Accordi transfrontalieri per il soccorso tecnico
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Accordi transfrontalieri per il soccorso tecnico
43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA Accordi transfrontalieri per il soccorso tecnico urgente Il caso italo-francese ING. EMANUELE GISSI 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA PAGINA 2 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE Indice 1. PREMESSA ............................................................................................................................................... 5 2. SCOPO DELLA RICERCA..................................................................................................................... 6 3. LA QUESTIONE ...................................................................................................................................... 6 3.1. LE FRONTIERE ALPINE .......................................................................................................................... 6 3.2. LA NECESSITÀ DELLA SINERGIA TRANSFRONTALIERA .......................................................................... 7 3.3. SINERGIE COMPLESSE ........................................................................................................................... 8 3.4. UNA DISTINZIONE IMPORTANTE ........................................................................................................... 9 4. PANORAMA DEGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALOFRANCESI.................................................................................................................................................... 9 4.1. LA COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA ED IL SOCCORSO TECNICO ........................................................ 9 4.1.1. Accordi a valenza internazionale............................................................................................... 9 4.1.2. Accordi a valenza regionale .................................................................................................... 11 4.1.3. Il caso del traforo del Frejus: piano di soccorso binazionale ................................................. 11 4.1.4. Il caso del tunnel del Monte Bianco......................................................................................... 16 La gestione del tunnel ......................................................................................................................... 16 Le commissioni di inchiesta sull’incidente del 1999........................................................................... 19 4.1.5. Altri accordi e progetti............................................................................................................. 20 4.2. LA COOPERAZIONE TRA LE POLIZIE DOPO SCHENGEN ........................................................................ 21 5. ALCUNE PROSPETTIVE..................................................................................................................... 24 5.1. IMPARARE DALLA POLIZIA ................................................................................................................. 24 5.2. L’OPERATIVO: ALLINEARE L’ORGANIZZAZIONE E LE LINEE DI COMANDO .......................................... 24 5.2.1. L’organizzazione francese del soccorso .................................................................................. 24 5.2.2. Far combaciare le due strutture .............................................................................................. 26 5.3. PER UN NUOVO PROGETTO TRANSFRONTALIERO DI COOPERAZIONE SUL SOCCORSO TECNICO URGENTE 26 5.3.1. Cos’è un progetto transfrontaliero .......................................................................................... 26 PAGINA 3 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA 5.3.2. Il progetto europeo Interreg e lo Spazio Alpino ...................................................................... 27 6. CONCLUSIONI ...................................................................................................................................... 30 7. BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................................... 34 8. APPENDICE ........................................................................................................................................... 36 8.1. DICHIARAZIONE CONGIUNTA ITALIA-FRANCIA, 1 LUGLIO 2002......................................................... 36 8.2. DÉCRET NO 95-923 ............................................................................................................................ 37 PAGINA 4 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE 1. Premessa Le zone di frontiera sono sempre state dei luoghi particolari. Nella Storia le frontiere nazionali hanno sempre rappresentato una barriera allo spostamento delle persone e dei beni; linee solamente immaginarie che tagliano le carte geografiche, ma che costituiscono però un forte e ben concreto elemento di discontinuità tra le prassi ed i modelli organizzativi delle comunità umane che abitano i territori interessati. Alle frontiere si sono spesso associate altre difficoltà di comunicazione, come le montagne ed i territori poco popolati che rendono i contatti più difficili e costosi. Altri tipi di barriere sono costituiti dalle differenze culturali e linguistiche tra i territori interessati. I tracciati delle frontiere non sono stati pensati secondo logiche di razionalità o di convenienza geografica, ma piuttosto sono il frutto dei capricci degli eventi storici. La fornitura dei servizi pubblici nelle zone di frontiera presenta inevitabilmente delle complessità aggiuntive determinate dalle peculiarità presentate poco sopra: esistono zone difficilmente raggiungibili, senza transitare per il territorio straniero, oppure importanti opere viarie, come i trafori stradali e ferroviari, collocate a cavallo delle frontiere. Si pone dunque il problema di garantire gli stessi standard qualitativi di servizio pubblico anche negli estremi lembi del territorio nazionale. PAGINA 5 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA 2. Scopo della ricerca La presente ricerca si occupa della situazione delle zone frontaliere dal punto di vista dell’offerta del pubblico servizio del soccorso, soffermandosi in particolare sul soccorso tecnico urgente. La trattazione viene limitata per ovvi motivi di brevità all’analisi della frontiera italo-francese. Questa ricerca si pone i seguenti scopi: 1. inquadramento del problema 2. descrizione degli accordi transfrontalieri Italia Francia 3. confronto con l’esistente per la cooperazione transfrontaliera tra Polizie 4. prospettive ed opportunità della cooperazione transfrontaliera applicata al soccorso tecnico urgente 3. La questione 3.1. Le frontiere alpine Analizzando le zone di frontiera alpine dal punto di vista delle risorse destinate al soccorso, distaccamenti, mezzi e personale, e delle condizioni della rete viaria si scopre che: 1. Esistono aree frontaliere di competenza di ciascuno Stato che sono meglio raggiungibili dall’altro paese: le condizioni viarie modificano ed allungano le percorrenze. Anche il posizionamento e la disponibilità dei distaccamenti determinano PAGINA 6 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE la celerità relativa del soccorso. 2. Con l’alternarsi delle stagioni lo scenario si modifica: in genere le condizioni di innevamento invernale e di conseguente chiusura dei passi montani rendono zone più ampie soggette a questo tipo di analisi. 3. Esiste duplicazione o, più frequentemente, grave carenza di risorse nelle zone frontaliere, che sarebbero impensabili all’interno del territorio di ciascuno stato. 4. Operano strutture particolari come tunnel viari e ferroviari, notevolmente trafficati da mezzi di ogni genere. 5. Si trovano zone ove il rischio di incidente rilevante rivela dei possibili effetti transfrontalieri. 6. Le emergenze di protezione e difesa civile non conoscono confini e possono capitare anche nelle zone frontaliere. Da questa sintetica descrizione si desume come l’integrazione frontaliera dei servizi di soccorso e di protezione civile si imponga in tutta la sua evidente necessità. A fini della presente trattazione, per brevità, verranno tralasciate tutte le considerazioni sulle ultime due problematiche inerenti la protezione e la difesa civile. 3.2. La necessità della sinergia transfrontaliera Potenzialmente ciascuno Stato o Ente Locale potrebbe organizzarsi per fornire i servizi necessari in modo uniforme anche nelle zone di frontiera più difficilmente raggiungibili. Ciò comporterebbe d’altra parte un notevole spreco di risorse. Infatti sarebbe PAGINA 7 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA necessario dislocare personale e mezzi in zone montane scarsamente abitate, in cui il numero di servizi di soccorso non giustificherebbe il costo della struttura. E’ dunque chiaro che per motivi di scarsità delle risorse la soluzione da percorrere è quella dell’integrazione transfrontaliera. 3.3. Sinergie complesse Il percorse dell’integrazione transfrontaliera è però costellato di difficoltà e problematiche specifiche. In primo luogo, le organizzazioni nazionali degli stati confinanti che si occupano di soccorso devono poter comunicare gli allertamenti per le chiamate di soccorso, le informazioni per il coordinamento delle squadre sull’intervento e deve esistere una struttura di comando congiunta, o almeno strutture organizzative gestite consensualmente. Le difficoltà nella realizzazione di questi canali di comunicazione nascono perché i modelli statuali e gli organigrammi sono profondamente diversi. Nel successivo capitolo questo problema sarà affrontato approfonditamente con lo studio del caso italo-francese. Quando squadre di paesi diversi si trovano ad operare congiuntamente, si scopre che gli standard operativi ed i materiali impiegati sono sostanzialmente dissimili. Gli stessi ordinamenti statuali e codici differiscono, malgrado l’integrazione europea sia in costante crescita. Si pongono dunque dei problemi legali, civili e penali, per le squadre che si trovassero ad operare all’estero [DRO-ET-PRAT]. Le incompatibilità tra i codici normativi comportano in cascata altri effetti negativi: ad esempio per le problematiche assicurative, come si potrà constatare nel confronto con la cooperazione transfrontaliera tra le Polizie, che incontra problemi analoghi. PAGINA 8 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE 3.4. Una distinzione importante La collaborazione tra le organizzazioni che si occupano di soccorso tecnico urgente possono essere distinte in due tipologie: 1. Intervento sostitutivo: i mezzi di soccorso di ciascun paese sono allertati dalla centrale operativa dell’altro paese ed intervengono in modo autonomo, sotto il controllo delle autorità territorialmente competenti. 2. Intervento di rinforzo: i mezzi dei due paesi sono interpellati simultaneamente non appena giunge la chiamata di soccorso, dopo l’informazione reciproca delle due centrali operative interessate. Le squadre intervengono sullo stesso scenario, sotto il controllo delle autorità territorialmente competenti. L’elemento comune alle due tipologie di collaborazione è naturalmente la preminenza dell’autorità territorialmente competente nel coordinamento dell’intervento; si tratta in genere della Prefettura [PROG-TO]. 4. Panorama degli accordi di cooperazione transfrontaliera italo-francesi 4.1. La cooperazione per la sicurezza ed il soccorso tecnico 4.1.1. Accordi a valenza internazionale Il primo accordo in materia di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia risale all’11 ottobre 1963 e riguarda i controlli nazionali abbinati ed i controlli in corso di viaggio alle frontiere comuni [EU-ET-PC]. PAGINA 9 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA L’accordo quadro che regola i rapporti tra la protezione e la difesa civile italiana e francese è la Convenzione tra l’Italia e la Francia approvata il 16 settembre 1992, ratificata in Italia con legge 578/1994 e in Francia con decreto 923/1995, titolata « Prévision et prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme ». Il testo della Convenzione è disponibile in Appendice nella conversione in decreto francese, non essendo reperibile il testo italiano. Tale accordo non si limita al caso della cooperazione transfrontaliera, ma approccia la problematica da un punto di vista più generale, in attesa di una politica comunitaria più incisiva. Resta comunque un testo fondamentale, dal quale discendono poi i successivi accordi. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra Polizie, l’accordo principale tra Italia e Francia è quello sottoscritto a Chambèry il 3 ottobre 1997, che prevede anche l’istituzione di pattuglie di polizia miste. Italia e Francia aderiscono entrambe all’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ed alla successiva Convenzione di Applicazione del 19 giugno 1990. L’atto più recente, firmato ad Imperia dal Ministro dell’Interno italiano On. Scajola ed il suo omologo francese M. Sarkozy il 1° luglio 2002, prevede specificamente l’intensificazione della collaborazione transfrontaliera. Si tratta di un atto innovativo, perché prevede al suo interno “l’intento di incrementare la collaborazione per quanto concerne il soccorso tecnico urgente assicurato dai Vigili del Fuoco e le attività di difesa contro possibili minacce di natura chimica, biologica, radiologica o nucleare (CBRN) ivi comprese le ipotesi di attacchi terroristici”. La dichiarazione resta comunque generica, riaffermando tra gli sviluppi concreti la volontà “di dare impulso allo sviluppo della collaborazione tra i Corpi dei Vigili del Fuoco dei due Paesi e gli Uffici preposti alle attività di difesa “Chimica Biologica PAGINA 10 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE Radiologica e Nucleare” (CBRN) con l’intento di pervenire ad un Protocollo che, anche recependo precedenti accordi già condivisi, disciplini le forme di una concreta collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione e intervento tecnico-operativo di soccorso per gli indicati ambiti di competenza dei rispettivi Ministeri dell’Interno.” 4.1.2. Accordi a valenza regionale Tra gli accordi a valenza regionale a nostra conoscenza possiamo elencare: a) Convenzione di cooperazione per il miglioramento dei mezzi di soccorso comuni che intervengono sotto il traforo del Monte Bianco e sui suoi itinerari d’accesso tra lo SDIS 74 e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, firmata il 14 febbraio 1999. b) Convenzione di mutua assistenza e di coordinamento tra il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e il Corpo dipartimentale dei Vigili del fuoco dell’Alta Savoia siglata Amministrazione del SDIS 74, dal Presidente del Consiglio di dal Prefetto dell’Alta Savoia e dal Presidente della RAVA (Regione Autonoma Valle d’Aosta) a Courmayeur in data 23 giugno 2001. c) Convenzione relativa all’organizzazione del servizio di primo intervento di soccorso e antincendio nel traforo del Monte Bianco siglata tra il GEIE TMB, lo SDIS 74 e la RAVA in data 23 giugno 2001 a Courmayeur. 4.1.3. Il caso del traforo del Frejus: piano di soccorso binazionale Durante la conferenza stampa del 28 febbraio 2003, presso la sede della SITAF SpA società di gestione del traforo del Frejus, sono state illustrate le innovazioni nel PAGINA 11 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA settore della sicurezza e della prevenzione introdotte in vista delle olimpiadi invernali del 2006 [VFV-LANZONE]. Il Presidente della SITAF SpA, On. Ing. Giuseppe Cerutti, ha illustrato alla stampa le innovazioni nel settore della sicurezza resesi necessarie dopo gli ultimi incidenti che hanno duramente messo alla prova le società gestori dei tunnel e gli addetti alla sicurezza per i tunnel stessi. Per questo motivo le società che hanno in gestione il tunnel del Frejus, la SITAF per il versante italiano e la SFTFR per il versante francese, con la Prefettura di Torino e la Prefettura della Savoia rispettivamente, hanno elaborato un Piano di Soccorso Binazionale. Il piano ha lo scopo di limitare gli eventuali effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza nel tunnel dovute al transito degli automezzi anche trasportanti sostanze pericolose, ed intende ottimizzare i dispositivi di soccorso posti in essere dalle Società SITAF e SFTFR; nonché coordinare ed integrare le azioni di soccorso espletate dalle componenti di protezione civile italiane e francesi in caso di incidente grave secondo i tre scenari prestabiliti. Gli incidenti di riferimento considerati risultano: [PIANO-FREJUS] 1. incidente coinvolgente automezzi in assenza di fumo; 2. incidente coinvolgente automezzi con presenza di fumo e/o sostanze pericolose; 3. incendio alle installazioni tecniche del tunnel autostradale. Nel diagramma di flusso dello schema di allerta è possibile individuare tutte le sezioni operative che vengono allertate ogni qualvolta necessita un intervento di emergenza. Tutto il sistema di allerta è attivato, controllato, gestito e coordinato dal Posto PAGINA 12 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE di Controllo Principale (PCC FREJUS) che è posizionato presso la direzione d’esercizio italiana, posta sul piazzale italiano del Tunnel del Frejus, che gestisce tutto l’impianto. Al posto di controllo si trovano posti operatore e dei sinottici murali che permettono una gestione ottimale della galleria. Vi lavorano in permanenza due operatori, che hanno seguito un corso di formazione alla gestione delle prime misure di sicurezza e alle chiamate dei soccorsi in caso di allarme. Il posto di controllo italiano, in caso di necessità, è supportato da un posto di controllo d’emergenza situato nella Direzione d’Esercizio francese. All’interno del tunnel è stata inserita una nuova segnaletica di evacuazione: si tratta di pannelli segnaletici catarifrangenti, posti sul piedritto est del traforo, indicano agli utenti la distanza che rimane da percorrere per raggiungere il luogo sicuro più vicino. Attualmente sono funzionanti 8 luoghi sicuri ventilati e pressurizzati. Sono in fase di realizzazione altri 3 luoghi sicuri. All’interno dei luoghi sicuri si trovano impianti, attrezzature e confort di prima necessità per garantire la necessaria sicurezza alle persone che vi trovano rifugio, tra cui: • impianto telefono ed impianto SOS; • impianto di televisione circuito chiuso; • riserva di acqua potabile; • cassetta di pronto soccorso; • armadio Vigili del Fuoco. Le caratteristiche tecniche dei luoghi sicuri sono le seguenti: • distanza dei rifugi: ogni 1.500 m circa; • superficie utile: 20 mq circa; • comunicazione con il tunnel: 1 porta antincendio; • comunicazione con la galleria di evacuazione: 1 scala ed 1 porta di accesso; PAGINA 13 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA • numero massimo di persone: 30 circa. Il Tunnel del Frejus dispone, da ambo i lati, di un moderno ed attrezzato centro di soccorso. Il personale del Tunnel del Frejus impegnato nelle operazioni di soccorso dispone dei seguenti mezzi di intervento: 1. Triestintore: autopompa antincendio ad acqua, schiuma e polvere. Dotato di telecamera termica per la visione in mancanza totale di visibilità e di materiale d’intervento; 2. Quad: mezzo dotato di sistema antincendio Lenzing. Altri quad (moto a 4 ruote), senza sistemi antincendio ma con carrello, sono posizionati nella condotta dell`aria fresca del Traforo per l’evacuazione dei luoghi sicuri; 3. Fiat Scudo: veicolo utilizzato dal Servizio Sicurezza per il pattugliamento del Traforo per le scorte di materie pericolose, convogli eccezionali ed autobus. Dotato di sistema estinguente Lenzing. Manichette, autoprotettore e materiali d’intervento; 4. Carrello PRV: contiene tutto il necessario per approntare un Punto Raccolta Vittime da campo; 5. Carrello disincarcerazione: è dotato di tutte le attrezzature necessarie per effettuare un intervento a seguito di incidente tipo gruppo elettrogeno, cesoie e divaricatore, cuscini divaricatori, pompa aspirante; 6. Ambulanza: per il trasporto di feriti; 7. Autoprotettori: ogni agente di sicurezza, in caso di intervento, indossa un autoprotettore a 300 bar. PAGINA 14 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE Oltre a quanto già dispone il Traforo del Frejus sono in fase di progettazione o di esecuzione altri sistemi che hanno come obiettivo l’aumento della sicurezza del tunnel stesso; in particolare si stanno sviluppando: 1. sistema di segnaletica verticale di manica mediante pannelli a messaggio variabile; 2. pozzetti stradali per il drenaggio di liquidi; 3. isolamento termico della soletta in corrispondenza dei luoghi sicuri; 4. costruzione di 3 nuovi luoghi sicuri; 5. ventilazione forzata degli 11 luoghi sicuri; 6. segnalazione automatica di incidente; 7. controllo della velocità longitudinale dell’aria. Per scongiurare il pericolo di incendi nel Traforo del Frejus si è istallato all’imbocco dello stesso un portale termografico che ha lo scopo di rilevare principi di incendio presenti negli autoveicoli che si accingono ad entrare nel tunnel stesso. Il sistema prevede l’uso di un doppio portale infrarosso automatico per il controllo dei veicoli pesanti che genera allarme quando viene rilevata una macchia calda, al di sopra di una determinata soglia di intensità. E’ stata anche inaugurata la nuova navetta, automezzo ad elevata tecnologia, che è destinata all’evacuazione degli utenti presenti nel Traforo in caso di incidente ed una nuova autopompa Titan 1700. La navetta ha una doppia cabina di guida, abitacolo pressurizzato e riserva d’aria per l’abitacolo e per il motore, dispone di 25 maschere facciali. Può evacuare un massimo di 22 persone. L’autopompa dispone di acqua e schiuma. Come la navetta è dotato di telecamera termica per la visione in mancanza totale di visibilità, cabina pressurizzata, riserva d’aria in PAGINA 15 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA cabina, autoprotettori ed alimentazione del motore, nebulizzazione di acqua attorno alla cabina per evitare il surriscaldamento dell’abitacolo, vomero anteriore mobile per superare ostacoli lungo il percorso, 4 ruote sterzanti ed antiscoppio. 4.1.4. Il caso del tunnel del Monte Bianco Sin dalla sua apertura nel 19 Luglio 1965, il Traforo del Monte Bianco ha rappresentato l'anello di congiunzione tra due regioni storicamente e economicamente legate, la Vallée de l'Arve in Alta Savoia e la Valle d'Aosta, facilitando gli scambi tra Francia e Italia. Il Traforo del Monte Bianco rappresenta oggi un elemento essenziale della mobilità e della libera circolazione di merci e persone all'interno dell'Unione Europea. La gestione del tunnel Nel 1953, in vista della costruzione del Traforo del Monte Bianco, gli Stati Francese e Italiano ne hanno affidato la gestione a due Società: [DOC-TMB] • ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc): società parastatale di economia mista nella quale l'azionista di maggioranza è oggi lo Stato (54%). Oltre a possedere la metà della concessione del Traforo del Monte Bianco, è ugualmente concessionaria dell'Autoroute Blanche (A 40) tra Châtillon de Michaille et Passy-Le Fayet. Il Consiglio PAGINA 16 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE Generale dell'Alta Savoia (16,5%), il cantone di Ginevra e la città di Ginevra (5,4%) affiancate da organizzazioni finanziarie posseggono le restanti azioni. • SITMB: (Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco) fa capo alla società Autostrade S.p.A che ne possiede il 51%, il rimanente è distribuito come segue: ANAS 32,125%, Regione Autonoma Valle d'Aosta 10,625%, Cantone di Ginevra 3,125%, città di Ginevra per il 3,125%. In seguito alla catastrofe del 24 marzo 1999, le Società Concessionarie ATMB e SITMB, hanno proposto agli Stati francese e italiano un programma di ripristino e di ammodernamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire agli utenti del nuovo traforo delle condizioni ottimali di sicurezza. Approvato dalla Commissione Intergovernativa di Controllo, il programma, il cui costo è totalmente finanziato da ATMB e da SITMB, è pari a 300 milioni di Euro, integra le nuove esigenze relative alla sicurezza nei trafori e le 41 raccomandazioni formulate dal rapporto Marec-Cialdini. Il programma si articola intorno a quattro grandi punti: 1. Ripristino dei sistemi si sicurezza 2. Rafforzamento dei mezzi di soccorso 3. Creazione di una singola struttura di esercizio 4. Realizzazione di un nuovo regolamento di circolazione Creato su richiesta dei Governi, il Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE TMB è una struttura italo-francese regolata dal diritto comunitario. Esso è responsabile della gestione del Traforo ed interviene a tale titolo su ogni questione riguardante la sicurezza. PAGINA 17 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA Gli statuti sono stati depositati dalle due società, ATMB e SITMB, il 18 maggio 2000 ad Aosta. La sua sede legale è situata a Courmayeur in Italia, sul Piazzale Sud del Traforo. Durante la fase dei lavori e fino alla riapertura del Traforo, il GEIE-TMB svolge tre importanti compiti: sovrintendere all'unicità funzionale dei lavori con l'appoggio di un controllo esterno, ricevere l'infrastruttura da rimettere in funzione in accordo con la Direzione Tecnica Comune messa a disposizione dalle due Società, formare ed organizzare le unità di gestione. A partire dalla riapertura del Traforo, il GEIE-TMB si è fatto carico di tutte le responsabilità di gestione per conto delle Società ATMB e SITMB: sicurezza e gestione del traffico, manutenzione dell'opera, committenza per i lavori di manutenzione e di miglioramento, riscossione dei pedaggi, informazione agli utenti e ai media e gestione generale. Il GEIE-TMB è gestito e amministrato da un Comitato di Direzione composto da tre direttori di cui due nominati da ATMB (Pierre-François Linares) e da SITMB (Michele Tropiano) e da un direttore-gerente. Il Direttore Gerente è nominato alternativamente da una o dall'altra società per un periodo di 30 mesi. Per la riapertura, ATMB ha nominato Jean-Marc Berthier. Le società concessionarie controllano le attività del loro Gruppo nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza, organo permanente di orientamenti e di supervisione del GEIE- PAGINA 18 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE TMB. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da dieci membri, cinque per ogni società. La presidenza del Consiglio di Sorveglianza è garantita a rotazione dalle due società: quella che non designa il Direttore Gerente, designa il Presidente. Attualmente la presidenza è assunta dalla SITMB che ha nominato Presidente l'Ambasciatore Federico di Roberto. Le commissioni di inchiesta sull’incidente del 1999 A seguito del grave incidente del 24 marzo 1999 sono state costituite varie Commissioni ministeriali di inchiesta, sia da parte italiana sia da parte francese [RAPP1TMB], [RAPP2-TMB]. In ambito italiano, il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Ministero dei Trasporti hanno costituito una Commissione di cui hanno fatto parte l'Ing. Pasquale Cialdini, Ministero dei Lavori Pubblici, la Dr.ssa Clara Ricozzi, Ministero dei Trasporti e Navigazione, il Prof. Claudio Podestà, Dipartimento della Protezione Civile e l'Ing. Guido Parisi, CNVVF. Da parte sua, anche l'ANAS ha costituito una Commissione di cui hanno fatto parte l'Arch. Basile, l'Ing. Di Mattia, l'Ing. Bartoli, il Dott. Turriziani, l'Ing. Inzaghi del CNVVF ed il Dott. Pigorini, ex SPEA. In seguito a diverse riunioni e visite all'interno della galleria, nonché all'esame approfondito dei fatti e dei documenti tecnico-amministrativi e progettuali e grazie alle analisi svolte da un gruppo di lavoro del Politecnico di Torino, la Commissione, disponendo di tutti i necessari elementi conoscitivi ed interpretativi, ha concluso i suoi lavori e ha redatto un Dossier (10 agosto 1999) nel quale esclude definitivamente ogni responsabilità, diretta o indiretta, della Società Traforo Monte Bianco. Tra il mese di marzo e quello di settembre la Commissione Intergovernativa di Controllo si è ripetutamente riunita per la soluzione delle problematiche connesse PAGINA 19 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA all'incidente; in tale quadro di azione, la stessa ha recepito i lavori delle Commissioni ministeriali di indagine e, in particolare, ha fatto proprio il Rapporto congiunto CialdiniMarec delle Commissioni Amministrative di inchiesta, il quale ha fissato in 41 Raccomandazioni le valutazioni da tenere in conto per la riapertura del tunnel nelle massime condizioni di sicurezza. Il 23 giugno 1999 la Commissione ha altresì istituito, nel suo seno, un Comitato Tecnico di Sicurezza, di composizione mista italo-francese, avente il compito di assistenza e consulenza presso la Commissione Intergovernativa per tutte le questioni tecniche relative alla sicurezza del Traforo e di predisporre il programma dei lavori per la sicurezza nel Traforo. 4.1.5. Altri accordi e progetti Occorre altresì segnalare una bozza di accordo transfrontaliero tra le Prefetture di Torino e delle Hautes Alpes per la cooperazione operativa nel settore del servizio antincendio e del soccorso. Il progetto descrive in modo generale la procedura schematica di intervento congiunto sul confine tra Provincia di Torino e Regione francese Hautes Alpes [PROG-TO]. Gli scenari di riferimento descritti sono i seguenti: 1. incidenti stradali, incendi, rilasci di sostanze pericolose sulla viabilità di confine; 2. mezzi in avaria per guasto tecnico o avverse condizioni meteo; 3. blocco del traffico; 4. alluvioni, frane, smottamenti; 5. soccorso a persona, specialmente a coloro che praticano gli sports alpini; 6. incendio boschivo; 7. incendi, soccorsi tecnici o ambientali urgenti nei centri abitati frontalieri. PAGINA 20 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE La procedura prevista è molto semplice: 1. la centrale operativa riceve la chiamata di soccorso 2. la centrale operativa valuta quali siano le risorse più appropriate da adoperare, per la minor percorrenza, per le condizioni meteo ed ambientali: a. decide di impiegare mezzi propri per l’intervento: i. se sul territorio di propria competenza, allora intervento ordinario; ii. se sul territorio dell’altro paese, allora: 1. invia i mezzi propri, informa la centrale operativa dell’altro paese, informa la propria Prefettura; 2. la Prefettura provvede ad informare la Prefettura dell’altro paese, competente territorialmente per l’intervento, che esercita la funzione di coordinamento delle operazioni; 3. la centrale operativa dell’altro paese decide se mandare rinforzi con propri mezzi o addirittura sostituire le forze dell’altro paese già intervenute. b. decide di non impiegare mezzi propri: i. informa la centrale operativa dell’altro paese. Lo studio si occupa anche delle risorse necessarie a garantire adeguata copertura del territorio in termini di mezzi e personale. Il progetto è tuttora in fase di bozza e non ha ancora trovato neanche parziale applicazione. 4.2. La cooperazione tra le Polizie dopo Schengen Il 26 marzo 1995 sette stati europei aprono lo spazio Schengen applicando gli omonimi accordi: l’accordo del 1985, completato della Convenzione di applicazione del 1990. Dal 2000 lo spazio Schengen conta dieci paesi, tra cui l’Italia. PAGINA 21 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA L’accordo di Schengen prevedeva la soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, seguendo l’esempio del trattato Benelux del 1962. Nell’accordo di Schengen si bilanciano le nozioni classiche e delicate di libertà e sicurezza dei cittadini, cioè come ottenere una libertà di movimento dei cittadini più grande nello spazio considerato, senza d’altronde compromettere il livello di sicurezza a causa della criminalità transfrontaliera [SCHENGEN-INTRO]. La Convenzione di applicazione fu elaborata in un quadro di rapporti puramente inter-governativi, suscitando le critiche del Parlamento europeo. La parte del trattato di nostro interesse riguarda la cooperazione transfrontaliera tra le Polizie dei vari paesi, regolamentando ad esempio l’inseguimento transfrontaliero. I principi fondamentali previsti sono essenzialmente due: a) le forze di pubblica sicurezza e doganali che attraversano la frontiera devono avvisare immediatamente le autorità competenti dello stato attraversato, affinché queste possano decidere autonomamente e tempestivamente sul prosieguo della missione; b) il personale che attraversa il confine deve conformarsi strettamente al diritto dello stato nel quale si trova ad intervenire, limitando l’uso delle armi di servizio al solo caso di legittima difesa e ferma restando l’interdizione di arrestare persone. Uno dei primi problemi apparsi durante la prima applicazione del Trattato di Schengen è stato quello relativo alla formazione al diritto esterno al personale interessato dallo sconfinamento; tale problema si acuiva inoltre laddove i confini erano multipli. Tale è il caso evidentemente del Lussemburgo che confina con tre stati. Tra i problemi operativi, quello che ha destato maggiori preoccupazioni è sicuramente la difficoltà di comunicazione dovuta ad incompatibilità tecnica, culturale, PAGINA 22 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE linguistica ed organizzativa. Tale problema ha potuto trovare parziale soluzione per mezzo di accordi bilaterali locali. Nel tentativo di generare una maggiore efficacia del servizio transfrontaliero di polizia e per garantire la necessaria copertura giuridica al personale nell’esercizio delle sue funzioni, si sono tenute regolari concertazioni tra i paesi aderenti per discutere delle esperienze concrete e dei problemi pratici riscontrati. Un esempio può essere utile a questo punto per illustrare le tipologie di difficoltà pratiche riscontrate. L’articolo 45 della Convenzione di Schengen conferisce agli agenti il diritto di utilizzare le segnalazioni di urgenza acustiche e luminose durante gli inseguimenti transfrontalieri per poter essere facilmente identificati. D’altra parte l’uso di tali accessori deve essere fatto nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e delle specifiche tecniche nazionali. Queste specifiche non risultano uniformi tra i vari stati appartenenti allo spazio Schengen. Se dal punto di vista pratico ed operativo ciò è di fatto senza conseguenze, c’è il rischio di contenziosi assicurativi laddove si verifichi un incidente implicante un veicolo di polizia straniero che avesse utilizzato i segnali acustici e luminosi che non corrispondessero alle tipologie autorizzate nel paese straniero. Occorre dunque constatare come gli agenti di polizia che prendono parte a missioni transfrontaliere, lo facciano tuttora in una condizione di relativa insicurezza giuridica dovuta ai numerosi riferimenti della Convenzione di Schengen alle legislazioni nazionali. La Convenzione di Schengen si pone dunque come un laboratorio destinato ad essere testato a lungo prima di una eventuale integrazione nei trattati dell’Unione Europea. I futuri negoziatori delle modifiche della Convenzione dovranno optare per la via dell’armonizzazione o per quella del riconoscimento mutuo delle normative nazionali: la prima opzione presenta un lavoro maggiore di negoziazione che spesso risulta nel riconoscimento di una regolamentazione minima consensualmente accettata, la seconda PAGINA 23 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA sfocia in una negoziazione più rapida senza però risolvere il problema della molteplicità ed eterogeneicità delle normative nazionali. 5. Alcune prospettive 5.1. Imparare dalla Polizia Dall’analisi fin qui condotta si desume che la collaborazione tra le Polizie è ben più avanzata di quella tra i Vigili del Fuoco, sebbene non esente da problemi. Il suggerimento da cogliere è quello di studiare approfonditamente le relazioni tra le Polizie e riutilizzarne gli schemi. 5.2. L’operativo: allineare l’organizzazione e le linee di comando 5.2.1. L’organizzazione francese del soccorso In Francia, analogamente al caso italiano, il soccorso urgente, la protezione e la difesa civile dipendono dal Ministero dell’Interno. Il Ministero dell’Interno dispone per ciò della Direction de la Sécurité Civile (DSC) [ORG-SEC-F]. Esiste un livello interregionale, organizzato in sei zone a livello nazionale, che si occupa di incendi boschivi e rischi di incidenti rilevanti. L’organizzazione decentrata è gestita dai Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) che inquadrano circa 230000 pompieri, di cui circa 30000 professionisti. L’organizzazione sul territorio è costituita da posti di soccorso denominati, in ordine di importanza, come segue: 1. Centres de secours principaux (CSP). 2. Centres de secours (CS). PAGINA 24 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE 3. Corps de première intervention intégrés (CPII). 4. Corps de première intervention (CPI). Il coordinamento degli interventi è svolto dal Centre de Traitement de l’Alerte Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CTA-CODIS), che è la centrale operativa del dipartimento. Negli interventi la catena di comando Directeur è gestita des dal Opérations Secours (DOS). Il DOS è il Prefetto, sostituito prima del suo arrivo da un ufficiale del dei pompieri. La gestione tattica è affidata al Commandant des Opérations de Secours (COS); tale ruolo è ricoperto dal comandante dipartimentale dei pompieri. Il COS designa il Directeur Sauvetage Incendie Secours (DSI) per la gestione operativa dell’intervento. Il DSI è il soccorritore tecnico più alto in grado sull’intervento. La gestione operativa del soccorso sanitario urgente è affidata al Directeur des Secours Médicaux (DSM). Il COS coordina anche l’operato delle forze dell’ordine tramite l’intermediazione degli ufficiali di pubblica sicurezza della gendarmeria e della polizia. PAGINA 25 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA A seconda della gravità e dell’estensione dell’evento possono essere attivati dei piani di intervento particolari, con strutture di comando analoghe a quelle appena descritte: 1. Plan Organisation des Secours (ORSEC) national, zonal, départemental. 2. Plan Rouge. 5.2.2. Far combaciare le due strutture Un buon progetto di collaborazione deve prevedere un adatto accoppiamento tra le strutture organizzative dei due paesi coinvolti nella cooperazione transfrontaliera. Il rapporto tra i Vigili del Fuoco italiani e francesi è semplificato dalla sostanziale similitudine tra le strutture organizzative. I progetti già in essere sfruttano questa similitudine per realizzare l’opportuna catena di comando binazionale in caso di intervento congiunto. Tali progetti vanno dunque tenuti in debita considerazione per l’eventuale preparazione di nuovi progetti di cooperazione transfrontaliera per il soccorso tecnico urgente. 5.3. Per un nuovo progetto transfrontaliero di cooperazione sul soccorso tecnico urgente 5.3.1. Cos’è un progetto transfrontaliero Un progetto transfrontaliero è un progetto condotto da partners provenienti da due o più paesi contigui, per la realizzazione di obiettivi comuni e, se necessario e possibile, per mezzo di una struttura di gestione comune [ESPA-TR]. L’elaborazione e l’implementazione di ciascun progetto transfrontaliero segue delle fasi progressive. I contatti e la concertazione tra gli attori locali, la definizione degli scopi, PAGINA 26 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE gli studi preliminari di fattibilità, non comportano necessariamente la creazione di una struttura organizzativa pesante. 5.3.2. Il progetto europeo Interreg e lo Spazio Alpino INTERREG III è un'iniziativa comunitaria che mira a stimolare la cooperazione inter-regionale nell'Unione Europea, per la fase 2000-2006. E' finanziata nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) [ESPA-ALP]. Questa nuova fase dell'Iniziativa INTERREG è rivolta al rafforzamento della coesione economica e sociale all'interno della UE che si realizza nell'incoraggiamento di uno sviluppo equilibrato del territorio attraverso la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Un accento speciale viene dato all'integrazione delle regioni marginali e di quelle confinanti con i Paesi in Pre-adesione. Lo "Spazio Alpino", in quanto area di cooperazione transnazionale strategica per l'Europa, comprende l'area montana in senso stretto, l'area pedemontana e le pianure circostanti, una piccola porzione dell'area costiera mediterranea compreso l’Adriatico, parti dei bacini fluviali di Danubio, Po, Adige, Rodano e Reno. Il "cuore" montano è dal punto di vista spaziale strettamente legato con la "cintura peri-alpina" circostante e contiene alcune delle più attrattive aree metropolitane in Europa. Il Programma INTERREG III B Spazio Alpino copre tutto il territorio delle Alpi, includendo l´area pedemontana, i bassipiani e le coste a contatto con le Alpi. Gli Stati Membri e le Regioni che partecipano sono: 1) Austria (l'intero territorio): Vorarlberg, Tyrol, Salzburg, Carinthia, Styria, Alta Austria, Bassa Austria, Vienna, Burgenland. 2) Francia: Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace. PAGINA 27 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA 3) Germania: distretti dell'Alta Baviera e della Swabia (in Baviera), Tübingen e Friburgo (in Baden-Württemberg). 4) Italia: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Province autonome di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria. Allo scopo di aumentare il valore aggiunto del Programma, gli Stati Membri cooperano con gli Stati non Membri - i quali sono in ogni caso partner a pieno titolo - di seguito elencati: 1) Liechtenstein (l'intero territorio) 2) Slovenia (l'intero territorio) 3) Svizzera (l'intero territorio) Il Programma "Spazio Alpino" presenta quattro obiettivi principali: 1) Rafforzare l'immagine dello Spazio Alpino come un'area strategica nel contesto delle aree europee da sviluppare: ciò richiede la costruzione di un comune sentire riguardo al ruolo dello Spazio Alpino in termini di sviluppo spaziale sostenibile e la conseguente azione per promuovere ciò, attraverso varie attività e misure. 2) Attivazione e sostegno delle iniziative di sviluppo sostenibile nello Spazio Alpino, tenendo in considerazione la relazione esistente tra il "cuore" della regione alpina e le aree di transizione. Ciò dovrebbe implicare una serie di attività transnazionali in diversi settori, dal livello Comunitario fino a quello locale, che pongano attenzione sulle questioni più importanti concernenti lo sviluppo del territorio alpino. 3) Risoluzione delle questioni riguardanti l'accessibilità e i trasporti, promovendo le modalità di trasporto e comunicazione maggiormente sostenibili. 4) Protezione della diversità del patrimonio naturale e culturale, protezione della popolazione e delle infrastrutture dai rischi naturali grazie allo sviluppo di strumenti comuni, scambio di informazioni e di metodologie di intervento. PAGINA 28 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE E' previsto un bando aperto per presentare progetti almeno una volta l'anno. Il Programma può accettare progetti che soddisfino i seguenti criteri: 1) essere basato su un partenariato transnazionale, esclude cooperazione transfrontaliera. Resosi conto dell’inadeguato sfruttamento dei fondi Interreg, il Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) crea la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT). 2) dimostrare un carattere transnazionale (ciò Sin dal 1997 lo Stato francese si pone il problema della progetti che sono eleggibili nell'INTERREG III A, cioè L’obiettivo della MOT è di facilitare operativamente l’ideazione e la realizzazione di progetti transfrontalieri da parte dello Stato o delle Collettività Locali. progetti di cooperazione transfrontaliera), che significa avere almeno due partner di progetto provenienti da differenti Paesi e che assicurano il co-finanziamento nazionale; 3) ogni partner UE deve contribuire finanziariamente al progetto. Il contributo dei Paesi Non-Membri può essere sia in denaro che in natura; 4) deve esserci un Partner capofila, che assicuri un'organizzazione dell'attuazione del progetto affidabile ed una gestione del progetto competente. La forma della cooperazione, il contenuto del progetto e la distribuzione del lavoro devono essere soggetto di un accordo scritto tra i partner; 5) complementarità rispetto alle politiche nazionali e comunitarie riguardanti i Fondi Strutturali, la legislazione ambientale, ecc; 6) essere in accordo con le politiche nazionali ed europee di sviluppo spaziale e le strategie nazionali di sviluppo spaziale. I progetti devono dimostrare un impatto positivo verso lo sviluppo equilibrato ed armonioso del territorio; 7) concentrarsi su problemi di natura transnazionale che richiedono soluzioni transnazionali; 8) includere una descrizione dei risultati PAGINA 29 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA 9) essere completato entro la fine del programma (settembre 2008); 10) non essere finanziato da altri programmi comunitari (eccetto i finanziamenti PHARE, ISPA e SAPARD per gli Stati non membri) ma sinergie con altri programmi comunitari sono accettate; il Partner capofila deve confermare che il progetto non è finanziato da altri programmi comunitari; 11) non duplicare progetti già esistenti; 12) essere complementare al programma. Gli obiettivi e le metodologie del progetto devono rientrare nelle strategie, priorità, e misure definite nel programma; 13) pari opportunità tra uomini e donne; 14) dimostrare la loro sostenibilità ambientale; Alcuni dei criteri obbligatori di selezione dei progetti sono anche usati per l'accertamento della qualità dei progetti se l'application form rispetta i criteri meglio del livello minimo domandato. 6. Conclusioni Come si premetteva, le frontiere nazionali rappresentavano una barriera allo spostamento delle persone e dei beni costituendo un evidente elemento di discontinuità tra le prassi ed i modelli organizzativi delle società civili che abitano i territori limitrofi. Oggi questo elemento di discontinuità non è più accettabile, soprattutto per la somministrazione dei servizi pubblici essenziali quali il soccorso tecnico urgente; infatti tale discontinuità può significare inadeguato livello qualitativo e servizi non all’altezza degli standard nazionali ed europei. Nella realtà attuale gli accordi di collaborazione e coordinamento transfrontaliero per il soccorso tecnico urgente in corso di validità sono limitati negli effetti tecnici e nella vastità geografica. PAGINA 30 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE Nella presente ricerca viene descritta sinteticamente questa realtà, giungendo alle seguenti considerazioni: 1. Esistono accordi locali per le grandi opere transfrontaliere quali i trafori stradali e ferroviari. Tali accordi in particolare sono molto dettagliati e, sviluppati in occasione di incidenti rilevanti, hanno potuto in seguito dimostrare tutta la loro efficacia applicativa, come nel caso del traforo stradale del Frejus. Si limitano però alle grandi opere in questione. 2. Si reperiscono anche delle bozze di accordi di maggior respiro, ancora allo stato embrionale: sono progetti di collaborazione tra le Prefetture che hanno in comune vasti tratti di frontiera nazionale. Prevedono collaborazioni sui territori impervi delle frontiere e coordinamento nelle disponibilità di mezzi e logistica. Sulla frontiera italofrancese nessuno di questi accordi è già entrato in vigore. Si tratta comunque di buoni spunti, che cominciano ad affrontare i problemi concreti di determinazione delle catene di comando per ciascuno scenario ed i problemi di ordine legale. 3. A livello nazionale esistono accordi quadro di massima tra i Governi: in genere viene prospettata una maggiore collaborazione transfrontaliera per il soccorso tecnico urgente, come nella dichiarazione congiunta Scajola-Sarkozy firmata il 1 luglio 2002 ad Imperia. Si tratta però di semplici dichiarazioni di intenti, che non sembrano aver determinato finora effetti concreti. Potranno però essere utilizzate in futuro come background su cui intessere nuove relazioni di alto livello. 4. La politica dell’Unione Europea sull’argomento si limita, come è opportuno, ad inquadrare il problema in via del tutto generale, tralasciando gli aspetti concreti e specifici che devono essere dettagliati nei progetti locali. Un merito dell’Unione Europea è quello di fornire il supporto finanziario, ad esempio PAGINA 31 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA nell’ambito del progetto INTERREG, per la sperimentazione di accordi locali di collaborazione transfrontaliera. La ricerca si è poi soffermata ad analizzare comparativamente il caso di accordi transfrontalieri tra Polizie: la collaborazione tra Polizie è sicuramente in fase più avanzata, arrivando a prevedere addirittura pattuglie binazionali. L’impulso principale a tale attività è venuto sicuramente dall’Accordo internazionale di Schengen. Non bisogna però dimenticare che molti dei problemi legali sollevati dall’attività comune attendono ancora soluzione e lasciano l’operatività degli agenti in un quadro giuridico piuttosto nebuloso. In conclusione, dalla breve analisi compiuta nella presente ricerca, sembra evidenziarsi che lo sviluppo della collaborazione transfrontaliera per il soccorso tecnico urgente non può che prendere l’avvio dallo sviluppo di accordi di carattere locale, almeno nel breve periodo. L’appropriatezza e l’efficacia degli accordi locali, nel quadro degli impegni internazionali alla collaborazione già stipulati dai Governi, è assicurata dalla leggerezza del modello e dalla contiguità con le differenziate realtà locali. In questo senso la via degli accordi internazionali o comunitari sembra infatti poco percorribile: soprattutto se si accetta la validità del principio di sussidiarietà. Eventuali accordi internazionali potranno solo seguire cronologicamente e causalmente la messa in esercizio di accordi locali sperimentali che dimostrino l’efficacia del modello, come è già successo per le Polizie nel caso dell’Accordo di Schengen. Attualmente i soggetti maggiormente titolati a concludere accordi nel settore del soccorso tecnico urgente sembrano essere le Regioni in collaborazione con le Prefetture, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le omologhe organizzazioni estere. PAGINA 32 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE Infatti le Regioni godono sempre più di indipendenza nell’azione, anche nelle relazioni con l’estero, e rivestono il ruolo di interlocutori privilegiati nel rapporto con l’Unione Europea. Le Regioni a Statuto autonomo hanno accumulato una pluriennale esperienza nel settore, che è patrimonio comune e che potrà essere utilizzata proficuamente per lo sviluppo di progetti locali di collaborazione transfrontaliera per il soccorso tecnico urgente. PAGINA 33 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA 7. Bibliografia [ESPA-TR] http://www.espaces-transfrontaliers.org/, Mission Opérationnelle Transfrontalière francese [ESPA-ALP] http://www.alpinespace.org/, Programma Interreg III per lo spazio alpino [SFSCT] http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/scoop.html, Service Fédéral Suisse por la Cooperation Transfrontalière [REG-PIEM] http://www.regione.piemonte.it/, Regione Piemonte [INTERREG-PIEM] http://www.regione.piemonte.it/montagna/montagna/interreg/interreg.htm, Programma INTERREG Piemonte [INTERREG-HS] http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/europe/interreg-france-italie.htm Programma INTERREG Haute-Savoie [INTERREG-CH] http://www.interreg.ch/, Cooperazione transeuropea fra la Svizzera e l'Unione europea [INTERREG-GINEVRA] http://www.geneve.ch/DicoTrans/Etatge.html, Il Cantone di Ginevra e la cooperazione transfrontaliera [SCHENGEN-INTRO] http://www.era.int/www/gen/f_738_file.pdf, Roland Genson, « La coopération policière pratique sous Schengen: quels enseignements pour l'avenir? » [VFV-LANZONE] http://www.vfv.it/det_art.asp?Id=123, Davide Lanzone, « Traforo del Frejus: innovazioni nel settore della sicurezza e nuovi automezzi antincendio ed evacuazione », [PIANO-FREJUS] « Piano di soccorso binazionale del traforo autostradale del Frejus », edizione 07/2000 [DOC-TMB] www.traforomontebianco.it/hp2.html, http://www.tunnelmb.com/ PAGINA 34 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE [RAPP1-TMB] Rapporto comune delle commissioni amministrative di inchiesta tecnica italiana e francese relativa alla catastrofe avvenuta il 24 marzo 1999 nel traforo del Monte Bianco [RAPP2-TMB] Rapporto commissione ministeriale sull’incidente nel traforo del Monte Bianco [PROG-TO] Progetto di cooperazione transfrontaliera del servizio antincendio e del soccorso, Italia Francia. [DRO-ET-PRAT] MOT, “Droit et pratique de la coopération transfrontalière”, Les Cahiers, 2002 [EU-ET-PC] Commissione Europea, “L’attenzione dell’UE alla protezione civile”, 2002 [ORG-SEC-F] Organisation des secous en France, http://www.med.univ- rennes1.fr/resped/s/semio /secours/secours.html PAGINA 35 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA 8. Appendice 8.1. Dichiarazione congiunta Italia-Francia, 1 luglio 2002 Il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana, Claudio SCAJOLA, ed il Ministro dell’Interno, della Sicurezza Interna e delle Libertà Locali della Repubblica Francese, Nicolas SARKOZY, incontratisi ad Imperia il 1° luglio 2002, nel quadro della cooperazione bilaterale volta ad intensificare i rapporti di collaborazione transfrontaliera tra i due Paesi e ad individuare altre possibili forme di cooperazione nei campi di rispettiva competenza, consapevoli dei rapporti amichevoli tra i due Paesi; • • a conferma della loro volontà di rafforzare la cooperazione di polizia, in particolare in prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale e di combattere con maggior efficacia la criminalità; • nell’intento di incrementare la collaborazione per quanto concerne il soccorso tecnico urgente assicurato dai Vigili del Fuoco e le attività di difesa contro possibili minacce di natura chimica, biologica, radiologica o nucleare (CBRN) ivi comprese le ipotesi di attacchi terroristici; nello spirito del processo di integrazione europea; • • tenuto conto della Convenzione tra l’Italia e la Francia relativa a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, conclusa a Roma l’11 ottobre 1963; • considerati gli Accordi tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese sulla presa in carico delle persone alla frontiera, siglato a Roma il 6 dicembre 1990 e sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, e relativo Annesso, sottoscritto a Chambèry il 3 ottobre 1997; • visto l’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la relativa Convenzione di Applicazione del 19 giugno 1990, e in particolare il Titolo III Polizia e Sicurezza, Capitolo I Cooperazione di Polizia, articoli 39 e seguenti, ai quali hanno aderito l’Italia e la Francia; • nel richiamare l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana, firmato a Chambèry il 3 ottobre 1997; • tenuto conto della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese in materia di protezione civile, sottoscritta a Parigi il 16 settembre 1992, e delle altre Intese raggiunte in materia con riferimento a specifiche ipotesi di rischio o in presenza di incidenti di particolare gravità, convengono * di conferire piena operatività ai Centri di cooperazione di polizia e di dogana di Ventimiglia e Modane, anche mediante la sollecita attribuzione a quest’ultimo delle necessarie risorse umane; * di rafforzare la cooperazione in materia di contrasto all’immigrazione clandestina attraverso: - l’immediato avvio da parte italiana, con la piena partecipazione della Francia, del “Centro per la gestione del progetto pilota sugli aeroporti” descritto nello Studio di fattibilità per la creazione di una Polizia Europea di Frontiera e ribadito nel Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea, approvato dal Consiglio Giustizia e Affari Interni del 13 giugno 2002; - l’organizzazione di rimpatri collettivi di stranieri extracomunitari in situazione irregolare; - la piena partecipazione da parte italiana all’attività che la Francia si propone di svolgere nel futuro Centro di coordinamento delle indagini sui reati collegati all’immigrazione clandestina nonché alla criminalità transfrontaliera, descritto nel predetto Studio di fattibilità; - l’effettuazione di pattuglie miste di vigilanza al confine comune; PAGINA 36 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE - lo scambio immediato di informazioni su singoli casi di trasporto illegale via mare di migranti; - la definizione del quadro giuridico nonché operativo del coordinamento delle attività di controllo in alto mare in funzione della prevenzione e della repressione del traffico di migranti; * di sviluppare una comune cultura del personale di polizia e dogane sulle tematiche Schengen, anche mediante l’organizzazione di seminari d’informazione, in particolare sugli articoli 40 e 41 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, e sull’attività dei Centri di cooperazione di polizia e di dogana; * di istituire un Comitato misto italo-francese che, attraverso uno o più gruppi di lavoro congiunti, individui e sviluppi immediate e concrete iniziative nell’ambito della cooperazione transfrontaliera ed in particolare in materia di: - estensione della fascia di inseguimento oltre frontiera (attualmente di 10 km), specie in ambito autostradale; - effettuazione di controlli e prosecuzione di inseguimenti a bordo di convogli ferroviari; - autorizzazione al porto nella fascia di frontiera delle armi d’ordinanza, delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, nei casi previsti dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen; - entro sei mesi integrazione della lista dei reati previsti nell’articolo 41 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, aggiungendo fattispecie di particolare gravità come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; - in un periodo più lungo, ricorso all’arresto provvisorio nel contesto Schengen; * rinforzare l’attività di contrasto al fenomeno della contraffazione di marchi; * di dare impulso allo sviluppo della collaborazione tra i Corpi dei Vigili del Fuoco dei due Paesi e gli Uffici preposti alle attività di difesa “Chimica Biologica Radiologica e Nucleare” (CBRN) con l’intento di pervenire ad un Protocollo che, anche recependo precedenti accordi già condivisi, disciplini le forme di una concreta collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione e intervento tecnico-operativo di soccorso per gli indicati ambiti di competenza dei rispettivi Ministeri dell’Interno; * di adottare posizioni comuni e azioni concertate nelle apposite sedi negoziali comunitarie e multilaterali in cui si discutano o si decidano strategie in materia di collaborazione transfrontaliera. La presente Dichiarazione, firmata ad Imperia il 1° luglio 2002, viene redatta in 2 (due) copie, in lingua italiana e francese. Il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana Il Ministro dell’Interno della Repubblica Francese 8.2. Décret no 95-923 Du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1) Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète: Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française. Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait au fort de Brégançon, le 11 août 1995. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE PAGINA 37 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DANS LE DOMAINE DE LA PREVISION ET DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS ET DE L'ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES OU DUES A L'ACTIVITE DE L'HOMME Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, Conscients des risques de catastrophes naturelles et dues à l'activité de l'homme qui menacent leur Etat respectif; Convaincus qu'il est nécessaire de fournir une assistance à l'Etat affecté lorsque ces risques se concrétisent; Dans l'attente de la mise en oeuvre d'une coopération multilatérale dans le domaine de la protection civile encouragée par la Communauté européenne et dont diverses résolutions du Conseil constituent le préalable; Considérant qu'il est nécessaire de définir une stratégie commune en vue de résoudre les problèmes qui en résultent et d'unir leurs forces dans le cadre d'une coopération mise en oeuvre dans les domaines suivants: 1. La prévision et la prévention des risques majeurs; 2. L'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave dû à l'activité de l'homme; 3. L'échange rapide d'informations au sujet des aides que les Parties contractantes envoient aux Etats tiers frappés par les catastrophes; conviennent de ce qui suit: Article 1er Aux fins de la présente Convention, les termes ci-après sont ainsi définis: - « Etat demandeur »: Etat contractant qui demande à l'autre Etat d'envoyer des équipes d'intervention, munies de moyens de fonctionnement, de moyens de secours et/ou de matériel d'assistance; - « Etat d'envoi »: Etat contractant dont les Autorités compétentes donnent suite à une demande provenant de l'autre Etat, relative à l'emploi d'équipes d'intervention munies d'équipement, de moyens de secours et/ou de matériel d'assistance; « Equipes de secours »: groupes d'unités, spécialisées dans les interventions de secours, dotées d'équipements adéquats et de moyens de secours; - « Equipement » et « moyens de secours »: équipement personnel, matériel et véhicules destinés aux équipes de secours; - « Matériel d'assistance »: biens destinés à être distribués à la population affectée; - « Moyens de fonctionnement »: biens nécessaires à l'utilisation de l'équipement et au ravitaillement des équipes de secours, notamment le carburant et les denrées alimentaires. TITRE Ier COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVISION ET DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS Article 2 La coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques liés aux catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme desquels il résulte des effets nocifs graves pour les personnes, les biens et l'environnement comporte: - l'échange d'informations aux niveaux scientifique et technique, à l'exclusion de ceux concernant les secrets d'Etat ou des informations dont la divulgation est interdite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chaque Etat contractant; - la formation de spécialistes de la prévision et de la prévention. Article 3 1. Les échanges d'informations qui seront effectués périodiquement dans le cadre des rencontres scientifiques, des séminaires, des congrès et des visites du personnel technique concernent: - les recherches et les études entreprises; - la rédaction conjointe de publications concernant les domaines qui font l'objet de la coopération; - les expériences nationales relatives à l'utilisation des technologies les plus avancées, y compris les systèmes informatiques de banques de données et de communications par satellites, pour la gestion prévisionnelle des situations d'urgence; - les modalités de gestion des événements qui ont eu lieu sur les territoires nationaux respectifs; - les moyens et les matériels utilisables et leur standardisation éventuelle; - toute autre information considérée comme utile aux fins de la coopération. 2. Les modalités d'application des dispositions prévues par le présent article seront réglementées par des accords particuliers conclus dans le cadre de la réunion annuelle prévue à l'article 15. Article 4 1. Les programmes nationaux pour la formation de spécialistes dans le domaine de la prévision et de la prévention ainsi que des opérateurs dans le domaine des secours font l'objet d'échanges d'informations tendant à harmoniser les méthodologies employées par l'une et l'autre Parties. 2. Dans ce cadre, les programmes des cours d'enseignement de la médecine des catastrophes et les diplômes correspondants seront unifiés dans la mesure du possible. Des échanges d'instructeurs et d'élèves sont également prévus. 3. La réunion annuelle prévue à l'article 15 établit un calendrier de principe des cours de base et de perfectionnement pour les spécialistes de la prévision et de la prévention, ainsi que pour les opérateurs du secours. 4. A la fin de chaque année, la réunion annuelle sera chargée de rédiger un rapport faisant le bilan des cours. 5. En vue d'une meilleure organisation de l'assistance réciproque, des exercices conjoints dans les domaines d'intervention envisagés pourront être programmés. TITRE II ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHE PAGINA 38 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE Article 5 Chacune des Parties contractantes s'engage à prêter, sur demande de l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante, toute l'assistance possible au cas où surviendrait sur le territoire de cette dernière une catastrophe naturelle ou due à l'activité de l'homme ayant causé de graves dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement. L'assistance est donnée en premier lieu par les équipes de secours et, si nécessaire, par tout autre moyen approprié. Article 6 1. En cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave, l'assistance sera fournie par l'envoi sur les lieux de la catastrophe ou de l'accident grave d'équipes de secours dépendant, en France, des services de la sécurité civile et, en Italie, des services de la protection civile, qui ont reçu une formation spécifique surtout dans les domaines ci-après: lutte contre les incendies, lutte contre les risques nucléaires et chimiques, secours d'urgence et secours médicaux d'urgence, recherche, déblaiement, sauvetage, et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches. 2. Si la spécificité ou l'importance de la catastrophe le justifient, d'autres formes d'aides pourront être mises en oeuvre pour répondre aux besoins. 3. Les équipes de secours pourront être envoyées par voie terrestre, aérienne ou maritime. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES Article 7 1. La direction des opérations est de la compétence des Autorités de l'Etat demandeur, qui précise les lignes directrices et les limites éventuelles des opérations confiées aux unités d'intervention sans entrer dans le détail de leur exécution. 2. Les équipes d'intervention ont libre accès à tout lieu où leur travail est nécessaire, selon les indications du directeur des opérations. 3. Les Autorités compétentes des deux Parties se communiquent la liste des moyens d'intervention à envoyer d'un Etat à l'autre, dans les limites de leurs possibilités respectives et dans le cadre des opérations prévues par la présente convention. 4. Les Autorités compétentes des deux Parties examinent les modalités utiles à l'octroi rapide des autorisations nécessaires prévues pour les transports exceptionnels ainsi que les modalités d'utilisation gratuite des autoroutes et des tunnels à péage. Article 8 1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, les Parties contractantes s'engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de passage de frontière, comme il ressort des réglementations nationales et communautaires. 2. Le chef d'une unité d'intervention présente un certificat attestant la mission de secours, le type d'unité et la liste des personnes qui en font partie. Ledit certificat est délivré par l'Autorité dont dépend l'unité. Les personnes qui font partie de l'unité d'intervention sont dispensées de l'obligation de produire, au passage de la frontière, les documents permettant de passer d'un Etat à l'autre. Cependant, elles devront être munies d'un document d'identité aux fins de contrôles éventuels. 3. Dans des cas particulièrement urgents, le certificat collectif susindiqué peut être remplacé par une attestation établie à cet effet, de laquelle il ressort que la frontière doit être franchie en vue d'accomplir une mission de secours. 4. Si les circonstances l'exigent, le franchissement de la frontière peut être effectué en dehors des points de passage autorisés. Les Autorités responsables de la surveillance de la frontière doivent en être préalablement informés par l'Etat demandeur. 5. En cas d'évacuation au-delà de la frontière, les Autorités des deux Parties se communiqueront a posteriori les noms des personnes évacuées qu'il leur aura été possible d'établir de façon certaine. Article 9 1. Les Parties contractantes facilitent également le passage de la frontière pour les équipements, les moyens de secours et de fonctionnement et le matériel d'assistance, dont l'introduction, en dehors des points de passage autorisés, comme pour les cas de passage de frontière, doit être préalablement portée à la connaissance des Autorités douanières compétentes et des autres Autorités responsables de la surveillance de la frontière. 2. Les équipes de secours ne doivent apporter comme marchandises que des objets d'équipement, les moyens de secours et de fonctionnement et le matériel d'assistance nécessaires à la mission de secours. 3. Les biens indiqués au paragraphe précédent sont soumis au régime d'importation temporaire. Aucun document n'est requis ni prévu pour l'entrée ou la sortie de ces biens. Au moment du passage de la frontière, le responsable d'une unité d'intervention présente aux services de douane ou leur fait parvenir dans le délai le plus bref possible, une liste complète des équipements, des moyens de secours, des moyens de fonctionnement et du matériel d'assistance. 4. Les équipements, les moyens de secours et les moyens de fonctionnement et d'assistance sont exonérés de tous les droits de douane s'ils ont été utilisés pour une opération de secours ou réexportés à la fin de celle-ci. 5. Si des circonstances particulières ne permettent pas leur réexportation, leur nature, leur état et leur quantité ainsi que le lieu où ils se trouvent doivent être portés à la connaissance des Autorités responsables des missions de secours qui en informent le service douanier compétent; dans ce cas, la législation et la réglementation de l'Etat demandeur sont applicables. 6. L'introduction sur le territoire de l'Etat demandeur, dans le cadre du présent accord, de produits médicamenteux contenant des substances stupéfiantes et le retour sur le territoire de l'Etat d'envoi des quantités non utilisées ne sont pas considérés comme une importation, ou une exportation, conformément aux accords internationaux sur les stupéfiants signés par les deux Parties contractantes. 7. Les médicaments ou les PAGINA 39 43° CORSO ISPETTORI ANTINCENDIO – I.S.A. – ROMA produits pharmaceutiques sus-indiqués doivent être introduits seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par le personnel médical qualifié, conformément aux normes légales de l'Etat d'envoi. 8. Au terme des opérations de secours, le personnel ainsi que l'équipement, les moyens de secours, les moyens de fonctionnement et d'assistance qui n'ont pas été utilisés doivent rentrer sur le territoire de l'Etat d'envoi par un point de passage de frontière autorisé. Article 10 1. Chaque Partie contractante autorise les aéronefs utilisés à partir du territoire de l'autre Partie à survoler son territoire, à atterrir et à décoller également en dehors des aérodromes. 2. L'intention d'utiliser des aéronefs en cas d'intervention doit être communiquée immédiatement à l'Autorité requérante, avec l'indication la plus précise possible du type et de l'immatriculation des aéronefs, de l'équipage de bord, du chargement, du lieu et de l'heure du décollage et de l'atterrissage. Les dispositions relatives au secours par la route sont applicables mutatis mutandis au transport par avion. 3. Les vols doivent être effectués selon les règlements de la navigation en vigueur dans l'espace aérien de l'Etat demandeur. 4. Si les équipes de secours comprennent du personnel militaire, ce personnel reste soumis pour la durée de l'intervention à la législation nationale qui règle son statut. Article 11 1. Les frais de l'assistance fournie par les équipes de secours de l'Etat d'envoi, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, y compris les frais résultant de la perte ou de la destruction totale ou partielle du matériel importé, ne sont pas pris en charge par l'Etat demandeur. 2. En cas d'assistance fournie, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, et notamment si cette assistance conduit à mettre en oeuvre des aéronefs, l'Etat d'envoi pourra exiger de l'Etat demandeur le remboursement des frais supportés. 3. Dans tous les cas, les équipes de secours de l'Etat d'envoi seront entretenues et logées, pour la durée de leur mission, aux frais de l'Etat demandeur et approvisionnées en ravitaillements divers si les approvisionnements importés sont épuisés. Elles recevront également, en cas de besoin, l'assistance médicale nécessaire. Article 12 1. L'Etat demandeur s'engage à prendre en charge tout dommage résultant directement des opérations de secours effectuées en application du présent accord sur son territoire. 2. En cas de décès, de dommage physique ou de tout autre préjudice porté à la santé du personnel de secours de l'Etat d'envoi, ce dernier renonce à formuler toute demande de dédommagement à l'Etat demandeur à condition que ces événements soient directement liés à l'exécution de l'intervention. 3. Les Autorités des Parties contractantes échangent toutes les informations utiles relatives aux interventions au cours desquelles ont été causés les dommages conformément au présent article . 4. Au terme des opérations, les organes techniques de l'Etat d'envoi transmettent aux organes techniques de l'Etat demandeur un rapport écrit sur les interventions effectuées. 5. Les organes techniques de l'Etat demandeur transmettent aux organes techniques de l'Etat d'envoi un rapport final des événements. Article 13 Les Autorités compétentes, sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans d'autres accords particuliers, établissent d'un commun accord les plans d'intervention nécessaires à l'exécution d'opérations de secours. Article 14 En cas de catastrophe naturelle ou d'incident grave dû à l'activité de l'homme dans les Etats tiers, si l'une des Parties contractantes décide de participer aux actions de secours, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais afin de permettre à cette dernière, si cela est possible, d'harmoniser ses propres actions de secours avec celles de la première Partie. Article 15 1. Aux fins de régler les aspects techniques de régulation et d'organisation de la coopération prévue dans la présente Convention, une réunion de fonctionnaires et d'experts, nommés respectivement par les Autorités compétentes de chaque Partie, se tiendra, alternativement dans chacun des deux Etats, une fois par an ou, exceptionnellement, plus d'une fois, à la demande de l'une des Parties. 2. Les Autorités nationales, dans le présent cadre, échangent des informations de principe sur: - la composition des équipes de secours prévues à l'article 6, paragraphe 1; - les moyens de secours et les moyens de fonctionnement; - les conditions d'emploi; - les modalités de demande de moyens spéciaux. Article 16 Des accords ou arrangements particuliers pourront être conclus pour régler les conditions d'intervention de secours en cas d'accident ou de catastrophe qui aurait lieu dans les aires des tunnels du Mont-Blanc, du Fréjus et de Tende. Ils seront soumis à l'approbation des Autorités nationales respectives indiquées à l'article 17. Article 17 En vue de l'application des dispositions de la présente convention, les Autorités compétentes sont: - pour la République française, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'environnement; - pour la République italienne, le ministre chargé de la coordination de la protection civile et le ministre de l'intérieur. PAGINA 40 ING. EMANUELE GISSI – ACCORDI TRANSFRONTALIERI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE Article 18 La collaboration en cours en matière de prévention des risques majeurs pourra faire l'objet d'accords ou d'arrangements dans le cadre de la présente Convention. Article 19 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'auront pas été réglés par les autorités compétentes désignées à l'article 17 seront réglés par la voie diplomatique. 2. Au cas où les Parties contractantes ne parviendraient pas à un accord par la voie diplomatique, elles soumettraient leur différend à l'arbitrage. 3. Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, à partir de la date à laquelle la Partie contractante a communiqué à l'autre Partie son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4. Si les délais mentionnés au paragraphe précédent ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité française ou la nationalité italienne, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité française ou italienne, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité française ni la nationalité italienne procède à la désignation. 5. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent accord. Il règle lui-même sa procédure. 6. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les deux Parties contractantes n'empêche pas le tribunal de statuer. 7. Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. 8. Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Parties contractantes sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale. Article 20 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures nationales respectives nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente convention. Cette dernière entrera en vigueur un mois après la dernière notification. 2. Les Parties contractantes s'engagent à envoyer le texte de la présente convention à la commission des Communautés européennes. 3. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. 4. Chaque Partie contractante pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification. Fait à Paris, le 16 septembre 1992, en double exemplaire, en langues JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE Pour le Gouvernement de la République française: PAUL QUILES Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique HENRI LEGRAND Directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement Pour le Gouvernement de la République italienne: FERDINANDO FACCHIANO Ministre pour la coordination de la protection civile ANTONINO MURMURA Sous-secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (1) La présente convention entrera en vigueur le 6 août 1995. PAGINA 41