Accordi transfrontalieri per il soccorso tecnico

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Accordi transfrontalieri per il soccorso tecnico
43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
Accordi transfrontalieri
per il soccorso tecnico urgente
Il caso italo-francese
ING.
EMANUELE GISSI
43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
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ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
Indice
1. PREMESSA ............................................................................................................................................... 5
2. SCOPO DELLA RICERCA..................................................................................................................... 6
3. LA QUESTIONE ...................................................................................................................................... 6
3.1. LE FRONTIERE ALPINE .......................................................................................................................... 6
3.2. LA NECESSITÀ DELLA SINERGIA TRANSFRONTALIERA .......................................................................... 7
3.3. SINERGIE COMPLESSE ........................................................................................................................... 8
3.4. UNA DISTINZIONE IMPORTANTE ........................................................................................................... 9
4. PANORAMA DEGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALOFRANCESI.................................................................................................................................................... 9
4.1. LA COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA ED IL SOCCORSO TECNICO ........................................................ 9
4.1.1.
Accordi a valenza internazionale............................................................................................... 9
4.1.2.
Accordi a valenza regionale .................................................................................................... 11
4.1.3.
Il caso del traforo del Frejus: piano di soccorso binazionale ................................................. 11
4.1.4.
Il caso del tunnel del Monte Bianco......................................................................................... 16
La gestione del tunnel ......................................................................................................................... 16
Le commissioni di inchiesta sull’incidente del 1999........................................................................... 19
4.1.5.
Altri accordi e progetti............................................................................................................. 20
4.2. LA COOPERAZIONE TRA LE POLIZIE DOPO SCHENGEN ........................................................................ 21
5. ALCUNE PROSPETTIVE..................................................................................................................... 24
5.1. IMPARARE DALLA POLIZIA ................................................................................................................. 24
5.2. L’OPERATIVO: ALLINEARE L’ORGANIZZAZIONE E LE LINEE DI COMANDO .......................................... 24
5.2.1.
L’organizzazione francese del soccorso .................................................................................. 24
5.2.2.
Far combaciare le due strutture .............................................................................................. 26
5.3. PER UN NUOVO PROGETTO TRANSFRONTALIERO DI COOPERAZIONE SUL SOCCORSO TECNICO URGENTE
26
5.3.1.
Cos’è un progetto transfrontaliero .......................................................................................... 26
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5.3.2.
Il progetto europeo Interreg e lo Spazio Alpino ...................................................................... 27
6. CONCLUSIONI ...................................................................................................................................... 30
7. BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................................... 34
8. APPENDICE ........................................................................................................................................... 36
8.1. DICHIARAZIONE CONGIUNTA ITALIA-FRANCIA, 1 LUGLIO 2002......................................................... 36
8.2. DÉCRET NO 95-923 ............................................................................................................................ 37
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1. Premessa
Le zone di frontiera sono sempre state dei luoghi particolari.
Nella Storia le frontiere nazionali hanno sempre rappresentato una barriera allo
spostamento delle persone e dei beni; linee solamente immaginarie che tagliano le carte
geografiche, ma che costituiscono però un forte e ben concreto elemento di discontinuità
tra le prassi ed i modelli organizzativi delle comunità umane che abitano i territori
interessati.
Alle frontiere si sono spesso associate altre difficoltà di comunicazione, come le
montagne ed i territori poco popolati che rendono i contatti più difficili e costosi.
Altri tipi di barriere sono costituiti dalle differenze culturali e linguistiche tra i
territori interessati.
I tracciati delle frontiere non sono stati pensati secondo logiche di razionalità o di
convenienza geografica, ma piuttosto sono il frutto dei capricci degli eventi storici.
La fornitura dei servizi pubblici nelle zone di frontiera presenta inevitabilmente
delle complessità aggiuntive determinate dalle peculiarità presentate poco sopra: esistono
zone difficilmente raggiungibili, senza transitare per il territorio straniero, oppure
importanti opere viarie, come i trafori stradali e ferroviari, collocate a cavallo delle
frontiere.
Si pone dunque il problema di garantire gli stessi standard qualitativi di servizio
pubblico anche negli estremi lembi del territorio nazionale.
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2. Scopo della ricerca
La presente ricerca si occupa della situazione delle zone frontaliere dal punto di
vista dell’offerta del pubblico servizio del soccorso, soffermandosi in particolare sul
soccorso tecnico urgente.
La trattazione viene limitata per ovvi motivi di brevità all’analisi della frontiera
italo-francese.
Questa ricerca si pone i seguenti scopi:
1. inquadramento del problema
2. descrizione degli accordi transfrontalieri Italia Francia
3. confronto con l’esistente per la cooperazione transfrontaliera tra Polizie
4. prospettive ed opportunità della cooperazione transfrontaliera applicata al soccorso
tecnico urgente
3. La questione
3.1. Le frontiere alpine
Analizzando le zone di frontiera alpine dal punto di vista delle risorse destinate al
soccorso, distaccamenti, mezzi e personale, e delle condizioni della rete viaria si scopre
che:
1.
Esistono
aree
frontaliere
di
competenza di ciascuno Stato che sono
meglio raggiungibili
dall’altro paese: le
condizioni viarie modificano ed allungano
le percorrenze. Anche il posizionamento e la
disponibilità dei distaccamenti determinano
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la celerità relativa del soccorso.
2. Con l’alternarsi delle stagioni lo scenario si modifica: in genere le condizioni di
innevamento invernale e di conseguente chiusura dei passi montani rendono zone
più ampie soggette a questo tipo di analisi.
3. Esiste duplicazione o, più frequentemente, grave carenza di risorse nelle zone
frontaliere, che sarebbero impensabili all’interno del territorio di ciascuno stato.
4. Operano strutture particolari come tunnel viari e ferroviari, notevolmente trafficati
da mezzi di ogni genere.
5. Si trovano zone ove il rischio di incidente rilevante rivela dei possibili effetti
transfrontalieri.
6. Le emergenze di protezione e difesa civile non conoscono confini e possono
capitare anche nelle zone frontaliere.
Da questa sintetica descrizione si
desume come l’integrazione frontaliera dei
servizi di soccorso e di protezione civile si
imponga in tutta la sua evidente necessità.
A fini della presente trattazione, per
brevità,
verranno
tralasciate
tutte
le
considerazioni sulle ultime due problematiche
inerenti la protezione e la difesa civile.
3.2. La necessità della sinergia transfrontaliera
Potenzialmente ciascuno Stato o Ente Locale potrebbe organizzarsi per fornire i
servizi necessari in modo uniforme anche nelle zone di frontiera più difficilmente
raggiungibili. Ciò comporterebbe d’altra parte un notevole spreco di risorse. Infatti sarebbe
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necessario dislocare personale e mezzi in zone montane scarsamente abitate, in cui il
numero di servizi di soccorso non giustificherebbe il costo della struttura.
E’ dunque chiaro che per motivi di scarsità delle risorse la soluzione da percorrere è
quella dell’integrazione transfrontaliera.
3.3. Sinergie complesse
Il percorse dell’integrazione transfrontaliera è però costellato di difficoltà e
problematiche specifiche.
In primo luogo, le organizzazioni nazionali degli stati confinanti che si occupano di
soccorso devono poter comunicare gli allertamenti per le chiamate di soccorso, le
informazioni per il coordinamento delle squadre sull’intervento e deve esistere una
struttura di comando congiunta, o almeno strutture organizzative gestite consensualmente.
Le difficoltà nella realizzazione di questi canali di comunicazione nascono perché i
modelli statuali e gli organigrammi sono profondamente diversi. Nel successivo capitolo
questo problema sarà affrontato approfonditamente con lo studio del caso italo-francese.
Quando squadre di paesi diversi si trovano ad operare congiuntamente, si scopre
che gli standard operativi ed i materiali impiegati sono sostanzialmente dissimili.
Gli stessi ordinamenti statuali e codici differiscono, malgrado l’integrazione
europea sia in costante crescita. Si pongono dunque dei problemi legali, civili e penali, per
le squadre che si trovassero ad operare all’estero [DRO-ET-PRAT].
Le incompatibilità tra i codici normativi comportano in cascata altri effetti negativi:
ad esempio per le problematiche assicurative, come si potrà constatare nel confronto con la
cooperazione transfrontaliera tra le Polizie, che incontra problemi analoghi.
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3.4. Una distinzione importante
La collaborazione tra le organizzazioni che si occupano di soccorso tecnico urgente
possono essere distinte in due tipologie:
1. Intervento sostitutivo: i mezzi di soccorso di ciascun paese sono allertati
dalla centrale operativa dell’altro paese ed intervengono in modo autonomo,
sotto il controllo delle autorità territorialmente competenti.
2. Intervento di rinforzo: i mezzi dei due paesi sono interpellati
simultaneamente non appena giunge la chiamata di soccorso, dopo
l’informazione reciproca delle due centrali operative interessate. Le squadre
intervengono sullo stesso scenario, sotto il controllo delle autorità
territorialmente competenti.
L’elemento comune alle due tipologie di collaborazione è naturalmente la
preminenza
dell’autorità
territorialmente
competente
nel
coordinamento
dell’intervento; si tratta in genere della Prefettura [PROG-TO].
4. Panorama
degli
accordi
di
cooperazione
transfrontaliera italo-francesi
4.1. La cooperazione per la sicurezza ed il soccorso tecnico
4.1.1. Accordi a valenza internazionale
Il primo accordo in materia di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia
risale all’11 ottobre 1963 e riguarda i controlli nazionali abbinati ed i controlli in corso di
viaggio alle frontiere comuni [EU-ET-PC].
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L’accordo quadro che regola i rapporti tra la protezione e la difesa civile italiana e
francese è la Convenzione tra l’Italia e la Francia approvata il 16 settembre 1992, ratificata
in Italia con legge 578/1994 e in Francia con decreto 923/1995, titolata « Prévision et
prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes
naturelles ou dues à l'activité de l'homme ». Il testo della Convenzione è disponibile in
Appendice nella conversione in decreto francese, non essendo reperibile il testo italiano.
Tale accordo non si limita al caso della cooperazione transfrontaliera, ma approccia
la problematica da un punto di vista più generale, in attesa di una politica comunitaria più
incisiva. Resta comunque un testo fondamentale, dal quale discendono poi i successivi
accordi.
Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra Polizie, l’accordo principale
tra Italia e Francia è quello sottoscritto a Chambèry il 3 ottobre 1997, che prevede anche
l’istituzione di pattuglie di polizia miste.
Italia e Francia aderiscono entrambe all’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
ed alla successiva Convenzione di Applicazione del 19 giugno 1990.
L’atto più recente, firmato ad Imperia dal Ministro dell’Interno italiano On. Scajola
ed il suo omologo francese M. Sarkozy il 1° luglio 2002, prevede specificamente
l’intensificazione della collaborazione transfrontaliera.
Si tratta di un atto innovativo, perché prevede al suo interno “l’intento di
incrementare la collaborazione per quanto concerne il soccorso tecnico urgente assicurato
dai Vigili del Fuoco e le attività di difesa contro possibili minacce di natura chimica,
biologica, radiologica o nucleare (CBRN) ivi comprese le ipotesi di attacchi terroristici”.
La dichiarazione resta comunque generica, riaffermando tra gli sviluppi concreti la
volontà “di dare impulso allo sviluppo della collaborazione tra i Corpi dei Vigili del
Fuoco dei due Paesi e gli Uffici preposti alle attività di difesa “Chimica Biologica
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Radiologica e Nucleare” (CBRN) con l’intento di pervenire ad un Protocollo che, anche
recependo precedenti
accordi già
condivisi, disciplini
le forme di una concreta
collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione e intervento tecnico-operativo di
soccorso per gli indicati ambiti di competenza dei rispettivi Ministeri dell’Interno.”
4.1.2. Accordi a valenza regionale
Tra gli accordi a valenza regionale a nostra conoscenza possiamo elencare:
a) Convenzione di cooperazione per il miglioramento dei mezzi di soccorso
comuni che intervengono sotto il traforo del Monte Bianco e sui suoi
itinerari d’accesso tra lo SDIS 74 e la Regione Autonoma Valle d’Aosta,
firmata il 14 febbraio 1999.
b) Convenzione di mutua assistenza e di coordinamento tra il Corpo
valdostano dei Vigili del fuoco e il Corpo dipartimentale dei Vigili del
fuoco
dell’Alta
Savoia
siglata
Amministrazione del SDIS 74,
dal
Presidente
del
Consiglio
di
dal Prefetto dell’Alta Savoia e dal
Presidente della RAVA (Regione Autonoma Valle d’Aosta) a Courmayeur
in data 23 giugno 2001.
c) Convenzione
relativa
all’organizzazione
del
servizio
di
primo
intervento di soccorso e antincendio nel traforo del Monte Bianco siglata
tra il GEIE TMB, lo SDIS 74 e la RAVA in data 23 giugno 2001 a
Courmayeur.
4.1.3. Il caso del traforo del Frejus: piano di soccorso binazionale
Durante la conferenza stampa del 28 febbraio 2003, presso la sede della SITAF
SpA società di gestione del traforo del Frejus, sono state illustrate le innovazioni nel
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settore della sicurezza e della prevenzione
introdotte in vista delle olimpiadi invernali del
2006 [VFV-LANZONE].
Il Presidente della SITAF SpA, On.
Ing. Giuseppe Cerutti, ha illustrato alla stampa
le innovazioni nel settore della sicurezza resesi
necessarie dopo gli ultimi incidenti che hanno duramente messo alla prova le società
gestori dei tunnel e gli addetti alla sicurezza per i tunnel stessi.
Per questo motivo le società che hanno in gestione il tunnel del Frejus, la SITAF
per il versante italiano e la SFTFR per il versante francese, con la Prefettura di Torino e la
Prefettura della Savoia rispettivamente, hanno elaborato un Piano di Soccorso Binazionale.
Il piano ha lo scopo di limitare gli eventuali effetti dannosi derivanti da situazioni di
emergenza nel tunnel dovute al transito degli automezzi anche trasportanti sostanze
pericolose, ed intende ottimizzare i dispositivi di soccorso posti in essere dalle Società
SITAF e SFTFR; nonché coordinare ed integrare le azioni di soccorso espletate dalle
componenti di protezione civile italiane e francesi in caso di incidente grave secondo i tre
scenari prestabiliti.
Gli incidenti di riferimento considerati risultano: [PIANO-FREJUS]
1. incidente coinvolgente automezzi in assenza di fumo;
2. incidente coinvolgente automezzi con presenza di fumo e/o sostanze pericolose;
3. incendio alle installazioni tecniche del tunnel autostradale.
Nel diagramma di flusso dello schema di allerta è possibile individuare tutte le
sezioni operative che vengono allertate ogni qualvolta necessita un intervento di
emergenza. Tutto il sistema di allerta è attivato, controllato, gestito e coordinato dal Posto
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di Controllo Principale (PCC FREJUS) che è posizionato presso la direzione d’esercizio
italiana, posta sul piazzale italiano del Tunnel del Frejus, che gestisce tutto l’impianto.
Al posto di controllo si trovano posti operatore e dei sinottici murali che
permettono una gestione ottimale della galleria. Vi lavorano in permanenza due operatori,
che hanno seguito un corso di formazione alla gestione delle prime misure di sicurezza e
alle chiamate dei soccorsi in caso di allarme.
Il posto di controllo italiano, in caso di necessità, è supportato da un posto di
controllo d’emergenza situato nella Direzione d’Esercizio francese.
All’interno del tunnel è stata inserita una nuova segnaletica di evacuazione: si tratta
di pannelli segnaletici catarifrangenti, posti sul piedritto est del traforo, indicano agli utenti
la distanza che rimane da percorrere per raggiungere il luogo sicuro più vicino.
Attualmente sono funzionanti 8 luoghi sicuri ventilati e pressurizzati. Sono in fase
di realizzazione altri 3 luoghi sicuri. All’interno dei luoghi sicuri si trovano impianti,
attrezzature e confort di prima necessità per garantire la necessaria sicurezza alle persone
che vi trovano rifugio, tra cui:
•
impianto telefono ed impianto SOS;
•
impianto di televisione circuito chiuso;
•
riserva di acqua potabile;
•
cassetta di pronto soccorso;
•
armadio Vigili del Fuoco.
Le caratteristiche tecniche dei luoghi sicuri sono le seguenti:
•
distanza dei rifugi: ogni 1.500 m circa;
•
superficie utile: 20 mq circa;
•
comunicazione con il tunnel: 1 porta antincendio;
•
comunicazione con la galleria di evacuazione: 1 scala ed 1 porta di accesso;
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•
numero massimo di persone: 30 circa.
Il Tunnel del Frejus dispone, da ambo i lati, di un moderno ed attrezzato centro di
soccorso.
Il personale del Tunnel del Frejus impegnato nelle operazioni di soccorso dispone
dei seguenti mezzi di intervento:
1. Triestintore: autopompa antincendio ad acqua, schiuma e polvere. Dotato di
telecamera termica per la visione in mancanza totale di visibilità e di materiale
d’intervento;
2. Quad: mezzo dotato di sistema antincendio Lenzing. Altri quad (moto a 4
ruote), senza sistemi antincendio ma con carrello, sono posizionati nella
condotta dell`aria fresca del Traforo per l’evacuazione dei luoghi sicuri;
3. Fiat Scudo: veicolo utilizzato dal Servizio Sicurezza per il pattugliamento del
Traforo per le scorte di materie pericolose, convogli eccezionali ed autobus.
Dotato di sistema estinguente Lenzing. Manichette, autoprotettore e materiali
d’intervento;
4. Carrello PRV: contiene tutto il necessario per approntare un Punto Raccolta
Vittime da campo;
5. Carrello disincarcerazione: è dotato di tutte le attrezzature necessarie per
effettuare un intervento a seguito di incidente tipo gruppo elettrogeno, cesoie e
divaricatore, cuscini divaricatori, pompa aspirante;
6. Ambulanza: per il trasporto di feriti;
7. Autoprotettori: ogni agente di sicurezza, in caso di intervento, indossa un
autoprotettore a 300 bar.
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Oltre a quanto già dispone il Traforo del Frejus sono in fase di progettazione o di
esecuzione altri sistemi che hanno come obiettivo l’aumento della sicurezza del tunnel
stesso; in particolare si stanno sviluppando:
1. sistema di segnaletica verticale di manica mediante pannelli a messaggio
variabile;
2. pozzetti stradali per il drenaggio di liquidi;
3. isolamento termico della soletta in corrispondenza dei luoghi sicuri;
4. costruzione di 3 nuovi luoghi sicuri;
5. ventilazione forzata degli 11 luoghi sicuri;
6. segnalazione automatica di incidente;
7. controllo della velocità longitudinale dell’aria.
Per scongiurare il pericolo di incendi nel Traforo del Frejus si è istallato
all’imbocco dello stesso un portale termografico che ha lo scopo di rilevare principi di
incendio presenti negli autoveicoli che si accingono ad entrare nel tunnel stesso.
Il sistema prevede l’uso di un doppio portale infrarosso automatico per il controllo
dei veicoli pesanti che genera allarme quando viene rilevata una macchia calda, al di sopra
di una determinata soglia di intensità.
E’ stata anche inaugurata la nuova navetta, automezzo ad elevata tecnologia, che è
destinata all’evacuazione degli utenti presenti nel Traforo in caso di incidente ed una
nuova autopompa Titan 1700.
La navetta ha una doppia cabina di guida, abitacolo pressurizzato e riserva d’aria
per l’abitacolo e per il motore, dispone di 25 maschere facciali. Può evacuare un massimo
di 22 persone.
L’autopompa dispone di acqua e schiuma. Come la navetta è dotato di telecamera
termica per la visione in mancanza totale di visibilità, cabina pressurizzata, riserva d’aria in
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cabina, autoprotettori ed alimentazione del motore, nebulizzazione di acqua attorno alla
cabina per evitare il surriscaldamento dell’abitacolo, vomero anteriore mobile per superare
ostacoli lungo il percorso, 4 ruote sterzanti ed antiscoppio.
4.1.4. Il caso del tunnel del Monte Bianco
Sin dalla sua apertura nel 19 Luglio 1965, il Traforo del Monte Bianco ha
rappresentato l'anello di congiunzione tra due regioni storicamente e economicamente
legate, la Vallée de l'Arve in Alta Savoia e la Valle d'Aosta, facilitando gli scambi tra
Francia e Italia. Il Traforo del Monte Bianco rappresenta oggi un elemento essenziale della
mobilità e della libera circolazione di merci e persone all'interno dell'Unione Europea.
La gestione del tunnel
Nel 1953, in vista della costruzione del Traforo del Monte Bianco, gli Stati
Francese e Italiano ne hanno affidato la gestione a due Società: [DOC-TMB]
•
ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc): società parastatale di economia mista
nella quale l'azionista di maggioranza è oggi lo Stato (54%). Oltre a possedere la metà
della concessione del Traforo del Monte Bianco, è ugualmente concessionaria
dell'Autoroute Blanche (A 40) tra Châtillon de Michaille et Passy-Le Fayet. Il Consiglio
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Generale dell'Alta Savoia (16,5%), il cantone di Ginevra e la città di Ginevra (5,4%)
affiancate da organizzazioni finanziarie posseggono le restanti azioni.
•
SITMB: (Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco) fa capo alla
società Autostrade S.p.A che ne possiede il 51%, il rimanente è distribuito come segue:
ANAS 32,125%, Regione Autonoma Valle d'Aosta 10,625%, Cantone di Ginevra
3,125%, città di Ginevra per il 3,125%.
In seguito alla catastrofe del 24 marzo 1999, le Società Concessionarie ATMB e
SITMB, hanno proposto agli Stati francese e italiano un programma di ripristino e di
ammodernamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire agli utenti del nuovo traforo
delle condizioni ottimali di sicurezza.
Approvato dalla Commissione Intergovernativa di Controllo, il programma, il cui
costo è totalmente finanziato da ATMB e da SITMB, è pari a 300 milioni di Euro, integra
le nuove esigenze relative alla sicurezza nei trafori e le 41 raccomandazioni formulate dal
rapporto Marec-Cialdini.
Il programma si articola intorno a quattro grandi punti:
1. Ripristino dei sistemi si sicurezza
2. Rafforzamento dei mezzi di soccorso
3. Creazione di una singola struttura di esercizio
4. Realizzazione di un nuovo regolamento di circolazione
Creato su richiesta dei Governi, il Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE
TMB è una struttura italo-francese regolata dal diritto comunitario. Esso è responsabile
della gestione del Traforo ed interviene a tale titolo su ogni questione riguardante la
sicurezza.
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Gli statuti sono stati depositati dalle due società, ATMB e SITMB, il 18 maggio
2000 ad Aosta. La sua sede legale è situata a Courmayeur in Italia, sul Piazzale Sud del
Traforo.
Durante la fase dei lavori e fino alla riapertura del Traforo, il GEIE-TMB svolge tre
importanti compiti: sovrintendere
all'unicità funzionale dei lavori con
l'appoggio di un controllo esterno,
ricevere l'infrastruttura da rimettere
in funzione in accordo con la
Direzione Tecnica Comune messa
a disposizione dalle due Società,
formare ed organizzare le unità di
gestione.
A partire dalla riapertura del Traforo, il GEIE-TMB si è fatto carico di tutte le
responsabilità di gestione per conto delle Società ATMB e SITMB: sicurezza e gestione
del traffico, manutenzione dell'opera, committenza per i lavori di manutenzione e di
miglioramento, riscossione dei pedaggi, informazione agli utenti e ai media e gestione
generale.
Il GEIE-TMB è gestito e amministrato da un Comitato di Direzione composto da
tre direttori di cui due nominati da ATMB (Pierre-François Linares) e da SITMB (Michele
Tropiano) e da un direttore-gerente.
Il Direttore Gerente è nominato alternativamente da una o dall'altra società per un
periodo di 30 mesi. Per la riapertura, ATMB ha nominato Jean-Marc Berthier.
Le società concessionarie controllano le attività del loro Gruppo nell'ambito del
Consiglio di Sorveglianza, organo permanente di orientamenti e di supervisione del GEIE-
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TMB. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da dieci membri, cinque per ogni società.
La presidenza del Consiglio di Sorveglianza è garantita a rotazione dalle due società:
quella che non designa il Direttore Gerente, designa il Presidente. Attualmente la
presidenza è assunta dalla SITMB che ha nominato Presidente l'Ambasciatore Federico di
Roberto.
Le commissioni di inchiesta sull’incidente del 1999
A seguito del grave incidente del 24 marzo 1999 sono state costituite varie
Commissioni ministeriali di inchiesta, sia da parte italiana sia da parte francese [RAPP1TMB], [RAPP2-TMB].
In ambito italiano, il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Ministero dei Trasporti
hanno costituito una Commissione di cui hanno fatto parte l'Ing. Pasquale Cialdini,
Ministero dei Lavori Pubblici, la Dr.ssa Clara Ricozzi, Ministero dei Trasporti e
Navigazione, il Prof. Claudio Podestà, Dipartimento della Protezione Civile e l'Ing. Guido
Parisi, CNVVF.
Da parte sua, anche l'ANAS ha costituito una Commissione di cui hanno fatto parte
l'Arch. Basile, l'Ing. Di Mattia, l'Ing. Bartoli, il Dott. Turriziani, l'Ing. Inzaghi del CNVVF
ed il Dott. Pigorini, ex SPEA. In seguito a diverse riunioni e visite all'interno della galleria,
nonché all'esame approfondito dei fatti e dei documenti tecnico-amministrativi e
progettuali e grazie alle analisi svolte da un gruppo di lavoro del Politecnico di Torino, la
Commissione, disponendo di tutti i necessari elementi conoscitivi ed interpretativi, ha
concluso i suoi lavori e ha redatto un Dossier (10 agosto 1999) nel quale esclude
definitivamente ogni responsabilità, diretta o indiretta, della Società Traforo Monte
Bianco.
Tra il mese di marzo e quello di settembre la Commissione Intergovernativa di
Controllo si è ripetutamente riunita per la soluzione delle problematiche connesse
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all'incidente; in tale quadro di azione, la stessa ha recepito i lavori delle Commissioni
ministeriali di indagine e, in particolare, ha fatto proprio il Rapporto congiunto CialdiniMarec delle Commissioni Amministrative di inchiesta, il quale ha fissato in 41
Raccomandazioni le valutazioni da tenere in conto per la riapertura del tunnel nelle
massime condizioni di sicurezza.
Il 23 giugno 1999 la Commissione ha altresì istituito, nel suo seno, un Comitato
Tecnico di Sicurezza, di composizione mista italo-francese, avente il compito di assistenza
e consulenza presso la Commissione Intergovernativa per tutte le questioni tecniche
relative alla sicurezza del Traforo e di predisporre il programma dei lavori per la sicurezza
nel Traforo.
4.1.5. Altri accordi e progetti
Occorre altresì segnalare una bozza di accordo transfrontaliero tra le Prefetture di
Torino e delle Hautes Alpes per la cooperazione operativa nel settore del servizio
antincendio e del soccorso. Il progetto descrive in modo generale la procedura schematica
di intervento congiunto sul confine tra Provincia di Torino e Regione francese Hautes
Alpes [PROG-TO].
Gli scenari di riferimento descritti sono i seguenti:
1. incidenti stradali, incendi, rilasci di sostanze pericolose sulla viabilità di
confine;
2. mezzi in avaria per guasto tecnico o avverse condizioni meteo;
3. blocco del traffico;
4. alluvioni, frane, smottamenti;
5. soccorso a persona, specialmente a coloro che praticano gli sports alpini;
6. incendio boschivo;
7. incendi, soccorsi tecnici o ambientali urgenti nei centri abitati frontalieri.
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La procedura prevista è molto semplice:
1. la centrale operativa riceve la chiamata di soccorso
2. la centrale operativa valuta quali siano le risorse più appropriate da adoperare, per la
minor percorrenza, per le condizioni meteo ed ambientali:
a. decide di impiegare mezzi propri per l’intervento:
i. se sul territorio di propria competenza, allora intervento ordinario;
ii. se sul territorio dell’altro paese, allora:
1. invia i mezzi propri, informa la centrale operativa dell’altro paese,
informa la propria Prefettura;
2. la Prefettura provvede ad informare la Prefettura dell’altro paese,
competente territorialmente per l’intervento, che esercita la funzione di
coordinamento delle operazioni;
3. la centrale operativa dell’altro paese decide se mandare rinforzi con
propri mezzi o addirittura sostituire le forze dell’altro paese già
intervenute.
b. decide di non impiegare mezzi propri:
i.
informa la centrale operativa dell’altro paese.
Lo studio si occupa anche delle risorse necessarie a garantire adeguata copertura
del territorio in termini di mezzi e personale.
Il progetto è tuttora in fase di bozza e non ha ancora trovato neanche parziale
applicazione.
4.2. La cooperazione tra le Polizie dopo Schengen
Il 26 marzo 1995 sette stati europei aprono lo spazio Schengen applicando gli
omonimi accordi: l’accordo del 1985, completato della Convenzione di applicazione del
1990. Dal 2000 lo spazio Schengen conta dieci paesi, tra cui l’Italia.
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43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
L’accordo di Schengen prevedeva la soppressione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, seguendo l’esempio del trattato Benelux del 1962.
Nell’accordo di Schengen si bilanciano le nozioni classiche e delicate di libertà e
sicurezza dei cittadini, cioè come ottenere una libertà di movimento dei cittadini più grande
nello spazio considerato, senza d’altronde compromettere il livello di sicurezza a causa
della criminalità transfrontaliera [SCHENGEN-INTRO].
La Convenzione di applicazione fu elaborata in un quadro di rapporti puramente
inter-governativi, suscitando le critiche del Parlamento europeo.
La parte del trattato di nostro interesse riguarda la cooperazione transfrontaliera tra
le Polizie dei vari paesi, regolamentando ad esempio l’inseguimento transfrontaliero.
I principi fondamentali previsti sono essenzialmente due:
a) le forze di pubblica sicurezza e doganali che attraversano la frontiera
devono avvisare immediatamente le autorità competenti dello stato
attraversato,
affinché
queste
possano
decidere
autonomamente
e
tempestivamente sul prosieguo della missione;
b) il personale che attraversa il confine deve conformarsi strettamente al diritto
dello stato nel quale si trova ad intervenire, limitando l’uso delle armi di
servizio al solo caso di legittima difesa e ferma restando l’interdizione di
arrestare persone.
Uno dei primi problemi apparsi durante la prima applicazione del Trattato di
Schengen è stato quello relativo alla formazione al diritto esterno al personale interessato
dallo sconfinamento; tale problema si acuiva inoltre laddove i confini erano multipli. Tale
è il caso evidentemente del Lussemburgo che confina con tre stati.
Tra i problemi operativi, quello che ha destato maggiori preoccupazioni è
sicuramente la difficoltà di comunicazione dovuta ad incompatibilità tecnica, culturale,
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ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
linguistica ed organizzativa. Tale problema ha potuto trovare parziale soluzione per mezzo
di accordi bilaterali locali.
Nel tentativo di generare una maggiore efficacia del servizio transfrontaliero di
polizia e per garantire la necessaria copertura giuridica al personale nell’esercizio delle sue
funzioni, si sono tenute regolari concertazioni tra i paesi aderenti per discutere delle
esperienze concrete e dei problemi pratici riscontrati.
Un esempio può essere utile a questo punto per illustrare le tipologie di difficoltà
pratiche riscontrate. L’articolo 45 della Convenzione di Schengen conferisce agli agenti il
diritto di utilizzare le segnalazioni di urgenza acustiche e luminose durante gli
inseguimenti transfrontalieri per poter essere facilmente identificati. D’altra parte l’uso di
tali accessori deve essere fatto nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e delle
specifiche tecniche nazionali. Queste specifiche non risultano uniformi tra i vari stati
appartenenti allo spazio Schengen. Se dal punto di vista pratico ed operativo ciò è di fatto
senza conseguenze, c’è il rischio di contenziosi assicurativi laddove si verifichi un
incidente implicante un veicolo di polizia straniero che avesse utilizzato i segnali acustici e
luminosi che non corrispondessero alle tipologie autorizzate nel paese straniero.
Occorre dunque constatare come gli agenti di polizia che prendono parte a missioni
transfrontaliere, lo facciano tuttora in una condizione di relativa insicurezza giuridica
dovuta ai numerosi riferimenti della Convenzione di Schengen alle legislazioni nazionali.
La Convenzione di Schengen si pone dunque come un laboratorio destinato ad
essere testato a lungo prima di una eventuale integrazione nei trattati dell’Unione Europea.
I futuri negoziatori delle modifiche della Convenzione dovranno optare per la via
dell’armonizzazione o per quella del riconoscimento mutuo delle normative nazionali: la
prima opzione presenta un lavoro maggiore di negoziazione che spesso risulta nel
riconoscimento di una regolamentazione minima consensualmente accettata, la seconda
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43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
sfocia in una negoziazione più rapida senza però risolvere il problema della molteplicità ed
eterogeneicità delle normative nazionali.
5. Alcune prospettive
5.1. Imparare dalla Polizia
Dall’analisi fin qui condotta si desume che la collaborazione tra le Polizie è ben più
avanzata di quella tra i Vigili del Fuoco, sebbene non esente da problemi.
Il suggerimento da cogliere è quello di studiare approfonditamente le relazioni tra le
Polizie e riutilizzarne gli schemi.
5.2. L’operativo: allineare l’organizzazione e le linee di
comando
5.2.1. L’organizzazione francese del soccorso
In Francia, analogamente al caso italiano, il soccorso urgente, la protezione e la
difesa civile dipendono dal Ministero dell’Interno. Il Ministero dell’Interno dispone per ciò
della Direction de la Sécurité Civile (DSC) [ORG-SEC-F].
Esiste un livello interregionale, organizzato in sei zone a livello nazionale, che si
occupa di incendi boschivi e rischi di incidenti rilevanti.
L’organizzazione decentrata è gestita dai Services Départementaux d’Incendie et de
Secours (SDIS) che inquadrano circa 230000 pompieri, di cui circa 30000 professionisti.
L’organizzazione sul territorio è costituita da posti di soccorso denominati, in
ordine di importanza, come segue:
1. Centres de secours principaux (CSP).
2. Centres de secours (CS).
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ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
3. Corps de première intervention intégrés (CPII).
4. Corps de première intervention (CPI).
Il coordinamento degli interventi è svolto dal Centre de Traitement de l’Alerte Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CTA-CODIS), che è la
centrale
operativa
del
dipartimento.
Negli interventi la catena
di
comando
Directeur
è
gestita
des
dal
Opérations
Secours (DOS). Il DOS è il
Prefetto, sostituito prima del suo
arrivo da un ufficiale del dei
pompieri.
La
gestione
tattica
è
affidata al Commandant des
Opérations de Secours (COS);
tale
ruolo
è
ricoperto
dal
comandante dipartimentale dei
pompieri.
Il
COS
designa
il
Directeur Sauvetage Incendie Secours (DSI) per la gestione operativa dell’intervento. Il
DSI è il soccorritore tecnico più alto in grado sull’intervento. La gestione operativa del
soccorso sanitario urgente è affidata al Directeur des Secours Médicaux (DSM).
Il COS coordina anche l’operato delle forze dell’ordine tramite l’intermediazione
degli ufficiali di pubblica sicurezza della gendarmeria e della polizia.
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43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
A seconda della gravità e dell’estensione dell’evento possono essere attivati dei
piani di intervento particolari, con strutture di comando analoghe a quelle appena descritte:
1. Plan Organisation des Secours (ORSEC) national, zonal, départemental.
2. Plan Rouge.
5.2.2. Far combaciare le due strutture
Un buon progetto di collaborazione deve prevedere un adatto accoppiamento tra le
strutture organizzative dei due paesi coinvolti nella cooperazione transfrontaliera.
Il rapporto tra i Vigili del Fuoco italiani e francesi è semplificato dalla sostanziale
similitudine tra le strutture organizzative.
I progetti già in essere sfruttano questa similitudine per realizzare l’opportuna
catena di comando binazionale in caso di intervento congiunto.
Tali progetti vanno dunque tenuti in debita considerazione per l’eventuale
preparazione di nuovi progetti di cooperazione transfrontaliera per il soccorso tecnico
urgente.
5.3. Per un nuovo progetto transfrontaliero di cooperazione
sul soccorso tecnico urgente
5.3.1. Cos’è un progetto transfrontaliero
Un progetto transfrontaliero è un progetto condotto da partners provenienti da due o
più paesi contigui, per la realizzazione di obiettivi comuni e, se necessario e possibile, per
mezzo di una struttura di gestione comune [ESPA-TR].
L’elaborazione e l’implementazione di ciascun progetto transfrontaliero segue delle
fasi progressive. I contatti e la concertazione tra gli attori locali, la definizione degli scopi,
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ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
gli studi preliminari di fattibilità, non comportano necessariamente la creazione di una
struttura organizzativa pesante.
5.3.2. Il progetto europeo Interreg e lo Spazio Alpino
INTERREG III è un'iniziativa comunitaria che mira a stimolare la cooperazione
inter-regionale nell'Unione Europea, per la fase 2000-2006. E' finanziata nell'ambito del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) [ESPA-ALP].
Questa nuova fase dell'Iniziativa INTERREG è rivolta al rafforzamento della
coesione economica e sociale all'interno della UE che si realizza nell'incoraggiamento di
uno sviluppo equilibrato del territorio attraverso la cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale.
Un accento speciale viene dato all'integrazione delle regioni marginali e di quelle
confinanti con i Paesi in Pre-adesione.
Lo "Spazio Alpino", in quanto area di cooperazione transnazionale strategica per
l'Europa, comprende l'area montana in senso stretto, l'area pedemontana e le pianure
circostanti, una piccola porzione dell'area costiera mediterranea compreso l’Adriatico, parti
dei bacini fluviali di Danubio, Po, Adige, Rodano e Reno.
Il "cuore" montano è dal punto di vista spaziale strettamente legato con la "cintura
peri-alpina" circostante e contiene alcune delle più attrattive aree metropolitane in Europa.
Il Programma INTERREG III B Spazio Alpino copre tutto il territorio delle Alpi,
includendo l´area pedemontana, i bassipiani e le coste a contatto con le Alpi.
Gli Stati Membri e le Regioni che partecipano sono:
1) Austria (l'intero territorio): Vorarlberg, Tyrol, Salzburg, Carinthia, Styria, Alta Austria,
Bassa Austria, Vienna, Burgenland.
2) Francia: Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace.
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43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
3) Germania: distretti dell'Alta Baviera e della Swabia (in Baviera), Tübingen e Friburgo
(in Baden-Württemberg).
4) Italia: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Province autonome di Bolzano e
Trento, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.
Allo scopo di aumentare il valore aggiunto del Programma, gli Stati Membri
cooperano con gli Stati non Membri - i quali sono in ogni caso partner a pieno titolo - di
seguito elencati:
1) Liechtenstein (l'intero territorio)
2) Slovenia (l'intero territorio)
3) Svizzera (l'intero territorio)
Il Programma "Spazio Alpino" presenta quattro obiettivi principali:
1) Rafforzare l'immagine dello Spazio Alpino come un'area strategica nel contesto delle
aree europee da sviluppare: ciò richiede la costruzione di un comune sentire riguardo al
ruolo dello Spazio Alpino in termini di sviluppo spaziale sostenibile e la conseguente
azione per promuovere ciò, attraverso varie attività e misure.
2) Attivazione e sostegno delle iniziative di sviluppo sostenibile nello Spazio Alpino,
tenendo in considerazione la relazione esistente tra il "cuore" della regione alpina e le
aree di transizione. Ciò dovrebbe implicare una serie di attività transnazionali in diversi
settori, dal livello Comunitario fino a quello locale, che pongano attenzione sulle
questioni più importanti concernenti lo sviluppo del territorio alpino.
3) Risoluzione delle questioni riguardanti l'accessibilità e i trasporti, promovendo le
modalità di trasporto e comunicazione maggiormente sostenibili.
4) Protezione della diversità del patrimonio naturale e culturale, protezione della
popolazione e delle infrastrutture dai rischi naturali grazie allo sviluppo di strumenti
comuni, scambio di informazioni e di metodologie di intervento.
PAGINA 28
ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
E' previsto un bando aperto per
presentare progetti almeno una volta
l'anno. Il Programma può accettare
progetti che soddisfino i seguenti criteri:
1) essere basato su un partenariato
transnazionale,
esclude
cooperazione transfrontaliera. Resosi conto dell’inadeguato
sfruttamento dei fondi Interreg, il Comité interministériel
d’aménagement et de développement du territoire (CIADT)
crea la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT).
2) dimostrare un carattere transnazionale
(ciò
Sin dal 1997 lo Stato francese si pone il problema della
progetti
che
sono
eleggibili nell'INTERREG III A, cioè
L’obiettivo della MOT è di facilitare operativamente
l’ideazione e la realizzazione di progetti transfrontalieri da
parte dello Stato o delle Collettività Locali.
progetti di cooperazione transfrontaliera), che significa avere almeno due partner di
progetto provenienti da differenti Paesi e che assicurano il co-finanziamento nazionale;
3) ogni partner UE deve contribuire finanziariamente al progetto. Il contributo dei Paesi
Non-Membri può essere sia in denaro che in natura;
4) deve esserci un Partner capofila, che assicuri un'organizzazione dell'attuazione del
progetto affidabile ed una gestione del progetto competente. La forma della
cooperazione, il contenuto del progetto e la distribuzione del lavoro devono essere
soggetto di un accordo scritto tra i partner;
5) complementarità rispetto alle politiche nazionali e comunitarie riguardanti i Fondi
Strutturali, la legislazione ambientale, ecc;
6) essere in accordo con le politiche nazionali ed europee di sviluppo spaziale e le
strategie nazionali di sviluppo spaziale. I progetti devono dimostrare un impatto
positivo verso lo sviluppo equilibrato ed armonioso del territorio;
7) concentrarsi su problemi di natura transnazionale che richiedono soluzioni
transnazionali;
8) includere una descrizione dei risultati
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43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
9) essere completato entro la fine del programma (settembre 2008);
10) non essere finanziato da altri programmi comunitari (eccetto i finanziamenti PHARE,
ISPA e SAPARD per gli Stati non membri) ma sinergie con altri programmi
comunitari sono accettate; il Partner capofila deve confermare che il progetto non è
finanziato da altri programmi comunitari;
11) non duplicare progetti già esistenti;
12) essere complementare al programma. Gli obiettivi e le metodologie del progetto
devono rientrare nelle strategie, priorità, e misure definite nel programma;
13) pari opportunità tra uomini e donne;
14) dimostrare la loro sostenibilità ambientale;
Alcuni dei criteri obbligatori di selezione dei progetti sono anche usati per
l'accertamento della qualità dei progetti se l'application form rispetta i criteri meglio del
livello minimo domandato.
6. Conclusioni
Come si premetteva, le frontiere nazionali rappresentavano una barriera allo
spostamento delle persone e dei beni costituendo un evidente elemento di discontinuità tra
le prassi ed i modelli organizzativi delle società civili che abitano i territori limitrofi.
Oggi questo elemento di discontinuità non è più accettabile, soprattutto per la
somministrazione dei servizi pubblici essenziali quali il soccorso tecnico urgente; infatti
tale discontinuità può significare inadeguato livello qualitativo e servizi non all’altezza
degli standard nazionali ed europei.
Nella realtà attuale gli accordi di collaborazione e coordinamento transfrontaliero
per il soccorso tecnico urgente in corso di validità sono limitati negli effetti tecnici e nella
vastità geografica.
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ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
Nella presente ricerca viene descritta sinteticamente questa realtà, giungendo alle
seguenti considerazioni:
1. Esistono accordi locali per le grandi opere transfrontaliere quali i trafori stradali e
ferroviari. Tali accordi in particolare sono molto dettagliati e, sviluppati in occasione di
incidenti rilevanti, hanno potuto in seguito dimostrare tutta la loro efficacia applicativa,
come nel caso del traforo stradale del Frejus. Si limitano però alle grandi opere in
questione.
2. Si reperiscono anche delle bozze di accordi di maggior respiro, ancora allo stato
embrionale: sono progetti di collaborazione tra le Prefetture che hanno in comune vasti
tratti di frontiera nazionale. Prevedono collaborazioni sui territori impervi delle
frontiere e coordinamento nelle disponibilità di mezzi e logistica. Sulla frontiera italofrancese nessuno di questi accordi è già entrato in vigore. Si tratta comunque di buoni
spunti, che cominciano ad affrontare i problemi concreti di determinazione delle catene
di comando per ciascuno scenario ed i problemi di ordine legale.
3. A livello nazionale esistono accordi quadro di massima tra i Governi: in genere viene
prospettata una maggiore collaborazione transfrontaliera per il soccorso tecnico
urgente, come nella dichiarazione congiunta Scajola-Sarkozy firmata il 1 luglio 2002
ad Imperia. Si tratta però di semplici dichiarazioni di intenti, che non sembrano aver
determinato finora effetti concreti. Potranno però essere utilizzate in futuro come
background su cui intessere nuove relazioni di alto livello.
4. La politica dell’Unione Europea sull’argomento si limita, come è opportuno, ad
inquadrare il problema in via del tutto generale, tralasciando gli aspetti concreti e
specifici che devono essere dettagliati nei progetti locali.
Un merito dell’Unione Europea è quello di fornire il supporto finanziario, ad esempio
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43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
nell’ambito del progetto INTERREG, per la sperimentazione di accordi locali di
collaborazione transfrontaliera.
La ricerca si è poi soffermata ad analizzare comparativamente il caso di accordi
transfrontalieri tra Polizie: la collaborazione tra Polizie è sicuramente in fase più avanzata,
arrivando a prevedere addirittura pattuglie binazionali. L’impulso principale a tale attività è
venuto sicuramente dall’Accordo internazionale di Schengen.
Non bisogna però dimenticare che molti dei problemi legali sollevati dall’attività
comune attendono ancora soluzione e lasciano l’operatività degli agenti in un quadro
giuridico piuttosto nebuloso.
In conclusione, dalla breve analisi compiuta nella presente ricerca, sembra
evidenziarsi che lo sviluppo della collaborazione transfrontaliera per il soccorso tecnico
urgente non può che prendere l’avvio dallo sviluppo di accordi di carattere locale, almeno
nel breve periodo.
L’appropriatezza e l’efficacia degli accordi locali, nel quadro degli impegni
internazionali alla collaborazione già stipulati dai Governi, è assicurata dalla leggerezza del
modello e dalla contiguità con le differenziate realtà locali. In questo senso la via degli
accordi internazionali o comunitari sembra infatti poco percorribile: soprattutto se si
accetta la validità del principio di sussidiarietà.
Eventuali accordi internazionali potranno solo seguire cronologicamente e
causalmente la messa in esercizio di accordi locali sperimentali che dimostrino l’efficacia
del modello, come è già successo per le Polizie nel caso dell’Accordo di Schengen.
Attualmente i soggetti maggiormente titolati a concludere accordi nel settore del
soccorso tecnico urgente sembrano essere le Regioni in collaborazione con le Prefetture, il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le omologhe organizzazioni estere.
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ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
Infatti le Regioni godono sempre più di indipendenza nell’azione, anche nelle
relazioni con l’estero, e rivestono il ruolo di interlocutori privilegiati nel rapporto con
l’Unione Europea.
Le Regioni a Statuto autonomo hanno accumulato una pluriennale esperienza nel
settore, che è patrimonio comune e che potrà essere utilizzata proficuamente per lo
sviluppo di progetti locali di collaborazione transfrontaliera per il soccorso tecnico urgente.
PAGINA 33
43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
7. Bibliografia
[ESPA-TR]
http://www.espaces-transfrontaliers.org/,
Mission
Opérationnelle
Transfrontalière francese
[ESPA-ALP] http://www.alpinespace.org/, Programma Interreg III per lo spazio alpino
[SFSCT] http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/scoop.html, Service Fédéral Suisse
por la Cooperation Transfrontalière
[REG-PIEM] http://www.regione.piemonte.it/, Regione Piemonte
[INTERREG-PIEM]
http://www.regione.piemonte.it/montagna/montagna/interreg/interreg.htm,
Programma INTERREG Piemonte
[INTERREG-HS]
http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/europe/interreg-france-italie.htm
Programma INTERREG Haute-Savoie
[INTERREG-CH] http://www.interreg.ch/, Cooperazione transeuropea fra la Svizzera e
l'Unione europea
[INTERREG-GINEVRA] http://www.geneve.ch/DicoTrans/Etatge.html, Il Cantone di
Ginevra e la cooperazione transfrontaliera
[SCHENGEN-INTRO] http://www.era.int/www/gen/f_738_file.pdf, Roland Genson, « La
coopération policière pratique sous Schengen: quels enseignements pour l'avenir? »
[VFV-LANZONE] http://www.vfv.it/det_art.asp?Id=123, Davide Lanzone, « Traforo del
Frejus: innovazioni nel settore della sicurezza e nuovi automezzi antincendio ed
evacuazione »,
[PIANO-FREJUS] « Piano di soccorso binazionale del traforo autostradale del Frejus »,
edizione 07/2000
[DOC-TMB] www.traforomontebianco.it/hp2.html, http://www.tunnelmb.com/
PAGINA 34
ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
[RAPP1-TMB] Rapporto comune delle commissioni amministrative di inchiesta tecnica
italiana e francese relativa alla catastrofe avvenuta il 24 marzo 1999 nel traforo del
Monte Bianco
[RAPP2-TMB] Rapporto commissione ministeriale sull’incidente nel traforo del Monte
Bianco
[PROG-TO] Progetto di cooperazione transfrontaliera del servizio antincendio e del
soccorso, Italia Francia.
[DRO-ET-PRAT] MOT, “Droit et pratique de la coopération transfrontalière”, Les
Cahiers, 2002
[EU-ET-PC] Commissione Europea, “L’attenzione dell’UE alla protezione civile”, 2002
[ORG-SEC-F]
Organisation
des
secous
en
France,
http://www.med.univ-
rennes1.fr/resped/s/semio /secours/secours.html
PAGINA 35
43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA
8. Appendice
8.1. Dichiarazione congiunta Italia-Francia, 1 luglio 2002
Il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana, Claudio SCAJOLA, ed il Ministro dell’Interno,
della Sicurezza Interna e delle Libertà Locali della Repubblica Francese, Nicolas SARKOZY, incontratisi ad
Imperia il 1° luglio 2002, nel quadro della cooperazione bilaterale volta ad intensificare i rapporti di
collaborazione transfrontaliera tra i due Paesi e ad individuare altre possibili forme di cooperazione nei campi
di rispettiva competenza,
consapevoli dei rapporti amichevoli tra i due Paesi;
•
•
a conferma della loro volontà di rafforzare la cooperazione di polizia, in particolare in
prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza
nazionale e di combattere con maggior efficacia la criminalità;
•
nell’intento di incrementare la collaborazione per quanto concerne il soccorso tecnico urgente
assicurato dai Vigili del Fuoco e le attività di difesa contro possibili minacce di natura chimica,
biologica, radiologica o nucleare (CBRN) ivi comprese le ipotesi di attacchi terroristici;
nello spirito del processo di integrazione europea;
•
•
tenuto conto della Convenzione tra l’Italia e la Francia relativa a controlli nazionali abbinati ed
ai controlli in corso di viaggio, conclusa a Roma l’11 ottobre 1963;
•
considerati gli Accordi tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Francese sulla presa in carico delle persone alla frontiera, siglato a Roma il 6 dicembre 1990 e
sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, e relativo Annesso, sottoscritto a
Chambèry il 3 ottobre 1997;
•
visto l’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la relativa Convenzione di Applicazione del
19 giugno 1990, e in particolare il Titolo III Polizia e Sicurezza, Capitolo I Cooperazione di
Polizia, articoli 39 e seguenti, ai quali hanno aderito l’Italia e la Francia;
•
nel richiamare l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana, firmato a
Chambèry il 3 ottobre 1997;
•
tenuto conto della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Francese in materia di protezione civile, sottoscritta a Parigi il 16 settembre 1992, e delle altre
Intese raggiunte in materia con riferimento a specifiche ipotesi di rischio o in presenza di
incidenti di particolare gravità,
convengono
*
di conferire piena operatività ai Centri di cooperazione di polizia e di dogana di Ventimiglia e Modane,
anche mediante la sollecita attribuzione a quest’ultimo delle necessarie risorse umane;
*
di rafforzare la cooperazione in materia di contrasto all’immigrazione clandestina attraverso:
-
l’immediato avvio da parte italiana, con la piena partecipazione della Francia, del “Centro per la
gestione del progetto pilota sugli aeroporti” descritto nello Studio di fattibilità per la creazione di
una Polizia Europea di Frontiera e ribadito nel Piano per la gestione delle frontiere esterne degli
Stati membri dell’Unione Europea, approvato dal Consiglio Giustizia e Affari Interni del 13 giugno
2002;
-
l’organizzazione di rimpatri collettivi di stranieri extracomunitari in situazione irregolare;
-
la piena partecipazione da parte italiana all’attività che la Francia si propone di svolgere nel futuro
Centro di coordinamento delle indagini sui reati collegati all’immigrazione clandestina nonché alla
criminalità transfrontaliera, descritto nel predetto Studio di fattibilità;
-
l’effettuazione di pattuglie miste di vigilanza al confine comune;
PAGINA 36
ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
-
lo scambio immediato di informazioni su singoli casi di trasporto illegale via mare di migranti;
-
la definizione del quadro giuridico nonché operativo del coordinamento delle attività di controllo in
alto mare in funzione della prevenzione e della repressione del traffico di migranti;
*
di sviluppare una comune cultura del personale di polizia e dogane sulle tematiche Schengen, anche
mediante l’organizzazione di seminari d’informazione, in particolare sugli articoli 40 e 41 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, e sull’attività dei Centri di cooperazione di
polizia e di dogana;
*
di istituire un Comitato misto italo-francese che, attraverso uno o più gruppi di lavoro congiunti,
individui e sviluppi immediate e concrete iniziative nell’ambito della cooperazione transfrontaliera ed in
particolare in materia di:
-
estensione della fascia di inseguimento oltre frontiera (attualmente di 10 km), specie in ambito
autostradale;
-
effettuazione di controlli e prosecuzione di inseguimenti a bordo di convogli ferroviari;
-
autorizzazione al porto nella fascia di frontiera delle armi d’ordinanza, delle attrezzature e degli
equipaggiamenti in dotazione, nei casi previsti dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen;
-
entro sei mesi integrazione della lista dei reati previsti nell’articolo 41 della Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen, aggiungendo fattispecie di particolare gravità come il
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;
-
in un periodo più lungo, ricorso all’arresto provvisorio nel contesto Schengen;
*
rinforzare l’attività di contrasto al fenomeno della contraffazione di marchi;
*
di dare impulso allo sviluppo della collaborazione tra i Corpi dei Vigili del Fuoco dei due Paesi e gli
Uffici preposti alle attività di difesa “Chimica Biologica Radiologica e Nucleare” (CBRN) con l’intento
di pervenire ad un Protocollo che, anche recependo precedenti accordi già condivisi, disciplini le forme
di una concreta collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione e intervento tecnico-operativo di
soccorso per gli indicati ambiti di competenza dei rispettivi Ministeri dell’Interno;
*
di adottare posizioni comuni e azioni concertate nelle apposite sedi negoziali comunitarie e multilaterali
in cui si discutano o si decidano strategie in materia di collaborazione transfrontaliera.
La presente Dichiarazione, firmata ad Imperia il 1° luglio 2002, viene redatta in 2 (due) copie, in
lingua italiana e francese.
Il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana
Il Ministro dell’Interno della Repubblica Francese
8.2. Décret no 95-923
Du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention
des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de
l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1)
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif
à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:
Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de
l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre
1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait
au fort de Brégançon, le 11 août 1995.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE
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GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DANS LE DOMAINE DE LA PREVISION ET
DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS ET DE L'ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE
CATASTROPHES NATURELLES OU DUES A L'ACTIVITE DE L'HOMME
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,
Conscients des risques de catastrophes naturelles et dues à l'activité de l'homme qui menacent leur Etat
respectif; Convaincus qu'il est nécessaire de fournir une assistance à l'Etat affecté lorsque ces risques se
concrétisent; Dans l'attente de la mise en oeuvre d'une coopération multilatérale dans le domaine de la
protection civile encouragée par la Communauté européenne et dont diverses résolutions du Conseil
constituent le préalable; Considérant qu'il est nécessaire de définir une stratégie commune en vue de résoudre
les problèmes qui en résultent et d'unir leurs forces dans le cadre d'une coopération mise en oeuvre dans les
domaines suivants:
1.
La prévision et la prévention des risques majeurs;
2.
L'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave dû à l'activité de
l'homme;
3. L'échange rapide d'informations au sujet des aides que les Parties contractantes envoient
aux Etats tiers frappés par les catastrophes; conviennent de ce qui suit:
Article 1er Aux fins de la présente Convention, les termes ci-après sont ainsi définis: - « Etat
demandeur »: Etat contractant qui demande à l'autre Etat d'envoyer des équipes d'intervention, munies de
moyens de fonctionnement, de moyens de secours et/ou de matériel d'assistance; - « Etat d'envoi »: Etat
contractant dont les Autorités compétentes donnent suite à une demande provenant de l'autre Etat, relative à
l'emploi d'équipes d'intervention munies d'équipement, de moyens de secours et/ou de matériel d'assistance; « Equipes de secours »: groupes d'unités, spécialisées dans les interventions de secours, dotées d'équipements
adéquats et de moyens de secours; - « Equipement » et « moyens de secours »: équipement personnel,
matériel et véhicules destinés aux équipes de secours; - « Matériel d'assistance »: biens destinés à être
distribués à la population affectée; - « Moyens de fonctionnement »: biens nécessaires à l'utilisation de
l'équipement et au ravitaillement des équipes de secours, notamment le carburant et les denrées alimentaires.
TITRE Ier COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVISION ET DE LA
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS
Article 2 La coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques liés aux
catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme desquels il résulte des effets nocifs graves pour les
personnes, les biens et l'environnement comporte: - l'échange d'informations aux niveaux scientifique et
technique, à l'exclusion de ceux concernant les secrets d'Etat ou des informations dont la divulgation est
interdite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chaque Etat contractant; - la
formation de spécialistes de la prévision et de la prévention.
Article 3 1. Les échanges d'informations qui seront effectués périodiquement dans le cadre des
rencontres scientifiques, des séminaires, des congrès et des visites du personnel technique concernent: - les
recherches et les études entreprises; - la rédaction conjointe de publications concernant les domaines qui font
l'objet de la coopération; - les expériences nationales relatives à l'utilisation des technologies les plus
avancées, y compris les systèmes informatiques de banques de données et de communications par satellites,
pour la gestion prévisionnelle des situations d'urgence; - les modalités de gestion des événements qui ont eu
lieu sur les territoires nationaux respectifs; - les moyens et les matériels utilisables et leur standardisation
éventuelle; - toute autre information considérée comme utile aux fins de la coopération. 2. Les modalités
d'application des dispositions prévues par le présent article seront réglementées par des accords particuliers
conclus dans le cadre de la réunion annuelle prévue à l'article 15.
Article 4 1. Les programmes nationaux pour la formation de spécialistes dans le domaine de la
prévision et de la prévention ainsi que des opérateurs dans le domaine des secours font l'objet d'échanges
d'informations tendant à harmoniser les méthodologies employées par l'une et l'autre Parties. 2. Dans ce
cadre, les programmes des cours d'enseignement de la médecine des catastrophes et les diplômes
correspondants seront unifiés dans la mesure du possible. Des échanges d'instructeurs et d'élèves sont
également prévus. 3. La réunion annuelle prévue à l'article 15 établit un calendrier de principe des cours de
base et de perfectionnement pour les spécialistes de la prévision et de la prévention, ainsi que pour les
opérateurs du secours. 4. A la fin de chaque année, la réunion annuelle sera chargée de rédiger un rapport
faisant le bilan des cours. 5. En vue d'une meilleure organisation de l'assistance réciproque, des exercices
conjoints dans les domaines d'intervention envisagés pourront être programmés.
TITRE II ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHE
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ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
Article 5 Chacune des Parties contractantes s'engage à prêter, sur demande de l'Autorité compétente
de l'autre Partie contractante, toute l'assistance possible au cas où surviendrait sur le territoire de cette
dernière une catastrophe naturelle ou due à l'activité de l'homme ayant causé de graves dommages aux
personnes, aux biens ou à l'environnement. L'assistance est donnée en premier lieu par les équipes de secours
et, si nécessaire, par tout autre moyen approprié.
Article 6 1. En cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave, l'assistance sera fournie par l'envoi
sur les lieux de la catastrophe ou de l'accident grave d'équipes de secours dépendant, en France, des services
de la sécurité civile et, en Italie, des services de la protection civile, qui ont reçu une formation spécifique
surtout dans les domaines ci-après: lutte contre les incendies, lutte contre les risques nucléaires et chimiques,
secours d'urgence et secours médicaux d'urgence, recherche, déblaiement, sauvetage, et qui disposent du
matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches. 2. Si la spécificité ou l'importance de la catastrophe le justifient,
d'autres formes d'aides pourront être mises en oeuvre pour répondre aux besoins. 3. Les équipes de secours
pourront être envoyées par voie terrestre, aérienne ou maritime.
TITRE III DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 1. La direction des opérations est de la compétence des Autorités de l'Etat demandeur, qui
précise les lignes directrices et les limites éventuelles des opérations confiées aux unités d'intervention sans
entrer dans le détail de leur exécution. 2. Les équipes d'intervention ont libre accès à tout lieu où leur travail
est nécessaire, selon les indications du directeur des opérations. 3. Les Autorités compétentes des deux
Parties se communiquent la liste des moyens d'intervention à envoyer d'un Etat à l'autre, dans les limites de
leurs possibilités respectives et dans le cadre des opérations prévues par la présente convention. 4. Les
Autorités compétentes des deux Parties examinent les modalités utiles à l'octroi rapide des autorisations
nécessaires prévues pour les transports exceptionnels ainsi que les modalités d'utilisation gratuite des
autoroutes et des tunnels à péage.
Article 8 1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, les Parties
contractantes s'engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de passage de frontière, comme il
ressort des réglementations nationales et communautaires. 2. Le chef d'une unité d'intervention présente un
certificat attestant la mission de secours, le type d'unité et la liste des personnes qui en font partie. Ledit
certificat est délivré par l'Autorité dont dépend l'unité. Les personnes qui font partie de l'unité d'intervention
sont dispensées de l'obligation de produire, au passage de la frontière, les documents permettant de passer
d'un Etat à l'autre. Cependant, elles devront être munies d'un document d'identité aux fins de contrôles
éventuels. 3. Dans des cas particulièrement urgents, le certificat collectif susindiqué peut être remplacé par
une attestation établie à cet effet, de laquelle il ressort que la frontière doit être franchie en vue d'accomplir
une mission de secours. 4. Si les circonstances l'exigent, le franchissement de la frontière peut être effectué
en dehors des points de passage autorisés. Les Autorités responsables de la surveillance de la frontière
doivent en être préalablement informés par l'Etat demandeur. 5. En cas d'évacuation au-delà de la frontière,
les Autorités des deux Parties se communiqueront a posteriori les noms des personnes évacuées qu'il leur
aura été possible d'établir de façon certaine.
Article 9 1. Les Parties contractantes facilitent également le passage de la frontière pour les
équipements, les moyens de secours et de fonctionnement et le matériel d'assistance, dont l'introduction, en
dehors des points de passage autorisés, comme pour les cas de passage de frontière, doit être préalablement
portée à la connaissance des Autorités douanières compétentes et des autres Autorités responsables de la
surveillance de la frontière. 2. Les équipes de secours ne doivent apporter comme marchandises que des
objets d'équipement, les moyens de secours et de fonctionnement et le matériel d'assistance nécessaires à la
mission de secours. 3. Les biens indiqués au paragraphe précédent sont soumis au régime d'importation
temporaire. Aucun document n'est requis ni prévu pour l'entrée ou la sortie de ces biens. Au moment du
passage de la frontière, le responsable d'une unité d'intervention présente aux services de douane ou leur fait
parvenir dans le délai le plus bref possible, une liste complète des équipements, des moyens de secours, des
moyens de fonctionnement et du matériel d'assistance. 4. Les équipements, les moyens de secours et les
moyens de fonctionnement et d'assistance sont exonérés de tous les droits de douane s'ils ont été utilisés pour
une opération de secours ou réexportés à la fin de celle-ci. 5. Si des circonstances particulières ne permettent
pas leur réexportation, leur nature, leur état et leur quantité ainsi que le lieu où ils se trouvent doivent être
portés à la connaissance des Autorités responsables des missions de secours qui en informent le service
douanier compétent; dans ce cas, la législation et la réglementation de l'Etat demandeur sont applicables. 6.
L'introduction sur le territoire de l'Etat demandeur, dans le cadre du présent accord, de produits
médicamenteux contenant des substances stupéfiantes et le retour sur le territoire de l'Etat d'envoi des
quantités non utilisées ne sont pas considérés comme une importation, ou une exportation, conformément aux
accords internationaux sur les stupéfiants signés par les deux Parties contractantes. 7. Les médicaments ou les
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produits pharmaceutiques sus-indiqués doivent être introduits seulement dans le cadre des besoins médicaux
urgents et utilisés uniquement par le personnel médical qualifié, conformément aux normes légales de l'Etat
d'envoi. 8. Au terme des opérations de secours, le personnel ainsi que l'équipement, les moyens de secours,
les moyens de fonctionnement et d'assistance qui n'ont pas été utilisés doivent rentrer sur le territoire de l'Etat
d'envoi par un point de passage de frontière autorisé.
Article 10 1. Chaque Partie contractante autorise les aéronefs utilisés à partir du territoire de l'autre
Partie à survoler son territoire, à atterrir et à décoller également en dehors des aérodromes. 2. L'intention
d'utiliser des aéronefs en cas d'intervention doit être communiquée immédiatement à l'Autorité requérante,
avec l'indication la plus précise possible du type et de l'immatriculation des aéronefs, de l'équipage de bord,
du chargement, du lieu et de l'heure du décollage et de l'atterrissage. Les dispositions relatives au secours par
la route sont applicables mutatis mutandis au transport par avion. 3. Les vols doivent être effectués selon les
règlements de la navigation en vigueur dans l'espace aérien de l'Etat demandeur. 4. Si les équipes de secours
comprennent du personnel militaire, ce personnel reste soumis pour la durée de l'intervention à la législation
nationale qui règle son statut.
Article 11 1. Les frais de l'assistance fournie par les équipes de secours de l'Etat d'envoi,
conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, y compris les frais résultant de la perte ou de la
destruction totale ou partielle du matériel importé, ne sont pas pris en charge par l'Etat demandeur. 2. En cas
d'assistance fournie, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, et notamment si cette
assistance conduit à mettre en oeuvre des aéronefs, l'Etat d'envoi pourra exiger de l'Etat demandeur le
remboursement des frais supportés. 3. Dans tous les cas, les équipes de secours de l'Etat d'envoi seront
entretenues et logées, pour la durée de leur mission, aux frais de l'Etat demandeur et approvisionnées en
ravitaillements divers si les approvisionnements importés sont épuisés. Elles recevront également, en cas de
besoin, l'assistance médicale nécessaire.
Article 12 1. L'Etat demandeur s'engage à prendre en charge tout dommage résultant directement
des opérations de secours effectuées en application du présent accord sur son territoire. 2. En cas de décès, de
dommage physique ou de tout autre préjudice porté à la santé du personnel de secours de l'Etat d'envoi, ce
dernier renonce à formuler toute demande de dédommagement à l'Etat demandeur à condition que ces
événements soient directement liés à l'exécution de l'intervention. 3. Les Autorités des Parties contractantes
échangent toutes les informations utiles relatives aux interventions au cours desquelles ont été causés les
dommages conformément au présent article . 4. Au terme des opérations, les organes techniques de l'Etat
d'envoi transmettent aux organes techniques de l'Etat demandeur un rapport écrit sur les interventions
effectuées. 5. Les organes techniques de l'Etat demandeur transmettent aux organes techniques de l'Etat
d'envoi un rapport final des événements.
Article 13 Les Autorités compétentes, sans préjudice des dispositions plus favorables contenues
dans d'autres accords particuliers, établissent d'un commun accord les plans d'intervention nécessaires à
l'exécution d'opérations de secours.
Article 14 En cas de catastrophe naturelle ou d'incident grave dû à l'activité de l'homme dans les
Etats tiers, si l'une des Parties contractantes décide de participer aux actions de secours, elle en informe
l'autre Partie dans les plus brefs délais afin de permettre à cette dernière, si cela est possible, d'harmoniser ses
propres actions de secours avec celles de la première Partie.
Article 15 1. Aux fins de régler les aspects techniques de régulation et d'organisation de la
coopération prévue dans la présente Convention, une réunion de fonctionnaires et d'experts, nommés
respectivement par les Autorités compétentes de chaque Partie, se tiendra, alternativement dans chacun des
deux Etats, une fois par an ou, exceptionnellement, plus d'une fois, à la demande de l'une des Parties. 2. Les
Autorités nationales, dans le présent cadre, échangent des informations de principe sur: - la composition des
équipes de secours prévues à l'article 6, paragraphe 1; - les moyens de secours et les moyens de
fonctionnement; - les conditions d'emploi; - les modalités de demande de moyens spéciaux.
Article 16 Des accords ou arrangements particuliers pourront être conclus pour régler les conditions
d'intervention de secours en cas d'accident ou de catastrophe qui aurait lieu dans les aires des tunnels du
Mont-Blanc, du Fréjus et de Tende. Ils seront soumis à l'approbation des Autorités nationales respectives
indiquées à l'article 17.
Article 17 En vue de l'application des dispositions de la présente convention, les Autorités
compétentes sont: - pour la République française, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre de
l'environnement; - pour la République italienne, le ministre chargé de la coordination de la protection civile
et le ministre de l'intérieur.
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Article 18 La collaboration en cours en matière de prévention des risques majeurs pourra faire
l'objet d'accords ou d'arrangements dans le cadre de la présente Convention.
Article 19 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui
n'auront pas été réglés par les autorités compétentes désignées à l'article 17 seront réglés par la voie
diplomatique. 2. Au cas où les Parties contractantes ne parviendraient pas à un accord par la voie
diplomatique, elles soumettraient leur différend à l'arbitrage. 3. Le tribunal arbitral est composé, dans chaque
cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés
désignent d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres
sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, à partir de la date à
laquelle la Partie contractante a communiqué à l'autre Partie son intention de soumettre le différend à un
tribunal arbitral. 4. Si les délais mentionnés au paragraphe précédent ne sont pas respectés, et à défaut d'un
autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de
l'homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité française ou la
nationalité italienne, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la
désignation. Si le vice-président possède également la nationalité française ou italienne, ou se trouve lui aussi
empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité française ni la
nationalité italienne procède à la désignation. 5. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit
international et en particulier du présent accord. Il règle lui-même sa procédure. 6. Les décisions du tribunal
arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou
l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les deux Parties contractantes n'empêche pas le
tribunal de statuer. 7. Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de
l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal.
Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.
8. Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accordent l'entraide judiciaire
nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en
vigueur entre les deux Parties contractantes sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 20 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures
nationales respectives nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente convention. Cette dernière entrera en
vigueur un mois après la dernière notification. 2. Les Parties contractantes s'engagent à envoyer le texte de la
présente convention à la commission des Communautés européennes. 3. La présente convention est conclue
pour une durée illimitée. 4. Chaque Partie contractante pourra à tout moment la dénoncer et cette
dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification.
Fait à Paris, le 16 septembre 1992, en double exemplaire, en langues
JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le
ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE Pour le Gouvernement de la République française:
PAUL QUILES Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique HENRI LEGRAND Directeur de la
prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement Pour le Gouvernement de la
République italienne: FERDINANDO FACCHIANO Ministre pour la coordination de la protection civile
ANTONINO MURMURA Sous-secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
(1) La présente convention entrera en vigueur le 6 août 1995.
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