Le assicurazioni sociali obbligatorie
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Le assicurazioni sociali obbligatorie
La previdenza in Svizzera: l’essenziale in breve Le assicurazioni sociali obbligatorie Assicurazione AVS/AI/IPG: Persone obbligatoriamente assicurate • Legge federale • sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (in vigore dal 1.1.1948) • sull’assicurazione per l’invalidità (in vigore dal 1.1.1960) • sulle indennità di perdita di guadagno (in vigore dal 1.1.1953) Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa Finanziamento Prestazioni Salario determinante Prestazioni di vecchiaia* Prestazioni per i superstiti* Incapacità di guadagno duratura* Perdita di guadagno temporanea Salario determinante Contributi dei dipendenti Contributi del datore di lavoro • • • • • • • • • • AVS: 4,20 % AI: 0,70 % IPG: 0,225 % Tassi specifici e disposizioni particolari sono applicabili per gli indipendenti, per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa e per i beneficiari di una rendita di vecchiaia. Vedove, vedovi, coniugi e partner registrati che non esercitano alcuna attività lucrativa sono soggetti a contributo. • • • • AVS: 4,20 % AI: 0,70 % IPG: 0,225 % Tassi specifici e disposizioni particolari sono applicabili per gli indipendenti, per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa e per i beneficiari di una rendita di vecchiaia. • Premio per l’assicurazione contro gli infortuni professionali (IP) in funzione delle classi e dei gradi di rischio Reddito massimo per il calcolo delle rendite CHF 84 600.– • • • * LAINF: • Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni • in vigore dal 1.1.1984 • • LPP: • Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità • in vigore dal 1.1.1985 Tutti i dipendenti occupati in Svizzera. I dipendenti con un’occupazione inferiore alle 8 ore settimanali sono assicurati unicamente contro gli infortuni professionali. Tutti gli altri dipendenti sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali. Tutti i dipendenti il cui salario AVS supera l’importo di CHF 21 060.–. Per i rischi decesso e invalidità, a partire dal 1o gennaio successivo al compimento del 17o anno d’età; per la vecchiaia, a partire dal 1o gennaio successivo al compimento del 24o anno d’età. • Rendita semplice di vecchiaia: minima CHF 14 100.– massima CHF 28 200.– L’ammontare esatto dipende dal reddito annuo medio determinante e dalla durata dei contributi. Coniugi: 2 rendite individuali per un importo massimo pari al 150 % della rendita massima semplice di vecchiaia. Rendita per i figli: 40% della rendita di vecchiaia. • • • Salario soggetto all’AVS, al massimo CHF 148 200.– • • • • Salario determinante massimo CHF 84 600.– Deduzione di coordinamento CHF 24 675.– Salario coordinato massimo CHF 59 925.– minimo CHF 3 525.– • • • • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e sull’indennità per insolvenza • in vigore dal 1.1.1984 LAM: Legge federale sull’assicurazione militare • in vigore dal 1.1.1950 Tutte le persone assicurate con l’AVS, che hanno un obbligo contributivo a causa di un’attività lucrativa dipendente. • • La rendita di vecchiaia è calcolata in percento dell’avere di vecchiaia acquisito al momento del raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita (somma degli accrediti di vecchiaia annuali, interessi incl.). Tasso di conversione all’età di 65/64 anni: Vedi foglio informativo «La legge federale sulla previdenza professionale». Rendita per i figli di pensionati: 20 % della rendita di vecchiaia. Vedove, vedovi, partner registrati: indennità unica o rendita pari al 40 % del guadagno assicurato. Rendita per orfani: 15 %, rendita per orfani di entrambi i genitori: 25 % del guadagno assicurato. Le prestazioni risultanti dalla LAINF, unitamente a quelle dell’AVS non possono superare il al mass. 90 % del guadagno assicurato. • • • • In caso d’invalidità totale: rendita d’invalidità pari all’80% del guadagno assicurato. In caso d’invalidità parziale: riduzione della rendita conformemente al grado d’invalidità. Indennità per menomazione dell’integrità e assegno per grandi invalidi. Le prestazioni risultanti dalla LAINF, unitamente a quelle dell’AI non possono superare il al mass. 90 % del guadagno assicurato. * Le prestazioni per i superstiti e d’invalidità sono periodicamente adeguate al rincaro. • Coniugi senza figli, fino all’età di 45 anni: indennità unica. Altri coniugi: 60% della rendita d’invalidità o della rendita di vecchiaia in corso. Il partner registrato superstite è equiparato al coniuge. Rendita per orfani: 20% della rendita d’invalidità per ogni figlio. • • • • • • * LAD: • AI: con un’incapacità di guadagno minima del 70 %: rendita intera. del 60 %: tre quarti di rendita. del 50 %: mezza rendita. del 40 %: un quarto di rendita. Ammontare della rendita semplice: calcolo come per la rendita di vecchiaia. Rendita per i figli: 40 % della rendita semplice. • Chiunque compie il servizio militare o svolge il servizio nella protezione civile • • Trasformazione delle rendite d’invalidità in rendite di vecchiaia al raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS. La rendita viene dimezzata. • • * • Identico al salario determinante per le prestazioni • Premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP) in funzione delle classi di rischio e sottoclassi • Accrediti di vecchiaia in % del salario coordinato: • • • Accrediti di vecchiaia: vedere tabella qui accanto. Premio di rischio: in funzione dell’età, del sesso e del salario. Fondo di garanzia: • contributo per il finanziamento di sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavorevole: 0,08% del salario coordinato; • contributo per il finanziamento di prestazioni in caso di insolvenza e altre prestazioni: calcolo conformemente all’art.16 OFG. Età Uomini 25–34 35–44 45–54 55–65 Donne 25–34 35–44 45–54 55–64 % 7 10 15 18 Al massimo 50 % Come minimo 50 % • • Le prestazioni per i superstiti e d’invalidità sono periodicamente adeguate al rincaro. • • Indennità giornaliera pari all’80% del guadagno assicurato, a partire dal terzo giorno successivo a quello dell’infortunio fino al ripristino della capacità di guadagno totale, all’inizio del pagamento di una rendita oppure al decesso della persona assicurata. Rendita d’invalidità: presupposti del diritto alle prestazioni vedi AVS/AI. Calcolo: come per la rendita di vecchiaia in base all’avere di vecchiaia esistente più gli accrediti di vecchiaia calcolati fino all’età teorica del pensionamento, senza interessi futuri. Rendita per i figli d’invalidi: 20 % della rendita d’invalidità. Al massimo CHF 148 200.– Al massimo CHF 150 918.– Salario lordo senza assegni familiari • • • AI: indennità giornaliera per la durata dei provvedimenti d’integrazione. Ammontare: in funzione del reddito e del numero di figli. Le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità sono periodicamente adeguate al rincaro. • • Rendita per vedove: rendita pari all’80% della rendita semplice di vecchiaia. Rendita per vedovi/per partner registrati: se e finché vengono assistiti dei figli fino al 18o anno d’età; stesso ammontare come per la rendita per vedove. Rendita per orfani: 40 % della rendita semplice di vecchiaia. Rendita per orfani di entrambi i genitori: 60 % della rendita semplice di vecchiaia. Coniuge superstite/partner registrato: rendita pari al 40 % del guadagno assicurato. Rendita per orfani: 15 %, rendita per orfani di entrambi i genitori: 25 % del guadagno assicurato. • • • Rendita pari al 80 % del guadagno assicurato. Indennità per menomazione dell’integrità. Coordinato col 1o pilastro: 100 % del guadagno assicurato al massimo; coordinato col 2o pilastro: 90 % al massimo. Le prestazioni per i superstiti e d’invalidità sono periodicamente adeguate al rincaro. • • Indennità giornaliera pari al 70-80% del guadagno assicurato, in funzione dell’obbligo di assistenza, eventualmente dopo un periodo di attesa. Indennità giornaliera per un massimo di 400 giorni a secondo dell’età, periodo dei contributi e dell’obbligo di assistenza. Per chi percepisce una rendita d’invalidità e per chi ha più di 55 anni con periodo di contributi massimo, percepisce un’ indennità giornaliera per un massimo di 520 giorni. • Al massimo CHF 148 200.– • 1,1 % del salario assicurato fino a un massimo di CHF 148 200.– 0,5 % sulla parte di salario sopra CHF 148 200.– • 1,1 % del salario assicurato fino a un massimo di CHF 148 200.– 0,5 % sulla parte di salario sopra CHF 148 200.– I disoccupati sono subordinati al 2o pilastro per i rischi di decesso e invalidità. I contributi per questo sono pagati per metà dalla persona disoccupata e per metà dalla cassa di disoccupazione. Indennità giornaliera pari al 80 % del guadagno assicurato, a partire dal primo giorno fino all’inizio del pagamento di una rendita. Coordinato col 1o pilastro: 100 % del guadagno assicurato al massimo; coordinato col 2o pilastro: 90 % al massimo. Stato 1.1.2016 La Fondazione collettiva Swisscanto è sinonimo di prestazioni di servizio efficienti nell’ambito della previdenza del personale. Il ventaglio di servizi offerti dalla Fondazione collettiva Swisscanto comprende non solo un’amministrazione altamente professionale, ma anche una copertura assicurativa completa per la vecchiaia, in caso di decesso e d’incapacità di guadagno. L’investimento dei capitali è affidato alla Swisscanto Fondazione di investimento, la copertura dei rischi è garantita dall’Helvetia Assicurazioni. Swisscanto Fondazione collettiva, con sede a Basilea, è stata fondata nel 1973 dall’Associazione delle Banche Cantonali Svizzere e dalla Patria d’allora (oggi Helvetia). Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea Telefono 058 280 26 66 Fax 058 280 29 77 Nel 1985 la fondazione collettiva è stata adattata in funzione delle esigenze imposte dalla LPP e, nel contempo, è stata costituita la fondazione affiliata Swisscanto Supra, che si rivolge alle aziende con soluzioni previdenziali su misura per dipendenti con redditi superiori. Offre inoltre una vasta gamma di soluzioni assicurative nell’ambito della previdenza complementare per l’insieme del personale. Grazie alla lunga esperienza maturata nel settore della previdenza, Swisscanto è il partner ideale per l’elaborazione di soluzioni previdenziali perfettamente aderenti alle esigenze specifiche dei propri clienti. Lo dimostrano le circa 6000 imprese che finora hanno riposto la loro fiducia nelle Fondazioni collettive Swisscanto. Ulteriori informazioni su www.swisscanto-fondazione-collettiva.ch SC4 4941i 01.16 Soluzioni previdenziali su misura
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