro la natura discriminatoria della legislazione austriaca che poneva la cittadinanza austriaca tra i requisiti per ottenere un sussidio per indigenti. La Corte ha osservato che poiché il ricorrente aveva pagato i contributi Sentenza del 16 aprile 2002, §§ 47 e 48. Decisione di irricevibilità O. N. c. Bulgaria. 28 Sent. Zvolský e Zvolská c. Repubblica Ceca, del 12 novembre 2002. 26 27 121 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 alla cassa disoccupati allo stesso titolo e nella stessa misura dei cittadini austriaci, la prestazione in questione non poteva essergli negata sulla base del requisito della cittadinanza. In una successiva sentenza del 12 luglio 2005 29 , avente ad oggetto un sussidio per persone portatrici di handicap, la Corte ha precisato che la sentenza Gaygusuz non deve essere letta nel senso che solo le pretese a prestazioni sociali a base contributiva possono essere considerate beni ai fini della Convenzione. 1.1.3 Gli interessi sostanziali. In virtù dell’applicazione della tecnica interpretativa c.d. delle “nozioni autonome” 30 , non è necessario che il ricorrente si trovi, rispetto al bene, in una posizione giuridica qualificabile, nel sistema giuridico sotto la cui giurisdizione ricade la fattispecie portata a conoscenza del giudice europeo dei diritti dell’uomo, come diritto di proprietà od altro diritto reale. È quanto ha statuito la Corte di Strasburgo nella sentenza Gasus Dosier 31 , in cui, per superare l’argomento del governo olandese fondato sulla distinzione tra l’istituto della riserva di proprietà e il diritto di proprietà, ha fatto valere la portata autonoma della nozione di beni, “che non si limita certamente alla proprietà dei beni fisici: alcuni altri diritti ed interessi che costituiscono degli attivi possono essere considerati dei «diritti di proprietà» e dunque dei «beni»” ai fini dell’art. P1-1 (§ 53). In particolare, quando il ricorrente non può vantare un valido titolo di proprietà ai sensi del diritto nazionale, la Corte applica l’art. P1-1 sussumendo nella categoria dei beni protetti le prerogative di fatto esercitate Koua Poirrez c. Francia. L’art. 6 (diritto a un processo equo) CEDU, con le espressioni “diritti e doveri di carattere civile” e “accusa penale”, costituisce un ambito privilegiato di applicazione della tecnica di interpretazione autonoma, ed, infatti, in tale contesto si collocano le prime pronunce in cui la Commissione prima, e la Corte poi, statuiscono che le nozioni che regolano l’applicazione di un diritto garantito dalla Convenzione devono essere interpretati indipendentemente dai diritti interni degli Stati contraenti. Il giudice europeo, in sede di interpretazione della Convenzione, è dunque libero dai vincoli costituiti dal significato attribuito alle nozioni de quibus dal diritto nazionale. Nella sentenza König c. Germania del 28 giugno 1978, il giudice Matscher ha espresso l’opinione secondo cui nel procedere a interpretazione autonoma, il giudice dovrebbe in sostanza procedere ad un’analisi comparativa delle legislazioni nazionali, al fine di individuare il “denominatore comune” sotteso al termine in questione. A tal proposito cita una sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1976, secondo cui le nozioni autonome devono essere interpretate “facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema della Convenzione e, dall’altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali”. 31 Sent. Gasus Dosier und Fördertechnik GmbH c. Paesi Bassi del 23 febbraio 1995. 29 30 122 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA sul bene. Ad esempio, nella sentenza Matos e Silva Lda e altri c. Portogallo del 16 settembre 1996, la Corte ha considerato costituire dei beni i diritti di fatto esercitati su terreni, e il profitto ricavato dallo sfruttamento degli stessi, la cui titolarità del relativo diritto di proprietà era controversa a livello interno (§ 75). In modo analogo, nella sentenza Beyeler32 , la Corte ha ritenuto rientrare nell’ambito della sfera di protezione dell’art. P1-1, l’interesse patrimoniale su un’opera d’arte posseduta sulla base di un titolo d’acquisto nullo alla luce delle disposizioni legislative nazionali. L’affermazione dell’esistenza di un interesse patrimoniale del ricorrente è collegata, nel ragionamento della Corte, alle circostanze, da un lato, che la situazione possessoria si era prolungata per vari anni e, dall’altro, che in diverse occasioni le autorità nazionali avevano considerato il ricorrente come se fosse stato il vero proprietario. Gli interessi sostanziali rappresentano una categoria complementare rispetto alle due precedenti, volta per lo più ad operare laddove, per l’appunto, sia in contestazione il rapporto giuridico con il bene. È esemplificativa in proposito, la sentenza della Grande Camera nel caso Öneryildiz 33 . Il ricorso era stato presentato dall’abitante di una baracca illegalmente costruita in una bidonville situata nei pressi di una discarica di rifiuti, che invocava la responsabilità dello Stato a fronte della perdita della stamberga in un’esplosione avvenuta nella discarica. La Corte di Strasburgo, dopo aver escluso l’esistenza in capo al ricorrente di un credito sufficientemente stabilito e giustiziabile a vedersi riconoscere la proprietà del terreno su cui egli aveva edificato il proprio abituro, ha ritenuto applicare l’art. P1-1 sulla base della considerazione che l’interessato e i suoi prossimi avevano un interesse patrimoniale sulla loro abitazione e sui loro beni mobili, sufficientemente importante e riconosciuto da costituire un interesse sostanziale, dunque un bene (§§ 127 e 129). La categoria di cui si discute ha raggiunto una certa ampiezza di contenuto. I giudici di Strasburgo hanno, ad esempio, per questa via, qualificato come beni: - il diritto di praticare la pesca nelle acque territoriali in virtù di una concessione governativa 34 ; - gli interessi economici legati alla gestione di un ristorante 35 , alla realizzazione di un progetto immobiliare 36 , allo sfruttamento di una cava 37 e di un allevamento di suini 38 . Beyeler c. Italia, del 5 gennaio 2000. Öneryildiz c. Turchia, del 30 novembre 2004. 34 Sent. Posti e Rahko c. Finlandia, del 24 settembre 2002, § 74. 35 Sent. Tre Traktörer Aktielobag c. Svezia, del 7 luglio 1989. 36 Sent. Pine Valley c. Irlanda, del 29 novembre 1991. 32 33 123 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 In tutti questi casi, la Corte, in sostanza, ha concesso dignità di bene agli interessi economici connessi a un particolare modo di godimento della proprietà. 1.2 Il principio del rispetto della proprietà. Il rispetto della proprietà rappresenta la norma generale, che pone il principio alla luce di cui devono essere lette le altre due norme. Escluse dal suo campo di applicazione le ipotesi di regolamentazione e privazione della proprietà, specificamente previste dalle altre due norme, essa copre le ipotesi in cui vi sia una violazione della sostanza del diritto di proprietà, consentendo di sanzionare, anzitutto, le misure che, lasciando formalmente intatto il diritto di proprietà, ne rendono precario l’esercizio, in ragione della situazione di incertezza giuridica cui sono posti i beni oggetto del diritto. Emblematica è la giurisprudenza sviluppatasi in riferimento alla situazione di impossibilità, di fatto, per i greco-ciprioti di accedere alle loro proprietà, a seguito dell’invasione del nord di Cipro ad opera delle forze turche 39 . Altri terreni privilegiati di applicazione sono rappresentati dalle ipotesi in cui al ricorrente sia stata riconosciuta, con pronuncia giudiziale avente valore di titolo esecutivo in diritto interno, la titolarità di un bene, ma costui si trovi nell’impossibilità di ottenere l’esecuzione della sentenza40 , e dai casi in cui si verifica una diminuzione della disponibilità e/o del valore del bene, quale conseguenza, ad esempio, dell’essere, il bene in questione, oggetto di un’autorizzazione a espropriare41 . Sent. Fredin c. Svezia, del 18 febbraio 1991. Sent. Adelfoi Io Verri A.E. Choirotrofiki Epicheirisi c. Grecia, del 27 luglio 2006 39 Leading case in materia è la sentenza Loizidou c. Turchia del 18 dicembre 1996, nella quale la Corte ha riconosciuto esservi una violazione permanente dell’art. P1-1. La nozione di violazione permanente consente alla Corte di superare eventuali eccezioni di incompetenza ratione temporis, e conoscere di ingerenze nel diritto di proprietà i cui fatti costitutivi hanno avuto inizio anteriormente all’accettazione della giurisdizione della Corte. 40 Sent.: Antonakopoulos c. Grecia (riconoscimento di un credito), del 14 dicembre 1999; Frascino c. Italia (riconoscimento di un diritto a ottenere un’autorizzazione a edificare), dell’11 dicembre 2003; Sabin Popescu c. Romania (attribuzione di due lotti di terreno), 2 marzo 2004; Tunc c. Turchia (riconoscimento di un’indennità complementare di espropriazione), del 24 maggio 2005. 41 Sent.: Matos e Silva; Elia Srl c. Italia, del 2 agosto 2001; Terrazzi Srl c. Italia, del 17 ottobre 2002; Scordino c. Italia, del 15 luglio 2004. 37 38 124 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA 1.3 La privazione della proprietà. La fattispecie copre non solo le espropriazioni formali e i trasferimenti definitivi di proprietà 42 , ma anche le espropriazioni di fatto. Tuttavia, non ogni misura che ha effetti estintivi su un bene è ipso facto qualificata dalla Corte come privazione di proprietà. Questo discorso vale in particolare per i beni appartenenti alla terza categoria. Esemplificativa in proposito è la sentenza Adelfoi. In questo caso la Corte ha riconosciuto come bene l’autorizzazione a gestire un’attività di allevamento di suini sul proprio terreno; di conseguenza, essa ha ritenuto che la chiusura dell’allevamento ad opera delle autorità amministrative costituisse un’ingerenza nel diritto di proprietà del ricorrente, ma non l’ha qualificata come privazione di proprietà, bensì ha applicato la regola generale (§ 37). Analogamente nelle sentenze Tre Traktörer Aktielobag e Fredin, la Corte ha ritenuto non costituire privazione di proprietà la revoca di una licenza, rispettivamente, a vendere alcolici ed a sfruttare una cava di ghiaia. In ambedue i casi essa ha concluso per la qualificazione delle misure contestate come misure di regolamentazione dell’uso dei beni, sulla base della considerazione che i ricorrenti avevano comunque conservato degli interessi economici sui loro beni immobiliari. Nella sentenza Papamichalopoulos e altri c. Grecia del 24 giugno 1993, i giudici di Strasburgo hanno ravvisato per la prima volta l’esistenza di un’espropriazione di fatto. I fatti di causa traevano origine dall’applicazione di una legge adottata nel 1967, pochi mesi dopo l’insediamento della dittatura, che, in vista della costruzione di una base navale e di un club nautico, prevedeva l’ablazione dei terreni necessari alla realizzazione del progetto. In assenza di un qualsiasi atto di espropriazione, i singoli proprietari dei terreni interessati dalla misura rimasero formalmente titolari della proprietà dei beni, senza tuttavia poterne più disporre. La Corte ha ritenuto che “la perdita della possibilità di disporre dei beni in causa, accompagnata dal fallimento dei tentativi condotti per rimediare alla situazione incriminata, (avesse) generato delle conseguenze abbastanza gravi, da poter considerare che gli interessati abbiano subito un’espropriazione di fatto incompatibile con il diritto al rispetto dei loro beni” (§ 44). Altra figura ablativa ammessa, almeno in via di principio, dalla Corte di Strasburgo è quella dell’espropriazione parziale, intesa come Nella sentenza Poiss c. Austria del 23 aprile 1987, § 64, la Corte ha escluso potesse essere qualificato come privazione di proprietà ai fini dell’applicazione dell’art. P1-1, il trasferimento provvisorio, quale fase di un programma di riordino fondiario e accorpamento dei terreni agricoli, di una parte dei terreni dei ricorrenti ad altri agricoltori. 42 125 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 diminuzione sostanziale, o perdita, del valore di scambio di un bene. In merito non può però dirsi esistere una giurisprudenza consolidata. Nella decisione di ricevibilità Taşkin e altri c. Turchia del 29 gennaio 2004 43 , la Corte dopo aver rilevato che l’art. P1-1 non garantisce, in via di principio, il diritto a godere dei beni in un ambiente gradevole, ha ammesso che attività suscettibili di causare problemi all’ambiente possono incidere pesantemente sul valore di un immobile o finanche renderlo invendibile e costituire, di conseguenza, un’espropriazione parziale. Tuttavia nel caso di specie, il motivo è stato dichiarato irricevibile, in quanto i ricorrenti non avevano previamente sollevato la questione davanti alle giurisdizioni nazionali, come richiesto dall’art. 35 CEDU. Lo stesso principio si trova già statuito nella decisione della Commissione del 16 luglio 1986, riguardante il caso Rayner c. RegnoUnito 44 . Neppure in questo caso i giudici di Strasburgo avevano però avuto occasione di pronunciarsi nel merito, in quanto il motivo era stato respinto sulla base della considerazione che i ricorrenti non avevano prodotto alcun elemento a dimostrazione del fatto che le loro proprietà avevano subito una sostanziale diminuzione del proprio valore. Per quanto riguarda l’indennizzo, la Corte ha escluso che il rinvio ai principi generali del diritto internazionale contenuto nella seconda frase dell’articolo P1-1, valga ad estenderne l’ambito di applicazione all’ipotesi di espropriazione nei confronti di un individuo da parte dello Stato di cui egli è cittadino 45 , e nel silenzio del dato testuale, 43 I ricorrenti lamentavano che lo sfruttamento di giacimenti aurei, siti nelle vicinanza delle loro proprietà, utilizzando la tecnica della cianurizzazione ledeva il loro diritto al rispetto dei beni. 44 L’asserita violazione del diritto di proprietà era qui ricollegata alle immissioni sonore provenienti da un aeroporto. 45 Sent. James c. Regno Unito, del 21 febbraio 1986, § 66. A tale conclusione la Corte è giunta sulla base dell’analisi dei lavori preparatori, da cui emerge che il rinvio ai principi generali del diritto internazionale fu inserito come formula di compromesso, per conciliare le diverse posizioni in ordine alla necessità di enunciare espressamente l’obbligo di indennizzo per ogni provvedimento di espropriazione. L’opinione della Corte non è condivisa da parte della dottrina. CONDORELLI L., La proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale, 1970, pp. 175 – 232, propone quattro argomenti a favore dell’estensione, ai cittadini dello Stato espropriante, delle garanzie previste dai principi di diritto internazionale: 1. letterale: l’art. 1 CEDU definisce l’ambito di applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione facendo riferimento a “ogni persona”; 2. sistematico: l’art. 14 CEDU vieta ogni forma di discriminazione; 3. teleologico: l’idea fondamentale della Convenzione è superare la distinzione tradizionale in diritto internazionale tra cittadini e non-cittadini; 4. storico: inutilità del ricorso ai lavori preparatori. L’argomento più convincente sembra quello fondato sull’art. 14. In merito, nella sentenza citata la Corte si è limitata ad affermare che “possono esistere buoni motivi per distinguere, in materia di indennizzo, tra cittadini e non-cittadini. Questi ultimi sono più vulnerabili di fronte 126 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA appoggiandosi ai principi vigenti nei sistemi giuridici nazionali, ha affermato la necessità, ai fini di una protezione reale ed efficace del diritto di proprietà, che le condizioni e l’ammontare dell’indennizzo siano prese in considerazione nel momento in cui viene valutata la proporzionalità di una misura ablativa di un bene 46 . Con riferimento all’ammontare dello stesso, la Corte ha statuito che esso deve essere ragionevolmente correlato al valore del bene 47 , inteso, quest’ultimo, in un’accezione ampia, che supera il riferimento al mero valore di scambio del bene. Ad esempio, nella sentenza Lallement 48 , a fronte di un esproprio ai danni di un agricoltore di circa il 30% della superficie totale della sua tenuta, ossia circa il 60% dei terreni da lui destinati all’allevamento di mucche da latte – sua fonte principale di reddito -, la Corte ha posto l’accento sul fatto che il bene espropriato costituiva lo strumento di lavoro del ricorrente. Pertanto, secondo la Corte, l’indennizzo, per soddisfare i requisiti di garanzia imposti dalla Convenzione, doveva coprire questa perdita specifica. Tuttavia, i giudici di Strasburgo non hanno al riguardo fornito alcun criterio utile ai fini del calcolo del giusto indennizzo ed in sede di allocazione di un’equa riparazione si sono trovati confrontati alla difficoltà di un calcolo preciso delle perdite subite dal ricorrente, stante l’aleatorietà intrinseca all’attività produttiva esercitata dal ricorrente 49 . Altro esempio è fornito dal caso Pincova e Pinc c. Repubblica Ceca del 5 novembre 2002. I ricorrenti avevano acquistato, nel 1967, un edificio in parte adibito a loro abitazione, ignorando trattarsi di un immobile anteriormente confiscato. Trent’anni dopo, in virtù di quanto prescritto dalla legge sulle restituzioni del 1991, la proprietà del bene fu attribuita, per via giudiziale, agli eredi di coloro che ne erano stati i proprietari prima della confisca, mentre ai ricorrenti fu rimborsata la somma corrisposta al momento della compravendita, più una somma a titolo di rimborso spese per le opere di manutenzione dell’immobile. La Corte, alla legislazione interna rispetto ai primi: contrariamente a essi non hanno alcun ruolo nell’elezione o designazione dei suoi autori e non sono consultati prima della sua adozione. Inoltre, se un’espropriazione deve sempre rispondere a esigenze di pubblica utilità, fattori dissimili possono valere per i cittadini e per gli stranieri, può esservi una ragione legittima per chiedere ai primi di sopportare, nell’interesse generale, un sacrificio maggiore” (§ 63). 46 Sent. James, § 54. 47 Lasciando agli Stati il potere di determinare i criteri di stima del valore dei beni esprorpriati e di calcolo dell’indennizzo, la Corte ha comunque, in alcuni casi, sulla base di perizie prodotte dai ricorrenti, qualificato arbitrari gli indennizzi corrisposti dalle autorità nazionali. V., ex plurimis, sent.: Platakou c. Grecia, dell’11 gennaio 2001; Yiltas Yildiz Turistik Tesisleri AS c. Turchia, del 24 aprile 2003. 48 Sent. Lallement c. Francia, dell’11 aprile 2002. 49 Sent. Lallement c. Francia (equa riparazione), del 12 giugno 2003. 127 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 qualificando i fatti di causa come esproprio e tenendo in particolare considerazione, da un lato, la buona fede dei ricorrenti al momento dell’acquisto e, dall’altro, il fatto che il bene costituiva per loro l’unica possibilità abitativa, ha stimato contrario all’art. P1-1 l’ammontare dell’indennizzo corrisposto dalle autorità nazionali. Tra gli altri elementi da prendere in considerazione al fine di valutare il carattere adeguato dell’indennizzo, figurano il tempo trascorso tra l’esproprio e l’effettivo versamento della somma. La sentenza Akkus del 9 luglio 1997, è la prima di una lunga serie di condanne contro la Turchia fondate sul principio secondo cui “un ritardo anormalmente lungo nel pagamento di un indennizzo in materia di espropriazione ha per conseguenza di aggravare la perdita finanziaria della persona espropriata e di porla in una situazione d’incertezza” tale da rompere il giusto equilibrio che deve regnare tra la salvaguardia del diritto di proprietà e le esigenze dell’interesse generale (§ 29). È dato infine osservare che, come dimostra la sentenza Almeida 50 , le dispute concernenti il riconoscimento di un indennizzo non ragionevole, o la mancata corresponsione dell’indennizzo previsto dal diritto nazionale, o il ritardo nel versamento dell’indennizzo liquidato dalle autorità nazionali, sono suscettibili di essere risolte applicando la prima piuttosto che la seconda regola contenuta nell’art. P1-1, in quanto l’interesse economico dell’espropriato ad ottenere l’indennizzo costituisce un diritto credito verso lo Stato, ossia un bene ai sensi della Convenzione. Nella sentenza citata, la Corte ha dichiarato che il mancato pagamento dell’indennizzo dovuto ex lege, a distanza di 24 anni dall’avvenuto esproprio, integrava un’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni, rilevante ai fini dell’applicazione della prima regola dell’art. P1-1 (§ 48). La Corte ha poi riconosciuto esservi una violazione di questo articolo sulla base della considerazione che i ricorrenti avevano dovuto sopportare un peso speciale ed esorbitante in ragione della situazione di incertezza creatasi, aggravata dall’inesistenza di un ricorso interno efficace, suscettibile di porre rimedio a tale situazione (§ 54). È plausibile, alla luce della giurisprudenza illustrata nelle pagine precedenti, affermare che la Corte avrebbe concluso nel senso di una violazione anche qualora avesse proceduto all’esame del caso applicando la seconda regola. In tal caso però, verosimilmente, la motivazione sarebbe stata incentrata sul mancato versamento dell’indennizzo quale fatto di per sé in grado di rompere il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e quelle derivanti dal diritto al rispetto dei beni. 50 Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo, dell’11 gennaio 2000. 128 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA 1.4 La regolamentazione dell’uso dei beni. I redattori della Convenzione hanno fatto salvo il potere degli Stati di applicare le leggi che essi ritengano opportune al fine di regolare l’uso dei beni nell’interesse generale o per assicurare il pagamento di imposte, ammende o altri contributi. Se si guarda all’economia dell’articolo, la preposizione appare clausola con funzione delimitativa della competenza giurisdizionale della Corte, tuttavia conferendole dignità di norma autonoma, i giudici dei diritti dell’uomo hanno di fatto avocato a sé il controllo in merito all’opportunità delle norme di diritto interno che disciplinano i modi di godimento della proprietà privata. 1.4.1 La regolamentazione dell’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale. Vengono in rilievo le disposizioni nazionali che, per motivi di interesse generale, fanno gravare sui proprietari obblighi positivi o, più frequentemente, restrizioni alle facoltà di godimento. Anche misure privative della proprietà possono rientrare in questa ipotesi, ove la privazione o la distruzione del bene sia necessaria a porre fine o a prevenire un uso dello stesso non conforme all’interesse generale. La Corte ha, ad esempio, statuito che l’ordine di demolire un immobile costruito senza la prescritta autorizzazione delle autorità amministrative costituisce un atto necessario per disciplinare l’uso dei beni ai sensi del secondo paragrafo dell’art. P1-1, in quanto misura volta a garantire il rispetto delle regole generali in materia di urbanistica 51 . Analogamente, misure di confisca o sequestro, quando volte ad impedire un uso criminoso dei beni, costituiscono atti di disciplina dell’uso dei beni 52 . 1.4.2 La regolamentazione dell’uso dei beni per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. L’imposizione fiscale, così come l’imposizione di un’ammenda, costituiscono, in via di principio, delle ingerenze nel diritto di proprietà, poiché “privano la persona interessata di un elemento della proprietà, ossia la somma che deve pagare” 53 . La Corte ha fatto specifico riferimento alla terza norma estrapolata dall’art. P1-1, nel caso Gasus Dosier, avente ad oggetto il sequestro e la vendita di un bene da parte delle autorità nazionali al fine di acquisire la somma necessaria a soddisfare il credito che il fisco vantava nei confronti Sent. Saliba c. Malta, dell’8 novembre 2005, § 44. Sent.: Raimondo c. Italia, del 22 febbraio 1994; Air Canada c. Regno Unito, del 5 maggio 1995. 53 Decisione di ricevibilità Valico c. Italia, del 21 marzo 2006. 51 52 129 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 del soggetto in possesso del bene. In questa occasione la Corte ha precisato di non dover procedere alla verifica se, nel caso di specie, la disposizione in questione dovesse essere interpretata nel senso che debbano ritenersi ricadere nella fattispecie de qua solo le leggi fiscali che regolamentano le formalità di imposizione e recupero dei crediti fiscali o se invece debbano essere considerate rientrare nella stessa anche le leggi fiscali sostanziali, ossia quelle che determinano le circostanze in cui l’imposta e dovuta ed il suo ammontare. Neppure la giurisprudenza è intervenuta a chiarire la questione di sapere se sia sufficiente il carattere fiscale di una legge per fondare l’applicabilità della terza norma dell’art. P1-1. Nel caso Hentrich c. Francia del 22 settembre 1994, a fronte dell’esercizio del diritto di prelazione esercitato dalle autorità statali sulla base di una norma fiscale che, volta a prevenire il versamento di un’imposta di registro inferiore a quella effettivamente dovuta in base al reale valore dell’immobile, consentiva l’esercizio della prelazione sugli immobili nell’ipotesi in cui la competente autorità avesse stimato il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita inferiore al valore del bene, la Corte ha individuato la ratio della norma nella finalità generale di prevenire la frode fiscale - anziché quella più specifica di garantire il corretto pagamento delle imposte – ed ha ritenuto che i fatti dovessero essere qualificati come privazione di proprietà. Nel caso National & Provincial Building Society, invece, la Corte ha analizzato alla luce della terza norma, il venir meno, per effetto di una norma retroattiva in materia fiscale, della speranza legittima al riconoscimento di un credito. Analogamente, casi Stere e altri c. Romania del 23 febbraio 2006, e Stîngaciu e Tudor c. Romania del 3 agosto 2006, in cui il bene in causa era una somma di denaro versata ai ricorrenti, in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, a titolo di rimborso di somme indebitamente trattenute dallo Stato a titolo d’imposta e la cui restituzione era stata poi loro richiesta, a seguito dell’annullamento della sentenza, la Corte ha ritenuto dirimente il fatto che le somme fossero destinate a soddisfare il pagamento di un’imposta, per cui ha applicato la terza norma. Cronologicamente anteriore è invece il caso Dangeville 54 , in cui la Corte, ha affermato che “è vero che un’ingerenza nell’esercizio dei diritti di credito verso lo Stato può essere analizzata come privazione di proprietà. Tuttavia, trattandosi di un’imposta, il modo di procedere più naturale imporrebbe di esaminare la doglianza dal punto di vista di una Si ricorda, per semplificazione espositiva, che nel ricorso introduttivo la ricorrente lamenta aver subito una privazione di beni ai sensi della seconda frase del primo comma dell’art. P1-1, per il fatto del rifiuto delle autorità amministrative di procedere alla restituzione di somme corrisposte a titolo di IVA sulla base di una disciplina non conforme al diritto comunitario. 54 130 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA regolamentazione dell’uso dei beni nell’interesse generale «per garantire il pagamento delle imposte», ai sensi della regola di cui al secondo comma dell’articolo 1”, ma non ha ritenuto poi dover decidere in merito, “dal momento che le due regole sono in rapporto tra loro, essendo due esempi particolari di violazioni del diritto di proprietà, e, che quindi devono essere interpretate alla luce del principio consacrato nella prima frase del primo comma dell’articolo 1” (§ 51). Come enunciato dalla sentenza da ultimo richiamata, e come sarà meglio chiarito nelle pagine che seguono, l’applicazione della norma generale piuttosto che della norma specifica, di cui al secondo paragrafo dell’art. P1-1, è senza conseguenze per la soluzione di un caso concreto, poiché la Corte adotta in entrambe le fattispecie gli stessi parametri di controllo. 2. I parametri di controllo. Nella sentenza Lopez Ostra c. Spagna del 9 dicembre 1994, in nome dell’effettività dei diritti garantiti, la Corte ha affermato che gli Stati hanno l’obbligazione positiva di adottare le misure ragionevoli ed adeguate in vista della protezione dei diritti proclamati dalla Convenzione. Nella sentenza Öneryildiz 55 , la teoria delle obbligazioni positive ha trovato la sua prima applicazione nel contesto dell’art. P1-1. Al § 145 si legge che “la Corte ricorda l’importanza cruciale del diritto consacrato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 e considera che l’esercizio reale ed efficace di questo diritto non può esser fatto dipendere unicamente dal dovere dello Stato di astenersi da ogni ingerenza: esso può esigere delle misure positive di protezione. Per determinare se vi sia un’obbligazione positiva, occorre tenere in considerazione – preoccupazione sottesa alla Convenzione nel suo complesso – il giusto equilibrio da stabilire tra l’interesse generale e gli interessi individuali, nel senso che una tale obbligazione si impone in particolare laddove esiste un legame diretto tra la misura che un ricorrente potrebbe legittimamente pretendere dalle autorità e il godimento dei suoi beni”. Nel caso di specie, la Corte ha rimproverato alle autorità amministrative turche, che sapevano od avrebbero dovuto sapere del pericolo incombente sul ricorrente, di non aver fatto, in forza dei poteri loro riconosciuti, tutto ciò che si poteva ragionevolmente attendere che esse facessero al fine di prevenire la realizzazione del rischio 56 . Öneryildiz c. Turchia, del 18 giugno 2002. I fatti di causa, si ricorda, riguardavano la distruzione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche del ricorrente, a seguito di un’esplosione in una discarica di 55 56 131 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 La Corte ha fatto applicazione del principio delle obbligazioni positive in diverse occasioni. Nel caso Azas c. Grecia del 19 settembre 2002, in cui ha constatato la violazione dell’art. P1-1 sulla base della considerazione dell’esistenza di una presunzione di parziale “auto– indennizzo” nel caso di esproprio di terreni al fine dell’allargamento di una strada pubblica 57 , in virtù della quale i soggetti interessati erano obbligati “a moltiplicare le procedure al fine di avere la possibilità di ottenere un’indennità adeguata al valore del bene espropriato”, laddove l’ammontare degli onorari degli avvocato rimborsabili era limitato ad una somma che non copriva l’effettivo ammontare degli onorari esigibili, con la conseguenza che una parte di essi rimanevano a carico del soggetto. In altre parole, la condanna della Corte di Strasburgo riposa sull’inottemperanza dello Stato convenuto all’obbligo positivo di apprestare “una procedura che assicuri un apprezzamento globale delle conseguenze di un esproprio, ossia la corresponsione di un’indennità commisurata al valore del bene espropriato, l’individuazione degli aventi diritto all’indennità e ogni altra questione afferente all’esproprio, comprese le spese di procedura” (§ 48). Altro esempio è fornito dalla sentenza Matheus c. Francia del 31 marzo 2005, in cui la Corte ha fatto riferimento alla figura delle obbligazioni positive per sanzionare il rifiuto delle autorità statali di ricorrere alle forze di polizia al fine di dare esecuzione a una decisione di espulsione degli occupanti dell’immobile di proprietà del ricorrente 58 . Infine, il caso Sovtransavto Holding 59 , in cui il ricorrente lamentava che per effetto di un comportamento omissivo degli organi dello Stato deputati ad esercitare un controllo sulle società, la società di cui essa era azionaria prese decisioni che ebbero ripercussioni negative sul valore rifiuti presso cui l’immobile, in spregio al divieto di costruire predisposto da una normativa nazionale, era sito. 57 Prova contraria a tale presunzione è stata ammessa in seguito a un revirement giurisprudenziale della Corte di cassazione indotto dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi Katikaridis c. Grecia, e Tsomtsos c. Grecia, entrambe del 15 novembre 1996. 58 In fatto il caso si presta ad analogie con il contenzioso contro l’Italia inaugurato con la sentenza Scollo del 28 settembre 1995; tuttavia, la Corte ha operato un distinguo: nel caso di specie, “il rifiuto di far ricorso alla forza pubblica non discende[va] dall’applicazione di una legge in materia di politica sociale ed economica nel settore dell’abitazione, ma da una mancanza dell’ufficiale giudiziario e del prefetto, ossia da un rifiuto deliberato da parte di quest’ultimi” (§ 68), laddove nella casistica italiana la sospensione dell’esecuzione forzata delle ordinanze di sfratto era, per l’appunto, frutto di una scelta di politica legislativa dettata dalla necessità di far fronte alle esigenze abitative della popolazione. 59 Sovtransavto Holding c. Ucraina, del 25 luglio 2002. 132 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA delle sue azioni, ha dato spunto alla Corte per affermare che nei casi in cui la lite riguarda esclusivamente persone fisiche o morali, lo Stato ha l’obbligazione positiva di predisporre “un sistema giudiziario dotato delle garanzie e procedure necessarie da consentire ai tribunali nazionali di risolvere efficacemente ed equamente ogni eventuale litigio tra individui” (§ 96) 60 . Ad ogni modo, come la Corte stessa ha riconosciuto nella sentenza Broniowki c. Polonia del 22 giugno 2004 61 , “la frontiera tra le obbligazioni positive e negative dello Stato a titolo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 non sempre si presta a una precisa definizione. I principi applicabili sono tuttavia comparabili. Che si analizzi il caso in termini di obbligazioni positive dello Stato o dell’ingerenza dei poteri pubblici, i criteri da applicare non differiscono nella sostanza. In entrambi i casi, occorre guardare al giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell’individuo e della società nel suo insieme” (§ 144) 62 . 2.1 Il principio di legalità. Primo ed indefettibile requisito affinché una qualsiasi ingerenza nel diritto di proprietà possa essere considerata conforme alle esigenze imposte dalla Convenzione, è che essa sia conforme alla legge, intesa, quest’ultima, in senso sostanziale, non formale. Ossia, devono considerarsi rientrare nella nozione di legge sia le norme positive che i principi giurisprudenziali 63 . La regola, positiva o pretoria, deve essere poi 60 Nel caso di specie, la Corte ha dedotto la violazione dell’art. P1-1 dal carattere iniquo della procedura contenziosa instaurata dalla ricorrente davanti alle competenti autorità giudiziarie nazionali per far valere l’illegittimità delle decisioni de quibus. 61 La sentenza é nota per essere la sentenza pilota, in cui per la prima volta la Corte ha constatato una violazione c.d. strutturale, ossia derivante dal disfunzionamento della legislazione e della pratica amministrativa nazionali, e, pertanto, ha suggerito allo Stato quali misure di carattere generale adottare, in un tempo ragionevole, aggiornando l’esame delle oltre 200 richieste aventi lo stesso oggetto. 62 Nel caso di specie, con riferimento all’art. P1-1, la Corte é stata chiamata ad accertare se tale articolo dovesse essere ritenuto violato in ragione del comportamento dello Stato polacco in sede di attuazione del diritto del ricorrente ad ottenere dei beni a titolo di compensazione, come previsto dalla legge nazionale. Dato che l’impossibilità del ricorrente ad ottenere i beni lui spettanti per legge, era conseguenza tanto di omissioni quanto di un comportamento ostroziunistico delle autorità legislative ed amministrative, la Corte ha ritenuto inutile “determinare precisamente se impostare la causa sotto l’angolo delle obbligazioni positive dello Stato o sul terreno delle obbligazioni negative dello stesso di astenersi di porre in essere ingerenze ingiustificate nel diritto al rispetto dei beni” (§ 146). 63 A prescindere dalla considerazione che nell’ordinamento nazionale di riferimento operi o meno la regola dello stare decisis, considera, infatti, la Corte che: “[elle] a toujours entendu le terme "loi" dans son acception "matérielle" et non "formelle"; elle y a inclus 133 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 sufficientemente accessibile e precisa, di modo che i destinatari della stessa possano prevedere le conseguenze delle loro azioni 64 . In ogni caso, la Corte si è riservata il sindacato in merito alla ragionevolezza della disposizione, attribuendosi la competenza a valutare se le scelte di politica legislativa operate in sede nazionale rispettino il giusto equilibrio tra interessi individuali ed interesse pubblico. Un esempio è fornito dai casi Katikaridis e Tsomtsos. Il diritto greco, sulla base di una presunzione iure et de iure secondo cui il proprietario di un terreno adiacente ad una strada pubblica trae sempre beneficio dall’allargamento di quest’ultima, prevedeva che, in caso di espropriazione per realizzare l’allargamento di una strada, l’indennità di esproprio dovesse essere calcolata decurtando una somma pari al valore di una striscia di terreno di 15 metri. La Corte, ha giudicato siffatto sistema come “manifestamente sprovvisto di una base ragionevole” (§ 49) e tale da “necessariamente infrangere, con riferimento a un gran numero di proprietari, il giusto equilibrio che deve regnare tra la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni e le esigenze dell’interesse generale” (§ 40). à la fois des textes de rang infralégislatif (…) et le "droit non écrit". Les arrêts Sunday Times, Dudgeon et Chappell concernaient certes le Royaume-Uni, mais on aurait tort de forcer la distinction entre pays de common law et pays "continentaux"; le Gouvernement le souligne avec raison. La loi écrite (statute law) revêt aussi, bien entendu, de l’importance dans les premiers. Vice versa, la jurisprudence joue traditionnellement un rôle considérable dans les seconds, à telle enseigne que des branches entières du droit positif y résultent, dans une large mesure, des décisions des cours et tribunaux. La Cour l’a du reste prise en considération en plus d’une occasion pour de tels pays (…). A la négliger, elle ne minerait guère moins le système juridique des États "continentaux" que son arrêt Sunday Times du 26 avril 1979 n’eût "frappé à la base" celui du Royaume-Uni s’il avait écarté la common law de la notion de "loi" (série A no 30, p. 30, § 47). Dans un domaine couvert par le droit écrit, la "loi" est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété en ayant égard, au besoin, à des données techniques nouvelles” (sent. Kruslin c. Francia, del 24 aprile 1990, § 29). 64 “Parmi les conditions qui, selon la Cour, se dégagent des mots "prévue par la loi" figurent les suivantes: a) On ne peut qualifier de "loi" qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre à chacun - en s’entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler d’un acte déterminé; b) Le membre de phrase "prévue par la loi" ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la "loi"; il la veut compatible avec la prééminence du droit. Il implique ainsi que le droit interne doit assurer une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis. c) Ne méconnaît pas, en soi, la condition de prévisibilité une loi qui, tout en ménageant un pouvoir d’appréciation, en précise l’étendue et les modalités avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire” ( sent. Olsson c. Svezia, del 24 marzo 1988, § 61). 134 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA 2.2 L’utilità pubblica e l’interesse generale. Pur ammettendo, in via di principio, differenze di significato tra le due nozioni 65 , la Corte considera, di fatto, le due espressioni come equivalenti. Una loro interpretazione compiuta è fornita dalla Corte nella sentenza James. Oggetto di disputa era una legge che conferiva al conduttore, vincolato da un contratto d’affitto enfiteutico di durata superiore a 21 anni, il diritto di ottenere la cessione della proprietà dell’abitazione alle condizioni ed al prezzo fissato dalla legge. Inquadrata la fattispecie come ipotesi espropriativa, la Corte ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui non corrispondeva ad utilità pubblica il trasferimento di proprietà a favore di una persona privata, per il suo esclusivo profitto, osservando che, “il trasferimento obbligatorio di proprietà da un individuo a un altro, in determinate circostanze, può rappresentare un mezzo legittimo per servire l’interesse generale” 66 . Tale è, ad esempio, il caso delle misure espropriative prese nel quadro di una politica di giustizia sociale 67 . Fissato, dunque, il principio secondo cui “un trasferimento di proprietà operato nel quadro di una politica legittima – di ordine sociale, economico o altro – può rispondere all’«utilità pubblica» anche se la collettività nel suo insieme non si serve o non trae profitto dal bene” (§ 45) 68 , la Corte ha proceduto ad esaminare se, nel caso concreto, la legislazione contestata perseguisse effettivamente l’utilità pubblica, così definita. Dopo aver premesso che “le autorità nazionali si trovano, in via di principio, in una posizione migliore, rispetto al giudice internazionale, per determinare gli obiettivi di «utilità pubblica»”, e che tale nozione “è ampia per natura”, la Corte ha fissato la linea guida da seguire in siffatto tipo di controllo, affermando che essa “rispetta il modo in cui [uno Stato] concepisce gli imperativi di «utilità pubblica», salvo che la scelta si riveli manifestamente sprovvista di base ragionevole” (§ 46). V. sent. James c. Regno Unito, del 21 febbraio 1986, § 43. § 40, in cui la Corte ha fatto ricorso al diritto comparato per negare l’esistenza di un principio comune secondo cui la nozione di utilità pubblica, riferito all’istituto dell’espropriazione, valga ad escludere a priori ogni trasferimento di proprietà a favore di un soggetto privato. 67 La Corte ha ritenuto che una tale interpretazione sia quella che meglio concilia le versioni inglese e francese del testo, avuto riguardo allo scopo dell’articolo, ossia proteggere gli individui da espropriazioni arbitrarie (§ 42). 68 Principio ribadito anche nella sentenza del 20 luglio 2004, Bäck c. Finlandia, con riferimento ad una legge che prevedeva la possibilità di estinzione giudiziale di un debito, con danno dei creditori. 65 66 135 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 I giudici che si sono susseguiti alla Corte di Strasburgo hanno aderito a questa linea guida. In effetti, rari sono i casi in cui la Corte ha censurato l’operato del legislatore nazionale sotto il profilo della rispondenza all’utilità pubblica di una misura restrittiva della proprietà. La Corte appare infatti più incline a fondare una constatazione di violazione sul rilievo dell’imposizione di uno svantaggio eccessivo in capo all’individuo. Ad esempio, nel caso Lecarpentier c. Francia, la Corte ha dubitato che la legge nazionale che modificava con effetto retroattivo alcune disposizioni in materia di mutui - privando i ricorrenti della speranza legittima, fondata sullo stato del diritto preesistente, di ottenere il rimborso di una somma versata all’istituto di credito - rispondesse a una causa di utilità pubblica; tuttavia è sulla base di un alquanto sommario giudizio di proporzionalità stricto sensu che la Corte ha rilevato esservi una violazione dell’art. P1-1, affermando che la misura contestata faceva “gravare un «peso anormale ed esorbitante» sui ricorrenti” 69 . 2.3 Il principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità assolve, nell’economia del sistema di controllo approntato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la funzione di limite e correttivo della dottrina del margine di apprezzamento fondata, quest’ultima, sull’assunto secondo cui le istituzioni nazionali si trovano in una posizione migliore per ponderare gli interessi privati e quelli generali 70 . Esso richiede, da un lato, che l’interferenza sia appropriata rispetto al fine perseguito e necessaria al raggiungimento di quest’ultimo e, dall’altro, che non vi sia sproporzione tra il pregiudizio arrecato al singolo e il contributo apportato alla realizzazione dell’interesse generale. Le prime due condizioni sono altrettante garanzie contro scelte arbitrarie dei pubblici poteri, in sede di adozione delle misure di attuazione degli obiettivi di interesse generale; mentre il terzo requisito sposta, in ultima analisi, il giudizio di bilanciamento tra gli interessi pubblici e quelli privati dal legislatore nazionale al giudice europeo dei diritti dell’uomo. Sentenza del 14 febbraio 2006, §§ 49 e 52. La dottrina del margine di apprezzamento é una creazione pretoria fondata sul principio di sussidiarietà; principio che trova espressione, sotto il profilo sostanziale, negli artt. 1 e 13, nonché, sotto il profilo procedurale, negli artt. 19, 34 e 35 della Convenzione. Essa riflette l’ideologia secondo cui, nell’espletare il suo mandato, la Corte deve comunque tenere conto e rispettare il pluralismo culturale e giuridico europeo. Ne consegue, tra altro, che una legislazione nazionale divergente rispetto a un orientamento condiviso dagli altri legislatori nazionali non é ipso facto contraria alla Convenzione (v. sent F. c. Svizzera, del 18 dicembre 1987). 69 70 136 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA Intenso come sopra, il controllo di proporzionalità ha anche per effetto di estendere il giudizio in merito al carattere necessario di una disciplina volta a regolamentare l’uso dei beni, ai sensi della terza norma contenuta nell’art. P1-1. Come accennato nelle conclusioni del precedente capitolo, in una prima interpretazione della disposizione, gli organi della Convenzione avevano eletto “gli Stati contraenti quali esclusivi giudici circa la necessità di un’ingerenza” 71 , limitando il proprio giudizio al controllo della legalità e finalità della misura. Interpretazione poi superata ritenendo il principio di proporzionalità applicabile a tutte le norme racchiuse nell’art. P1-1 72 , attraverso la già ricordata affermazione secondo cui la preoccupazione generale di garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo informa di sé anche l’art. P1-1. Alcuni autori hanno osservato che il giudizio di proporzionalità costituisce uno strumento di controllo a contenuto variabile, che consente alla Corte di modulare l’intensità del suo controllo e, di conseguenza, far variare l’ambito di discrezionalità lasciato agli Stati, qualificando più o meno rigorosamente la condizione di proporzionalità 73 . La Corte stessa ha più volte affermato, in via generale, che l’estensione del margine di apprezzamento varia a seconda delle circostanze, dell’ambito e del contesto, e la presenza o meno di un denominatore comune ai sistemi giuridici degli Stati contraenti può costituire un fattore rilevate in proposito. Con riferimento al contenzioso in materia di proprietà, la Corte fa riferimento ai principi comuni solo nella sentenza James per escludere, come precedentemente illustrato, un’interpretazione in senso stretto della nozione di “utilità pubblica”. In alcune materie rilevanti per il diritto di proprietà, quali la politica dell’abitazione e quella dell’ambiente, la Corte ha dichiarato di accordare al legislatore nazionale un ampio margine di apprezzamento e di rispettare pertanto le scelte del legislatore nazionale, salvo ove siano manifestamente sprovviste di base ragionevole. Tuttavia, anche in questi casi, il controllo della Corte va oltre la misura legislativa astrattamente 71 Decisioni della Commissione: Wiggins c. Regno Unito, dell’8 febbraio 1968; A., B., C. e D. c. Regno Unito del 10 marzo 1981; sent: Handyside, § 62; Marckx, § 64. 72 In verità, la formula degli Stati quali unici giudici della necessità delle leggi necessarie a disciplinare l’uso dei beni nell’interesse generale non è completamente scomparsa dalla giurisprudenza della Corte. Essa è ad esempio utilizzata, in tempi recenti, nella decisione di ricevibilità Mancini c. Italia, del 13 ottobre 2005. 73 SERMET L., La Convention européenne des Droits de l’Homme et le droit de propriété, éd. rév., Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1998, p. 37; SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, 6ª ed., PUF, Paris, 2003, p. 213. 137 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 considerata e prende in considerazione, caso per caso, la situazione di fatto risultante dall’applicazione concreta della legge. Esemplificativa è la giurisprudenza riguardante la disciplina in materia di esecuzione delle ordinanze di sfratto per finita locazione posta in essere dal legislatore italiano a partire dai primi anni 1980. In un primo tempo, la Corte ha ritenuto la legislazione in materia conforme alle esigenze poste dall’art. P1-1 74 , ma a far data dalla sentenza Immobiliare Saffi 75 , la Corte, pur senza rimettere in discussione il fatto che la misura in sé fosse fondata su una base ragionevole, ha ritenuto che l’impossibilità, protratta per diversi anni, a rientrare in possesso del proprio immobile, causata dalla rigidità del sistema posto in essere dal legislatore, costituisca per i ricorrenti un peso eccessivo, tale da rompere il giusto equilibrio che deve regnare tra la protezione del diritto al rispetto dei beni e l’interesse generale. Del pari, chiamata a conoscere della conformità all’art. P1-1 di un atto amministrativo che designava i terreni da destinarsi a rimboschimento, la Corte, dopo aver enunciato trattarsi di un atto che ricadeva in un ambito in cui al legislatore deve essere accordato un ampio margine di apprezzamento, ha proceduto comunque a verificare se fosse stato rispettato il principio di legalità, se l’atto perseguisse un interesse generale e se vi fosse proporzionalità tra l’ingerenza e l’interesse generale 76 . 3. Il rapporto tra l’art. P1-1 e altri articoli della Convenzione. In molti ricorsi in cui è denunciata una violazione del diritto di proprietà è allegato, con riferimento agli stessi fatti, anche il richiamo ad altri articoli della Convenzione. Primo fra tutti, l’articolo 6, ed a seguire gli articoli 14 e 8. Normalmente l’ordine seguito dalla Corte nell’esaminare le doglianze è quello sistematico della Convenzione, per cui gli artt. 6 e 8 sono esaminati prima dell’art. P1-1. L’osservazione è rilevante, in quanto in alcuni casi constatata la violazione di un articolo la Corte dichiara di non doversi procedere all’esame degli altri motivi di ricorso, ciò accade principalmente, ma non esclusivamente, nei casi in cui l’ingerenza statale nell’esercizio dei diritti garantiti è sanzionata sotto il profilo della legalità. V. sent. Spadea Scalabrino c. Italia, del 28 settembre 1995. Immobiliare Saffi c. Italia, del 28 luglio 1999. 76 Sent.: Lazaridi c. Grecia, Nikas e Nika c. Grecia e Kortessi c. Grecia del 13 luglio 2006. La Corte ha concluso per la non violazione, osservando che, da un lato, l’unica limitazione imposta dalla destinazione a rimboschimento del terreno era il divieto di costruire, e, dall’altro, non risultava che nessuno dei ricorrenti avesse pianificato di edificare. 74 75 138 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA In altri casi la Corte dichiara esservi violazione di due o più articoli della Convenzione. 3.1 Il diritto di proprietà e le esigenze del giusto processo. Il riconoscimento dell’esistenza di un bene determina non solo l’applicabilità delle garanzie contemplate all’art. P1-1, bensì, date talune circostanze, rende operative anche le garanzie previste all’art. 6 § 1 della Convenzione, in materia di diritto a un processo equo 77 . La Corte ha, infatti, più volte affermato che l’art 6 § 1 trova applicazione, in materia civile, con riferimento a “tutte le procedure il cui esito è determinante per dei diritti e obbligazioni di carattere privato” 78 . Pertanto, soddisfatta tale condizione 79 , è del tutto irrilevante il fatto che la controversia debba essere decisa sulla base di una legge di natura amministrativa piuttosto che civile, così come è irrilevante che competente a conoscere della lite a livello nazionale sia un tribunale amministrativo piuttosto che civile. Con riferimento al diritto di proprietà, la Corte ha affermato che esso ha, senza alcun dubbio, carattere civile 80 . Il riconoscimento della natura di diritto civile del diritto di proprietà implica, anzitutto, che la procedura di esproprio, avendo ripercussioni dirette sul diritto di proprietà, ricade nella sfera di applicazione dell’art. 6. Viene così a crearsi una parziale sovrapposizione della sfera di applicazione degli artt. P1-1 e 6. Alcuni aspetti procedurali possono, infatti, assumere rilievo sotto entrambi gli articoli. È il caso della durata della procedura L’art. 6 è volto a garantire: il diritto di accesso a un tribunale; l’indipendenza e imparzialità del giudice, la pubblicità e celerità della procedura; il diritto all’esecuzione del giudicato. Si tratta di un articolo molto importante, eletto dalla Corte a principio cardine dell’ordine pubblico europeo dei diritti dell’uomo. In quest’ottica, il giudice interno può valersi dell’eccezione di ordine pubblico europeo per negare l’exequatur a una sentenza di un paese terzo, qualora sia stata adottata in base a una procedura non conforme alle esigenze poste dall’art. 6 della Convenzione (v. sent. Pellegrini c. Italia, del 20 luglio 2001). 78 Sent. Ringeisen c. Austria, del 16 luglio 1971, § 94. 79 La Corte esclude, invece, che un legame tenue o ripercussioni remote possano giustificare l’operare delle garanzie di cui all’articolo in questione. Ad esempio, nel caso Athanassoglou c. Svizzera del 6 aprile 2000, la Corte ha rigettato la domanda dei ricorrenti volta a far dichiarare non conforme all’art. 6 una procedura di rinnovo di un’autorizzazione di sfruttamento di una centrale nucleare, sulla base del motivo che “tale procedura non [aveva] «deciso» una controversia avente a oggetto «diritti di carattere civile» - per esempio i diritti alla vita, all’integrità fisica o al rispetto dei beni” (§ 55). 80 V. sent. Sporrong, § 79. La Corte usa indistintamente le espressioni “diritto di carattere civile”/ “diritto di carattere privato”, senza dare una definizione astratta della categoria. 77 139 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 dell’indennizzo. Un ritardo eccessivo può essere censurato sia in quanto contrario alle esigenze di celerità della procedura imposte dall’art. 6, sia quale elemento che, da sé solo od in concorso con altri, determina la rottura del giusto equilibrio che deve regnare tra l’interesse proprietario del singolo e l’interesse generale. Al di fuori dei procedimenti espropriativi, altri tipi di lite in materia proprietaria sono passibili di un controllo volto a verificarne la conformità alle esigenze imposte dal diritto a un giusto processo. Nel caso Zander c. Svezia del 25 novembre 1993, in cui i ricorrenti lamentavano di non aver avuto la possibilità di esperire alcun ricorso giudiziario contro la decisione del governo che autorizzava il rinnovo della licenza ad esercitare attività di discarica di rifiuti sui terreni confinanti con quelli dei ricorrenti - malgrado fosse stato rilevato un inquinamento delle falde acquifere legato a detta attività -, la Corte, dopo aver identificato il diritto oggetto del ricorso mancato nel “diritto a disporre dell’acqua dei loro pozzi a fini potabili, elemento del loro diritto di proprietari del terreno” (§ 27), ha ritenuto applicabile il disposto dell’art. 6 § 1. Infine, considerato che - come precedentemente illustrato - dall’art. P1-1 discende l’obbligazione positiva per gli Stati di apprestare una procedura giudiziaria che consenta ai tribunali nazionali di dirimere efficacemente ed equamente le liti in materia proprietaria, la Corte è solita censurare separatamente, sotto il profilo dell’art. P1-1, i difetti endemici di ordine procedurale che sollevano fondati dubbi quanto alla capacità del sistema giudiziario nazionale a soddisfare l’obbligazione positiva in questione 81 . 3.2 Il diritto di proprietà e il divieto di discriminazione. Come osservato in apertura di questo studio, nella prima pronuncia di condanna in materia di proprietà, la Corte ha constatato esservi una violazione dell’art. P1-1 in combinato disposto con l’art. 14. Quest’ultimo consente di censurare le discriminazioni nel godimento di uno dei diritti o delle libertà garantiti dalla Convenzione. Il principio di uguaglianza sotteso al divieto di cui trattasi è quello dell’uguaglianza sostanziale, per cui non ogni differenza di trattamento nel godimento di un diritto si pone automaticamente in contrasto con la Convenzione. Occorre invece stabilire che persone che versano in una situazione identica od analoga godono di trattamenti diversi, e che tale distinzione sia discriminatoria, ossia manchi di giustificazione obiettiva e ragionevole. Quest’ultima, come enunciato dalla Corte, deve essere 81 V. sent. Sovtransavto Holding. 140 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA apprezzata alla luce dei principi che prevalgono normalmente nelle società democratiche 82 . Nell’ambito del contenzioso in materia di diritto di proprietà, l’articolo de quo ha consentito il riconoscimento dello status di bene, ai sensi della Convenzione, alle prestazioni sociali. La Corte non avrebbe infatti, verosimilmente, potuto conoscere delle liti in materia ove l’art. P1-1 fosse stato isolatamente invocato, non potendo far discendere da esso un diritto alle prestazioni sociali tout court; una volta però che tale diritto è riconosciuto dal legislatore nazionale, la Corte assume il ruolo di garante del rispetto del divieto di discriminazioni nella determinazione delle condizioni di accesso al diritto a usufruire delle prestazioni sociali corrisposte dallo Stato – diritto che ha contenuto patrimoniale ed è, pertanto, un bene -. 4.3 Il diritto di proprietà e il diritto al rispetto della vita privata e familiare83. Dalla sentenza Marckx emerge una nozione di vita familiare tesa a ricomprendere anche la dimensione economica del fenomeno associativo. In tale occasione la Corte ha infatti affermato che la vita familiare non comprende solamente le relazioni di carattere sociale, morale o culturale, ma “ingloba anche gli interessi materiali” (§ 52) e, oltre ad un’interferenza discriminatoria nel diritto di proprietà, essa ha ravvisato una violazione dell’art. 8, isolatamente considerato ed altresì in combinato disposto con l’art. 14. Al di fuori della materia successoria, altri tipi di interferenze sono suscettibili di essere esaminate sia come ingerenze nel diritto al pacifico godimento dei beni, che in quello al rispetto della vita privata e familiare. È il caso, ad esempio, delle immissioni. Sotto il primo profilo, viene infatti in rilievo la diminuzione del valore del bene, mentre sotto il secondo aspetto, rileva la diminuzione di amenità dei luoghi. Come precedentemente osservato, la Corte si è tuttavia dimostrata più incline a inquadrare la materia delle immissioni nel contesto dell’art. 8. Un segno di apertura verso un diverso apprezzamento della fattispecie è ravvisabile nella citata sentenza Zander, rispetto cui tuttavia la Grande Camera sembra fare un passo indietro decidendo il caso Athanassoglou. In realtà, leggendo oltre la poco felice statuizione della Grande Camera (riportata in nota 79), i due casi, in punto di fatto, si distinguono l’uno dall’altro in ragione della circostanza che nel caso Zander l’ingerenza nel godimento del diritto di proprietà presentava il carattere dell’attualità, in quanto l’inquinamento V. sent. Zarb Adami c. Malta, del 2 giugno 2006, §§ 71 – 74. L’art. 8 che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, rappresenta sicuramente l’articolo della Convenzione nell’interpretare il quale la Corte di Strasburgo ha espresso appieno la propria attitudine per un’interpretazione evolutiva, fino a forzarne i limiti e sconfinare dall’attività interpretativa in quella creativa. 82 83 141 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 delle falde acquifere si era già verificato al momento della presentazione del ricorso davanti alla Corte di Strasburgo, mentre nel caso Athanassoglou i ricorrenti lamentavano solo un pericolo generale derivante dall’uso dell’energia nucleare, non essendo dato riscontrare, al momento della trattazione del caso, alcun danno attuale derivante dall’attività della centrale nucleare84 . Sotto il profilo della tutela sostanziale dell’individuo, si può comunque affermare che il grado di protezione offerto dalla Corte non varia in funzione dell’articolo applicato. Infatti, dalla comparazione tra, da un lato, il test di proporzionalità applicato per vagliare la “convenzionalità” delle interferenze nel diritto di proprietà, e, dall’atro, il giudizio in merito alla qualificazione o meno di una misura come necessaria in una società democratica85 , risulta che, al di là delle differenze terminologiche e concettuali, i due criteri di giudizio possono essere assimilati, in quanto entrambi focalizzati sulla ricerca del giusto bilanciamento degli interessi privati, da un lato, e generali, dall’altro86 . La Corte è infine solita riconoscere la violazione di entrambi gli articoli di cui si discute nei casi di distruzione materiale dell’abitazione 87 o di impossibilità di accedervi 88 . 84 Mutati mutandis, v. decisione di irricevibilità del 4 dicembre 1995, Tauira + 18 c. Francia. I ricorrenti, dei cittadini francesi residenti a Tahiti, a fronte della decisione del Presidente della Repubblica francese di riprendere gli esperimenti nucleari sull’atollo di Mururoa, invocavano, tra altre, la violazione dell’art. P1-1, asserendo l’assimilabilità ad un esproprio di fatto l’esistenza di un serio rischio di contaminazione radioattiva. Infatti, nel caso in cui il rischio si fosse realizzato, le terre di loro proprietà sarebbero divenute inutilizzabili, o quantomeno la loro possibilità di utilizzazione sarebbe stata sostanzialmente ridotta. La Commissione ha respinto il ricorso per difetto della qualità di vittime in capo ai ricorrenti, osservando che, affinché un individuo possa pretendersi vittima di una violazione della Convenzione, deve esistere un nesso sufficientemente diretto tra il soggetto e il pregiudizio che egli sostiene di aver subito a seguito di un atto o di un’omissione imputabile ad uno Stato contraente. Solo in circostanze del tutto eccezionali il rischio di una violazione futura può conferire al ricorrente la qualità di vittima, restando egli onerato, in tal caso, di produrre indizi ragionevoli e convincenti quanto alla probabilità del realizzarsi di una violazione. 85 L’art. 8 § 2 statuisce che: “non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto [diritto al rispetto della vita privata e familiare] se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti o delle libertà altrui”. 86 Sul punto v. anche, VAN BANNING T., The Human Right to Property, Intersentia, Antwerpen-Oxford-New York, 2002, p. 98. 87 Sent. Akdivar c. Turchia (Grande Camera), del 16 settembre 1996, in cui il ricorrente lamentava l’incendio deliberato della propria abitazione, e del suo contenuto, ad opera delle forze di polizia dello Stato, durante i disordini creati dal Partito dei lavoratori del Kurdistan. 142 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA 4. Equa soddisfazione in caso di constatata violazione. L’art. 41 della Convenzione prevede che, accertata la violazione di uno dei diritti garantiti e qualora il diritto interno dello Stato contraente consenta di riparare le conseguenze di tale violazione solo in modo incompleto, la Corte possa accordare al ricorrente un’equa riparazione 89 . Principio cardine in materia è l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il danno allegato e la violazione della Convenzione. Due le voci di danno che vengono in rilievo: danno materiale e danno morale, mentre sono respinte, ove proposte, le domande per punitive damages 90 . Quanto al danno materiale, la Corte sembra orientata a richiedere la restitutio in integrum nelle ipotesi di privazione di proprietà risultata essere avvenuta in spregio del principio di legalità 91 . Alla base di siffatto orientamento, la considerazione che il carattere illecito dello spossessamento si ripercuote necessariamente sui criteri da seguire in sede di determinazione dell’equa riparazione; cosicché ove la restituzione del bene non sia più possibile, l’ammontare dell’indennità dovrà comunque riflettere l’idea dell’eliminazione totale delle conseguenze Nel caso Öneryildiz, invece la Grande Camera rilevata una violazione del diritto alla vita (art. 2) e del diritto di proprietà, ha reputato inutile esaminare la doglianza concernente l’art. 8. 88 Sent. Loizidou. 89 Ai sensi dell’art. 60 del regolamento della Corte, la richiesta di un’equa riparazione deve essere oggetto di domanda specifica del ricorrente, divisa per voci, quantificata nell’ammontare, e supportata da relativi documenti giustificativi. La Corte non può infatti pronunciarsi ex officio in merito. Ad esempio, nella sentenza Ambruosi c. Italia del 19 ottobre 2000, la Corte, rilevato che la ricorrente non aveva avanzato alcuna domanda in punto spese ed equa riparazione, ha statuito che la constatazione di una violazione costituisce di per sé sufficiente compensazione per i danni non patrimoniali e non ha accordato alcuna somma a titolo di equa riparazione ex art. 41 (§ 40); mentre nella sentenza Chassagnou c. Francia del 22 aprile 1999, la Corte ha negato ai ricorrenti un risarcimento per i danni morali, in quanto essi non avevano allegato alcun documento giustificativo delle somme richieste. In altri casi, la richiesta di risarcimento di danni materiali è stata respinta dalla Corte perché formulata in termini troppo vaghi (v. sent. Raimondo c. Italia, del 22 febbraio 1994, § 49) o perché tardiva (v. sent. Vendittelli c. Italia, dell’8 luglio 1994). Spesso la questione è trattata dalla Corte successivamente alla pronuncia nel merito, per dare tempo alle parti di depositare memorie complementari. 90 Sent. Akdivar e altri c. Turchia del 1° aprile 1998, § 38; 91 Ovviamente ove la restituzione sia possibile. L’ostacolo alla restituzione può essere tanto un’impossibilitá materiale, quanto giuridica. Ad esempio, nel caso Hentrich, tenuto conto del fatto che il diritto francese non consentiva la retrocessione del terreno alla ricorrente, la Corte ha proceduto alla liquidazione del danno secondo equità (sentenza del 3 marzo 1995, §§ 10 e 11). 143 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 dell’illecita ingerenza statale 92 . Pertanto, non sarà sufficiente una somma che copre il solo valore del bene alla data dello spossessamento, ma la stessa dovrà essere determinata tenendo conto del valore attuale del bene e di altri eventuali pregiudizi patiti dal ricorrente 93 . Ai fini della determinazione del valore dei beni, la Corte si avvale di norma delle perizie prodotte dalle parti. Qualora tuttavia ricorrente e convenuto presentino perizie fortemente discordanti, la Corte statuisce secondo equità. Nella diversa ipotesi in cui la Corte constati la legittimità della misura espropriativa, poi però sanzionata sotto il profilo della proporzionalità, allo Stato è ingiunto il versamento di una somma che non necessariamente corrisponde all’intero valore del bene. Con ragionamento analogo a quello di cui sopra, la Corte considera, infatti, che il “carattere lecito di uno spossessamento si ripercuote necessariamente sui criteri da utilizzare per determinare il risarcimento In questo suo orientamento la Corte si è esplicitamente ispirata alla giurisprudenza internazionale, espressamente citata nella sentenza Papamichalopoulos c. Grecia del 31 ottobre 1995, § 36. Si tratta della sentenza Chorzów del 13 settembre 1928, in cui la Corte internazionale di giustizia ha affermato che “la riparazione deve, per quanto possibile, eliminare tutte le conseguenze dell’atto illecito e ristabilire lo stato di fatto che verosimilmente esisterebbe se detto atto non fosse stato commesso. Restituzione in natura, o, se essa non è possibile, pagamento di una somma corrispondente al valore equivalente della restituzione in natura; allocazione, se del caso, di un risarcimento per le perdite subite e non coperte dalla restituzione in natura o dal pagamento effettuato in luogo della restituzione; tali sono i principi cui deve ispirarsi la determinazione dell’ammontare dell’indennità dovuta in forza di un fatto contrario al diritto internazionale”. Nel caso Papamichalopoulos, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dunque considerato che il modo per porre i ricorrenti in una situazione il più possibile equivalente a quella in cui si sarebbero trovati se non fossero stati vittime di un’espropriazione di fatto, consisteva nel restituire loro i terreni e nell’attribuirgli la titolarità delle opere sopra di essi costruite. La Corte ha previsto poi, per il caso in cui il governo greco non avesse proceduto in tal senso entro sei mesi dalla data della sentenza, che lo stesso corrispondesse ai ricorrenti il valore attuale dei terreni, computando il plus valore apportato dall’esistenza di edifici e del loro costo di costruzione. 93 Ad esempio, nel caso Belvedere Alberghiera Srl c. Italia, avente ad oggetto l’occupazione acquisitiva del terreno usato dalla ricorrente come parcheggio e via di accesso diretta al mare, la Corte ha statuito che l’indennità doveva considerare anche il mancato godimento del bene, il deprezzamento del valore dell’immobile ed il mancato guadagno dell’attività alberghiera (sentenza del 30 ottobre 2003, § 36). Mentre nel caso Carbonara e Ventura c. Italia, concernente l’occupazione acquisitiva di un terreno per il completamento dei lavori di costruzione di una scuola, la Corte ha decretato che il valore attuale del bene doveva essere valutato tenendo conto della plus valenza derivante dalla costruzione dell’immobile (sentenza dell’11 dicembre 2003, § 40). 92 144 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA dovuto dallo Stato convenuto” 94 . In quest’ipotesi, la Corte rinvia ai criteri generali elaborati in materia di indennizzo nella giurisprudenza concernente la seconda regola contenuta nell’art. P1-1. Infine, nelle ipotesi di privazione di proprietà non qualificabili come esproprio, la Corte accorda anche un risarcimento per perdita di chances. Ad esempio, nel caso Tsironis c. Grecia del 6 dicembre 2001, la Corte ha ritenuto che la vendita forzata di un terreno, e della serra su esso installata, del ricorrente per conseguire la somma necessaria ad estinguere il debito da questi contratto con una banca, costituisse un’ipotesi di privazione di proprietà. Rilevando che le circostanze di fatto in cui la procedura aveva avuto luogo erano tali da non soddisfare il principio di proporzionalità, la Corte ha constatato una violazione, oltre che dell’art. 6, anche dell’art. P.1-1. Il ricorrente chiedeva a titolo di danno materiale oltre al valore dei beni, la somma pari all’ipotetico ricavo che avrebbe ottenuto dal loro sfruttamento. La Corte non ha accolto la prospettazione di parte ricorrente, ma ha ritenuto ragionevole sostenere che egli avesse patito una perdita di chances, ed ha liquidato tale danno in via equitativa (§ 47). Quanto al danno morale, esso è volto ad offrire ristoro ai sentimenti d’angoscia, impotenza e frustrazione provati dalle vittime di una violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione. Sul punto é difficile distinguere precisi orientamenti della Corte. A volte essa stima la constatazione della violazione come misura sufficiente, altre volte liquida il danno morale in via equitativa insieme a quello materiale. In linea generale, si può comunque affermare che la Corte prende in considerazione, da un lato, se oltre all’art. P1-1 siano stati violati anche altri articoli della Convenzione, e, dall’altro, la gravità della violazione. La Corte si è in diverse occasioni interrogata sulla possibilità di riconoscere siffatto danno anche in capo alle persone giuridiche 95 . Nella sentenza Sovtransavto Holding la Corte ha deciso di allocare un’indennità addizionale, oltre al ristoro del danno materiale, in ragione della considerazione che la situazione di incertezza creatasi a seguito del Sent. Ex Re di Grecia c. Grecia, del 28 novembre 2002, § 75. Anche in questo caso la Corte si è ispirata alla giurisprudenza internazionale, più specificamente ad una decisione del tribunale Iran – Stati Uniti del 14 luglio 1987, che, riferendosi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Chorzów, ha statuito che: “occorre distinguere nettamente tra espropriazioni lecite ed espropriazioni illecite, poiché le regole applicabili all’indennità che lo Stato dovrà versare all’avente diritto variano in funzione della qualificazione giuridica dello spossessamento”. 95 Nella sentenza Belvedere, § 40, la Corte ha considerato che “non si deve escludere in via generale la possibilità di accordare una riparazione per il pregiudizio morale allegato dalle persone giuridiche”, in quanto, in particolare per le società, può esservi un danno altro, distinto da quello materiale, che chiede di essere risarcito. 94 145 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 comportamento delle autorità nazionali aveva obiettivamente causato, da un lato, dei problemi considerevoli nella pianificazione delle decisioni da prendere in ordine alla gestione della società e, dall’altro, dei disaccordi nelle relazioni della ricorrente, quale holding, con le società controllate utilizzanti il marchio Sovtransavto. La Corte ha ritenuto detta situazione suscettibile, nel suo complesso, di arrecare pregiudizio alla reputazione del marchio agli occhi dei clienti attuali e potenziali. Infine, l’articolo 41 consente alla Corte di ordinare il rimborso delle spese e degli onorari degli avvocati, sostenuti dal ricorrente sia nel procedimento davanti al giudice nazionale che davanti alla Corte di Strasburgo. Sul punto, il controllo esercitato dalla Corte sulle note giustificative prodotte dai ricorrenti è volto a verificarne l’effettività, la necessità e la ragionevolezza, in considerazione della complessità del caso. Considerazioni conclusive La prima considerazione che può essere svolta riguarda la fisionomia del diritto di proprietà tracciata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. I giudici di Strasburgo ammettono che alcuni diritti patrimoniali di origine contrattuale possano essere oggetto del diritto di proprietà, tuttavia ciò non vale nei casi in cui il titolare di siffatto diritto sia anche il titolare del bene su cui è esercitato il diritto contrattuale stesso. È in questo modo salvaguardata una visione unitaria del diritto di proprietà, secondo cui i diritti che vengono ad esistenza correlativamente a un determinato uso della proprietà sono espressione del diritto di proprietà e non autonomi e distinti diritti. La necessità di una tale visione nell’economia dell’art. P1-1 è spiegata dalla Commissione dei diritti dell’uomo, osservando che “se ognuno di questi diritti fosse considerato come una proprietà separata suscettibile di esproprio ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 1 non rimarrebbe più spazio per la regolamentazione dell’uso dei beni ai sensi del secondo paragrafo” 96 . La seconda considerazione concerne la scelta della regola per la soluzione del caso concreto. Si può rilevare che la Corte non procede in Rapporto dell’11 luglio 1988 relativo al caso Mellacher e altri c. Austria, §§ 184 – 186. I ricorrenti, coproprietari di un immobile, lamentavano una violazione del loro diritto di proprietà per il fatto di esser stati obbligati, per conformarsi al disposto di una legge nazionale, a ridurre l’ammontare del canone di locazione previamente liberamente pattuito con i conduttori. La Corte ha stimato la misura contestata idonea e proporzionata al perseguimento degli obiettivi di interesse generale individuati nella lotta alla speculazione immobiliare e nel favorire l’accesso alla casa, e, pertanto, ha escluso esservi una violazione dell’art. P1-1. 96 146 S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA modo rigoroso e coerente in sede di qualificazione delle fattispecie sottopostele, come privazione di proprietà o regolamentazione dell’uso dei beni, al fine dell’individuazione della norma, generale o speciale, applicabile. Ad esempio, con riferimento a misure che hanno per effetto di privare i ricorrenti della speranza legittima di ottenere soddisfazione di un credito, la Corte ha applicato in tre diversi casi le tre diverse norme contenute nell’art. P1-1. Nel caso Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, in cui i ricorrenti lamentavano di essere stati privati, per effetto di una legge avente effetto retroattivo, di un credito riconosciutogli da una sentenza arbitrale definitiva, la Corte ha stimato che “l’ingerenza in questione non costitui[va] né un’espropriazione né una regolamentazione dell’uso dei beni, ma rientra[va] nella fattispecie prevista alla prima frase del primo comma dell’articolo 1” (§ 68). Nella sentenza Pressos Compania Naviera, concernente un credito risarcitorio per sinistri marittimi causati da comportamenti colposi di piloti belgi, la Corte ha qualificato come privazione di proprietà la situazione prodotta dall’entrata in vigore di una legge che esonerava, con effetto retroattivo, da responsabilità per colpa le imprese di trasporto marittimo e limitava la responsabilità personale dei piloti. Del pari, nei casi Draon e Maurice la Corte ha stimato essere i ricorrenti vittime di una privazione di proprietà per il fatto dell’entrata in vigore, nelle more del giudizio davanti alle giurisdizioni interne, di una legge che incideva in malam partem sulla loro posizione creditoria 97 . Infine, nel caso National & Provincial Building Society, la privazione di un credito in forza di una legge fiscale è stata analizzata dalla Corte alla luce della terza norma. Se è vero che la soluzione di un caso applicando la prima piuttosto che la terza norma non dà luogo a risultati differenti, altrettanto non può essere affermato con riferimento alla seconda norma. Anzitutto, la Corte ha più volte ribadito che “senza il versamento di una somma in ragionevole rapporto con il valore del bene, una privazione di proprietà costituisce normalmente un’ingerenza eccessiva, e la totale assenza di indennizzo può giustificarsi, nell’ambito dell’articolo 1 del Protocollo n. Sent. Draon c. Francia e Maurice c. Francia, del 6 ottobre 2005. La misura legislativa oggetto di giudizio era l’art. 1 della legge n. 2002-303 del 4 marzo 2002 che escludeva che i genitori potessero chiedere il risarcimento del danno derivante dall’handicap, colposamente non diagnosticato dal medico nel corso degli esami prenatali, del figlio; risarcimento fino ad allora concesso dai tribunali francesi sotto forma di rendita vitalizia. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stimato che la legge in questione ponesse in essere, con riferimento alla situazione dei ricorrenti, una privazione di proprietà non rispettosa del giusto equilibrio che deve regnare tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. 97 147 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 1, solo in circostanze eccezionali” 98 ; mentre nei casi di regolamentazione dell’uso dei beni l’assenza di indennizzo per una misura che incide gravemente o per un lungo periodo su un bene è considerata, in sede di controllo di proporzionalità, come circostanza aggravante non idonea, da sé sola, a rompere il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. In secondo luogo, la Corte ha affermato il principio della restitutium in integrum esclusivamente con riferimento ai casi di illegale privazione di proprietà. Ne consegue che in caso di un’ingerenza nel diritto di proprietà non rispettosa del principio di legalità, così come interpretato dalla Corte, disparità di trattamento potrebbero trovare spazio in sede di determinazione dell’equa riparazione ex art. 41 CEDU, a seconda che la Corte qualifichi o meno l’illegale ingerenza come privazione di proprietà. 98 Draon, § 87. 148 Abstracts/Résumés B. POZZO : LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO Il movimento di Law and Literature si è sviluppato negli Stati Uniti a partire dagli inizi del Novecento e grazie all’opera di James Boyd White vive una vera e propria rinascita. Nelle analisi dei comparatisti tale movimento appare di particolare interesse, laddove permetta di raggiungere un più approfondito grado di conoscenza delle dinamiche sociali e delle relazioni tra diritto e lingua, diritto e cultura e quindi ci permetta di scoprire i valori più profondi che si celano dietro il velo del diritto. *** The Law and Literature movement has been developing in the United States since the beginning of the 20th century and has undergone a real Renaissance thanks to the work of James Boyd White. From the standpoint of a comparative law analysis, this movement is of particular interest as it provides a deeper knowledge of the social dynamics and the relationships between law and language, law and culture, thereby disclosing the deep-seated values that are hidden behind the veil of the law. *** Le mouvement de droit et littérature s’est développé aux Etats-Unis à partir du XX siècle et graçe à l’œuvre de James Boyd White vit une période de forte renaissance. Dans l’analyse de droit comparé ce mouvement acquiert un certaine intérêt parce que il nous permet de atteindre une connaissance plus profonde des dynamiques sociales et des relations entre droit et langue, droit et culture et ainsi nous permet de découvrir les valeurs les plus profondes existantes derrière le voile du droit. C. JAMIN : L’INCONTRO MANCATO DEI CIVILISTI FRANCESI CON IL REALISMO La crisi intellettuale del modello liberale classico alla fine del XIX° secolo, ed i conflitti che si svilupparono tra la borghesia, preoccupata di mantenere i propri privilegi, e la classe operaia, alla ricerca di una sua emancipazione, portarono in Francia all'elaborazione della teoria del bilanciamento degli interessi ed all'affrancamento dei giudici dalla stretta osservanza dei testi legislativi. Taluni autori francesi furono indotti da tali eventi ad elaborare una teoria giuridica affine al Realismo giudico statunitense. Tuttavia, tale dottrina è stata respinta dalla maggioranza dei giuristi francesi, che hanno preferito continuare ad utilizzare le nozioni di principio e ad elaborare ampie e ormai classiche costruzioni giuridiche. L'autore esamina tale evoluzione, attraverso lo studio del pensiero di tre noti giuristi, Saleilles, Demogue e Ripert, e degli avvenimenti storici del periodo. 149 *** The intellectual crisis of the classic liberal model at the end of the XIXth century and the ongoing conflicts between the bourgeoisie, anxious to preserve its privileges, and the working class, fighting for emancipation, brought forth in France the theory of the balance of interests, and freed judges from the duty to obey the letter of the civil code provisions and statutes. Those circumstances led French scholars to elaborate legal theory which was to a degree akin to American legal Realism. Nevertheless, the majority of the French jurists rejected it, favouring instead the recourse to abstract legal principles and the framing of legal notions that were to provide boundaries to judicial discretion. The author investigates this evolution, by examining the ideas of three leading legal scholars, Saleilles, Demogue and Ripert, in the light of the historical events of this period. *** La crise intellectuelle du modèle libéral classique à la fin du XIX° siècle, et les conflits qui en découlèrent entre une bourgeoisie soucieuse de maintenir ses privilèges et une classe ouvrière en quête d'émancipation, amenèrent en France à l'élaboration de la théorie de la balance des intérêts et à l'affranchissement des juges de la stricte observance des textes de loi. Ces événements conduisirent une partie des auteurs français à élaborer une pensée juridique qui se rapprochait au Réalisme juridique américain. Cependant, cette doctrine fut rejetée par la majorité des civilistes français qui préfèrent recourir aux notions de principe et procéder à de vastes et très classiques constructions juridiques. L'auteur examine cette évolution en étudiant la pensée de trois juristes célèbres - Saleilles, Demogue et Ripert - en la reliant aux événements historiques de l’époque. A. FUSARO : LE DROIT DES SUCCESSIONS ET LA FAMILLE EN ITALIE L’articolo propone un’analisi delle principali disposizioni di diritto italiano delle successioni che sono in rapporto con le norme del diritto di famiglia. Guardando in modo critico alle linee direttrici sottese alle norme sancite dal Codice civile, l’autore rileva l’influenza della tradizione cattolica, in particolare in materia di divorzio e di status successorio di figli legittimi e naturali. Diversamente dal diritto francese, quello italiano riconosce tuttora unicamente la famiglia fondata sul matrimonio. Manca infatti la regolamentazione dell’unione fra persone dello stesso sesso e una legge sulle coppie non sposate. 150 In una prospettiva de iure condendo, l’autore sostiene la necessità di modernizzare il diritto delle successioni e il diritto matrimoniale, per stare al passo con l’evoluzione della società e diminuire i procedimenti contenziosi. Del resto, molte cause in materia di separazione personale dei coniugi riguardano il regime di comunione legale, dal momento che le regole che la disciplinano sono legate a un modello economico sorpassato. *** The article surveys the main provisions of the Italian law of succession and the family. In taking a critical look at the guiding principles of the rules laid down by the Civil Code, the author points to the topical issue of the influence of Catholic tradition, in particular on the body of regulations on divorce and the status of legitimate and natural children in successions. Unlike current French law, Italian law recognises only the family founded on marriage, and legislates neither on same-sex marriage nor on unmarried couples. In discussing how the law should change, the author points to the need to update the law of succession and the regulation of matrimonial regimes in order to keep pace with developments in society and to reduce disputes. Many disputes on separation from bed and board in fact concern community of property, since the rules are linked to an outdated economic model. *** L’article donne un aperçu des principales dispositions du droit italien des successions et de la famille. Portant un regard critique sur les principes directeurs des règles posées par le Code civil, l’auteur relève l’influence de la tradition catholique, notamment sur la réglementation du divorce et du statut successoral des enfants légitimes et naturels. Contrairement au droit français actuel, le droit italien reconnaît uniquement la famille fondée sur le mariage. Une réglementation sur le mariage entre personnes du même sexe et une loi sur les couples non mariés font en effet défaut. De lege ferenda, l’auteur met en évidence la nécessité de actualiser le droit successoral et la réglementation des régimes matrimoniaux, afin de suivre l’évolution de la société et réduire le contentieux. Au demeurant, de nombreux contentieux en matière de séparation de corps concernent la communauté légale dans la mesure où les règles sont liées à un modèle économique dépassé. A. MUSY: LE SUCCESSIONI DELL’IMPRESA IN ITALIA E IL PRIMO PASSAGGIO GENERAZIONALE Lo sviluppo del diritto delle successioni italiano con l'introduzione dei Patti di Famiglia, la tendenza ad elaborare un surrogato nazionale dell’istituto anglosassone del trust e a sviluppare una legislazione sul contratto di fiducia dimostra che il diritto italiano prova a riorganizzarsi per rispondere ai bisogni di una società che si confronta con il primo passaggio generale nella proprietà dell'impresa. L’impianto successorio recepito dal codice civile del 1942 aveva 151 una struttura classica: da un lato la libertà testamentaria era mitigata dall’istituto della legittima in favore dei figli, del coniuge e, in caso di mancanza di questi, dei genitori del de cuius. Dall’altro, in caso di successione intestata, era prevista una successione necessaria del coniuge, ma non era una successione piena, poiché ad esso (ma nella normalità dei casi si trattava della moglie) veniva riservato solo l’usufrutto dei beni immobili che cadevano in successione. Tale modello, messo in discussione dalla riforma del diritto di famiglia nel 1975, garantiva la separazione tra le famiglie. Il principio era quello dell’esclusione degli affini, principio perfettamente compatibile con gli unici veri e propri beneficiari delle norme in tema di successione nel 1952 e cioè l’alta borghesia, spesso figlia di un’evoluzione sociale dei grandi proprietari terrieri e dell’aristocrazia. Solo queste classi sociali, che rappresentavano una parte minima della società italiana, infatti, si potevano avvantaggiare delle disposizioni in materia di successioni. Nel saggio che segue proponiamo qualche prima riflessione sulle modalità tecniche e sulle evoluzioni interpretative che consentono il meccanismo successorio in un sistema sociale fortemente mutato ed i limiti che la struttura delle regole civilistiche presenta. *** The development of the Italian law of succession, with the introduction of the family contracts (patti di famiglia), the tendency to make use of a surrogate of the institution of the trust, and to develop a legislation on fiduciary contracts, shows that Italian law is trying to reorganize itself to meet the needs of a society facing the challenge of transgenerational transfer of enterprise property. The Italian law of succession under the civil code of 1942 used to have a classic structure: on the one hand the freedom to dispose by will was limited by the reserved portion in favour of children, the spouse and, when lacking these, the parents of the de cuius; on the other hand, in case of intestate succession, the statute provided that the spouse, (in most cases the wife) had limited succession rights, in the form of a usufruct over immovable property left by the de cujus. Such a system, altered by the reform of family law of 1975, guaranteed the separation of family wealth according to kinship. The principle implied the exclusion of relatives of the spouse, according to logic that benefited only an upper middle-class society, often bred from a social evolution of the great landowners and the aristocracy. Only these social classes, i.e. a minority of the Italian society, were able to take full advantage of those provisions on succession upon death. The essay presents some considerations on the technical methods and the evolving interpretation through which the inheritance mechanism becomes viable within a deeply changed social system and on the limits the of the current structure of the law of succession in Italy. *** Le développement du droit italien des successions par l’introduction des pactes de famille, l’élaboration d’un substitut national au trust anglo-saxon et le 152 développement d’une législation sur le contrat de fiducie révèlent une tentative du droit italien de se réorganiser afin de répondre aux besoins d’une société confrontée au premier passage générationnel de la propriété d’entreprises. Le droit des successions du Code civil de 1942 avait une structure classique: tout d’abord, la liberté testamentaire était limitée par la règle de la réserve héréditaire en faveur des enfants, du conjoint et, en leur absence, des parents du de cujus ; ensuite, en cas de succession ab intestat, la vocation successorale du conjoint (le plus souvent l’épouse) était systématique, bien qu’il ne s’agît pas d’une succession en pleine propriété mais d’un usufruit des biens immobiliers faisant partie de la masse successorale. Ce modèle, remis en cause par la réforme du droit de la famille de 1975, garantissait la séparation entre les familles. La règle était l’exclusion des alliés. Elle était parfaitement acceptable par les seuls vrais bénéficiaires des normes successorales en 1952, à savoir la haute bourgeoisie, souvent héritière de l’évolution sociale des grands propriétaires terriens et de l’aristocratie. En effet, seules ces classes sociales, qui représentaient une frange minime de la société italienne, pouvaient se prévaloir des règles en matière successorale. Nous proposons dans l’article qui suit les prémisses d’une réflexion sur les modalités techniques et sur les évolutions interprétatives entourant le mécanisme successoral dans un système social fortement modifié ainsi que sur les limites inhérentes à la structure des règles générales du droit civil. J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI L’autore propone un’analisi critica dello stato attuale del diritto internazionale privato italiano delle successioni, evidenziando i cambiamenti introdotti dalla legge n° 218 del 31 maggio 1995 e quelli che risulterebbero dall’adozione della Proposta di regolamento dell’Unione europea in materia di successioni.. In particolare, mentre la competenza giurisdizionale in materia di successioni è attualmente determinata in base a sette criteri alternativi, la proposta di regolamento, nell’ottica di creare uno spazio giudiziario europeo, sceglie di ripartire la competenza giurisdizionale tra i giudici degli Stati Membri basandosi su un criterio di competenza unica. Particolare attenzione è dedicata alle regole concernenti la legge applicabile alle successioni internazionali, dove i principi fondamentali di unità e universalità della successione sono rimessi in discussione dall’operare del rinvio. *** The author proposes a critical analysis of the current status of the Italian private international law of succession, highlighting the innovations introduced by Italian Law 218 of 31 May 1995, as well as those that may ensue from the adoption of the European Union’s proposed Regulation on successions. In particular, whereas the framework of Italian jurisdiction in matters of succession today is determined on the basis of seven alternative titles of jurisdiction, the proposed regulation, in its declared aim of pursuing the 153 establishment of a European judicial area, is opting for a rigid distribution of jurisdiction among the courts of the Member States, based on a single title of jurisdiction. Special attention is devoted to the rules on the law applicable to international successions, an area in which the fundamental principles of the unity and universality of succession are being challenged by the principle of the renvoi. *** L’auteur propose une analyse critique de l’état actuel du droit international privé italien des successions, en mettant l’accent sur les innovations introduites par la loi n° 218 du 31 mai 1995, ainsi que sur celles qui résulteraient de l’adoption de la Proposition de règlement de l’Union Européenne en matière de succession. En particulier, alors que le cadre de la compétence juridictionnelle italienne en matière de succession est aujourd’hui déterminé sur la base de sept chefs de compétence alternatifs, la proposition de règlement, dans l’optique de parvenir à la mise en place d’un espace judiciaire européen, opte pour une répartition rigide de la compétence juridictionnelle entre les juges des Etats membres en se basant sur un chef de compétence unique. Une attention particulière est accordée aux règles concernant la loi applicable aux successions internationales, matière où les principes fondamentaux d’unité et d’universalité de la succession sont remis en cause par le principe du renvoi. S. PRADUROUX: LA PROPRIETÀ PRIVATA NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO L’inclusione di una specifica garanzia del diritto di proprietà nel testo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) fu oggetto di controversia, data la valenza economica e politica dello stesso. Ad ogni modo, il diritto di proprietà fu infine proclamato all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione (art. P11). Nel corso degli anni, la Corte europea dei diritti dell’uomo è riuscita a superare le reticenze degli Stati europei nei confronti di un controllo internazionale in una materia considerata di dominio riservato di ciascuno Stato. Esiste dunque oggi un’ampia giurisprudenza in materia proprietaria. Questo saggio intende illustrare i principi fondamentali in tema di protezione della proprietà, attraverso un’esposizione sistematica dei casi decisi dalla Corte di Strasburgo *** Abstract. The inclusion of a specific provision to protect property rights in the European Convention on Human Rights (ECHR) has proven to be a most controversial issue in the eyes of State representatives, due to the central role of property in domestic political and economic discourse. However, it was 154 finally included in Article 1 of Protocol no. 1 to the Convention (Art. P1-1). Over the years, the European Court of Human Rights has managed to overcome the reluctance of European nation-states towards international supervision on a matter considered as a cherished preserve of national sovereignty. As a result, there is now substantial case law concerning Art. P1-1. This study provides a thorough description and examination of this case law, in order to outline the key principles on property rights protection under the ECHR. *** Résumé. La reconnaissance d’une protection spécifique pour le droit de propriété dans la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) a fait l'objet de vives discussions, en raison du rôle joué par la propriété dans la politique économique nationale. Cependant, le droit de propriété fut finalement intégré dans l’Article 1 du Protocole n°1 de la Convention (art. P1-1). Au fil des années, la Cour européenne des droits de l’Homme a réussi à surmonter la réticence des pays européens vers une supervision internationale dans un domaine de compétence nationale jalousement gardé. Il existe donc aujourd’hui une vaste jurisprudence concernant l’art. P1-1. Cet essai vise à rigoureusement examiner cette jurisprudence, afin d’éclairer les principes fondamentaux en matière de protection du droit de propriété établis par la CEDH. 155