Previdenza per la vecchiaia 2020: il Consiglio federale avvia la

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Previdenza per la vecchiaia 2020: il Consiglio federale avvia la
Le autorità federali della Confederazione Svizzera
Previdenza per la vecchiaia 2020: il Consiglio federale avvia
la procedura di consultazione
Berna, 20.11.2013 - Il Consiglio federale ha approvato l'avamprogetto sulla riforma della
previdenza per la vecchiaia, che sottopone ora per parere a Cantoni, associazioni e partiti.
La riforma provvede affinché il livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia
sia mantenuto, il finanziamento del 1° e del 2° pilastro sia garantito a lungo termine e le
prestazioni dell'AVS e della previdenza professionale rispondano alle nuove esigenze, in
particolare in materia di flessibilità per il passaggio dall'attività professionale al
pensionamento. Con una serie di misure globali ed equilibrate, la riforma rinnova
ampiamente la previdenza per la vecchiaia, ponendo al centro gli interessi degli
assicurati.
La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 si basa sulle linee guida del 21 novembre 2012
e sulle linee direttive approvate dal Consiglio federale il 21 giugno 2013. I suoi punti essenziali
sono i seguenti:
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armonizzare l'età di riferimento per la riscossione della rendita a 65 anni in entrambi i
pilastri;
permettere un'impostazione flessibile e individuale del pensionamento;
adeguare l'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria,
mantenendo il livello delle prestazioni;
migliorare la ripartizione delle eccedenze, la vigilanza e la trasparenza nell'ambito del 2°
pilastro;
adeguare prestazioni e contributi in funzione dei cambiamenti sociali;
garantire la parità di trattamento nell'AVS tra lavoratori indipendenti e salariati;
colmare il rimanente deficit di finanziamento dell'AVS con l'imposta sul valore aggiunto
anziché riducendo le prestazioni;
proteggere la liquidità dell'AVS nei periodi difficili;
mantenere il margine di manovra finanziario della Confederazione.
Trasparenza e fiducia grazie a un approccio globale
I singoli elementi della riforma costituiscono nel loro insieme un pacchetto di misure equilibrato,
che permetterà di mantenere il livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia,
garantire il finanziamento del 1° e del 2° pilastro, ripartire equamente gli oneri e preparare la
previdenza per la vecchiaia svizzera alle sfide future. Grazie all'approccio globale della riforma e
alla visione d'insieme sui due pilastri della previdenza per la vecchiaia, si ampliano i margini di
manovra e si crea trasparenza. Questo fa aumentare la fiducia e pone le basi per poter superare
le situazioni di stallo delle riforme verificatesi negli anni passati.
La riforma della previdenza per la vecchiaia rende necessaria la modifica di diverse leggi, ma
anche l'emanazione di un decreto federale separato per l'aumento delle aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto, sancite nella Costituzione. Per mantenere l'approccio globale della riforma, il
Consiglio federale presenta tutte le modifiche di legge necessarie in un unico atto normativo,
vincolandolo alla modifica costituzionale. In tal modo, si vuole evitare che venga accettata una
sola parte del progetto: quindi niente modifiche della previdenza per la vecchiaia senza
finanziamento e, viceversa, niente risorse supplementari senza riforme. Questo è un altro fattore
che dà credito alla riforma.
La procedura di consultazione durerà fino al 31 marzo 2014. Dopo averne analizzato i risultati,
entro la fine del 2014 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il messaggio sulla riforma
della previdenza per la vecchiaia 2020.
Prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali
Contemporaneamente all'avamprogetto della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, il
Consiglio federale ha adottato un rapporto che fornisce una visione d'insieme sulle prospettive di
finanziamento delle assicurazioni sociali. Il rapporto, che risponde alle richieste formulate a
livello parlamentare in diversi postulati, descrive l'attuale sistema di finanziamento dell'AVS,
dell'assicurazione invalidità, delle prestazioni complementari, della previdenza professionale,
dell'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, delle indennità di perdita di
guadagno, dell'assicurazione contro la disoccupazione e degli assegni familiari, formulando
ipotesi sulla relativa evoluzione per il periodo di proiezione compreso tra il 2013 e il 2035. Gli
scenari demografici e i parametri economici sui cui si basano le previsioni sono descritti
dettagliatamente.
Evoluzione delle spese e necessità di riforma per le prestazioni complementari
Il Consiglio federale ha inoltre adottato un rapporto sull'aumento dei costi e la necessità di
riforme delle prestazioni complementari (PC), che illustra i motivi dell'incremento delle spese e
indica possibili soluzioni per perfezionare il sistema. In effetti, se da diversi anni la quota di
pensionati che oltre alla rendita dell'AVS necessitano di PC si attesta più o meno stabilmente
intorno al 12 per cento, le uscite per le PC hanno invece registrato un aumento costante, una
situazione che è stata all'origine di diversi interventi parlamentari.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Settore Comunicazione
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
031 322 91 95
[email protected]
Pubblicato da
Il Consiglio federale
Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it
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Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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Le autorità federali della Confederazione Svizzera
[email protected] | Basi legali
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Previdenza per la vecchiaia 2020: i punti essenziali
della riforma
20 novembre 2013
La riforma della previdenza per la vecchiaia posta in consultazione dal Consiglio federale segue un
approccio globale che mette al centro gli interessi degli assicurati, garantendo il livello delle prestazioni del 1° e del 2° pilastro. Il progetto prevede un insieme di singole misure coordinate tra loro che
permetteranno di riorganizzare il 1° e il 2° pilastro in modo globale e adeguato alle sfide future.
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Armonizzare l’età di riferimento per la riscossione della rendita a 65 anni in entrambi
i pilastri
Per la riscossione della rendita di vecchiaia dell’AVS e della previdenza professionale l’età di riferimento sarà fissata a 65 anni sia per le donne che per gli uomini. Diversi studi mostrano che il
mercato del lavoro non offre i presupposti necessari per assorbire i lavoratori anziani.
Nell'arco di sei anni l’età di pensionamento delle donne passerà da 64 a 65 anni; in altre parole
verrà aumentata ogni anno di due mesi. Dato che l'attività lucrativa sarà svolta per un periodo più
lungo, le prestazioni versate nell’ambito della previdenza professionale saranno più elevate; inoltre
verranno adottate misure mirate che consentiranno di migliorare la previdenza delle persone impiegate a tempo parziale, il che tornerà a vantaggio soprattutto delle donne.
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Permettere un’impostazione flessibile e individuale del pensionamento
A partire dai 62 anni gli assicurati potranno scegliere liberamente quando ritirarsi dall’attività lucrativa. Salvo in determinati casi (ristrutturazioni aziendali, ragioni di pubblica sicurezza o soluzioni
collettive di pensionamento anticipato, p. es. nel settore dell’edilizia), le casse pensioni non potranno più versare alcuna prestazione prima di quest’età.
Vi sarà inoltre la possibilità, sia nel 1° che nel 2° pilastro, di optare per un pensionamento graduale: gli assicurati potranno riscuotere una parte di rendita compresa tra il 20 e l’80 per cento, riducendo in misura corrispondente l’attività lucrativa. La percentuale di rendita scelta all’inizio potrà
essere modificata in seguito. Al raggiungimento dei 70 anni si dovrà riscuotere la totalità della rendita.
Agli assicurati che riscuoteranno la rendita prima di raggiungere l’età di riferimento sarà applicata
una riduzione volta a compensare una durata di riscossione fino a tre anni più lunga. Chi riscuoterà la rendita dopo i 65 anni riceverà invece un supplemento. Grazie alla riforma, le persone che
lavoreranno più lungo avranno inoltre l’opportunità di migliorare la rendita AVS pagando ulteriori
contributi dopo l’età di riferimento, fino a raggiungere l’importo massimo delle rendite stabilito per
legge, per esempio per colmare eventuali lacune contributive.
Dato che le persone che lavorano a lungo e conseguono redditi medio-bassi hanno una speranza
di vita mediamente più breve, in caso di pensionamento anticipato le loro rendite AVS saranno ridotte in misura minore o rimarranno addirittura invariate. Nel calcolo si terrà conto anche degli eventuali anni di contribuzione AVS compiuti tra i 18 e i 21 anni. Il limite di reddito sarà fissato a
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50 000 franchi, il che permetterà di aiutare ogni anno 5000 persone in caso di anticipazione della
rendita. Nel 70-80 per cento dei casi, i beneficiari di questa misura saranno donne.
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Adeguare l’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria,
mantenendo il livello delle prestazioni
L’aliquota minima di conversione verrà adeguata tenendo conto dell’aumento della speranza di vita e del calo dei rendimenti conseguiti dalle casse pensioni. Nell'arco di quattro anni passerà progressivamente dal 6,8 al 6,0 per cento. Questa modifica non si applicherà alle rendite già in corso.
Per evitare che l’adeguamento previsto comporti una riduzione delle rendite, si provvederà ad accrescere gli averi di risparmio degli assicurati. A questo scopo gli accrediti di vecchiaia saranno
aumentati e la deduzione di coordinamento verrà diminuita e ridefinita. Affinché nella previdenza
professionale non crescano gli oneri a carico dei lavoratori anziani, gli accrediti di vecchiaia verranno scaglionati diversamente. Il nuovo sistema di calcolo della deduzione di coordinamento
permetterà inoltre d’incrementare il numero di persone assicurate al regime obbligatorio della previdenza professionale fra i lavoratori a tempo parziale e quelli che hanno più datori di lavoro, che
sono in maggioranza donne.
Grazie a una regolamentazione transitoria che prevede versamenti unici effettuati dal Fondo di garanzia, si potrà garantire anche il mantenimento del livello delle rendite LPP degli assicurati più
anziani, che non avranno abbastanza tempo per costituire capitale supplementare.
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Migliorare la ripartizione delle eccedenze, la vigilanza e la trasparenza nell’ambito del
2° pilastro
Gli utili provenienti dalle attività nell’ambito della previdenza professionale devono essere ripartiti
equamente tra gli assicurati e gli assicuratori. La quota minima per la partecipazione degli assicurati agli utili realizzati grazie alle attività assicurative verrà dunque aumentata. Nella prima variante
proposta passerebbe dall’attuale 90 al 92 o 94 per cento. La seconda variante prevede l'applicazione di percentuali diverse, comprese tra il 90 e il 94 per cento, a seconda dei rischi coperti
dall’istituto di assicurazione (soltanto i rischi di decesso e invalidità o anche quello di vecchiaia).
Per le prestazioni in caso d’invalidità o di decesso, la FINMA non accetterà premi troppo elevati. In
cambio, per coprire le perdite subite al sopraggiungere dei pensionamenti, dovute fra l’altro a
un’aliquota minima di conversione troppo elevata, gli istituti di assicurazione saranno autorizzati a
chiedere premi separati.
Le misure tese a migliorare la trasparenza e la vigilanza sono un presupposto indispensabile affinché gli assicurati abbiano fiducia nelle loro casse pensioni. Per questo motivo si prevede di migliorare le disposizioni in materia di presentazione dei conti per gli istituti di assicurazione e di adeguare i requisiti di trasparenza per le fondazioni collettive e gli istituti comuni.
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Adeguare prestazioni e contributi all’evoluzione della società
La soglia di entrata nella previdenza professionale verrà ridotta dagli oltre 21 000 franchi previsti
attualmente a circa 14 000 franchi. Grazie a questa modifica, circa il 90 per cento dei salariati, ossia 150 000 persone in più rispetto a oggi, beneficerà del regime obbligatorio del secondo pilastro.
Tra i nuovi assicurati vi saranno soprattutto lavoratori a tempo parziale o che hanno più datori di
lavoro, due categorie costituite prevalentemente da donne. Poiché anche la deduzione di coordinamento verrà calcolata diversamente, il salario minimo assicurato nella previdenza professionale
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obbligatoria passerà dai circa 3500 franchi di oggi a 10 530. Questo permetterà di costituire una
previdenza adeguata in caso di vecchiaia, invalidità e decesso.
Le persone licenziate dopo i 58 anni che escono dalla previdenza professionale obbligatoria potranno, su base volontaria, mantenere l’assicurazione e dedurre dalle imposte per almeno due anni i contributi versati.
Coloro che possiedono un avere di vecchiaia presso un istituto di libero passaggio (anche in questo caso spesso disoccupati anziani) potranno trasferirlo alla Fondazione istituto collettore LPP. In
questo modo, per il pensionamento potranno scegliere se riscuotere l’avere di libero passaggio
sotto forma di rendita o di capitale.
Le prestazioni dell'AVS per superstiti saranno riorganizzate in modo tale da farne beneficiare esclusivamente le persone con obblighi legati all’educazione dei figli. Dopo un periodo transitorio di
dieci anni, le vedove senza figli non avranno dunque più alcun diritto a una rendita per vedove del
1° pilastro. Questa passerà dall’80 al 60 per cento di una rendita di vecchiaia, mentre quella per
orfani sarà aumentata dal 40 al 50 per cento. Questo adeguamento non interessa le rendite già in
corso al momento dell'entrata in vigore della riforma e nemmeno il diritto alla rendita per vedove
del 2° pilastro obbligatorio.
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Garantire la parità di trattamento nell’AVS tra lavoratori indipendenti e salariati
Nell’AVS si potrà finalmente parlare di equità contributiva: i tassi di contribuzione dei lavoratori indipendenti e dei salariati verranno armonizzati e la tavola scalare dei contributi abolita. Sarà inoltre
soppresso il privilegio concesso ai lavoratori indipendenti di poter dedurre dal reddito soggetto a
contribuzione AVS la metà dei riscatti effettuati nel 2° pilastro.
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Colmare il rimanente deficit di finanziamento dell’AVS con l’imposta sul valore aggiunto
anziché riducendo le prestazioni
Nonostante gli adeguamenti sul fronte delle prestazioni, l’AVS non potrà fare a meno di un finanziamento aggiuntivo. L’imposta sul valore aggiunto verrà pertanto aumentata in due tempi, complessivamente di due punti percentuali al massimo. Il primo innalzamento, di un punto percentuale, avverrà all’entrata in vigore della riforma, il secondo soltanto quando la situazione finanziaria
dell’AVS sarà tale da richiederlo, presumibilmente verso il 2030. La scelta dell’IVA consente di ripartire l’onere finanziario supplementare tra l’intera popolazione, evitando che questo vada esclusivamente a carico delle persone attive e dei rami economici con un effettivo consistente. Da un
confronto a livello internazionale risulta che le aliquote applicate dalla Svizzera sono fra le più
basse e che solo pochissimi Paesi vantano una situazione migliore.
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Proteggere la liquidità dell’AVS nei periodi difficili
Nel caso in cui l’AVS dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie e le contromisure politiche non dovessero agire per tempo o in misura sufficiente, entrerà in gioco un meccanismo d’intervento a tutela della liquidità dell’assicurazione. La decisione politica continuerà a prevalere. Nel momento in
cui si prevede che il Fondo di compensazione AVS scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale dovrà proporre una serie di contromisure al Parlamento. Se
nonostante ciò il Fondo AVS dovesse passare sotto la soglia del 70 per cento, i tassi di contribuzione verrebbero aumentati e le rendite sarebbero adeguate solo in parte.
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Mantenere il margine di manovra finanziario della Confederazione
Vista l’evoluzione demografica, il contributo federale destinato all’AVS rappresenta una parte
sempre più significativa del bilancio della Confederazione. Separando in parte il contributo federale dalle uscite dell’AVS si consente alla Confederazione di mantenere il proprio margine di manovra finanziario. All’entrata in vigore della riforma, il contributo della Confederazione, attualmente
pari al 19,55 per cento delle uscite dell’AVS, verrà suddiviso in due parti uguali. La prima metà
continuerà a seguire l’evoluzione delle uscite dell’AVS, mentre la seconda sarà vincolata all'andamento degli introiti dell’imposta sul valore aggiunto.
Quando il debito dell’AI sarà completamente estinto, una parte del contributo federale destinato a
questa assicurazione potrà essere trasferito all’AVS. In questo modo si terrà conto del fatto che la
separazione finanziaria sgrava l’AI, ma rappresenta un onere per l’AVS.
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Ripercussioni finanziarie della riforma sull’AVS e sulla previdenza professionale
Nel 2030 la riforma sgraverà l’AVS di circa 1,4 miliardi di franchi. Il fabbisogno di finanziamento
dell’assicurazione passerà allora da 8,6 a circa 7,2 miliardi di franchi. I conti della Confederazione
verranno sgravati di 730 milioni di franchi.
Sempre riferendosi al 2030, l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6,0 per
cento permetterà di ridurre di circa 2 miliardi di franchi il fabbisogno di capitale di copertura per il
finanziamento delle future rendite di vecchiaia.Sul fronte delle entrate, le misure compensative e il
miglioramento delle prestazioni richiederanno contributi supplementari per un importo di quasi 3,1
miliardi di franchi.
Informazioni:
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Settore Comunicazione
Tel. 031 322 91 95
[email protected]
La documentazione per la procedura di consultazione è disponibile sul sito Internet dell’UFAS
(www.ufas.admin.ch).
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Rapporto esplicativo
Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
Del 20 novembre 2013
2013–......
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Compendio
Una riforma volta a mantenere il livello delle prestazioni
A medio-lungo termine, il finanziamento delle prestazioni della previdenza per la
vecchiaia svizzera non è più garantito. Il primo pilastro, fondato sul sistema di
ripartizione, risente soprattutto dell'evoluzione demografica, mentre il secondo,
basato sul risparmio, subisce gli effetti della persistente diminuzione dei redditi
degli investimenti. La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 intende garantire il finanziamento della previdenza per la vecchiaia svizzera, con le sue prestazioni, per il prossimo decennio.
Negli ultimi 15 anni, tutti i tentativi di adeguamento del sistema sono falliti, per vari
motivi. Le analisi svolte all'indomani delle votazioni indicano in ogni caso che non
si è riusciti a convincere i votanti della necessità delle misure proposte e che i
progetti di riforma non sono stati ritenuti equilibrati. Facendo tesoro di questi
insegnamenti, il Consiglio federale presenta ora una riforma globale della previdenza per la vecchiaia che, invece di intervenire sulle prestazioni e sul finanziamento dei singoli rami assicurativi, considera il sistema della previdenza per la
vecchiaia nel suo complesso. Oltre a garantire trasparenza, questo approccio offre
maggiori prospettive.
L'evoluzione demografica comporta un bisogno crescente di risorse supplementari
per l'AVS che, in base allo scenario medio su cui si fonda la riforma, ammonterà a
8,6 miliardi di franchi entro il 2030. Per quanto riguarda la previdenza professionale, l'aumento della speranza di vita e il perdurare di un livello troppo basso dei
rendimenti sui mercati finanziari rendono necessario un adeguamento dell'aliquota
di conversione. Per garantire le prestazioni dell'AVS e della previdenza professionale occorrono adattamenti sia sul fronte delle rendite che su quello del loro finanziamento.
Dall'età di pensionamento all'età di riferimento
Attualmente, l'AVS e la LPP prevedono un'età di pensionamento di 65 anni per gli
uomini e di 64 per le donne. L'AVS prevede la possibilità di anticipare la riscossione
della rendita di due anni o di rinviarla di cinque anni al massimo, ma questo dispositivo è poco flessibile. Dal canto suo, la LPP offre una certa flessibilità, che però
non è prescritta nella legge. Va tuttavia rilevato che ormai un'età di pensionamento
fissa non è più adeguata né alle esigenze degli assicurati né al contesto demografico. Occorre pertanto sostituire l'attuale concetto di «età di pensionamento» con
quello di «età di riferimento», che garantisce maggiore flessibilità sia verso l'alto
che verso il basso. La presente riforma propone di fissare questa età di riferimento
a 65 anni sia per gli uomini che per le donne, tanto nell'AVS che nella LPP. Le
prestazioni legali del primo e del secondo pilastro, dovute in funzione dei contributi
e degli anni di assicurazione accumulati, diventeranno esigibili al raggiungimento
dell'età di riferimento. L'obiettivo è far sì che il maggior numero possibile di assicurati all'AVS e alla previdenza professionale continui a esercitare un'attività lucrativa fino al raggiungimento di questa soglia. Un aumento dell'età di riferimento oltre
i 65 anni non è indicato, perché non terrebbe conto della realtà del mercato del
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lavoro. Per questo non è previsto alcun meccanismo di adeguamento automatico
dell'età di riferimento all'aumento della speranza di vita.
Per poter percepire una rendita completa, le donne dovranno lavorare un anno di
più. Questo prolungamento dell'attività lucrativa sarà compensato da un netto
miglioramento della loro previdenza professionale.
Flessibilizzazione della riscossione della rendita
La nozione di età di riferimento tiene conto delle esigenze degli assicurati, che
auspicano una maggiore flessibilità per l'uscita dal mercato del lavoro. In questa
ottica, va data la possibilità di impostare in modo flessibile il ritiro dall'attività
lucrativa tra i 62 e i 70 anni, in funzione delle esigenze individuali. Gli assicurati
potranno quindi scegliere liberamente quando riscuotere la rendita e anche optare
per un pensionamento graduale, combinando quest'ultima alla prosecuzione dell'attività lucrativa. In determinati casi, resterà inoltre possibile percepire una rendita
della previdenza professionale già prima dei 62 anni. Le regolamentazioni concordate tra le parti sociali godranno di una tutela maggiore.
Agli assicurati che decideranno di percepire la rendita prima dei 65 anni sarà
applicata una riduzione attuariale volta a compensare la durata di riscossione più
lunga. Gli assicurati che opteranno per il rinvio riceveranno invece un supplemento
attuariale sulla loro rendita e d'ora in poi avranno anche la possibilità di migliorare
la loro rendita AVS, pagando ulteriori contributi, fino a raggiungere l'importo
massimo stabilito per legge. Questa regola intende favorire le persone che hanno
lacune contributive, ad esempio a causa di una formazione o di soggiorni all'estero,
o conseguono redditi modesti e non raggiungono il limite di reddito annuo determinante per il diritto alla rendita massima. Con questi adeguamenti, sarà vantaggioso
continuare a esercitare un'attività lucrativa fino al raggiungimento dell'età di riferimento o addirittura oltre.
Flessibilizzazione per le persone con redditi medio-bassi
Poiché le persone che lavorano a lungo e conseguono un reddito modesto hanno
una speranza di vita mediamente più breve, le loro rendite AVS saranno ridotte in
misura minore, nel caso in cui decidano di riscuoterle prima dei 65 anni. La nuova
regolamentazione interesserà circa 5000 persone per anno (soprattutto donne), che
potrebbero difficilmente riscuotere anticipatamente la loro rendita se fossero applicate le aliquote di riduzione ordinarie.
Adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP alla realtà economica
La durata della riscossione delle rendite aumenta parallelamente alla speranza di
vita anche nella previdenza professionale. Al contempo, l'assicurazione è confrontata al peggioramento delle opportunità d'investimento. L'aliquota di conversione
deve essere adeguata di conseguenza, senza che la previdenza degli assicurati ne
risulti compromessa. Nel quadro della riforma si prevede di ridurre l'aliquota
minima di conversione LPP di 0,2 punti percentuali all'anno per quattro anni,
finché avrà raggiunto il 6,0 per cento. Questo adeguamento non interesserà le
rendite già in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma.
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Mantenimento del livello delle prestazioni LPP mediante misure compensative
Per evitare che l'adeguamento dell'aliquota di conversione comporti una riduzione
delle rendite, occorre aumentare gli averi di risparmio degli assicurati. A tal fine,
sono previste le misure seguenti:
− la deduzione di coordinamento (ovvero la parte del salario non assicurata secondo la LPP) verrà ridefinita e diminuita. Il suo nuovo importo corrisponderà al 25 per cento del salario AVS. Questo farà aumentare il salario assicurato e migliorerà la previdenza professionale dei salariati, in particolare di
quelli che lavorano a tempo parziale o presso più datori di lavoro, che sono
perlopiù donne.
− Gli accrediti di vecchiaia verranno aumentati, ma scaglionati in modo da non
registrare un ulteriore incremento a partire dai 55 anni. In questo modo, si
ridurranno le differenze tra i costi della previdenza professionale per i lavoratori anziani e quelli per i lavoratori più giovani, il che migliorerà la posizione dei primi sul mercato del lavoro.
− Una regolamentazione transitoria che prevede versamenti unici effettuati dal
Fondo di garanzia garantirà il livello delle rendite LPP delle persone più anziane, le quali non avranno abbastanza tempo per aumentare in misura sufficiente il loro avere previdenziale.
Miglioramento della trasparenza e della vigilanza
Le misure volte a garantire il mantenimento del livello delle rendite nella previdenza professionale richiedono un aumento dei contributi. La legge sulla sorveglianza
degli assicuratori sarà modificata in modo da garantire che gli utili delle attività
delle imprese di assicurazione nell'ambito della previdenza professionale siano
ripartiti equamente tra gli assicurati e gli assicuratori. Le misure per il miglioramento della trasparenza e della vigilanza intendono rinsaldare la fiducia degli
assicurati nelle loro casse pensioni. I premi relativi alle prestazioni in caso d'invalidità e decesso dovranno essere chiaramente commisurati alle prestazioni. La stesura dei rapporti degli assicuratori va resa più trasparente nei confronti degli assicurati.
Rendita per vedove maggiormente incentrata sul periodo di educazione dei figli
Attualmente, anche le vedove senza figli hanno diritto a una rendita per vedove. In
un'assicurazione sociale tanto basata sulla solidarietà come l'AVS, questo disciplinamento non è più adeguato. La riforma prevede pertanto di limitare il diritto a una
rendita per vedove solo alle donne che, al momento del decesso del coniuge, hanno
almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o bisognoso di cure. L'importo della rendita per vedove passerà inoltre dall'80 al 60 per cento della rendita
di vecchiaia; in compenso, la rendita per orfani sarà aumentata dal 40 al 50 per
cento della rendita di vecchiaia. Il nuovo disciplinamento non concernerà le rendite
vedovili correnti. Per le donne di oltre 50 anni è inoltre prevista una regolamentazione transitoria.
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Maggiore equità contributiva nell'AVS
I tassi di contribuzione dei lavoratori indipendenti e dei salariati saranno armonizzati e la tavola scalare dei contributi abolita. Al contempo, verrà eliminata anche la
possibilità - attualmente sfruttata dagli indipendenti che conseguono redditi elevati di dedurre dal reddito soggetto a contribuzione AVS la metà dei riscatti effettuati
nella previdenza professionale. In tal modo, vigerà la parità di trattamento tra
salariati e indipendenti.
Miglioramento della copertura assicurativa nella previdenza professionale
Attualmente sono assicurate obbligatoriamente alla previdenza professionale solo le
persone che conseguono un reddito di circa 21 000 franchi. Con la riforma questo
reddito minimo scenderà a circa 14 000 franchi, il che permetterà a circa il 90 per
cento dei lavoratori di beneficiare dell'assicurazione obbligatoria. Questa misura è
rilevante soprattutto per i lavoratori a tempo parziale e per quelli che hanno più
datori di lavoro, che oggi devono conseguire il reddito minimo presso ciascun
datore di lavoro. Questa categoria di persone comprende perlopiù donne. Associata
agli effetti della ridefinizione della deduzione di coordinamento e dell'adeguamento
dell'età di riferimento, questa misura comporterà un miglioramento sensibile delle
rendite di vecchiaia LPP per le assicurate interessate. Molte donne potranno così
beneficiare non solo delle prestazioni dell'AVS per coprire il loro fabbisogno vitale,
ma anche di una previdenza che in molti casi permetterà loro di mantenere il tenore
di vita abituale.
Aumento dell'IVA a favore dell'AVS
Secondo lo scenario medio su cui si basa la riforma, a partire dal 2020 l'AVS necessiterà di ingenti risorse supplementari. Nel 2030 il suo fabbisogno supplementare
ammonterà a 8,6 miliardi di franchi. Gli adeguamenti previsti sul fronte delle prestazioni e dei contributi nell'AVS non saranno sufficienti a coprire questo fabbisogno. Occorre pertanto aumentare progressivamente l'IVA, di due punti percentuali
al massimo. Il primo aumento, di un punto percentuale, è previsto all'entrata in
vigore della modifica, mentre il secondo avverrà – per via legislativa – nel momento
in cui la situazione finanziaria dell'AVS dovesse richiederlo.
La scelta dell'IVA quale fonte di finanziamento consente di ripartire l'onere finanziario supplementare tra l'intera popolazione, in modo che non gravi esclusivamente
sulle persone attive. Evita inoltre di aumentare il costo del lavoro, il che penalizzerebbe i rami economici con un elevato bisogno di manodopera.
In base al progetto del Consiglio federale, non vi sarà alcun aumento dell'IVA se
non saranno accolte le altre misure previste dalla riforma, e viceversa. I due assi di
finanziamento della previdenza per la vecchiaia sono interdipendenti. Questo è il
presupposto necessario per garantire l'equilibrio del progetto.
Meccanismo d'intervento nei periodi difficili
Nel quadro della presente riforma sono proposte le misure necessarie per garantire
l'equilibrio finanziario dell'AVS. Se ciononostante l'assicurazione dovesse trovarsi
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nuovamente confrontata a difficoltà finanziarie, la riforma prevede un meccanismo
d'intervento che permetterebbe di garantire la liquidità del Fondo di compensazione AVS. In una prima fase è richiesto un intervento politico: se si prevede che il
livello del Fondo di compensazione AVS scenderà al di sotto del 70 per cento delle
uscite di un anno dell'assicurazione, il Consiglio federale deve sottoporre al Parlamento le necessarie misure di consolidamento finanziario. Se queste non producono
(per tempo) gli effetti auspicati e il livello del Fondo scende effettivamente al di
sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, scattano misure automatiche. Queste
consistono in un aumento dei contributi e in una limitazione dell'adeguamento delle
rendite. Non appena il livello del Fondo torna al 70 per cento, le misure sono revocate.
Ridefinizione del contributo della Confederazione all'AVS
Attualmente, la Confederazione contribuisce per il 19,55 per cento alla copertura
delle uscite dell'AVS. Vista l'evoluzione demografica, questo contributo rappresenta
una parte sempre più significativa del bilancio della Confederazione. Il disciplinamento vigente garantisce un'importante fonte di finanziamento all'AVS, ma al contempo rende più difficile per la Confederazione finanziare gli altri compiti. È pertanto necessario ponderare i vari interessi: con la riforma, una metà del contributo
federale non dipenderà più dall'andamento delle uscite dell'AVS bensì da quello dei
proventi dell'IVA, mentre l'altra metà continuerà ad evolversi in funzione delle
uscite dell'assicurazione. A partire dal 1° gennaio 2014, anche il contributo della
Confederazione all'AI sarà vincolato all'andamento dell'IVA. In quest'ottica, i
contributi federali alle due assicurazioni possono essere considerati come vasi
comunicanti. La riforma prevede pertanto che, dopo l'estinzione del debito dell'AI,
una parte del contributo della Confederazione a questa assicurazione sia destinato
all'AVS, affinché essa possa far fronte alle ripercussioni per lei negative di questa
separazione parziale.
6
Indice
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
1.2 Obiettivi
1.3 Metodo
1.3.1 Evoluzione dalle ultime revisioni
1.3.1.1 Evoluzione dell'AVS dalla 10a revisione della LAVS
1.3.1.2 Evoluzione della previdenza professionale
1.4 Raffronto internazionale
1.5 Necessità d'intervento nell'ambito della previdenza per la vecchiaia
1.6 Evoluzione demografica ed economica
1.6.1 Evoluzione demografica
1.6.1.1 Aumento della speranza di vita
1.6.1.2 Diminuzione dei tassi di natalità
1.6.1.3 Modifica della struttura per età della popolazione
1.6.2 Demografia e previdenza per la vecchiaia
1.6.3 Evoluzione economica
1.6.4 Economia e previdenza per la vecchiaia
1.7 Prospettive di finanziamento
1.7.1 Situazione iniziale
1.7.2 Prospettive finanziarie dell'AVS
1.7.3 Prospettive finanziarie della previdenza professionale
1.8 Lavori preliminari
1.8.1 Generazione baby boom e AVS
1.8.2 Fattori determinanti per il pensionamento anticipato
1.8.3 Mortalità differenziale
1.8.4 Situazione economica dei pensionati e dei superstiti
1.8.5 Meccanismi di adeguamento automatico
1.8.6 Soglia d’entrata e deduzione di coordinamento
1.8.7 Spese di amministrazione e spese di amministrazione del
patrimonio
12
12
12
14
15
15
17
18
20
21
21
21
22
22
23
23
25
26
26
27
31
35
35
36
37
37
38
38
2 Presentazione del progetto
2.1 Disposizioni concernenti il pensionamento
2.1.1 In generale
2.1.2 Età di riferimento unica a 65 anni per donne e uomini
2.1.2.1 Argomenti a favore dell’armonizzazione dell’età di
riferimento a 65 anni
2.1.2.2 Aumento graduale dell’età di riferimento per le
donne a 65 anni
2.1.2.3 Ripercussioni finanziarie dell’aumento dell’età di
riferimento
2.1.3 Flessibilizzazione della riscossione della rendita
2.1.3.1 Normativa vigente
2.1.3.2 Descrizione del nuovo modello di riscossione
flessibile della rendita
40
40
40
41
39
42
43
44
45
45
45
7
2.1.3.3
2.1.3.4
2.2
8
Riscossione parziale della rendita
Riscossione della rendita prima dell’età di
riferimento
2.1.3.4.1 Anticipazione della rendita AVS
2.1.3.4.2 Anticipazione delle prestazioni di
vecchiaia nella previdenza professionale
2.1.3.4.3 Obbligo contributivo durante il periodo di
anticipazione e impatto sulla rendita
2.1.3.4.4 Ripercussioni finanziarie dell’abolizione
dell’obbligo contributivo
2.1.3.5 Riscossione della rendita dopo l'età di riferimento
2.1.3.6 Computo dei contributi e soppressione della
franchigia nell’AVS
2.1.3.6.1 Ripercussioni finanziarie del computo dei
contributi e della soppressione della
franchigia
2.1.3.7 Ripercussioni finanziarie della flessibilizzazione
della riscossione della rendita
2.1.3.8 Questioni peculiari dell’AVS
2.1.3.8.1 Ripartizione dei redditi conseguiti durante
il matrimonio
2.1.3.8.2 Limitazione delle rendite
2.1.3.9 Coordinamento con le altre assicurazioni sociali
2.1.3.9.1 Rendite di vecchiaia e rendite di invalidità
2.1.3.9.2 Rendite di vecchiaia e rendite vedovili
2.1.3.9.3 Rendite di vecchiaia e prestazioni
complementari
2.1.3.9.4 Rendite di vecchiaia e indennità
dell’assicurazione contro la
disoccupazione
2.1.3.9.5 Rendite di vecchiaia e prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni
2.1.4 Anticipazione della rendita per le persone con redditi mediobassi
2.1.4.1 Necessità di una regolamentazione
2.1.4.2 Descrizione del modello proposto
2.1.4.3 Cerchia dei beneficiari
2.1.4.4 Ripercussioni finanziarie
Adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP e misure
compensative
2.2.1 Misure compensative
2.2.1.1 Ridefinizione della deduzione di coordinamento
2.2.1.2 Aumento degli accrediti di vecchiaia
2.2.1.3 Misure in favore della generazione di transizione
2.2.2 Ripercussioni finanziarie dell’adeguamento dell’aliquota di
conversione LPP e delle misure compensative
2.2.3 Misure esaminate ma scartate
47
48
48
49
50
51
52
53
54
54
55
55
56
57
57
58
58
59
59
60
60
60
62
64
65
68
68
69
69
74
75
2.3
2.4
2.2.3.1 Anticipazione dell'inizio del processo di risparmio
2.2.3.2 «LPP sicura»
2.2.3.3 Sistema con rendita variabile
2.2.3.4 Nessuna aliquota minima di conversione nella legge
2.2.4 Elaborazione di basi statistiche trasparenti
Misure di carattere istituzionale nel settore della previdenza
professionale
2.3.1 Partecipazione degli assicurati alle eccedenze e quota minima
2.3.2 Trasparenza
2.3.3 Spese di amministrazione e spese di amministrazione del
patrimonio
2.3.4 Premi di rischio
2.3.5 Fondo delle eccedenze
2.3.6 Ulteriori modifiche d'ordinanza in materia di trasparenza,
sicurezza degli investimenti e lealtà
Misure in materia di prestazioni e contributi
2.4.1 Nuova regolamentazione delle rendite per superstiti nell’AVS
2.4.1.1 Prestazioni mirate per i superstiti
2.4.1.2 Soppressione graduale del diritto alla rendita
vedovile per le donne senza figli
2.4.1.3 Nuova regolamentazione per le persone vedove con
figli e adeguamento dell’importo della rendita per
orfani
2.4.1.3.1 Ripercussioni finanziarie della nuova
regolamentazione
2.4.1.4 Mantenimento dell'attuale regolamentazione nella
LPP
2.4.1.5 Mantenimento delle attuali regolamentazioni nelle
altre assicurazioni sociali
2.4.2 Misure di parificazione in materia di contributi AVS
2.4.2.1 Soppressione della tavola scalare
2.4.2.2 Armonizzazione dei tassi di contribuzione
2.4.2.3 Riscatti nel secondo pilastro
2.4.2.4 Ripercussioni finanziarie delle misure volte a
garantire la parità di trattamento in materia di
contributi AVS
2.4.3 Misure volte a migliorare la previdenza professionale
2.4.3.1 Disoccupati anziani
2.4.3.1.1 Estensione dell’assicurazione facoltativa
2.4.3.1.2 Riscossione del capitale di libero
passaggio sotto forma di rendita
2.4.3.1.3 Misura esaminata ma scartata:
mantenimento della previdenza per la
vecchiaia per i disoccupati anziani
2.4.3.2 Abbassamento della soglia d’entrata alla previdenza
professionale obbligatoria
2.4.3.3 Ripercussioni finanziarie dell’abbassamento della
soglia d’entrata alla LPP
75
76
77
77
78
78
79
80
80
81
83
84
86
86
87
88
88
90
90
91
92
92
93
94
94
96
96
96
97
97
98
99
9
2.5
2.6
2.4.3.4 Fissazione ex post del tasso di interesse minimo LPP
Misure riguardanti il finanziamento dell’AVS
2.5.1 Finanziamento aggiuntivo dell’AVS
2.5.1.1 Misure esaminate
2.5.1.2 Aumento dell’IVA
2.5.1.3 Attuazione dell'aumento
2.5.1.4 Ripercussioni finanziarie sull'AVS
2.5.2 Meccanismo d’intervento finanziario nell’AVS
2.5.2.1 Situazione iniziale
2.5.2.2 Situazione del fondo di compensazione AVS
2.5.2.3 Elementi del meccanismo d’intervento
2.5.2.4 Misure automatiche
2.5.2.5 Coordinamento con le altre assicurazioni sociali
2.5.3 Ridefinizione del contributo della Confederazione al
finanziamento dell'AVS
2.5.3.1 Finanziamento dell'AVS da parte dell'ente pubblico
2.5.3.2 Evoluzione del contributo della Confederazione
2.5.3.3 Regolamentazione nell'AI
2.5.3.4 Ridefinizione del contributo della Confederazione
all'AVS
2.5.3.5 Coordinamento dei nuovi contributi della
Confederazione all'AVS e all'AI
Ulteriori adeguamenti nell'AVS e nella LPP
2.6.1 Adeguamenti nell'AVS
2.6.2 Ulteriori adeguamenti nella previdenza professionale
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie
3.1.1 Per l'AVS
3.1.2 Per la previdenza professionale
3.1.3 Per le altre assicurazioni sociali
3.1.3.1 Per l'assicurazione per l'invalidità
3.1.3.2 Per le prestazioni complementari
3.1.3.3 Per l'assicurazione contro la disoccupazione
3.1.3.4 Per l'assicurazione contro gli infortuni e
l'assicurazione militare
3.1.3.5 Per l'aiuto sociale
3.1.3.6 Per la Confederazione
3.1.3.7 Per i Cantoni e i Comuni
3.2 Per gli assicurati
3.3 Ripercussioni economiche
3.3.1 Finanziamento aggiuntivo attraverso l'IVA
3.3.2 Misure nel settore della previdenza professionale
3.3.3 Armonizzazione dell'età di riferimento e flessibilizzazione
della riscossione della rendita
3.3.4 Meccanismo d'intervento
3.4 Ripercussioni sociali
3.4.1 Aumento dell'imposta sul valore aggiunto
10
99
100
100
101
102
103
104
105
105
106
106
107
108
109
109
110
110
111
112
113
113
117
120
120
120
120
121
121
122
122
122
123
123
125
126
128
128
132
134
135
135
135
3.4.2
3.4.3
Misure nell'ambito della previdenza professionale
Innalzamento dell'età di riferimento
137
139
4 Rapporto con il programma di legislatura
140
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
5.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite
5.2.2 Strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro
5.2.3 Strumenti del Consiglio d'Europa
5.2.4 Diritto dell'Unione europea
5.2.5 Compatibilità con il diritto internazionale
5.2.5.1 Misure in materia di riscossione della rendita
5.2.5.2 Misure in materia di previdenza professionale
5.2.5.3 Misure in materia di prestazioni
5.2.5.4 Fine dell'obbligo contributivo AVS in caso di
riscossione anticipata di una rendita intera di
vecchiaia
5.2.5.5 Riscossione anticipata della rendita AVS e anni di
gioventù
5.2.5.6 Misure in materia di finanziamento dell'AVS
5.2.5.7 Altre misure
5.3 Forma dell'atto
5.4 Delega di competenze legislative
5.5 Conformità alla legislazione sulla protezione dei dati
5.6 Parte speciale: commento alle modifiche costituzionali e di legge
140
140
140
140
141
141
142
142
142
142
143
Decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante
l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (avamprogetto)
143
144
144
145
145
145
147
148
xxx
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
Allegati Bilanci dell'AVS
xxx
11
Rapporto esplicativo
Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
1
Parte generale
1.1
Situazione iniziale
L'intero sistema svizzero della previdenza per vecchiaia deve affrontare le sfide
dell'evoluzione demografica ed economica, che esigono l'adozione di misure a
medio e lungo termine al fine di preservare le conquiste del sistema stesso, garantendone al contempo l'equilibrio sociale e finanziario. Se questa problematica è
riconosciuta da oltre dieci anni, le resistenze politico-sociali o i metodi di revisione
proposti finora hanno impedito che l'AVS e la previdenza professionale venissero
adeguate ai cambiamenti di natura strutturale, economica e demografica intervenuti
in questi anni. In effetti, i due progetti dell'11a revisione dell'AVS sono stati respinti,
prima in votazione popolare nel 2004 e successivamente in votazione finale dal
Consiglio nazionale nel 2010, dopo diversi anni di dibattiti parlamentari. Anche il
progetto di adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP, respinto in
votazione popolare lo stesso anno, ha avuto esito analogo.
Dall'analisi dei motivi che hanno provocato il rifiuto delle ultime revisioni emerge
che una riforma nell'ambito della previdenza per la vecchiaia deve tener conto
meglio delle aspettative degli assicurati, concentrandosi sui loro interessi e fornendo
al contempo risposte chiare ai problemi sollevati. È pertanto indispensabile definire
in modo chiaro gli obiettivi perseguiti e le misure previste per raggiungerli, illustrando al contempo le ripercussioni sull'intero sistema della previdenza per la
vecchiaia. Un tale approccio richiede una visione d'insieme. È per questo motivo che
il Consiglio federale propone una riforma globale, che interessi allo stesso tempo il
1° e il 2° pilastro in un unico progetto. In tal modo, intende trovare soluzioni adeguate e socialmente sostenibili per affrontare le sfide comuni della previdenza per la
vecchiaia, fornendo al contempo risposte mirate ai problemi specifici di ciascun
sistema. L'approccio globale della riforma non mette in discussione la struttura
attuale del nostro sistema dei tre pilastri, che ha dato buoni risultati ed è spesso
menzionato in diversi Paesi quale esempio della massima stabilità.
1.2
Obiettivi
• Il livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia deve essere
mantenuto.
• L'equilibrio finanziario dell'AVS e della previdenza professionale deve
essere garantito.
• La ripartizione delle eccedenze, la vigilanza e la trasparenza nella
previdenza professionale devono essere migliorate.
• La previdenza per la vecchiaia va adeguata all'evoluzione della società.
La Costituzione federale conferisce alla Confederazione il mandato di prendere
provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e
12
invalidità, una previdenza che poggia sui tre pilastri dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità, della previdenza professionale e della previdenza individuale.
Se il 1° pilastro ha lo scopo di coprire adeguatamente il fabbisogno vitale, ove
necessario con l'integrazione delle prestazioni complementari, il 2° pilastro è più
specificamente destinato a garantire adeguatamente il mantenimento del tenore di
vita abituale. Secondo l'interpretazione costante delle disposizioni costituzionali, il
principio di «adeguata continuazione del tenore di vita abituale» è considerato
soddisfatto quando le rendite dell'AVS e dell'AI e quelle della previdenza professionale permettono nel loro insieme di raggiungere il livello necessario. Il sistema dei
tre pilastri implica pertanto che gli obiettivi prefissi siano raggiunti coniugando i
singoli pilastri.
Il sistema della previdenza per la vecchiaia si è dimostrato valido, ma deve far fronte
all'evoluzione demografica ed economica. Se non verranno adottati i provvedimenti
necessari al momento opportuno, l'intero sistema della previdenza per la vecchiaia
rischia di perdere la sua stabilità. In una situazione simile, sarebbe in primo luogo la
garanzia del mantenimento di un livello adeguato delle prestazioni a risultare compromessa. Perseguendo gli obiettivi esposti di seguito, la riforma della previdenza
per la vecchiaia 2020 premette di evitare tale situazione.
Mantenere il livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia
Questo obiettivo implica che le misure proposte nell'ambito della previdenza per la
vecchiaia obbligatoria non comportino alcuna diminuzione del livello delle rendite
di vecchiaia. Le rendite dell'AVS non subiranno pertanto alcuna riduzione rispetto al
loro livello attuale. Analogamente, nella previdenza professionale l'adeguamento
dell'aliquota minima di conversione alla realtà economica non dovrà determinare
una diminuzione del livello delle rendite nel regime obbligatorio. Le misure compensative proposte dovranno consentire di bilanciare l'effetto di questo adeguamento
sulle rendite per tutti gli assicurati in generale e per la generazione di transizione da
esso interessata in particolare. Considerate nel loro complesso, le prestazioni di
vecchiaia del 1° e del 2° pilastro dovranno continuare a garantire un livello aeguato
delle prestazioni durante la vecchiaia.
Garantire l'equilibrio finanziario dell'AVS e della previdenza professionale
L'evoluzione demografica e quella economica incidono in maniera diversa sull'AVS
e sul 2° pilastro. Il sistema di ripartizione del 1° pilastro, che presuppone l'equilibrio
tra le entrate e le uscite correnti, è messo a dura prova dai cambiamenti strutturali
nella piramide delle età. Il sistema di capitalizzazione del 2° pilastro, invece, è
interessato essenzialmente dal prolungamento della durata della riscossione delle
rendite, in conseguenza del quale gli averi individuali devono essere versati su un
periodo più lungo rispetto a quello attualmente presupposto dall'aliquota minima di
conversione LPP. Anche la congiuntura economica incide in modo diverso sui due
sistemi. Ad esempio, se uno sviluppo congiunturale favorevole costituisce un vantaggio per l'AVS, poiché di norma genera un aumento della massa salariale, per la
previdenza professionale questo non comporta tendenzialmente alcun vantaggio,
dato che quest'ultima è influenzata dalle minori possibilità di investimento e dal
basso livello dei tassi d'interesse. Considerando queste differenze, occorre proporre
misure mirate per garantire la stabilità finanziaria di ciascuno dei due sistemi, al fine
di poter mantenere il livello delle prestazioni.
13
Migliorare la ripartizione delle eccedenze, la vigilanza e la trasparenza nella
previdenza professionale
La situazione attuale nella previdenza professionale mostra che occorre intervenire
in maniera mirata in certi ambiti al fine di assicurare la trasparenza necessaria nel
2° pilastro. Questo è indispensabile affinché gli assicurati riacquistino fiducia nel
sistema e vengano così a crearsi i presupposti necessari per un adeguamento dell'aliquota minima di conversione. Migliorando la trasparenza e la vigilanza sugli istituti
di previdenza e l'attività degli assicuratori nell'ambito della previdenza professionale
si intende garantire la trasparenza e verificabilità del secondo pilastro nonché un'equa ripartizione degli utili delle imprese di assicurazione tra gli assicurati (che
pagano i contributi) e gli assicuratori (che forniscono il capitale di rischio).
Adeguare la previdenza per la vecchiaia all'evoluzione della società
Le prestazioni e i contributi dell'AVS e della previdenza professionale vanno adeguate alla realtà attuale. Da una parte, il numero sempre maggiore di nuove forme di
lavoro (tempo parziale, impieghi presso più datori di lavori ecc.) necessita di una
migliore protezione nella previdenza professionale; d'altra parte, le prestazioni e i
contributi vanno rivisti per garantire la parità di trattamento tra gli assicurati e una
tutela più mirata.
1.3
Metodo
• La riforma è incentrata sugli interessi degli assicurati.
• Il primo e il secondo pilastro sono riformati simultaneamente in modo
coordinato.
• Una riforma unica aumenta la fiducia e rende trasparenti le ripercussioni per
gli assicurati.
Solo una visione globale sull'AVS e sulla previdenza professionale consentirà di
raggiungere gli obiettivi perseguiti nell'ambito della previdenza per la vecchiaia. Per
la pianificazione di quest'ultima, infatti, gli assicurati devono considerare nel loro
insieme le prestazioni cui avranno diritto al momento del pensionamento, ovvero le
rendite dell'AVS, della cassa pensioni e la previdenza individuale. Di conseguenza,
per poter valutare in maniera uniforme le conseguenze sociali, politiche e finanziarie, è necessario un approccio globale.
Una riforma unica della previdenza per la vecchiaia assicura la necessaria trasparenza, mostrando agli assicurati, e quindi ai votanti, come si potrà mantenere e garantire
nel lungo periodo l'equilibrio finanziario del 1° e del 2° pilastro nonché quali ripercussioni devono attendersi dalle misure necessarie a tal fine. Occorre illustrare
apertamente le sfide e le possibili soluzioni. Per gli assicurati è infatti fondamentale
avere la certezza che la riforma garantirà la loro previdenza nel suo insieme e non
soltanto le prestazioni del primo o del secondo pilastro. Una risposta globale alle
sfide che si profilano all'orizzonte è il presupposto indispensabile affinché la riforma
venga accolta. Un procedimento unico consentirà di impostare un pacchetto di
misure coerente, come mostrano i due esempi esposti di seguito.
14
Età di riferimento
La riforma prevede di ampliare nei due pilastri le possibilità di flessibilizzazione per
la riscossione della rendita stabilendo un'età di riferimento di 65 anni per le donne e
per gli uomini, tale da permettere di rispondere al crescente bisogno di passare
gradualmente dall'esercizio di un'attività lavorativa al pensionamento. Non basta
migliorare le possibilità di pensionamento flessibile nell'AVS, se allo stesso tempo
gli istituti di previdenza professionale non saranno tenuti a contemplare nei loro
regolamenti un'età di pensionamento flessibile.
L'età di riferimento per la riscossione della rendita per le donne passerà da 64 a 65
anni. Con la riforma, però, si risponderà anche a richieste avanzate da anni dalle
donne, dato che la loro previdenza professionale migliorerà nettamente grazie alla
ridefinizione della deduzione di coordinamento e all'abbassamento della soglia
d’entrata.
Lavoratori indipendenti
Con la riforma si intende uniformare il più possibile la situazione giuridica degli
indipendenti a quella dei salariati. Questo significa che nell'AVS saranno aboliti
determinati privilegi, mentre nella previdenza professionale miglioreranno le possibilità di affiliarsi a un istituto di previdenza.
Il procedimento scelto si basa anche su un'analisi del successo o del fallimento delle
ultime riforme della previdenza per la vecchiaia. Dopo la 10a revisione dell'AVS e la
1a revisione della LPP, attuata in tre fasi, tutti i successivi tentativi di riforma della
previdenza per la vecchiaia che trattavano le questioni delle prestazioni e del loro
finanziamento sono falliti. Le analisi dei risultati delle votazioni mostrano che non si
è riusciti a convincere i votanti sulle proposte che, considerate né equilibrate né
socialmente giustificate, sono state respinte a grande maggioranza. L'approccio
globale della riforma amplia il margine di manovra, crando i presupposti per poter
presentare un pacchetto di misure equilibrato, nonostante le importanti sfide demografiche ed economiche.
1.3.1
Evoluzione dalle ultime revisioni
1.3.1.1
Evoluzione dell'AVS dalla 10a revisione della LAVS 1
Dal 1948, anno della sua introduzione, l'AVS è stata oggetto di una serie di revisioni, volte in particolare a migliorare l'entità delle prestazioni corrisposte. L'ultima è
stata la 10a revisione dell'AVS, in vigore dal 1997. Questa ha permesso l'introduzione degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali, la soppressione
della rendita per coniugi (sostituita da un diritto individuale alla rendita), l'anticipazione della rendita e l'aumento progressivo dell'età di pensionamento per le donne da
62 a 64 anni. In seguito, grazie a diverse revisioni circostanziate è stato incrementato
il finanziamento dell'AVS. Dal 1999 un punto percentuale IVA è riscosso a favore
dell'AVS e dal 2000 il prodotto della tassa sulle case da gioco è interamente destinato all'AVS; nel 2007, inoltre, il Fondo di compensazione AVS è stato dotato di un
capitale di 7 miliardi di franchi derivante dall'utile della vendita dell'oro della BNS.
Altri adeguamenti legali riguardano l'introduzione del nuovo numero AVS a tredici
1
RU 1996 2466; FF 1990 II 1
15
cifre nel 2008, le misure relative all'armonizzazione dei registri e la revisione sul
miglioramento dell'esecuzione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, che ha
comportato una serie di modifiche di carattere tecnico.
Oltre a quelle specifiche dell'AVS, anche altre revisioni hanno apportato modifiche
alla LAVS. Gli articoli 49a e seguenti, introdotti il 1° gennaio 2001 (RU 2000 2749)
in virtù della legge federale sulla protezione dei dati, forniscono le basi legali per il
trattamento dei dati personali degni di particolare protezione. Il 1° gennaio e il
1° aprile 2001 è entrata in vigore la revisione dell'assicurazione facoltativa
(RU 2000 2677). Il 1° giugno 2002 è stata disciplinata, all'articolo 153a, la relazione
con il diritto europeo in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e
alcuni regolamenti dell'Unione europea sono stati dichiarati applicabili anche in
Svizzera (RU 2002 685). L'entrata in vigore della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il 1° gennaio 2003 (RU 2002 3371),
ha reso necessarie ulteriori modifiche della LAVS. Più di recente, il 1° gennaio 2008
è entrata in vigore la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (RU 2007 5779). Nell'ambito
dell'AVS, per il finanziamento delle prestazioni individuali è ormai prevista solo la
partecipazione della Confederazione; l'assicurazione continua inoltre a concedere
sussidi alle organizzazioni private attive a livello nazionale per l'assistenza alle
persone anziane. La legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità,
entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (RU 2010 3839), ha introdotto un fondo di
compensazione separato per l'AI, indipendente da quello dell'AVS, al quale quest'ultimo ha trasferito 5 miliardi di franchi a fondo perduto. Il nuovo ordinamento del
finanziamento delle cure, entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (RU 2009 3517),
prevede infine la concessione di un assegno per grandi invalidi alle persone che
presentano una grande invalidità di grado lieve e necessitano di cure a domicilio.
Progetti respinti
Prima versione dell'11a revisione dell'AVS 2
La prima versione dell'11a revisione dell'AVS è stata respinta in votazione popolare
nel 2004, con il 67,9 per cento di voti contrari. Essa prevedeva diverse misure di
finanziamento, quali l'aumento dell'età di pensionamento, la parità di trattamento tra
uomini e donne per quanto riguarda le rendite per superstiti e un innalzamento
dell'IVA a favore dell'AVS e dell'AI.
11a revisione dell'AVS (nuova versione) 3
Concepita in due messaggi separati 4, questa nuova versione si prefiggeva di generare risparmi mediante diverse misure riprese dal primo progetto e introdurre una
prestazione di prepensionamento nel sistema delle prestazioni complementari
all'AVS e all'AI. Dopo diversi anni di dibattiti, il progetto è stato respinto in votazione finale da parte del Consiglio nazionale nell'ottobre 2010.
Parallelamente alla nuova versione dell'11a revisione dell'AVS, nel marzo 2006 è
stata depositata un'iniziativa dell'Unione sindacale svizzera volta alla concessione di
rendite anticipate AVS senza riduzioni per le persone con redditi non superiori a
2
3
4
16
FF 2000 1651
FF 2000 1651
FF 2006 1823
circa 120 000 franchi, a condizione che avessero cessato la loro attività lucrativa.
L'iniziativa è stata respinta in votazione popolare il 30 novembre 2008, con il
58,6 per cento di voti contrari.
1.3.1.2
Evoluzione della previdenza professionale
a
1 revisione della LPP
La 1a revisione della LPP è entrata in vigore in tre fasi, il 1° aprile 2004, il
1° gennaio 2005 e il 1° gennaio 2006. Gli adeguamenti principali sono stati la riduzione della soglia d’entrata nell'assicurazione obbligatoria, l'adeguamento progressivo dell'aliquota minima di conversione LPP dal 7,2 al 6,8 per cento, l'introduzione
della rendita per vedovi e di altri aventi diritto a prestazioni per superstiti
(art. 20a LPP) nonché la fissazione di un'età minima per il pensionamento anticipato
e di un salario massimo assicurabile nella previdenza professionale.
Misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale
Contemporaneamente al secondo pacchetto della 1a revisione LPP, sono entrate in
vigore alcune misure destinate a sanare le coperture insufficienti nella previdenza
professionale 5. Il margine di manovra degli istituti di previdenza in situazione di
copertura insufficiente è stato aumentato, dando loro la possibilità, a determinate
condizioni, di derogare al requisito legale di mantenere costantemente il grado di
copertura dell'insieme degli impegni al 100 per cento. Nella stessa occasione è stato
completato l'elenco di misure che possono essere adottate in caso di copertura insufficiente.
Riforma strutturale per rafforzare la trasparenza e la governance nella gestione
e nell'amministrazione del patrimonio degli istituti di previdenza
La riforma strutturale 6 si prefigge di rafforzare la trasparenza e la governance nonché l'indipendenza degli attori principali del 2° pilastro, ponendo al centro della
revisione parziale della LPP il rafforzamento della vigilanza in questo ambito. Essa
contiene anche norme di comportamento supplementari per la gestione e l'amministrazione del patrimonio (governance) degli istituti di previdenza nonché misure per
favorire la partecipazione dei salariati anziani al mercato del lavoro.
L'entrata in vigore della riforma strutturale è stata suddivisa in tre tappe: il
1° gennaio 2011 per le misure volte ad agevolare la presenza sul mercato del lavoro
dei lavoratori anziani, il 1° agosto 2011 per le disposizioni in materia di governance
e il 1° gennaio 2012 per il rafforzamento della vigilanza.
Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico
Un altro passo verso la garanzia della stabilità finanziaria del 2° pilastro è stato
l'adeguamento delle disposizioni relative agli istituti di previdenza degli enti di
diritto pubblico 7.
5
6
7
RU 2004 4635
RU 2011 3393
RU 2011 3385
17
Con la revisione è stato introdotto il modello di finanziamento del grado di copertura
differenziato. Si tratta di un requisito minimo che gli istituti di previdenza gestiti
secondo il sistema della capitalizzazione parziale devono ormai adempiere per non
compromettere la loro stabilità finanziaria. Inoltre, si è stabilito che gli istituti di
previdenza con un grado di copertura inferiore all'80 per cento sono tenuti ad adottare misure al fine di raggiungere tale grado entro 40 anni. La legge riveduta prevede
anche che gli istituti di previdenza interessati si rendano autonomi dall'amministrazione dal punto di vista giuridico, organizzativo e finanziario. Queste nuove disposizioni della LPP sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012. Agli istituti di previdenza
era stato dato tempo fino alla fine del 2013 per conformarsi ai nuovi requisiti in
materia di organizzazione. Tuttavia, dato che per alcuni Cantoni questa scadenza
risultava troppo breve, il 26 giugno 2013 il Consiglio federale ha deciso di prorogare
il termine fino alla fine del 2014.
Progetto respinto
Adeguamento dell'aliquota minima di conversione
Il 22 novembre 2006 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il
messaggio concernente l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione nella
previdenza professionale obbligatoria 8. In quella occasione, il Consiglio federale ha
motivato la necessità di adeguare l'aliquota minima di conversione con la speranza
di vita degli ultrasessantacinquenni, in continuo aumento, e le prospettive di rendimento del capitale sui mercati finanziari, tendenzialmente in calo o comunque
stagnanti a un livello basso. Ha rinunciato a introdurre nella legge misure di accompagnamento per mantenere il livello delle prestazioni, dal momento che il raggiungimento dell'obiettivo previdenziale stabilito dalla Costituzione sarebbe stato garantito nonostante l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione.
La nuova legge proposta 9 prevedeva sostanzialmente l'adeguamento progressivo
dell'aliquota minima di conversione al 6,4 per cento per le nuove rendite fino al
2016 e un adeguamento automatico dell'età ordinaria di pensionamento della previdenza professionale a quella dell'AVS, con il conseguente adeguamento degli accrediti di vecchiaia.
Contro l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP è stato lanciato il
referendum. Il 7 marzo 2010 il progetto di revisione è stato sottoposto a votazione
popolare e nettamente respinto con il 73 per cento di voti contrari.
1.4
Raffronto internazionale
Negli ultimi dieci anni, gli Stati europei hanno avviato riforme più o meno importanti per far fronte all'evoluzione demografica, in modo da garantire la sostenibilità dei
loro sistemi pensionistici. Queste riforme tendono perlopiù a incentivare la popolazione a lavorare di più e più a lungo, un obiettivo che può essere raggiunto mediante
misure diverse.
In primo luogo, si possono menzionare quelle che riguardano l'età di pensionamento.
Nei Paesi in cui essa è diversa per gli uomini e per le donne, quella delle donne è
8
9
18
FF 2006 8683
FF 2009 19
aumentata in modo da parificarla a quella degli uomini (Austria, Italia, Regno Unito). Diversi Paesi innalzano l'età legale o ordinaria di pensionamento, prevedendo
talvolta lunghi periodi di transizione (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Regno
Unito e Spagna). Tuttavia, la sfida maggiore per vari Paesi europei è far sì che l'età
di uscita dal mercato del lavoro corrisponda all'età ordinaria di pensionamento: la
prima è infatti inferiore alla seconda in più di due terzi dei Paesi dell'OCSE. La
maggior parte dei Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia,
Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) riduce le possibilità di pensionamento anticipato,
impiegando mezzi diversi: l'aumento dell'età minima che dà diritto al pensionamento
anticipato, l'incremento del numero di anni di contributi necessari per avervi diritto,
l'inasprimento delle riduzioni sulla pensione o addirittura la soppressione della
possibilità di pensionamento anticipato. Va tuttavia rilevato che alcuni Stati – come
ad esempio la Francia – mantengono meccanismi specifici a favore dei lavoratori
che hanno accumulato molti anni di carriera o che hanno esercitato attività pericolose o logoranti. Diversi Paesi incoraggiano inoltre gli assicurati a rinviare il momento
del pensionamento mediante le misure seguenti: possibilità di rinviare il versamento
della pensione; possibilità di pensionamento parziale o di riscossione concomitante
di pensione e redditi da attività lucrativa (Francia, Germania in progetto) in modo da
facilitare il passaggio dalla vita attiva al pensionamento; «ricompense» per le persone che continuano a lavorare oltre l'età di pensionamento, per esempio sotto forma di
generosi aumenti della pensione (Francia).
Vi sono poi le misure che interessano le prestazioni. Varie riforme hanno modificato
le regole di calcolo della pensione di vecchiaia. Alcuni Paesi che la calcolavano sui
10 o 20 migliori anni di contributi, ad esempio, ora la calcolano sulla carriera complessiva o su un periodo di contribuzione più ampio, mentre altri (Belgio, Francia,
Portogallo e Spagna) richiedono un numero più elevato di anni di contributi per aver
diritto a una pensione al 100 per cento. Sono molti gli Stati che cambiano le regole
d'indicizzazione delle pensioni, per esempio rinunciando a tener conto dell'aumento
dei salari per prendere in considerazione solamente quello dei prezzi (Francia)
oppure stabilendo un nesso di dipendenza tra l'indicizzazione e fattori economici o la
speranza di vita (Germania, Italia e Svezia). Per quanto riguarda le prestazioni per
superstiti, quasi tutti i Paesi dell'OCSE le prevedono, che sia su base contributiva o
meno, nella maggior parte dei casi in funzione dei diritti del coniuge con un'attività
lucrativa. Alcuni Paesi hanno adeguato le condizioni che danno diritto a queste
prestazioni per tener conto dell'incremento del tasso di attività delle donne sul mercato del lavoro.
In materia di previdenza professionale, infine, va ricordato che in Europa i sistemi
pensionistici complementari sono, in generale, su base volontaria e si fondano su
contratti collettivi di lavoro o sul contratto individuale. Di conseguenza, non sono
paragonabili al 2° pilastro svizzero e, per di più, nella maggior parte dei Paesi europei sono ancora poco sviluppati. Le riforme intraprese all'estero in questo ambito
sono più o meno importanti in funzione del carattere obbligatorio del sistema. In
seguito alla crisi, le autorità si sono concentrate soprattutto sul grado di copertura
delle casse pensioni. In alcuni Paesi (Belgio, Irlanda, Islanda, Paesi Bassi e Regno
Unito) sono state quindi adottate misure volte a garantire la sicurezza di tali sistemi.
La maggior parte dei Paesi europei sviluppa il proprio sistema pensionistico complementare o con misure d'incentivazione (Francia, Germania, Italia e Portogallo) o
mediante un sistema di adesione automatica per le persone senza alcuna copertura
professionale o individuale (Irlanda e Regno Unito). Una tale politica può essere il
19
corollario di misure che potrebbero ben presto determinare un abbassamento del
livello delle prestazioni nel sistema di ripartizione pubblico. Ad ogni modo, secondo
l'OCSE lo sviluppo di sistemi privati offre buone opportunità per compensare le
restrizioni in materia di prestazioni dovute al risanamento dei sistemi pubblici, a
condizione che le autorità prestino particolare attenzione in questo settore alle spese
di gestione e ai rischi connessi con gli investimenti.
1.5
Necessità d'intervento nell'ambito della previdenza
per la vecchiaia
Nei prossimi decenni il sistema svizzero della previdenza per la vecchiaia dovrà far
fronte alle seguenti sfide dell'evoluzione demografica ed economica:
− le prestazioni del 1° e del 2° pilastro dovranno essere finanziate per un periodo di tempo più lungo, dato che la speranza di vita degli ultrasessantacinquenni continua ad aumentare;
− il basso tasso di natalità in Svizzera modifica la struttura demografica della
società, facendo diminuire costantemente la quota delle persone attive a
fronte di un numero crescente dei pensionati;
− il basso livello dei tassi d'interesse comporta una riduzione degli utili del capitale di vecchiaia nel 2° pilastro e crea uno squilibrio tra gli impegni presi
in materia di prestazioni e il loro finanziamento a lungo termine.
Fino a questo momento, le misure adottate per garantire la sicurezza finanziaria della
previdenza per la vecchiaia, gli effetti positivi degli accordi bilaterali e l'immigrazione di lavoratori altamente qualificati hanno permesso di compensare ampiamente
gli effetti della speranza di vita in aumento e del basso tasso di natalità.
Finché le generazioni di forte natalità saranno attive sul mercato del lavoro, i cambiamenti della struttura demografica derivanti dal continuo aumento della speranza di
vita e dal basso tasso di natalità hanno una bassa incidenza. Questo significa che il
rapporto tra le persone attive e i beneficiari di rendite («rapporto di dipendenza»)
cambia più lentamente rispetto a quanto farebbe senza tali generazioni e il sistema
previdenziale beneficia di un afflusso di risorse relativamente elevato. Tra il 2020 e il
2030, quando ogni anno le generazioni di forte natalità raggiungeranno l'età di pensionamento, ma solo quelle di natalità bassa inizieranno a lavorare, si registrerà
un'evoluzione speculare: anche con un'immigrazione invariata il rapporto di dipendenza peggiorerà più rapidamente rispetto a quanto sarebbe accaduto senza il baby
boom e le spese degli istituti di previdenza cresceranno più rapidamente delle entrate.
Altri fattori d'influenza sono l'evoluzione economica in Svizzera e il saldo migratorio annuo. Una congiuntura economica positiva e un'elevata immigrazione di lavoratori specializzati consentono di allentare la pressione demografica, mentre una
congiuntura economica sfavorevole e un eventuale calo dell'immigrazione potrebbero nettamente ridurre l'orizzonte temporale per gli adeguamenti strutturali nella
previdenza per la vecchiaia. A prescindere da questo, già oggi il basso livello dei
tassi d'interesse nella previdenza professionale crea uno squilibrio tra gli impegni
presi in materia di prestazioni e il loro finanziamento. Di conseguenza, sia nel 1° che
nel 2° pilastro vi è una necessità d'intervento e di finanziamento supplementare.
20
Affinché la previdenza per la vecchiaia in Svizzera possa continuare a raggiungere
gli obiettivi che si è posta, occorre affrontare l'evoluzione demografica ed economica con misure adeguate, tenendo conto dell'instabilità piuttosto evidente dei mercati
finanziari. I progetti di riforma che si prefiggono la minore ingerenza possibile nei
piani di vita degli assicurati richiedono una preparazione lunga, ma al contempo
permettono di adottare le regolamentazioni transitorie del caso. Per poter garantire la
sostenibilità finanziaria nel lungo periodo non solo delle prestazioni di chi beneficia
già oggi di una rendita, ma anche dei diritti che sorgeranno in futuro a favore di
coloro che attualmente pagano i contributi, è indispensabile avviare una riforma
trasparente, che interessi simultaneamente il 1° e il 2° pilastro.
1.6
Evoluzione demografica ed economica
• La speranza di vita aumenta.
• Il rapporto tra persone attive e pensionati cambia.
• Le possibilità d'investimento sui mercati finanziari sono peggiorate.
• I tassi d'interesse rimarranno presumibilmente a un livello basso.
1.6.1
Evoluzione demografica
Come nel resto del mondo, l'evoluzione demografica in Svizzera è contraddistinta
dall'invecchiamento. Questo si rispecchia nel cambiamento della piramide delle età:
con il passare del tempo, la quota di persone anziane aumenta rispetto alla popolazione più giovane. Questo implica cambiamenti della struttura della popolazione che
si manifestano a tre livelli: l'aumento della speranza di vita, la diminuzione della
natalità e la modifica degli effettivi e della struttura per età. La combinazione di
questi tre fattori incide sull'AVS e sul 2° pilastro già da diversi anni. Benché l'impatto sia finora rimasto discreto poiché altri parametri demografici, istituzionali ed
economici limitati nel tempo hanno neutralizzato questi effetti, nei prossimi anni
essi metteranno sempre più a rischio l'equilibrio finanziario della previdenza per la
vecchiaia. Considerando che non sarà possibile arrestare l'invecchiamento nei prossimi 40 anni, questi effetti diventeranno sempre più marcati con l'accentuarsi del
medesimo.
1.6.1.1
Aumento della speranza di vita
Nel 1960, la speranza di vita alla nascita era di 74,1 anni per le donne e di 68,7 per
gli uomini. A distanza di cinquant'anni, questi valori sono passati a 84,64 anni per le
donne e 80,2 per gli uomini, con un aumento della speranza di vita di oltre dieci anni
per entrambi i sessi. Se questo incremento è certamente dovuto in parte alla diminuzione della mortalità al momento della nascita, la maggior parte di esso è tuttavia
ascrivibile alla costante diminuzione della mortalità delle persone anziane negli
ultimi decenni, tanto che la speranza di vita a 65 anni è passata, nell'arco di cinquant'anni, dai 15,2 ai 22,2 anni per le donne e dai 12,9 ai 18,9 anni per gli uomini.
L'incremento continuo della speranza di vita incide direttamente sull'AVS e sulla
21
previdenza professionale, dato che le rendite devono essere versate per un periodo
più lungo, il che pregiudica progressivamente l'equilibrio finanziario delle due
assicurazioni sociali.
1.6.1.2
Diminuzione dei tassi di natalità
Negli anni Sessanta, il numero medio di figli per donna era 2,6. Questa cifra è scesa
a 1,5 fino alla fine degli anni Settanta, per poi attestarsi all'incirca su quel livello. Il
tasso di natalità è dunque inferiore al tasso di sostituzione della popolazione. Attualmente, questo non incide ancora direttamente sul sistema della previdenza per la
vecchiaia, dato che la diminuzione del numero di giovani che entra nella vita attiva è
stata finora bilanciata dall'arrivo quasi costante di immigrati in età attiva. Essendosi
integrati rapidamente sul mercato del lavoro, questi ultimi hanno contribuito immediatamente al finanziamento del sistema di ripartizione.
1.6.1.3
Modifica della struttura per età della popolazione
Negli ultimi cinquant'anni, la crescita della popolazione in Svizzera ha segnato il
livello più elevato, grazie non solo alle numerose nascite dovute al baby boom
(generazioni nate tra il 1942 e il 1972), ma anche all'afflusso di lavoratori stranieri.
In questo lasso di tempo, la popolazione residente è cresciuta del 30 per cento,
superando gli 8 milioni nel 2012. Questo notevole e quasi costante aumento è ascrivibile per due terzi all'immigrazione e solo per un terzo all'eccedenza naturale.
Il saldo migratorio e l'effettivo degli stranieri non incidono solo sulla crescita demografica, ma anche sulla struttura per età della popolazione, che ha registrato variazioni importanti nel corso degli ultimi decenni. Se nel 1970 la quota delle persone di
65 anni o più si situava all'11,5 per cento, nel 2012 è passata al 17,4 per cento. Al
contrario, la quota delle persone di meno di 20 anni è diminuita, tra il 1970 e il 2012,
dal 31,0 al 20,4 per cento. Dato che la riduzione del gruppo dei giovani è più consistente rispetto all'aumento di quello degli ultrasessantacinquenni, nello stesso arco
temporale la quota di persone in età da lavoro (20-64 anni) sulla popolazione totale è
passata dal 57,5 al 62,2 per cento.
In seguito al progressivo raggiungimento dell'età di pensionamento da parte delle
generazioni del baby boom, nel medio periodo due gruppi assumeranno una crescente importanza relativa: quello delle persone di oltre 50 anni e quello delle persone di
oltre 65 anni. In futuro l'età mediana della popolazione continuerà ad aumentare.
Questa evoluzione avrà conseguenze rilevanti sulle spese dell'AVS e della previdenza professionale: il numero di beneficiari di prestazioni di vecchiaia aumenterà, così
come la durata del versamento delle prestazioni, che seguirà l'aumento della speranza di vita. Il gruppo delle persone di età compresa tra i 20 e i 40 anni si ridurrà
progressivamente e il numero di figli aumenterà solo lievemente grazie all'immigrazione o a un aumento della natalità. Infine, l'effettivo dei giovani, «riserva» di manodopera per il futuro, tenderà a diminuire.
22
1.6.2
Demografia e previdenza per la vecchiaia
L'AVS reagisce con molto ritardo alle variazioni dei parametri demografici: quella
del tasso di natalità incide sui contributi solo dopo 20 anni, quando i figli nati prima
di questa variazione entrano nella vita attiva. Le ripercussioni sulle prestazioni si
manifestano ancora più tardi. Pur non essendo più immediati, gli effetti di una modifica del tasso di mortalità si manifestano in modo piuttosto accentuato dopo un certo
periodo di tempo, soprattutto se è la speranza di vita delle persone in età di pensionamento ad aumentare. Un incremento della migrazione influisce rapidamente sulla
situazione finanziaria dell'AVS, in particolare se le persone che esercitano un'attività
lucrativa sono stranieri assoggettati sin da subito all'obbligo contributivo per l'attività che svolgono in Svizzera. L'effetto sulle prestazioni è invece più lento, dato che
gli stranieri devono prima acquisire il diritto a prestazioni. In sintesi, il saldo migratorio positivo dal 2000 ha fatto sì che la popolazione attiva in Svizzera crescesse
costantemente e ha consentito di alimentare le casse dell'AVS 10. Ciononostante, il
basso tasso di natalità e l'aumento della speranza di vita metteranno l'AVS di fronte
a una sfida importante.
Visto il suo finanziamento secondo il sistema di capitalizzazione, il 2° pilastro risente
meno dell'evoluzione demografica rispetto all'AVS. La modifica del rapporto tra
persone attive e beneficiari di rendite non incide infatti direttamente sul finanziamento
del 2° pilastro, dato che ognuno costituisce da sé il proprio capitale di vecchiaia. Per
contro, vi è un parametro demografico specifico che esercita un'influenza determinante
in questo ambito: la speranza di vita. Il costante aumento della longevità comporta che
il capitale costituito nel corso della vita attiva sia sempre meno sufficiente per coprire
gli anni di pensionamento. Di conseguenza, l'allungamento del periodo di versamento
della rendita ha un impatto altrettanto significativo sul 1° e sul 2° pilastro.
1.6.3
Evoluzione economica
L'evoluzione finanziaria della previdenza per la vecchiaia non dipende solo dal
cambiamento delle strutture demografiche, ma anche dallo sviluppo della produttività e del mercato del lavoro. Se l'evoluzione demografica determina soprattutto le
uscite della previdenza per la vecchiaiasul fronte delle entrate, quelle dell'AVS sono
influenzate in primo luogo dall'evoluzione economica e quelle della previdenza
professionale dall'evoluzione dei mercati finanziari.
In Svizzera gli anni Novanta sono stati caratterizzati da uno sviluppo economico
complessivamente debole, con una diminuzione globale del valore aggiunto in
termini di evoluzione reale del PIL, nella prima metà del decennio e una crescita
nettamente superiore all'1 per cento nella seconda metà. Quest'ultimo periodo di
crescita è stato determinato, in particolare, dall'evoluzione del settore finanziario,
ma, soprattutto, da quella che viene definita la «new economy».
In seguito allo scoppio della bolla Internet e alle conseguenze a livello internazionale degli attentati dell'11 settembre 2001, l'andamento dell'economia svizzera ha
segnato una battuta d'arresto e nel 2003 ha registrato un tasso di crescita negativo.
10
Rapporto del Consiglio federale del 28 gennaio 2009 in adempimento del postulato
Schelbert Louis (07.3396) depositato il 20 giugno 2007 (Aggiornamento delle basi di calcolo per le proiezioni dell'AVS).
23
Negli anni successivi, però, il PIL reale ha segnato un aumento significativo e la
crescita, passata dal 2,5 al 3,6 per cento annuo, è risultata molto più accentuata che
negli anni Novanta (v. grafico 1 sull'evoluzione del PIL). Questa crescita è stata
alimentata in particolare dal settore finanziario, mentre negli stessi anni l'industria
manifatturiera, fortemente orientata all'esportazione, poteva beneficiare dello sviluppo a livello internazionale. Alla fine del 2008, tuttavia, con l'inizio della crisi
finanziaria ed economica provocata in particolare dalle perturbazioni nel settore
finanziario, la crescita è scesa al di sotto del 2 per cento. Rispetto all'anno precedente, nel 2009 la produzione economica ha addirittura segnato un calo dell'1,9 per
cento in termini reali.
Grafico 1-1
PIL in milioni di franchi
600'000
5.0%
4.0%
PIL (in millioni franchi)
500'000
3.0%
400'000
2.0%
300'000
1.0%
0.0%
200'000
-1.0%
100'000
-2.0%
0
-3.0%
1980
1985
1990
Variazione in %
1995
2000
2005
2010
PIL in millioni di franchi
Fonti: UST: 1990-2011, SECO: 1980-1989
In seguito alla crisi finanziaria ed economica mondiale del 2008, l'economia della
maggior parte dei Paesi dell'OCSE è precipitata in una profonda recessione, a causa
della rilevanza del commercio internazionale per questi Stati e dell'influenza relativamente significativa dell'intermediazione finanziaria nell'attività economica. Finora
la Svizzera ha resistito alla crisi mondiale meglio dei suoi principali partner commerciali, grazie a una specializzazione settoriale in prodotti manifatturieri meno
sensibili alle fluttuazioni congiunturali, al moderato indice d'indebitamento dei
beneficiari di crediti nazionali nel settore non finanziario privato, alla capacità di
resistenza del credito interno e alla mancanza di un ciclo edilizio. Anche l'intervento
dello Stato e della Banca nazionale svizzera (BNS) a sostegno dell'UBS ha contribuito a limitare le ripercussioni negative della crisi. Il rischio che il settore pubblico
possa subire perdite per il programma di recupero è moderato rispetto ad altri Paesi,
nonostante l'influenza rilevante delle maggiori banche nell'economia. La Banca
nazionale ha agito in modo decisivo per mantenere la liquidità sul mercato del
credito interbancario, riportando vicino allo zero i tassi d'interesse sulle sue operazioni di pensione, contribuendo alla riduzione dei margini dei tassi sui prestiti inter24
bancari, intervenendo per frenare l'apprezzamento del franco svizzero e acquistando
obbligazioni denominate in franchi svizzeri. La prudente politica di bilancio del
passato avrebbe lasciato un certo margine per un operazione di rilancio nel 2009 e
2010, ma gli incentivi sono stati modesti rispetto ad altri Paesi dell'OCSE 11.
L'incertezza dei mercati finanziari dovuta al debito sovrano di molti Paesi ha comportato un apprezzamento a livelli record della moneta svizzera. Se la minore competitività dei prezzi è stata parzialmente compensata da una forte domanda estera di
beni e servizi svizzeri, le esportazioni hanno recentemente mostrato i primi segni di
flessione. La BNS ha fissato un tasso limite per il franco svizzero, al fine di arginarne l'apprezzamento nei confronti dell'euro. Il mantenimento dei tassi d'interesse a un
livello basso può essere certamente una soluzione temporanea, ma resta il fatto che
questa debolezza eccezionale ha provocato un aumento significativo delle ipoteche e
dei prezzi nel settore edilizio 12.
1.6.4
Economia e previdenza per la vecchiaia
Le fluttuazioni economiche incidono sulle entrate dell'AVS in misura maggiore e
più rapida che sulle sue uscite. Questo si spiega con il fatto che l'attività economica
si ripercuote direttamente sull'evoluzione dei salari e sull'occupazione, quindi sulla
massa salariale soggetta alla contribuzione. Le prestazioni sono invece meno sensibili all'evoluzione economica, perché le nuove rendite sono calcolate in base ai
redditi conseguiti sull'intera durata dell'attività (gli ultimi anni hanno dunque solo un
ruolo marginale) e le rendite correnti vengono adeguate in base all'indice misto 13. In
altre parole, più la crescita è forte, meno sarà gravato il bilancio dell'AVS, dato che
l'aumento delle entrate è più rapido di quello delle uscite. In caso di recessione,
l'effetto è invece inverso, poiché le entrate subiscono un calo immediato, mentre le
uscite restano invariate.
In considerazione della sua struttura e del suo finanziamento secondo il sistema di
capitalizzazione, la previdenza professionale reagisce alle fluttuazioni dell'economia
diversamente dall'AVS. I contributi sono calcolati in percentuale del salario e costituiscono essenzialmente un processo di risparmio per la vecchiaia; le prestazioni e i
contributi sono pertanto correlati più strettamente che nell'AVS. Tramite i rendimenti dei capitali, invece, l'evoluzione dei mercati finanziari costituisce un fattore importante che determina l'equilibrio finanziario del 2° pilastro. Se negli anni Novanta
si poteva sperare in un rendimento medio del 5 per cento, se non addirittura superiore, dagli inizi del nuovo millennio non è più così. Di fatto, la tendenza a livelli
storicamente bassi dei tassi d'interesse registrata ormai da diversi anni e il suo prevedibile perdurare nel futuro contribuiranno, unitamente all'aumento della speranza
di vita, ad incrementare il deficit di finanziamento delle rendite nel 2° pilastro.
11
12
13
OCSE, Études économiques de l’OCDE – Suisse, gennaio 2012, pag. 8 (disponibile in
francese, tedesco e inglese).
Ibid., pag. 8.
Media aritmetica tra l'indice dei salari e l'indice dei prezzi, il che significa che, nel momento in cui salari e prezzi aumentano, le rendite sono adeguate all'inflazione e solo alla
metà dell'incremento dei salari reali.
25
1.7
Prospettive di finanziamento
• A lungo termine le prestazioni dell'AVS non saranno più finanziate in
misura sufficiente.
• A partire dal 2020 i conti dell'AVS non saranno più in equilibrio.
• Entro il 2030 il deficit di finanziamento dell'AVS raggiungerà circa
8,6 miliardi di franchi.
1.7.1
Situazione iniziale
Per pianificare un finanziamento stabile nel lungo periodo per il 1° e il 2° pilastro,
occorre innanzitutto determinare i fattori d'influenza e i parametri di calcolo in base
ai quali misurare l'evoluzione (finanziaria) futura. Le spiegazioni presentate di
seguito illustrano su quali dati e quali ipotesi si fondano le prospettive finanziarie 14.
Esse consentono, da un lato, di comprendere l'origine dei deficit di finanziamento
nella previdenza per la vecchiaia e, dall'altro, come questi dovranno essere compensati mediante le misure proposte.
L'evoluzione finanziaria del 1° e del 2° pilastro è influenzata sostanzialmente dai
fattori seguenti:
− il numero di persone che pagano i contributi;
− il numero di beneficiari di rendite e la durata della riscossione;
− l'evoluzione economica;
− l'andamento dei rendimenti sui mercati finanziari.
Va rilevato che questi fattori non incidono in egual misura sull'evoluzione finanziaria dei due pilastri, dato che l'AVS è finanziata in base al sistema di ripartizione,
mentre la previdenza professionale in base al sistema di capitalizzazione. Di conseguenza, per quanto riguarda il finanziamento l'AVS è sensibile alle variazioni della
massa salariale e all'evoluzione economica. In caso di congiuntura economica favorevole, l'occupazione e l'immigrazione (in particolare di lavoratori altamente qualificati) fanno registrare tassi elevati e quindi le entrate dell'AVS aumentano rapidamente, mentre avviene il contrario – in misura altrettanto marcata – se il tasso di
occupazione diminuisce. Per quanto riguarda le uscite, nei sistemi finanziati secondo
il principio di ripartizione il fattore principale, oltre al numero dei beneficiari di
rendite, è la durata della riscossione, ovvero la speranza di vita dei beneficiari.
Nel sistema di capitalizzazione, il finanziamento dipende in primo luogo dall'andamento dei rendimenti sui mercati finanziari, che a sua volta è in stretta correlazione
con la situazione economica. Più quest'ultima è instabile, più saranno ridotti i profitti
realizzati sui mercati finanziari e quindi più sarà difficile per gli istituti di previdenza
conseguire i rendimenti e raggiungere il grado di copertura stabiliti per legge. Dato
che la previdenza professionale è basata su un processo di risparmio individuale,
l'evoluzione demografica diventa un problema solo nel momento in cui per finanzia14
26
DFF, Prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche in Svizzera - Rapporto 2012,
Berna, 25 gennaio 2012; UST, Les scénarios de l'évolution de la population de la Suisse
2010 – 2060, 2010 (disponibile in francese e in tedesco).
re le rendite correnti devono essere impiegati i redditi sul capitale della popolazione
attiva. Il processo di risparmio individuale deve però affrontare anche la sfida che
rappresenta la speranza di vita in costante aumento, dato che in questo caso il capitale risparmiato dovrà essere sufficiente per un periodo più lungo.
In una seconda fase di pianificazione, vengono stabiliti i parametri per i fattori
d'influenza rilevanti, in base ai quali si potrà calcolare l'evoluzione a lungo termine
delle entrate e delle uscite, compresi eventuali deficit. In questo contesto, visti i
diversi sistemi di finanziamento dei due pilastri, le ipotesi dovranno essere diverse
per l'AVS e la previdenza professionale.
1.7.2
Prospettive finanziarie dell'AVS
Basi di dati
Le ipotesi sull'evoluzione delle entrate e delle uscite nell'AVS sono le stesse su cui si
basano anche il bilancio e il piano finanziario della Confederazione 15. I parametri
demografici servono a descrivere l'evoluzione della popolazione residente permanente, che dipende dalle nascite, dai decessi e dai flussi migratori. L'Ufficio federale
di statistica (UST) elabora periodicamente (generalmente ogni cinque anni) scenari
demografici che si basano sui parametri rilevati e sulle ipotesi relative alla loro
evoluzione futura. I parametri economici sono utilizzati per determinare le tendenze
dell'economia svizzera nel lungo periodo. Tra i parametri economici determinanti
figurano l'occupazione, la produttività del lavoro, i salari, i prezzi al consumo, i tassi
d'interesse e il tasso di disoccupazione medio. Formulando ipotesi sull'evoluzione di
questi parametri è possibile determinare uno scenario di crescita economica (o di
crescita del PIL) implicita a lungo termine.
Partendo dai parametri demografici viene innanzitutto calcolato uno scenario medio 16. Questo si fonda perlopiù sul proseguimento dell'evoluzione degli ultimi anni e
segue l'andamento più probabile dei parametri. Tuttavia, non essendo possibile
prevedere il futuro in modo esatto, vengono elaborati altri due scenari (alto e basso),
che tengono conto di divergenze dei parametri centrali, rispettivamente verso l'alto e
verso il basso, rispetto allo scenario medio. Per le prospettive finanziarie dell'AVS,
entrambi gli scenari demografici supplementari variano in funzione dell'immigrazione netta, poiché questo parametro non solo subisce forti fluttuazioni nel tempo, ma
esercita anche un'influenza rilevante sull'evoluzione finanziaria dell'AVS.
15
16
Unità di riferimento macroeconomiche del 10 giugno 2013.
Nel presente rapporto, lo scenario medio per l'evoluzione demografica dal 2013 al 2030 è
lo scenario A17-2010; A09-2010 è lo scenario basso e A18-2010 quello alto.
27
Grafico 1-2
Saldo migratorio (1970-2030)
L'andamento del saldo migratorio mostra l'intensità e la rapidità delle variazioni
registrate da questo parametro in Svizzera. In pochi anni un'eccedenza migratoria di
oltre 100 000 unità può scendere a un livello pari a zero o addirittura negativo, se il
numero di emigranti supera quello degli immigranti. Nel 2008, con 184 000 immigranti a fronte di 86 000 emigranti, il saldo migratorio era di 98 000 persone, un
valore quasi pari a quello del 1960. Già quattro anni più tardi, nel 2012, il saldo si
era più che dimezzato, scendendo a 45 000 unità.
Nel calcolo delle prospettive finanziarie dell'AVS, il saldo migratorio è oggetto di
particolare attenzione. Le entrate dell'assicurazione sono infatti notevolmente influenzate non solo dall'elevata volatilità della migrazione, ma anche dalla formazione e dall'attività lucrativa degli immigrati. Negli ultimi 20 anni, è immigrato un
numero particolarmente alto di lavoratori ben qualificati. Di norma, questi conseguono un reddito elevato e di conseguenza versano all'AVS somme ingenti a titolo
di contributi. Anche tenendo conto delle prestazioni cui avranno successivamente
diritto, il saldo dei contributi a favore dell'AVS resta positivo. Il grafico seguente
mostra il risultato di ripartizione dell'AVS, con e senza i contributi dei lavoratori
immigrati. Senza questi ultimi, già nel 1992 il risultato di ripartizione sarebbe stato
negativo e, mantenendo le stesse condizioni, da allora le uscite dell'AVS sarebbero
state sempre superiori alle entrate. Neanche il punto percentuale IVA supplementare,
destinato dal 1999 al Fondo di compensazione AVS, sarebbe stato sufficiente per
compensare il risultato di ripartizione.
28
Grafico 1-3
Influenza del saldo migratorio sul risultato di ripartizione
3'000
2'000
1'000
0
1970
1976
1982
1988
1994
2000
2006
2012
-1'000
-2'000
-3'000
Risultato di ripartizione effettivo
-4'000
Risultato di ripartizione senza considerare il saldo
migratorio dal 1970
-5'000
L'andamento del rapporto di dipendenza riflette le considerevoli variazioni registrate
nella struttura demografica e nella piramide delle età in Svizzera. Nel 1948, anno
dell'introduzione dell'AVS, vi erano circa 6,5 persone attive per ogni persona in età di
pensionamento, mentre oggi sono quasi 4; tra vent'anni il rapporto sarà di circa 2 a 1.
Grafico 1-4
Rapporto di dipendenza per scenario
29
Se l'evoluzione della popolazione e dell'economia seguirà lo scenario medio, ci si
può attendere che le entrate del Fondo di compensazione AVS copriranno le uscite
fino al 2018 circa. Dato che, per via del suo finanziamento per ripartizione, l'AVS
risente particolarmente dell'evoluzione demografica, il pensionamento delle generazioni di forte natalità e la crescente durata della riscossione delle rendite causeranno
una crescita costante delle uscite. Visto il numero nettamente inferiore di giovani
adulti che accedono al mercato del lavoro, le entrate crescono più lentamente rispetto alle uscite. Appena il risultato di ripartizione diventerà negativo, per pagare le
rendite si dovrà attingere alle riserve del Fondo. Se non si adottano tempestivamente
misure adeguate, dunque, non sarà possibile garantire l'equilibrio finanziario
dell'AVS. Il fattore meno calcolabile in questo contesto è la migrazione netta, che,
come spiegato in precedenza, può cambiare rapidamente. Se il saldo migratorio
resterà superiore alla media, il momento in cui il Fondo AVS avrà una copertura
insufficiente slitterà; se invece il numero di immigrati diminuirà in misura più forte
del previsto, i risultati di ripartizione diventeranno deficitari anzitempo. Questo
effetto sarà accentuato dall'evoluzione economica.
Grafico 1-5
Evoluzione del Fondo AVS (in percentuale delle uscite)
Il grafico mostra il livello del Fondo di compensazione AVS in percentuale delle
uscite di un anno dell'assicurazione 17. La curva centrale corrisponde allo scenario
medio, che si basa su un'evoluzione dei salari reali dell'1 per cento e un saldo migratorio di 40 000 unità. Secondo questo scenario, senza misure adeguate, nel 2024
circa il Fondo di compensazione AVS coprirà solo il 50 per cento delle uscite di un
anno. Se il livello scendesse al di sotto del 30 per cento, le risorse del Fondo non
basterebbero più per pagare puntualmente tutte le rendite e verrebbero a crearsi
situazioni di parziale insolvenza, perché le uscite del Fondo continuerebbero ad
17
30
Previa deduzione dei debiti dell'AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS.
essere costanti, mentre le entrate sarebbero meno regolari. I due scenari alternativi
divergono da quello medio considerando, rispettivamente, un'evoluzione più pessimista – ovvero con un saldo migratorio piuttosto basso e una situazione economica
difficile (curva inferiore) – e una più ottimista, basata su una maggiore immigrazione e un'evoluzione economica positiva (curva superiore). In ogni caso, l'AVS rischia
uno squilibrio finanziario a partire dal 2020.
Deficit di finanziamento dell'AVS
Sulla base di questi scenari di previsione, si può determinare il fabbisogno finanziario dell'AVS presumibile fino al 2030 circa. Secondo lo scenario medio, nel 2020 il
deficit di finanziamento ammonterà a 1,2 miliardi di franchi, per crescere a
8,6 miliardi entro il 2030.
1.7.3
Prospettive finanziarie della previdenza
professionale
Basi di dati
Nel calcolo delle prospettive finanziarie della previdenza professionale (finanziata
secondo il sistema di capitalizzazione), assume grande importanza l'ammontare
dell'aliquota minima di conversione. Applicata nell'ambito dell'assicurazione minima obbligatoria LPP, tale aliquota incide notevolmente anche sulla previdenza
professionale più estesa. L'aliquota di conversione permette di convertire il capitale
accumulato in rendite, un'operazione che deve essere equa. In effetti, se l'aliquota è
troppo elevata, le rendite sono troppo alte rispetto al capitale che dovrebbe finanziarle e gli istituti di previdenza subiscono perdite. Queste devono essere quindi compensate, generalmente a spese degli assicurati attivi (interesse inferiore sul risparmio
o contributi supplementari) o dei loro datori di lavoro (finanziamento o contributi
supplementari). Dato che una simile situazione non è auspicabile, la fissazione
dell'aliquota minima di conversione a un livello corretto rappresenta una delle priorità del 2° pilastro.
In questo contesto, i due fattori d'influenza principali sono le prospettive di rendimento del capitale e la speranza di vita. Una volta stabilito il parametro della speranza di vita, si può determinare il valore dell'aliquota di conversione in base alle prospettive di rendimento. Viceversa, in base a un'aliquota minima di conversione
predefinita si può determinare il rendimento che i fondi previdenziali investiti dovrebbero fruttare in media nel lungo periodo. Questo significa che per garantire
l'aliquota minima di conversione del 6,8 per cento attualmente applicata, gli istituti
di previdenza devono realizzare in media un rendimento sui capitali di quasi il 5 per
cento nel lungo periodo. Nel caso di un'aliquota del 6,0 per cento, i rendimenti
devono essere tra il 3,5 e il 4,0 per cento.
L'indice Pictet LPP 93 è un indicatore ampiamente riconosciuto dei rendimenti
ottenibili da parte degli istituti di previdenza. Il grafico seguente mostra l'evoluzione
dell'indice dal 1998 e la sua tendenza. Questi valori sono messi in correlazione con il
rendimento necessario per il finanziamento di un'aliquota di conversione del 6,8 per
cento.
31
Grafico 1-6
Evoluzione del rendimento del capitale (1988-2013)
20.0
15.0
Rendimento in %
10.0
5.0
0.0
-5.0
Rendimento necessario per un'aliquota di conversione del 6,8% nel
2015
Placements avec 25 % d'actions (indice Pictet LPP 93)
2013
2012
2011
2010
2008
2009
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1997
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
-10.0
Il grafico mostra che, in base alla tendenza del rendimento, quest'ultimo sta scendendo decisamente al di sotto del 5 per cento presupposto per un'aliquota di conversione del 6,8 per cento. Più realisticamente, ci si può attendere un rendimento compreso tra il 3,5 e il 4,0 per cento, che corrisponde a un'aliquota di conversione del
6,0 per cento.
Il grafico seguente mostra come si sono evoluti dalla fine del 1999 il capitale remunerato al tasso d'interesse minimo LPP (accreditato agli assicurati attivi) e al rendimento necessario del 4 per cento (media globale tra quanto è accreditato agli assicurati attivi e quanto occorre per finanziare l'aliquota di conversione legale). Questi
andamenti sono messi in relazione con i rendimenti effettivamente realizzati nello
stesso periodo (fonte: ASIP). Il grafico mostra anche l'evoluzione del grado di
copertura medio degli istituti di previdenza, indicatore della situazione finanziaria
globale (fonte: Complementa).
32
Grafico 1-7
Confronto tra i rendimenti necessari e quelli realizzati; evoluzione del grado di
copertura medio (2000-2012)
Si può constatare che i rendimenti effettivamente realizzati sono risultati insufficienti. Di conseguenza, la situazione finanziaria globale degli istituti di previdenza è ora
vicina all'equilibrio (grado di copertura del 100 %), mentre alla fine del 1999 gli
istituti di previdenza disponevano ancora di una riserva media di circa il 25 per
cento.
La volatilità sui mercati finanziari è influenzata da molteplici fattori, per cui non è
possibile prevedere l'evoluzione probabile dei rendimenti. Di regola, si può tuttavia
partire dal presupposto che gli investimenti a basso rischio conseguiranno tendenzialmente rendimenti minori. L'aumento della speranza di vita comporta la necessità
di investire i fondi previdenziali su un arco temporale più lungo senza correre rischi
eccessivi. Di conseguenza, vista l'evoluzione attuale, non vanno fissate aspettative di
rendimento troppo elevate. Più a lungo i profitti realizzati sui mercati finanziari
divergeranno dai rendimenti alla base dell'aliquota di conversione, più la situazione
finanziaria degli istituti di previdenza sarà difficile.
Prospettive finanziarie della previdenza professionale
I due parametri fondamentali per l'aliquota di conversione sono la speranza di vita
dei beneficiari di rendita e il rendimento atteso degli investimenti. Per nessuno dei
due possono essere formulate previsioni attendibili. Per quanto concerne la speranza
di vita, le basi tecniche più frequentemente utilizzate dagli istituti di previdenza 18
danno comunque la possibilità di fare delle stime. L'evoluzione dei rendimenti sui
mercati finanziari non può essere prevista, ma va stimata tenendo conto della prudenza richiesta nell'investimento di fondi previdenziali e delle conseguenze di un
eventuale perdurare dei tassi d'interesse bassi.
Di conseguenza, si può presupporre che il necessario rendimento dei capitali di quasi
il 5 per cento sarà difficilmente realizzabile, soprattutto nel breve e medio periodo.
Attualmente non ci sono segnali che lascino presagire un'inversione di tendenza
18
LPP 2010; VZ 2010.
33
della politica di tassi d'interesse bassi da parte delle banche nazionali né gli attori sui
mercati finanziari si attendono variazioni in tal senso. Per i prossimi dieci anni è
preventivato un rendimento del 2,4 per cento per un portafoglio medio delle casse
pensioni 19. Inoltre, anche in caso di graduale aumento dei tassi d'interesse si dovrebbe considerare un lungo periodo transitorio, poiché si potranno conseguire rendimenti più elevati solo dopo che gli investimenti correnti con rendimenti bassi saranno stati sostituiti da investimenti con rendimenti più elevati. Con l'aumentare dei
tassi d'interesse, il valore corrente degli investimenti a tasso fisso diminuisce, il che
determina una riduzione del grado di copertura. Di conseguenza, la fase di rendimenti (troppo) bassi durerà ancora a lungo, anche la situazione dei tassi d'interesse
dovesse migliorare nei prossimi tempi. Se si rinuncia a un adeguamento dell'aliquota
di conversione, visti i redditi bassi e i costi supplementari dovuti alla speranza di vita
in aumento, gli istituti di previdenza subiranno costantemente perdite, il che renderà
più difficile garantire una corretta remunerazione del capitale degli assicurati attivi.
Pertanto, pur non potendo stabilire con certezza le prospettive finanziarie della
previdenza professionale, appare quantomeno chiaro che l'aliquota minima di conversione dovrà essere ridotta. Si è infatti constatato che negli ultimi anni la situazione finanziaria globale degli istituti di previdenza è piuttosto peggiorata e non si può
ragionevolmente sperare nel breve periodo in un'evoluzione dei mercati tale da
delineare una ripresa. Il grafico seguente illustra l'evoluzione dei gradi di copertura,
distinguendo stavolta gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico in funzione del fatto che dispongano o meno di una garanzia dello Stato.
Grafico 1-8
Evoluzione del grado di copertura medio ponderato in base al capitale
115
110.4
112.2
111.2
110
107.7
Grado di copertura in %
104.6
105
103.4
101.2
100
97.2
93.5
95
90
104.8
103.4
91.3
93.2
Casse senza garanzia dello Stato
Casse con garanzia dello Stato
85.9
84.0
85
82.9
79.1
80
82.9
84.8
80.6
75
Fine 2005
Fine 2006
Fine 2007
Fine 2008
Fine 2009
Fine 2010
Fine 2011
Fine 2012
30.09.2013
Fonti: 2004 - 2011: statistica delle casse pensioni UST, calcoli UFAS; dal 2012: stime UFAS.
Fonti: dati dell'UST e calcoli dell'UFAS
Il grafico permette di constatare che gli istituti di previdenza senza garanzia dello
Stato continuano a non disporre di riserve sufficienti. Alla fine di settembre 2013, il
grado di copertura globale era infatti pari al 107,7 per cento, dunque inferiore alla
soglia del 115 per cento generalmente considerata quale livello medio adeguato
(15 % di riserve). Pur essendo nel complesso migliorata dal 2008, la situazione
19
34
Swisscanto, statistica delle casse pensioni.
finanziaria degli istituti di previdenza, non ha tuttavia raggiunto il livello ottimale.
Viste le prospettive descritte in precedenza, il rischio che gli istituti di previdenza si
ritrovino in una situazione di copertura insufficiente resta del tutto realistico.
Evitare situazioni di copertura insufficiente e ridistribuzioni indesiderate
Le prospettive finanziarie mostrano non solo una situazione imprevista e non auspicata di copertura insufficiente negli istituti di previdenza, ma anche una ridistribuzione altrettanto indesiderata del capitale di risparmio individuale dagli assicurati
attivi ai beneficiari di rendite. L'importo delle rendite già fissato è garantito. Per
poter pagare le rendite garantite anche nelle fasi in cui i redditi da capitale sono
troppo bassi, gli istituti di previdenza possono essere indotti a diminuire gli interessi
corrisposti sui conti di risparmio degli assicurati attivi, se non addirittura a prelevare
contributi supplementari a loro carico; un finanziamento supplementare può essere
richiesto anche ai datori di lavoro. Il capitale di vecchiaia delle persone attive è
remunerato con interessi troppo bassi e cresce conseguentemente in misura inferiore
durante la fase di risparmio. Più durerà la fase di interessi bassi, più saranno massicce le perdite degli assicurati attivi sul loro capitale di vecchiaia. Un progetto di
ricerca commissionato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
attualmente in corso, dovrebbe fornire ulteriori dettagli sugli effetti di ridistribuzione 20.
Poiché l'aliquota minima di conversione si applica solo nella previdenza professionale obbligatoria, se si diminuisce il tasso d'interesse corrisposto sulla parte sovraobbligatoria per coprire il fabbisogno di finanziamento di quella obbligatoria, si
genera un'altra forma di ridistribuzione. In tal caso, la ripartizione avviene infatti tra
il settore obbligatorio e quello sovraobbligatorio e non più direttamente tra i beneficiari di rendite e gli assicurati attivi.
Se un istituto di previdenza si trova in una situazione di copertura insufficiente, deve
inoltre adottare misure di risanamento, che vanno a discapito delle persone attive e/o
dei loro datori di lavoro, mentre le prestazioni dei beneficiari di rendite restano in
larga misura tutelate.
1.8
Lavori preliminari
1.8.1
Generazione baby boom e AVS
Nel 2012 è stata21svolta un'analisi approfondita per valutare le conseguenze del baby
boom sull'AVS . Il baby boom, ovvero il periodo di forte natalità tra il 1942 e il
1973, costituisce un fenomeno demografico ben isolabile. Se attualmente la maggioranza delle coorti del baby boom contribuisce a migliorare il rapporto di dipendenza
delle persone anziane rispetto a quelle attive, il progressivo pensionamento di tali
generazioni perturberà decisamente questo equilibrio a partire dalla metà del decennio del 2020. In una prima fase, il fenomeno del baby boom dissimula dunque i
cambiamenti strutturali demografici, ma in seguito ne potenzierà l'effetto. L'impatto
20
21
Progetto B13_03 – Studio di fattibilità sugli effetti di ripartizione nella previdenza professionale (disponibile in francese e in tedesco).
U. Müller et al., «Babyboom-Generation und AHV 2010–2060», in Beiträge zur Sozialen
Sicherheit, rapporto di ricerca n. 9/12, Berna 2012 (disponibile in tedesco, con riassunto
in italiano).
35
più importante di questo fenomeno riguarda l'evoluzione della produttività. L'incremento della produttività non solo incide favorevolmente sulle entrate dell'AVS, ma
nel lungo periodo comporta anche un aumento delle rendite (mediante l'indice
misto) e, in un periodo ancora più lungo, il diritto a rendite più elevate. In altre
parole, sia il baby boom che la forte immigrazione registrata in Svizzera dal 2002
contribuiscono a entrate importanti per l'AVS e, quindi, a buoni risultati di ripartizione. Successivamente, però, l'effetto di questi due fattori si ribalterà, con ripercussioni negative per le finanze dell'AVS. Nemmeno un forte aumento della produttività potrebbe bastare di per sé a migliorare la situazione in misura sufficiente, poiché il
debole tasso di natalità e l'aumento della speranza di vita continueranno ad incidere
negativamente sulle finanze dell'assicurazione e il baby boom contribuirà notevolmente a questa evoluzione negativa.
1.8.2
Fattori determinanti per il pensionamento anticipato
L'aumento della speranza di vita e il progressivo pensionamento delle numerose
coorti del baby boom determineranno un calo costante del numero di persone attive
tra il 2015 e il 2035. La partecipazione al mercato del lavoro di una popolazione più
anziana costituirà un fattore sempre più importante per assicurare la crescita e la
stabilità dell'AVS. Se si vuole garantire la sopravvivenza della previdenza per la
vecchiaia, occorre valorizzare maggiormente la presenza dei lavoratori anziani sul
mercato del lavoro svizzero.
Uno studio pubblicato nel 2012 mostra che tra i fattori principali che spingono le
persone ad uscire dal mercato del lavoro tra i 58 e i 63/64 anni vi sono il desiderio di
disporre di più tempo libero, motivi di salute, un licenziamento, un pensionamento
obbligato o condizioni di lavoro insoddisfacenti 22. La maggior parte delle persone
che ha deciso di andare in pensione anticipatamente lo ha fatto per libera scelta. Tra
gli incentivi di natura istituzionale, quelli che hanno influito maggiormente sulla
scelta del prepensionamento sono state le disposizioni del 2° pilastro e la possibilità
di riscuotere anticipatamente la rendita AVS. Le persone tra i 58 e i 63/64 anni
sarebbero disposte, a determinate condizioni, a continuare a lavorare oltre l'età
ordinaria di pensionamento; un quinto delle persone attive ha già previsto di farlo.
In linea generale, le imprese intervistate giudicano opportuno e necessario protrarre
il rapporto di lavoro con i collaboratori anziani fino a che questi hanno raggiunto
l'età ordinaria di pensionamento. I motivi principali per assumere collaboratori
anziani sono l'interesse per le loro competenze e la necessità di garantire il passaggio
delle conoscenze alle nuove leve. Condizioni di lavoro in funzione dell'età (in particolare modelli di lavoro flessibile, possibilità di diversificare l'attività lavorativa e
attenzione agli aspetti legati alla salute) sono essenziali per continuare ad occupare
persone con più di 58 anni. Tuttavia, la maggior parte delle imprese non persegue
sistematicamente una politica del personale volta a promuovere l'occupazione dei
lavoratori anziani. Inoltre, attualmente il reclutamento di questi ultimi è marginale
rispetto ad altre strategie possibili, quali il reclutamento di lavoratori più giovani,
donne o stranieri.
22
36
J. Trageser et al., «Altersrücktritt im Kontext der demografischen Entwicklung», in
Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 11/12, Berna 2012 (disponibile in
tedesco, con riassunto in italiano).
1.8.3
Mortalità differenziale
Uno studio si è concentrato sui fattori socio-economici determinanti per la speranza
di vita in Svizzera 23. Ne emerge che le maggiori differenze nel rischio di mortalità
dopo il pensionamento sono legate al livello d'istruzione: più questo è elevato,
minore è il rischio di mortalità dopo i 65 anni. Questa correlazione osservata per la
Svizzera conferma anche i risultati degli studi condotti in altri Paesi industrializzati.
Sulla base dell'indice del livello d'istruzione, i ricercatori hanno elaborato vari modelli di differenziazione dell'età pensionabile in funzione della speranza di vita dai
65 anni.
1.8.4
Situazione economica dei pensionati e dei superstiti
Due lavori di ricerca hanno analizzato la situazione economica dei pensionati e dei
superstiti 24.
A differenza delle persone attive, la cui parte preponderante del reddito disponibile è
rappresentata dal reddito dell'attività professionale, i pensionati in Svizzera beneficiano di quattro fonti di reddito: le rendite del 1° pilastro (che costituiscono complessivamente il 40 % dei loro redditi totali), le rendite del 2° pilastro (mediamente
il 20 %), i redditi della sostanza (30 %) e i redditi da attività lucrativa. Complessivamente, queste quattro fonti determinano, al momento del pensionamento, un
reddito mediano che corrisponde a circa il 67 per cento del reddito mediano del
gruppo delle persone attive. Se per la maggior parte delle persone la situazione
economica al momento del pensionamento risulta essere buona, quella delle persone
nella fascia di età di 80 anni e oltre è meno positiva e si avvicina a quella del gruppo
tra i 25 e i 34 anni.
L'esame della situazione economica delle persone prima e dopo il decesso del coniuge permette di constatare che la perdita di reddito causata da un decesso è ben
coperta. A titolo di paragone, un divorzio o una separazione hanno ripercussioni
finanziarie più gravi. Con un reddito mediano complessivo di circa 80 000 franchi,
una beneficiaria di rendita vedovile dispone di quasi 20 000 franchi in più rispetto a
una donna sola con figli. Contrariamente a quanto si osserva nel gruppo di donne
sole non vedove, l'attività professionale è maggiore in presenza di orfani. Nel 2006,
due terzi delle vedove beneficiarie di una rendita e senza figli conseguivano un
reddito da attività lucrativa, a fronte del 72 per cento delle vedove con figli.
23
24
P. Wanner et al., «Mortalité différentielle en Suisse 1990–2005», in Aspects de la sécurité
sociale, rapporto di ricerca n. 10/12, Berna 2012 (disponibile in francese, con riassunto in
italiano).
P. Wanner et al., «La situation économique des actifs et des retraités», in Aspects de la
sécurité sociale, rapporto di ricerca n. 1/08, Berna 2008 (disponibile in francese, con riassunto in italiano). P. Wanner et al., «La situation économique des veuves et des veufs», in
Aspects de la sécurité sociale, rapporto di ricerca n. 5/12, Berna 2012 (disponibile in
francese, con riassunto in italiano).
37
1.8.5
Meccanismi di adeguamento automatico
Uno studio commissionato all'OCSE ha analizzato, in base a un confronto internazionale, le diverse possibilità di attuazione e le esperienze maturate con i meccanismi di adeguamento automatico dei sistemi pensionistici nei Paesi dell'OCSE 25.
Dallo studio emerge che solo pochissimi Paesi sono riusciti a mettere in vigore un
meccanismo di adeguamento automatico. Nei rari Stati che l'hanno adottato per la
loro previdenza per la vecchiaia, si è constatato che l'attuazione di tale meccanismo
viene sistematicamente modificata o sospesa dagli ambienti politici quando inizia a
esplicare i suoi effetti. La Germania e la Svezia, ad esempio, hanno sospeso l'autoattivazione dei loro meccanismi in seguito alla crisi del 2009, per non compromettere
ulteriormente le condizioni di vita dei loro pensionati.
Un secondo studio ha analizzato più dettagliatamente la forma di un possibile meccanismo di adeguamento automatico nell'AVS e ha sviluppato tre modelli 26. Due dei
meccanismi proposti sono «piloti automatici autoregolanti», che non richiedono
alcun intervento politico dopo la loro entrata in vigore. Il terzo modello è un «navigatore istituzionalizzato» che prevede una procedura articolata in fasi, in base alla
quale il peggioramento della situazione finanziaria dell'AVS fa scattare l'intervento
del Consiglio federale e del Parlamento.
1.8.6
Soglia d’entrata e deduzione di coordinamento
Nel quadro della 1a revisione della LPP, è stato deciso di ridurre sia la soglia
d’entrata che la deduzione di coordinamento, al fine di migliorare la previdenza
professionale delle persone attive con redditi modesti o che lavorano a tempo parziale. Uno studio condotto a questo riguardo 27 ha stimato che grazie all'abbassamento
della soglia d’entrata sono state assicurate a titolo obbligatorio alla LPP circa
140 000 persone in più, soprattutto donne, salariati con redditi modesti e lavoratori a
tempo parziale.
Un secondo studio, condotto sulla fascia di impieghi a basso reddito e i rapporti di
lavoro atipici (p. es. gli impieghi nel settore della cultura), ha valutato gli effetti
dell'abbassamento della soglia d’entrata e della deduzione di coordinamento sui
datori di lavoro e sui salariati interessati 28. Ne emerge che la maggior parte delle
imprese non ha cercato di aggirare i nuovi obblighi derivanti dalla revisione della
LPP e che la riduzione della soglia d'entrata non ha quasi mai comportato una diminuzione dei salari lordi nel caso dei rapporti di lavoro in essere. Il fatto che i datori
25
26
27
28
38
A. D’Addio, et al., «Towards Financial Sustainability Of Pension Systems. The Role Of
Automatic-Adjustment Mechanisms in OECD and EU Countries», in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 8/12, Berna 2012 (rapporto disponibile in inglese,
con riassunto in italiano).
L. Feld et al., «Steuerungsmechanismen in der AHV», in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, n. 7/12, Berna 2012 (rapporto disponibile in tedesco, con riassunto in italiano).
K. Bertschy et al., «Herabsetzung der Eintrittsschwelle in der 1. BVG-Revision», in
Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 8/10, Berna 2010 (disponibile in
tedesco, con riassunto in italiano).
J. Trageser et al., «Auswirkungen der Herabsetzung der Eintrittsschwelle im Rahmen der
1. BVG-Revision auf Arbeitgebende und Arbeitnehmende», in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 2/11, Berna 2011 (disponibile in tedesco, con riassunto in
italiano).
di lavoro abbiano scaricato solo raramente gli oneri supplementari sui loro salariati
dimostra che le imprese sono disposte ad assumersi la loro responsabilità sociale.
1.8.7
Spese di amministrazione e spese di amministrazione
del patrimonio
Uno studio ha valutato le spese dell'amministrazione generale del 2° pilastro, sia per
gli istituti di previdenza che per le imprese 29. Si stima che le spese di amministrazione del 2° pilastro ammontino a circa 1,8 miliardi di franchi (2009), ovvero in
media 391 franchi all'anno per ogni assicurato. Queste spese sono suddivise tra le
imprese (280 milioni), gli istituti di previdenza (792 milioni) e gli assicuratori sulla
vita (735 milioni). Lo studio giunge alla conclusione che non si potrà ottenere una
riduzione significativa delle spese solo sopprimendo o semplificando qualche regola
giuridica. Le spese più ingenti non sono infatti generate dal trattamento di eventi
speciali quali i casi d'invalidità e di decesso o i prelievi anticipati nell'ambito della
promozione della proprietà d'abitazioni. Gli oneri amministrativi maggiori derivano
invece dai compiti più frequenti del 2° pilastro (trattamento delle entrate, delle uscite
e delle modifiche salariali), proprio a causa della loro frequenza, sebbene la loro
esecuzione sia rapida nei singoli casi.
Un secondo studio ha analizzato le spese di amministrazione del patrimonio 30. Ne è
emerso che queste sono molto diverse da una cassa pensioni a un'altra e oscillano tra
lo 0,15 e l'1,86 per cento del capitale. Proiettando questi valori sulla totalità degli
istituti di previdenza si è ottenuta una media dello 0,56 per cento, ovvero
3,9 miliardi di franchi per un patrimonio di previdenza complessivo di 698 miliardi
(aggiornato alla fine del 2009, inclusi gli attivi dei contratti di riassicurazione). Di
questa somma, nella contabilità degli istituti di previdenza figuravano solo
795 milioni e in quella degli assicuratori sulla vita 286 milioni di franchi, ovvero
circa lo 0,15 per cento delle spese complessive.
29
30
D. Hornung et al., «Verwaltungskosten der 2. Säule in Vorsorgeeinrichtungen und Unternehmen», in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 4/11, Berna 2011
(rapporto in tedesco, con riassunto in italiano).
U. Mettler et al., «Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule», in Beiträge zur Sozialen
Sicherheit, rapporto di ricerca n. 3/11, Berna 2011 (rapporto in tedesco, con riassunto in
italiano).
39
2
Presentazione del progetto
2.1
Disposizioni concernenti il pensionamento
2.1.1
In generale
L’età di riferimento legale è soltanto uno dei fattori che incidono sul momento
effettivo del pensionamento. Rivestono un ruolo importante anche altri fattori, quali
le risorse e le scelte personali, la politica aziendale in materia di vecchiaia e di
personale o la situazione sul mercato del lavoro. Questa constatazione ha trovato
conferma negli studi intitolati «Altersrücktritt im Kontext der demographischen
Entwicklung» e «Ältere Personen am Arbeitsmarkt: die Arbeitsmarktsituation der
Personen ab 50 Jahren und der Übergang in den Ruhestand», realizzati nel contesto
dei lavori preparatori 31 (v. cap. 1.8). In effetti, gli studi citati evidenziano un considerevole divario tra il momento effettivo del pensionamento, vale a dire il momento
in cui gli assicurati interrompono effettivamente l’attività lavorativa (64,1 anni per
gli uomini e 62,6 anni per le donne) e l’età di pensionamento prevista dalla LAVS.
Per varie ragioni, circa il 40 % dei lavoratori smette di lavorare prima di raggiungere
l’età AVS, mentre un terzo prosegue l’attività lavorativa anche dopo. Questo terzo è
composto per la maggior parte da lavoratori indipendenti (tre persone su quattro),
lavoratori a tempo parziale e persone che occupano posti specifici. Nel confronto
internazionale la Svizzera è tra i Paesi che presentano la quota più elevata di lavoratori anziani sul mercato del lavoro. Con l’andar degli anni, questa quota è aumentata,
ma non ha ancora raggiunto l’età fissata dalla legge per la riscossione della rendita.
In realtà, benché i lavoratori anziani si dichiarino disposti a prolungare l’attività
lavorativa se il mercato continua a offrire condizioni propizie, le politiche aziendali
in favore dei lavoratori anziani appaiono lacunose. Da parte delle imprese sembra
comunque manifestarsi un interesse a impiegare lavoratori che hanno superato l’età
di pensionamento in settori molto circoscritti, in particolare quando occorre assicurare il trasferimento di conoscenze e competenze. Le inchieste condotte presso le
imprese e i lavoratori anziani mettono in luce un reale interesse a condizioni di
pensionamento più flessibili, che consentano di meglio bilanciare attività professionale e pensionamento. 32
Per molti assicurati, inoltre, questa volontà di flessibilizzazione è legittima, poiché
spesso, per motivi di vario genere, le persone di una certa età stentano a rimanere
nella vita attiva fino all’età di pensionamento. Per giunta, il diffondersi del lavoro a
tempo parziale, in particolare tra le donne 33, l'esercizio di più attività lavorative o il
desiderio di andare in pensione gradualmente hanno cambiato le dinamiche del
mercato del lavoro. Occorre pertanto prevedere sia nell'AVS sia nella previdenza
professionale possibilità, del resto già offerta da numerosi istituti di previdenza, di
un passaggio graduale al pensionamento. Il presente avamprogetto punta pertanto a
coordinare le disposizioni della LAVS e della LPP per rendere più flessibile il regi31
32
33
40
J. Trageser et al., «Altersrücktritt im Kontext der demographischen Entwicklung», in:
Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 11/12 (in tedesco, con riassunto in
italiano); M. Kolly, Ältere Personen und Arbeitsmarktbeteiligung, in: Beiträge zur Sozialen Sicherheit – Materialband zum Forschungsbericht Nr. 11/12 (in tedesco).
Indicazioni tratte dallo studio Altersrücktritt im Kontext der demographischen Entwicklung, op. cit.
Il 58,5 % delle donne lavora a tempo parziale, mentre tra gli uomini la quota di lavoratori
a tempo parziale è del 13,8 %. Fonte: RIFOS 2012, tempo pieno/tempo parziale, media
annua.
me applicabile al pensionamento e tener meglio conto dei bisogni individuali dei
lavoratori anziani e delle tendenze del mercato del lavoro. Oltre alla flessibilizzazione del pensionamento, che consentirà di meglio bilanciare attività lavorativa e ritiro
dal mondo del lavoro, e all’aumento dell’età minima LPP, per farla coincidere con
l’età prevista per l’AVS, l’avamprogetto intende incoraggiare anche il prolungamento dell’attività lavorativa oltre l’età di riferimento prevedendo il computo dei contributi versati dopo i 65 anni nel calcolo delle prestazioni e inducendo così un ravvicinamento tra l’età di pensionamento effettiva e l’età di riferimento. Nella previdenza
professionale, invece, l’obbligo legale di versare accrediti di vecchiaia termina con il
raggiungimento dell’età di riferimento. Nei loro regolamenti gli istituti di previdenza
possono però prevedere la possibilità di protrarre la previdenza in caso di proseguimento dell’attività lavorativa (v. art. 33b LPP).
2.1.2
Età di riferimento unica a 65 anni per donne e
uomini
• L'età di riferimento è armonizzata a 65 anni per le donne e per gli uomini nel
primo e nel secondo pilastro.
• Un'età di riferimento superiore ai 65 anni è ingiustificata.
• L'armonizzazione dell'età di riferimento a 65 anni migliora le rendite LPP
delle donne.
Attualmente l’età ordinaria di pensionamento è fissata a 64 anni per le donne e a 65
anni per gli uomini. 34 Per la previdenza professionale valgono le stesse età; nei loro
regolamenti, tuttavia, gli istituti di previdenza possono prevedere età diverse (v. cap.
2.1.3.1).
L’età di pensionamento è il parametro fondamentale nella previdenza per la vecchiaia. Essa determina il momento a partire dal quale una persona ha diritto a una rendita
senza riduzioni (come nel caso dell'anticipazione) né supplementi (nel caso del rinvio). L’età di pensionamento segna di principio anche la fine dell’obbligo contributivo
generale tanto per l’AVS quanto per la previdenza professionale. Rappresenta anche
l’età limite fino alla quale può essere percepita una rendita dell’AI. Ma l’importanza
dell’età di pensionamento si estende anche oltre la previdenza per la vecchiaia. Tocca
in particolare i rapporti con il mondo del lavoro. L’età di pensionamento comporta
spesso la fine del rapporto di lavoro, sebbene non vi sia obbligatoriamente un nesso
diretto tra la riscossione delle prestazioni di vecchiaia e la cessazione dell’attività
lavorativa. Per le persone disoccupate, rappresenta la fine del diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione. Spesso è determinante anche per i piani
34
Dall’introduzione dell’AVS nel 1948 l’età di pensionamento degli uomini è sempre stata
di 65 anni. Quella delle donne, invece, è stata modificata a più riprese. All’inizio
anch’essa era fissata per principio a 65 anni. Tuttavia, se il marito aveva 65 anni, per il
versamento della rendita per coniugi bastava che la donna ne avesse compiuti 60. Nel
1957 l’età di pensionamento delle donne è stata ridotta a 63 e nel 1964 a 62 anni. Nel
1979, nell’ambito delle misure di consolidamento della 9a revisione dell’AVS, l’età minima delle donne per la rendita per coniugi è stata portata a 62 anni. In occasione della
10a revisione dell’AVS, l’età di pensionamento delle donne è stata innalzata in un primo
tempo (nel 2001) a 63 e in un secondo tempo (nel 2005) a 64 anni. Con l’11a revisione
dell’AVS, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di aumentarla a 65 anni.
41
sociali. La modifica dell’età di pensionamento nell’AVS comporta dunque non poche
ripercussioni anche in altri ambiti.
Considerate le esigenze di flessibilizzazione in relazione al pensionamento e la
necessità di mantenere un’età di pensionamento che garantisca il diritto di percepire
le prestazioni di vecchiaia senza riduzioni né supplementi, l'avamprogetto propone
di sostituire l’espressione «età ordinaria di pensionamento» con «età di riferimento».
Questa modifica di ordine terminologico permette inoltre di meglio distinguere
l'aspetto della riscossione delle prestazioni da quello dell’attività professionale.
Infatti, l’età di riferimento determina il momento del versamento delle prestazioni di
vecchiaia e non coincide necessariamente con il momento dell’uscita dal mercato del
lavoro. L’età di riferimento prevista è di 65 anni per gli uomini come per le donne,
nel primo come nel secondo pilastro. Essa fissa anche il momento in cui è necessario
un coordinamento con gli altri ambiti e con le altre assicurazioni sociali.
2.1.2.1
Argomenti a favore dell’armonizzazione dell’età di
riferimento a 65 anni
Nelle riflessioni sulla fissazione dell’età di riferimento occorre tener conto da un lato
dell’evoluzione demografica e dall’altro anche di aspetti legati alla politica sociale e
al mercato del lavoro. Oggi esiste un importante divario tra il momento della riscossione delle prestazioni di vecchiaia e il momento effettivo in cui le persone smettono
di lavorare. Per le donne questa differenza è ancora più evidente. Infatti, l’età media
dell’uscita definitiva del mercato del lavoro è di 64,1 anni per gli uomini e di 62,6
anni per le donne, e quindi non corrisponde all’età prevista dalla legge.
L’armonizzazione dell’età di riferimento punta anzitutto ad avvicinare il più possibile l’età media effettiva dell’uscita dal mercato del lavoro ai 65 anni. Questo obiettivo
presuppone che occorre dare ai lavoratori la possibilità di rimanere sul mercato del
lavoro se possibile fino a 65 anni e, per chi volesse e potesse, anche oltre. Di per sé,
l’innalzamento dell’età di riferimento per le donne a 65 anni non basta a garantire il
ravvicinamento dell’età effettiva di uscita dal mercato del lavoro all’età di riferimento. In effetti, devono assolutamente essere migliorate anche le condizioni quadro,
segnatamente con una politica delle famiglie che aiuti a conciliare lavoro e vita
privata, favorendo l’entrata precoce delle donne sul mercato del lavoro e offrendo
loro la possibilità di mantenere un tasso di attività sufficiente per una crescita professionale. Un aumento dell’età di riferimento oltre i 65 anni per tutti sarebbe iniquo,
considerata la situazione attuale sul mercato del lavoro. Come emerso dall’analisi
del mercato del lavoro effettuata nel contesto dei lavori preparatori 35, infatti, la
politica del personale delle imprese in favore dei lavoratori anziani presenta ancora
delle lacune, nonostante l'elevato tasso di occupazione di questi ultimi. Questa
soluzione non riscuote consensi nemmeno tra le imprese stesse e oltretutto i lavoratori stentano a rimanere sul mercato del lavoro fino a 65 anni e oltre. Perciò, è proposta l'uniformazione dell'età di riferimento per le donne e per gli uomini al livello
attualmente già previsto per gli uomini. Per far sì che i lavoratori possano continuare
a lavorare fino all’età di riferimento e, potendo e volendo, anche oltre, le condizioni
di pensionamento vanno rese più flessibili. La flessibilizzazione consentirà anche di
35
42
Altersrücktritt im Kontext der demografischen Entwicklung, op. cit.
tenere meglio conto dei bisogni individuali degli assicurati e della loro reale situazione sul mercato del lavoro (v. cap. 2.1.3).
L’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni corrisponde altresì all’evoluzione
reale che si constata in alcuni istituti di previdenza, che l’hanno già realizzata nei
loro regolamenti. In effetti, per il 18 % delle donne assicurate nell’ambito della
previdenza professionale, l'età di pensionamento regolamentare è già fissata a 65
anni. Nell’ambito della previdenza professionale, l’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni comporterà per le donne un aumento dell’avere di vecchiaia e
quindi un miglioramento della rendita compreso tra il 4 e il 5 %. Questo miglioramento è ascrivibile al prolungamento del processo di risparmio.
2.1.2.2
Aumento graduale dell’età di riferimento per le
donne a 65 anni
Per dar modo agli assicurati di pianificare con sufficiente anticipo la loro previdenza
ed evitare di stravolgere i loro piani previdenziali, occorrono disposizioni transitorie
che prevedano un aumento graduale dell’età di riferimento. Il progetto prevede
dunque di aumentare di due mesi all’anno l’età di riferimento per le donne sia nella
LAVS sia nella LPP dai 64 anni attuali fino al raggiungimento dei 65 anni.
L’aumento inizierà al più presto un anno dopo l’entrata in vigore della presente
modifica, sicché l’età di 65 anni prevista per le donne verrà raggiunta dopo un
periodo transitorio di sei anni.
L’età di riferimento sarà innalzata per gradi come segue:
Tabella 2-1
Aumento graduale dell’età di riferimento a 65 anni
Anno
Età di riferimento
Entrata in vigore della modifica
64 anni
+ 1 anno
64 anni e 2 mesi
+ 2 anni
64 anni e 4 mesi
+ 3 anni
64 anni e 6 mesi
+ 4 anni
64 anni e 8 mesi
+ 5 anni
64 anni e 10 mesi
+ 6 anni
65 anni
Contrariamente a quanto previsto nell’ambito della 10a revisione dell’AVS e dei due
progetti elaborati per l’11a revisione, le disposizioni transitorie non prevedono
aliquote di riduzione attenuate in caso di riscossione anticipata della rendita. Si è
infatti constatato che tale soluzione rappresenta un incentivo all’anticipazione della
rendita. Infatti, dopo lo spirare delle disposizioni transitorie della 10a revisione
dell’AVS, che per le prime annate toccate dall’aumento dell’età di pensionamento
da 63 a 64 anni prevedeva un’aliquota di riduzione del 3,4 % invece del 6,8 %, la
quota di donne che optano per l’anticipazione della rendita è scesa dal
27,4 all’11,4 % assestandosi praticamente allo stesso livello degli uomini, che si
situa al 10,4 %.
43
2.1.2.3
Ripercussioni finanziarie dell’aumento dell’età di
riferimento
La Tabella 2-2 illustra le ripercussioni finanziarie dell’aumento dell’età di riferimento dell’AVS per le donne e ne descrive l’evoluzione (riduzione delle uscite e aumento delle entrate da contributi) supponendo che la presente modifica entri in vigore
nel 2019 e l’età di riferimento per le donne aumenti di due mesi ogni anno.
Tabella 2-2
Impatto dell’aumento dell’età di riferimento per le donne a 65 anni
Importi in milioni di franchi, in base all’indice dei prezzi 2013
Anno
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Uscite
Entrate
Totale
0
0
0
- 139
6
-145
- 276
19
-295
- 409
34
-444
- 573
47
-620
- 719
63
-783
- 901
83
-984
-1 056
99
-1'155
-1 110
130
-1'240
-1 117
141
-1'258
-1 139
115
-1'254
-1 110
103
-1'213
Nella previdenza professionale obbligatoria, l’aumento dell’età di riferimento prolunga il periodo di alimentazione dell’avere di vecchiaia LPP e protrae di un anno la
copertura in caso di invalidità. Le corrispondenti ripercussioni finanziarie potrebbero
manifestarsi, a seconda delle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza,
in un aumento dell’avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni
per superstiti e in caso di invalidità e anche nel prolungamento di un anno del versamento di prestazioni di invalidità nel caso in cui, secondo il regolamento applicabile, al raggiungimento dell’età di riferimento tali prestazioni vengono convertite in
prestazione di vecchiaia. 36 Sul piano finanziario, questi spostamenti dovrebbero
tuttavia passare quasi inosservati, ragion per cui si è rinunciato a quantificarli.
36
44
Nella previdenza professionale obbligatoria, le prestazioni di invalidità non vengono
convertite in prestazioni di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento. Tuttavia,
la conversione è spesso prevista nei regolamenti degli istituti di previdenza.
2.1.3
Flessibilizzazione della riscossione della rendita
• L'assicurato può scegliere liberamente quando riscuotere la rendita di
vecchiaia.
• La rendita può essere riscossa a partire dai 62 anni e rinviata fino ai 70 anni
sia nel 1° che nel 2° pilastro.
• La rendita viene aumentata in caso di rinvio e ridotta in caso di anticipazione.
• È possibile passare gradualmente dalla vita professionale al pensionamento
grazie alla riscossione parziale della rendita.
2.1.3.1
Normativa vigente
Le vigenti normative della LAVS e della LPP ammettono già un certo grado di
flessibilità, che dovrà ora essere sviluppato. Nell’AVS, l’età minima per il pensionamento anticipato è fissata a 62 anni per le donne e 63 anni per gli uomini. Nella
previdenza professionale, gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento la possibilità di riscuotere una prestazione di vecchiaia a partire dai 58
anni 37. In caso di ristrutturazione aziendale o per motivi di sicurezza pubblica è
ammessa anche un’età inferiore. Nell’AVS, la rendita può essere rinviata al massimo
fino all’età di 70 anni. Nella previdenza professionale gli istituti di previdenza
possono anch’essi prevedere un differimento fino a 70 anni e il versamento di ulteriori contributi su base volontaria, in caso di proseguimento dell’attività lucrativa.
Nella realtà, circa il 60 % degli assicurati è oggi assoggettato a un regolamento di
previdenza che consente di chiedere il pensionamento a partire dai 58 anni. Le
possibilità di differimento e di pensionamento parziale sono invece ancora poco
diffuse.
2.1.3.2
Descrizione del nuovo modello di riscossione
flessibile della rendita
Per quanto riguarda l’AVS, la soluzione proposta presenta le seguenti caratteristiche:
− uomini e donne potranno entrambi riscuotere la rendita di vecchiaia con tre
anni di anticipo al massimo, ossia a partire dai 62 anni. Rispetto alla normativa in vigore, la riscossione anticipata potrà essere chiesta un anno prima;
− contrariamente alla normativa in vigore, che consente l’anticipazione della
rendita al compimento dei 62 o 63 anni per le donne e dei 63 o 64 anni per
gli uomini, l’avamprogetto prevede la possibilità di anticipare la rendita di
vecchiaia a partire da un mese qualsiasi;
− potrà essere chiesta la riscossione anticipata non soltanto della totalità della
rendita, ma anche solo di una parte di essa, compresa tra il 20 e l’80 per cento. Si potrà quindi scegliere liberamente la percentuale di rendita che si desidera riscuotere anticipatamente, rinviando la riscossione della percentuale
residua. L’assicurato potrà continuare a esercitare parallelamente un’attività
37
Art. 1i cpv. 1 OPP2. Questo limite inferiore è stato fissato nell’ambito della 1a revisione
della LPP.
45
lucrativa, sia in caso di anticipazione parziale, sia in caso di anticipazione
della totalità della rendita;
− sarà prevista la possibilità di cumulare una frazione di rendita di invalidità o
una rendita vedovile con una percentuale di rendita di vecchiaia;
− le regole applicabili al calcolo della rendita anticipata cambieranno: nel calcolo si terrà conto della mancanza di anni di contribuzione rispetto all’età di
riferimento. La durata di contribuzione dell’avente diritto non corrisponderà
quindi più a quella degli assicurati della sua classe di età e non sarà più considerata completa. In compenso l’obbligo contributivo sarà abolito per le
persone senza attività lucrativa che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita;
− i contributi versati tra la data dell’anticipazione e l’età di riferimento e dopo
il raggiungimento dell’età di riferimento potranno essere computati per aumentare la rendita di vecchiaia.
Le disposizioni legali che disciplinano il pensionamento nella previdenza professionale dovranno garantire a tutti gli assicurati una flessibilità analoga a quella prevista
nel primo pilastro. I due sistemi saranno considerati in modo distinto soltanto negli
aspetti in cui presentano differenze sostanziali, come ad esempio la stretta connessione tra il rapporto di lavoro concreto e il rapporto di previdenza o la rilevanza
fiscale di certi fatti. Per quanto riguarda la LPP, le modifiche proposte con
l’avamprogetto sono pertanto le seguenti:
− come per l’AVS, la nuova normativa prevede a livello di legge che tutti gli
istituti di previdenza devono permettere ai loro assicurati di riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia a partire dai 62 anni. L’età minima
aumenta dunque da 58 a 62 anni, ma sono previste eccezioni per situazioni
particolari;
− gli istituti di previdenza devono offrire la possibilità di riscuotere le prestazioni di vecchiaia in almeno tre tappe. In caso di anticipazione deve però essere riscosso almeno il 20 % delle prestazioni di vecchiaia. Per la liquidazione in capitale, gli istituti di previdenza possono prevedere tre versamenti al
massimo;
− anche la possibilità di rinviare la riscossione delle prestazioni fino ai 70 anni
deve essere offerta a tutti, a patto che venga proseguita un’attività lucrativa
in misura corrispondente;
− l’obbligo legale di contribuzione termina con il raggiungimento dell’età di
riferimento. Gli istituti di previdenza possono prevedere nei loro regolamenti
la possibilità di continuare a versare contributi fino alla cessazione
dell’attività lucrativa o fino all’età di 70 anni al massimo, consentendo così
un'ulteriore alimentazione dell’avere di vecchiaia.
Anticipazione e rinvio potranno anche essere combinati, tanto nell’AVS quanto nella
previdenza professionale.
46
2.1.3.3
Riscossione parziale della rendita
Nell’AVS, la vigente normativa non prevede la possibilità di anticipare o rinviare
solo una parte della rendita di vecchiaia. Sia le imprese sia gli assicurati manifestano
però di frequente il desiderio di un pensionamento meno brusco. Il pensionamento a
tappe giova sia all’interessato, che ha modo di prepararsi meglio a questa nuova fase
della vita, sia all’impresa, che può approfittare ancora per qualche anno delle conoscenze di un collaboratore e disporre di tempo a sufficienza per organizzare il suo
avvicendamento.
Per venire incontro a questo desiderio di flessibilizzazione, sarà ora prevista la
possibilità di anticipare o rinviare una parte (una percentuale) a scelta della rendita
di vecchiaia. Dato che la riscossione parziale della rendita è volta a consentire un
passaggio graduale dalla vita attiva al pensionamento, e che nell’arco di una settimana un giorno di lavoro corrisponde a una percentuale del 20 per cento, l'avamprogetto prevede che questa sia la percentuale minima che deve essere riscossa in caso
di anticipazione. Analogamente, è proposta una percentuale massima dell’80 per
cento, poiché è necessario stabilire un tetto massimo per poter operare la distinzione
tra riscossione della totalità della rendita e riscossione parziale essendo prevista
l’abolizione dell’obbligo contributivo in caso di riscossione della totalità della
rendita. Nell’ipotesi di una combinazione tra anticipazione e posticipazione, tra i 62
e i 70 anni l’assicurato potrà chiedere una volta che la percentuale della rendita
riscossa sia modificata. Potrà dunque esercitare questo diritto sia durante il periodo
di anticipazione, sia durante il periodo di rinvio. Questa restrizione è intesa a garantire un minimo di semplicità e di efficacia nell’attuazione dell’AVS mantenendo nel
contempo una duttilità sufficiente affinché si possa tener conto dei cambiamenti che
possono avvenire nella situazione personale dell’assicurato.
Nella previdenza professionale obbligatoria, la vigente legge non prevede la riscossione parziale di prestazioni di vecchiaia, ma questa possibilità può essere prevista
nei regolamenti degli istituti di previdenza. In futuro andrà riconosciuto a tutti gli
assicurati un diritto alla riscossione parziale delle prestazioni di vecchiaia coordinato
con la normativa AVS.
Concretamente, ogni istituto di previdenza dovrà offrire la possibilità di passare
gradualmente dalla vita attiva al pensionamento in almeno tre tappe. In caso di anticipazione, alla prima tappa l’assicurato dovrà riscuotere almeno il 20 % delle prestazioni di vecchiaia. Nei loro regolamenti, gli istituti di previdenza potranno anche
prevedere graduazioni più sottili per la riscossione della rendita e avranno ancora la
possibilità di proporre agli assicurati il mantenimento della previdenza al livello del
precedente guadagno assicurato (v. art. 33a LPP) e la protrazione del versamento dei
contributi oltre l’età di riferimento (v. art. 33b LPP). Questa soluzione rende possibili
molteplici combinazioni al di là della flessibilità minima garantita dalla legge.
In caso di ritiro parziale dalla vita attiva prima del raggiungimento dell’età di riferimento, l’assicurato deve poter scegliere liberamente se riscuotere anticipatamente le
prestazioni di vecchiaia nella misura della riduzione dell’attività lavorativa. Dopo il
raggiungimento dell’età di riferimento, invece, potrà rinviare soltanto la parte delle
prestazioni di vecchiaia corrispondente all’avere di vecchiaia massimo che avrebbe
potuto risparmiare in base alle disposizioni previste dal regolamento dell’istituto di
previdenza e al salario assicurabile a quel momento. Dopo il raggiungimento dell’età
di pensionamento, il rinvio è dunque subordinato, come già oggi, al proseguimento
dell’attività lucrativa. Data la complessità della questione e le molte costellazioni
47
che possono risultarne, il Consiglio federale deve avere la possibilità di emanare
disposizioni d’esecuzione.
2.1.3.4
Riscossione della rendita prima dell’età di
riferimento
2.1.3.4.1
Anticipazione della rendita AVS
In base al diritto vigente, l’anticipazione della rendita di vecchiaia riduce l’importo
della rendita del 6,8 per cento per anno d’anticipazione (art. 56 cpv. 2 OAVS).
Questa riduzione è determinata da due fattori: il prolungamento del periodo di
riscossione della rendita e la perdita di contributi per l’assicurazione 38.
L’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni per tutti implica che si armonizzino anche le disposizioni sull’anticipazione della rendita. Uomini e donne potranno
dunque riscuotere anticipatamente la loro rendita a partire dai 62 anni; gli uomini
potranno quindi anticipare la rendita di un ulteriore anno rispetto a oggi. Come
previsto sinora, la rendita o percentuale di rendita AVS anticipata dovrà essere
decurtata applicando un'aliquota di riduzione attuariale. La riduzione operata corrisponde a un rimborso scaglionato dell’anticipo concesso sulla rendita di vecchiaia.
In definitiva, si tratta di garantire all’assicurato la stessa prestazione cumulata, sia
che anticipi la rendita sia che la riscuota all’età di riferimento. Le regole attuariali
applicate nell’AVS seguono a tal fine il principio di neutralità dei costi per
l’assicurazione e per coloro che usufruiscono della possibilità di anticipazione. Con
l’aumento della speranza di vita, le aliquote di riduzione attuariale vigenti devono
essere abbassate, prendendo come base l'anno 2020. I nuovi tassi sono riportati nella
tabella seguente. Il Consiglio federale provvederà all’adeguamento nell’ambito della
modifica dell’OAVS (art. 56 OAVS).
Tabella 2-3
Nuove aliquote di riduzione attuariale in caso di anticipazione della rendita
AVS, in percentuale
Anticipazione
1 anno
2 anni
3 anni
Riduzione
4,1
7,9
11,4
Come l'anticipazione della totalità della rendita, anche l’anticipazione di una percentuale di rendita potrà essere chiesta a partire dai 62 anni. In questo caso, durante il
periodo di anticipazione l’assicurato potrà aumentare una volta la percentuale riscossa, prima di dover percepire la rendita intera. Se un assicurato ha deciso ad esempio
di anticipare il 30 per cento della propria rendita a 62 anni, a 63 potrebbe aumentarla
di 20 punti percentuali e quindi chiedere la totalità della rendita a 64 o a 65 anni.
In caso di anticipazione parziale, la riduzione attuariale toccherà soltanto la percentuale di rendita anticipata. Le percentuali anticipate successivamente subiranno una
riduzione inferiore, mentre le parti di rendita non anticipate non subiranno riduzioni
38
48
Oggi l’obbligo contributivo cessa a 65 anni compiuti anche se l’assicurato riscuote una
rendita anticipata. In genere, coloro che anticipano la riscossione della rendita versano
contributi come assicurati non attivi. Questi contributi sono di importo inferiore rispetto a
quelli che avrebbero dovuto versare come assicurati attivi.
attuariali. La parte anticipata sarà calcolata in base al periodo di contribuzione
effettivo al momento dell’anticipazione. Se la percentuale riscossa verrà aumentata
durante il periodo di anticipazione, per limitare l’onere amministrativo la rendita
sarà calcolata sulle stesse basi applicate al momento della prima anticipazione,
modificando soltanto l'aliquota di riduzione attuariale. Al raggiungimento dell’età di
riferimento la rendita sarà ricalcolata tenendo conto dei contributi versati durante il
periodo di anticipazione e, come già previsto dal diritto vigente, dell’importo delle
rendite precedentemente riscosse.
Contrariamente all’attuale normativa, invece, le rendite per superstiti che succedono
a una rendita o parte di rendita di vecchiaia anticipata non saranno toccate dalla
riduzione attuariale. Queste rendite devono infatti essere considerate separatamente
dalla rendita di vecchiaia, affinché non dipendano dalle decisioni dell’avente diritto
a quest'ultima.
2.1.3.4.2
Anticipazione delle prestazioni di vecchiaia nella
previdenza professionale
I principi validi per l’AVS vengono ripresi nella LPP. L’anticipazione della totalità
della rendita presuppone però la cessazione dell’attività lucrativa presso il datore di
lavoro il cui istituto di previdenza versa la rendita. Questa condizione non impedisce
tuttavia di proseguire l’attività presso un altro datore di lavoro o di riprenderla in
seguito presso il medesimo datore di lavoro. Se viene riscossa una rendita prima
dell’età di riferimento, l’aliquota di conversione viene ridotta in base a principi
attuariali.
Secondo il diritto vigente, gli istituti di previdenza possono offrire ai propri assicurati la possibilità di operare riscatti supplementari per compensare la riduzione della
rendita in caso di riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia. I riscatti
supplementari versati sono deducibili dal reddito imponibile. Ne consegue che
questa possibilità può essere un incentivo a cessare anticipatamente l’attività lavorativa. Per differire il momento del ritiro dalla vita attiva e attenuare gli incentivi
fiscali al pensionamento anticipato, l’età minima per la riscossione delle prestazioni
di vecchiaia della previdenza professionale sarà innalzata da 58 a 62 anni entro un
periodo transitorio di cinque anni. Le eccezioni previste dalla vigente legislazione,
che consentono ai lavoratori anziani di beneficiare del pensionamento anticipato
prima dei 58 anni, saranno mantenute. Le eccezioni riguardano i casi di ristrutturazione aziendale e di licenziamento di massa o determinate categorie professionali
che per ragioni di sicurezza pubblica possono lavorare soltanto fino a una certa età e
non possono essere occupati altrove dal datore di lavoro. In rapporto con l’età flessibile di pensionamento dovrà inoltre essere introdotta una nuova eccezione. Questa
riguarda regolamentazioni pensionistiche speciali, finanziate collettivamente, fondate ad esempio su un contratto collettivo di lavoro. L’aumento dell’età minima per la
riscossione delle prestazioni di vecchiaia nella previdenza professionale dai 58 ai 62
anni non rimette dunque in discussione le possibilità di pensionamento flessibile
finanziate collettivamente attualmente previste, ad esempio, nell’edilizia (pensionamento anticipato a partire dai 60 anni). 39
39
Gli accordi di questo tipo non devono essere toccati dall’innalzamento dell’età minima di
pensionamento anche perché altrimenti l’adeguamento potrebbe ripercuotersi sull’AI.
49
Il Consiglio federale adotterà un disciplinamento adeguato per coloro che hanno già
effettuato acquisti supplementari per compensare la riduzione delle prestazioni di
vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata (art. 1b dell'ordinanza del
18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2] 40) prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
2.1.3.4.3
Obbligo contributivo durante il periodo di
anticipazione e impatto sulla rendita
Nell’AVS, l’anticipazione della rendita non ha attualmente alcun influsso
sull’obbligo contributivo. L’obbligo cessa alla fine del mese in cui l’assicurato
raggiunge l’età ordinaria di pensionamento. (art. 3 cpv. 1 LAVS). Spesso le persone
interessate non capiscono per quale ragione debbano continuare a versare contributi
soltanto in virtù del fatto che sono domiciliate in Svizzera, anche se percepiscono
già la rendita e hanno terminato la vita attiva. L’incomprensione è ulteriormente
aggravata dal fatto che i contributi versati non vengono considerati nel calcolo della
rendita. L’avamprogetto prevede pertanto l’abolizione dell’obbligo di versare contributi all’AVS, all’AI e alle IPG nel periodo di anticipazione della rendita per le
persone non attive che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia. Attualmente il contributo minimo annuo è di 392 franchi, il contributo massimo
di 19 600 franchi (art. 28 cpv. 1 OAVS). Il nuovo regime consente inoltre di garantire la parità di trattamento tra i pensionati domiciliati in Svizzera e i pensionati domiciliati all’estero, i quali possono percepire la rendita anticipata senza sottostare
all’obbligo contributivo. L’abolizione dell’obbligo contributivo interesserà anche i
cittadini dell’UE che hanno raggiunto i 62 anni e percepiscono una rendita intera da
uno Stato membro (v. cap. 5.2.5.4).
Le persone che invece anticipano soltanto una parte della rendita saranno ancora
assoggettate all’obbligo contributivo fino al compimento dell’età di riferimento.
Infatti, occorre partire dal principio che in caso di anticipazione parziale l’assicurato
continua a esercitare un’attività lucrativa.
La conseguenza dell’abolizione dell’obbligo contributivo sarà che nel calcolo della
rendita di vecchiaia si terrà conto dell'accorciamento della carriera lavorativa. Quindi, contrariamente a quanto previsto dal disciplinamento attuale, l’avamprogetto
tiene conto dell'accorciamento della carriera lavorativa in caso di anticipazione della
totalità della rendita e nel calcolo della rendita considera anche la mancanza di anni
contributivi fino all’età di riferimento. Un anno di anticipazione comporterà dunque
una corrispondente riduzione del periodo contributivo, con conseguente riduzione
del 2,27 per cento della rendita AVS. Di conseguenza, la rendita anticipata sarà
calcolata in base al periodo contributivo effettivo, che sarà quindi di 41 anni se la
rendita è anticipata di tre anni, di 42 se è anticipata di due anni e di 43 se è anticipata
di un anno. Il periodo contributivo sarà completo, vale a dire di 44 anni come sinora,
se l’assicurato avrà sempre versato i contributi fino a 65 anni. Se l’assicurato ha
versato contributi negli anni di gioventù 41, questi contributi non potranno sopperire
alle lacune contributive che risultano dall’anticipazione. Il computo di tali contributi
40
41
50
RS 831.441.1
Ossia i contributi versati dall’assicurato anteriormente al 1o gennaio successivo al compimento dei 20 anni.
contraddirebbe infatti l’abolizione dell’obbligo contributivo, la quale ha per conseguenza una riduzione della rendita. È prevista un’eccezione a questa regola per i
redditi medio-bassi (v. cap. 2.1.4). Di contro, i periodi contributivi totalizzati negli
anni di gioventù potranno servire a colmare lacune risalenti al periodo precedente
l’anticipazione della rendita AVS.
Tuttavia, se l’assicurato continuerà a esercitare un’attività lucrativa nonostante
l’anticipazione della totalità della rendita AVS, i periodi di contribuzione compiuti
potranno servire a colmare le lacune contributive dovute all’anticipazione se i redditi
realizzati durante tale periodo ammonteranno almeno al 50 per cento del reddito
medio determinante. 42 I contributi versati dopo l’età di riferimento permetteranno
dal canto loro di colmare le lacune sorte nella carriera contributiva, se il reddito
dell’assicurato ammonterà almeno al 25 per cento del reddito annuo medio determinante. Nei casi in cui i limiti richiesti non saranno raggiunti, i contributi versati
potranno essere considerati per aumentare la rendita di vecchiaia fino a concorrenza
della rendita massima (v. cap. 2.1.3.6).
Le condizioni appena descritte saranno applicabili anche agli assicurati che optano
per una riscossione parziale della rendita.
In un primo momento, quindi, la rendita AVS sarà calcolata tenendo conto dei
contributi mancanti fino all’età di riferimento. Al raggiungimento di tale età, sarà
ricalcolata considerando i contributi versati nel periodo compreso tra l’anticipazione
e il raggiungimento dell’età di riferimento, sempre che siano adempiute le condizioni previste.
Nella previdenza professionale, l’obbligo contributivo continuerà a sussistere anche
in caso di riscossione anticipata di una parte della prestazione di vecchiaia, a patto
che l’assicurato rimanga assoggettato, in base al salario percepito, alla previdenza
obbligatoria. Questi assicurati continueranno così ad alimentare il loro avere di
vecchiaia con un conseguente aumento delle relative prestazioni. Gli stessi principi
varranno anche in caso di riscossione anticipata della totalità della prestazione di
vecchiaia se successivamente l’assicurato ricomincia a esercitare un’attività lucrativa presso l'ultimo o un altro datore di lavoro.
2.1.3.4.4
Ripercussioni finanziarie dell’abolizione dell’obbligo
contributivo
Nel 2030, l’abolizione dell’obbligo contributivo in caso di riscossione anticipata
della totalità della rendita comporterà per l’AVS minori entrate pari a 8 milioni di
franchi, mentre i miglioramenti delle rendite comporteranno uscite supplementari
per 30 milioni di franchi (in base all’indice dei prezzi 2013). Per l'AI e le IPG, la
riduzione delle entrate ammonterà, rispettivamente, a 1,3 e 0,5 milioni di franchi.
42
Secondo l’art. 29quater LAVS, il reddito annuo medio determinante si compone dei redditi
risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per
compiti assistenziali.
51
2.1.3.5
Riscossione della rendita dopo l'età di riferimento
Il disciplinamento attuale sul rinvio della rendita AVS oltre l’età di pensionamento
(in futuro: età di riferimento) di 65 anni e fino ai 70 anni sarà mantenuto. Infatti, una
possibilità di protrazione oltre i 70 anni non appare opportuna, poiché non sembra
corrispondere a un bisogno sentito da molti. La novità rispetto al regime attuale
consiste invece nella possibilità di rinviare parzialmente la rendita. Gli assicurati
potranno quindi scegliere liberamente quale percentuale di rendita desiderano riscuotere e se continuare a lavorare rimandando a più tardi la riscossione della parte
residua della rendita. Durante il periodo di posticipazione, prima di riscuotere la
totalità della rendita potranno chiedere una sola volta la modifica della percentuale
di rendita posticipata. Si potrà ad esempio optare per il rinvio del 75 per cento della
rendita di vecchiaia, quindi ridurre tale percentuale (passando p.es. dal 75 % al
40 %) a 67 anni e infine riscuotere la rendita intera a 68, 69 o 70 anni. Come previsto attualmente, la rendita o percentuale di rendita rinviata aumenterà in ragione del
corrispettivo attuariale delle prestazioni non riscosse durante il periodo di rinvio.
Dato che a certe condizioni i contributi versati tra l’età di riferimento e i 70 anni
potranno in futuro essere considerati, in quel periodo gli interessati potranno chiedere alla loro cassa di compensazione, una volta sola, di ricalcolare la rendita.
Come nel caso dell’anticipazione della rendita di vecchiaia, le rendite per superstiti
non subiranno un adeguamento attuariale neppure in caso di rinvio. In altri termini,
le rendite per superstiti che succedono a una rendita di vecchiaia rinviata non aumenteranno in ragione del corrispettivo attuariale della prestazione non riscossa.
Questo disciplinamento non riguarda invece le rendite per figli versate contemporaneamente e in proporzione alla rendita di vecchiaia rinviata, le quali seguiranno il
destino della rendita principale dalla quale dipendono e beneficeranno dunque
dell’aumento attuariale conseguente al rinvio della rendita principale.
I tassi di aumento attuariale in caso di rinvio saranno anch’essi adeguati alla speranza di vita nel 2020, come previsto per le aliquote di riduzione in caso di anticipazione. Il Consiglio federale provvederà al loro adeguamento nell’ambito della modifica
dell’OAVS (art. 55ter OAVS).
Tabella 2-4
Nuovi tassi di aumento in caso di rinvio della rendita AVS, in percentuale
1 anno
Aumenti
4,4
2 anni
9,1
3 anni
14,2
4 anni
19,7
5 anni
25,7
Le possibilità di rinvio nella previdenza obbligatoria secondo la LPP dovranno
essere adeguate sulla base del nuovo regime AVS. Per promuovere la continuazione
dell’attività lavorativa oltre l’età di riferimento, ma anche per ragioni di natura
fiscale, il rinvio della rendita sarà tuttavia subordinato alla continuazione dell’attività
lucrativa, poiché la previdenza professionale e i relativi privilegi fiscali devono
essere riservati alle persone che continuano effettivamente a lavorare. In caso di
rinvio non sarà previsto alcun obbligo contributivo, per non creare deterrenti
all’occupazione dei lavoratori anziani. Gli organi paritetici a capo dei singoli istituti
di previdenza avranno ancora la possibilità di decidere se prevedere nei loro regolamenti la possibilità di versare contributi.
52
2.1.3.6
Computo dei contributi e soppressione della
franchigia nell’AVS
Secondo il diritto vigente, i pensionati AVS che esercitano un’attività lucrativa
continuano a versare contributi anche dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento di 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. Ma i contributi versati
oltre questo limite d’età non vengono più considerati nel calcolo della rendita; di
conseguenza, la continuazione dell’attività lucrativa non comporta attualmente
aumenti di rendita. I pensionati attivi professionalmente possono però dedurre,
secondo il regime vigente, una franchigia di 1400 franchi mensili o 16 800 franchi
annui, sulla quale non devono versare contributi AVS.
Questi due principi saranno entrambi modificati: in futuro i contributi versati sul
reddito dell’attività lucrativa dopo l’età di riferimento saranno considerati nel calcolo della rendita. Aumenteranno il reddito annuo medio determinante 43, andando ad
aumentare la rendita fino al raggiungimento della rendita massima, che continuerà a
valere come limite. Potranno inoltre essere considerati per sopperire a eventuali
lacune contributive.
Sull’altro fronte, l’attuale franchigia dovrà essere abolita, in modo da consentire
l’inclusione dei contributi AVS versati dai pensionati che esercitano un’attività
lucrativa nel calcolo della rendita. I pensionati ultrasessantacinquenni che lavorano
ancora potranno però invocare la franchigia prevista già oggi in caso di salario
annuo inferiore a 2300 franchi (stato: 2013) 44. Se invece i pensionati ancora attivi
non lavorano durevolmente a tempo pieno, in certi casi versano soltanto i contributi
previsti per le persone che non esercitano un’attività lucrativa 45.
La possibilità di migliorare la rendita vale sia per i pensionati che rinviano la totalità
della rendita, sia per coloro che ne rinviano soltanto una certa percentuale e continuano accessoriamente a lavorare a tempo parziale. Possono essere colmate soltanto
le lacune sorte tra il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20 anni e il
31 dicembre dell’anno antecedente il raggiungimento dell’età di riferimento.
Dopo l’età di riferimento, per avere il diritto di colmare eventuali lacune contributive, l’assicurato deve conseguire un reddito corrispondente almeno al 25 % del
salario annuo medio determinante. Se raggiunge questo limite può tra l'altro colmare
anche lacune sorte in seguito a un’eventuale anticipazione della rendita.
I contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento vengono considerati in ogni caso nella determinazione del reddito annuo medio determinante.
L’assicurato ha quindi la possibilità di aumentare la propria rendita fino al raggiungimento della rendita massima.
In sostanza, il computo dei contributi giova a tutti gli assicurati che presentano
lacune contributive o non raggiungono il massimo del reddito medio annuo determinante (stato 2013: fr. 84 240). Può dunque beneficiare di questo disciplinamento sia
chi consegue un reddito elevato, che ha accumulato lacune contributive ad esempio
durante gli studi o soggiorni all’estero, sia chi consegue un reddito medio-basso e
non raggiunge il limite di reddito annuo determinante che dà diritto alla rendita
43
44
45
Il reddito annuo medio determinante AVS corrisponde al reddito medio soggetto a contributi AVS realizzato tra l’età di 21 anni e l’inizio della riscossione della rendita, compresi
gli accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Art. 14 cpv. 5 LAVS in combinazione con l’art. 34d cpv. 1 OAVS.
Art. 28bis OAVS in combinazione con l’art. 28 OAVS.
53
massima. Il nuovo disciplinamento è dunque pensato in particolare per le persone
che in considerazione della loro situazione finanziaria possono anche trarne un
effettivo vantaggio.
2.1.3.6.1
Ripercussioni finanziarie del computo dei contributi
e della soppressione della franchigia
In seguito alla soppressione della franchigia, in avvenire i pensionati dovranno
versare contributi anche sui redditi da attività lucrativa inferiori a 1400 franchi
mensili, rispettivamente a 16 800 franchi annui. Ciò comporterà, per chi esercita
un’attività lucrativa dipendente, un onere aggiuntivo massimo, a titolo di contributi
AVS/AI/IPG (contributo del lavoratore), pari a circa 865 franchi l’anno. Per gli
indipendenti che conseguono un reddito superiore a 68 400 franchi (limite superiore
della tavola scalare decrescente), l’onere aggiuntivo si aggirerà attorno ai 1600
franchi l’anno.
Tabella 2-5
Ripercussioni della soppressione della franchigia sugli assicurati
Contributi AVS/AI/IPG del lavoratore
Onere contributivo aggiuntivo annuo
(massimo)
Dipendenti
865 franchi
Indipendenti
(reddito superiore a fr. 68 400)
1600 franchi
Per l’AVS, la soppressione della franchigia prevista per i pensionati comporterà
maggiori entrate, mentre i miglioramenti delle rendite creeranno uscite supplementari. Nel 2030 le maggiori entrate per l’AVS ammonteranno a 309 milioni di franchi, a
fronte di maggiori uscite per 122 milioni (in base all’indice dei prezzi 2013). Per
l'AI e le IPG le maggiori entrate ammonteranno, rispettivamente, a 52 e 18 milioni
di franchi.
2.1.3.7
Ripercussioni finanziarie della flessibilizzazione della
riscossione della rendita
La Tabella 2-6 illustra l’evoluzione nel tempo delle ripercussioni finanziarie della
flessibilizzazione della riscossione della rendita. L’evoluzione illustrata tiene conto
delle seguenti misure: sul fronte delle uscite, il terzo anno di anticipazione,
l’adeguamento delle aliquote di riduzione e di aumento in caso di anticipazione o
rinvio della rendita e i miglioramenti delle rendite mediante i contributi aggiuntivi
versati; sul fronte delle entrate, l’abolizione dell’obbligo contributivo, anche durante
il terzo anno di anticipazione aggiunto, e la soppressione della franchigia per i
pensionati ultrasessantacinquenni che esercitano un’attività lucrativa.
54
Tabella 2-6
Ripercussioni della flessibilizzazione della riscossione della rendita per l’AVS
Importi in milioni di franchi, in base all’indice dei prezzi 2013
Anno
Uscite
2019
Entrate
Totale
2020
26
216
-191
47
224
-178
2021
92
222
-130
2022
128
218
-90
2023
165
218
-53
2024
193
215
-22
2025
227
209
18
2026
217
207
10
2027
237
188
49
2028
244
187
56
2029
226
223
3
2030
196
244
-48
Nella previdenza professionale l’ammontare delle prestazioni sarà adeguato secondo
principi attuariali in funzione delle prestazioni anticipate o rinviate (v. art. 14 APLPP), sicché per gli istituti di previdenza non dovrebbero risultarne né perdite né
guadagni.
2.1.3.8
Questioni peculiari dell’AVS
2.1.3.8.1
Ripartizione dei redditi conseguiti durante il
matrimonio
L’avamprogetto mantiene gran parte dei principi attualmente applicati per la ripartizione dei redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio. Questi
redditi saranno dunque ripartiti e attribuiti in parti uguali a ciascuno dei coniugi
all’insorgere del secondo evento assicurato. Contrariamente ad oggi, invece, la
riscossione anticipata della totalità o di una percentuale della rendita non comporterà
più la ripartizione dei redditi. Questo cambiamento è motivato dal fatto che le rendite anticipate rappresentano soltanto un anticipo sulla prestazione alla quale
l’assicurato avrà diritto al raggiungimento dell’età di riferimento. I redditi saranno
così ripartiti nei casi seguenti:
− quando entrambi i coniugi raggiungono l’età di riferimento;
− quando un coniuge vedovo raggiunge l’età di riferimento;
− in caso di divorzio, oppure
− quando entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’assicurazione per
l'invalidità o quando uno dei coniugi vi ha diritto e l’altro raggiunge l’età di
riferimento.
55
Questo sistema consente di tenere più ampiamente conto dei periodi contributivi
totalizzati durante gli anni civili di matrimonio. Saranno infatti soggetti a ripartizione i redditi realizzati tra il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20
anni e il 31 dicembre dell’anno antecedente il raggiungimento dei 65 anni da parte
del coniuge più anziano.
Se uno dei coniugi percepisce una rendita di invalidità, il secondo evento assicurato
insorge quando l’altro coniuge raggiunge l’età di riferimento.
I periodi contributivi totalizzati oltre l’età di riferimento non saranno soggetti alla
divisione dei redditi, poiché, essendo reciproca, in determinate situazioni la ripartizione dei redditi conseguiti da uno dei due oltre l’età di riferimento potrebbe comportare conseguenze indesiderate sulla rendita dell'altro coniuge, segnatamente nel
caso in cui l’attività esercitata fosse soltanto accessoria.
2.1.3.8.2
Limitazione delle rendite
Attualmente, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per
cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno
diritto a una rendita di vecchiaia o uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia
e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questa
regola non cambierà. Dato che la vigente legislazione non ammette il versamento di
una percentuale della rendita di vecchiaia, sono però necessarie tre precisazioni:
− nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano chiesto l’anticipazione di una percentuale della rendita di vecchiaia, se ciascuna delle rendite individuali supera il tetto massimo determinante per il rispettivo assicurato, le due rendite
dovranno essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle
rendite non ridotte. Il tetto massimo dipende sia dalla durata di contribuzione
di ciascun coniuge sia dalla percentuale di rendita più elevata. Se le durate di
contribuzione dei coniugi sono diverse, occorrerà, come sinora, determinare
la durata di contribuzione ponderata; quindi, sulla base della percentuale di
rendita più elevata, sarà calcolato il limite massimo dell’importo che può essere versato ai coniugi. 46 Se uno dei due o entrambi aumentano la percentuale di rendita riscossa, il limite sarà ricalcolato sulla base della nuova percentuale più elevata;
− nei casi misti, in cui uno dei coniugi percepisce una rendita di vecchiaia e
l’altro una frazione di rendita dell’assicurazione invalidità più una percentuale anticipata della rendita di vecchiaia, la rendita di invalidità combinata
con la percentuale di rendita di vecchiaia costituirà un’unica rendita. Le regole di limitazione attualmente vigenti per i casi in cui è versata una rendita
di invalidità rimarranno applicabili anche dopo la riforma;
− nel caso in cui ognuno dei coniugi percepisce una rendita parziale
dell’assicurazione invalidità completata da una percentuale di rendita di vecchiaia, le due rendite dell’assicurazione invalidità saranno limitate tra loro
46
56
Per esempio, se un assicurato riscuote anticipatamente il 40 % della propria rendita e la
moglie il 60 % della sua, e il periodo contributivo di entrambi è completo (scala 44), la
somma delle due rendite non potrà superare il 60 % del 150 % della rendita massima, la
quale equivarrà a 0,6 x 1,5 x 2340 = 2106 franchi.
verso l’alto secondo le regole attualmente in vigore, mentre le due rendite di
vecchiaia anticipate saranno limitate secondo i principi descritti sopra nel
primo dei tre casi.
Come sinora, prima di dedurre l’importo della riduzione dovuta all’anticipazione o
di aggiungere il supplemento dovuto al rinvio della rendita di vecchiaia, occorrerà
sempre verificare se le rendite debbano essere limitate.
Il Consiglio federale stabilirà le modalità di calcolo del tetto massimo nell’OAVS.
2.1.3.9
Coordinamento con le altre assicurazioni sociali
2.1.3.9.1
Rendite di vecchiaia e rendite di invalidità
Secondo il diritto vigente, gli assicurati invalidi non sono più considerati tali dal
momento in cui iniziano a riscuotere una rendita AVS, ma al più tardi al compimento dei 65 anni.
Secondo l’avamprogetto, sarà possibile cumulare una rendita parziale AI con una
parte di rendita AVS fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Con questa
soluzione si intende consentire alle persone con problemi di salute che non possono
più mettere a frutto la loro capacità di guadagno residua sul mercato del lavoro di
completare la rendita AI con una parte di rendita AVS senza perdere il diritto alla
rendita AI. Le due prestazioni combinate non devono superare l’importo della rendita di vecchiaia intera corrispondente.
L’assicurato che compie questa scelta non viene privato del proprio statuto di invalido, nonostante riceva una parte di rendita AVS contemporaneamente alla rendita AI.
Fino all’età di riferimento, il diritto alle prestazioni sarà dunque esaminato in base
alle disposizioni dell’assicurazione invalidità, mentre in seguito sarà determinato in
base al regime AVS. Come oggi, i diritti acquisiti continueranno a essere garantiti.
Per distinguere la rendita di invalidità dalla rendita di vecchiaia, quest’ultima sarà
determinata con le basi di calcolo dell’AVS.
Nella previdenza professionale obbligatoria, la coesistenza parallela di prestazioni di
vecchiaia e di prestazioni di invalidità nel primo pilastro non incide sul diritto alle
prestazioni, poiché nel primo pilastro la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia non intacca il diritto alla rendita di invalidità. Nondimeno, occorre risolvere
alcuni problemi di coordinamento, ad esempio per determinare in quale misura un
istituto di previdenza possa ancora, nell’ambito del calcolo del sovraindennizzo,
computare un reddito residuo da attività lucrativa presumibilmente ancora realizzabile, oppure computare la rendita anticipata dell’AVS ed eventualmente della previdenza professionale. Allo stato attuale il Consiglio federale ha già facoltà di emanare
prescrizioni per impedire indebiti profitti (v. art. 34a LPP). Si avvarrà di questa
competenza per adottare le opportune disposizioni.
Nel secondo pilastro, invece, il vigente diritto ammette già la coesistenza parallela di
prestazioni di vecchiaia e di invalidità. Le rendite di invalidità della previdenza
professionale obbligatoria, ad esempio, continuano a essere versate anche dopo il
raggiungimento dell’età pensionabile; esse sono concepite come prestazioni a vita e
non vengono convertite in prestazioni di vecchiaia. Le rendite di invalidità della LPP
vengono coordinate con altre prestazioni pensionistiche dello stesso genere e con
uguale funzione e, prima del raggiungimento dell’età di riferimento, con i redditi da
57
attività lucrativa ancora realizzati o ragionevolmente esigibili. Questo sistema serve
a impedire che i beneficiari di rendite ricevano in conclusione prestazioni più elevate
del reddito che conseguirebbero senza invalidità.
2.1.3.9.2
Rendite di vecchiaia e rendite vedovili
Come la rendita di invalidità, anche la rendita vedovile potrà essere completata
anticipando una percentuale della rendita di vecchiaia. La legislazione attuale non
permette neanche in questo caso il cumulo delle prestazioni. Se l’avente diritto
soddisfa contemporaneamente le condizioni per l’ottenimento di una rendita vedovile e di una rendita di vecchiaia, gli viene corrisposta soltanto la rendita più elevata.
Con l’introduzione della possibilità di anticipare parte della rendita di vecchiaia, sarà
possibile percepire due prestazioni diverse, la cui somma non dovrà tuttavia superare
l’importo della rendita di vecchiaia intera corrispondente. Questa misura è intesa a
sopperire alle difficoltà di reinserimento incontrate dai beneficiari di rendite vedovili
sul mercato del lavoro per ragioni di età e a compensare la riduzione della rendita
vedovile dall’80 al 60 per cento dell’importo della rendita di vecchiaia.
Quanto al supplemento del 20 per cento attualmente accordato alle vedove e ai
vedovi beneficiari di una rendita AVS, in caso di cumulo con la rendita vedovile
esso non sarà computato alla parte anticipata di rendita di vecchiaia. Infatti, tanto il
supplemento del 20 per cento quanto la rendita vedovile fanno parte delle prestazioni a favore dei superstiti. La soluzione è dunque intesa a evitare il versamento simultaneo di prestazioni che coprono lo stesso rischio.
2.1.3.9.3
Rendite di vecchiaia e prestazioni complementari
Quando siano adempiute anche le altre condizioni, il godimento di una rendita di
vecchiaia dà di principio diritto all’ottenimento di prestazioni complementari. Secondo
il vigente ordinamento, le rendite corrisposte vengono considerate come reddito nel
calcolo delle prestazioni complementari. In caso di anticipazione della totalità della
rendita secondo l’articolo 40 LAVS, è computata come reddito la rendita anticipata
ridotta (v. art. 15a OPC-AVS/AI). Questa disposizione è mantenuta in caso di anticipazione della totalità della rendita, ma deve essere adeguata per quanto riguarda la
riscossione anticipata di una percentuale di rendita. Infatti, la perdita di reddito dovuta
alla futura possibilità di anticipare anche solo una percentuale esigua della rendita
potrebbe essere compensata tramite le prestazioni complementari. Un simile risultato
sarebbe contrario allo scopo della flessibilizzazione del pensionamento, che è quello di
migliorare la conciliazione tra l'attività lucrativa e il ritiro dal mondo del lavoro. Per
impedire questo risultato aberrante, è proposta la seguente modifica: in caso di anticipazione parziale della rendita, nell’ambito del calcolo della prestazione complementare
non sarà computata come reddito la percentuale di rendita riscossa, bensì la totalità
della rendita ridotta. Dalle persone che smettono di lavorare ci si aspetta dunque che
riscuotano anticipatamente la totalità della rendita. Nei casi di cumulo, nei quali viene
versata contemporaneamente una rendita dell’assicurazione di invalidità o una rendita
per superstiti dell’AVS, sono necessari correttivi che il Consiglio federale disciplinerà
nei dettagli (v. commento all'art. 11 cpv. 1ter LPC).
58
In caso di rinvio parziale della rendita, nel calcolo della prestazione complementare
non sarà computata la rendita effettivamente percepita ma la totalità della rendita
(senza supplemento). Benché questi casi dovrebbero essere rari, occorre impedire
che una persona possa rinviare la rendita soltanto in parte sfruttando le prestazioni
complementari per compensare la differenza rispetto alla totalità della rendita.
2.1.3.9.4
Rendite di vecchiaia e indennità dell’assicurazione
contro la disoccupazione
Secondo l’attuale normativa, l’assicurato ha diritto in particolare alle indennità di
disoccupazione se non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS e non percepisce
una rendita AVS. Questa regola sarà ancora applicabile agli assicurati che optano
per l’anticipazione della totalità della rendita. Di contro, l’anticipazione parziale
della rendita non sopprimerà il diritto alle indennità di disoccupazione. In effetti, se
durante il periodo di anticipazione continua a esercitare un’attività lucrativa,
l’assicurato versa anche contributi all’assicurazione disoccupazione. Di conseguenza, deve poter rimanere assicurato per l'attività lucrativa residua. L'avamprogetto
prevede dunque di mantenere il diritto alle indennità di disoccupazione in caso di
anticipazione parziale. Ciò nonostante, per evitare un sovraindennizzo, la percentuale della rendita AVS anticipata sarà dedotta dalle indennità di disoccupazione, alla
stregua delle prestazioni di vecchiaia del secondo pilastro.
Nell’assicurazione contro la disoccupazione, l’anticipazione parziale o totale delle
prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale non comporta la soppressione
del diritto all’indennità. Se e nella misura in cui sussiste il diritto a un’indennità in
virtù delle disposizioni sull’assicurazione disoccupazione, le prestazioni di vecchiaia
della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione (art.
18c LADI 47).
2.1.3.9.5
Rendite di vecchiaia e prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
I lavoratori sono obbligatoriamente affiliati all’assicurazione contro gli infortuni
(art. 1a LAINF). L’assicurazione termina di principio allo spirare del 30° giorno
susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario (art. 3 cpv. 2
LAINF). L’attuale articolo 22 LAINF dispone che la rendita di invalidità
dell’assicurazione infortuni non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente
diritto riceve una rendita di vecchiaia dell'AVS, ma al più tardi dal momento in cui
lo stesso raggiunge l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS. L’articolo 22
LAINF è in vigore in questa versione dal 1° gennaio 2012, data dell’entrata in
vigore della modifica del 17 giugno 2011 della LAVS (miglioramento
dell’esecuzione). Quindi, le rendite non sono più rivedute se si può presumere che
l’avente diritto ha definitivamente abbandonato la vita attiva. Questo disciplinamento sarà mantenuto.
47
Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione,
LADI; RS 837.0).
59
2.1.4
Anticipazione della rendita per le persone con redditi
medio-bassi
• L'anticipazione della rendita è agevolata per le persone con redditi mediobassi e una lunga carriera lavorativa.
• In caso di anticipazione, la loro rendita è ridotta di poco o non subisce alcuna
riduzione.
• Questa misura è particolarmente favorevole alle donne.
2.1.4.1
Necessità di una regolamentazione
Dato che il pensionamento anticipato comporta una riduzione attuariale a vita delle
prestazioni di vecchiaia dell’AVS e del secondo pilastro, una flessibilizzazione
dell’età pensionabile fondata unicamente su principi attuariali limiterebbe considerevolmente l’accesso al pensionamento anticipato per le persone con redditi mediobassi. Oggi, infatti, il pensionamento anticipato è più diffuso tra le categorie con i
salari più elevati. 48 Se da un lato l’evoluzione demografica giustifica l’innalzamento
dell’età di riferimento per le donne a 65 anni e gli incentivi a prolungare la vita
attiva, per le persone che fanno parte delle categorie sociali meno privilegiate è
necessario prevedere una contropartita sotto forma di trattamento particolare.
In realtà, l’aumento della speranza di vita non interessa allo stesso modo tutte le
categorie sociali. Uno studio condotto in Svizzera sulla mortalità differenziale 49
rileva un divario di due anni tra la speranza di vita delle persone senza formazione e
quella delle persone che possiedono un’istruzione terziaria. È risaputo che le persone
senza formazione o poco qualificate appartengono generalmente alla fascia a basso
reddito della popolazione. Spesso si tratta di persone che hanno iniziato a lavorare in
giovane età. In rapporto alla speranza di vita media a 65 anni, questi due anni di
differenza rappresentano una riduzione del 10 % del volume delle rendite.
Nell’ambito del pensionamento anticipato, l’applicazione esclusiva di principi
attuariali basati sulla speranza di vita media della popolazione non è giustificata per
questa categoria di persone. Di conseguenza, con la soluzione proposta si intende
migliorare l’accesso alla riscossione della rendita per le persone a basso reddito
prima del raggiungimento dell’età di riferimento. La soluzione proposta sarà applicabile anche a persone il cui reddito si situa appena al di sopra della soglia prevista
per le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (redditi medio-bassi).
2.1.4.2
Descrizione del modello proposto
Il trattamento particolare proposto nell’avamprogetto consente di tener conto della
speranza di vita inferiore delle persone con redditi medio-bassi e che hanno iniziato
a lavorare in giovane età. Essendo prevista per una categoria di persone ben precisa,
48
49
60
Per es. settore bancario e assicurativo, pubblica amministrazione, settore
dell’informazione e della comunicazione.
P. Wanner, Mortalité différentielle en Suisse 1990-2005, rapporto di ricerca n. 10/12,
2012.
consente di migliorare sensibilmente l’importo della rendita AVS in caso di anticipazione. Peraltro, il miglioramento previsto non sarà esclusivamente a carico
dell’assicurazione, ma si baserà anche sul principio stesso di assicurazione, poiché i
beneficiari contribuiranno al miglioramento con i contributi versati negli anni di
gioventù. Per di più, dato che questa categoria di persone tende a essere meno longeva, il volume delle rendite da loro percepite durante la vecchiaia è inferiore al
volume che corrisponderebbe alla speranza di vita media. La regolamentazione
proposta è destinata in particolare alle donne, il cui reddito è spesso inferiore, alle
soglie del pensionamento, a quello degli uomini.
Il disciplinamento proposto, i cui costi stimati nel 2030 si aggirano attorno ai
390 milioni di franchi, comprende le persone con un reddito massimo di circa
50 000 franchi (ossia 3,5 volte la rendita minima annua AVS, pari a fr. 49 140). Il
riferimento all'importo annuo minimo della rendita AVS è stato scelto affinché gli
importi evolvano parallelamente all’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei
prezzi e dei salari (v. art. 33ter LAVS).
Questo disciplinamento si basa sui seguenti due principi:
− computo dei contributi versati negli anni di gioventù. 50 Secondo l’ordinamento
vigente, questi contributi sono presi in considerazione nel calcolo della rendita
AVS soltanto per colmare eventuali lacune contributive. Non hanno invece alcun effetto se il periodo di contribuzione in Svizzera è completo, vale a dire se
copre l’intero arco di tempo compreso tra i 21 anni e l’età di riferimento (o del
pensionamento anticipato). Il presente avamprogetto prevede di considerare
questi contributi in caso di anticipazione della rendita AVS per compensare la
riduzione della rendita dovuta agli anni contributivi mancanti fino ai 65 anni
(v. cap. 2.1.3.4.3). Avrà diritto alla compensazione di un anno contributivo
mancante chi avrà versato contributi per almeno dodici mesi tra il 1° gennaio
successivo al compimento dei 17 anni e il 31 dicembre dell’anno che precede il
compimento dei 21 anni. Potranno essere compensati in questo modo tre anni
al massimo, che saranno computati in funzione dei redditi (espressi in multipli
della rendita annua minima secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS, affinché
gli importi considerati evolvano seguendo l’evoluzione dei prezzi e dei salari);
− applicazione di un'aliquota di riduzione attuariale ridotta, che tiene conto della
minore longevità delle persone a basso reddito ipotizzando una differenza di
un anno e mezzo rispetto alla speranza di vita media. I destinatari del trattamento particolare potranno dunque beneficiare di un'aliquota di riduzione attuariale ridotta in caso di anticipazione a 62 o 63 anni e non subiranno alcuna
riduzione attuariale in caso di anticipazione a 64 anni.
50
Si tratta dei contributi versati tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni e il
31 dicembre dell’anno che precede il compimento dei 21 anni.
61
Tabella 2-7
Graduazione degli anni di gioventù in funzione dei redditi
Fino a un reddito massimo equivalente a … volte l'importo annuo
minimo della rendita di vecchiaia secondo l’art. 34 cpv. 5 LAVS
Numero massimo di anni di gioventù
computabili
2,5 [fr. 35 100]
3 (36 mesi di contribuzione)
3 [fr. 42 120]
2 (24 mesi di contribuzione)
3,5 [fr. 49 140]
1 (12 mesi di contribuzione)
Per la riduzione della rendita, il trattamento particolare prevede l'applicazione delle
aliquote seguenti:
Tabella 2-8
Aliquote di riduzione ridotte, in percentuale
Età di riscossione della rendita
di vecchiaia
Aliquota di riduzione ridotta, in %
Aliquota di riduzione ordinaria, in %
62 anni
6,1
11,4
63 anni
2,1
7,9
64 anni
0,0
4,1
Esempio
Nell’esempio seguente, a un assicurato con un reddito di 32 400 franchi negli anni
che precedono il pensionamento sono computati tre anni di gioventù e viene applicata un'aliquota di riduzione ridotta. Se riscuote la rendita di vecchiaia a 65 anni,
l’assicurato ha diritto a una rendita non ridotta di 1778 franchi mensili (valore per il
2013). Nella tabella seguente sono indicati gli importi della rendita in caso di anticipazione a 64, 63 e 62 anni e le differenze in franchi rispetto agli importi calcolati
con la riduzione attuariale ordinaria della rendita.
Età
Rendita con riduzione attuariale ordinaria
Rendita con aliquota di riduzione ridotta
65 anni
1778 (senza riduzione)
1662
1555
1456
1778 (senza riduzione)
1778 (senza riduzione)
1738
1664
64 anni
63 anni
62 anni
2.1.4.3
Differenza
116
183
207
Cerchia dei beneficiari
La cerchia dei beneficiari è costituita da persone attive a reddito medio-basso prima
del pensionamento che hanno iniziato a lavorare in giovane età e quindi hanno una
speranza di vita inferiore alla media.
Per poter beneficiare del trattamento particolare, l’assicurato dovrà aver versato
contributi all’AVS tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni e il 31
dicembre dell’anno che precede il compimento dei 21 anni. La definizione di reddito
medio-basso si basa sulla struttura dei salari in Svizzera, secondo la quale la mediana del salario mensile delle persone con basso livello di istruzione occupate a tempo
pieno equivale a 4600 franchi. Esiste un notevole divario tra la mediana del salario
62
maschile (fr. 5000) e quella del salario femminile (fr. 4300). 51 Per confronto, la
mediana del salario mensile delle persone con livello di istruzione elevato è di
11 000 franchi. Nei settori in cui si concentrano tendenzialmente i salari più bassi 52,
le mediane si situano tra i 3400 e i 5200 franchi. Quindi, è lecito supporre che la
soluzione proposta andrà a beneficio delle categorie a reddito medio-basso fino a un
salario annuo di circa 50 000 franchi.
Siccome il modello proposto è destinato alle persone che hanno iniziato a lavorare in
giovane età e che conseguono un reddito modesto pur avendo un grado di occupazione elevato, devono essere previsti criteri filtro affinché la cerchia dei beneficiari
non si estenda a persone che percepiscono salari bassi perché lavorano a tempo
ridotto. Poiché l'AVS non dispone di dati sul grado di occupazione, questo non può
essere preso direttamente come criterio. Per controllare statisticamente il grado di
occupazione, si è dunque scelto di far capo ai tre criteri filtro seguenti:
− definizione di un reddito minimo e massimo: per avere il diritto di beneficiare del trattamento particolare, l’assicurato dovrà aver lavorato nei dieci anni
precedenti il pensionamento e in tale periodo aver versato contributi all’AVS
per almeno cinque anni su un reddito da attività lucrativa pari come minimo
a 1,5 volte (fr. 21 060) e come massimo a 3,5 volte (fr. 49 140) la rendita
minima prevista all’articolo 34 cpv. 5 LAVS 53;
− definizione di un divario massimo tra i dieci migliori anni di contribuzione
AVS e i dieci anni prima del pensionamento; il rapporto tra i due periodi non
deve essere superiore a 1,5, al fine di impedire un’errata valutazione della situazione finanziaria precedente la riscossione della rendita. Questo filtro
consente inoltre di scoraggiare comportamenti opportunistici consistenti nel
ridurre il grado di occupazione per sfruttare le possibilità offerte dal nuovo
trattamento particolare per le persone con redditi medio-bassi;
− computo del reddito del partner o del coniuge nella valutazione della situazione economica precedente il pensionamento: questo reddito, sommato a
quello della persona che riscuote anticipatamente la rendita, non deve essere
superiore al doppio dell'importo massimo previsto. Questa soluzione impedisce che nella cerchia dei beneficiari rientrino anche persone a basso reddito
che fanno parte di nuclei familiari che godono comunque di condizioni finanziarie agiate. La definizione di partner comprende sia i partner registrati
sia i conviventi.
Inoltre, al Consiglio federale sarà attribuita la competenza di disciplinare il diritto al trattamento particolare della soluzione per le persone che non adempiono la condizione relativa
alla durata minima dell’attività lucrativa prima del pensionamento poiché sono disoccupate, giunte alla fine del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione o
colpite da un’incapacità lavorativa. Spesso, infatti, le persone che perdono il posto poco
prima dell’età pensionabile stentano a trovare un nuovo impiego e quindi rischiano di
ritrovarsi disoccupate per un lungo periodo o addirittura di esaurire il diritto alle prestazioni
51
52
53
UST, Indagine sulla struttura dei salari in Svizzera, 2010.
Industria manifatturiera, edilizia, settore alberghiero, ristorazione e commercio al dettaglio, UST, Indagine sulla struttura dei salari in Svizzera, 2010.
Per consentire l’adeguamento degli importi considerati all’evoluzione dei prezzi e dei
salari, essi sono espressi come rapporto rispetto alla rendita minima prevista all’art. 34
cpv. 5 LAVS.
63
dell’assicurazione disoccupazione. Queste persone non devono dunque essere escluse dalla
cerchia dei beneficiari se le restanti condizioni sono adempiute.
2.1.4.4
Ripercussioni finanziarie
Il disciplinamento proposto andrebbe a beneficio di circa 5000 persone l’anno 54. Le
uscite supplementari ammonterebbero a circa 390 milioni di franchi nel 2030.
I costi menzionati si intendono come costi a termine. Infatti, saranno meno elevati
all’entrata in vigore della riforma per poi aumentare progressivamente, in corrispondenza del numero di nuovi beneficiari di rendite che beneficeranno del trattamento
particolare, e raggiungere il limite indicato al momento in cui il sistema coprirà
un’intera generazione di beneficiari di rendite.
Questo disciplinamento consente di compensare meglio l’armonizzazione dell’età di
riferimento a 65 anni per le donne, che rappresentano il 70-80 % dei beneficiari.
La Tabella 2-9 illustra le ripercussioni finanziarie dell’anticipazione e del computo
degli anni di gioventù per i redditi medio-bassi.
Tabella 2-9
Ripercussioni del trattamento particolare in caso di anticipazione della rendita
Importi in milioni di franchi, in base all’indice dei prezzi 2013
Anno
Uscite
2019
162
260
304
307
322
326
342
345
361
365
383
388
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
54
64
La stima del numero di possibili beneficiari non tiene conto del criterio del reddito del
nucleo familiare, poiché tale criterio non può essere stimato. La cerchia die beneficiari effettivi potrebbe dunque comprendere un numero inferiore di individui.
2.2
Adeguamento dell’aliquota minima di conversione
LPP e misure compensative
• L'aliquota minima di conversione è adeguata alla speranza di vita e alle
performance basse dei mercati finanziari.
• L'aliquota minima di conversione è progressivamente ridotta dal 6,8 al 6 per
cento sull'arco di quattro anni.
• L'aumento del capitale di risparmio permette di mantenere il livello delle
rendite LPP.
• Il Fondo di garanzia LPP interviene nel caso delle persone che non hanno più
abbastanza tempo per aumentare nella misura necessaria il loro capitale di
risparmio.
• La deduzione di coordinamento è ridefinita in modo da migliorare la
previdenza dei lavoratori a basso reddito, occupati a tempo parziale o che
hanno più datori di lavoro.
• Le aliquote degli accrediti di vecchiaia sono modificate in modo da eliminare
l'aumento dei costi previdenziali dei lavoratori oltre i 55 anni.
L’aliquota di conversione è utilizzata per calcolare l’importo della rendita della previdenza professionale. In generale, si applica nei piani con primato dei contributi basati
sull’alimentazione di un avere di vecchiaia e quindi all’assicurazione obbligatoria
secondo la LPP. L’aliquota di conversione determina l’entità della rendita annua
ovvero stabilisce come dividere l’avere di vecchiaia per stabilire le rendite annuali.
Supponiamo che, al termine della carriera lavorativa, un assicurato disponga di un
avere di 500 000 franchi. Se l’aliquota di conversione ammonta al 6,8 per cento, egli
riceverà una rendita annua di 34 000 franchi (500 000 fr. x 6,8 : 100).
Per la parte obbligatoria della previdenza professionale, la legge stabilisce
un’aliquota minima di conversione. Per il 2013, l’aliquota minima è del 6,85 per
cento per gli uomini all'età di 65 anni e del 6,8 per cento per le donne all'età di 64
anni. Dal 2014, l’aliquota minima di conversione ammonterà al 6,8 per cento sia per
gli uomini che per le donne. Per la parte sovraobbligatoria della previdenza professionale, la fissazione dell'aliquota di conversione è di competenza dell'organo supremo (paritetico) degli istituti di previdenza.
I due parametri fondamentali considerati per il calcolo dell’aliquota di conversione
sono la speranza di vita e il tasso d’interesse tecnico. La determinazione di questi
parametri si scontra ad alcune difficoltà, insite in particolare nel materiale statistico e
finanziario a disposizione e nelle proiezioni per il futuro.
Il tasso di interesse tecnico su cui si basa l'aliquota di conversione proposta dalla
riforma fa riferimento al rendimento atteso dagli istituti di previdenza per gli anni a
venire, con un margine per consentire la costituzione di accantonamenti tecnici e per
finanziare i costi connessi alle rendite da versare. La definizione del tasso di interesse tecnico presenta tuttavia alcune difficoltà, dato che il futuro andamento dei mercati finanziari è incerto. Nel corso dell’ultimo decennio, gli istituti di previdenza non
hanno potuto realizzare il rendimento del 5 per cento circa previsto nel calcolo
dell’aliquota di conversione attualmente vigente (6,8 % per uomini e donne dal 2014
in poi). I tassi di interesse stagnano ancora a livelli molto bassi (le obbligazioni della
Confederazione a 7 anni hanno attualmente un rendimento dello 0,73 %, stato a
65
giugno 2013). Essendo estremamente difficile prevedere i rendimenti realizzabili a
medio e lungo termine, ci si deve basare su una serie di ipotesi.
Affinché queste ipotesi risultino il più possibile esatte, è necessario basarsi sui principali indicatori di performance degli ultimi anni. Nella tabella seguente sono riportati i
valori o le stime della performance secondo l’Indice Credit Suisse delle casse pensioni, l’ASIP (Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza), dell’UFAS (basati
dal 2004 sulla Statistica delle casse pensioni), gli indici Pictet LPP-25 Plus e LPP 93
e il rendimento delle obbligazioni della Confederazione a 7 anni. Nel periodo in
esame non è mai stato raggiunto un rendimento medio del 5 %.
Tabella 2-10
Valori di performance, in percentuale
Indice CS
ASIP
UFAS
LPP-25 Plus
LPP 93
Obbl. della
Confed. a 7 anni
12.2000
2,6
1,1
1,5
3,1
3,4
12.2001
-4,2
-7,3
-0,2
-2,3
3,3
12.2002
-8,0
-10,6
-1,5
-1,7
1,9
12.2003
9,2
9,2
8,4
6,9
2,4
12.2004
4,5
4,2
5,6
4,8
2,1
12.2005
12,6
12,9
10,4
9,8
10,4
1,9
12.2006
6,6
6,5
6,0
4,5
3,9
2,5
12.2007
2,0
2,2
2,3
0,0
0,2
3,0
12.2008
-13,2
-15,6
-13,6
-11,5
-6,6
1,9
12.2009
10,9
11,8
10,0
13,7
9,6
1,6
12.2010
3,0
3,5
3,5
4,9
3,0
1,4
12.2011
-0,6
0,0
0,2
1,4
3,2
0,5
12.2012
7,2
7,8
6,7
8,0
5,9
0,3
Media (geom.)
totale
2,3
1,6
2,9
3,2
3,0
2,0
Media (geom.)
dal 2003
4,0
3,9
4,3
4,0
1,7
Media (geom.)
dal 2005
3,3
3,3
3,6
3,6
1,6
2,9
Un valore equo per la performance media degli ultimi anni potrebbe essere individuato nel periodo a partire dall’inizio del 2005, poiché da quel momento in poi la crisi
che aveva colpito i mercati azionari negli anni 2001 - 2003 era già stata superata ma
gli indici non comprendevano ancora il boom verificatosi successivamente.
Se oltre a questi dati si considera anche l’evoluzione della speranza di vita, risulta
ancor più evidente la necessità di un adeguamento dell’aliquota minima di conversione, perché altrimenti sarebbe mantenuto lo squilibrio tra le prestazioni minime
previste dalla legge e il loro finanziamento. Una delle conseguenze di questo squilibrio consiste nel fatto che ingenera solidarietà indesiderate negli istituti, in particolare quelli che assicurano prestazioni di poco superiori al minimo legale. Gli assicura-
66
ti attivi devono fornire un finanziamento supplementare, sotto forma di riduzione del
tasso di interesse corrisposto sul loro avere di vecchiaia oppure di contributi di
risanamento, per garantire il pagamento delle prestazioni versate ai pensionati.
D’altra parte, per gli istituti di previdenza che presentano una struttura d’età sfavorevole, ossia una proporzione relativamente elevata di pensionati rispetto agli assicurati attivi, diventa ancora più difficile finanziare le prestazioni tramite gli assicurati
attivi.
Quanto all'adeguamento dell'aliquota minima di conversione, l'ipotesi su cui si basa
è che a lungo termine gli istituti di previdenza riusciranno a realizzare con i loro
investimenti un rendimento medio dell’ordine del 3,5-4 per cento, un'ipotesi realistica alla luce della situazione odierna. Considerando anche il margine necessario per
costituire gli accantonamenti tecnici e finanziare i costi amministrativi connessi alle
rendite versate, il presente avamprogetto propone di fissare l’aliquota minima di
conversione al 6 per cento all’età di riferimento. Questo valore appare giustificato
tanto alla luce dalle basi attuariali utilizzate, quanto delle raccomandazioni della
Camera svizzera degli esperti di casse pensioni. Nel fissare l'aliquota minima di
conversione occorre considerare sia l'aspetto attuariale che quello politico. Adeguandola al 6 per cento la si porta a un livello che permette di evitare una ridistribuzione poco trasparente degli averi della previdenza professionale tra gli assicurati
attivi e i beneficiari di rendite.
Per quanto riguarda la riscossione delle prestazioni di vecchiaia anteriore o posteriore all’età di riferimento, il Consiglio federale avrà la facoltà di stabilire per via di
ordinanza le aliquote di conversione corrispondenti.
Le disposizioni transitorie prevedono un periodo di 4 anni per l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6 per cento. Questa fase di transizione
permetterà alle misure compensative (v. sotto) di produrre i primi effetti, ma, essendo relativamente breve, tiene anche conto della situazione degli istituti di previdenza. Le aliquote di conversione per questi 4 anni saranno stabilite nell'ordinanza. È
prevista una riduzione di 0,2 punti percentuali all'anno. Fino a che l'età di riferimento delle donne non avrà raggiunto quella degli uomini, per le une e gli altri continueranno ad essere applicate aliquote di conversione diverse a parità d'età.
Sul fronte del finanziamento della previdenza professionale, l’adeguamento
dell’aliquota minima di conversione è la soluzione che consente di ripristinare una
corretta applicazione del sistema di capitalizzazione. Il principio di capitalizzazione
consiste nel costituire il capitale di riserva necessario per garantire il pagamento
delle prestazioni sotto forma di rendita. Il capitale è costituito durante il periodo di
attività dell’assicurato. Fino al suo esaurimento, esso viene collocato sui mercati
finanziari e genera redditi. Per questa ragione la redditività del capitale è talvolta
denominata il «terzo contribuente» (oltre all’assicurato e al datore di lavoro).
Date le incertezze legate all’aliquota di conversione minima, in particolare per
quanto riguarda la futura evoluzione dei tassi di interesse, il Consiglio federale
dovrebbe rivedere l’aliquota a scadenze più ravvicinate rispetto a oggi. Secondo le
vigenti disposizioni della LPP, sottomette al Parlamento un rapporto ogni dieci anni
per determinare l’aliquota degli anni successivi. Questo intervallo sarà ridotto a
cinque anni.
67
2.2.1
Misure compensative
Per garantire il mantenimento del livello delle prestazioni LPP devono essere previste misure compensative. Senza queste misure, l’adeguamento dell’aliquota minima
di conversione al 6,0 per cento indurrebbe un calo del livello delle prestazioni
dell’ordine del 12 per cento. Un calo di tale portata sarebbe inammissibile, dal
momento che uno degli obiettivi principali della presente riforma consiste proprio
nel garantire il mantenimento delle rendite assicurate al livello precedente.
L’adeguamento dell’aliquota minima sarà dunque compensato a lungo termine con
un'estensione del processo di risparmio e quindi del finanziamento della previdenza
professionale. Le misure previste a tal fine sono descritte nei capitoli che seguono
(v. cap. 2.2.1.1, 2.2.1.2 e 2.2.1.3).
2.2.1.1
Ridefinizione della deduzione di coordinamento
La prima misura per compensare l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP consiste nel fissare la deduzione di coordinamento al 25 per cento del salario
soggetto all'AVS.
Attualmente, la deduzione di coordinamento nella previdenza professionale obbligatoria corrisponde ai 7/8 della rendita di vecchiaia massima AVS (2013: fr. 24 570).
La deduzione di coordinamento si applica integralmente e separatamente a ogni
salario, a prescindere dal grado di occupazione. Quindi, a parità di salario, una
persona che lavora per un solo datore di lavoro sarà assicurata in modo diverso da
una persona che lavora per diversi datori di lavoro. Per esempio, se una persona
lavora in due posti a metà tempo ciascuno, con due salari di 40 000 franchi (ossia in
totale fr. 80 000), la deduzione di coordinamento fissa 24 570 franchi si applica a
ognuno dei salari. La persona in questione avrà dunque due salari assicurati LPP di
15 430 franchi (fr. 40 000 – fr. 24 570), vale a dire un salario coordinato totale di
30 860 franchi. Se percepisse invece lo stesso salario da un unico datore di lavoro, il
suo salario coordinato corrisponderebbe a 55 430 franchi.
La nuova regolamentazione consentirà di evitare gli inconvenienti che l'attuale
deduzione di coordinamento a importo fisso causa ai lavoratori a tempo parziale, a
basso reddito o con più datori di lavoro 55. A parità di salario complessivo, il salario
coordinato sarà identico indipendentemente dal fatto che sia conseguito presso uno o
più datori di lavoro: chi consegue un salario annuo AVS complessivo di 80 000
franchi avrà dunque sempre un salario coordinato LPP di 60 000 franchi (fr. 80 000
– 25 %) e beneficerà dunque di una migliore copertura assicurativa rispetto a oggi.
La modifica del sistema migliorerà soprattutto la previdenza delle donne. La nuova
regolamentazione porterà però anche in generale a un aumento del salario coordinato
LPP, dato che la deduzione di coordinamento massima relativa all'importo massimo
del salario assicurabile, pari a 84 240 franchi, ammonterà a 21 060 franchi. Con
l’aumentare del salario coordinato aumenteranno anche gli accrediti di vecchiaia
accreditati al conto di vecchiaia. Diverse casse pensioni hanno già introdotto una
soluzione proporzionale di questo tipo (p. es. Publica: v. art. 20 cpv. 2 del regola55
68
Circa il 7 % della popolazione attiva svolge due o più attività professionali diverse, e
il 34,2 % della popolazione attiva che lavora a tempo parziale, tra cui soprattutto donne,
che rappresentano una quota del 58,5 %, a fronte di un 13,8 % di uomini. Questa misura
corrisponde dunque alle nuove realtà.
mento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite
della Cassa di previdenza della Confederazione, RPIC; RS 172.220.141.1).
2.2.1.2
Aumento degli accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia secondo la LPP sono calcolati annualmente in percentuale
del salario coordinato. La seconda misura compensativa consiste nell'aumentare gli
accrediti di vecchiaia versati complessivamente durante una carriera lavorativa
completa in modo tale da garantire il livello delle prestazioni, tenuto conto della
ridefinizione della deduzione di coordinamento. La graduazione degli accrediti in
funzione dell’età viene lievemente livellata. La nuova graduazione elimina lo scatto
contributivo per gli ultracinquantacinquenni, sopprimendo così l'aumento degli oneri
previdenziali per questi assicurati rispetto ai lavoratori della fascia di età che va dai
45 ai 54 anni. Questo livellamento dovrebbe favorire l’impiego dei lavoratori anziani 56. La nuova graduazione prevista per gli accrediti di vecchiaia è la seguente:
Tabella 2-11
Accrediti di vecchiaia, in percentuale
Età
Aliquota attuale applicabile agli accrediti di Nuova aliquota applicabile agli accrediti di
vecchiaia, in %
vecchiaia, in %
25–34
7,0
7,0
35–44
10,0
11,5
45–54
15,0
17,5
55-età di riferimento
18,0
17,5
500,0
535,0
Totale
La combinazione delle due misure (ridefinizione della deduzione di coordinamento e
aumento degli accrediti di vecchiaia complessivi), insieme al primo pilastro, consentirà di raggiungere un tasso di sostituzione pari al 60 per cento del reddito, come
previsto dalla Costituzione federale, nonostante la riduzione dell’aliquota minima di
conversione LPP.
2.2.1.3
Misure in favore della generazione di transizione
Le misure compensative a lungo termine sin qui descritte consentiranno di mantenere il livello delle prestazioni e quindi di compensare gli effetti dell'adeguamento
dell’aliquota minima di conversione. Queste miglioreranno in special modo la previdenza degli assicurati giovani, visto il lungo periodo precedente il pensionamento, e
delle persone con un reddito relativamente basso, il cui salario coordinato aumenterà
considerevolmente grazie alla nuova regolamentazione della deduzione di coordi56
D’altra parte, in seguito alla riduzione degli accrediti di vecchiaia per le persone che
hanno superato i 54 anni, gli accrediti di vecchiaia per questa categoria di età non potranno più essere utilizzati per garantire il mantenimento del livello delle prestazioni. Questo
compito dovrà essere adempiuto con le misure previste per la generazione di transizione
(cap. 2.2.1.3).
69
namento. Per gli assicurati più anziani (la cosiddetta «generazione di transizione»),
invece, le misure compensative a lungo termine non basteranno a mantenere il
livello delle prestazioni, per cui sarà necessaria un'ulteriore misura. La generazione
di transizione è composta dalle persone che all'entrata in vigore della riforma avranno compiuto il 40° anno d'età.
In base alla misura proposta, quando questi assicurati inizieranno a percepire la
rendita, il loro avere di vecchiaia verrà aumentato con un versamento unico corrispondente all’importo necessario a mantenere invariato rispetto a oggi il valore
nominale della rendita, nonostante l’applicazione della nuova aliquota di conversione. Dato che la legislazione attuale garantisce le prestazioni di vecchiaia soltanto
all’età ordinaria di pensionamento, il versamento unico sarà concesso soltanto in
caso di riscossione della rendita all’età di riferimento. Tuttavia, le prestazioni garantite all’età di riferimento continueranno a essere garantite anche agli assicurati che
rinviano la riscossione della rendita. In tale contesto, si terrà adeguatamente conto
della situazione particolare delle donne, che si trovano confrontate a un innalzamento dell’età di riferimento.
Il versamento unico è inteso come misura complementare, destinata a coprire la
differenza residua. Dato che queste misure servono a garantire il livello delle rendite
LPP precedente la riforma, il versamento unico non sarà concesso sulle parti delle
prestazioni di vecchiaia riscosse sotto forma di capitale.
In linea di massima sono ipotizzabili due opzioni fondamentalmente diverse per
finanziare questa misura:
− una soluzione «centralizzata», in cui le necessarie risorse finanziare sarebbero gestite da un organismo centrale. Questo organismo sarebbe incaricato di
versare i sussidi agli istituti di previdenza, i quali a loro volta li accrediterebbero all’avere di vecchiaia degli assicurati beneficiari. Per il finanziamento, i contributi necessari sarebbero prelevati presso gli istituti di previdenza
assoggettati. Questa soluzione comporta dunque una forma di solidarietà;
− una soluzione «decentralizzata», che lascerebbe agli istituti di previdenza la
facoltà di organizzarsi autonomamente per il finanziamento dei sussidi da
accreditare all’avere di vecchiaia degli assicurati beneficiari.
A questo proposito, il Consiglio degli Stati ha accolto di recente un postulato che
incarica il Consiglio federale di studiare come finanziare decentralmente i necessari
ammortizzatori. 57
Il vantaggio principale di una soluzione centralizzata consiste nel fatto che consente
di garantire il mantenimento del livello delle prestazioni. Infatti, la solidarietà che
essa implica garantisce che ogni assicurato beneficiario possa effettivamente ricevere i sussidi necessari al mantenimento del livello delle prestazioni anteriore.
Una soluzione centralizzata può invece presentare lo svantaggio di sollecitare finanziariamente gli istituti di previdenza che non sono toccati dal problema dell'attuale
aliquota di conversione troppo elevata, per esempio perché assicurano prestazioni
del regime sovraobbligatorio e applicano il principio di imputazione.
57
70
13.3518 Po. Gutzwiller «Riforma LPP. Finanziamento decentrale della generazione di
transizione».
La soluzione decentralizzata, invece, non sollecita finanziariamente tutti gli istituti,
ma soltanto quelli che assicurano esclusivamente le prestazioni LPP oppure prestazioni di poco superiori. Non tutti questi istituti sarebbero però in grado di sostenere i
costi del mantenimento del livello delle prestazioni, sia perché la struttura d'età non
permette loro di ripercuotere i costi sugli assicurati attivi, sia perché il datore di
lavoro non ha risorse sufficienti per effettuare i necessari conferimenti.
Il presente avamprogetto prevede pertanto una soluzione centralizzata. La funzione
di organo centrale sarà attribuita al Fondo di garanzia LPP, che verserà i sussidi.
Questi saranno finanziati secondo il sistema di ripartizione dei capitali di copertura
attraverso contributi di tutti gli istituti di previdenza registrati. Questo approccio non
è nuovo nel sistema del secondo pilastro, poiché oggi il Fondo di garanzia sovvenziona già gli istituti di previdenza che presentano una struttura d’età sfavorevole. Il
Fondo dovrà semplicemente aumentare i contributi che riscuote attualmente presso
gli istituti di previdenza.
La durata di questa misura sarebbe limitata a un periodo transitorio di circa 25 anni
(il tempo che dovrà trascorrere affinché tutte le persone che avranno 40 anni o più al
momento dell’entrata in vigore della riforma giungano al pensionamento). Gli istituti
di previdenza potranno accollare agli assicurati e ai datori di lavoro i contributi da
versare al Fondo di garanzia LPP.
Per calcolare il diritto ai sussidi, gli istituti che attuano l'assicurazione obbligatoria
dovranno tenere due conti testimone per ciascun assicurato appartenente alla generazione di transizione.
Conto testimone «nuova LPP»
Con l’entrata in vigore della riforma, per la tenuta di questo conto testimone varranno criteri adeguati alle modifiche di legge, in particolare la nuova definizione del
salario coordinato, i nuovi accrediti di vecchiaia e la nuova aliquota minima di
conversione.
Conto testimone «vecchia LPP »
Dopo l'entrata in vigore della riforma, questo conto testimone continuerà a essere
tenuto applicando gli attuali parametri, ossia la deduzione di coordinamento, l'aliquota di conversione e gli accrediti di vecchiaia oggi vigenti. Si dovrà tuttavia tener
conto del progressivo aumento dell'età di riferimento delle donne.
Lo sdoppiamento del conto testimone comporterà un certo onere amministrativo
supplementare per gli istituti di previdenza interessati, ma grazie ai mezzi tecnici
oggi disponibili esso dovrebbe risultare piuttosto contenuto. Il conto testimone
«vecchia LPP» dovrà essere tenuto fintanto che sarà attuata la misura in favore della
generazione di transizione.
Quando si verificherà un evento assicurato per una persona appartenente alla generazione di transizione, l’istituto di previdenza dovrà determinare la rendita sulla base
del conto testimone «vecchia LPP» e confrontarla con la rendita prevista dal regolamento (la rendita sulla base del conto testimone «nuova LPP» deve essere garantita). Se la prima è superiore alla seconda, la differenza sarà compensata all’assicurato
attraverso un sussidio che il Fondo di garanzia LPP verserà all’istituto di previdenza.
L’importo del sussidio corrisponderà al valore attuale della differenza tra le rendite,
determinato dal Fondo secondo principi attuariali stabiliti in modo uniforme dal
71
Consiglio federale. Il sussidio potrà presentare una differenza rispetto all’importo
necessario calcolato dall’istituto di previdenza secondo le proprie basi tecniche. In
caso di libero passaggio non sarà versato alcun sussidio. Tuttavia, lo stato del conto
testimone «vecchia LPP» dovrà essere comunicato al nuovo istituto di previdenza o
di libero passaggio in vista dell'eventuale versamento di un sussidio al momento
dell’insorgere dell'evento assicurato.
Per disciplinare tutti gli aspetti, prevalentemente di natura tecnica, il Consiglio
federale stabilirà nell'ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) quando e in che
misura un istituto potrà chiedere i sussidi per la generazione di transizione
I seguenti esempi illustrano gli effetti delle misure compensative.
Effetti delle misure compensative per la generazione di transizione
Tabella 2-12
Esempi per un salario annuo AVS di 84 240 franchi 58
Età
all’entrata
in vigore
della
riforma
A
55 anni
B
50 anni
C
40 anni
D
25 anni
Avere di vecchiaia a 65 anni
Rendita LPP a 65 anni
Status quo
Con la
riforma
Differenza
Status quo
Con la
riforma ma
senza
complemento
298 350
298 350
298 350
298 350
301 509
312 039
329 063
338 013
3 159
13 689
30 713
39 663
20 288
20 288
20 288
20 288
18 091
18 722
19 744
20 281
Complemento versato dal
Fondo di
garanzia LPP
(versamento
unico)
Miglioramento della
rendita grazie
al complemento
36 621
26 091
9 068
-
+ 2 197
+ 1 566
+ 544
-
La ridefinizione della deduzione di coordinamento consente di aumentare il salario
coordinato LPP da 59 670 a 63 180 franchi. Nel caso di un assicurato che avesse 50
anni al momento dell’entrata in vigore della riforma (caso B), l’avere di vecchiaia
aumenterebbe di 13 689 franchi al momento del pensionamento. Senza la riforma, la
rendita di vecchiaia LPP ammonterebbe a 20 288 franchi (298 350 x 6,8 %).
L’importo della rendita di vecchiaia LPP deve essere mantenuto a questo livello. A
tal fine il Fondo di garanzia dovrà versare un complemento di 26 091 franchi
([312 039 + 26 091] x 6,0 % = 20 288).
58
72
Questo importo corrisponde al salario annuo massimo assoggettato alla previdenza
professionale obbligatoria (limite massimo 2013).
Tabella 2-13
Esempi per un salario annuo AVS di 55 000 franchi
Età
all’entrata
in vigore
della
riforma
A 55 anni
B 50 anni
C 40 anni
D 25 anni
Avere di vecchiaia a 65 anni
Rendita LPP a 65 anni
Status quo
Con la
riforma
Differenza
Status quo
Con la
riforma ma
senza
complemento
152 150
152 150
152 150
152 150
169 564
182 835
204 610
220 688
17 414
30 685
52 460
68 538
10 346
10 346
10 346
10 346
10 174
10 970
12 277
13 241
Complemento versato dal
Fondo di
garanzia LPP
(versamento
unico)
Miglioramento della
rendita grazie
al complemento
2 873
-
+ 172
-
La ridefinizione della deduzione di coordinamento consente di aumentare il salario
coordinato LPP da 30 430 a 41 250 franchi. Nel caso di un assicurato che avesse 50
anni al momento dell’entrata in vigore della riforma (caso B), l’avere di vecchiaia
aumenterebbe di 30 685 franchi al momento del pensionamento. Senza la riforma, la
rendita di vecchiaia LPP ammonterebbe a 10 346 franchi (152 150 x 6,8 %).
L’importo della rendita di vecchiaia LPP deve essere mantenuto a questo livello. Il
Fondo di garanzia non deve effettuare alcun versamento, poiché in questo caso la
nuova rendita è più elevata.
Sul lungo periodo, la nuova regolamentazione della deduzione di coordinamento ha
un maggiore effetto per i redditi modesti rispetto ai redditi più elevati. In altri termini, per i primi l'aumento dell’avere di vecchiaia è più importante rispetto ai secondi.
Di conseguenza, i sussidi del Fondo di garanzia diventano più rapidamente superflui.
La previdenza per i bassi redditi sarà dunque migliorata rispetto a oggi.
73
2.2.2
Ripercussioni finanziarie dell’adeguamento
dell’aliquota di conversione LPP e delle misure compensative
Tabella 2-14
Costi effettivi 59 delle misure di compensazione
Importi in milioni di franchi, in base all’indice dei prezzi 2013
Anno
Misure compensative a lungo termine
Ridefinizione della
deduzione di coordinamento
Misura compensativa in favore della
generazione di transizione
Nuove aliquote degli
In milioni di
accrediti di vecchiaia 60 franchi
Totale
In % della massa
salariale coordinata
2019
1380
910
60
0,03
2350
2020
1380
910
140
0,08
2430
2021
1390
920
230
0,13
2540
2022
1400
920
340
0,19
2660
2023
1400
930
340
0,19
2670
2024
1410
940
350
0,19
2700
2025
1410
950
360
0,19
2720
2026
1410
970
360
0,19
2740
2027
1410
980
360
0,19
2750
2028
1410
990
360
0,19
2760
2029
1410
1010
350
0,18
2770
2030
1410
1020
320
0,17
2750
I costi generati dalle misure a lungo termine si situano in tutti i casi tra 2,3 e 2,4
miliardi di franchi e con l’andar del tempo non mutano in modo sostanziale. Il lieve
aumento è dovuto in parte al generale aumento della massa salariale coordinata e in
parte a trasferimenti tra gruppi d’età. La situazione è invece diversa per quanto
riguarda la misura di compensazione in favore della generazione di transizione. Il
brusco aumento previsto tra il 2019 e il 2022 è legato al graduale adeguamento
dell’aliquota minima di conversione LPP. A partire dal 2022 l’aliquota ammonterà
al 6,0 %. Perciò, da quel momento l'aumento dei costi diventerà soltanto marginale.
59
60
74
La riforma della previdenza per la vecchiaia comporta un adeguamento delle disposizioni
concernenti le prestazioni della LPP e della base contributiva. Tuttavia, gli istituti di previdenza godono di una certa libertà nello strutturare le prestazioni e nel disciplinare il finanziamento. Devono però fornire in tutti i casi almeno le prestazioni previste dalla LPP
(previdenza minima obbligatoria). Gran parte degli istituti di previdenza dispone però di
piani di previdenza nel regime sovraobbligatorio. Molti istituti hanno dunque già ridotto
l’aliquota di conversione, aumentato gli accrediti di vecchiaia o previsto nei loro regolamenti una deduzione di coordinamento scalare secondo il grado di occupazione. Questi istituti dovranno sostenere i costi previsti dalla legge soltanto in misura ridotta, o non dovranno sostenere alcun costo di questo tipo. Questi costi, al netto della previdenza
sovraobbligatoria, vengono esposti come «costi effettivi».
La stima dei costi riportati in questa colonna è effettuata ipotizzando che sia già stato
introdotta anche la ridefinizione della deduzione di coordinamento.
Il lieve incremento dai 340 milioni 61 del 2022 ai 360 milioni del 2025 è riconducibile
in parte all’aumento dell’avere di vecchiaia medio all’inizio del versamento della
rendita (fino al 2025 la LPP sarà ancora in fase di costituzione e soltanto dopo questa
data i nuovi pensionati presenteranno un processo di risparmio completo, ossia a
partire dal 25° anno d'età) e in parte al lieve aumento del numero di nuovi pensionati.
Le misure compensative a lungo termine (nei primi anni soprattutto la ridefinizione
della deduzione di coordinamento) eserciteranno un lieve effetto di contenimento sui
costi della misura compensativa in favore della generazione di transizione. Dato che
col tempo le misure a lungo termine compenseranno sempre più l’adeguamento
dell’aliquota minima di conversione LPP, a partire dal 2025 la necessità di ricorrere a
misure compensative per la generazione di transizione si stabilizzerà e dal 2028
registrerà un costante decremento. L’indicazione dei costi in percentuale della massa
salariale coordinata rappresenta l’importo dell’aliquota di contribuzione a favore del
Fondo di garanzia LPP necessario per il finanziamento dei sussidi.
Espressi in termini di aumento percentuale dei contributi regolamentari degli assicurati attivi e dei datori di lavoro, i costi complessivi delle misure di compensazione
ammonteranno nel 2019 al 5,2 %, raggiungeranno l’apice del 5,5 % nel 2025 e
quindi decresceranno di nuovo per attestarsi al 5,2 % nel 2030.
2.2.3
Misure esaminate ma scartate
2.2.3.1
Anticipazione dell'inizio del processo di risparmio
Secondo la normativa vigente, l’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia inizia dal
1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età. A titolo di ulteriore misura per
compensare l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP è stata esaminata la possibilità di anticipare l’inizio del processo di risparmio. Secondo una prima
variante, il processo di risparmio sarebbe iniziato dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età, secondo una seconda variante dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno. In tale contesto era previsto un accredito di vecchiaia del 5 % a
partire, rispettivamente, dai 18 e dai 21 anni fino ai 24 anni.
L’anticipazione del processo di risparmio a partire dai 18 anni porterebbe a
un’armonizzazione con l’AVS: per chi esercita un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizierebbe a 18 anni, sia per l’AVS sia per la previdenza professionale.
Anche l’inizio del processo di risparmio anticipato a 21 anni piuttosto che a 18
comporterebbe una certa armonizzazione con l’AVS, poiché a 21 anni inizia
l’obbligo contributivo indipendente dall’esercizio di un’attività lucrativa.
Questa misura è risultata solo parzialmente valida per compensare l’adeguamento
dell’aliquota minima di conversione LPP: a 18 o 21 anni, i giovani sono spesso
ancora in formazione e non conseguono un reddito da attività lucrativa soggetto alla
LPP. Di conseguenza questa misura consentirebbe soltanto a certe condizioni e
61
Le cifre assolute in franchi della stima dei costi relativa alla misura di compensazione in
favore della generazione di transizione sono affette da incertezze, poiché è impossibile
prevedere in quale misura la limitazione della cerchia dei beneficiari alle persone che decidono di iniziare a riscuotere la rendita all’età di riferimento o più tardi influirà sulla
scelta della data d’inizio della riscossione della rendita. La stima qui presentata si fonda
sul presupposto che i due terzi dei nuovi beneficiari di rendite decidano di riscuotere la
rendita a partire dall’età di riferimento.
75
soltanto a una parte dei giovani di iniziare anticipatamente ad alimentare l'avere di
vecchiaia. Un altro motivo per cui sarebbe solo parzialmente idonea è che avrebbe
effetto soltanto per le persone che al momento dell’entrata in vigore della riforma
della previdenza 2020 hanno meno di 25 anni. Potrebbe tuttavia offrire maggiori
potenzialità per futuri adeguamenti dell’aliquota di conversione minima LPP, poiché
grazie all’inizio precoce dell’alimentazione dell’avere di vecchiaia gli interessi
composti produrrebbero il loro effetto per un periodo più lungo.
Alla luce dei vantaggi e degli svantaggi appena descritti, nell’ambito del presente
progetto di riforma si è deciso di scartare questa misura.
2.2.3.2
«LPP sicura» 62
Una soluzione alternativa all’adeguamento dell’aliquota minima di conversione al
6 % potrebbe consistere nel limitare le prestazioni minime legali che devono essere
finanziate direttamente dagli istituti di previdenza trasferendo il resto al Fondo di
garanzia LPP. In pratica si tratterebbe di liberare gli istituti di previdenza
dall’obbligo di finanziare direttamente le prestazioni minime previste dalla legge a
partire dal momento in cui il beneficiario raggiunge una certa età (p.es. 90, 85 o 80
anni); a partire da quel momento le prestazioni sarebbero a carico del Fondo di
garanzia LPP. Esse sarebbero comunque ancora versate dagli istituti di previdenza,
che però riceverebbero i sussidi necessari a tal fine. Questi dovrebbero essere finanziati con premi riscossi presso tutti gli istituti di previdenza. Le prestazioni sarebbero
dunque finanziate indirettamente.
Il secondo pilastro è attualmente finanziato in larga parte secondo il principio di
capitalizzazione, mentre la soluzione alternativa proposta si basa su un altro principio.
I principali vantaggi di questa soluzione consistono nella minore dipendenza dal capitale, nel fatto che potrebbe essere introdotto immediatamente e senza misure compensative e nella sua adattabilità ai nuovi parametri. Tra gli inconvenienti si può citare il
fatto che non consente di realizzare risparmi (un franco di prestazione costa sempre un
franco, a prescindere dal sistema; la differenza è che gli oneri sarebbero ripartiti diversamente nel tempo), una crescita incontrollabile delle necessità di finanziamento, una
minaccia per la perequazione dei rischi e complicazioni di ordine amministrativo.
Per quanto concerne i costi in particolare, essendo fondata su un finanziamento
secondo il principio distributivo questa soluzione sarebbe meno costosa all’inizio,
ma più costosa in seguito. I conti che non si pagano subito dovranno essere pagati
più tardi, correndo il rischio di non essere più in grado di farlo. Questo rischio sarebbe scaricato sulle generazioni più giovani. I confronti effettuati evidenziano che
25-30 anni dopo l’entrata in vigore della riforma i costi di questa soluzione alternativa supererebbero quelli delle misure proposte nell'avamprogetto. Il riversamento
delle prestazioni versate oggi sulle generazioni di domani è ingiustificato e non è
auspicabile. Considerati i vantaggi e gli svantaggi illustrati, questa soluzione alternativa non appare praticabile. I problemi attuali connessi alla fissazione dell’aliquota
minima di conversione devono essere risolti cercando una soluzione basata sulla
capitalizzazione completa delle prestazioni assicurate. Questo approccio è il solo che
consenta di garantire un finanziamento duraturo della previdenza professionale
nell’interesse delle generazioni future.
62
76
12.4211 Po. Jacqueline Fehr Rendite sicure nel secondo pilastro obbligatorio.
2.2.3.3
Sistema con rendita variabile
Un’altra soluzione alternativa consisterebbe nello scomporre la rendita di vecchiaia
in due parti, una fissa e una variabile. La parte fissa sarebbe definita con prudenza,
mentre la parte variabile sarebbe stabilita in base alla performance pluriennale dei
mercati finanziari. Se la performance è positiva, alla parte fissa potrebbe essere
aggiunto un complemento variabile, anche per le rendite in corso. I pensionati parteciperebbero così ai risultati degli investimenti patrimoniali.
Questo sistema a rendite variabili non consentirebbe, tuttavia, di garantire le prestazioni, una condizione indispensabile per un’assicurazione sociale, e quindi di mantenere il loro livello. Nel sistema delle assicurazioni sociali, i pensionati devono
poter contare su prestazioni fisse e prevedibili. Questo è un presupposto fondamentale affinché gli assicurati abbiano fiducia nella previdenza professionale. Occorre
inoltre considerare che la Costituzione federale fissa un obiettivo di prestazione per
il primo e il secondo pilastro, il cui raggiungimento potrebbe essere pregiudicato
dall'introduzione di un sistema di rendite variabili.
2.2.3.4
Nessuna aliquota minima di conversione nella legge
Un’altra possibile alternativa prevede una legge senza aliquota minima di conversione, la quale sarebbe definita dalle casse pensioni secondo il loro libero apprezzamento. Al riguardo sono pendenti tre interventi parlamentari, che chiedono o di
scorporare l’aliquota minima di conversione e il tasso di interesse minimo dalla
legge, o di introdurre nella legge una formula per il calcolo di questi due parametri 63. L’iniziativa parlamentare è attualmente al vaglio di una commissione parlamentare. Le mozioni sono state approvate recentemente dal Consiglio nazionale e
devono ancora essere dibattute dal Consiglio degli Stati.
L’aliquota minima di conversione è definita nella legge (art. 14 LPP) sin dalla prima
revisione della LPP, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Il Parlamento ha introdotto
l’aliquota nella legge poiché ha ritenuto che fosse importante affidare al legislatore
la determinazione di questo parametro. L’aliquota di conversione è in effetti un
parametro fondamentale della LPP. Definisce il livello minimo delle prestazioni
obbligatorie che deve essere garantito da tutti gli istituti di previdenza registrati. Per
il primo e il secondo pilastro esiste inoltre un obiettivo comune sancito nella Costituzione. Questo parametro non può pertanto essere sottratto al controllo del legislatore, altrimenti si corre il rischio di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo
costituzionale.
63
12.414 Iv. pa. Bortoluzzi Scorporo dei parametri tecnici dalla LPP.
11.3778 Mo. Gruppo liberale radicale Previdenza professionale. Depoliticizziamo il tasso
d'interesse minimo.
11.3779 Mo. Gruppo liberale radicale «Previdenza professionale. Depoliticizziamo l'aliquota minima di conversione».
77
2.2.4
Elaborazione di basi statistiche trasparenti
I due parametri fondamentali per la fissazione dell’aliquota minima di conversione
sono la speranza di vita e il tasso di interesse tecnico.
Gli istituti di previdenza determinano la speranza di vita sulla base di tavole di
mortalità elaborate da società di servizi private, ottenibili soltanto dietro pagamento
di una licenza molto costosa. Questo fatto è in contraddizione con la volontà di avere
una legislazione fondata su basi trasparenti. La riforma prevede dunque di dare
all'Ufficio federale di statistica (UST) la possibilità di elaborare basi attuariali mirate.
Una nuova base legale incaricherà pertanto l’UST di effettuare presso gli istituti di
previdenza le rilevazioni necessarie per elaborare nuove basi attuariali. Dopo l'analisi dei dati rilevati, gli istituti di previdenza avranno a disposizione le basi statistiche
di cui necessitano per gli aspetti tecnici della loro gestione. Questo permetterà anche
di rendere più trasparente la legislazione, in particolare per quanto riguarda
l’aliquota minima di conversione.
2.3
Misure di carattere istituzionale nel settore della
previdenza professionale
• Il miglioramento della trasparenza e della vigilanza è indispensabile per
preservare la fiducia degli assicurati nella loro cassa pensioni.
• L'applicazione di premi eccessivi per i rischi decesso e invalidità è abusiva e
non può essere accettata dalla FINMA.
• I redditi dell'attività del secondo pilastro sono divisi secondo una chiave di
ripartizione equa tra gli assicurati e gli assicuratori.
• Sono previste ulteriori modifiche d'ordinanza per aumentare la trasparenza
dell'amministrazione del patrimonio, migliorare la sicurezza degli
investimenti e concretizzare le disposizioni sulla lealtà.
In materia di previdenza professionale, le compagnie private di assicurazione sulla
vita svolgono un ruolo importante per la stabilità del settore. Oltre ad assumersi
parte dei rischi per gli istituti di previdenza semiautonomi, attraverso istituti collettori para assicurativi, le compagnie private organizzano anche l’intera previdenza
professionale per un gran numero di piccole e medie imprese (assicurazione completa). A fine 2012 gli assicurati attivi erano circa 1,65 milioni, mentre il numero di
beneficiari di rendite si aggirava attorno alle 230 000 unità. Alla stessa data, gli
accantonamenti tecnici ammontavano in totale a circa 145 miliardi di franchi, mentre il volume dei premi del 2012 raggiungeva i 22,5 miliardi 64. Gli assicuratori
privati devono poter continuare a svolgere queste funzioni. Siccome le svolgono nel
settore delle assicurazioni sociali devono però soddisfare esigenze elevate. Tra
queste esigenze rientrano la costituzione di un patrimonio vincolato separato,
l’allestimento di un conto d’esercizio proprio, determinati requisiti di trasparenza,
l’approvazione di tariffe e condizioni generali d’assicurazione (CGA) e il rispetto
64
78
Le cifre sono tratte dalla pubblicazione dell’esercizio 2012 della FINMA,
http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/versicherungen/betriebsrechnungbv/pagine/offenlegung.aspx.
delle disposizioni applicabili alla ripartizione delle eccedenze realizzate tra assicurati
e assicuratori vita.
Nell’ambito della prima revisione della LPP e della revisione parallela delle corrispondenti disposizioni in materia di assicurazioni private, il 1° aprile 2004 è stato
posto in vigore un disciplinamento particolare sulla trasparenza, riguardante principalmente la quota minima e il conto d'esercizio separato (art. 37–39 LSA 65). Il
dibattito politico degli ultimi anni ha mostrato che in alcuni settori sussiste ancora un
discreto potenziale di miglioramento, che si intende ora sfruttare con i previsti
adeguamenti legislativi, illustrati qui di seguito, in materia di sorveglianza degli
assicuratori.
2.3.1
Partecipazione degli assicurati alle eccedenze e quota
minima
La quota minima determina le modalità di ripartizione del risultato d’esercizio tra
assicuratori sulla vita e assicurati. Secondo il diritto vigente, la partecipazione alle
eccedenze figurante nel conto d'esercizio deve ammontare almeno al 90 per cento
della partecipazione alle eccedenze calcolata secondo l’articolo 37 capoverso 3
lettera b LSA (art. 37 cpv. 4 LSA). Il Consiglio federale, cui spetta il compito di
emanare prescrizioni concernenti le basi per determinare la partecipazione alle
eccedenze e i principi per la ripartizione della partecipazione calcolata (art. 37 cpv. 3
LSA), ha optato di principio per il metodo di calcolo basato sul reddito, riservando il
metodo basato sul risultato soltanto alle annate particolarmente positive sul mercato
degli investimenti.
Con l’entrata in vigore della LSA la quota minima è stata fissata al 90 per cento e,
da allora, è rimasta invariata. Negli ultimi sette anni la media della quota effettiva di
distribuzione è stata del 96,2 per cento. Tralasciando il 2008 (anno in cui è scoppiata
la crisi), quando la quota di distribuzione ha ampiamente superato il 100 per cento,
essa raggiunge comunque una media del 92,1 per cento. Per tener conto delle esperienze maturate, l’entità della quota minima deve essere sottoposta a riesame.
A tal fine vengono vagliate due varianti che presentano potenziali vantaggi e svantaggi. La prima variante prevede un aumento della quota minima al 92 o al 94 per
cento. La seconda variante prevede, diversamente dal regime vigente, l’applicazione
di due quote minime diverse per i contratti di assicurazione collettiva che coprono
tutti i rischi e per i contratti di assicurazione collettiva che coprono unicamente i
rischi di decesso e di invalidità. In tal caso sono possibili combinazioni diverse delle
quote, ma sempre con una quota più elevata per le assicurazioni che offrono una
copertura parziale (rapporto tra copertura completa e copertura parziale: 90/92 %,
90/94 % o 92/94 %). Questa distinzione consentirebbe di determinare in modo più
corretto la quota minima in funzione del rischio.
65
Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione
(legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01).
79
2.3.2
Trasparenza
Il disciplinamento in materia di trasparenza deve permettere agli assicurati in situazioni analoghe di poter consultare i dati paragonabili. In tal modo possono farsi
un’idea del mercato in generale e ciascuno può scegliere la soluzione che considera
più consona.
L’attuale articolo 37 capoverso 3 lettera a LSA consente già al Consiglio federale di
emanare prescrizioni sul modo in cui le informazioni devono essere presentate nel
conto d’esercizio separato. Il Consiglio federale ha soddisfatto questo mandato
prevedendo un disciplinamento in tal senso all’articolo 140 dell'ordinanza sulla
sorveglianza (OS). In virtù di questa disposizione, entro cinque mesi dalla chiusura
del bilancio, l'impresa di assicurazione trasmette agli stipulanti il conto d’esercizio,
le indicazioni sul calcolo dell'attribuzione e dell’assegnazione delle eccedenze e tutte
le altre informazioni necessarie agli stipulanti per adempiere gli obblighi legali di
informare.
Questo disciplinamento deve essere riesaminato alla luce delle migliorate disposizioni in materia di trasparenza. Si tratta in particolare di stabilire quali siano i dati
essenziali che le imprese di assicurazione devono trasmettere alla FINMA e quali
dati debbano invece pubblicare direttamente o trasmettere agli assicurati.
L'obiettivo è che i conti di esercizio degli assicuratori e quindi anche la loro presentazione siano in futuro il più possibile comparabili con quelli degli istituti di previdenza (Swiss GAAP RPC 26). A tal fine, i tre processi «risparmio», «rischio» e
«costi» dovranno dovranno essere ben distinti. Si dovrà inoltre garantire che gli
assicuratori dichiarino in modo trasparente, come gli istituti di previdenza, le commissioni di brokeraggio (commissioni d'intermediazione e altre commissioni).
Inoltre le polizze di libero passaggio dovranno essere scorporate dal conto d'esercizio della previdenza professionale e indicate separatamente. Il mantenimento della
previdenza sotto forma di polizza di libero passaggio è paragonabile a un'assicurazione individuale sulla vita. In particolare, questa forma di mantenimento della
previdenza non dipende da parametri quali l'aliquota minima di conversione o il
tasso d'interesse minimo, per cui gli assicuratori non sopportano gli stessi rischi
come nel ramo delle assicurazioni collettive sulla vita.
2.3.3
Spese di amministrazione e spese di amministrazione
del patrimonio
Alcune modifiche dell'OS dovrebbero garantire che in futuro tutte le spese di amministrazione per l'esecuzione del ramo assicurativo vita collettivo vengano indicate in
modo completo e corretto. Queste comprendono anche alcune spese attualmente
incluse nei processi di rischio e di risparmio. Dovranno pertanto essere indicate le
spese effettive, ripartite correttamente e in modo trasparente tra i vari gruppi di
destinatari (assicurati con copertura completa, assicurati con sola copertura dei rischi
o riassicurazione e beneficiari di rendite). Anche le spese di amministrazione del
patrimonio andranno indicate con altrettanta trasparenza. Un progetto di ricerca
proporrà gli adeguamenti dell'OS necessari a tal fine.
80
2.3.4
Premi di rischio
L’articolo 37 LSA disciplina le attività delle imprese di assicurazione nel settore
della previdenza professionale. Per questo settore, le imprese di assicurazione hanno
in particolare l’obbligo di tenere un conto d’esercizio annuale separato (art. 37
cpv. 2 LSA). A livello di legge vengono stabilite direttive materiali. L’articolo 37
capoverso 2 lettera b LSA disciplina precisamente i premi, i quali devono essere
suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.
Secondo l’articolo 142 OS, l'attribuzione delle eccedenze è calcolata in base al conto
d'esercizio. Le voci del conto devono essere suddivise in processo di risparmio, di
rischio e dei costi. Il processo di risparmio comprende l'alimentazione dell'avere di
vecchiaia, la trasformazione dell'avere di vecchiaia in rendite di vecchiaia e la liquidazione/gestione delle rendite di vecchiaia in corso e delle rendite per figli di pensionati che ne risultano. Il ricavo del processo di risparmio corrisponde al reddito
netto del capitale.
Il processo di rischio comprende il pagamento di prestazioni in caso di decesso e di
invalidità e la loro liquidazione (sotto forma di prestazioni in capitale e di rendite)
nonché le aspettative legate alle rendite di vecchiaia in corso e alle rendite per superstiti
che ne risultano. Il ricavo del processo di rischio corrisponde ai premi di rischio scaduti.
Il processo dei costi comprende gli oneri per la gestione e la distribuzione di soluzioni assicurative della previdenza professionale, ad inclusione dei costi amministrativi generali. Il ricavo del processo dei costi corrisponde ai premi dei costi dovuti.
Ogni processo dovrebbe presentare un proprio equilibrio nel rispetto del principio di
prudenza, ma in pratica questo non accade. Sul fronte della conversione delle rendite, le imprese di assicurazione sono confrontate con le stesse perdite che gravano
sugli istituti di previdenza autonomi. Occorre dunque predisporre uno strumentario
che consenta di fare trasparenza nella struttura dei premi delle imprese di assicurazione. A tal fine occorre introdurre una quarta voce di premio, accanto alle voci
esistenti. Parallelamente, all’articolo 17 della legge sul libero passaggio, occorre
prevedere la possibilità anche per gli istituti di previdenza autonomi di prelevare
contributi per finanziare la garanzia della conversione in rendita.
L’introduzione di questa voce di premio supplementare, che del resto con l’andar del
tempo è destinata a diminuire grazie all’auspicata riduzione dell’aliquota minima di
conversione LPP, dovrebbe permettere di calcolare in modo trasparente il fabbisogno di accantonamenti per le perdite dovute alla conversione delle rendite e i premi
necessari a coprire tale fabbisogno. Avendo carattere esaustivo, l’enumerazione
delle voci di premio all’articolo 37 capoverso 2 lettera b LSA deve essere ampliata
inserendovi anche il premio destinato a garantire la conversione delle rendite. A
livello di ordinanza il nuovo premio a garanzia dell’aliquota di conversione delle
rendite sarà integrato nel processo di risparmio, pertanto il corrispondente disciplinamento dovrà essere adeguato di conseguenza.
Questa misura dovrebbe oltretutto portare a una distensione della situazione a livello
di premio di rischio. In questo ambito, nel periodo 2005–2011 la quota di sinistri
copriva circa il 57 per cento dei ricavi, a fronte di un saldo positivo nel processo di
rischio pari in media a circa 1,3 miliardi di franchi. Il saldo positivo cumulato degli
ultimi sette anni nel processo di rischio ammontava a 8,8 miliardi di franchi. Anche
81
nel 2012 il risultato netto (risultato lordo al netto degli incrementi degli accantonamenti tecnici) corrispondeva al 47,8 per cento dei ricavi. Le imprese di assicurazione
utilizzano parte di questo risultato per la compensazione con il processo di risparmio. Il saldo positivo del processo di rischio è in parte utilizzato anche sotto forma
di partecipazione alle eccedenze riversata agli assicurati, ma nell’ambito del disciplinamento della quota minima ne approfittano anche le imprese stesse. Questa
circostanza spinge in un certo qual modo le imprese di assicurazione a tenere piuttosto alto il premio di rischio. Con l’introduzione della nuova voce di premio, lo
stimolo a favore di premi di rischio relativamente elevati dovrebbe attenuarsi. Qualora si dovesse constatare che queste misure sono di per sé insufficienti, occorrerebbe considerare altre soluzioni per impedire che i premi di rischio vengano gonfiati.
Nell'articolo 37 LSA sarà inoltre aggiunto un capoverso che impedirà l'applicazione
di criteri e fattori di ponderazione diversi per il calcolo dei premi e per l'assegnazione delle eccedenze e, di conseguenza, una ridistribuzione poco trasparente delle
medesime all'interno dell'effettivo degli assicurati. Analogamente alla distinzione tra
i contratti d'assicurazione che prevedono conti delle uscite e delle entrate separati e
quelli che prevedono una quota parte minima, in futuro le imprese di assicurazione
saranno tenute a raggruppare i contratti in funzione della tariffazione utilizzata e ad
assegnare le eccedenze secondo gli stessi principi. Nonostante la costituzione di
classi di rischio e la tariffazione empirica, gli eventi assicurati (decesso e invalidità)
e i relativi costi non possono essere determinati con precisione in anticipo. Le tariffe
devono pertanto essere fissate con prudenza, il che genera inevitabilmente eccedenze. Dato che per questo motivo gli stipulanti pagano in generale premi troppo elevati, è importante che le eccedenze siano riversate a coloro che le hanno prefinanziate
con i loro premi. Se per esempio sono state costituite classi di rischio o se i premi
non sono stati calcolati secondo la normale tariffa, per il calcolo e l'assegnazione
delle eccedenze vanno fatti conteggi separati, altrimenti vi è il rischio che questa
ripartizione sia eseguita arbitrariamente e senza rispettare le regole attuariali. Sia i
supplementi sia gli sconti di premio possono infatti divergere molto dall'effettiva
sinistralità, cosicché alcune classi pagano premi relativamente troppo elevati, altre,
invece, relativamente troppo bassi, pur ricevendo alla fine le stesse eccedenze. Se a
determinati stipulanti sono concessi sconti, questi devono essere presi in considerazione per l'assegnazione delle eccedenze, affinché tutti gli appartenenti a un medesimo effettivo ricevano la loro parte delle eccedenze in proporzione ai premi versati.
Per meglio tutelare gli assicurati, nel nuovo capoverso 2 dell'articolo 38 è inoltre
precisata la nozione di tariffa «abusiva». La conformità delle tariffe dovrà essere
verificata dalla FINMA nell'ambito del suo controllo preventivo delle medesime. Il
principio della libera fissazione dei premi da parte delle imprese di assicurazione e la
procedura amministrativa obbligatoria per il controllo della solvibilità saranno però
mantenuti. Oltre a minare la fiducia nel sistema, la riscossione di premi eccessivi è
ingiustificata sul piano economico, poiché non corrisponde al rischio effettivamente
sopportato dall'assicuratore. Inoltre, i premi di rischio eccessivi sottraggono alle
imprese affiliate, di regola PMI, risorse preziose che potrebbero essere utilizzate a
fini produttivi. È pertanto oggettivamente giustificato stabilire un limite massimo
ben definito per le tariffe. La nuova disposizione fissa questo limite al doppio del
danno atteso in base alla statistica sinistri (eventi dannosi effettivi). Il principio di
assicurazione è violato, in particolare, nel caso di tariffe tanto sproporzionate da
escludere a priori qualsiasi rischio finanziario per l'impresa di assicurazione. È
82
pertanto fondamentale che la FINMA esiga dagli assicuratori soggetti alla sua vigilanza di avvicinare le loro tariffe alla realtà attuale.
2.3.5
Fondo delle eccedenze
Il fondo delle eccedenze è una voce tecnica di bilancio che consente di approntare le
quote di eccedenze spettanti al collettivo di assicurati prima ancora che la partecipazione pro rata alle eccedenze su un periodo massimo di cinque anni sia irrevocabilmente attribuita ai singoli assicurati secondo principi di matematica attuariale. Il
fondo svolge sostanzialmente due funzioni principali: il livellamento nel tempo delle
somme attribuite agli assicurati e il conteggio come capitale di solvibilità (parte
libera). Per gli istituti di previdenza, il livellamento garantisce una certa prevedibilità
nell’attribuzione delle eccedenze nel periodo di validità del contratto. Dalle cifre
pubblicate dalla FINMA emerge che in media viene attribuito annualmente circa il
52 per cento del fondo delle eccedenze.
La parte del fondo delle eccedenze che in seguito al livellamento viene assegnata
agli assicurati soltanto negli anni successivi (parte libera) non rientra nel capitale
proprio dell’impresa di assicurazione. Perciò, deve essere ascritta al collettivo di
assicurati. Tuttavia, l’impresa di assicurazione può conteggiarla nei fondi propri
(capitale di solvibilità) richiesti secondo il metodo di valutazione «Solvibilità I» e
dalla circolare 08/44 della FINMA («SST»). Questo computo è possibile poiché, in
caso di saldo totale negativo, dopo lo scioglimento degli accantonamenti non più
necessari e un aumento della quota di distribuzione, il fondo eccedenze disponibile
può – anzi deve – essere impiegato dall’impresa per coprire l’ammanco residuo.
Tale possibilità di recupero suscita da sempre polemiche a livello politico. Tuttavia,
in questo contesto occorre aver coscienza del fatto che in caso di soppressione del
diritto di recupero le imprese di assicurazione sarebbero costrette ad acquisire a un
prezzo più elevato sul mercato dei capitali il capitale di solvibilità venuto a mancare
e a riportare sul collettivo di assicurati i costi corrispondenti. Alla luce di queste
premesse, la decisione di mantenere il diritto di recupero, sebbene a condizioni più
restrittive rispetto ad oggi, rappresenta di principio una soluzione adeguata.
Anche gli assicurati, proprio come le imprese di assicurazione, hanno il diritto di
pretendere che il capitale di solvibilità da loro messo a disposizione venga retribuito
conformemente alle condizioni di mercato. Di conseguenza, la quota di distribuzione
sul reddito del fondo delle eccedenze deve corrispondere al 100 per cento, e non più
al 90 per cento come previsto finora. Le disposizioni dell’OS sul calcolo della partecipazione alle eccedenze devono pertanto essere corrispondentemente adeguate.
Inoltre, il recupero del fondo delle eccedenze per coprire i disavanzi in futuro dovrà
essere circoscritto soltanto a situazioni straordinarie chiaramente definite. Le responsabilità a cascata previste nell’OS (art. 150 OS) devono essere opportunamente
modificate tenendo conto dell’adeguamento dell’ammontare della quota minima, a
causa delle interazioni esistenti tra responsabilità a cascata e capitale di solvibilità.
83
2.3.6
Ulteriori modifiche d'ordinanza in materia di trasparenza, sicurezza degli investimenti e lealtà
Il Consiglio federale intende prevedere ulteriori modifiche d'ordinanza (OPP 2) volte
ad aumentare la trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio, a migliorare la sicurezza degli investimenti e a concretizzare le disposizioni in materia di
lealtà.
Ulteriore aumento della trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio negli istituti di previdenza
Secondo lo studio condotto dall'UFAS sulle spese di amministrazione del patrimonio 66
degli istituti di previdenza, gli investimenti alternativi (che rappresentano il 6,4 % del
totale degli investimenti) generano circa un terzo delle spese complessive di amministrazione del patrimonio. In particolare, gli hedge funds sono stati classificati come
straordinariamente dispendiosi, seguiti dagli investimenti in private equity 67.
Con l'adeguamento dell'articolo 48a OPP 2, il Consiglio federale ha già posto le basi
per garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità delle spese di amministrazione e di amministrazione del patrimonio nel settore degli istituti di previdenza
autonomi e parzialmente autonomi. La trasparenza delle spese di amministrazione
del patrimonio, finora insufficiente, viene migliorata con l'articolo 48a capoverso 3
OPP 2. I prodotti d'investimento i cui costi non sono indicati in modo trasparente
devono figurare separatamente, e in maniera chiaramente identificabile, nell'allegato
al conto annuale. Tale indicazione consente anche di valutare l'entità degli investimenti in prodotti non trasparenti di un istituto di previdenza. L'obiettivo di questa
«gogna» è far pressione sugli offerenti affinché indichino le spese in modo trasparente. Inoltre, i prodotti su cui si è tenuti a fare rapporto, e che dunque generano
oneri, perderanno probabilmente terreno in termini di concorrenzialità. Questa
disposizione sarà applicata per la prima volta per il conto annuale della fine del
2013. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha
inoltre emanato direttive 68 in materia e riconosciuto delle direttive di calcolo delle
spese 69. Ci si attende che l'ordinanza avrà un impatto sui costi 70.
Il nuovo articolo 48a capoverso 3 OPP 2 incentiva sostanzialmente la riduzione delle
spese di amministrazione del patrimonio. In un sistema del risparmio imposto, tuttavia, questo non è sufficiente; occorrono prescrizioni complementari a tutela degli
assicurati. In aggiunta all'articolo summenzionato, è pertanto opportuno adottare altre
misure. È necessario esigere la trasparenza delle spese di hedge funds e private equity
nell'ambito della previdenza professionale, dato che questi strumenti sono di gran
lunga quelli più costosi in questo settore. Ciò significa che gli istituti di previdenza
potranno investire solo nei prodotti che soddisfano i requisiti in materia di trasparenza
stabiliti dalla CAV PP, quali ad esempio quelli indicati nelle direttive esistenti. Inol66
67
68
69
70
84
Ibid., pag. 29.
Ibid., pag. 92 e 93; previsioni di spese per hedge fund (a più livelli, p. es. fondo di fondi) e
Private Equity pari, rispettivamente, al 5 % e al 2,75 %.
http://www.oakbv.admin.ch/fileadmin/dateien/Weisungen/Weisungen_02_2013_Vermoegensverwaltung
skosten_Italienisch.pdf.
http://www.swisscanto.ch/ch/fr/berufliche-vorsorge/publikationen/pkstudie/studien.html,
Les caisses de pension suisses 2013, pag. 23 (disponibile in francese e in tedesco).
Ibid.
tre, il rapporto tra le spese degli investimenti in private equity e hedge funds rispetto
alle spese trasparenti complessive dell'istituto di previdenza verrà limitato a una
determinata percentuale 71. Attualmente, le prime ammontano a oltre il 30 per cento
del totale. Un'eventuale riduzione, ad esempio di un terzo, obbligherebbe gli istituti di
previdenza a impiegare con grande parsimonia il loro budget per le spese nel settore
degli investimenti alternativi e a evitare gli investimenti troppo costosi.
Se le spese verranno limitate, dovranno anche essere stabiliti requisiti minimi in
materia di organizzazione, qualificazioni, processo d'investimento, predisposizione
di un sistema di gestione dei rischi e di uno di due diligence per gli investimenti in
private equity e hedge funds. Occorre evitare che la riduzione delle spese sia attuata
mediante risparmi sulla gestione dei rischi.
Al contempo, va verificato se sia possibile migliorare la comparabilità delle spese di
amministrazione del patrimonio tra i singoli istituti di previdenza mediante indicatori.
Miglioramento della sicurezza degli investimenti (modifica della OPP 2)
Un intervento s'impone anche nell'ambito del prestito di titoli (securities lending) e
delle operazioni Repo. In questo caso, non si tratta di migliorare la trasparenza,
bensì di ridurre i rischi degli investimenti patrimoniali. Se si prestano titoli o se ne
cede la proprietà, occorre esigere garanzie adeguate. Anche la crisi finanziaria ha
dimostrato che la mancanza di accuratezza in simili attività può comportare perdite
ingenti. La disposizione proposta si rifà alle prescrizioni in materia di investimenti
collettivi della FINMA. In effetti, visto che gli istituti di previdenza investono spesso in investimenti collettivi, non ha senso adottare una regolamentazione divergente.
In materia di crediti, le forme tradizionali di prestiti e investimenti sul mercato
monetario devono essere distinte, in particolare, dai crediti che non garantiscono
rimborsi fissi. I prestiti sono una categoria d'investimento eccezionalmente importante nell'ambito della previdenza professionale, considerati relativamente sicuri.
L'ultima crisi dei mercati finanziari ha visto come protagonisti nuovi tipi di crediti
strutturati. Occorre evitare che tali crediti, che comportano rischi talvolta notevoli e
sono spesso molto complessi, si facciano passare per crediti tradizionali. Questi
crediti vanno pertanto considerati come investimenti alternativi. In questo modo
rientrano in un settore ben definito e si può quantificare meglio il loro rischio complessivo.
Altre regolamentazioni riguardano il divieto di leva finanziaria, che, attualmente già
ampiamente applicato, viene confermato.
Concretizzazione delle disposizioni in materia di lealtà
Nel caso di un determinato gruppo di istituti di previdenza (istituti collettivi autonomi) si corre sempre il rischio che sorgano conflitti d'interesse tra le imprese che
esercitano la gestione e i destinatari. Gli interessi della gestione possono entrare in
conflitto con quelli degli assicurati e dei datori di lavoro per quanto riguarda le spese
di amministrazione. Occorre pertanto adottare misure adeguate in questo contesto
mediante una modifica d'ordinanza (OPP 2).
71
In questo contesto, occorre trovare una soluzione per le spese di performance, dato che
queste non sono determinabili in anticipo.
85
Già da alcuni anni gli istituti di previdenza sono tenuti a confermare nei loro rapporti
annuali, conformemente alle direttive delle autorità di vigilanza, che chiedono la
restituzione delle retrocessioni di cui hanno beneficiato i propri amministratori
patrimoniali. Questa necessità è presa in considerazione nell'articolo 48k capoverso 1 OPP 2, introdotto con la riforma strutturale. Questa disposizione d'ordinanza
non tiene tuttavia sufficientemente conto dell'inasprimento della prassi del Tribunale
federale in materia di cessione di retrocessioni e va quindi adeguata. La modifica
d'ordinanza dovrà inoltre obbligare l'organo supremo a esigere la restituzione di tali
prestazioni e a fare rapporto in merito nell'allegato al conto annuale.
2.4
Misure in materia di prestazioni e contributi
2.4.1
Nuova regolamentazione delle rendite per superstiti
nell’AVS
Le condizioni attuali del diritto alla rendita per vedove e orfani risalgono all’epoca
dell’introduzione dell’AVS (1948) e da allora hanno subito pochi cambiamenti
(l’ultima modifica è stata effettuata nel 1997 nell’ambito della 10a revisione
dell’AVS). La rendita per vedove serve ad assicurare l’esistenza della donna e madre
superstite. Quando fu concepita la rendita per vedove, una delle considerazioni fondamentali fu quella dell’esigibilità dell’avvio o della ripresa di un’attività lucrativa. 72
L’alto grado di dipendenza economica della moglie nei confronti del marito e le
difficoltà di integrazione che le donne incontravano sul mercato del lavoro giustificavano una protezione sociale estesa in favore delle donne. La rendita per vedovi fu
introdotta nel 1997 con la 10a revisione dell’AVS: la nuova prestazione rappresentava una prima risposta ai mutamenti avvenuti nella ripartizione dei compiti familiari
tra i coniugi, ma anche un passo avanti verso la parità dei sessi. Un ulteriore allineamento con la rendita per vedove, già escluso per ragioni finanziarie, apparve ingiustificato anche alla luce dell’ancora prevalente concezione tradizionale dei ruoli.
Attualmente la rendita vedovile dell’AVS equivale all’80 % della rendita corrispondente al reddito annuo medio determinante AVS, mentre la rendita per orfani equivale al 40 % di tale rendita.
Il sistema vigente, ancora basato sul modello tradizionale della famiglia monoreddito, non è più adeguato al contesto attuale. In effetti, dall’epoca in cui fu introdotta
l’AVS si è registrata un’evoluzione sia nella divisione dei compiti all’interno della
famiglia sia nell’integrazione delle donne sul mercato del lavoro. Considerati i
cambiamenti sociali intervenuti dall’introduzione della rendita per vedove nel 1948
e della rendita per vedovi nel 1997, è necessario adeguare il sistema all'evoluzione
del contesto generale, tenendo conto anche dei problemi che l'AVS dovrà affrontare
a causa dell'evoluzione demografica.
72
86
Rapporto della Commissione federale di esperti per l’introduzione dell’AVS del 16 marzo
1945, pag. 64 segg., e messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 1946, FF 1946 I
396 seg.
2.4.1.1
Prestazioni mirate per i superstiti
• Le prestazioni per superstiti sono previste solo per le persone con compiti
educativi.
• La rendita vedovile passa dall’attuale 80 al 60 % della rendita di vecchiaia; in
compenso, la rendita per orfani aumenta dal 40 al 50 % della rendita di
vecchiaia.
• Le rendite in corso non sono interessate dalla nuova regolamentazione.
• Nelle altre assicurazioni sociali non vi è alcun cambiamento.
Oggigiorno, gran parte delle donne e madri sposate contribuisce con il suo reddito,
insieme al marito, al sostentamento della famiglia. È dunque sempre più raro che, in
assenza di compiti educativi, vi sia una dipendenza economica totale di uno dei
coniugi nei confronti dell’altro. Per di più, una volta terminato il periodo
dell’educazione dei figli, si riscontra tendenzialmente anche un’evoluzione del tasso
d’attività dei genitori, quantunque tale evoluzione possa essere ostacolata da difficoltà legate all’età. Il cambiamento che si constata nella ripartizione dei ruoli si
rispecchia anche nelle situazioni di vedovanza. L’aumento del numero di donne che
lavorano e la mutata divisione dei ruoli all’interno della famiglia e nel mondo del
lavoro richiedono una copertura più mirata del rischio di decesso.
Come emerso da un lavoro di ricerca sulla situazione economica delle persone
vedove, 73 la perdita del coniuge non provoca necessariamente a un deterioramento
della situazione economica, grazie alle rendite per superstiti ma anche al tasso di
attività in crescita costante delle donne. Se nel 1991 la partecipazione delle donne tra
i 15 e i 64 anni alla vita attiva era vicina al 68 %, oggi le donne che lavorano rappresentano il 77 %, il 60 % delle quali a tempo parziale (quasi la metà con un grado di
occupazione inferiore al 50 %). Le madri con figli fino ai 25 anni presentano un
tasso di attività dello stesso ordine di grandezza. A titolo di paragone, gli uomini che
lavorano sono circa l’89 %, di cui circa l’87 % lavora a tempo pieno. Il tasso di
attività dei padri è leggermente più elevato e si avvicina al 96 %.
Dall’analisi dei redditi (redditi del primo, secondo e terzo pilastro, redditi
dell’attività lucrativa e della sostanza) effettuata nell’ambito della citata ricerca è
risultato che al giorno d’oggi la vedovanza è un evento ben coperto dal punto di
vista assicurativo, contrariamente ad altre cause di scioglimento del matrimonio
(divorzio, separazione), che possono avere un impatto decisamente più negativo
sulla situazione finanziaria. La ricerca ha anche permesso di constatare che il reddito
da attività lucrativa rappresenta una componente importante del reddito delle persone vedove, soprattutto per chi non ha figli da accudire. In futuro la rendita vedovile
dovrà dunque essere incentrata non tanto sullo stato civile di «vedova» o «vedovo»
quanto sulle limitazioni delle possibilità di conseguimento di un reddito legate ai
compiti familiari.
73
In adempimento del postulato 08. 3235, è stato realizzato uno studio su larga scala,
fondato sui dati fiscali di 9 Cantoni per il 2006 (allineati con i dati del registro delle rendite AVS/AI), sulla situazione economica delle persone vedove. Cfr. Philippe Wanner e Sarah Fall, La situation économique des veuves et de veufs, Ginevra 2011 (disponibile in
francese).
87
2.4.1.2
Soppressione graduale del diritto alla rendita
vedovile per le donne senza figli
Secondo il diritto vigente, le vedove senza figli hanno diritto a una rendita vedovile
se al momento del decesso del coniuge hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Il diritto alla rendita vedovile è riconosciuto anche
alle donne divorziate se il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è
intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni. In altri termini, in
assenza di figli, basta aver raggiunto una certa età e durata del matrimonio per avere
diritto a una rendita vedovile.
Se per alcune donne l’età può rappresentare a tutt’oggi un ostacolo alla reintegrazione sul mercato del lavoro, quest’affermazione non vale per quanto riguarda la durata
del matrimonio. Inoltre, in assenza di compiti educativi, si può ragionevolmente
pretendere che la perdita economica sia compensata con l’esercizio di un’attività
lucrativa. Il presente avamprogetto propone pertanto di sopprimere il diritto alla
rendita per le persone senza figli. Le coppie sposate senza figli dovranno in avvenire
considerare altre possibilità per la previdenza in caso di decesso. L’evento potrà
essere coperto, oltre che con il reddito da attività lucrativa, anche con le prestazioni
previste in caso di decesso nel secondo e nel terzo pilastro. Considerate le difficoltà
di integrazione sul mercato del lavoro legate all’età, la soppressione sarà attuata
gradualmente per mezzo di un regime transitorio.
Le vedove senza figli che avevano già diritto a una rendita per superstiti prima
dell’entrata in vigore della modifica non saranno toccate dalla novella proposta:
manterranno la rendita nella misura corrispondente al diritto anteriore. Per concedere
alle persone interessate tempo a sufficienza per reagire alla modifica e per adeguare
la loro previdenza in caso di decesso, il passaggio avverrà gradualmente nell’arco di
dieci anni a partire dall’entrata in vigore della modifica attraverso una riduzione
graduale delle rendite vedovili. Un regime transitorio sarà previsto per le donne
senza figli che al momento dell’entrata in vigore della modifica avranno già 50 anni
compiuti. Se all’insorgere della vedovanza non adempiranno le condizioni della
prestazione, ma avrebbero avuto diritto alla rendita prevista per le donne senza figli
secondo il diritto anteriore, riceveranno una rendita vedovile di importo pari all’80
per cento della corrispondente rendita AVS calcolata al 31 dicembre dell’anno
precedente l’entrata in vigore della modifica. Questo importo resterà garantito fino
al momento in cui, in seguito agli adeguamenti delle rendite, la rendita vedovile al
60 per cento non avrà raggiunto lo stesso livello dell’anno immediatamente precedente la modifica.
2.4.1.3
Nuova regolamentazione per le persone vedove con
figli e adeguamento dell’importo della rendita per
orfani
Secondo il vigente ordinamento, le donne che al momento del decesso del marito
hanno uno o più figli (di qualsiasi età) hanno diritto a una rendita vedovile. A determinate condizioni, le donne divorziate sono parificate alle vedove. I vedovi e gli
uomini divorziati la cui ex moglie è deceduta hanno diritto a una rendita di vedovo
se e fintanto che hanno figli di età inferiore ai 18 anni. Le persone che vivono in
unione domestica registrata e perdono il o la partner sono parificate ai vedovi. La
88
rendita per vedove è versata vita natural durante, salvo in caso di nuovo matrimonio
o di nascita del diritto a una rendita di invalidità o di vecchiaia d'importo più elevato.
La rendita per vedovi si estingue, oltre che per i motivi citati, al più tardi al compimento del 18° anno d'età del figlio più giovane.
Al decesso del padre o della madre, i figli hanno diritto a una rendita per orfani pari
al 40 % della corrispondente rendita di vecchiaia. Il diritto a una rendita per orfani si
estingue al compimento dei 18 anni o al termine della formazione, ma al più tardi al
compimento dei 25 anni.
Le condizioni del diritto a una rendita vedovile non subiranno modifiche sostanziali
per le persone con figli. A differenza di oggi, però, il diritto alla rendita sarà limitato
alle persone che hanno almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani.
Pertanto, le madri che all’insorgere della vedovanza hanno almeno un figlio avente
diritto alla rendita per orfani riceveranno come sinora una rendita vedovile per una
durata indeterminata.
Le vedove senza figli o i cui figli non hanno più diritto a una rendita per orfani
all'insorgere della vedovanza non avranno più diritto a una rendita per superstiti
dell'AVS. Questa regolamentazione si applica già oggi per i vedovi senza figli
minorenni aventi diritto a una rendita per orfani. Per contro, il diritto a una rendita
viene esteso alle persone vedove che si occupano di un figlio bisognoso di cure e per
questo motivo ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali dell'AVS.
La modifica principale consiste nell'adeguamento dell’entità delle rendite che saranno versate ai superstiti. L'importo delle rendite vedovili sarà diminuito dall'80 al
60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente, mentre la rendita per orfani
sarà aumentata dal 40 al 50 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente. La
riduzione delle rendite vedovili e il contemporaneo aumento delle rendite per orfani
consentono di garantire il tenore di vita attuale per le economie domestiche con più
figli. A partire da due figli, infatti, la riduzione delle rendite vedovili sarà completamente compensata dal contemporaneo aumento di quelle per orfani. In caso di
eventuali lacune finanziarie, dal momento in cui si estingue il diritto alla rendita per
orfani, la riduzione dell'importo della rendita può essere bilanciata aumentando il
grado di occupazione o reinserendosi nel mondo del lavoro. In alcuni casi, questa
riduzione sarà compensata anche con le prestazioni per superstiti corrisposte dalla
previdenza professionale o da un'assicurazione privata. La generazione di transizione di persone vedove toccate dalla riforma con figli aventi diritto alla rendita per
orfani potrà ancora contare transitoriamente sulla garanzia dell'importo precedente:
la rendita ammonterà all’80 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia al 31
dicembre dell’anno immediatamente precedente l’entrata in vigore della modifica se
il totale della rendita vedovile e delle rendite per orfani è inferiore all’importo calcolato secondo il diritto anteriore.
Se al momento dell’insorgere della vedovanza la vedova non ha (più) figli aventi
diritto alla rendita per orfani, o il vedovo non ha figli minorenni aventi diritto alla
rendita per orfani, non acquisirà più alcun diritto a una rendita per superstiti
dell’AVS. Questo cambiamento avverrà gradualmente entro dieci anni dall’entrata
in vigore della modifica di legge e sarà accompagnato da un disciplinamento transitorio per le donne che al momento dell’entrata in vigore avranno già compiuto i 50
anni. Per le vedove interessate che secondo il diritto anteriore avrebbero avuto diritto
a una rendita si applicherà lo stesso regime transitorio previsto per le vedove senza
figli (v. cap. 2.4.1.2)
89
Le vedove, i vedovi e gli orfani che avevano già diritto a una rendita per superstiti
prima dell’entrata in vigore della modifica non saranno toccati dalla novella proposta: continueranno a ricevere le rendite nella misura prevista dal diritto anteriore.
2.4.1.3.1
Ripercussioni finanziarie della nuova
regolamentazione
La tabella in appresso illustra le ripercussioni finanziarie della nuova regolamentazione e le spese per il regime transitorio.
Tabella 2-15
Riduzione delle uscite dovuta alle nuova regolamentazione delle prestazioni per
superstiti
Importi in milioni di franchi, in base all’indice dei prezzi 2013
Anno
Senza regime transitorio
Spese per il regime transitorio
Riduzione complessiva delle uscite
2019
- 81
36
-45
2020
- 161
117
-44
2021
-243
190
- 53
2022
-313
252
- 62
2023
-391
303
- 88
2024
-449
342
- 108
2025
-520
371
- 149
2026
-567
388
- 180
2027
-632
395
- 237
2028
-668
388
- 279
2029
-723
372
- 351
2030
-745
342
- 403
2.4.1.4
Mantenimento dell'attuale regolamentazione nella
LPP
Nell’assicurazione professionale obbligatoria, le vedove e i vedovi sono parificati. Il
coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio o ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno
cinque anni.
Per quanto riguarda l’assicurazione dei coniugi, tra il primo e il secondo pilastro
sussistono alcune differenze. Mentre nel primo pilastro tutti sono assicurati in uno
stesso «istituto», retto da una regolamentazione uniforme, per la previdenza professionale coniugi e partner registrati sono in genere assicurati presso istituti di previdenza diversi e con piani di assicurazione diversi. Le pretese di previdenza vengono
divise (splitting) soltanto se il matrimonio è sciolto per divorzio, o l’unione registra-
90
ta per decisione del giudice, prima che si realizzi un caso di previdenza per vecchiaia
o invalidità. In questo modo la legislazione tiene conto della comunione economica
che si crea nel nostro ordinamento giuridico con il matrimonio e l’unione domestica
e che viene dissolta in caso di divorzio. Se il legame resiste invece sino alla morte,
nella previdenza professionale non viene effettuato alcuno splitting. L’unica forma
relativa di compensazione economica è rappresentata dalle prestazioni per superstiti.
Molti istituti di previdenza prevedono prestazioni per superstiti anche per i conviventi, per tener meglio conto dell’attuale realtà sociale.
La soppressione delle prestazioni per superstiti del secondo pilastro, ad esempio nel
caso dei coniugi e dei partner registrati senza figli aventi diritto a una rendita per
orfani, porterebbe a un risultato piuttosto insensato: se l’unione fallisse e dovesse
essere dissolta dal giudice, l’aspetto economico della comunione sarebbe considerato nel migliore dei modi grazie allo splitting delle pretese 74, mentre se la comunione
resistesse fino alla morte, ai partner non sarebbe riconosciuta alcuna pretesa reciproca in materia di previdenza professionale, esattamente come nel caso delle persone
celibi o nubili.
Pertanto, il presente avamprogetto non prevede misure che limitino le pretese dei
coniugi o partner registrati superstiti.
I casi di trasferimento delle prestazioni dall’AVS al secondo pilastro in seguito alla
modifica delle condizioni del diritto o dell’entità delle prestazioni per superstiti
dovrebbero rimanere molto rari. Nella previdenza professionale vengono operate
riduzioni per sovraindennizzo sulle prestazioni per superstiti soprattutto in caso di
concorso con un diritto a prestazioni dell’assicurazione infortuni o a rendite per
orfani. In caso di concorso tra il diritto a prestazioni dell’assicurazione infortuni e
della previdenza professionale, l’inesistenza di pretese a prestazioni dell’AVS deve
essere compensata primariamente dall’assicurazione infortuni.
2.4.1.5
Mantenimento delle attuali regolamentazioni nelle
altre assicurazioni sociali
Nell’assicurazione infortuni, i vedovi hanno diritto a prestazioni se hanno figli
aventi diritto a una rendita; per le vedove è sufficiente che al momento
dell’insorgere della vedovanza abbiano figli (di qualsiasi età) o abbiano compiuto i
45 anni. La riforma non prevede alcuna modifica del regime attualmente previsto.
74
Attualmente è al vaglio del Parlamento un disegno di legge che prevede lo splitting delle
pretese di previdenza anche in caso di divorzio successivo all’insorgere di un caso di previdenza, poiché tutte le altre soluzioni sono considerate insoddisfacenti (cfr. messaggio
del 29 maggio 2013 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Conguaglio della
previdenza professionale in caso di divorzio), FF 2013 4151:
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/index_26.html).
91
2.4.2
Misure di parificazione in materia di contributi AVS
• A parità di rendita, i lavoratori indipendenti pagano gli stessi contributi dei
salariati.
• Gli indipendenti non possono più dedurre i riscatti effettuati nel 2° pilastro
dal reddito soggetto a contribuzione AVS.
Le misure descritte in appresso, previste per realizzare la parità di trattamento in
materia di contributi AVS, puntano prevalentemente a garantire la riscossione degli
stessi contributi per la stessa copertura dei rischi e le stesse prestazioni assicurative
tra le persone che esercitano un’attività lucrativa, a prescindere dal fatto che nel
singolo caso l’attività sia qualificata come attività lucrativa indipendente o dipendente. La parità di trattamento sul piano contributivo aumenta non solo il consenso
della popolazione ma semplifica anche l’attuazione dell’assicurazione.
2.4.2.1
Soppressione della tavola scalare
Attualmente, i lavoratori indipendenti che conseguono un reddito inferiore a 56 200
franchi l’anno beneficiano della cosiddetta tavola scalare dei contributi. In materia di
contributi AVS, l’aliquota minima oggi prevista è pari al 4,2 per cento per un reddito
annuo non superiore a 17 100 franchi, mentre a partire da un reddito annuo di 56 200
franchi è applicata l’aliquota intera del 7,8 per cento. La stessa scalarità è prevista
per i contributi IPG e AI. I lavoratori dipendenti che rientrano nella stessa fascia di
reddito non beneficiano di questo privilegio. Al loro reddito viene sempre applicata
l’aliquota intera dell’8,4 %. Pertanto, gli indipendenti a basso reddito beneficiano di
una solidarietà sproporzionata da parte delle altre persone che versano i contributi
all’assicurazione obbligatoria. Originariamente, questa misura era destinata a sgravare gli indipendenti che conseguivano redditi realmente modesti. Nella prospettiva
attuale, questa normativa manca il bersaglio: secondo i dati del 2008 relativi alle
iscrizioni nel conto individuale, vi sono 253 820 indipendenti che versano contributi
di importo superiore all’importo minimo. Di questi, quasi il 60 per cento approfitta
dei vantaggi della tavola scalare, mentre quelli che dichiarano un reddito superiore al
limite massimo previsto dalla tavola sono solo un buon 40 per cento. In media, i
contributi prelevati sui redditi degli indipendenti corrispondono dunque soltanto al
7,27 per cento. Grazie alla maggiore flessibilità degli odierni modelli lavorativi,
sempre più spesso persone che esercitano a titolo principale un’attività dipendente
realizzano accessoriamente un reddito da attività indipendente e beneficiano così di
un trattamento privilegiato a livello di contributi, anche se nel complesso conseguono un reddito elevato. Per di più, gli indipendenti hanno un certo margine di manovra nella determinazione del loro reddito imponibile (p.es. con la costituzione di
riserve), ragion per cui la loro capacità economica non può essere automaticamente
dedotta dall’ammontare del reddito.
La tavola scalare è contraria all’uguaglianza giuridica. Rappresenta un privilegio
concesso agli indipendenti che non ha più ragion d’essere.
92
2.4.2.2
Armonizzazione dei tassi di contribuzione
Attualmente il tasso di contribuzione per gli indipendenti è pari al 7,8 %, mentre
quello per i dipendenti è dell’8,4 %. Fino al 1969 (anno dell’entrata in vigore della
7a revisione dell’AVS), per i dipendenti e gli indipendenti era previsto lo stesso«
tasso di contribuzione AVS. Uno dei motivi principali che allora hanno condotto
all’introduzione di tassi diversi consisteva nel fatto che gli indipendenti non potevano affiliarsi a un istituto di previdenza professionale per la vecchiaia (ossia al «secondo pilastro»). Oggi il contesto non è più lo stesso: dato il miglioramento della
protezione degli indipendenti intervenuto nel frattempo, il Consiglio federale ha
proposto a varie riprese di adeguare i tassi applicabili agli indipendenti 75.
L’adeguamento del tasso di contribuzione AVS è inteso a realizzare la parità di
trattamento tra lavoratori indipendenti e dipendenti. Nei conti individuali che le
casse di compensazione tengono per ogni persona assoggettata ai contributi viene
registrato il reddito soggetto a contributi. I redditi iscritti rivestono una grande
importanza nel calcolo della rendita al momento in cu viene determinata la sua
entità. L’attuale differenza tra i tassi di contribuzione di indipendenti e dipendenti ha
per conseguenza che a parità di reddito agli indipendenti vengono oggi concesse
prestazioni assicurative a condizioni più convenienti rispetto ai dipendenti.
Un’assicurazione dovrebbe però prevedere per prestazioni identiche anche identici
contributi.
L’attuale differenziazione contraddice l’idea di un’assicurazione popolare obbligatoria e il principio di solidarietà e alla luce della migliorata protezione offerta dalle
assicurazioni sociali non è più giustificata: gli indipendenti possono ormai affiliarsi
al secondo pilastro e nell’ambito del terzo pilastro hanno a disposizione maggiori
possibilità rispetto ai dipendenti. Da quando nel 2005 è stata introdotta
l’assicurazione maternità nell’assicurazione perdita di guadagno per chi presta
servizio e in caso di maternità, gli indipendenti beneficiano di un pari trattamento
rispetto ai dipendenti e hanno diritto alle stesse prestazioni. Per di più, la revisione
della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), entrata in
vigore il 1° gennaio 2013, ha riconosciuto agli indipendenti gli stessi diritti minimi
previsti per i lavoratori dipendenti, migliorando così ulteriormente la copertura
offerta loro dalle assicurazioni sociali.
L’AVS è dunque l’ultima assicurazione sociale che preveda una differenziazione
generale (distinzione fondamentale) a livello di tassi di contribuzione. Un tale trattamento privilegiato degli indipendenti non previsto né nella LAI né nella LIPG.
L’articolo 112 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale, secondo cui la metà
dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro, non conferisce agli
indipendenti il diritto di dedurre un contributo «virtuale» del datore di lavoro. La
disposizione costituzionale è intesa unicamente a garantire ai lavoratori dipendenti
un minimo di protezione economica in considerazione del particolare rapporto di
dipendenza al quale sottostanno. Economicamente, tuttavia, la quota del datore di
lavoro è inclusa nei costi salariali complessivi, e quindi si ripercuote sul livello dei
salari.
75
Una prima volta nell’ambito della 9a revisione dell’AVS, nel cui contesto sono state
definite le aliquote attualmente vigenti. I tentativi in tal senso del Consiglio federale sono
naufragati sia in occasione della 10 revisione dell’AVS sia nell’ambito delle misure di risanamento proposte nel 1994. Al primo tentativo di 11a revisione dell’AVS, una proposta
di allineamento delle aliquote all’8,1 % non ha superato lo scoglio del Parlamento.
93
2.4.2.3
Riscatti nel secondo pilastro
La deducibilità dei versamenti personali fatti dagli indipendenti a istituzioni di
previdenza è stata sancita, con la volontà di garantire il pari trattamento di indipendenti e dipendenti, nell’articolo 18 capoverso 3 OAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 1987. 76 Nell’ambito della 10 revisione dell’AVS la disposizione è stata spostata
senza modifiche materiali nell’articolo 9 capoverso 2 lettera e LAVS. 77
In virtù di tale disposizione, gli indipendenti possono dedurre dal reddito lordo i
«versamenti personali» fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla
quota generalmente assunta dal datore di lavoro. Il termine «versamenti» comprende
i contributi correnti e i riscatti. Per quanto riguarda i riscatti, il Tribunale federale ha
interpretato la disposizione in modo tale da consentire sempre agli indipendenti di
dedurre dal reddito lordo la metà dei versamenti effettuati a titolo di riscatto. 78 Oggi
a beneficiare dell’esenzione dai contributi sulla metà dei versamenti effettuati per i
riscatti nel secondo pilastro sono quasi esclusivamente gli indipendenti con redditi
molto elevati. I riscatti operati dai datori di lavoro in favore dei loro dipendenti
possono invece essere esclusi dal salario determinante soltanto a condizioni molto
restrittive: sono deducibili soltanto se e nella misura in cui si tratta di prestazioni che
il datore di lavoro è obbligato a fornire in virtù del regolamento o degli statuti
dell’istituto di previdenza. 79 Nella prassi, tuttavia, i regolamenti non prevedono
quasi mai che un lavoratore abbia diritto al versamento di riscatti da parte del datore
di lavoro. In confronto ai dipendenti, gli indipendenti sono dunque eccessivamente
privilegiati.
Si propone pertanto di limitare le deduzioni degli indipendenti ai contributi correnti
versati a istituti di previdenza del secondo pilastro. Questi contributi saranno ancora
considerati almeno per metà come spese giustificate dall’uso commerciale. 80 Gli
importi versati a titolo di riscatto, invece, non potranno più essere dedotti dal reddito
lordo. Del resto, anche i contributi versati al terzo pilastro continueranno a essere
esenti da contributi. 81
2.4.2.4
Ripercussioni finanziarie delle misure volte a
garantire la parità di trattamento in materia di
contributi AVS
La tabella seguente illustra l’evoluzione nel tempo delle entrate da contributi in
seguito alla soppressione della tavola scalare e all’adeguamento del tasso di contribuzione.
76
77
78
79
80
81
94
RCC 1987 pag. 5 segg.
FF 1990 II 1, 81, 151
DTF 136 V 16.
Art. 8 lett. a OAVS e Pratique VSI 2004 pag. 253; DTF 137 V 321 consid. 3.1 pag. 328,
133 V 556.
RCC 1987 pag. 5 seg.; art. 66 cpv. 1 LPP.
DTF 115 V 337.
Tabella 2-16
Aumento delle entrate indotto dalla soppressione della tavola scalare e
dall’adeguamento del tasso di contribuzione
Importi in milioni di franchi, in base all’indice dei prezzi 2013
Anno
Tavola scalare
Tasso di contribuzione
Totale
2019
113
152
265
2020
115
153
269
2021
117
155
272
2022
118
157
275
2023
119
158
277
2024
120
160
280
2025
121
161
283
2026
122
163
285
2027
123
164
288
2028
124
166
290
2029
125
168
293
2030
127
169
296
La soppressione della tavola scalare e l'aumento dei contributi di 0,6 punti percentuali per gli indipendenti determineranno maggiori entrate per l'AVS pari a
296 milioni di franchi nel 2030. La soppressione della tavola scalare genererà inoltre
maggiori entrate anche per l'AI (22 milioni) e per le IPG (8 milioni di franchi).
Per quanto riguarda il nuovo disciplinamento previsto per i riscatti degli indipendenti nel secondo pilastro (v. cap. 2.4.2.3), un’analisi effettuata dall’Amministrazione
delle contribuzioni del Cantone di Zurigo per il periodo fiscale 2010 ha evidenziato
che nel periodo esaminato gli indipendenti hanno versato circa 100 milioni di franchi per i riscatti nel secondo pilastro. L’analisi ha portato anche ad accertare che
questi riscatti sono stati attuati soltanto da un 3 per cento scarso di tutti gli indipendenti e che il reddito medio di queste persone era quasi il sestuplo del reddito medio
dell’insieme degli indipendenti. Non essendo possibile prevedere l’impatto delle
nuove disposizioni sull’ottimizzazione individuale della situazione finanziaria degli
indipendenti o le reazioni di questi ultimi, non è nemmeno possibile effettuare una
stima fondata delle ripercussioni a livello di contributi AVS e pertanto si è deciso di
rinunciare a una stima di tali ripercussioni.
95
2.4.3
Misure volte a migliorare la previdenza professionale
• Le persone con redditi modesti, con più datori di lavoro o impiegate a tempo
parziale beneficiano di una migliore copertura assicurativa della previdenza
professionale.
• Chi possiede un avere di libero passaggio all'età di pensionamento può
chiedere di riscuoterlo sotto forma di rendita.
• Il tasso di interesse minimo non è più fissato in anticipo, ma in funzione
dell'andamento effettivo dei mercati finanziari.
2.4.3.1
Disoccupati anziani 82
I lavoratori che rimangono disoccupati pochi anni prima di raggiungere l’età di
riferimento perdono spesso anche il diritto a una rendita di vecchiaia a vita del
secondo pilastro. Se l’assicurato non trova un nuovo impiego e non continua la
previdenza volontariamente in base all’articolo 47 LPP, deve far trasferire la propria
prestazione d’uscita a un istituto di libero passaggio e più tardi non beneficerà di una
rendita di vecchiaia della previdenza professionale, poiché gli istituti di libero passaggio erogano le loro prestazioni quasi esclusivamente sotto forma di capitale. La
presente riforma prevede pertanto due misure volte a migliorare la copertura previdenziale delle persone interessate.
2.4.3.1.1
Estensione dell’assicurazione facoltativa
Come misura in favore dei disoccupati anziani e delle persone che cessano di essere
assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria poco prima dell’età prevista
per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia, sarà prolungata la possibilità di
dedurre i contributi versati all'assicurazione facoltativa in base all’articolo 47 LPP.
Secondo la prassi attuale delle autorità fiscali, al termine dell’attività lucrativa è
possibile operare per due anni una deduzione fiscale dell’assicurazione volontaria.
Se l’assicurazione delle persone che non conseguono alcun reddito da attività lucrativa supera i due anni, la prassi delle autorità fiscali ravvisa una violazione del
principio sancito all’articolo 1 capoverso 2 LPP, secondo cui il salario assicurabile
nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve
superare il reddito assoggettato al contributo AVS. Nei periodi in cui non viene
esercitata alcuna attività lucrativa, l’assicurazione facoltativa contraddice effettivamente in un certo qual modo la citata disposizione. Il legislatore vuole però espressamente mantenere la possibilità di continuare l’assicurazione prevista all’articolo
47 LPP. Difatti, proprio per le persone che rimangono senza impiego pochi anni
prima di raggiungere l’età minima prevista per la riscossione di prestazioni di vecchiaia, l’assicurazione volontaria offre l’unica possibilità di continuare ad accrescere
il proprio avere di vecchiaia e di beneficiare in seguito di una rendita a vita della
previdenza professionale. Le persone che vengono licenziate tra i 58 e i 60 anni
devono pertanto avere la possibilità di continuare la previdenza professionale fino al
82
96
Nel passato recente, la Sottocommissione LPP della Commissione della sicurezza sociale
e della sanità si è piu volte chinata sul problema dei cosiddetti disoccupati anziani.
raggiungimento dell’età minima prevista per la riscossione delle prestazioni di
vecchiaia (62 anni secondo la presente riforma) e poter dedurre dal reddito imponibile i contributi versati a tal fine. Per le persone più giovani e quelle che decidono
volontariamente di ritirarsi anticipatamente dal mondo del lavoro, la limitazione
temporale della deducibilità dei contributi all’assicurazione facoltativa appare ancora giustificata (v. al riguardo anche il commento all'art. 81b AP-LPP). La possibilità
di dedurre per due anni i contributi versati all'assicurazione facoltativa resterà invariata per le persone che al momento del licenziamento hanno già compiuto i 60 anni.
2.4.3.1.2
Riscossione del capitale di libero passaggio sotto
forma di rendita
Considerato che gli averi trasferiti agli istituti di libero passaggio possono essere
riscossi quasi esclusivamente sotto forma di capitale, occorre dare agli assicurati che
dispongono di tali averi e li trasferiscono alla Fondazione istituto collettore LPP la
possibilità di riscuotere la prestazione di libero passaggio sotto forma di rendita.
Questa regolamentazione presenta per l’istituto collettore gli stessi rischi esistenti per
gli altri pensionati (rischio di longevità, rischio di interesse fino a copertura insufficiente), ma senza che queste persone siano mai state sue assicurate LPP. Per queste
persone manca anche un assuntore dei rischi, ad esempio l’ex datore di lavoro o
lavoratori affiliati allo stesso collettivo. Di conseguenza, sarebbe insostenibile addossare questi rischi supplementari al collettivo degli assicurati assoggettati ai contributi
LPP e ai loro datori di lavoro affiliati all’istituto collettore, e soltanto a questo collettivo in tutta la Svizzera. Ne consegue che è necessaria una soluzione autofinanziata.
In altri termini, per il calcolo delle rendite l’istituto collettore deve poter applicare
parametri propri, fondati su basi estremamente prudenti. In caso di insolvenza
dell’istituto di previdenza o del collettivo, queste prestazioni devono essere garantite
dal Fondo di garanzia, secondo le modalità previste anche per le altre rendite.
2.4.3.1.3
Misura esaminata ma scartata: mantenimento della
previdenza per la vecchiaia per i disoccupati anziani
Secondo la normativa vigente, i disoccupati che percepiscono indennità giornaliere
dell’assicurazione contro la disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente
nell’ambito della previdenza professionale per i rischi morte e invalidità. La continuazione della previdenza per la vecchiaia è invece facoltativa. La possibilità di
continuare l’assicurazione a titolo facoltativo viene sfruttata soltanto di rado dagli
interessati, per cause che spesso sono riconducibili a ristrettezze finanziarie. Chi si
assicura facoltativamente per il rischio vecchiaia deve infatti assumersi da sé i costi
che ne derivano, non potendo beneficiare di un contributo finanziario del datore di
lavoro. Per impedire lacune previdenziali tra i disoccupati e garantire
l’accrescimento continuato della previdenza per la vecchiaia, è stata esaminata la
possibilità di estendere la copertura assicurativa in età avanzata per i disoccupati
anziani. Si è tuttavia rinunciato a prevedere un adeguamento in tal senso, in parte
perché la misura non offre una base sufficiente per garantire loro il diritto a una
rendita, e in parte perché l’avere di vecchiaia supplementare accumulato in età
avanzata nel periodo corrispondente migliorerebbe la rendita soltanto lievemente.
Dai relativi calcoli è emerso che l’avere di vecchiaia accumulato durante il periodo
97
di disoccupazione equivarrebbe in media, per un anno di assicurazione completo, a
5570 franchi.
2.4.3.2
Abbassamento della soglia d’entrata alla previdenza
professionale obbligatoria
La soglia d’entrata attualmente prevista in materia di previdenza professionale
obbligatoria (fr. 21 060) si applica a ogni datore di lavoro, a prescindere dal grado
di occupazione. L'assicurazione non è dunque uguale per una persona che lavora per
un solo datore di lavoro e una che lavora per diversi datori di lavoro.
Il lavoro a tempo parziale è un fenomeno sempre più diffuso. Nel 2012 riguardava
all’incirca il 34,2 per cento della popolazione attiva, a fronte del 29,8 per cento
registrato nel 2000, e riguarda in particolar modo le lavoratrici 83. Difatti, oggi lavora
a tempo parziale il 58,5 per cento delle donne, mentre gli uomini sono solo il
13,8 per cento. Aumenta sempre più anche il numero di coloro che lavorano per
diversi datori di lavoro. Circa il 7 per cento della popolazione attiva accumula due
attività professionali o anche più.
Per sopperire alle lacune del sistema attuale e adeguare l’assicurazione
all’evoluzione del mercato del lavoro, garantendo in particolare una parità di trattamento per quanto possibile completa tra le diverse categorie di lavoratori, la soglia
d’entrata LPP è abbassata alla metà del livello della rendita massima AVS (portandola a fr. 14 040 invece dei fr. 21 060 attuali).
Questa regolamentazione consentirà di migliorare la previdenza professionale dei
lavoratori occupati a tempo parziale e a basso reddito o di chi svolge più attività. La
modifica proposta consentirebbe di assoggettare obbligatoriamente alla LPP il
90 per cento dei salariati con un unico datore di lavoro e l’86 per cento dei salariati
che lavorano per più datori di lavoro. Secondo i dati del 2010, in quell’anno i nuovi
assicurati sarebbero quindi stati ben 146 000, e per la maggior parte donne. Questa
estensione della cerchia delle persone assoggettate alla LPP consentirà di ridurre il
rischio di povertà al momento del pensionamento e quindi si ripercuoterà positivamente sulla situazione sul fronte delle prestazioni complementari e delle prestazioni
dell’aiuto sociale. Ad esempio, attualmente una persona che percepisce due salari
soggetti a contribuzione AVS di 20 000 franchi ciascuno presso due datori di lavoro
(ovvero un importo complessivo di fr. 40 000) non è assicurata obbligatoriamente
alla LPP, contrariamente a una che percepisce la stessa cifra presso un solo datore di
lavoro. Con la presente riforma, è previsto l'assoggettamento alla LPP in entrambi i
casi.
Per di più, con la ridefinizione della deduzione di coordinamento (v. cap. 2.2.1.1),
sarebbe prevista per le persone interessate l’assicurazione di un salario coordinato
minimo di 10 530 franchi (fr. 14 040 - 25 %). Queste misure consentono di istituire
una previdenza adeguata per la vecchiaia e garantiscono un’adeguata copertura
assicurativa in caso di morte e invalidità senza generare un rapporto sfavorevole tra
costi amministrativi e copertura previdenziale.
83
98
Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera RIFOS, condotta dall’UST.
2.4.3.3
Ripercussioni finanziarie dell’abbassamento della
soglia d’entrata alla LPP
Tabella 2-17
Costi
effettivi 84
dell’abbassamento della soglia d’entrata alla LPP
Importi in milioni di franchi, in base all’indice dei prezzi 2013
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
300
300
300
300
310
310
310
310
320
320
320
320
La stima dei costi si basa sull’ipotesi che le misure di compensazione a lungo termine connesse all’adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP, vale a dire
la ridefinizione della deduzione di coordinamento e dei tassi applicabili agli accrediti
di vecchiaia, siano già state introdotte.
2.4.3.4
Fissazione ex post del tasso di interesse minimo LPP
Il tasso di interesse minimo per la remunerazione dell’avere di vecchiaia nel regime
obbligatorio della previdenza professionale è stabilito ex ante dal Consiglio federale
nel tardo autunno per l’anno successivo. Nell’anno successivo, la remunerazione è
effettuata a fine anno. Ciò significa che dal momento in cui il tasso è fissato al momento in cui è applicato trascorrono circa 14 mesi. A causa di questo divario temporale, in special modo negli anni in cui i mercati presentano una volatilità elevata, può
succedere che il tasso non abbia più alcun rapporto con l’attuale andamento del
mercato. Si propone pertanto di operare un cambiamento sistematico passando a una
definizione ex post del tasso di interesse minimo. Secondo il nuovo sistema, il tasso
verrebbe fissato poco prima della fine dell’anno per la remunerazione dell’anno
corrente, conoscendo la performance realizzata. In caso di mutazioni a scadenze
inferiori a un anno, ad esempio in seguito a uscita dall’istituto di previdenza, di
promozione della proprietà d’abitazioni, divorzio, pensionamento, pensionamento
parziale eccetera, si applicherà il tasso minimo dell’anno precedente, poiché attendere
la decisione del nuovo tasso a fine anno comporterebbe la necessità di provvedere a
pagamenti retroattivi estremamente complicati. La definizione ex post è leggermente
più complessa, poiché nello stesso anno coesisteranno due tassi di interesse (spesso
diversi). Presenta tuttavia il vantaggio di permettere una definizione del tasso di
interesse minimo LPP sulla base dell’evoluzione effettiva registrata dal rendimento.
Nel 2007, ad esempio, il tasso di interesse minimo è stata aumentato dal 2,5 al
2,75 per cento per il 2008, in seguito all'andamento favorevole registrato nella prima
metà del 2007. Nella seconda metà dell'anno e soprattutto nel 2008, però, i mercati
hanno subìto perdite notevoli, il che ha inciso più del necessario sulla situazione
finanziaria degli istituti di previdenza. Per la fissazione ex post non occorreranno più
previsioni a lungo termine sul futuro andamento dei mercati finanziari. Anche se in
tal modo si ridurrà parzialmente la certezza della pianificazione per gli istituti di
84
Oggi alcuni istituti di previdenza applicano già una soglia d’entrata inferiore a quella
fissata dalla LPP. Questi istituti dovranno sostenere i costi previsti dalla legge soltanto in
misura ridotta, o non dovranno sostenere alcun costo di questo tipo. Questi costi, al netto
della previdenza sovraobbligatoria, vengono esposti come «costi effettivi»..
99
previdenza, prevale il vantaggio di basarsi sulla situazione reale del mercato (variante
1).
In aggiunta al meccanismo appena descritto è proposta una seconda variante, secondo cui il Consiglio federale stabilisce alla fine dell'autunno, ex ante per l'anno seguente, un'intervallo entro cui il tasso di interesse minimo dovrà essere fissato ex
post alla fine dell'anno successivo. La variante 2 ha il vantaggio di aumentare la
certezza della pianificazione degli istituti di previdenza e di permettere un adattamento del tasso d'interesse minimo alla situazione effettiva del mercato entro i limiti
dell'intervallo prefissato. Per contro, la definizione di un intervallo riduce l'adattabilità del tasso di interesse all'andamento effettivo del mercato rispetto alla fissazione
ex post. La variante 2 è inoltre più complessa sotto il profilo tecnico.
Per introdurre la definizione ex post del tasso di interesse minimo LPP secondo la
variante 1 o 2, il Consiglio federale procederà alle opportune modifiche di ordinanza
agli articoli 11 e 12 OPP 2.
2.5
Misure riguardanti il finanziamento dell’AVS
2.5.1
Finanziamento aggiuntivo dell’AVS
• Il deficit di finanziamento residuo dell'AVS è coperto con un aumento
dell'IVA.
• L’IVA è aumentata progressivamente di due punti percentuali al massimo.
• Attraverso l’IVA gli oneri finanziari sono ripartiti solidalmente tra l'intera
popolazione.
L’aumento della longevità e la crescente quota di pensionati nella popolazione
compromettono gravemente la situazione finanziaria dell’AVS. Secondo lo scenario
finanziario medio, il deficit finanziario dell’AVS dovrebbe raggiungere gli 8,6
miliardi di franchi entro il 2030. Data l’entità del fabbisogno finanziario devono
essere adottate, tanto sul fronte dei contributi tanto su quello delle prestazioni,
misure che siano globalmente efficaci ma al tempo stesso anche sopportabili e
adeguate.
Le misure proposte sono state composte con particolare riguardo a questo obiettivo.
Le uscite possono essere ridotte di 920 milioni di franchi, in particolare grazie
all’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni e alla nuova regolamentazione
delle rendite per superstiti. Sul fronte delle entrate, le misure previste consentono di
realizzare maggiori entrate per 640 milioni di franchi, grazie in particolare alla
soppressione della franchigia dopo i 65 anni e al nuovo regime applicabile ai contributi degli indipendenti. In tal senso, la riforma tocca in analoghe proporzioni entrate
e uscite e il pacchetto di misure proposto consente di ridurre il fabbisogno finanziario previsto per il 2030 a 7,2 miliardi di franchi. Il ridimensionamento corrisponde
dunque a un importo di 1,4 miliardi di franchi 85. Tale importo rappresenta una
85
100
Il ridimensionamento delle uscite riduce di 150 milioni (variante 1) o 180 milioni (variante 2) anche il contributo della Confederazione all’AVS.
combinazione di misure tale da garantire la sostenibilità sociale della riforma. Una
drastica riduzione delle uscite dell’AVS non rappresenta una reale possibilità, dato
che, in base all'interpretazione incontestata della Costituzione federale, una riduzione del livello delle rendite non entra in linea di conto. La riduzione delle prestazioni
in altri ambiti non consentirebbe di realizzare consistenti risparmi 86, ma non farebbe
che provocare uno slittamento dei costi, in particolare verso l’assicurazione malattie.
Come già illustrato al capitolo 2.1.2.1, non rappresenta una soluzione praticabile
neppure un aumento dell’età di riferimento oltre i 65 anni per tutti i lavoratori. Già
un'’età di riferimento fissata a 65 anni non rispecchia la reale situazione che caratterizza il mercato del lavoro. Un aumento dell’età di riferimento accentuerebbe ulteriormente la discrepanza tra tale età e l’età effettiva di pensionamento. Ne consegue
dunque che il fabbisogno finanziario residuo dell’AVS deve essere coperto con
risorse finanziarie supplementari.
2.5.1.1
Misure esaminate
Il fronte del finanziamento dell’AVS offre diversi spunti per un finanziamento aggiuntivo. Secondo l’articolo 102 LAVS, le prestazioni dell’AVS sono finanziate con i
contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (74 % delle entrate), il contributo della
Confederazione (secondo il diritto vigente pari al 19,55 % delle uscite; 19 % delle
entrate), le tasse sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco e le entrate provenienti dal
regresso contro i terzi responsabili (1 % delle entrate). Dal 1999, l’AVS è alimentata
anche dalla riscossione di un punto percentuale dell’imposta sul valore aggiunto
(5,8 % delle entrate), che in ragione del 17 % spetta alla Confederazione. 87 Le misure
di finanziamento aggiuntivo dell’AVS non prevedono nuove fonti, quali ad esempio
un’imposta diretta, ma si basano principalmente sulle fonti già esistenti. Le soluzioni
esaminate sono due: un aumento dell’aliquota di contribuzione AVS e un aumento
dell’imposta sul valore aggiunto. Entrambe le soluzioni rappresentano un mezzo
collaudato per il finanziamento dell’AVS e possono generare le risorse necessarie
senza rappresentare un carico eccessivo sul piano individuale. L’aumento del contributo della Confederazione all’AVS non rappresenta, neanch’esso, un’alternativa
sensata, poiché le casse della Confederazione non potrebbero far fronte a un onere di
tale entità senza corrispondente aumento di imposte o tasse.
Per finanziare i costi supplementari dell’AVS legati all’evoluzione demografica, il
principio assicurativo consentirebbe di aumentare l’aliquota di contribuzione. A causa
dell’evoluzione demografica, il numero di contribuenti continua a diminuire, mentre
quello dei beneficiari di rendite aumenta costantemente. Per la copertura del fabbisogno
finanziario residuo previsto nel 2030, i contributi sulla massa salariale dovrebbero
essere aumentati dell’1,6 per cento. Ma l’aumento dell’aliquota graverebbe soltanto sui
lavoratori e quindi non rispetterebbe l’esigenza di una ripartizione dell’onere rappresentato dallo sforzo di finanziamento aggiuntivo sul più vasto numero di persone possibile.
Per giunta, l’aumento dei costi accessori dei salari potrebbe ripercuotersi negativamente
sull’occupazione e sul livello dei salari. Inoltre, le misure di compensazione proposte
86
87
Per esempio l’assegno per grandi invalidi, i mezzi ausiliari o i sussidi alle organizzazioni
per l’aiuto alla vecchiaia. Nel 2012 queste prestazioni rappresentavano meno del 2 % delle uscite complessive dell’AVS.
Decreto federale del 20 marzo 1998 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore
aggiunto a favore dell’AVS/AI.
101
inducono già un aumento dei costi salariali a causa del previsto adeguamento
dell’aliquota minima di conversione LPP. Perciò, un contemporaneo aumento dei
contributi AVS aggraverebbe ulteriormente il fardello e quindi deve essere evitato.
Il finanziamento dell’AVS tramite l’imposta sul valore aggiunto si basa sulla volontà
di evitare un aggravio eccessivo di chi è tenuto a versare contributi facendo partecipare solidalmente al finanziamento tutta la popolazione, beneficiari di rendite compresi. L’imposta sul valore aggiunto provoca inoltre un effetto distorsivo relativamente limitato sull’economia nazionale, pur avendo invece un impatto globale
sufficientemente importante: dato che l’imposta sul valore aggiunto, in confronto ai
contributi sui salari, ha una base fiscale molto ampia, consente di generare gli introiti
auspicati con un’aliquota fiscale piuttosto modesta, consentendo di limitare l’onere
sul piano individuale. La possibilità di maggiorare l’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto qualora a causa dell’evolversi della piramide delle età il finanziamento
dell’AVS non fosse più garantito è peraltro prevista all’articolo 130 capoverso 3
della Costituzione federale. L’Assemblea federale ha già fatto uso di questa facoltà
decretando la riscossione del punto percentuale dell’imposta sul valore aggiunto a
favore dell’AVS. Per queste ragioni si giustifica di prevedere nella Costituzione un
aumento dell’imposta sul valore aggiunto in favore dell’AVS.
2.5.1.2
Aumento dell’IVA
Per coprire il fabbisogno finanziario residuo nel 2030, si propone di iscrivere nella
Costituzione la possibilità di aumentare di al massimo due punti percentuali l’imposta
sul valore aggiunto a favore dell’AVS (la normativa vigente prevede sinora la possibilità di un aumento di 1 punto percentuale). Dato che il fabbisogno finanziario
dell’AVS evolverà gradualmente, si propone di prevedere un aumento dell’IVA in due
tappe. Questa soluzione consentirà inoltre di evitare un impatto eccessivo sui consumi.
L’imposta sarà aumentata di un punto percentuale all’entrata in vigore della modifica.
Un secondo adeguamento sarà attuato al momento in cui la situazione finanziaria
dell’AVS lo richiederà, poiché il momento adatto per l'aumento successivo dovrà
essere determinato in funzione della situazione finanziaria effettiva dell’assicurazione.
Per garantire una simmetria tra le misure previste dalla riforma della previdenza per
la vecchiaia 2020, ovvero tra il finanziamento aggiuntivo a favore dell'AVS (decreto
federale) e le altre disposizioni previste (nel quadro della legge), sono fissati due
requisiti materiali indispensabili per poter procedere all'aumento dell'IVA. Questi
sono inseriti nell'avamprogetto di decreto federale che modifica la Costituzione
federale stabilendo quanto segue:
− il principio dell'armonizzazione dell'età di riferimento per gli uomini e per le
donne (nel 1° e nel 2° pilastro) deve essere sancito per legge.
− Il principio di una limitazione del diritto alle rendite vedovili alle persone
con compiti educativi o assistenziali è sancita per legge.
La simmetria prevista implica che si possa procedere all'aumento dell'IVA solo se
questi criteri sono introdotti nella legge federale sulla previdenza per la vecchiaia.
L'aumento dell'IVA entra in vigore anche se le disposizioni transitorie prevedono un
innalzamento graduale dell'età di riferimento e una soppressione progressiva del
diritto alla rendita vedovile per le donne senza figli, al fine di concretizzare la limitazione del diritto alle rendite per superstiti alle persone con compiti educativi.
102
Inoltre, il testo costituzionale non esige che le rendite per vedovi e quelle per vedove siano
equiparate. Per il diritto alla rendita per vedove è infatti sufficiente che i compiti educativi
o assistenziali siano svolti al momento dell'insorgere della vedovanza. Come già attualmente, il diritto alla rendita per vedovi si estingue invece in ogni caso quando l'ultimo
figlio compie i 18 anni, anche se il vedovo continua a svolgere compiti assistenziali.
L'aumento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento aggiuntivo dell’AVS richiede anzitutto una modifica della Costituzione federale, che
dovrà essere decisa con un decreto dell’Assemblea federale che conferirà alla Confederazione la competenza di aumentare a tal fine le aliquote IVA al massimo di due
punti percentuali. Tale competenza sarà istituita completando l’articolo 130 capoverso 3 Cost. 88. Questa soluzione garantisce una certa flessibilità, poiché consente di
procedere a tappe all'aumento senza dover ricorrere a una votazione popolare obbligatoria. Inoltre, dato che il legislatore dovrà esercitare la sua competenza adottando
una legge federale, rimane aperta la via del referendum facoltativo.
La prima tappa dell'aumento dovrebbe essere attuata al momento dell’entrata in
vigore della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 e sarà concretizzata con
un’opportuna modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto. Si propone dunque che il legislatore faccia uso una prima volta di questa competenza nell’ambito della presente modifica maggiorando l’aliquota IVA di un punto.
L'atto modificatore unico prevede a tal fine l'emendamento dei pertinenti articoli
della legge sull’IVA (art. 25, 28, 37 e 55 LIVA 89). Inoltre, dato che le fonti di finanziamento dell’AVS sono indicate nella relativa legge, occorrerà completare
l’articolo 102 LAVS menzionando tra le fonti di finanziamento dell’assicurazione
anche le entrate dell’imposta sul valore aggiunto.
Le entrate risultanti dalla maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto saranno
direttamente destinate al Fondo di compensazione AVS.
In una tappa successiva, nel momento in cui la situazione finanziaria dell’AVS
dovesse richiederlo, il legislatore potrà di nuovo esercitare la competenza conferitagli e aumentare di un punto percentuale ulteriore l’aliquota IVA.
2.5.1.3
Attuazione dell'aumento
Per maggiorare l’imposta sul valore aggiunto si può procedere a un adeguamento
lineare o proporzionale. Nel caso di un aumento lineare dell’aliquota normale, le tre
aliquote sarebbero aumentate della stessa percentuale, mentre nel caso di un aumento proporzionale il rapporto tra l’aliquota normale e le aliquote privilegiate sarebbe
mantenuto. L’aumento di un ulteriore punto percentuale dell’imposta decretato nel
1999 si basava su un adeguamento lineare. Nell’ambito dell’11a revisione dell’AVS,
respinta in votazione popolare nel 2004, il Consiglio federale aveva invece optato
per un aumento lineare. Per il finanziamento aggiuntivo dell’AI, in vigore fino al
2017, si è di nuovo optato per un adeguamento proporzionale.
Le aliquote d’imposta concrete (alla scadenza di validità dell’aumento per il finanziamento aggiuntivo dell’AI, prevista il 31 dicembre 2017) subirebbero le seguenti
modifiche a seconda della variante:
88
89
RS 101
RS 641.20
103
Tabella 2-18
Nuove aliquote IVA in caso di aumento proporzionale o lineare
Diritto vigente senza
finanziamento
aggiuntivo dell’AI
Aumento proporzionale
Aumento lineare
Prima tappa
Seconda tappa
Prima tappa
Seconda tappa
Aliquota normale
7,6
8,6
9,6
8,6
9,6
Aliquota ridotta
2,4
2,7
3,0
3,4
4,4
Aliquota speciale
per prestazioni nel
settore alberghiero
3,6
4,0
4,5
4,6
5,6
Entrambe le varianti presentano vantaggi e svantaggi:
− un aumento lineare avrebbe il pregio di generare maggiori entrate rispetto a
un aumento proporzionale, quantificabili all’incirca nell’ordine del 12 %;
− inoltre, le distorsioni economiche sarebbero meno importanti, poiché le differenze tra le aliquote non aumenterebbero;
− in caso di aumento proporzionale, invece, le aliquote inferiori sarebbero meno toccate e l’aumento peserebbe meno sul consumo di generi di prima necessità;
− dal punto di vista della politica sociale, l’aumento proporzionale ha il pregio
di attenuare l’effetto regressivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Dato che entrambe le varianti presentano i vantaggi e svantaggi illustrati, si è deciso
di sottoporle per parere tutte e due.
2.5.1.4
Ripercussioni finanziarie sull'AVS
La tabella seguente mostra la variazione delle entrate dovuta all'aumento dell'IVA
(proporzionale o lineare) di 1 punto percentuale, rispettivamente nel 2019 e nel 2027.
104
Tabella 2-19
Miglioramento delle entrate dovuto all'aumento dell'IVA
Importi in milioni di franchi, in base all'indice dei prezzi 2013
Anno
Proporzionale
Lineare
2019
2 442
2 735
2020
3 135
3 511
2021
3 176
3 558
2022
3 215
3 601
2023
3 251
3 641
2024
3 286
3 680
2025
3 320
3 718
2026
3 352
3 754
2027
6 059
6 786
2028
6 837
7 658
2029
6 909
7 738
2030
6 983
7 821
2.5.2
Meccanismo d’intervento finanziario nell’AVS
• In caso di deterioramento della situazione finanziaria, le liquidità dell’AVS
sono garantite grazie a un meccanismo d'intervento.
• Il meccanismo d’intervento rispetta il primato della decisione politica.
• Se le misure necessarie non agiscono per tempo o in misura sufficiente, il
tasso di contribuzione è aumentato e le rendite sono adeguate solo
parzialmente.
2.5.2.1
Situazione iniziale
In passato il Consiglio federale ha più volte ribadito la propria intenzione di voler
studiare e introdurre regole vincolanti per le assicurazioni sociali. Un meccanismo
d’intervento era già previsto nell’ambito dell’11a revisione dell’AVS (bocciata in
votazione popolare nel 2004). L’introduzione di un meccanismo d’intervento
nell’AVS è rivendicata anche dalla mozione Luginbühl (Mo. 11.3113, Introduzione
di regole budgetarie per l’AVS e l’AI). Questo tipo di normativa è intesa a garantire
che in caso di incombente dissesto finanziario dell’AVS vengano tempestivamente
adottate misure di stabilizzazione che assicurino la solvibilità dell’assicurazione.
Un’importante condizione di questo tipo di meccanismo consiste nel garantire il
primato del controllo politico. Detto altrimenti, il Consiglio federale, l’Assemblea
federale e se necessario il Popolo devono avere la possibilità di attuare le misure
normative necessarie alla stabilizzazione nell’ambito del processo politico ordinario
prima che intervengano misure mirate a scatto automatico. In tal modo,
105
l’assicurazione può ancora essere guidata rispettando le intenzioni del legislatore e la
volontà popolare. La vigente legislazione non prevede ancora alcuna regolamentazione che disciplini l’ipotesi di un eventuale dissesto finanziario dell’AVS. È vero
che in virtù dell’articolo 43quinquies LAVS il Consiglio federale è tenuto a esaminare
periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e se necessario proporre un emendamento della legge. Tuttavia, queste misure non scattano
automaticamente, né esistono chiare direttive che definiscano il momento o le condizioni in cui il Consiglio federale dovrebbe proporre simili misure. Il meccanismo
d’intervento proposto con la presente modifica si sviluppa a partire da qui.
2.5.2.2
Situazione del fondo di compensazione AVS
Il capitale del fondo AVS è un parametro cruciale per la valutazione della situazione
finanziaria dell’AVS. Il fondo deve disporre di riserve per garantire il versamento
delle rendite e compensare eventuali fluttuazioni del risultato d’esercizio. Secondo
l’articolo 107 capoverso 3 LAVS, il fondo non deve, di regola, scendere sotto un
importo uguale a quello delle uscite di un anno. Ma il livello ottimale del capitale
del fondo dipende da vari fattori: se il livello previsto dalla legge è eccessivamente
basso, insorge il rischio che al momento in cui dovesse essere superato per difetto
esistano già deficit elevati difficili da colmare. Un livello eccessivamente elevato
ingenera invece dei costi. Negli scorsi decenni, oltretutto, il livello del 100 % richiesto dalla legge era ben lungi dall’essere rispettato. Come già esposto nell’ambito dei
due progetti per l’11a revisione dell’AVS, e mai contestato in sede di deliberazioni
parlamentari, anche un livello del 70 per cento garantisce riserve di sicurezza e di
fluttuazione, tiene conto del rischio di un possibile deterioramento della situazione
finanziaria e concede tempo a sufficienza per la messa in atto del processo legislativo necessario al ripristino dell’equilibrio finanziario. Pertanto, occorre ora stabilire
nella LAVS che il fondo di compensazione non deve, di regola, scendere al di sotto
del 70 per cento delle uscite di un anno.
2.5.2.3
Elementi del meccanismo d’intervento
L’elemento cardine del meccanismo d’intervento a doppia soglia è rappresentato da
un valore soglia al di sotto del quale si innesca il dispositivo previsto. La soglia è
definita dal (nuovo) livello previsto dalla legge per il fondo di compensazione,
fissato al 70 per cento delle uscite di un anno. Questo livello offre sufficienti garanzie finanziarie e nell’ottica dell’evoluzione delle uscite rappresenta un obiettivo
realistico.
La prima soglia del meccanismo comprende il mandato politico, che garantisce la
ricerca di una soluzione nell’ambito del processo politico ordinario. Il mandato si
innesca quando si prevede che entro tre anni il fondo di compensazione scenderà al
di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno. A quel punto il Consiglio federale è
obbligato a presentare entro un anno opportune proposte legislative per riequilibrare
le finanze dell’AVS. In teoria, l’orizzonte triennale consente alle autorità politiche di
reagire con sufficiente anticipo e di correre ai ripari impedendo un’ulteriore forte
riduzione del livello del fondo. Questa soluzione dovrebbe consentire di scongiurare
106
l’effettivo tracollo del fondo al di sotto del livello del 70 per cento e di arginare
tempestivamente i deficit di ripartizione.
Il raggiungimento della seconda soglia innesca le misure a scatto automatico. Se
nell’ambito del mandato politico le misure di stabilizzazione della prima soglia non
vengono adottate o vengono adottate tardivamente, scattano le misure previste sul
fronte dei contributi e delle prestazioni (aumento dei contributi salariali, limitazione
degli aumenti di rendita). Questa ipotesi si realizza quando il fondo scende effettivamente al di sotto del livello legale del 70 per cento e il deficit di ripartizione
supera per due anni consecutivi il 3 per cento delle uscite annue. Il risultato di ripartizione di due anni consecutivi funge da ulteriore baluardo per l’attivazione della
seconda soglia, al fine di evitare che le misure scattino in caso di eventi straordinari
che non sono destinati a ripetersi (p. es. un crollo del mercato dei capitali). L’utilizzo
di entrambi i valori di riferimento serve a garantire che il meccanismo di regolazione
venga attivato soltanto in caso di problemi strutturali. In seguito le misure a scatto
automatico saranno abrogate revocate al più tardi al momento in cui il Fondo di
compensazione AVS avrà di nuovo raggiunto la soglia del 70 per cento.
2.5.2.4
Misure automatiche
Affinché il meccanismo presenti una struttura equilibrata, è essenziale che le misure
a scatto automatico previste al raggiungimento della seconda soglia rispettino diversi
requisiti: devono essere sufficienti perlomeno per rallentare un ulteriore tracollo del
fondo e garantire la solvibilità dell’AVS; tutti i partecipanti devono essere chiamati
a contribuire alla stabilizzazione, senza gravare oltremodo su una delle parti; le
misure devono intervenire tanto sul fronte delle entrate quanto su quello delle uscite;
devono essere attuabili prontamente e senza periodi transitori pluriennali; non devono rappresentare una soluzione a lungo termine e pertanto devono essere facilmente
reversibili e di principio avere carattere temporaneo; le misure rimangono in vigore
solamente finché sono adottate misure ordinario o il fondo è riassestato al livello
richiesto dalla legge.
Tra le misure sul fronte delle entrate, l’aumento dei contributi salariali è quella che
meglio soddisfa i requisiti menzionati. Si tratta di una misura prontamente attuabile,
poiché non richiede una modifica costituzionale. Sul fronte delle uscite, la migliore
soluzione consiste in una limitazione circoscritta degli adeguamenti delle rendite.
Anche questa misura è prontamente attuabile e facile da revocare. Entrambe le
misure costituiscono quindi misure d’emergenza credibili, adottate soltanto per
evitare un dissesto finanziario che non può essere scongiurato altrimenti. Le autorità
politiche avranno tutto l’interesse a intervenire il più rapidamente possibile per
consentire al più presto la revoca di simili provvedimenti d’emergenza. Nella migliore delle ipotesi, la minaccia rappresentata dal possibile scatto delle misure della
seconda soglia potrà avere addirittura un effetto deterrente.
Per ragioni legate al principio di proporzionalità, l’estensione delle misure non è
fissata in anticipo, bensì definita come limite superiore. Il Consiglio federale può
anche adottare misure meno incisive. L’estensione massima dell’aumento dei contributi è fissata a un punto percentuale. Per i lavoratori dipendenti, l’aumento sarà
ripartito in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro; per gli assicurati a titolo
facoltativo, gli indipendenti e i lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto a
contributi, l’aumento sarà di un punto ciascuno; i contributi minimi (per gli assicura107
ti a titolo facoltativo, gli indipendenti e le persone che non esercitano un’attività
lucrativa) saranno aumentati in proporzione corrispondente. In caso di limitazione
dell’adeguamento delle rendite, la costituzionalità della rendita dovrà essere salvaguardata e dopo cinque anni dovrà di nuovo essere concessa almeno la compensazione del rincaro. Inoltre, il livello delle rendite non dovrà scendere al di sotto del 95
per cento del valore calcolato secondo gli adeguamenti ordinari (rendita di riferimento senza meccanismo d’intervento).
Di principio, le misure rimarranno in vigore finché l’Assemblea federale avrà approvato un progetto di riforma con misure diverse e disciplinato in tale contesto
anche la revoca delle misure di stabilizzazione a scatto automatico. Se non sarà
varato alcun progetto di riforma, le rendite saranno adeguate all’evoluzione dei
salari e dei prezzi e i contributi riportati al livello anteriore soltanto quando il fondo
avrà di nuovo raggiunto il livello del 70 per cento delle uscite di un anno e si potrà
prevedere che rimarrà al di sopra di tale livello anche l’anno successivo.
Le misure proposte sono state esaminate nell’ambito del rapporto del Dipartimento
federale dell’interno del 13 giugno 2013 su un meccanismo d’intervento per l’AVS
(Bericht über die Einführung eines Interventionsmechanismus in der AHV) 90. Sono
state vagliate diverse varianti e alternative rispetto alle soglie e misure considerate
nell’ambito del presente avamprogetto. Sono indipendenti dalle altre misure proposte e non pregiudicano l’adozione delle altre misure.
2.5.2.5
Coordinamento con le altre assicurazioni sociali
L’ammontare della rendita AVS e il suo adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei
salari sono determinanti anche per altre assicurazioni sociali sul piano federale e
cantonale, le cui prestazioni vengono definite facendo riferimento all’ammontare o
al ritmo di adeguamento della rendita AVS. Di conseguenza, occorre garantire che le
prestazioni delle altre assicurazioni siano mantenute qualora la seconda soglia del
meccanismo d’intervento dovesse innescarsi. Il coordinamento è necessario essere
adottata in special modo per le rendite dell’AI, il cui importo corrisponde, in virtù
dell’articolo 37 capoverso 1 LAI, a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS.
Esistono parallelismi anche in materia di previdenza professionale: gli adeguamenti
delle rendite all’evoluzione dei prezzi avvengono contemporaneamente
all’adeguamento delle rendite dell’AVS e gli importi limite vengono adattati agli
aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell’AVS. Le rendite complementari versate dall’assicurazione infortuni agli assicurati beneficiari di una rendita
AVS o AI sono anch’esse calcolate in base agli importi delle rendite AVS o AI.
Il coordinamento sarà assicurato mediante introduzione di una rendita di riferimento
che sarà adeguata secondo le regole ordinarie e secondo i ritmi previsti
all’articolo 33ter LAVS. Gli adeguamenti delle rendite continueranno così a essere
calcolati, senza però essere attuati per le rendite dell’AVS, anche qualora dovesse
scattare il meccanismo d’intervento. La rendita di riferimento potrà servire da riferimento per le prestazioni delle altre assicurazioni, evitando che queste siano toccate
dal meccanismo d’intervento.
90
108
Dipartimento federale dell'interno, Introduction d'un mécanisme d'intervention dans l'AVS
et redéfinition de la contribution de la Confédération à cette assurance, rapporto del 13
giugno 2013
Con la limitazione dell’adeguamento delle rendite AVS verrebbero a cadere anche
altri collegamenti tra rendita AVS e rendita AI. La questione riguarda in particolare
la commutazione della rendita d’invalidità in rendita AVS (art. 33bis LAVS) e la
limitazione delle rendite per coniugi quando uno dei due percepisce una rendita di
vecchiaia e l’altro una rendita d’invalidità (art. 35 LAVS). Per questi casi il Consiglio federale dovrà stabilire quale delle due rendite sarà determinante per la limitazione. Quale ulteriore misura di coordinamento, il meccanismo d’intervento introdotto con l’avamprogetto prevede che la rendita AVS sia pari almeno al 95 per cento
del valore di riferimento (e quindi della rendita AI).
La limitazione dell’adeguamento delle rendite AVS si ripercuoterebbe anche sulle
prestazioni complementari. Secondo l’articolo 19 LPC, il Consiglio federale può
adeguare gli importi delle spese riconosciute per la copertura del fabbisogno generale vitale. Per garantire il mantenimento del livello di prestazioni anche in materia di
prestazioni complementari, queste prestazioni compenseranno la sospensione
dell’adeguamento delle rendite AVS prevedendo che l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale continuerà a essere adeguato in base alla rendita
di riferimento.
2.5.3
Ridefinizione del contributo della Confederazione al
finanziamento dell'AVS
• La separazione parziale del contributo federale dall'andamento delle uscite
dell'AVS consente alla Confederazione di mantenere il suo margine di
manovra finanziario.
• Dopo l'estinzione del debito dell'AI, una parte del contributo della
Confederazione può essere trasferito dall'AI all'AVS.
2.5.3.1
Finanziamento dell'AVS da parte dell'ente pubblico
Il finanziamento delle assicurazioni sociali in Svizzera è generalmente garantito da
diverse fonti, in primo luogo dai contributi degli assicurati e, se del caso, dei datori
di lavoro, nonché dai contributi statali. La Costituzione federale (art. 112 cpv. 3
Cost.) prevede esplicitamente una combinazione simile anche per l'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità. Nel bilancio 2012 della Confederazione figurano
uscite destinate alle assicurazioni sociali per complessivi 15 miliardi di franchi. La
maggior parte di questa somma è andata all'AVS (7,6 mia.), seguita dall'AI
(3,7 mia.) e dalle prestazioni complementari (1,3 mia.). La partecipazione della
Confederazione mira a contenere gli oneri finanziari a carico degli assicurati e dei
datori di lavoro. Una focalizzazione eccessiva sul finanziamento attraverso prelievi
su quote di reddito graverebbe in maniera indesiderata sul fattore di produzione
lavoro. Per quanto riguarda l'AVS, la partecipazione della Confederazione è giustificata anche da aspetti di solidarietà e ridistribuzione della ricchezza, visto che fissando rendite massime e minime si compensano in ampia misura le disparità sociali.
Secondo l'articolo 103 capoverso 1 LAVS, il contributo ordinario della Confederazione all'AVS ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione.
L'articolo 104 LAVS precisa che questo contributo è coperto in parte da un finanziamento speciale in cui confluiscono i proventi dell'imposizione del tabacco e delle
109
bevande distillate (proventi 2012: 2,7 mia.) e la quota spettante alla Confederazione,
pari al 17 per cento, del punto percentuale IVA destinato all'AVS (proventi 2012:
500 mio.). La Confederazione utilizza questi mezzi per finanziare i contributi che
versa all'AVS, all'AI e alle PC: il finanziamento speciale copre circa un quarto dei
contributi a queste tre assicurazioni sociali. Il resto è finanziato con risorse generali
della Confederazione. Oltre a farsi carico del contributo ordinario, dal 1999 la Confederazione riscuote un punto percentuale IVA per l'AVS (decreto federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI).
L'83 per cento della somma incassata a tale titolo confluisce direttamente nel Fondo
AVS. Dal 2000 all'assicurazione viene inoltre devoluto il prodotto della tassa sulle
case da gioco (art. 103 cpv. 2 LAVS). Nel 2012 queste entrate fiscali dirette ammontavano complessivamente a 2,6 miliardi di franchi.
2.5.3.2
Evoluzione del contributo della Confederazione
Nel 1948, quando è stata introdotta l'AVS, la pertinente legge federale manifestava
già di preferire una combinazione di entrate al puro finanziamento attraverso contributi salariali, questo al fine di contenere l'onere finanziario diretto a carico della
popolazione. Fin dalla nascita dell'AVS, la Confederazione e i Cantoni hanno partecipato rispettivamente per due terzi e un terzo al suo finanziamento, prima con
160 milioni di franchi e successivamente con 350 milioni di franchi all'anno. Solo
dal 1970, con la 6a revisione dell'AVS, è stato introdotto un contributo pari al 20 per
cento delle uscite a carico di Confederazione (15 punti percentuali) e Cantoni
(5 punti percentuali). Nelle successive revisioni la ripartizione ha subito più volte
leggere modifiche e nel 1999 la partecipazione a carico di Confederazione e Cantoni
è stata portata rispettivamente al 16,36 e al 3,64 per cento. Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
del 2008, i Cantoni sono stati liberati dall'obbligo di cofinanziare l'AVS e il contributo federale è stato fissato al 19,55 per cento delle uscite.
Poiché è vincolato alle uscite dell'AVS, il contributo aumenta proporzionalmente a
queste ultime, concorrendo a sgravare l'AVS dai maggiori costi risultanti dall'evoluzione demografica. Questa soluzione, che comporta un aumento degli oneri a carico
del bilancio statale , ostacola l'adempimento degli altri compiti di pertinenza della
Confederazione. Conformemente alle esigenze in materia di freno all'indebitamento,
gli aumenti delle uscite ai quali non corrispondono aumenti delle entrate devono
infatti essere compensati in altre posizioni. Poiché nella maggior parte dei casi gli
aumenti delle entrate, contrariamente a quelli delle uscite, possono essere decisi solo
mediante modifiche legislative o costituzionali, l'aumento delle uscite per l'AVS
sottrae risorse ad altri ambiti di pertinenza della Confederazione. Per questa ragione,
il Consiglio federale intende ridefinire il contributo della Confederazione all'AVS in
modo da tener conto sia del fabbisogno finanziario dell'AVS sia dell'evoluzione
delle entrate della Confederazione.
2.5.3.3
Regolamentazione nell'AI
In passato, anche nell'AI il contributo federale era corrisposto in funzione delle
uscite dell'assicurazione (37,7 %). Nell'ambito della revisione AI 6a il meccanismo è
però già stato rivisto. Dal 2014, il contributo è legato all'evoluzione dei proventi
110
dell'imposta sul valore aggiunto (valore scontato) che, a loro volta, rispecchiano
l'andamento dell'economia. La separazione del contributo dall'andamento delle
uscite è necessaria sulla base delle esigenze di riforma dell'AI: i provvedimenti di
risparmio devono andare integralmente a profitto dell'assicurazione e, se non si
provvedesse alla separazione, le riduzioni delle uscite determinerebbero anche un
calo del contributo federale. Grazie alle riforme varate, le uscite dell'AI sono stabili
o sono addirittura in caso, mentre il contributo federale aumenta costantemente. In
base al diritto vigente, nel 2030 il contributo federale all'AI sarebbe presumibilmente
inferiore di 709 milioni di franchi a quello che risulta con la separazione. Con la
ridefinizione il contributo sarà in grado di coprire oltre il 45 per cento delle uscite
dell'AI.
2.5.3.4
Ridefinizione del contributo della Confederazione
all'AVS
Nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità (6a revisione AI) il Consiglio federale aveva già affermato di voler
valutare nel quadro della successiva revisione se ridefinire il contributo all'AVS in
modo analogo all'AI. Quest'esigenza è stata esaminata in modo approfondito in un
rapporto 91. Se la ridefinizione del contributo all'AI comporta un aumento delle
uscite per la Confederazione e un aumento delle entrate per l'assicurazione, nel caso
dell'AVS è l'opposto: il contributo della Confederazione aumenterà solo proporzionalmente alla crescita dell'economia, mentre nei prossimi anni le uscite dell'AVS
segneranno una progressione per effetto dell'andamento demografico. L'agganciamento del contributo federale ai proventi dell'IVA allargherebbe il divario tra entrate
e uscite dell'AVS. Un contributo federale del tutto sganciato dalle uscite ammonterebbe nel 2030 a circa 10,4 miliardi di franchi, mentre secondo l'attuale legislazione
si attesterebbe a circa 12 miliardi di franchi.
Per evitare all'AVS questo onere supplementare, pari a 1,6 miliardi di franchi, il
nuovo disciplinamento propone di suddividere in due parti il contributo federale e
prevede quindi solo una separazione parziale. La metà dell'attuale contributo federale (9,775% delle uscite dell'AVS, arrotondata al 10% per ragioni di semplificazione)
resterà legata alle uscite, mentre l'altra metà seguirà l'andamento dei proventi
dell'imposta sul valore aggiunto. La base di partenza per il calcolo di questa parte
ammonta al 50 per cento della media aritmetica del contributo della Confederazione
negli ultimi due anni precedenti l'entrata in vigore della modifica. Il ricorso alla
media biennale permette di tenere conto del fatto che le rendite AVS sono adeguate
al rincaro e all'evoluzione dei salari ogni due anni, e che quindi le uscite dell'AVS e
il contributo federale fanno segnare forti aumenti con tale ciclicità.
Inoltre, la quota spettante alla Confederazione del punto percentuale di imposta sul
valore aggiunto attribuita all'AVS (il cosiddetto "percento demografico") verrà
ridotta dall'attuale 17 al 10 per cento. Di conseguenza, l'AVS riceverà il 90 percento
anziché l'83 per cento.
La Confederazione continuerà ad accollarsi una parte dell'aumento delle uscite
dell'AVS legato all'andamento demografico. Il problema della sottrazione di risorse
ad altri ambiti di competenza della Confederazione non viene quindi completamente
91
Ibidem.
111
risolto. Rinunciando alla separazione completa, si riduce tuttavia il fabbisogno di
finanziamento supplementare dell'AVS, che viene in parte compensato dalla cessione del 7 per cento della quota di spettanza della Confederazione sul percento demografico. Per attenuare l'aumento degli oneri a carico della Confederazione che risultano alla parte di contributo agganciato alle uscite (10 %), la Confederazione
tratterrà come finora il 10 per cento dei proventi del punto percentuale di imposta sul
valore aggiunto a favore dell'AVS (10 %). In tal modo viene a cadere l'asimmetria,
dovuta a ragioni storiche, tra la partecipazione della Confederazione alle uscite
dell'AVS e la quota di sua spettanza dei proventi del punto percentuale di imposta
sul valore aggiunto. Nel complesso, per la Confederazione il nuovo disciplinamento
comporta uno sgravio, che viene però parzialmente ridimensionato dalla cessione del
7 per cento della quota di sua spettanza dei proventi del punto percentuale di imposta sul valore aggiunto.
La tabella seguente mostra la variazione del contributo della Confederazione
all'AVS dovuta, da una parte, alle misure della riforma e, dall'altra, alla separazione
parziale.
Tabella 2-20
Variazione del contributo della Confederazione all'AVS
Importi in milioni di franchi, in base all'indice dei prezzi 2013
Anno
Riforma
Separazione parziale
(incl. percento demografico)
2019
28
157
185
2020
24
194
218
2021
13
68
81
2022
-7
100
93
2023
-34
-49
-83
2024
-60
-25
-85
2025
-94
-198
-292
2026
-132
-175
-307
2027
-146
-371
-517
2028
-154
-368
-521
2029
-172
-565
-738
2030
-182
-548
-729
2.5.3.5
Totale
Coordinamento dei nuovi contributi della
Confederazione all'AVS e all'AI
Rispetto alla regolamentazione attuale e malgrado la cessione del 7 per cento del
punto percentuale di imposta sul valore aggiunto, nel corso degli anni successivi
all'entrata in vigore della modifica di legge la separazione parziale provocherà una
perdita finanziaria crescente per l'AVS. Quale conseguenza del nuovo disciplinamento, nel 2030 le minori entrate dell'AVS si attesteranno a 548 milioni di franchi .
Per l'AI l'effetto sarà opposto: la nuova regolamentazione comporterà uno sgravio in
112
quanto, grazie alle riforme, il contributo federale crescerà più del fabbisogno finanziario. Entro il 2031, l'AI, grazie alle revisioni varate e all'aumento del contributo
federale, dovrebbe aver saldato i propri debiti con l'AVS. Il coordinamento dei due
sviluppi di segno opposto (entrate in calo per l'AVS e in crescita per l'AI) è quindi
giustificato. Occorre pertanto ridurre a lungo termine in una data misura il contributo
federale all'AI e versare i mezzi così liberati all'AVS.
In questo modo è possibile compensare le perdite finanziarie dell'AVS che risultano
dalla separazione parziale senza che il fabbisogno supplementare sia ribaltato sugli
assicurati attivi o sui pensionati.
Il coordinamento dei contributi federali all'AVS e all'AI quale misura correttiva non
deve incidere sulle riserve dell'AI. In altre parole, il contributo federale all'AI può
essere ridotto solo se la struttura finanziaria dell'AI lo permette, ossia dopo l'abbattimento del debito dell'assicurazione. Una volta riuniti i presupposti (l'anno successivo all'abbattimento del debito), il contributo federale all'AI potrà essere ridotto
della media dei risultati di ripartizione dei due anni precedenti e la parte di contributo federale all'AVS legata all'imposta sul valore aggiunto aumentata in egual misura.
A questo proposito valgono due riserve: non si può scendere al di sotto del limite
inferiore fissato per legge per il contributo federale all'AI, pari al 37,7 per cento, e il
livello del fondo di compensazione AI non deve scendere al di sotto della soglia
legale del 50 per cento delle uscite annuali né nell'anno dell'attuazione né in quelli
successivi. Dall'anno della correzione i contributi federali all'AVS e all'AI aumentano a partire dal nuovo livello (AVS: più alto, AI: più basso) secondo i tassi di crescita definiti nei rispettivi disciplinamenti.
2.6
Ulteriori adeguamenti nell'AVS e nella LPP
2.6.1
Adeguamenti nell'AVS
Adeguamenti in materia di assoggettamento all'AVS
La globalizzazione crescente richiede un maggiore coordinamento delle assicurazioni sociali svizzere con i diversi sistemi nazionali esteri, tanto che attualmente la
Svizzera è legata a 45 Stati da convenzioni di sicurezza sociale che prevalgono sul
diritto nazionale.
Finora il diritto interno ha potuto tenere conto solo limitatamente degli sviluppi
internazionali. La riforma della previdenza per la vecchiaia offre l'opportunità di
rielaborare integralmente le disposizioni in materia di assoggettamento assicurativo.
Nell'assicurazione obbligatoria occorre in particolare applicare sistematicamente il
principio del luogo di lavoro riconosciuto a livello internazionale. Il riferimento al
luogo di domicilio resta quindi valido solo per le persone senza attività lucrativa.
Sono esclusi dal principio del luogo di lavoro soltanto coloro che fruiscono di privilegi e immunità e che, in conformità al diritto internazionale, sono esentati dalle
disposizioni di sicurezza sociale dello Stato ospitante per quanto attiene ai servizi
resi allo Stato inviante. Di conseguenza, le persone con privilegi e immunità attive
all'estero per conto della Svizzera devono essere obbligatoriamente assicurate
all'AVS.
113
L'applicazione sistematica del principio del luogo di lavoro permette di risolvere la
questione dei doppi oneri e rende superflue le disposizioni derogatorie volte a evitarli.
Le persone con uno stretto rapporto con la Svizzera dovranno tuttavia potersi assicurare anche in futuro presso l'AVS. Nella sua forma attuale, la LAVS prevede, sulla
base di presupposti differenti, la facoltà di continuare l'assicurazione (che presuppone un periodo assicurativo precedente) e quella di aderirvi (che non lo presuppone).
Ciò determina disparità ingiustificate e rende più difficile l'applicazione del diritto,
ragion per cui deve essere mantenuta solo la possibilità di continuare l'assicurazione
obbligatoria.
Le disposizioni transitorie prevedono che le persone assicurate in virtù del diritto
previgente restino sottoposte all'AVS. Vi è peraltro la possibilità di uscire dall'assicurazione obbligatoria nei casi in cui le nuove disposizioni non prevedano più l'assoggettamento.
Nuova sistematica delle disposizioni sull'assoggettamento all'AVS
Attualmente l'assoggettamento all'AVS è disciplinato in un unico articolo (art.
1a LAVS), divenuto più ampio e complesso ad ogni revisione (sei capoversi, quasi
tutti suddivisi in lettere, una delle quali è ulteriormente suddivisa in numeri). Il
disposto dell'articolo 1a spazia dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria,
con relative deroghe, alla facoltà di continuare l'assicurazione o di aderirvi. Questo
articolo è divenuto troppo complesso e difficile ai fini dell'applicazione del diritto, in
quanto contiene un numero eccessivo di informazioni. Per una migliore visione
d'insieme, i diversi aspetti trattati nell'attuale articolo 1a LAVS sono disciplinati
separatamente, ciascuno in un articolo distinto (art. 1a–1d AP-LAVS).
Soppressione del principio del luogo di domicilio per le persone senza attività
lucrativa
Secondo il disciplinamento attuale, sono assicurate all'AVS tutte le persone domiciliate in Svizzera, in particolare quelle che non esercitano un'attività lucrativa. Il
principio applicato in primo luogo è quello del luogo di domicilio, e quindi anche i
redditi conseguiti in uno Stato non contraente (le convenzioni prevalgono sul diritto
interno) sono sottoposti all'obbligo contributivo AVS. Questo aspetto è in contraddizione con il principio del luogo di lavoro riconosciuto a livello internazionale, secondo cui le persone sono sottoposte all'obbligo contributivo negli Stati in cui lavorano. Il riferimento al luogo di domicilio anche per le persone che esercitano
un'attività lucrativa non è più in linea con i tempi e può dar luogo a doppi assoggettamenti con conseguenti doppi oneri contribuitivi. Il domicilio come criterio di
riferimento per l'assicurazione obbligatoria deve quindi restare valido solo per le
persone senza alcuna attività lucrativa né in Svizzera né all'estero. A chi è domiciliato in Svizzera e svolge un'attività lucrativa all'estero va però lasciata la possibilità di
continuare l'assicurazione.
Le conseguenze finanziarie di quest'ultima misura non possono essere stimate con
precisione, in quanto non si sa quante persone si avvarranno di questa possibilità.
Tuttavia, considerato il numero ridotto di persone potenzialmente interessate, le
ripercussioni non dovrebbero essere significative.
114
Modifica dell'obbligo assicurativo per particolari categorie di persone
La legge attualmente in vigore stabilisce che determinate categorie di persone (cittadini svizzeri al servizio della Confederazione o di organizzazioni di assistenza) sono
sottoposte all'obbligo assicurativo in Svizzera anche se svolgono un'attività lucrativa
all'estero. Questo regime speciale è fonte di disparità in quanto privilegia determinati
datori di lavoro. Ad essere svantaggiati sono inoltre i cittadini stranieri aventi stretti
legami con la Svizzera, dato che l'obbligo assicurativo è limitato ai cittadini svizzeri.
Questi trattamenti speciali vanno limitati. Se però tutti coloro che lavorano all'estero
fossero sistematicamente esclusi dall'obbligo assicurativo AVS, le persone che
fruiscono di privilegi e immunità potrebbero ritrovarsi senza copertura assicurativa
obbligatoria sia in Svizzera sia nello Stato ospitante. Infatti, secondo le disposizioni
del diritto internazionale, queste persone sono esonerate dall'obbligo assicurativo
nello Stato ospitante per quanto attiene ai servizi resi allo Stato inviante (Svizzera).
In linea di principio, quindi, le persone che fruiscono di privilegi e immunità vanno
assicurate in Svizzera nonostante svolgano un'attività lucrativa all'estero. Per tutti gli
altri lavoratori delle categorie summenzionate questo rischio invece non sussiste. In
linea di principio essi hanno inoltre la possibilità di continuare l'assicurazione in
Svizzera.
Le conseguenze finanziarie di questa modifica parziale, che concerne solo una
ristretta cerchia di persone, sono difficilmente valutabili; tuttavia la revisione dovrebbe praticamente garantire la neutralità dei costi.
Nuovo disciplinamento della continuazione dell'assicurazione
La LAVS nella sua forma attuale prevede altre due possibilità per l'assoggettamento
obbligatorio all'AVS: la facoltà di aderire (specialmente per i coniugi senza attività
lucrativa ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 lett. c e per le persone domiciliate in Svizzera ai
sensi dell'art. 1a cpv. 4 lett. a) e la facoltà di continuare l'assicurazione (persone che
lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro svizzero e studenti senza attività
lucrativa domiciliati all'estero ai sensi dell'art. 1a cpv. 3 lett. a e b). A differenza
della facoltà di aderire, che non presuppone un periodo assicurativo precedente, la
facoltà di continuare l'assicurazione è riservata solo a chi è assicurato ininterrottamente da almeno cinque anni.
Attualmente per potersi avvalere della facoltà di aderire basta avere un rapporto
specifico con la Svizzera (domicilio in Svizzera o coniuge sottoposto all'obbligo
assicurativo in Svizzera). La facoltà di continuare l'assicurazione richiede invece,
oltre a un legame con il Paese (datore di lavoro svizzero), un rapporto con l'AVS
(assoggettamento precedente di durata almeno quinquennale). Questa differenza di
presupposti è problematica e la riforma della previdenza per la vecchiaia offre
l'opportunità di correggere il tiro. Per ragioni di parità di trattamento, le assicurazioni contratte in virtù della facoltà di aderire devono essere tramutate in assicurazioni
continuate, in modo che vi sia una sola possibilità di assicurarsi all'AVS obbligatoria
in virtù del diritto svizzero. Rimane dunque un solo tipo di assicurazione per adesione, che trova fondamento nel diritto internazionale, e l'AVS resta aperta solo alle
persone che vantano un rapporto sia con la Svizzera sia con l'assicurazione stessa.
La nuova regola riguarda innanzitutto la facoltà di aderire delle persone domiciliate
in Svizzera che non sono assicurate presso l'AVS in ragione di un'attività lucrativa
svolta all'estero (attuale art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS). Essendo queste persone assicurate all'estero, l'AVS rappresenta per loro un'assicurazione complementare. Non
115
basta un rapporto minimo con la Svizzera per giustificare una copertura di questo
tipo, ma occorre un legame supplementare con l'AVS, garantito dalla durata del
periodo assicurativo precedente. In secondo luogo, il cambiamento concerne i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un'attività lucrativa all'estero
(attuale art. 1a cpv. 4 lett. c). Dato che l'AVS non è un'assicurazione familiare, ogni
persona deve soddisfare i presupposti. Con la trasformazione in un'assicurazione
continuata, che presuppone un periodo assicurativo precedente di una certa durata,
viene garantito anche il rapporto con l'AVS dei coniugi senza attività lucrativa.
Considerata la globalizzazione del mercato del lavoro, la durata di cinque anni del
periodo assicurativo precedente richiesto attualmente è relativamente lunga e va
quindi portata a tre. Per le assicurazioni continuate ciò significa una riduzione di due
anni del periodo assicurativo precedente richiesto. Questo aspetto non verrà più
disciplinato a livello di ordinanza, bensì direttamente nella legge.
Le conseguenze finanziarie di questa misura non sono determinabili, in quanto non è
possibile stimare il numero di persone che si avvarranno della facoltà di continuare
l'assicurazione.
Ulteriori modifiche
Nell'ambito della revisione dell'assoggettamento assicurativo vanno soppresse anche
le disposizioni divenute irrilevanti (doppio onere che non si può equamente imporre
e facoltà degli studenti domiciliati all'estero di continuare l'assicurazione). Inoltre
viene migliorata la situazione assicurativa dei figli che seguono all'estero genitori
sottoposti all'obbligo assicurativo AVS e precisata quella delle persone straniere che
lavorano in Svizzera fruendo di privilegi e immunità. Per i membri della Guardia
svizzera pontificia che intendono aderire all'AVS su base volontaria è stato infine
introdotto un disciplinamento speciale grazie al quale gli interessati potranno di
regola assicurarsi a condizioni più favorevoli.
Tali modifiche rispettano in gran parte la neutralità dei costi.
Misure relative all'esecuzione dell'AVS
Per quanto riguarda le casse di compensazione si propongono diverse modifiche di
tipo tecnico, organizzativo e amministrativo, riguardanti disposizioni senza portata
politica e volte a migliorare l'esecuzione dell'AVS, semplificare le procedure e
aggiornare la LAVS dal punto di vista giuridico. Si suggerisce ad esempio di rendere
obbligatorio il principio fondamentale che prevede l'introduzione di un sistema di
controllo interno per gli organi di esecuzione, di sopprimere l'obbligo di costituire
agenzie comunali AVS e di aggiornare determinate disposizioni in materia di vigilanza. Queste modifiche sono spiegate in dettaglio nei commenti.
Misure tecniche nell'AVS
Nell'epoca in cui viviamo, gli scambi d'informazioni sono sempre più numerosi e
rapidi e avvengono per via elettronica. Lo scambio di dati elettronico cresce di
continuo, sia in ambito privato sia in ambito pubblico, e si sostituisce alla corrispondenza cartacea inviata per posta. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) offrono nuove prospettive di modernizzazione anche nel campo delle
assicurazioni sociali. Oggi una parte dello scambio di dati avviene già elettronicamente e la domanda in tal senso da parte delle diverse autorità delle assicurazioni
sociali è in crescita. Per queste ragioni è ormai indispensabile disciplinare la materia.
116
2.6.2
Ulteriori adeguamenti nella previdenza professionale
Amministrazione paritetica degli istituti di previdenza
La questione dell'implementazione dell'amministrazione paritetica non rappresenta
un problema particolare per gli istituti autonomi o semiautonomi, mentre la situazione è diversa per quelli comuni o collettivi. L'applicazione del principio dell'amministrazione paritetica è particolarmente problematica nella procedura di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori delle fondazioni collettive create da compagnie assicurative. L'assenza di elezioni democratiche dirette ha suscitato vive critiche da parte
delle associazioni dei lavoratori, essenzialmente per il fatto che gli assicuratori
influenzano l'elezione dei rappresentanti nominando candidati eleggibili. Inoltre, non
vi è alcuna garanzia che i lavoratori possano partecipare all'elezione, né che vengano
informati del fatto che questa ha luogo.
Ai fini di una maggiore legittimazione dei rappresentanti dei lavoratori nell'organo
supremo delle fondazioni collettive e per garantire un processo elettorale democratico, è necessario che i collaboratori possano proporre liste di candidati, un diritto che
non dev'essere limitato da regolamenti. Occorre inoltre prevedere un sistema che
garantisca ai lavoratori la possibilità di far valere il proprio diritto di voto attivo e
passivo. Si propone pertanto di disciplinare nella legge il diritto di voto degli assicurati come pure il sistema di liste elettorali. Affinché le notevoli differenze tra gli
istituti di previdenza (dimensioni, numero di assicurati ecc.) siano debitamente
considerate, la legge conferirà al Consiglio federale il potere di disciplinare l'attuazione delle soluzioni summenzionate.
Miglioramento della previdenza professionale dei lavoratori indipendenti senza
collaboratori 92
Attualmente manca una base normativa chiara che permetta ai lavoratori indipendenti senza collaboratori di affiliarsi a un istituto previdenziale diverso da quelli
previsti dall'articolo 44 LPP (istituto di previdenza della loro professione o istituto
collettore). Poiché la questione dell'affiliazione, ad esempio, a un istituto collettore è
controversa, viene proposto di ampliare le possibilità di affiliazione a favore dei
lavoratori indipendenti.
Consolidamento del quadro normativo che disciplina i modelli di flessibilità
collettiva
La LFLP è concepita per istituti di previdenza finanziati con il sistema di capitalizzazione e disciplina in particolare l'entrata e l'uscita degli assicurati da un istituto. Le
fondazioni – come ad esempio la FAR – create dai partner sociali per permettere il
pensionamento anticipato flessibile in diversi settori, in particolare in quello dell'edilizia principale e secondaria, sono invece finanziate per lo più con il sistema di
ripartizione dei capitali di copertura e non prevedono quindi il diritto a una prestazione d'uscita. I problemi di applicazione possono essere risolti escludendo espressamente questi istituti dal campo d'applicazione della LFLP. Ciò non avrebbe alcun
impatto sulla qualifica di «istituto di previdenza non registrato» ai sensi dell'articolo
89a capoverso 6 CC.
92
V. postulato 12.3981 Secondo pilastro per gli indipendenti senza collaboratori
117
Adeguamento delle disposizioni penali al nuovo Codice penale svizzero (CP) 93
Con la revisione della parte generale del Codice penale svizzero, entrata in vigore il
1° gennaio 2007, è stato introdotto un nuovo sistema di sanzioni. Le disposizioni
penali della LPP vanno quindi adeguate di conseguenza.
Estensione delle disposizioni applicabili agli istituti di previdenza non registrati
Nell'ambito della riforma strutturale e delle nuove norme sul finanziamento degli
istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico sono stati disciplinati i compiti
dell'organo supremo (art. 51a LPP). La disposizione pertinente si applica anche agli
istituti che offrono prestazioni superiori a quelle minime LPP (art. 49 cpv. 2 n. 7
LPP). Poiché però dev'essere applicabile a tutti gli istituti previdenziali che versano
prestazioni regolamentari, è necessaria un'estensione dell'articolo 5 cpv. 2 LPP.
Concretizzazione delle basi legali nella LPP
Con il secondo pacchetto di misure della riforma strutturale sono stati inaspriti i
requisiti applicabili alle persone e alle istituzioni incaricate di gestire e amministrare
patrimoni previdenziali (art. 51b LPP in combinato disposto con l'art. 48f OPP 2).
Contemporaneamente, sono state emanate nuove disposizioni sull'integrità e la lealtà
dei responsabili. Ai fini dell'applicabilità di queste disposizioni sono necessari
opportuni adeguamenti (art. 53a LPP e art. 25 cpv. 2 LFLP).
Condizioni per la fondazione di istituti di libero passaggio
Attualmente è possibile fondare un istituto di libero passaggio senza dover soddisfare condizioni particolari. Ciò comporta il rischio di abusi. Come già avviene per le
fondazioni collettive e comuni, verranno definite condizioni particolari applicabili
alla fondazione di un istituto. A tal fine è necessario prevedere una delega legislativa
all'articolo 26 capoverso 1bis LFLP.
Adeguamenti concernenti la Commissione di alta vigilanza della previdenza
professionale (CAV PP)
Nell'ambito della riforma strutturale, la CAV PP è stata incaricata di pubblicare
periodicamente un rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.
Per permettere alla Commissione di svolgere correttamente questo compito è necessaria un'apposita base legale (art. 64a cpv. 1 lett. h LPP). Parallelamente, occorre
precisare la base di calcolo per la tassa di vigilanza riscossa dalla CAV PP presso le
autorità cantonali di vigilanza (art. 64c cpv. 2 lett. a LPP).
Stralcio della competenza per la fissazione del tasso d'interesse tecnico
Il diritto vigente affida al Consiglio federale la competenza di determinare l'intervallo entro il quale gli istituti di previdenza devono fissare il tasso d'interesse tecnico
per calcolare le prestazioni di entrata e uscita nei piani previdenziali basati sul primato delle prestazioni (art. 26 cpv. 2 LFLP). Conformemente all'articolo 8 OLP,
l'intervallo è attualmente compreso tra il 2,5 e il 4,5 per cento.
93
118
RS 311.0
Il progetto propone di stralciare questa competenza senza prevedere norme sostitutive. La fissazione del tasso d'interesse tecnico spetterebbe allora agli istituti di previdenza direttamente interessati, come è già il caso per il tasso che serve a calcolare le
riserve a copertura delle rendite correnti.
Limitazione del versamento in contanti della prestazione d'uscita nel caso di
importi esigui
Si prevede di limitare le possibilità di versamento in contanti della prestazione di
uscita in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c LFLP. Esso potrà essere richiesto
solo se l'assicurato non aderisce a un istituto di previdenza nei tre mesi successivi
alla fine dell'ultimo rapporto previdenziale.
Liquidazione parziale
È necessario un adeguamento all'evoluzione della prassi e della giurisprudenza in
materia di liquidazione parziale. Per maggiori dettagli, si rimanda al commento
relativo all'articolo corrispondente (art. 53d cpv. 1 AP-LPP).
Tariffazione secondo principi collettivi nella previdenza professionale
Con il progetto di revisione si intende sancire nella LPP l'obbligo, per gli istituti di
previdenza, di rispettare principi collettivi per la fissazione dell'importo dei contributi di rischio (decesso e invalidità). Una certa solidarietà nell'assunzione dei rischi
rientra nello scopo dell'assicurazione rischi nella previdenza professionale. La riscossione di contributi individuali, come quella applicata da singoli istituti di previdenza in analogia con la prassi dell'assicurazione sulla vita individuale, è incompatibile con questa solidarietà. Nel quadro della legge, gli istituti di previdenza
manterranno il proprio margine di manovra per finanziare le prestazioni e potranno
definire il sistema di contributi tenendo conto dei principi generali. Continuerà a
spettare al perito in materia di previdenza professionale, in base alla sua perizia
attuariale, presentare all'organo competente dell'istituto di previdenza una raccomandazione sull'importo dei contributi di rischio. Tuttavia, in futuro non saranno più
ammesse differenze sostanziali d'importo in seno a uno stesso collettivo.
119
3
Ripercussioni
3.1
Ripercussioni finanziarie
3.1.1
Per l'AVS
Nella tabella seguente è illustrate le ripercussioni finanziarie della riforma sull'AVS
per il 2030, in base all'indice dei prezzi del 2013. Le cifre sono arrotondate alla
decina di milioni di franchi. In allegato è riportato un riepilogo con l'evoluzione nel
tempo delle singole misure e il relativo budget.
Tabella 3-1
Variazione del risultato dell'AVS nel 2030
In milioni di franchi, in base all'indice dei prezzi del 2013
Variazione delle
uscite
Misura
Variazione delle
entrate
Armonizzazione dell'età di riferimento a 65 anni
- 1 110
100
Flessibilizzazione della riscossione della rendita
200
240
Anticipazione per persone con redditi medio-bassi
390
Riordinamento delle rendite per superstiti
- 400
Misure per garantire la parità di trattamento tra salariati e indipendenti in
materia di contributi AVS
300
Variazione del contributo della Confederazione
Totale derivante dalle misure
-180
- 920
460
Finanziamento aggiuntivo (proporzionale)
6 980
Finanziamento aggiuntivo (lineare)
7 820
Variazione del contributo della Confederazione derivante dalla separazione
parziale
-550
Globalmente, le misure di armonizzazione dell'età di riferimento e di flessibilizzazione della riscossione della rendita nonché le altre misure di adeguamento dei
contributi e delle prestazioni (comprese le ripercussioni sul contributo federale)
permetteranno di ottenere uno sgravio dei conti dell'AVS dell'ordine di 1380 milioni
di franchi nel 2030 (v. bilanci in allegato). Questo ridurrà il fabbisogno di finanziamento dovuto all'evoluzione demografica a 7,2 miliardi di franchi, un importo
coperto mediante il proposto aumento dell'IVA.
3.1.2
Per la previdenza professionale
L'adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP al 6 per cento comporta
una diminuzione degli oneri a carico degli istituti di previdenza poiché riduce di
circa 2 miliardi di franchi il loro fabbisogno di capitali di copertura necessari al
finanziamento delle rendite di vecchiaia future (orizzonte 2030). La stabilità del
sistema ne risulta rafforzata.
120
Le misure previste per mantenere il livello di prestazioni minime a seguito dell'adeguamento del tasso di copertura minimo producono tuttavia oneri salariali supplementari. La tabella seguente indica il volume di contributi da versare in più affinché
sia garantito il livello delle prestazioni, ovvero i costi effettivi generati dalle misure
proposte. Si stima che le misure compensative per la generazione transitoria ammonteranno a 320 milioni nel 2030. L'importo varierà da un anno all'altro (v. cap. 2.2.2).
Tabella 3-2
Costi effettivi per la previdenza professionale nel 2030
In milioni di franchi, in base all'indice dei prezzi del 2013
Misura
Costi effettivi
Misure compensative per l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione al 6 %
Misure compensative a lungo termine
2 430
- Ridefinizione della deduzione di coordinamento
(1 410)
- Adeguamento degli accrediti di vecchiaia
(1 020)
Misure compensative per la generazione transitoria
320
Abbassamento della soglia d'entrata
320
Totale
3.1.3
3070
Per le altre assicurazioni sociali
Le ripercussioni finanziarie della riforma sulle altre assicurazioni sociali possono
definirsi marginali. Sono essenzialmente riconducibili all'innalzamento a 65 anni
dell'età di riferimento per il pensionamento delle donne e alle regole sul sovraindennizzo contenute nelle disposizioni di coordinamento relative alle rendite AVS per
superstiti.
3.1.3.1
Per l'assicurazione per l'invalidità
L'effetto principale sull'assicurazione per l'invalidità è l'aumento delle spese dovuto
all'innalzamento a 65 anni dell'età di riferimento per il pensionamento delle donne.
Nel 2030 le spese supplementari (versamento rendite AI, assegni per grandi invalidi
e mezzi ausiliari per un anno supplementare) si attesteranno a 140 milioni, a fronte
di entrate pari a 80 milioni di franchi generate dai contributi supplementari provenienti dall'armonizzazione dell'età di riferimento a 65 anni, dalla soppressione della
franchigia di contribuzione dopo i 65 anni e dalla soppressione della tavola scalare
dei contributi dei lavoratori indipendenti. In totale, le spese supplementari ammonteranno quindi a 60 milioni di franchi.
121
3.1.3.2
Per le prestazioni complementari
Le ripercussioni sulle prestazioni complementari sono di duplice natura. Da un lato,
le modifiche legate alla flessibilizzazione del pensionamento (accesso più flessibile
alle prestazioni complementari) e all'adeguamento delle rendite vedovili comporteranno un aumento delle spese per le prestazioni complementari (PC) solo marginale.
Il numero di beneficiari in età pensionabile è infatti tuttora contenuto (3% dei nuovi
beneficiari di rendite) così come relativamente bassa è la percentuale di persone
vedove beneficiarie di PC (10%). Dall'altro, l'innalzamento a 65 anni dell'età di
pensionamento ordinaria delle donne, la soppressione dell'obbligo contributivo in
caso di pensionamento anticipato e, in misura minore, l'anticipo per le persone con
redditi medio-bassi porteranno a una riduzione delle spese. Nel complesso, la riforma dovrebbe comportare un risparmio dell'ordine di 60 milioni di franchi all'anno, di
cui 40 per i Cantoni e 20 per la Confederazione.
Qualora venissero attivate le misure automatiche previste nel meccanismo d'intervento finanziario, le spese aumenterebbero per effetto della modifica dell'adeguamento delle rendite AVS all'evoluzione dei prezzi e dei salari.
Inoltre, i miglioramenti previsti nella previdenza professionale (deduzione di coordinamento, migliore tutela dei disoccupati anziani e abbassamento della soglia
d'entrata alla LPP) potrebbero a lungo termine implicare una diminuzione delle
spese non quantificabile.
3.1.3.3
Per l'assicurazione contro la disoccupazione
L'innalzamento dell'età di riferimento per il pensionamento delle donne da 64 a 65
anni protrae di un anno la durata di versamento delle indennità giornaliere alle donne
e genera entrate supplementari (contributi). Gli oneri aggiuntivi a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione che risultano dalla maggiore durata di versamento
delle indennità ammontano a 50 milioni di franchi all'anno. Vi possono essere altre
ripercussioni indirette (positive o negative) legate alle disposizioni di coordinamento
con il pensionamento flessibile (v. cap. 2.1.3.9.4).
3.1.3.4
Per l'assicurazione contro gli infortuni e
l'assicurazione militare
Le ripercussioni finanziarie, peraltro marginali, sono riconducibili all'innalzamento a
65 anni dell'età di riferimento per il pensionamento delle donne e all'adeguamento
delle rendite per superstiti dell'AVS alle regole sul sovraindennizzo. In alcune situazioni di sovraindennizzo è possibile che l'assicurazione contro gli infortuni debba
versare un complemento in seguito alla riduzione dell'importo della rendita vedovile.
Quest'effetto sarà tuttavia compensato dall'aumento simultaneo delle rendite per
orfani 94. Non vi saranno invece ripercussioni per l'assicurazione militare, in quanto
il limite di sovraindennizzo è superiore a quello dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 56 LAM) e il volume delle prestazioni è molto ridotto. L'innalzamento a 65
94
122
Le uscite aumenterebbero di meno dell'1 % per le rendite per superstiti e il fabbisogno in
termini di premi di meno dell'1 ‰.
anni dell'età di riferimento per le donne non ha quindi implicazioni per l'assicurazione militare, visto che l'effettivo delle donne che prestano servizio rappresenta meno
dello 0,02 per cento di quello maschile. Anche le implicazioni per l'assicurazione
contro gli infortuni sono minime.
3.1.3.5
Per l'aiuto sociale
La riforma non dovrebbe comportare spese supplementari per l'aiuto sociale. Al
momento del pensionamento l'aiuto sociale interviene infatti solo in rarissimi casi. Si
prevede invece una riduzione delle spese per effetto della flessibilizzazione dell'età
di pensionamento. D'altro canto, la soppressione della rendita vedovile per le donne
senza figli potrebbe portare, in situazioni di precarietà economica, a una dipendenza
dall'aiuto sociale.
3.1.3.6
Per la Confederazione
Le ripercussioni della riforma per la Confederazione sono determinate essenzialmente dalla ridefinizione del contributo federale al finanziamento dell'AVS e delle altre
assicurazioni sociali, dall'innalzamento dell'IVA e dagli effetti delle misure sull'imposta federale diretta.
Ridefinizione del contributo della Confederazione all'AVS
Per la Confederazione il nuovo meccanismo d'intervento finanziario dell'AVS comporterà uno sgravio che in un primo tempo sarà sovracompensato dalla cessione del
7 per cento della quota sui proventi del punto percentuale IVA (minori entrate per
circa 250 milioni di franchi all'anno). Con il passare degli anni prevarranno tuttavia
le minori uscite della Confederazione risultanti dal vincolo parziale del contributo
federale all'andamento degli introiti dell'IVA. Complessivamente la Confederazione
beneficerà dell'effetto netto descritto al capitolo 2.5.2: entro il 2030 il contributo
versato all'AVS sarà prevedibilmente inferiore di 550 milioni di franchi rispetto a
oggi.
Contributi della Confederazione alle altre assicurazioni sociali
Per quanto concerne le prestazioni complementari, il progetto genererà un onere
supplementare a carico della Confederazione dell'ordine di 40 milioni di franchi
all'anno (v. cap. 3.1.3.2). Il contributo federale all'assicurazione invalidità è determinato dall'andamento dell'IVA, ma non tiene conto delle ripercussioni degli adeguamenti d'aliquota, per cui non è interessato dal progetto. Per quanto attiene all'assicurazione contro la disoccupazione, la partecipazione della Confederazione ammonta
allo 0,159 per cento della massa salariale soggetta all'obbligo contributivo. Se l'innalzamento dell'IVA determinerà un aumento degli stipendi, ciò si ripercuoterà
anche sul contributo federale. Infine nel settore dell'assicurazione malattie la Confederazione versa un contributo pari al 7,5 per cento dei costi lordi della salute a
favore della riduzione individuale dei premi. Il rialzo dell'IVA condurrà dunque a un
aumento del contributo federale destinato al finanziamento della riduzione dei
premi.
123
Imposta sul valore aggiunto
L'innalzamento dell'IVA a favore dell'AVS determinerà un aumento – neutro in
termini di bilancio – delle entrate e delle uscite pari a circa 3,1-3,5 miliardi di franchi nel 2020 (1 punto percentuale) e a 6,9-7,8 miliardi di franchi nel 2030 (2 punti
percentuali). Per quanto riguarda i consumi e gli investimenti, la Confederazione è
toccata dall'aumento delle aliquote nella stessa misura delle economie domestiche.
L'AFC stima che un aumento proporzionale dell'IVA dovrebbe determinare, per la
Confederazione, maggiori uscite pari a 70-75 milioni di franchi sugli acquisti di beni
e servizi.
Per la Confederazione in quanto datore di lavoro l'aumento dell'IVA, oltre a produrre un rincaro, può generare una pressione all'aumento degli stipendi. Ciò significa
che a medio termine i costi salariali della Confederazione potranno aumentare.
Le rendite AVS vengono adeguate in base all'evoluzione dei prezzi e dei salari, per
cui il rialzo dell'IVA dovrebbe indurre un aumento delle uscite dell'AVS. Dato che
anche in futuro il contributo della Confederazione all'AVS sarà in parte vincolato
all'andamento delle uscite di questa assicurazione (partecipazione pari al 10% delle
uscite), l'aumento sarà finanziato anche dal bilancio della Confederazione.
Il freno posto dall'aumento dell'IVA sulla crescita economica dovrebbe inoltre
ripercuotersi sulle entrate della Confederazione. Secondo diverse stime, il calo delle
entrate fiscali dovrebbe seguire un andamento analogo all'indebolimento della
crescita economica 95.
Misure nel settore della previdenza professionale
In quanto datore di lavoro, la Confederazione è anch'essa toccata dall'aumento delle
aliquote per gli accrediti di vecchiaia, dall'abbassamento della soglia d'entrata e dalla
ridefinizione della deduzione di coordinamento. I costi supplementari effettivi
dovrebbero tuttavia rimanere contenuti, in quanto il regolamento dell'istituto di
previdenza della Confederazione (Publica) prevede già prestazioni superiori al
minimo LPP.
Parificazione dell'età di riferimento e flessibilizzazione della riscossione della
rendita
In quanto datore di lavoro, anche la Confederazione è interessata dalla parificazione
dell'età di riferimento e dalla flessibilizzazione della riscossione della rendita.
Imposta federale diretta
L'innalzamento dell'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia da
58 a 62 anni nella previdenza professionale e l'aumento dell'età di riferimento a 65
anni per le donne estendono il periodo di riscossione dello stipendio degli assicurati
che a causa di queste nuove regole abbandonano più tardi la vita professionale. Ne
consegue un aumento del reddito netto imponibile che si traduce in entrate supplementari per la Confederazione. L'Amministrazione federale delle contribuzioni
(AFC)stima che queste misure indurranno complessivamente maggiori entrate per
27 milioni di franchi all'anno (anno di riferimento 2011).
95
124
AFF, Eine Analyse der Einnahmenschwankungen, documento di lavoro n. 7/2003, Berna
2003 (disponibile in tedesco).
Le altre misure nel settore del secondo pilastro (adeguamento delle aliquote per gli
accrediti di vecchiaia, ridefinizione della deduzione di coordinamento) porteranno a
una riduzione del reddito imponibile, con conseguenti minori entrate per circa 74
milioni di franchi all'anno. L'abbassamento della soglia d'entrata avrà un effetto
trascurabile sulle entrate fiscali della Confederazione.
Con l'introduzione della parità di trattamento fra indipendenti e salariati in materia di
contributi AVS, i salari netti degli indipendenti diminuiranno, riducendo ulteriormente le entrate fiscali per un importo di circa 8 milioni di franchi.
Tabella 3-3
Ripercussioni finanziarie di singole misure della riforma per la Confederazione
Misura
Ripercussioni finanziarie (in mio. CHF)
Innalzamento dell'età minima di pensionamento da 58 a 62 anni nella
previdenza professionale
+17
Aumento dell'età di riferimento a 65 anni per le donne
+10
Ridefinizione della deduzione di coordinamento; adeguamento delle
aliquote per gli accrediti di vecchiaia nella previdenza professionale
Parità di trattamento fra indipendenti e salariati in materia di contributi
AVS
Totale imposta federale diretta senza deduzione della quota cantonale
-74
-8
-55
Deduzione della quota cantonale dell'imposta federale diretta (17%)
11
Totale imposta federale diretta inclusa la deduzione della quota
cantonale
-44
3.1.3.7
Per i Cantoni e i Comuni
In linea di principio le ripercussioni per i Cantoni e i Comuni in quanto consumatori,
investitori e datori di lavoro sono analoghe a quelle indicate per la Confederazione
(v. cap. 3.1.3.6). Si rileva comunque che le ripercussioni finanziarie concrete per i
Cantoni e i Comuni sono più significative rispetto a quelle per la Confederazione,
soprattutto in ambito fiscale. Per quanto riguarda i contributi alle assicurazioni
sociali, le conseguenze finanziarie dipendono dalla partecipazione effettiva.
Contributi alle assicurazioni sociali
Le ripercussioni del progetto non toccano i Cantoni, che non partecipano al finanziamento dell'AVS 96. A livello di prestazioni complementari, per i Cantoni si prevede un onere supplementare pari a 20 milioni di franchi all'anno (v. cap. 3.1.3.2).
Nelle fasce a reddito medio-basso, i premi della cassa malati di bambini e giovani
adulti in formazione sono sussidiati nella misura del 50 per cento dai Cantoni. L'innalzamento dell'IVA farà aumentare questo contributo, visto ad esempio che i prezzi
più elevati dei servizi medici si ripercuoteranno sui premi. Se tuttavia gli stipendi
aumenteranno a seguito del rialzo dell'IVA, il numero dei beneficiari diminuirà,
limitando di fatto le uscite dei Cantoni.
96
Per effetto della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione
dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gennaio 2008.
125
Imposta sul valore aggiunto
Si stima che la tassa occulta supplementare indotta dall'aumento proporzionale di un
punto percentuale IVA ammonterebbe a circa 210 milioni di franchi per i Cantoni e i
Comuni.
Imposte sul reddito
Per i Cantoni e i Comuni, le misure previste dalla riforma hanno ripercussioni analoghe a quelle calcolate per la Confederazione. Per la determinazione delle ripercussioni finanziarie a carico dei Cantoni e dei Comuni viene applicato un fattore standard: 300 per cento delle maggiori o minori entrate dell'imposta federale diretta.
Tabella 3-4
Ripercussioni finanziarie delle singole misure della riforma per i Cantoni e i
Comuni
Misura
Ripercussioni finanziarie (in mio. CHF)
Innalzamento dell'età minima per la riscossione delle prestazioni di
vecchiaia da 58 a 62 anni nella previdenza professionale
+51
Aumento dell'età di riferimento a 65 anni per le donne
+30
Ridefinizione della deduzione di coordinamento; adeguamento delle
aliquote per gli accrediti di vecchiaia nella previdenza professionale
Parità di trattamento fra indipendenti e salariati in materia di contributi
AVS
Totale
-24
-165
Più quota cantonale dell'imposta federale diretta (17%)
Totale inclusa la quota cantonale dell'imposta federale diretta
3.2
-222
-11
-176
Per gli assicurati
I modelli teorici permettono di calcolare le rendite AVS e LPP al momento del
pensionamento come pure il rapporto tra le singole rendite o le rendite totali AVS e
LPP e l'ultimo stipendio, ossia il tasso di sostituzione. I seguenti grafici indicano i
tassi di sostituzione per due generazioni 97.
Dal primo grafico risulta che la ridefinizione della deduzione di coordinamento nella
LPP comporterà, a distanza di soli dieci anni dall'entrata in vigore della riforma, un
miglioramento della rendita di vecchiaia per gli assicurati con un salario annuo
inferiore a 50 000 franchi. Per gli assicurati con un reddito più elevato, tuttavia, le
misure compensative a lungo termine non basteranno a bilanciare integralmente
97
126
I grafici rappresentano la rendita di vecchiaia AVS (senza assegni per compiti educativi o
assistenziali e senza splitting) e la rendita di vecchiaia LPP (solo previdenza minima legale, senza parte sovraobbligatoria) di un assicurato tipo al momento del pensionamento (età
di riferimento 65 anni) rispetto al salario AVS percepito un anno prima, per diversi livelli
salariali. I calcoli sono stati effettuati partendo dall'ipotesi che in 45 anni l'andamento del
salario annuo AVS di questo assicurato abbia seguito l'evoluzione generale dei salari nominali secondo l'indice svizzero dei salari ISS (così facendo si ipotizza implicitamente
una carriera professionale a tempo pieno e senza interruzioni). L'asse orizzontale riporta i
diversi livelli salariali, standardizzati in base al 2013, vale a dire che i valori indicati corrispondono al salario AVS annuo dell'assicurato tipo nel 2013.
l'adeguamento dell'aliquota di conversione. Questa categoria potrà quindi beneficiare delle misure compensative per la generazione di transizione, volte a garantire che
il tasso di sostituzione generato dalla riforma non risulti mai inferiore al tasso che si
sarebbe riscontrato senza riforma.
Grafico 3-1
Tassi di sostituzione nel 2030 (anno di nascita 1965)
90%
Totale con riforma
Totale senza riforma
80%
AVS
70%
LPP con riforma
LPP senza riforma
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20'000
30'000
40'000
50'000
60'000
70'000
80'000
90'000
100'000
Salario annuo AVS (livello dei salari 2013)
Gli assicurati che andranno in pensione dopo il 2045 non potranno più beneficiare
delle misure compensative per la generazione di transizione, visto che avranno meno
di 40 anni all'entrata in vigore della modifica. I tassi di sostituzione per il 2045
indicano tuttavia che a quel momento le misure compensative a lungo termine
(ridefinizione della deduzione di coordinamento e delle aliquote per gli accrediti di
vecchiaia) avranno permesso di compensare quasi integralmente l'adeguamento
dell'aliquota di conversione, anche per i redditi più elevati.
Grafico 3-2
Tassi di sostituzione nel 2045 (anno di nascita 1980)
90%
Totale con riforma
Totale senza riforma
80%
AVS
70%
LPP con riforma
LPP senza riforma
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20'000
30'000
40'000
50'000
60'000
70'000
80'000
90'000
100'000
Salario annuo AVS (livello dei salari 2013)
127
I tassi di sostituzione sono intesi per persone singole e diversi livelli salariali, partendo dall'ipotesi che i soggetti siano rimasti assicurati allo stesso livello salariale
per tutta la loro carriera. I tassi di sostituzione per gli stipendi molto bassi non possono essere interpretati senza riserve, in quanto questi redditi non sono di per sé
sufficienti a coprire il fabbisogno vitale. Questi tassi di sostituzione non sono dunque comparabili con quelli dei redditi più alti, perché il salario annuo medio in
questi casi non può essere interpretato come il reddito percepito da una singola
persona sull'intero arco della vita.
3.3
Ripercussioni economiche
3.3.1
Finanziamento aggiuntivo attraverso l'IVA
L'aumento dell'IVA di due punti percentuali in totale avrà ripercussioni su parametri
economici quali il livello dei prezzi, il potere d'acquisto e i consumi privati, nonché
sulla domanda di forza lavoro e la crescita del prodotto interno lordo (PIL). Le
conseguenze illustrate nelle prossime pagine dovrebbero tuttavia incidere sull'economia soprattutto durante un periodo di adattamento che non dovrebbe protrarsi per
più di qualche anno.
Inflazione, potere d'acquisto e indice dei prezzi
In generale le aziende possono trasferire gli aumenti dell'IVA sui consumatori finali,
il che si traduce in un innalzamento dei prezzi dei beni e dei servizi. Si può immaginare che subito dopo le decisioni politiche le aziende aumenteranno progressivamente i prezzi fino a compensare del tutto o in parte l'IVA. Le esperienze del passato e
quelle di altri Paesi indicano tuttavia che le aziende scelgono diverse opzioni per far
gravare l'aumento dell'IVA sui clienti: calcoli compensativi, applicazione immediata
dell'aumento e dosaggio progressivo su un arco di tempo prolungato.
I consumatori sono penalizzati dall'innalzamento del livello dei prezzi e il potere
d'acquisto reale delle economie domestiche diminuisce. Se da un lato si sa per certo
che l'onere supplementare non si ripercuote integralmente ed esclusivamente sui
consumi, dall'altro l'esperienza insegna che è difficile quantificarne l'effetto: quando
è stata introdotta l'IVA nel 1995 e quando ne è stata aumentata l'aliquota a favore
dell'AVS nel 1999, l'onere supplementare è stato trasferito sui consumatori nella
misura rispettivamente dell'85 e del 65 per cento 98. In previsione dell'aumento
temporaneo dell'IVA nel 2011, l'UST aveva calcolato un effetto potenziale massimo
di circa il 50 per cento. Queste cifre mostrano quanto sia difficile fare previsioni
attendibili. In generale, tuttavia, i prezzi più elevati di beni e servizi indeboliscono la
domanda complessiva a breve termine: i consumi delle economie domestiche diminuiscono, come anche gli investimenti delle aziende. Si può quindi affermare che
l'innalzamento dell'IVA genera un aumento dell'inflazione, ma che si tratta di un
effetto una tantum e di breve durata.
Gli introiti attuali dell'IVA permettono di stimare approssimativamente le ripercussioni di un aumento dell'imposta sui consumi. Partendo dalle aliquote attuali, un
aumento (proporzionale) di 1 punto percentuale potrebbe generare maggiori entrate
98
128
Messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25 giugno
2008 (08.053; pag. 6244)
del 12,5 per cento. Per il 2012 ciò corrisponde a circa 2,8 miliardi di franchi ovvero
meno dell'1 per cento dei consumi complessivi (pubblici e privati). Secondo una
stima di BAKBASEL, un aumento dell'IVA di 1 punto percentuale potrebbe far
diminuire il livello dei consumi dello 0,5 per cento circa 99.
Spesso tuttavia l'annuncio di un innalzamento dell'IVA genera un incremento dei
consumi nell'immediato. Sapendo che il livello dei prezzi aumenterà, i consumatori
sono incentivati a spendere più che a risparmiare. Secondo studi empirici realizzati
all'estero 100, questo incremento una tantum dei consumi dovrebbe attestarsi a un
livello superiore all'1 per cento. Come descritto sopra, nell'anno successivo al rialzo
dell'IVA bisognerà invece aspettarsi un calo dei consumi, perché i consumatori
dovranno compensare sia l'aumento dell'anno precedente sia il calo del budget
causato dall'innalzamento dell'IVA.
L'inflazione farà aumentare l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), il che
innescherà altri meccanismi:
− Nelle trattative salariali si tiene conto anche dell'IPC quale base di confronto
per la compensazione del rincaro. A medio termine un IPC in crescita potrebbe portare a rivendicazioni salariali e il livello degli stipendi nominali
potrebbe alzarsi.
− I meccanismi di adeguamento delle prestazioni essenziali coperte dalle assicurazioni sociali sono legati all'indice dei prezzi, direttamente o tramite l'indice delle rendite (che tiene conto anche dell'evoluzione degli stipendi). In
quest'ultimo caso un innalzamento dell'IVA può comportare, per effetto della pressione all'aumento degli stipendi, un rialzo delle prestazioni delle assicurazioni sociali.
Aziende e competitività
Siccome l'IVA viene a ripercuotersi sui consumatori finali, l'aumento delle aliquote
d'imposta non ha conseguenze dirette sulla produzione. Inoltre l'incremento dei
prezzi tocca allo stesso modo i beni e i servizi sul mercato nazionale. Da parte loro,
le esportazioni non sono gravate dall'IVA. Si può quindi affermare che l'innalzamento dell'imposta non tocca direttamente la competitività delle aziende esportatrici né
quella delle aziende attive sul mercato interno.
La pressione sugli stipendi in seguito all'incremento dell'IPC può invece avere un
effetto ritardato sui costi di produzione (costo del lavoro) e sulla competitività delle
aziende svizzere. È però possibile che l'aumento dell'IVA non venga trasferito
integralmente sui consumatori. Se le aziende assorbono parte dell'aumento dei prezzi
riducendo i margini di guadagno, possono mantenere o accrescere la loro competitività relativa. L'innalzamento dell'IVA può quindi tradursi in una maggiore pressione
sui margini delle aziende attive in rami caratterizzati da una forte competitività
(nazionale e internazionale) sul mercato interno.
Le aziende che forniscono prestazioni escluse dall'IVA e quelle che non sono soggette all'imposta perché conseguono un fatturato annuo inferiore a 100 000 franchi
99
UFAS, Babyboom-Generation und AHV 2010-2060, rapporto di ricerca n. 9/12, Berna
2012.
100 Integrati in: FMI, Raising the Consumption Tax in Japan: Why, When, How?, 2011. A
causa della crisi del 2009, per la Svizzera è difficile stimare l'incidenza sui consumi nel
2010 dell'ultimo aumento dell'IVA, effettivo dal 1° gennaio 2011.
129
non possono dedurre l'IVA che grava sulle loro prestazioni preliminari a titolo di
imposta precedente. Sono quindi gravate da una tassa occulta. Questo onere potrebbe diventare più significativo con l'innalzamento dell'IVA. Si stima che la tassa
occulta supplementare indotta da un aumento proporzionale di un punto percentuale
IVA ammonterebbe a circa 200 milioni di franchi nei settori della formazione, della
salute, dello sport e della cultura.
Per i contribuenti e l'AFC le conseguenze dell'attuazione (ad es. costi informatici)
sono piuttosto di natura amministrativa. L'AFC stima costi dell'ordine di 150-200
milioni di franchi ad ogni innalzamento d'imposta.
Crescita economica
Il calo della domanda dovrebbe determinare, per un breve periodo, un rallentamento
della crescita economica. L'indebolimento della domanda genererà una riduzione
delle importazioni, ma ciò non avrà ripercussioni negative dirette per l'economia
svizzera. D'altra parte le economie domestiche ridurranno probabilmente i loro
risparmi per mantenere lo stesso livello di consumi. Negli anni immediatamente
successivi al rialzo dell'IVA, il calo della domanda potrà inoltre ripercuotersi
sull'occupazione e sulla disoccupazione. In passato è stata stimata una perdita di
10 000-15 000 impieghi 101. Le ripercussioni economiche del calo della domanda
saranno comunque relativamente limitate e dovrebbero stabilizzarsi entro alcuni
anni. La crescita economica dovrebbe rallentare solo temporaneamente anche per
effetto dei diversi meccanismi di adeguamento: l'evoluzione degli stipendi e dei
prezzi, ad esempio, potrebbe subire una flessione a causa del minor dinamismo del
mercato del lavoro e della domanda. Secondo stime realizzate in vista dell'11a revisione dell'AVS 102 e da BAKBASEL 103, la crescita economica a lungo termine non
dovrebbe essere toccata dall'innalzamento dell'IVA; soltanto il livello del PIL dovrebbe scendere complessivamente dello 0,5 per cento circa 104. Sul fronte dell'offerta, l'aumento dell'IVA non dovrebbe avere ripercussioni sul potenziale di crescita del
PIL.
L'IVA nell'UE
Negli ultimi decenni, sempre più Paesi hanno introdotto un'imposta sul valore aggiunto, le cui aliquote sono andate aumentando nel corso degli anni. L'aliquota
normale applicata in Svizzera è nettamente inferiore a quella dei Paesi dell'UE. Nel
2012, in effetti, l'aliquota normale era superiore al 15 per cento in tutti i Paesi considerati. Le aliquote più alte, che raggiungono il 25 per cento, si riscontrano nei Paesi
scandinavi. La tabella sottostante 105 riporta una panoramica delle aliquote IVA
vigenti all'inizio del 2012:
101
102
103
104
105
130
BAKBASEL, Volkswirtschaftliche Auswirkungen des Entlastungsprogramms 04, dicembre 2004
Messaggio sull'11a revisione dell'AVS, FF 2000 1651
UFAS, Babyboom-Generation und AHV 2010-2060, rapporto di ricerca n. 9/12, Berna
2012
In altre parole, l'effetto sul tasso di crescita dovrebbe corrispondere a una perdita di circa
lo 0,1-0,2 per cento durante alcuni anni (2 o 3) e sfociare in una stabilizzazione a un livello inferiore dello 0,5 per cento (pari circa alle perdite cumulate del tasso di crescita).
OCSE, Consumption Tax Trends 2012, novembre 2012 / Commissione europea: le
aliquote dell'Iva negli Stati membri dell'UE, luglio 2013
Tabella 3-5
Aliquote IVA nel confronto internazionale
Introduzione
1976
1996
2006
2012
Austria
1973
18.0
20.0
20.0
20.0
10.0/12.0
Belgio
1971
18.0
21.0
21.0
21.0
0.0/6.0/12.0
Danimarca
1967
15.0
25.0
25.0
25.0
0.0
Estonia
1991
-
18.0
18.0
20.0
9.0
Finlandia
1994
-
22.0
22.0
23.0
0.0/9.0/13.0
Francia
1968
20.0
20.6
19.6
19.6
2.1/5.5/7.0
Germania
1968
11.0
15.0
16.0
19.0
7.0
Gran Bretagna
1973
8.0
17.5
17.5
20.0
0.0/5.0
Grecia
1987
-
18.0
19.0
23.0
6.5/13.0
Irlanda
1972
20.0
21.0
21.0
23.0
0.0/4.8/9.0/13.5
Italia
1973
12.0
19.0
20.0
21.0
4.0/10.0
Lussemburgo
1970
10.0
15.0
15.0
15.0
3.0/6.0/12.0
Paesi Bassi
1969
18.0
17.5
19.0
19.0
6.0
Polonia
1993
-
22.0
22.0
23.0
5.0/8.0
Portogallo
1986
-
17.0
21.0
23.0
6.0/13.0
Repubblica Ceca
1993
-
22.0
19.0
20.0
14.0
Slovacchia
1993
-
23.0
19.0
20.0
10.0
Slovenia
1999
-
-
20.0
20.0
8.5
Spagna
1986
-
16.0
16.0
18.0
4.0/8.0
Svezia
1969
17.65
25.0
25.0
25.0
0.0/6.0/12.0
Svizzera
1995
-
6.5
7.6
8.0
0.0/2.5/3.8
Ungheria
1988
-
25.0
20.0
27.0
5.0/18.0
Aliquote speciali
Diversi Paesi hanno già scelto di utilizzare punti percentuali IVA a favore della
previdenza per la vecchiaia, ad esempio la Danimarca (1987), la Svizzera (1999), la
Germania (2007), l'Ungheria (2009) e la Francia (2014). Un importante argomento a
favore di questa opzione è l'abbassamento dei costi salariali accessori. Contestualmente all'aumento dell'IVA a favore della previdenza per la vecchiaia, alcuni Paesi
hanno infatti ridotto i contributi sociali dei datori di lavoro.
Bilancio
In generale i consumi rappresentano una base imponibile ampia e stabile che conferisce all'IVA un alto potenziale di entrate fiscali senza forti distorsioni economiche.
Nonostante il suo carattere regressivo, l'innalzamento dell'IVA è socialmente accettabile. Sotto il profilo economico, BAKBASEL stima un abbassamento del livello
del PIL pari a 0,5 punti percentuali. Non è invece possibile determinare in che
misura l'aumento inciderà sulla crescita a lungo termine.
131
3.3.2
Misure nel settore della previdenza professionale
La ridefinizione della deduzione di coordinamento e dell'aliquota contributiva per gli
accrediti di vecchiaia porterà a un aumento degli accrediti di vecchiaia LPP di tutti
gli assicurati. Nel caso degli istituti di previdenza che operano esclusivamente nel
regime obbligatorio o che assicurano solo una parte esigua di prestazioni nel regime
sovraobbligatorio, comporterà una maggiorazione dei contributi regolamentari di
risparmio. Inoltre, con l'abbassamento della soglia d’entrata, i lavoratori che conseguono redditi bassi saranno sottoposti obbligatoriamente alla previdenza LPP. Queste tre misure comporteranno un aumento dei costi salariali accessori sia per i datori
di lavoro che per i lavoratori. Le ripercussioni per l'economia possono quindi essere
esaminate globalmente per tutte le misure.
A lungo termine le nuove disposizioni porteranno a offrire a tutta la popolazione una
previdenza per la vecchiaia più ampia. Di conseguenza, il livello delle prestazioni
verrà mantenuto a lungo termine nonostante l'adeguamento dell'aliquota minima di
conversione e la cerchia degli assicurati sarà allargata. Non è invece possibile mettere a confronto i benefici finanziari del mantenimento del livello delle rendite e
dell'ampliamento della cerchia degli assicurati con le ripercussioni dirette per l'economia e gli assicurati, in quanto ciò altererebbe l'analisi costi-benefici. Nonostante i
costi a breve termine che causano, occorre tener conto dei benefici a lungo termine
che le misure porteranno. Se l'aliquota minima di conversione LPP non venisse
adeguata, le misure di risanamento previste per coprire i deficit delle casse pensioni
avrebbero un costo economico e sociale nettamente superiore.
Contributi di risparmio
La ridefinizione della deduzione di coordinamento e dell'aliquota contributiva per gli
accrediti di vecchiaia dovrebbe comportare un aumento dei contributi regolamentari
di risparmio di circa 2,4 miliardi di franchi all'anno, ossia dello 0,7 per cento della
somma degli stipendi lordi. Vista la mancanza di dati empirici per la Svizzera, non è
possibile determinare in modo definitivo in che misura i costi supplementari comporteranno un aumento dei costi salariali (a carico dei datori di lavoro) oppure una
diminuzione degli stipendi netti (trasferimento dei costi ai lavoratori). Sulla base di
diverse analisi di plausibilità si può supporre che i costi supplementari non avranno
un effetto univoco, ma provocheranno sia un aumento dei costi salariali a carico dei
datori di lavoro, sia una diminuzione degli stipendi netti. In sede di elaborazione del
messaggio relativo alla riforma della previdenza per la vecchiaia occorrerebbe
analizzare se l'aumento dei contributi di risparmio causerà una maggiorazione dei
costi salariali o se porterà piuttosto a una riduzione degli stipendi netti.
Mercato del lavoro
Per i datori di lavoro la riforma comporta l'aumento dei costi salariali accessori e, di
rimando, del costo del lavoro in generale, il che può ripercuotersi sulla competitività
delle aziende e frenare la domanda di manodopera. Questo, a sua volta, avrebbe un
impatto sul PIL. D'altro canto, l'aumento relativo del costo del lavoro rispetto al
costo del capitale dovrebbe indurre le imprese a effettuare investimenti di razionalizzazione volti a ridurre le spese di manodopera aumentando l'intensità di capitale
nei processi produttivi. Secondo le simulazioni basate sul modello macroeconomico
messo a punto da BAKBASEL, l'aumento dei contributi sociali comporterebbe un
132
lieve incremento del PIL a fronte di una diminuzione dell'occupazione lievemente
più marcata 106.
Per gli assicurati l'aumento dei costi salariali accessori imputabile ai contributi di
risparmio più elevati comporta una riduzione del reddito disponibile e, di rimando,
del potere d'acquisto e dei consumi delle economie domestiche. Il rallentamento dei
consumi privati ha un lieve effetto frenante sull'andamento del PIL (v. capitolo
3.3.1).
Costi di attuazione
Per l'assoggettamento alla LPP dei lavoratori con redditi bassi è necessario considerare i costi, per l'economia nazionale, del processo di risparmio rispetto alle prestazioni attese. Occorre inoltre tener presente che questa categoria di persone presenta
una discontinuità occupazionale superiore alla media. Il passaggio da un impiego
all'altro genera costi al sistema. Tuttavia, sia i costi per assicurato dell'entrata o
dell'uscita dalla cassa pensioni, sia gli oneri annuali di gestione di un conto individuale restano nettamente inferiori ai costi amministrativi medi pro capite calcolati in
base alle statistiche dell'UST e della FINMA. Per i redditi tra 14 040 e 20 060 franchi i costi per la gestione dei conti e le mutazioni e il rendiconto saranno imputati
alle imprese e agli istituti di previdenza: non verranno quindi addossati ai singoli
assicurati, ma andranno globalmente a carico delle imprese e delle casse pensioni.
Bilancio
L'aumento pur moderato del costo della manodopera ha un impatto negativo sui
costi di produzione e sul potenziale di crescita dell'economia. In questo contesto
bisognerebbe valutare la riduzione della competitività dell'economia nazionale.
Inoltre, poiché gli aumenti interessano gruppi vulnerabili (persone in cerca di impiego con basse qualifiche, persone poco flessibili a causa della loro situazione familiare e persone anziane in cerca di impiego), sarebbe opportuno valutare il tasso di
disoccupazione di questi gruppi. I dati disponibili non permettono infatti di quantificare con precisione l'effetto globale che le misure avranno sul mercato del lavoro.
L'effetto finale dipenderà non solo dall'incidenza effettiva delle misure sui costi
della manodopera, ma anche dalla situazione dell'offerta e della domanda di manodopera nei vari segmenti del mercato del lavoro, dai comportamenti individuali e
dalla congiuntura. In linea di massima ci si può aspettare un lieve calo della domanda globale di manodopera, che non sarà né generale né omogeneo. Gli effetti sull'evoluzione dell'occupazione varieranno in funzione del settore e delle qualifiche
richieste. La fascia di reddito e d'età dei lavoratori sono solo due dei numerosi criteri
che determinano quest'evoluzione. Malgrado queste difficoltà, gli effetti devono
essere valutati nel miglior modo possibile. Per questo motivo l'UFAS elaborerà
proiezioni in collaborazione con la SECO.
106
UFAS, Babyboom-Generation und AHV 2010-2060, rapporto di ricerca n. 9/12, Berna
2012. Secondo le simulazioni dello studio, un aumento dei contributi sociali tre volte superiore a quello previsto nell'ambito di questa riforma porterebbe a un calo del PIL di solo
lo 0,5 per cento a medio termine, a una riduzione dell'occupazione del 2 per cento e a un
lieve aumento del livello dei prezzi.
133
3.3.3
Armonizzazione dell'età di riferimento e flessibilizzazione della riscossione della rendita
Mercato del lavoro e economia
Con l'innalzamento dell'età di riferimento delle donne, l'offerta di lavoro cresce in
concomitanza con il pensionamento di questo gruppo. Non si può tuttavia prevedere
in che misura l'offerta di lavoro aumenterà globalmente. Gli effetti di sostituzione
possono infatti limitare la portata dell'aumento se l'occupazione di altri gruppi di
popolazione diminuisce o se la manodopera immigrata viene sostituita da manodopera nazionale. Se nei primi anni successivi all'entrata in vigore della riforma è
prevedibile un aumento dei casi di riscossione anticipata delle rendite, dopo alcuni
anni il tasso di occupazione prima e dopo l'età di riferimento dovrebbe stabilizzarsi a
un livello simile a quello anteriore alla riforma. Questa tendenza è già stata riscontrata in passato in occasione dell'innalzamento progressivo dell'età di riferimento per
il pensionamento delle donne da 62 a 64 anni. Ciò significa che se da un lato, con
l'innalzamento a 65 anni dell'età di riferimento per le donne, l'offerta di manodopera
ha tendenza ad aumentare, dall'altro la possibilità di pensionamento anticipato ha
l'effetto contrario. L'aumento progressivo del limite di età di due mesi all'anno
contribuirà a una transizione «morbida». In una dinamica economica dominata a
lungo termine dall'offerta è prevedibile che anche l'offerta di lavoro supplementare
possa essere sfruttata in modo produttivo. Già oggi la capacità di assorbimento del
mercato svizzero del lavoro è elevata (come dimostra la recente evoluzione dell'immigrazione) e dovrebbe senz'altro mantenersi costante in un contesto caratterizzato
sempre più dagli effetti limitanti dell'invecchiamento demografico sull'offerta di
lavoro in Svizzera e nei Paesi limitrofi.
L'aumento dell'offerta di lavoro che risulta dall'innalzamento dell'età di riferimento
delle donne migliorerà il potenziale produttivo e avrà un impatto positivo sul PIL
reale riconducibile agli effetti dell'incremento dell'occupazione e dei redditi sui
consumi e gli investimenti. L'incremento dell'occupazione che risulta dall'innalzamento dell'età di pensionamento dovrebbe tuttavia essere accompagnato da un calo
del livello generale di produttività (la produttività marginale diminuisce con l'aumentare della manodopera). I redditi reali aumenteranno quindi in misura minore
rispetto all'occupazione. La misura proposta non dovrebbe avere conseguenze sul
tasso di disoccupazione degli ultrasessantenni.
Inoltre, per effetto della permanenza più lunga dei lavoratori sul mercato gli investimenti dei datori di lavoro e dei lavoratori nel perfezionamento professionale
produrranno vantaggi supplementari, il che avrà un impatto positivo su produttività e
retribuzioni.
Bilancio
Si può considerare che l'aumento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne,
combinato con l'innalzamento della età minima per la riscossione delle prestazioni di
vecchiaia nella LPP e con le possibilità di migliorare le rendite portando avanti
l'attività lavorativa dopo i 65 anni dovrebbe far aumentare l'età media di uscita dal
mercato del lavoro delle donne. In ultima analisi l'impatto positivo sull'offerta di
lavoro delle persone anziane dovrebbe ripercuotersi favorevolmente sull'occupazione totale, grazie all'effetto di moderazione dell'aumento dell'offerta di lavoro sul
processo di formazione dei salari e dei prezzi. La conseguenza è un lieve aumento
del potenziale di crescita del PIL.
134
3.3.4
Meccanismo d'intervento
L'introduzione di un meccanismo d'intervento indica la volontà, se non l'impegno, di
garantire la stabilità del primo pilastro. Questo ha un duplice effetto: da un lato
aumenta la fiducia degli assicurati nella solidità del primo pilastro, dall'altro dimostra la stabilità finanziaria della piazza economica svizzera. Una volta attivate, le
misure automatiche previste nel quadro del meccanismo d'intervento avranno un
impatto sull'economia. L'aumento dei contributi salariali comporterà l'incremento
del costo del lavoro per le imprese e il calo degli stipendi netti dei lavoratori. Le
conseguenze per il mercato del lavoro coincidono con quelle già descritte riguardo
l'aumento dei contributi di risparmio (rallentamento della domanda di lavoro, aumento dei costi di produzione, calo del potere d'acquisto). In caso di raggiungimento
della seconda soglia, la limitazione dell'adeguamento delle rendite comprometterebbe il potere d'acquisto dei beneficiari di rendite. I beneficiari di prestazioni complementari non risentirebbero invece di questo effetto, dato che le PC continuerebbero
ad essere adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari.
In caso di attivazione, le misure automatiche del meccanismo d'intervento avranno
ripercussioni incisive. È tuttavia fondamentale che tali misure siano sufficienti a
garantire le liquidità dell'AVS. Non rappresentano infatti una soluzione a lungo
termine, ma sono reversibili e limitate nel tempo. Entrambe le misure devono fungere esclusivamente da misure di emergenza da adottare unicamente per scongiurare
una situazione di squilibrio finanziario altrimenti inevitabile. La politica ha interesse
a portare avanti al più presto una riforma per evitare l'attivazione di queste misure
d'emergenza o per fare in modo che le misure attivate possano essere revocate al più
presto. Nel migliore dei casi, le conseguenze del raggiungimento della seconda
soglia di intervento hanno addirittura un effetto preventivo.
3.4
Ripercussioni sociali
Dal punto di vista sociale le misure proposte permettono, da un lato, di mantenere il
livello delle prestazioni di vecchiaia; dall'altro, consentono di sviluppare la previdenza per la vecchiaia (miglioramento della previdenza professionale per determinate categorie di persone). Per gli assicurati l'aumento dei contributi ha il vantaggio di
migliorare la copertura assicurativa individuale, mentre l'onere finanziario addizionale legato all'aumento dell'IVA consente di garantire a lungo termine il finanziamento dell'intero sistema della previdenza per la vecchiaia. Se è vero che l'evoluzione demografica implicherà anche dopo il 2030 un ulteriore fabbisogno finanziario,
tale fabbisogno si stabilizzerà e potrà essere adeguato meglio alla situazione economica e finanziaria del momento.
3.4.1
Aumento dell'imposta sul valore aggiunto
Il calo del potere d'acquisto riconducibile all'aumento dell'IVA non tocca tutti i
gruppi della popolazione in modo uniforme. Le economie domestiche con un reddito
basso consumano generalmente una parte del reddito disponibile maggiore rispetto a
135
quelli con un reddito più elevato. In altre parole, se in termini assoluti - in franchi l'incidenza del rialzo dell'IVA (e quindi dei prezzi dei beni di consumo) è inferiore
per i nuclei familiari a basso reddito, in termini relativi (in per cento del reddito
disponibile) l'incidenza risulta più marcata. La diminuzione del potere d'acquisto
legata all'aumento (proporzionale) di un punto percentuale dell'aliquota IVA varia, a
seconda del reddito disponibile, da 225 a 903 franchi all'anno. Questo corrisponde a
una riduzione compresa tra lo 0,4 per cento (redditi elevati) e lo 0,6 per cento (redditi bassi) del reddito lordo (v. tabelle 3-8 e 3-9 107). Pur mitigando l'effetto regressivo
dell'IVA, l'aliquota ridotta applicata ai beni di prima necessità non riesce a compensarlo interamente.
Tabella 3-6
Aggravio (in franchi) derivante dall'aumento proporzionale dell'IVA di un
punto percentuale
Classe di reddito (in
franchi al mese)
0 - 4699
4700 - 6799
6800 -9099
9100 - 12 499
12 500 e oltre
564,5
862,9
Tutte le economie
domestiche
239,2
349,3
447,3
Persone sole (senza
beneficiari di
rendite)
239,6
312,1
387,7
Coppie (senza figli)
369,5
464,6
553,9
840,8
Coppie (con un
figlio)
378,0
456,2
568,1
869,5
Coppie (con due
figli)
357,4
450,9
593,5
902,8
378,1
510,4
Beneficiari di
rendite
225,0
595,7
751,4
Beneficiari di rendite e persone sole: visto il numero contenuto di osservazioni, le
due classi di reddito « 9100 – 12 499 » e « 12 500 e oltre » sono state raggruppate.
107
136
Calcoli dell'AFC in base ai dati della ricapitolazione delle indagini sul budget delle
economie domestiche (IBED) condotte dall'Ufficio federale di statistica.
Tabella 3-7
Aggravio (in % del reddito lordo) derivante dall'aumento proporzionale dell'IVA di un punto percentuale
Classe di reddito (in franchi al
mese)
0 - 4699
4700 - 6799
6800 -9099
9100 - 12 499 12 500 e oltre
Tutte le economie domestiche
0,60
0,50
0,47
Persone sole (senza beneficiari di
rendite)
0,61
0,45
0,42
Coppie (senza figli)
0,52
0,49
0,43
0,40
Coppie (con un figlio)
0,54
0,48
0,44
0,42
0,50
0,47
0,46
0,55
0,54
Coppie (con due figli)
Beneficiari di rendite
0,57
0,44
0,41
0,38
0,43
0,47
Beneficiari di rendite e persone sole: visto il numero contenuto di osservazioni, le
due classi di reddito « 9100 – 12 499 » e « 12 500 e oltre » sono state raggruppate.
Le ripercussioni dell'ultimo aumento dell'IVA sulla disparità a livello di reddito
disponibile sembrano tuttavia essere relativamente contenute. Secondo l'UST 108 tra
il 2010 e il 2011 il grado di disparità tra il reddito disponibile delle diverse fasce
della popolazione è rimasto stabile, mentre per le economie domestiche con reddito
da lavoro è addirittura diminuito.
3.4.2
Misure nell'ambito della previdenza professionale
Le misure specifiche nel settore della previdenza professionale sono da intendersi in
primo luogo come misure di compensazione per l'adeguamento dell'aliquota minima
di conversione. Uno degli obiettivi fondamentali della riforma è il mantenimento
delle prestazioni del secondo pilastro, che presuppone un aumento dei contributi di
risparmio. I costi diretti per gli assicurati sono controbilanciati dal mantenimento a
lungo tempo delle prestazioni. Inoltre, le misure si applicano alla parte obbligatoria
della previdenza professionale e hanno quindi ripercussioni dirette soltanto per una
parte degli assicurati. Infine, comportano un miglioramento della previdenza in
particolare per le donne e i lavoratori a tempo parziale.
Aliquote degli accrediti di vecchiaia
L'impatto dei costi delle misure previste dalla riforma varia in funzione dei gruppi di
popolazione. La tabella seguente illustra il loro effetto sugli accrediti di vecchiaia
LPP per varie classi di reddito e d'età in percentuale del salario AVS. Si tratta degli
effetti lordi prima e dopo la riforma. Gli effetti netti sono meno marcati, in quanto i
regolamenti di numerose casse pensioni prevedono già parametri che si discostano
da quelli minimi LPP. La tabella permette di identificare i gruppi potenzialmente più
toccati dalle misure, ma non consente di trarre conclusioni circa l'aumento effettivo
dei contributi di risparmio risultante dalla riforma.
108
UST, Reddito delle economie domestiche: la ridistribuzione riduce sensibilmente le
disparità di reddito, settembre 2013.
137
Tabella 3-8
Aumento degli accrediti di vecchiaia LPP in percento del salario AVS
Salario
AVS
15 000
20 000
25 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
25-34
5,3%
5,3%
4,3%
4,0%
2,5%
1,7%
1,1%
0,7%
0,4%
35-44
8,6%
8,6%
7,2%
6,8%
4,8%
3,5%
2,7%
2,1%
1,7%
45-54
13,1%
13,1%
11,0%
10,4%
7,3%
5,5%
4,3%
3,4%
2,7%
55-65
13,1%
13,1%
10,6%
9,9%
6,2%
4,0%
2,5%
1,4%
0,7%
Età
La riforma prevede uno scatto contributivo più alto tra le classi d'età 35-44 e 45-54.
Oggi i costi salariali per i lavoratori con più di 55 anni sono più elevati rispetto a
quelli dei lavoratori più giovani, il che rappresenta tendenzialmente uno svantaggio
sul mercato del lavoro. Aumentando gli accrediti di vecchiaia dall'età di 45 anni, lo
scatto contributivo più marcato viene anticipato a 45 anni. I lavoratori dovrebbero
quindi sostenere i costi salariali supplementari a partire da 45 anni, mentre da 55
anni non subentrerebbe alcun aumento dell'aliquota contributiva. Si presume che, nel
regime attuale, la classe d'età a partire da 45 anni sarà maggiormente in grado di
sostenere il nuovo e più marcato scatto contributivo rispetto a quella a partire da 55 e
che globalmente, il nuovo disciplinamento porterà a un miglioramento della situazione.
Deduzione di coordinamento e abbassamento della soglia d’entrata
Secondo il diritto vigente i lavoratori giovani, le donne e i lavoratori a tempo parziale non sono assicurati obbligatoriamente al secondo pilastro. La regolamentazione
proposta in materia di deduzione di coordinamento e abbassamento della soglia
d’entrata permette di migliorare la previdenza professionale di queste categorie di
lavoratori a basso reddito. Le donne, in particolare, lavorano spesso a tempo parziale
o percepiscono redditi relativamente bassi. Le misure proposte permettono di migliorare in modo mirato la loro situazione previdenziale. Gli oneri salariali LPP
saranno quindi identici a quelli delle altre fasce di reddito (a parità di età). Per mancanza di dati non è però possibile stimare con precisione l'entità della diminuzione
dello stipendio netto e le eventuali conseguenze sociali per le economie domestiche
direttamente interessate. Da uno studio risulta che gli accrediti di vecchiaia a carico
dei datori di lavoro sono considerati parte integrante dello stipendio dagli assicurati
al secondo pilastro 109. Questo significa anche che i rischi di un deterioramento
dell'impiegabilità legata all'aumento del costo del lavoro dovrebbero essere sostenuti
in primo luogo dai gruppi più esposti agli effetti della riforma in quest'ambito.
Sarebbe opportuno svolgere un'analisi approfondita per determinare in che misura
l'importo dei contributi di risparmio per la previdenza professionale influenza le
abitudini di risparmio e di consumo in funzione delle fasi di vita delle singole fasce
d'età.
109
138
INFRAS, Auswirkungen der Herabsetzung der Eintrittsschwelle im Rahmen der 1. BVGRevision auf Arbeitgebende und Arbeitnehmende, rapporto di ricerca n. 2/11, Berna 2011.
3.4.3
Innalzamento dell'età di riferimento
Grazie alle misure complementari volte a una maggiore flessibilità nel pensionamento, gli interessati potranno organizzare meglio gli ultimi anni di lavoro prima del
pensionamento (tempo parziale) e avranno nuove possibilità di posticipare il ritiro
dalla vita attiva. Tuttavia, è chiaro che le opportunità di impiego per le persone
anziane dipenderanno in ultima analisi dalla politica che le imprese adotteranno nei
confronti di questo segmento di manodopera. A sua volta, questa politica dipende in
ampia misura dall'evoluzione congiunturale e strutturale dell'economia.
Donne che nel 2025 avranno 65 anni
Fino all'implementazione completa della nuova età di riferimento, prevista per il
2025, si prevede che 57 000 donne saranno interessate dall'armonizzazione dell'età
di riferimento. Il mercato del lavoro deve tuttavia poter assorbire solo la manodopera
in grado di esercitare un'attività lavorativa a 65 anni. Supponendo che la partecipazione al mercato del lavoro nell'anno precedente l'età di riferimento si situi a livelli
analoghi a quelli registrati attualmente, si tratterebbe dell'equivalente di 14 000 posti
a tempo pieno. Come già descritto in precedenza, si può partire dal presupposto che
il mercato del lavoro sarà in grado di assorbire questa manodopera.
Lavoratrici che nel 2025 avranno un'età compresa tra 61 e 66 anni
Le possibilità di anticipare o ritardare di uno o più anni il pensionamento senza
impatto sul piano attuariale (in certi casi il ritardo potrebbe addirittura generare
rendite) contribuiranno a flessibilizzare la riscossione della rendita in modo da
rispondere meglio alle preferenze e alle capacità individuali da un lato e alle esigenze specifiche delle imprese dall'altro, tanto più che i meccanismi potranno applicarsi
a percentuali di rendita. L'effetto della maggiore flessibilità sul tasso di attività dei
lavoratori anziani dipenderà ovviamente dalle opportunità di impiego e dalle risorse
finanziarie dei beneficiari di rendite durante il pensionamento.
L'analisi delle conseguenze dell'innalzamento da 63 a 64 anni dell'età di riferimento
per il pensionamento delle donne mostra, in base a numerose fonti (conti individuali
AVS 2000-2008 e RIFOS 2001-2009), che le donne che esercitano un'attività lucrativa tendono a ritardare di un anno l'uscita dal mercato del lavoro. In termini di tasso
di attività, la transizione - ossia il ritorno a un tasso di partecipazione al mercato del
lavoro del 45 per cento un anno prima dell'età di riferimento - è avvenuta nell'arco di
quattro anni. Gli effetti delle nuove regole di riscossione flessibile della rendita
proposte dalla riforma non sono considerati in questa sede.
Altri assicurati
Il rischio di esclusione dei giovani lavoratori, con conseguente aumento del loro
tasso di disoccupazione, dovrebbe mantenersi molto basso, in quanto le qualifiche
dei lavoratori anziani si differenziano notevolmente da quelle dei giovani. Non si
dovrebbe quindi osservare un aumento del tasso di disoccupazione.
139
4
Rapporto con il programma di legislatura
Il contenuto della presente modifica corrisponde al programma di legislatura 20112015. Nel settore della politica sociale il Consiglio federale ha dichiarato prioritari il
rafforzamento della coesione sociale e il consolidamento finanziario delle assicurazioni sociali in considerazione dell'evoluzione demografica. Per il consolidamento
finanziario delle assicurazioni sociali verranno adottati progetti che concernono la
previdenza per la vecchiaia (1° e 2° pilastro). Il programma di legislatura prevede
inoltre la parità di trattamento tra donne e uomini, segnatamente negli ambiti famiglia, istruzione, lavoro e età pensionabile.
5
Aspetti giuridici
5.1
Costituzionalità
Il progetto si fonda sulle norme costituzionali che disciplinano la competenza della
Confederazione a legiferare nell'ambito delle assicurazioni sociali (art. 112 Cost. per
l'AVS/AI, art. 112a Cost. per le prestazioni complementari, art. 113 Cost. per la
previdenza professionale, art. 114 Cost. per l'assicurazione contro la disoccupazione,
art. 116 Cost. per gli assegni familiari e l'assicurazione per la maternità, art. 117
Cost. per l'assicurazione contro gli infortuni, art. 59 cpv. 4 Cost. per le indennità di
perdita di guadagno per chi presta servizio, art. 59 cpv. 5 Cost. per l'assicurazione
militare), in quello del diritto civile (art. 122 Cost.) e in quello dell'IVA (art. 130
Cost.). Le modifiche della LSA poggiano sull'articolo 122 capoverso 1 Cost.
La LAVS, la LAI, la LPC, la LACI, la LIPG, la LAFam, la LAINF e la LAM sono
rette dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA 110), entrata in vigore il 1° gennaio 2003.
5.2
Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera
5.2.1
Strumenti delle Nazioni Unite
Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) del
1966 è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992 111. All'articolo 9 prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assicurazioni
sociali. Gli Stati parte si impegnano inoltre a garantire che i diritti enunciati nel Patto
verranno esercitati senza discriminazione alcuna, in particolare senza discriminazioni legate al sesso (art. 2 par. 2).
La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna, conclusa nel 1979, è entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile
1997 112. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di
eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo dell'impiego ed
assicurare loro, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particola110
111
112
140
RS 830.1
RS 0.103.1
RS 0.108
re il diritto alla sicurezza sociale (art. 11 par. 1 lett. e). Inoltre, nella Raccomandazione generale n. 27 sulle donne anziane e la protezione dei loro diritti umani
(CEDAW/C/GC/27) del 16 dicembre 2010, paragrafo 42, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne afferma che «gli Stati Parti hanno l'obbligo di assicurare che l'età pensionabile sia nel settore pubblico sia in quello privato
non costituisca una discriminazione contro le donne. Di conseguenza, gli Stati Parti
hanno l'obbligo di assicurare che le politiche pensionistiche non siano in alcun modo
discriminatorie, anche quando le donne scelgono di andare in pensione presto, e che
tutte le donne anziane che sono state attive abbiano accesso a pensioni adeguate».
5.2.2
Strumenti dell'Organizzazione internazionale del
lavoro
La Convenzione n. 128 del 29 giugno 1967 concernente le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (con All.), conclusa nel 1967, è stata ratificata dalla
Svizzera il 13 settembre 1977 113. La parte III concerne le prestazioni di vecchiaia,
mentre la parte IV le prestazioni per i superstiti. Per ognuna di esse la Convenzione
definisce l'evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che
danno diritto alle prestazioni, il livello nonché la durata del versamento delle prestazioni. Prevede inoltre che l'importo dei pagamenti periodici sia riveduto non appena
insorgano mutamenti sensibili del livello generale dei guadagni o del costo della vita
(art. 29 par. 1).
5.2.3
Strumenti del Consiglio d'Europa
Il Codice europeo di sicurezza sociale, concluso nel 1964, è stato ratificato dalla
Svizzera il 16 settembre 1977 114. Il nostro Paese ha adottato segnatamente la parte V
che riguarda le prestazioni di vecchiaia e la parte X che riguarda le prestazioni
riservate ai superstiti. Ciascuna parte definisce l'evento coperto e stabilisce la cerchia
degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello nonché
la durata del versamento delle prestazioni. Il Codice prevede inoltre che l'ammontare
dei pagamenti periodici sarà riveduto non appena si verificano sensibili variazioni
del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della
vita (art. 65 par. 10). Per quanto attiene al finanziamento dei sistemi di sicurezza
sociale, il Codice prevede che il costo delle prestazioni e le spese amministrative
debbano essere finanziate collettivamente mediante contributi o imposte, o congiuntamente, secondo modalità che evitino che le persone con scarse risorse abbiano a
sopportare un onere troppo gravoso e che tengano conto della situazione economica
della Parte Contraente e di quella delle categorie delle persone assistite (art. 70
par. 1).
113
114
RS 0.831.105
RS 0.831.104
141
5.2.4
Diritto dell'Unione europea
L'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea chiede l'istituzione
di un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale che agevoli
la libera circolazione dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e dei loro
familiari. Il coordinamento è disciplinato in dettaglio dal regolamento (CE) n.
883/2004 115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n.
987/2009 116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento summenzionato. I due regolamenti hanno l'unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si
fondano sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di
trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il
diritto dell'UE non prevede un'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo
d'applicazione personale, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei propri
sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal
diritto europeo. Dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle
persone concluso con la CE e i suoi Stati membri (ALC; 1° giugno 2002), la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e applica i due regolamenti comunitari summenzionati (v. allegato II all'ALC, coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale).
5.2.5
Compatibilità con il diritto internazionale
5.2.5.1
Misure in materia di riscossione della rendita
La fissazione dell'età di riferimento per la riscossione della rendita a 65 anni con
possibilità di flessibilizzazione entro una forbice compresa tra 62 e 70 anni è compatibile con le convenzioni dell'ONU, dell'OIL e del Consiglio d'Europa ratificate dalla
Svizzera.
Le altre misure previste in materia di pensionamento non pongono problemi di
compatibilità con il diritto internazionale applicabile alla Svizzera.
5.2.5.2
Misure in materia di previdenza professionale
La nuova regolamentazione proposta in materia di deduzione di coordinamento
permetterà tra l'altro di migliorare la situazione previdenziale dei lavoratori a tempo
parziale, andando dunque essenzialmente a beneficio delle donne. Ciò è in linea con
quanto previsto dalla Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna.
Le altre misure previste in materia di previdenza professionale sono compatibili con
gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.
115
116
142
RS 0.831.109.268.1
RS 0.831.109.268.11
5.2.5.3
Misure in materia di prestazioni
Per quanto attiene alle prestazioni per superstiti, la Convenzione n. 128 e il Codice
europeo di sicurezza sociale definiscono l'evento coperto come la perdita dei mezzi
d'esistenza subita dalla vedova o dai figli a cagione della morte del sostegno di
famiglia (art. 21 par. 1 Convenzione e art. 60 par. 1 Codice). Inoltre, in entrambe le
normative per «vedova» si intende la donna che era a carico del coniuge al momento
del decesso di costui (art. 1 par. 1 lett. g). I due strumenti lasciano un certo margine
di manovra agli Stati parte, autorizzandoli a fissare le condizioni per il diritto a una
rendita vedovile. Peraltro, il Codice europeo di sicurezza sociale precisa che, nel
caso della vedova, il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione,
in conformità della legge nazionale, che essa sia incapace di provvedere ai propri
bisogni (art. 60 par. 1). Si può considerare che le vedove senza figli sono in grado di
provvedere al proprio mantenimento nella misura in cui la ripresa o l'aumento
dell'attività lucrativa sono esigibili per questa categoria di persone. Ciononostante,
per tutelare la protezione sociale delle vedove anziane sono previste disposizioni
transitorie di lungo periodo. Pertanto, la soppressione del diritto alla rendita per
vedove senza figli, accompagnata da disposizioni transitorie di lungo periodo, non
dovrebbe essere considerata incompatibile con i due strumenti internazionali summenzionati da parte degli organismi di controllo internazionali.
La riduzione della rendita vedovile dall'80 al 60 per cento della rendita di vecchiaia
non pone problemi in relazione alla Convenzione n. 128 e al Codice europeo di
sicurezza sociale. In effetti, entrambe le convenzioni fissano un tasso di sostituzione
minimo per la rendita per i superstiti versata a un beneficiario tipo (vedova con due
figli). Poiché la riduzione della rendita vedovile è compensata dall'aumento del 10
per cento delle rendite per orfani, che passeranno dal 40 al 50 per cento, il tasso di
sostituzione può essere mantenuto nel caso del beneficiario tipo e, pertanto, il livello
di prestazioni fissato dalle due convenzioni è rispettato.
5.2.5.4
Fine dell'obbligo contributivo AVS in caso di
riscossione anticipata di una rendita intera di
vecchiaia
In caso di riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia completa presso
uno Stato membro dell'UE, l'obbligo contributivo non finisce al momento della
riscossione secondo la legislazione straniera, bensì tre anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento applicabile in Svizzera. Questo è in linea con l'articolo 5
lettera b del regolamento (UE) n. 883/2004. Poiché l'età di pensionamento e le
possibilità di riscossione anticipata variano da un Paese all'altro, sarebbe sproporzionato e oggettivamente ingiustificabile equiparare il momento della riscossione
anticipata di prestazioni versate da altri Stati con quello della riscossione anticipata
di prestazioni versate dalla Svizzera per quanto concerne l'esenzione dal pagamento
dei contributi.
143
5.2.5.5
Riscossione anticipata della rendita AVS e anni di
gioventù
In virtù degli accordi conclusi con l'UE/AELS e con altri Stati contraenti, i periodi
contributivi totalizzati all'estero non vengono considerati né per determinare il diritto
a una rendita svizzera di vecchiaia né per calcolare l'ammontare della stessa.
Non esistono obblighi o basi legali neppure per il computo dei contributi versati
all'estero negli anni di gioventù. Pertanto, in caso di riscossione anticipata di una
rendita di vecchiaia in Svizzera i contributi versati negli anni di gioventù non possono compensare la riduzione della rendita AVS. Dato che tali contributi vengono
presi in considerazione nel Paese in cui sono stati versati, l'assicurato non perde
periodi contributivi e non risulta discriminato.
In caso di riscossione anticipata della rendita AVS svizzera, i contributi versati negli
anni di gioventù dalle persone con redditi bassi saranno presi in considerazione e
verrà applicata un'aliquota di riduzione più bassa per ogni anno contributivo perso.
Poiché la riscossione anticipata non può essere compensata da contributi versati
all'estero negli anni di gioventù, in questa fattispecie non sussiste nemmeno il diritto
a un'aliquota di riduzione attuariale inferiore e si applica quindi quella ordinaria.
Coloro che hanno versato contributi previdenziali in Svizzera negli anni di gioventù
beneficiano pertanto di un trattamento diverso rispetto a quanti hanno versato tali
contributi all'estero. Contrariamente ai quelli versati negli anni di gioventù in Svizzera, i contributi versati all'estero non concorrono infatti al finanziamento dell'AVS
e non possono essere considerati per compensare la riscossione anticipata della
rendita di vecchiaia, ma servono a finanziare le rendite parziali all'estero e vengono
corrisposti dall'ente pensionistico estero. Pertanto, il trattamento differenziato è
proporzionato e giustificato.
5.2.5.6
Misure in materia di finanziamento dell'AVS
Il meccanismo di intervento finanziario che si prevede di introdurre per l'AVS
potrebbe portare, qualora venisse raggiunta la seconda soglia di intervento, a una
limitazione dell'adeguamento delle rendite AVS all'evoluzione dei prezzi e dei
salari, il che potrebbe - in alcuni casi - disattendere le esigenze formulate dalla
Convenzione n. 128 e dal Codice europeo di sicurezza sociale. Quest'ultimo strumento prevede infatti che l'ammontare delle prestazioni (segnatamente di vecchiaia)
venga rivisto se si verificano sensibili variazioni del livello generale dei guadagni
che risultino da variazioni apprezzabili del costo della vita. Questo significa in
sostanza che se venisse raggiunta la seconda soglia di intervento e se, allo stesso
tempo, il costo della vita dovesse aumentare sensibilmente, una limitazione dell'adeguamento delle rendite risulterebbero problematici. Per ovviare a questo inconveniente è prevista una serie di accorgimenti: la sospensione dell'adeguamento delle
rendite può durare solo 5 anni ed è garantito il mantenimento del livello delle rendite
al 95 per cento rispetto all'adeguamento secondo l'indice misto. Inoltre, tali misure
verrebbero revocate non appena la prima tappa venisse attuata o qualora la situazione dovesse migliorare.
Le altre misure previste in materia di finanziamento dell'AVS sono compatibili con
gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera
144
5.2.5.7
Altre misure
Le altre misure previste dal progetto di riforma non pongono problemi di compatibilità con il diritto internazionale applicabile alla Svizzera.
5.3
Forma dell'atto
Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contemplano norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Le modifiche
proposte seguiranno pertanto la normale procedura legislativa. Il progetto è presentato sotto forma di atto mantello che riunisce tutte le modifiche delle leggi speciali
pertinenti.
5.4
Delega di competenze legislative
AVS
− Possono essere emanate prescrizioni per il calcolo della rendita anticipata, in
particolare nel caso in cui l'aliquota di riduzione viene modificata (art. 40
cpv. 4 LAVS). Nel settore delle prestazioni complementari, per il calcolo dei
redditi computabili vanno disciplinati i casi nei quali viene versata una rendita anticipata contemporaneamente a una rendita d'invalidità secondo l'articolo 40bis LAVS o a una rendita per superstiti secondo l'articolo 40ter LAVS
(art. 11 cpv. 1 lett. dbis LPC).
− È necessario definire le modalità per il computo dei contributi versati negli
anni di gioventù in caso di riscossione anticipata della rendita (art. 40sexies
cpv. 5 LAVS).
− Dev'essere concretizzato l'obbligo di versare interessi moratori sulle pretese
di risarcimento per i danni di responsabilità del datore di lavoro (art. 52 cpv.
7 LAVS) e delle associazioni fondatrici o dello Stato (art. 70 cpv. 1bis
LAVS).
− Devono essere emanate disposizioni dettagliate sulle riserve delle casse di
compensazione professionali e sull'indennizzo da versare alle casse di compensazione che subentrano nella gestione operativa in caso di scioglimento
(art. 60 cpv. 1bis e 1ter LAVS).
− Dev'essere disciplinato lo scambio elettronico di dati tra le autorità (art. 63
cpv. 3bis e 3ter LAVS, 26b LPC).
− Devono essere precisate le modalità di partecipazione della Confederazione
al finanziamento dell'AVS (art. 103 cpv. 3 LAVS). Il contributo federale
all'AI va ridotto non appena diminuisce l'indebitamento dell'assicurazione
per l'invalidità (cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica del
...concernente la [LAI]).
− Fondo di compensazione AVS: occorre verificare periodicamente se la situazione finanziaria dell'AVS è equilibrata. Se si prevede che nei tre anni
successivi il livello del Fondo scenda al di sotto della soglia stabilita dalla
145
legge, il Consiglio federale deve sottoporre all'Assemblea federale misure di
stabilizzazione (art. 113 cpv. 2 LAVS). Se il livello scende al di sotto della
soglia stabilita e se il deficit di ripartizione dell'AVS supera il 3 per cento
delle uscite annue per due anni consecutivi, l'adeguamento delle rendite viene limitato e le aliquote dei contributi aumentate (art. 113 cpv. 3 lett. a e b
LAVS). Inoltre, il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità, in caso di concorso con rendite per coniugi (art. 35
LAVS) e in caso di concorso con rendite per orfani o per figli (art. 37bis
LAVS), per tener conto degli effetti dell'adeguamento delle rendite o della
sua limitazione (art. 113 cpv. 3 lett. c LAVS).
LPP
L'articolo 97 capoverso 1 LPP fornisce al Consiglio federale la base legale necessaria per adottare misure volte ad attuare la previdenza professionale. Il progetto
prevede la delega delle seguenti competenze legislative al Consiglio federale:
− disposizioni sulla riscossione della rendita: disciplinamento delle eccezioni
per la riscossione di prestazioni di vecchiaia prima del raggiungimento
dell'età minima (art. 13 cpv. 2 LPP); promulgazione di disposizioni esecutive sulla riscossione flessibile della rendita (art. 13a cpv. 5 LPP); fissazione
delle aliquote minime di conversione in caso di riscossione di prestazioni di
vecchiaia prima/dopo l'età di riferimento (art. 14 cpv. 2 LPP); fissazione delle aliquote minime di conversione durante il periodo di adeguamento dell'aliquota dal 6,8 al 6 per cento in considerazione dell'innalzamento dell'età di
pensionamento per le donne (lett. b. delle disposizioni transitorie della modifica del... della LPP);
− disciplinamento delle modalità di attuazione e delle eccezioni allo scrutinio
di lista per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'organo paritetico
(art. 51 cpv. 6 LPP);
− disposizioni sui requisiti che le persone e gli istituti incaricati di amministrare il patrimonio devono soddisfare (art. 53a lett. a BVG);
− eccezioni alla liquidazione parziale per dispendio sproporzionato (art. 53d
cpv. 1 LPP);
− disposizioni sulle modalità di definizione dei contributi per la copertura dei
rischi di decesso e di invalidità secondo i principi collettivi (art. 65 cpv. 2bis
LPP);
− disciplinamento delle possibilità di riscatto delle prestazioni previdenziali
(art. 79b cpv. 2 LPP);
− prescrizioni sull'elaborazione delle basi attuariali (art. 97 cpv. 1bis LPP);
− disciplinamento del calcolo dei versamenti per la generazione di transizione
(lett. c delle disposizioni transitorie della modifica del... della LPP);
LFLP
− Definizione di un patrimonio iniziale e di prestazioni di garanzia per la costituzione di istituti di libero passaggio e disposizioni analoghe per le istituzioni di libero passaggio già attive (art. 26 cpv. 1bis LFLP).
146
LSA
̵
Emanazione di disposizioni sulla riduzione temporanea della quota minima
volta a ripristinare la solvibilità (art. 37 cpv. 4bis LSA).
In seguito all'introduzione dell'obbligo di versare interessi moratori sulle pretese di
risarcimento (art. 52 cpv. 7 e art. 70 cpv. 1bis LAVS) il Consiglio federale è tenuto a
disciplinarne i dettagli.
5.5
Conformità alla legislazione sulla protezione dei dati
Le misure proposte non pongono problemi di compatibilità con il diritto in materia
di protezione dei dati.
147
5.6
Parte speciale: commento alle modifiche costituzionali e di legge
Modifica della Costituzione federale
Art. 130 cpv. 3bis e 3ter (nuovi)
I motivi e i dettagli di questa modifica sono esposti al capitolo 2.5.1.
Capoverso 3bis: questo capoverso conferisce al legislatore la competenza di finanziare l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) mediante un aumento
delle aliquote dell'IVA di due punti percentuali al massimo oltre il punto percentuale
già previsto al capoverso 3.
Le aliquote dell'IVA potranno tuttavia essere aumentate solo se saranno sanciti per
legge il principio dell'armonizzazione dell'età di riferimento degli uomini e delle
donne, così come le nuove regole che limitano le condizioni per la concessione delle
rendite per superstiti (v. commenti agli art. 23, 24 e 24a AP-LAVS). Queste due
condizioni dovranno essere adempiute cumulativamente. Vista la portata delle
disposizioni transitorie relative a queste due misure, le aliquote dell'IVA potranno
essere aumentate nel corso della validità di queste disposizioni.
Lo scopo della nuova disposizione è creare una simmetria tra la legge federale sulla
riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e il decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Le
lettere a e b creano questa relazione.
Capoverso 3ter: questo capoverso precisa che i proventi risultanti dall'aumento delle
aliquote dell'IVA sono destinati esclusivamente al finanziamento dell'AVS. I nuovi
introiti non saranno più esplicitamente destinati a coprire le ripercussioni dell'evoluzione demografica sull'AVS.
Modifica del CC
Art. 89a cpv. 6 n. 2, 2a (nuovo) e 14
Numeri 2 e 2a: l'articolo 89a capoverso 6 elenca le disposizioni della LPP applicabili anche agli istituti di previdenza che operano esclusivamente nell'ambito della
previdenza sovraobbligatoria.
Nel suo tenore vigente, risalente alla 1a revisione della LPP, il numero 2 è privo di
oggetto, dato che il disciplinamento degli «acquisti supplementari per il prelievo
anticipato della prestazione di vecchiaia» ivi citato, previsto nel quadro
dell'11a revisione dell'AVS, non è entrato in vigore. Per contro, è necessario estendere il campo di applicazione a una nuova disposizione della LPP introdotta nel quadro
della presente revisione.
Il presente progetto propone infatti di istituire un modello flessibile per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia nella previdenza professionale, con un'età minima
fissata nella legge. Affinché la validità di questo modello non sia limitata alla previ148
denza professionale obbligatoria, il campo di applicazione degli articoli 13 capoverso 2 e 13a AP-LPP deve essere esteso anche agli istituti che assicurano esclusivamente il settore sovraobbligatorio.
Queste disposizioni si riferiscono tuttavia solo agli istituti di previdenza nei cui
regolamenti è previsto un diritto alle prestazioni di vecchiaia. Non sono quindi
interessati, ad esempio, i fondi padronali.
Numero 14: affinché la disposizione relativa al calcolo dei contributi di rischio in
caso di decesso e invalidità secondo principi collettivi sia applicabile anche agli
istituti di previdenza che operano esclusivamente nel settore sovraobbligatorio della
previdenza professionale, occorre inserire l'articolo 65 capoverso 2bis AP-LPP nell'elenco dell'articolo 89a capoverso 6.
Modifica della LIVA
Art. 25 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4, primo periodo
In virtù della competenza che si prevede di sancire in un nuovo articolo 130 capoverso 3bis Cost., le aliquote dell'IVA sono aumentate di 1 punto percentuale al fine di
garantire il finanziamento dell'AVS. L'aumento riguarda tutte e tre le aliquote:
l'aliquota normale, quella ridotta per i beni di prima necessità e quella speciale sulle
prestazioni nel settore alberghiero. L'aumento può essere previsto in modo proporzionale (ovvero mantenendo il rapporto tra le aliquote) o lineare (ovvero aumentando tutte le aliquote degli stessi punti percentuali). Le aliquote proposte sono le
seguenti: 8,6 per cento per l'aliquota normale, 2,7 per cento per l'aliquota ridotta e
4 per cento per l'aliquota speciale, in caso di aumento proporzionale; 8,6 per cento
per l'aliquota normale, 3,4 per cento per l'aliquota ridotta e 4,6 per cento per l'aliquota speciale, in caso di aumento lineare.
Art. 28 cpv. 2
I contribuenti che acquistano prodotti naturali presso produttori (agricoltori, commercianti di bestiame ecc.) non assoggettati all'imposta possono dedurre una parte
dell'importo fatturato loro per tali acquisti a titolo di imposta precedente. Un aumento delle aliquote d'imposta comporta la necessità di adeguare la percentuale dell'importo fatturato deducibile. Questa va portata al 2,9 per cento in caso di aumento
proporzionale e al 3,1 per cento in caso di aumento lineare.
Art. 37 cpv. 1
I contribuenti la cui cifra d'affari annua e il cui debito fiscale di un anno non superano i valori fissati per legge possono applicare per il rendiconto il metodo delle
aliquote saldo. L'aumento delle aliquote d'imposta comporta la necessità di adeguare
i limiti dei due parametri summenzionati per l'applicazione di tale metodo. Con
entrambe le varianti (proporzionale e lineare) il limite della cifra d'affari passerà a
5,05 milioni di franchi e quello del debito fiscale a 113 000 franchi.
149
Art. 55 Aliquote d'imposta
Si veda il commento all'articolo 25 capoversi 1, 2, frase introduttiva, e 4, primo
periodo LIVA.
Legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore
aggiunto a favore dell'AVS/AI (nuova)
La modifica del decreto federale del 20 marzo 1998 sull'aumento delle aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI (RS 641.203; di seguito, il
«decreto federale») costituisce una revisione totale. In seguito alla revisione totale
della Costituzione federale del 18 aprile 1999, non è più prevista la possibilità di
sancire mediante decreto federale disposizioni che stabiliscono norme di diritto. Per
questo motivo, è necessario emanare una nuova legge federale.
Art. 1
A livello materiale, questo articolo è identico all'articolo 1 del decreto federale
vigente. L'unica differenza è rappresentata dall'adeguamento dei riferimenti agli
articoli costituzionali relativi alle aliquote dell'IVA, resosi necessario in seguito alla
modifica di queste ultime in occasione della revisione totale della Costituzione
federale.
Art. 2
Fatta eccezione per i capoversi 2 e 4, questo articolo riprende integralmente il tenore
dell'articolo 2 del decreto federale vigente.
Capoverso 2: la modifica di questo capoverso è ascrivibile alla separazione parziale
dei versamenti effettuati dalla Confederazione all'AVS e all'AI, in seguito alla quale
il contributo della Confederazione alle uscite dell'AVS passa dal 19,55 al 10 per
cento. La quota dei proventi risultanti dall'aumento dell'IVA a favore dell'AVS,
entrato in vigore il 1° gennaio 1999, deve corrispondere alla quota di partecipazione
della Confederazione alle uscite annue dell'AVS, pari al 10 per cento. Infine, per
evitare possibili fraintendimenti, si rinuncia ad impiegare il termine ambiguo di
«riserva».
Capoverso 4: è ormai necessario menzionare esplicitamente il Fondo di compensazione dell'AI oltre a quello dell'AVS, visto che dal 1° gennaio 2011 i fondi di compensazione delle due assicurazioni sono separati.
Art. 3
Dal momento che si tratta di una revisione totale, il decreto federale vigente è abrogato.
150
Modifica della LAVS
Art. 1a 1̶ d
L'articolo 1a è divenuto sempre più ampio ad ogni revisione di legge. Attualmente,
le condizioni per l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria sono oggetto di un
unico articolo, che disciplina al contempo le relative eccezioni nonché la continuazione dell'assicurazione e l'adesione ad essa. Per rendere più comprensibili le regole
sull'assoggettamento, occorre modificare la sistematica della legge. La presente
revisione prevede che ogni principio sia disciplinato in un articolo a sé stante; il
contenuto dell'articolo 1a vigente è pertanto suddiviso come segue:
−
Articolo 1a Assicurazione obbligatoria
−
Articolo 1b Eccezioni all’assicurazione obbligatoria
−
Articolo 1c Continuazione dell'assicurazione
−
Articolo 1d Adesione all'assicurazione
Art. 1a Assicurazione obbligatoria
L'articolo 1a AP-LAVS definisce la cerchia di persone assicurate obbligatoriamente,
riprendendo concettualmente il contenuto dei capoversi 1 e 1bis dell'articolo 1a
vigente. Dal punto di vista del contenuto sono tuttavia previste al contempo alcune
modifiche:
Lettera a: d'ora in poi dovranno essere assicurate obbligatoriamente all'AVS in base
al criterio del domicilio solo le persone che non esercitano un'attività lucrativa né in
Svizzera né in un altro Stato. Le persone domiciliate in Svizzera che lavorano in uno
Stato non contraente (Stato con cui la Svizzera non ha stipulato una convenzione di
sicurezza sociale) non dovranno più essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria in Svizzera. In tal modo, si tiene conto della realtà economica attuale e del principio del luogo di lavoro, generalmente applicato nei rapporti internazionali (v. tutte
le convenzioni di sicurezza sociale e gli accordi sulla libera circolazione delle persone con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS), nonché di un'eventuale doppia imposizione contributiva. Inoltre, molte persone che lavorano in uno Stato non contraente
non sanno assolutamente di essere assicurate (anche) all'AVS e dunque non si annunciano presso la cassa di compensazione competente in virtù del criterio del
domicilio. Questa non è in condizioni di constatare le attività lucrative svolte all'estero e può registrare solo le persone che comunicano la loro attività professionale in
uno Stato non contraente. Le casse di compensazione ricevono una comunicazione
fiscale unicamente per le persone soggette all'imposizione secondo il dispendio
(imposizione forfettaria). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, queste persone non
sono assoggettate all'AVS, bensì assicurate nello Stato contraente in questione in
virtù dell'Accordo di libera circolazione delle persone con l'UE o l'AELS oppure di
convenzioni di sicurezza sociale.
Lettera b: dal punto di vista materiale, la disposizione dell'avamprogetto riprende
integralmente quella vigente.
Lettera c: l'articolo 1a capoverso 1 lettera c n. 1 LAVS disciplina l'assicurazione
obbligatoria dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione. Nella versione tedesca, è apportata una modifica puramente redazionale. In
151
base alla corrispondente disposizione dell'avamprogetto, le persone summenzionate
saranno assicurate obbligatoriamente all'AVS solo se, in virtù di immunità e privilegi, saranno esonerate dalle norme giuridiche del luogo di lavoro, conformemente al
diritto internazionale (in particolare alle convenzioni di Vienna, rispettivamente
sulle relazioni diplomatiche [RS 0.191.01] e sulle relazioni consolari [RS 0.191.02]).
Di conseguenza, la cerchia di persone interessate sarà circoscritta a quelle che non
potranno essere assicurate obbligatoriamente all'estero in virtù della loro attività
ufficiale per la Confederazione e necessitano pertanto di un'assicurazione all'AVS.
D'altra parte, però, il campo di applicazione della disposizione viene esteso, dal
momento che dovranno essere assicurati obbligatoriamente all'AVS non solo i
cittadini svizzeri, ma anche quelli di Stati membri dell'UE e dell'AELS. In tal modo,
si tiene conto del crescente ricorso a specialisti provenienti da questi Paesi, nonché
del fatto che attualmente anche i cittadini stranieri al servizio della Confederazione
godono di immunità e privilegi.
Il disciplinamento vigente previsto all'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3
LAVS (in base al quale i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di
organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 su la
cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale) non ha dato buoni
risultati e viene pertanto abrogato. Questo interessa le organizzazioni che sono
regolarmente legate alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) mediante i contratti programmatici. Tali contratti sono rinegoziati ogni quattro anni;
benché di regola essi siano rinnovati, tuttavia non tutti lo sono. Di conseguenza, non
è possibile garantire la continuità dell'assicurazione all'AVS, il che causa incertezza
giuridica. Inoltre, la regolamentazione vigente ha determinato una disparità di trattamento tra i collaboratori delle organizzazioni di assistenza, dal momento che
possono essere assicurati solo i cittadini svizzeri, ma non quelli stranieri, cui tuttavia
queste organizzazioni fanno sempre più spesso ricorso. Inoltre, si è sempre contestata una disparità di trattamento tra i vari datori di lavoro, proprio in considerazione
dei criteri non del tutto chiari. Infine, le organizzazioni di assistenza sono oggi
imprese professionali, in condizioni di garantire un'assicurazione sufficiente ai loro
collaboratori su base privata. La disposizione in esame è pertanto abrogata.
I collaboratori di organizzazioni di assistenza hanno tuttavia la possibilità, a prescindere dalla loro cittadinanza, di continuare ad essere assicurati all'AVS, se dimostrano di avere un legame sufficientemente forte con la Svizzera (periodo assicurativo
precedente di tre anni; v. art. 1c AP-LAVS).
Lettera d: i familiari senza attività lucrativa che accompagnano all'estero gli assicurati secondo l'articolo 1a lettera c o che nascono all'estero non sono assicurati all'estero in virtù di immunità e privilegi propri, ragion per cui anch'essi devono essere
fatti rientrare nella copertura assicurativa obbligatoria dell'AVS. Nel diritto vigente,
l'adesione all'assicurazione è prevista all'articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS.
Lettera e: la disposizione proposta nell'avamprogetto corrisponde integralmente al
vigente articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS.
Art. 1b Eccezioni all'assicurazione obbligatoria (nuovo)
L'articolo 1b AP-LAVS riprende le eccezioni all'assicurazione obbligatoria previste
nel vigente articolo 1a capoverso 2 LAVS, adeguandone al contempo il tenore al
152
fine di tener conto dell'evoluzione degli ultimi anni. Ormai superata è l'eccezione
prevista al vigente articolo 1a capoverso 2 lettera b per le persone che partecipano
ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali
l'assicurazione obbligatoria costituirebbe un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre. La Svizzera ha infatti concluso numerose convenzioni di sicurezza sociale, il che ha permesso di ridurre i casi di persone assoggettate all'assicurazione obbligatoria in due o più Stati simultaneamente. Inoltre, l'eliminazione del
domicilio quale criterio di assoggettamento obbligatorio in Svizzera (v. art. 1a lett. a
AP-LAVS) e quella dell'assicurazione obbligatoria per i cittadini svizzeri al servizio
di organizzazioni private di assistenza (v. art. 1a lett. c AP-LAVS) renderanno privo
di oggetto il criterio di esonero dalla doppia imposizione.
Lettera a: questa disposizione riguarda i cittadini stranieri che fruiscono di immunità
e privilegi secondo la legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).
Attualmente, per queste persone è prevista un'eccezione assoluta dall'obbligo di
assicurazione in virtù dell'articolo 1a capoverso 2 lettera a LAVS. Il disciplinamento
proposto nel quadro della presente revisione circoscrive il campo di applicazione di
questa eccezione all'attività svolta in veste ufficiale, introducendo al contempo una
regolamentazione per la situazione dei familiari delle persone interessate. In base
alle nuove circostanze venutesi a creare con il passare del tempo, infatti, si è constatato che talvolta le persone che godono di immunità e privilegi esercitano anche
un'attività accessoria (p. es. insegnamento universitario) e i familiari al seguito, in
particolare i coniugi, svolgono un'attività lucrativa nello Stato ospite. Nella prassi, si
è già tenuto conto di questo sviluppo, come dimostra l'ordinanza del
7 dicembre 2007 sullo Stato ospite (art. 21 cpv. 4 e art. 22 cpv. 4 OSOsp;
RS 192.121), in base alla quale le persone che fruiscono di privilegi e immunità non
ne beneficiano per queste attività, il che comporta tra l'altro il loro assoggettamento
al diritto svizzero delle assicurazioni sociali. Per poter svolgere un'attività lucrativa è
necessaria un'autorizzazione in tal senso del Dipartimento degli affari esteri.
Fatti salvi eventuali accordi internazionali prioritari di tenore diverso, l'eccezione
dall'obbligo di assicurazione non si applica in generale, ma è limitata alle attività
svolte in veste ufficiale per un beneficiario istituzionale. Questo è in sintonia con la
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (art. 33) e la Convenzione di
Vienna sulle relazioni consolari (art. 48), che prevedono l'esonero dalle norme di
sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario solo per quanto concerne i
servizi resi allo Stato accreditante. Per questo motivo, di regola il reddito delle
attività lucrative accessorie è soggetto alle disposizioni legali in materia di contributi.
Il disciplinamento previsto nell'avamprogetto precisa inoltre che i familiari al seguito sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria solo se non esercitano un'attività
lucrativa.
Lettera b: la categoria di persone menzionata in questa disposizione corrisponde
esattamente a quella definita dal vigente articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS. Si
propone di rinunciare a una norma di competenza specifica per il disciplinamento
dei dettagli da parte del Consiglio federale, poiché a tal fine è sufficiente la norma di
competenza generale prevista all'articolo 154 capoverso 2.
153
Art. 1c Continuazione dell'assicurazione (nuovo)
Capoversi 1 e 2: in base al disciplinamento vigente, la continuazione dell'assicurazione, disciplinata all'articolo 1a capoverso 3 LAVS, è prevista (a condizione che
abbiano totalizzato un periodo assicurativo precedente di cinque anni) per due categorie di persone distinte, segnatamente:
−
le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede
in Svizzera, se questi dà il proprio consenso (art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS); e
−
gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all'estero, fino al compimento dei 30 anni
(art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS).
L'articolo 1c AP-LAVS riprende solo in parte questa regolamentazione. Esso, infatti,
non menziona più la possibilità di continuare ad essere assicurati per gli studenti
residenti all'estero, dal momento che dal 2001, anno in cui è stata introdotta la possibilità di continuazione dell'assicurazione, questa opportunità non è quasi mai stata
sfruttata (risultano 12 richieste di affiliazione dal 2001 al 2013 e 9 affiliati ancora
attivi nel primo trimestre 2013). Considerando il fatto che gli studenti che si recano
all'estero mantengono generalmente il loro domicilio in Svizzera in applicazione
dell'articolo 23 capoverso 1 CC (la dimora a scopo di formazione non costituisce di
per sé domicilio) e che molti di loro esercitano un'attività lucrativa all'estero – ragion
per cui non soddisfano più le condizioni necessarie per continuare ad essere assicurati –, il campo di applicazione di questa disposizione è praticamente inesistente.
Per contro, la possibilità di continuazione dell'assicurazione attualmente prevista per
le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera deve essere non solo mantenuta con l'articolo 1c capoverso 1 lettera a APLAVS, ma addirittura estesa, riducendo il periodo assicurativo precedente richiesto a
tre anni.
Inoltre, l'articolo 1c capoverso 1 AP-LAVS estende la continuazione dell'assicurazione ad altre due categorie di persone, che attualmente rientrano nel campo di
applicazione, rispettivamente, dell'assicurazione obbligatoria e dell'adesione all'assicurazione:
−
154
la lettera b dà l'opportunità di continuare ad essere assicurate alle persone
che, in seguito alla modifica dell'articolo 1a capoverso 1 lettera a proposta,
non sono più assicurate obbligatoriamente in base al domicilio, in quanto,
con il disciplinamento proposto nel quadro della presente revisione, il domicilio rappresenta un criterio per l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria solo se la persona interessata non esercita un'attività lucrativa in
alcun Paese. In base all'avamprogetto, d'ora in poi l'esonero dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria in base al domicilio si giustificherà
non solo in virtù di convenzioni internazionali (come accade già attualmente), ma anche, in generale, in caso di svolgimento di un'attività lucrativa
all'estero. Il campo di applicazione va pertanto esteso a tutti i casi in cui
non sussiste l'obbligo di assicurazione in Svizzera in virtù dell'esercizio di
un'attività lucrativa all'estero. Al fine di armonizzare il disciplinamento
della continuazione dell'assicurazione, la vigente adesione all'assicurazione
è convertita in una continuazione dell'assicurazione con un periodo assicurativo precedente di tre anni.
−
La lettera c riguarda le persone che non svolgono un'attività lucrativa, ma
accompagnano all'estero i loro coniugi che vi lavorano per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera. Attualmente queste persone possono
decidere di aderire all'assicurazione in virtù dell'articolo 1a capoverso 4
lettera c LAVS. Con il disciplinamento proposto, l'adesione all'assicurazione vigente per i coniugi senza attività lucrativa è convertita in una continuazione dell'assicurazione con un periodo assicurativo precedente di tre
anni. Questa modifica intende garantire la parità di trattamento tra i coniugi
nei casi in cui uno lavori all'estero per un datore di lavoro con sede in
Svizzera, dato che entrambi dovranno soddisfare la condizione di un periodo assicurativo precedente. Inoltre, si intende precisare a livello di legge
che le persone interessate devono accompagnare all'estero i loro coniugi
che esercitano un'attività lucrativa, il che è attualmente sancito solo a livello d'ordinanza.
Capoverso 3: per il disciplinamento dei dettagli, come nel caso delle attuali possibilità di continuazione dell'assicurazione (v. art. 1a cpv. 5 LAVS), occorre conferire
un'apposita competenza al Consiglio federale.
Art. 1d Adesione all'assicurazione (nuovo)
Attualmente l'adesione all'assicurazione comprende tre fattispecie diverse, disciplinate all'articolo 1a capoverso 4 lettere a ̶ c LAVS. I casi previsti alle lettere a e c
sono sostanzialmente ripresi nel disciplinamento proposto della continuazione
dell'assicurazione di cui all'articolo 1c capoverso 1 lettere b e c AP-LAVS. L'articolo 1d capoverso 1 AP-LAVS riprende, invariata, la regolamentazione dell'adesione
all'assicurazione di cui all'articolo 1a capoverso 4 lettera b LAVS. L'adesione all'assicurazione sarà possibile per i cittadini svizzeri impiegati presso beneficiari istituzionali, come ad esempio l'OMC. Una norma di competenza in materia è superflua,
dato che le modalità sono disciplinate negli scambi di lettere sugli accordi di sede.
Art. 2 cpv. 1bis e 5bis (nuovi)
Capoverso 1bis: attualmente, essendo previsto un periodo assicurativo precedente di
cinque anni, l'affiliazione all'assicurazione facoltativa è possibile solo per i figli che
hanno già compiuto i cinque anni. Tuttavia, il rischio d'invalidità è coperto anche per
i figli non assicurati facoltativamente, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LAI, nel quadro dei provvedimenti d'integrazione. La mancata possibilità di
assicurazione per i figli può avere ripercussioni in seguito, nel momento in cui essi
raggiungono la maggiore età. Da una parte, infatti, nel caso in cui riprendano il
domicilio in Svizzera, questi figli non possono far valere di regola alcun diritto a una
rendita d'invalidità straordinaria. Dall'altra parte, non possono pagare contributi per
evitare lacune contributive al momento del loro futuro rientro in Svizzera. Il Tribunale federale aveva già trattato questo problema (DTF 136 V 161) e aveva stabilito
che era compito del legislatore modificare la regolamentazione in materia.
Per garantire la parità di trattamento, nel quadro della presente revisione si propone
che i figli che accompagnano i genitori all'estero o che sono nati all'estero siano
d'ora in poi automaticamente affiliati all'assicurazione facoltativa, senza che sia
necessaria una richiesta in tal senso. Il requisito è che almeno un genitore sia assicurato all'AVS, o obbligatoriamente in virtù dell'articolo 1c capoverso 1 lettera a AP155
LAVS o di una convenzione internazionale (distacco) oppure facoltativamente
secondo il nuovo articolo 2 capoverso 1. L'assicurazione di un figlio a seguito di
quella di uno o di entrambi i genitori termina con il pensionamento o il rientro in
Svizzera di questi ultimi oppure comunque al più tardi quando il figlio stesso inizia
ad essere soggetto all'obbligo contributivo secondo l'articolo 3 LAVS (ovvero al
compimento dei 18 anni, se esercita un'attività lucrativa o al compimento dei
20 anni, in caso contrario).
Se, una volta diventato maggiorenne, il figlio rimane all'estero e desidera continuare
ad essere assicurato all'AVS, può, purché soddisfi le condizioni necessarie, aderire
all'assicurazione facoltativa. Se è rispettato il termine di adesione, è soddisfatto
anche il criterio del periodo contributivo precedente, in virtù dell'assicurazione
automatica passata.
Capoverso 5bis: la Guardia svizzera pontificia è impiegata direttamente dal Papa.
Non si tratta di un corpo armato straniero ai sensi del Codice penale militare, bensì
di un semplice corpo di polizia. Per prestare servizio presso la Guardia svizzera non
occorre pertanto l'autorizzazione del Consiglio federale. La durata minima di servizio presso la Guardia svizzera è di 25 mesi. Secondo i dati statistici disponibili,
l'80 per cento delle Guardie resta meno di tre anni in Vaticano. Ogni anno vengono
impiegate tra 30 e 35 nuove Guardie e lo stesso numero lascia il servizio. La Guardia svizzera conta circa 130 uomini.
Le Guardie svizzere sono assicurate per i rischi di vecchiaia, morte e invalidità
presso il Fondo Pensioni del Vaticano e versano contributi pari al 9,9 per cento del
loro salario (il datore di lavoro ne paga per l'8,35 %). Il diritto a una rendita di
vecchiaia del Fondo Pensioni nasce solo dopo il versamento di contributi per almeno
15 anni, mentre per quello a una rendita per superstiti o d'invalidità occorre una
durata di contribuzione minima di 5 anni. Le Guardie pagano inoltre contributi pari
al 2 per cento della loro retribuzione per prestazioni assicurative in caso di malattia,
ma non dispongono di copertura in caso di disoccupazione né percepiscono assegni
familiari.
Dato che risiedono in Vaticano, esercitano la loro attività in questo Stato e non sono
al servizio della Confederazione, le Guardie non sono assicurate obbligatoriamente
all'AVS/AI, ma possono comunque aderirvi facoltativamente. Disponendo generalmente di risorse economiche modeste, le Guardie trovano spesso molto onerosa
l'assicurazione facoltativa, in aggiunta ai contributi sociali che devono pagare nello
Stato del Vaticano. La Guardia svizzera gode di fama internazionale, trasmette
all'estero un'immagine positiva della Svizzera e ha legami molto stretti con essa. È
dunque importante che le Guardie possano affiliarsi facoltativamente all'AVS senza
notevoli oneri finanziari e continuare al contempo a prestare servizio per il Papa.
Non devono temere che la loro assenza dal Paese avrà un'incidenza negativa sulle
loro aspettative di rendita e devono disporre di una copertura anche in caso d'invalidità.
Al fine di ridurre l'onere contributivo a loro carico (il che può tuttavia comportare
anche una riduzione della futura rendita di vecchiaia e di un'eventuale rendita in
caso di decesso o invalidità), con la presente revisione si propone che in futuro le
Guardie siano considerate come persone senza attività lucrativa. Questa modifica si
applicherà a tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della riforma presteranno servizio presso la Guardia svizzera e saranno già affiliati facoltativamente
all'assicurazione AVS/AI. La loro situazione sarà modificata automaticamente dalla
156
Cassa svizzera di compensazione. Alle Guardie che al momento dell'entrata in
vigore della riforma non saranno affiliate facoltativamente all'AVS/AI e per le quali
sarà già scaduto il termine di adesione di un anno, non sarà concesso un nuovo
termine, ragion per cui esse non disporranno di un'altra possibilità di aderire all'assicurazione AVS/AI facoltativa.
Art. 3 cpv. 1 e 1bis
L'articolo 3 LAVS disciplina l'obbligo contributivo degli assicurati. L'articolo 3
capoverso 1 AP-LAVS riprende integralmente il disciplinamento vigente relativo
all'obbligo contributivo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa.
La durata di tale obbligo è regolamentata separatamente nel capoverso 1bis introdotto
nell'articolo 3 AP-LAVS.
Se attualmente questa categoria di assicurati è tenuta al pagamento dei contributi
fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (64 anni per le donne e
65 per gli uomini), con il disciplinamento proposto l'obbligo contributivo durerà per
principio fino al raggiungimento dell'età di riferimento di 65 anni per entrambi i
sessi (lett. a). Dato che l'età di riferimento per le donne sarà aumentata progressivamente, conformemente alle disposizioni transitorie, anche il prolungamento dell'obbligo contributivo per le donne della generazione di transizione sarà graduale (v. in
proposito le disposizioni transitorie). Tuttavia, se un assicurato riscuoterà anticipatamente una rendita intera di vecchiaia, non sarà più tenuto al pagamento dei contributi in qualità di persona senza attività lucrativa (lett. b). Ciò significa che, nel caso
in cui continui a svolgere un'attività lucrativa, continuerà a pagare i contributi in
funzione del reddito con essa conseguito, ma non potrà più essere obbligata a versare contributi quale persona senza attività lucrativa, in virtù del calcolo comparativo
secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS in combinato disposto con l'articolo 28bis OAVS. Gli assicurati che riscuoteranno solo una parte della rendita continueranno invece ad essere soggetti all'obbligo contributivo secondo le regole generali, a
prescindere dal fatto che esercitino o meno un'attività lucrativa.
Art. 4 Calcolo dei contributi
L'articolo 4 LAVS contiene due capoversi. Il primo sancisce il principio del calcolo
dei contributi in percentuale del reddito, mentre il secondo definisce in che misura il
Consiglio federale può prevedere eccezioni. Queste riguardano i redditi provenienti
da attività lucrative esercitate all'estero e la franchigia per i beneficiari di rendita.
Nel quadro della presente revisione si propone di sopprimere entrambe le eccezioni,
cosicché nell'articolo 4 AP-LAVS resterà solo il contenuto del capoverso 1 vigente.
La soppressione dell'eccezione di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a LAVS, in
base alla quale non vanno riscossi contributi AVS sui redditi provenienti da attività
lucrative esercitate all'estero, è una conseguenza della nuova regolamentazione
dell'assoggettamento all'assicurazione stabilito con la revisione. Per quanto riguarda
la soppressione della franchigia per i beneficiari di rendita, attualmente applicata in
virtù dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b LAVS, si rimanda a quanto esposto al
capitolo 2.1.3.6 (Computo dei contributi pagati dopo il raggiungimento dell'età di
riferimento e soppressione della franchigia dell'AVS).
157
Art. 5 cpv. 3 lett. b
L'articolo 5 LAVS disciplina la riscossione dei contributi sui redditi di attività dipendenti e in particolare, al capoverso 3, il caso dei familiari che lavorano nell'azienda di famiglia. La lettera b contempla la situazione di tali familiari dopo il
raggiungimento dell'età di pensionamento. In considerazione dell'aumento dell'età di
pensionamento per le donne, nella corrispondente disposizione dell'avamprogetto il
limite di età sarà uniformato a 65 anni.
Art. 8 Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola
L'articolo 8 LAVS contiene le regole fondamentali per la riscossione dei contributi
sui redditi di attività lucrative indipendenti.
Capoverso 1: nel suo tenore vigente, il capoverso 1 contempla due privilegi in
materia di contributi a favore degli indipendenti, segnatamente la fissazione di un
tasso di contribuzione pari al 7,8 per cento e la cosiddetta «tavola scalare», in base
alla quale i redditi che rientrano in una determinata fascia beneficiano dell'applicazione di un tasso di contribuzione che può scendere fino al 4,2 per cento. Con la
presente revisione si propone di sopprimere entrambi i privilegi (v. cap. 2.4.2.1
Allineamento del tasso di contribuzione e cap. 2.4.2.2 Soppressione della tavola
scalare). Di conseguenza, anche la regolamentazione dell'arrotondamento, attualmente necessaria per motivi tecnici per l'applicazione della tavola scalare decrescente, risulterà superflua. Il disciplinamento proposto al capoverso 1 dell'avamprogetto
contempla pertanto un tasso di contribuzione unico dell'8,4 per cento, che corrisponde alla quota totale applicata ai redditi da attività lucrativa dipendente. La riscossione di un importo minimo al fine di evitare lacune contributive, attualmente prevista
all'articolo 8 capoverso 2 LAVS, sarà integrata nell'articolo 8 capoverso 1 APLAVS.
Capoverso 2: questo capoverso riprende, riformulandola, la regolamentazione vigente delle eccezioni. Si tratta di esonerare dal pagamento dell'importo minimo solo gli
assicurati che esercitano un'attività accessoria indipendente, a condizione che essi
abbiano già versato contributi in misura sufficiente sul loro reddito dell'attività
dipendente. Secondo il nuovo tenore della disposizione, però, sul reddito dell'attività
indipendente dovranno pagare il tasso di contribuzione adeguato, pari all'8,4 per
cento.
Art. 9 cpv. 2 e 2bis (nuovo)
Per il calcolo del reddito soggetto a contribuzione in caso di attività lucrativa indipendente, l'articolo 9 capoverso 2 LAVS prevede un elenco di possibili deduzioni
dal reddito lordo. Il tenore vigente riprende in gran parte quello dell'atto normativo
antecedente la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta
(LIFD; RS 642.11), ovvero il decreto federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD; art. 22 cpv. 1). Per armonizzarlo alla legislazione
fiscale vigente in materia (art. 27 cpv. 1 e 2 LIFD), nel quadro della presente revisione si propone di riprenderne la terminologia. Questo è necessario anche in considerazione del fatto che per l'accertamento del reddito di un'attività lucrativa indipendente l'AVS fa riferimento alla legislazione fiscale (art. 9 cpv. 3 LAVS). Gli
158
adeguamenti sono principalmente di natura formale e non hanno praticamente alcuna ripercussione finanziaria.
In sintonia con la LIFD, all'articolo 9 capoverso 2 AP-LAVS si modifica il primo
periodo aggiungendo che dal reddito lordo sono dedotte «le spese aziendali e professionali giustificate». L'aggiunta finale, che specifica cosa rientra «in particolare» tra
le deduzioni, chiarisce che l'elenco che segue non è esaustivo. Di conseguenza, è
abrogato l'ultimo periodo del vigente articolo 9 capoverso 2 LAVS, in virtù del
quale il Consiglio federale può accordare altre deduzioni dal reddito lordo. In passato sono state gradualmente soppresse tutte le deduzioni disciplinate a livello d'ordinanza, come ad esempio, il 1° gennaio 1973, l'imposta sui profitti di guerra, ormai
diventata priva di oggetto. In occasione della 10a revisione dell'AVS, la deduzione
dei versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, consentita dal 1987, è stata
trasferita nella legge al fine di permettere una visione d'insieme migliore, adducendo
il fatto che tutte le altre deduzioni erano enumerate nella LAVS (FF 1990 II 1, in
particolare pag. 50). Negli ultimi 25 anni il Consiglio federale non ha sfruttato la
possibilità concessagli di accordare altre deduzioni dal reddito lordo. Inoltre,
nell'AVS sono ammesse solo deduzioni di spese aziendali e professionali giustificate. La competenza attualmente attribuita al Consiglio federale va dunque palesemente oltre tale principio. In seguito all'armonizzazione delle nozioni di reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente nel diritto dell'AVS e in quello fiscale
federale (v. DTF 134 V 253), l'introduzione di eventuali ulteriori deduzioni di spese
aziendali e professionali giustificate è possibile solo parallelamente a un intervento
analogo a livello fiscale. Dato che per questo occorre una modifica della LIFD, se
necessario si può modificare allo stesso tempo anche la LAVS. In considerazione di
quanto precede, si rinuncia alla norma di delega attualmente prevista.
Per quanto concerne le singole modifiche apportate all'elenco, valgono le motivazioni seguenti:
Lettera a: l'attuale riferimento alle spese generali per il conseguimento del reddito
previsto in questa lettera è obsoleto. In seguito all'adeguamento alla terminologia del
diritto fiscale vigente, esse saranno menzionate nella frase introduttiva del capoverso 2 quali «spese aziendali e professionali giustificate».
Dato che la modifica proposta persegue l'adeguamento al diritto fiscale federale,
all'elenco delle spese aziendali e professionali giustificate sono aggiunti gli interessi
su debiti commerciali, per analogia con l'articolo 27 capoverso 2 lettera d LIFD.
Sebbene il concetto di «spese aziendali e professionali giustificate» utilizzato nella
frase introduttiva dell'articolo 9 capoverso 2 AP-LAVS comprenda le spese generali
per il conseguimento del reddito e dunque anche gli interessi su debiti commerciali,
questi ultimi sono menzionati in una lettera a sé stante, per analogia con l'articolo 27
capoverso 2 LIFD. Questo non comporta alcuna modifica materiale, dal momento
che, contrariamente a quanto avviene nel diritto fiscale, in quello dell'AVS gli interessi su proventi da partecipazioni dichiarate quali sostanza commerciale secondo
l'articolo 18 capoverso 2 LIFD in combinato disposto con l'articolo 27 capoverso 2
lettera d LIFD non sono deducibili nemmeno attualmente, dato che in tal caso si
tratta di un'assegnazione volontaria alla sostanza commerciale. Il disciplinamento in
materia è previsto al vigente articolo 17 OAVS. Dato che a questo proposito non vi è
analogia con il diritto fiscale, la legge deve menzionare esplicitamente questo fatto.
159
Lettera b: il tenore vigente («gli ammortamenti e le riserve [...] consentiti dall'uso
commerciale») corrisponde ancora al DIFD. Si propone pertanto di adeguarlo all'attuale terminologia della LIFD, riprendendone anche i rinvii.
Lettera c: questa lettera menziona la deduzione delle perdite commerciali. Inizialmente, la giurisprudenza non ammetteva nell'AVS la compensazione delle perdite su
diversi periodi. In seguito al passaggio dal periodo di contribuzione biennale a
quello annuale (2006), il Tribunale federale si è trovato di fronte alla mancanza di
una regolamentazione a sé stante dell'AVS, ragion per cui ha dichiarato applicabile
la compensazione delle perdite su sette anni, conformemente al diritto sull'imposta
federale diretta. Il 1° gennaio 2008, il Consiglio federale ha dunque creato un disciplinamento in materia, limitando la compensazione delle perdite all'anno di contribuzione in esame e a quello immediatamente precedente.
Il fatto che attualmente si tenga conto dell'anno di contribuzione precedente determina una violazione del principio di periodicità (in base al quale i contributi dovuti
in un anno di contribuzione devono essere calcolati in funzione del reddito effettivamente conseguito nel medesimo anno), che è contraria al sistema e va dunque
eliminata. Il sistema dell'AVS non consente di procedere a una compensazione delle
perdite esattamente allo stesso modo di quello fiscale. Diversamente da quest'ultimo,
infatti, l'AVS è un'assicurazione, che sostituisce il reddito che non viene più conseguito in seguito a vecchiaia o decesso; il medesimo scopo è perseguito dall'AI e
dalle IPG, in particolare in caso di maternità. Un'eventuale riduzione del reddito per
la compensazione di perdite può comportare riduzioni delle prestazioni. In considerazione delle caratteristiche intrinseche del sistema dell'AVS, il trattamento dei
risultati negativi nell'assicurazione è diverso rispetto a quello applicato nel sistema
fiscale: nell'AVS non sono previsti contributi negativi nei conti individuali e non ne
deriva nemmeno l'esenzione dall'obbligo contributivo; il contributo minimo è infatti
sempre dovuto e determina un'iscrizione corrispondente nel conto individuale.
L'esperienza ha dimostrato che la compensazione delle perdite per i lavoratori indipendenti è di scarsa rilevanza nel diritto dell'AVS.
Nel quadro della presente revisione, si intende pertanto limitare a livello di legge la
compensazione delle perdite alle perdite commerciali subite e allibrate nell'anno di
contribuzione in questione. Una compensazione delle perdite sarà quindi possibile
solo se in un anno vi sono più chiusure dei conti o se un assicurato esercita diverse
attività lucrative indipendenti. Inoltre, l'articolo 9 capoverso 2 lettera c AP-LAVS
riprende la terminologia della legislazione fiscale (v. spiegazioni introduttive sull'articolo in questione), sostituendo l'espressione «perdite commerciali» con «perdite
effettive sul patrimonio aziendale».
Lettera d: questa lettera menziona sostanzialmente la deduzione di elargizioni a
istituzioni previdenziali a favore del proprio personale e include, nel suo tenore
vigente, anche elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica.
Anche in questo caso, si intende adeguare la terminologia a quella della legislazione
fiscale, ragion per cui nella versione italiana il termine «elargizioni» viene sostituito
da «versamenti». Anche la versione tedesca è adeguata alla terminologia della
legislazione fiscale.
Le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica sono quelle che non
vanno specificamente a vantaggio del proprio personale. Dal 1° gennaio 1995, data
dell'entrata in vigore della LIFD, il diritto fiscale federale non ammette più la deduzione a scopo di utilità pubblica per gli indipendenti, continuando a prevedere sol160
tanto le «deduzioni generali», che sono tuttavia possibili per tutte le persone fisiche
e non solo per gli indipendenti (art. 33a LIFD). Come nel disciplinamento in ambito
fiscale, questo genere di deduzione non rientra tra le spese aziendali e professionali
giustificate nemmeno nel diritto dell'AVS, che quindi non ha alcun motivo di divergere dal primo. Dato che il diritto fiscale non prevede più una tale deduzione dalla
sostanza commerciale, non è più nemmeno possibile segnalarla nella comunicazione
fiscale. Questa deduzione dovrebbe pertanto essere effettuata separatamente a livello
dell'AVS, il che è tuttavia impossibile, poiché le casse di compensazione non dispongono dei dati necessari.
Di conseguenza, si propone di sopprimere la deduzione dal reddito lordo di elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica per l'accertamento del reddito
di un'attività lucrativa indipendente.
Lettera e: questa lettera concerne la previdenza professionale. Al fine di evitare che i
lavoratori indipendenti continuino ad essere privilegiati rispetto ai dipendenti in
materia di reddito soggetto a contribuzione AVS, occorre escludere la deducibilità
delle somme di riscatto versate agli istituti di previdenza professionale redigendo
una nuova disposizione che limiti la deducibilità ai versamenti correnti (v.
cap. 2.4.2.3 Riscatti nel secondo pilastro).
Capoverso 2bis: l'adeguamento dell'articolo 9 LAVS al tenore dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 LIFD, e in particolare l'introduzione del riferimento alle «spese aziendali
e professionali giustificate» nella frase introduttiva del capoverso 2, implica che la
deduzione dell'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda (attualmente
indicata alla lettera f) non possa più rientrare nell'elenco, ma debba essere disciplinata in un nuovo capoverso 2bis. Tale deduzione, infatti, cui si può procedere solo
nell'AVS ma non nel diritto fiscale, non dipende dall'uso commerciale o professionale. Sotto il profilo materiale, questa deduzione viene ripresa invariata.
Art. 9a (nuovo) 3. Calcolo nel tempo
Attualmente la legge stabilisce dettagliatamente le basi reddituali di calcolo per i
contributi riscossi sui redditi da attività lucrative indipendenti, ma non contempla
alcuna prescrizione sulle basi temporali. Quest'ultimo punto è disciplinato solo a
livello d'ordinanza (art. 22 OAVS). In base alle attuali regole di tecnica legislativa,
tuttavia, i parametri importanti per il calcolo nel tempo (periodo di contribuzione,
periodo di calcolo dei contributi) dovrebbero figurare formalmente nella legge,
ragion per cui devono essere fissati nella LAVS. Per questo motivo, si propone di
inserire un nuovo articolo (art. 8a AP-LAVS) che disciplini tutti gli elementi necessari per il calcolo nel tempo. I principi dimostratisi validi saranno mantenuti e quelli
contenuti nel vigente articolo 22 OAVS, comprese le singole eccezioni (v. in particolare cpv. 2 di seguito), saranno integrati nella legge. Il passaggio a un nuovo
livello gerarchico nella normativa non comporterà modifiche materiali.
Capoverso 1: in materia di fissazione dei contributi degli indipendenti, il calcolo nel
tempo dell'AVS si attiene alle basi temporali applicate a livello fiscale, anche perché
le autorità fiscali cantonali accertano e comunicano alle casse di compensazione i
dati necessari per la riscossione dei contributi (art. 9 cpv. 3 LAVS). Il capoverso 1
stabilisce dunque che il periodo di contribuzione di un anno corrisponde all'anno
civile.
161
Capoverso 2: il capoverso 2 fissa il principio del sistema postnumerando. Stabilisce
inoltre che per il calcolo dei contributi è determinante il reddito secondo il risultato
dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione; il reddito non è convertito in reddito annuo. Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di
contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione coperti dall'esercizio commerciale (v. art. 22 cpv. 3 OAVS). Al fine di evitare eventuali lacune
contributive, tuttavia, attualmente è già prevista a livello di ordinanza una ripartizione del reddito pro rata temporis per i casi eccezionali in cui in un anno di contribuzione non si sia proceduto alla chiusura dei conti (v. art. 22 cpv. 4 OAVS). Questa
regolamentazione eccezionale, che si intende mantenere anche nel quadro della
presente revisione, tiene conto della prassi fiscale che ammette la possibilità di non
procedere alla chiusura dei conti per determinati periodi fiscali, contrariamente a
quanto stabilito all'articolo 210 capoverso 3 della LIFD.
Capoverso 3: secondo il capoverso 3, infine, è determinante il capitale proprio
investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.
Art. 9b Adeguamento del contributo minimo
Il disciplinamento in materia di adeguamento del contributo minimo all'indice delle
rendite, attualmente previsto all'articolo 9bis LAVS, è ripreso nel nuovo articolo 9b
AP-LAVS.
Art. 9bis (abrogato)
La soppressione della tavola scalare (v. cap. 2.4.2.2 Soppressione della tavola scalare) ne rende superfluo anche l'adeguamento dei limiti. L'articolo 9bis è pertanto
abrogato. L'adeguamento dell'importo minimo all'indice delle rendite è disciplinato
nel nuovo articolo 9b.
Art. 10, rubrica e cpv. 5 (nuovi) Regola
L'articolo 10 stabilisce la regola per il calcolo dei contributi degli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa. Questo viene precisato nella nuova rubrica. Nell'ambito dei contributi personali, l'accertamento e la comunicazione dei dati necessari per
la riscossione dei contributi sono da sempre di competenza delle autorità fiscali, i cui
obblighi per quanto riguarda le persone senza attività lucrativa sono attualmente
sanciti all'articolo 29 OAVS. Il disciplinamento fondato sull'articolo 10 LAVS non è
contestato, ma si ritiene ora opportuno che l'attribuzione dei compiti di accertamento
e comunicazione dei dati che incombono alle autorità fiscali sia inserita in una
disposizione di legge formale (v. anche la disposizione corrispondente all'art. 9
cpv. 3).
Art. 10a Calcolo nel tempo (nuovo)
L'articolo 10a AP-LAVS intende creare una base legale sufficiente per il calcolo nel
tempo dei contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Attualmente, infatti, come per i lavoratori indipendenti, la legge fissa le basi reddituali del
calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa, ma non ne disciplina le
162
basi temporali. In questo contesto, si rimanda per analogia ai commenti all'articolo 9a esposti in precedenza.
Capoverso 1: questo capoverso stabilisce che il periodo di contribuzione corrisponde
all'anno civile.
Capoverso 2: questo capoverso stabilisce la regola secondo cui, nel caso di assicurati
che sono soggetti all'obbligo contributivo per l'intero anno di contribuzione in qualità di persone senza attività lucrativa, per il calcolo dei contributi sono determinanti
la sostanza al 31 dicembre e il reddito conseguito in forma di rendita nel corso
dell'anno in questione. In caso di obbligo contributivo per l'intero anno, la data di
riferimento per l'accertamento della sostanza coincide con quella applicata nel diritto
fiscale, ovvero la fine del periodo fiscale (art. 3 cpv. 1 in combinato disposto con
l'art. 66 cpv. 2 LAID). Il parallelismo con il diritto fiscale garantisce che continuino
ad essere le autorità fiscali a stabilire le basi di calcolo (v. art. 29 cpv. 3 OAVS
vigente). In questo capoverso viene inoltre spiegato come si deve procedere al
calcolo dei contributi nel caso in cui il reddito determinante conseguito in forma di
rendita non sia conseguito per tutto l'anno.
Capoverso 3: questa disposizione disciplina la procedura in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno. Questa situazione può verificarsi se una persona è assicurata solo per una parte dell'anno di contribuzione oppure se, pur essendo assicurata
per tutto l'anno, è soggetta all'obbligo contributivo solo per una sua parte, in quanto
riscuote (anticipatamente o meno) una rendita intera di vecchiaia.
Per le persone senza attività lucrativa occorre una regolamentazione speciale per la
fattispecie in esame, dato che l'articolo 10 capoverso 1 fissa un contributo annuo
compreso tra un minimo di 392 franchi e un massimo corrispondente a 50 volte
quello minimo, ovvero 19 600 franchi. In caso di obbligo contributivo inferiore a un
anno, il contributo annuo è dovuto solo in proporzione al numero di mesi per i quali
tale obbligo sussiste (DTF 133 V 394). Occorre quindi stabilire in primo luogo il
contributo dovuto per un anno intero e successivamente convertirlo pro rata in
proporzione alla durata (in mesi) dell'obbligo contributivo.
Quale base per il calcolo dei contributi si considerano il reddito conseguito in forma
di rendita convertito in reddito annuo e, di regola, la sostanza stabilita dalle autorità
fiscali per l’anno di contribuzione in questione. Di norma, le autorità fiscali determinano la sostanza al 31 dicembre o alla fine dell'assoggettamento fiscale (art. 66
cpv. 1 LAID). È tuttavia fatto salvo il capoverso 4, che conferisce al Consiglio
federale la possibilità di prevedere una regolamentazione derogatoria a livello d'ordinanza.
Capoverso 4: in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno dovuto alla riscossione di una rendita intera di vecchiaia, di regola la fine dell'assoggettamento non
coincide con la data di riferimento fissata nel diritto fiscale per la determinazione
della sostanza (31 dicembre). Già oggi le relative disposizioni dell'OAVS ammettono che l'AVS si attenga per principio alla comunicazione fiscale, dato che non
dispone di un dispositivo di accertamento proprio. L'assicurato tenuto a pagare i
contributi può tuttavia chiedere che sia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo
contributivo, qualora essa si scosti considerevolmente da quella comunicata dalle
autorità fiscali (v. art. 29 cpv. 6, ultimo periodo OAVS). Pertanto, si dà la possibilità
al Consiglio federale di tener adeguatamente conto di tali casi nella prassi, laddove
necessario.
163
Art. 14 cpv. 2, secondo periodo
L'articolo 14 disciplina la riscossione dei contributi. Nel suo tenore vigente, l'articolo 14 capoverso 2 LAVS, ultimo periodo, attribuisce al Consiglio federale la competenza di fissare i periodi di calcolo e di contribuzione. Dato che si prevede di inserire
nella legge le prescrizioni sui periodi di calcolo per le persone senza attività lucrativa e gli indipendenti (art. 9a e 10a AP-LAVS), non vi è più la necessità di una
regolamentazione in materia a livello d'ordinanza. La delega di competenza al Consiglio federale va quindi limitata di conseguenza.
Art. 21
Età di riferimento e rendita di vecchiaia
La nozione di «età ordinaria di pensionamento» è sostituita da quella di «età di
riferimento». Si tratta del momento in cui l'assicurato può riscuotere la sua rendita di
vecchiaia senza riduzioni dovute a un'anticipazione e senza supplementi dovuti a un
rinvio. Nel quadro della presente revisione, si propone di adeguare i capoversi 1 e 2
al fine di definire la nozione di «età di riferimento». L' età di riferimento è armonizzata a 65 anni per gli uomini e per le donne. Per queste ultime, sono previste disposizioni transitorie per l'aumento progressivo dell'età di riferimento da 64 a 65 anni
(v. lett. b delle disposizioni transitorie della modifica del...).
Il contenuto del capoverso 3 dell'avamprogetto è materialmente identico a quello del
vigente capoverso 2.
Art. 23 cpv. 1 e 4 lettera c (nuova)
Capoverso 1: una persona vedova ha diritto a una rendita se, alla morte del coniuge,
ha almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o ha diritto ad accrediti per
compiti assistenziali per il fatto che assiste un figlio. Hanno diritto a una rendita per
orfani i figli fino al compimento della maggiore età oppure, se sono ancora in formazione, fino al termine della stessa, ma al più tardi fino ai 25 anni. Hanno diritto ad
accrediti per compiti assistenziali i genitori che si occupano di un figlio bisognoso di
cure di almeno 16 anni. Per i figli di età inferiore vengono assegnati accrediti per
compiti educativi, il che esclude la riscossione simultanea di accrediti per compiti
assistenziali.
Capoverso 4 lettera c: come già attualmente previsto, anche nel quadro della presente revisione il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando il figlio più giovane
compie i 18 anni. Questa disposizione del vigente articolo 24 capoverso 2 è però
spostata in questo capoverso.
Art. 24 (abrogato)
Le persone senza figli (comprese le madri e i padri che non hanno più figli aventi
diritto a una rendita per orfani) non hanno più diritto a una rendita vedovile. L'articolo 24 LAVS va pertanto abrogato. Si veda in proposito il commento all'articolo 23.
164
Art. 24a
Coniugi divorziati
Capoverso 1: come già nel diritto vigente, dopo la morte dell'ex coniuge le persone
divorziate restano parificate alle persone vedove, se soddisfano ulteriori condizioni.
Il matrimonio deve essere durato almeno dieci anni prima del divorzio oppure, in
caso di durata inferiore, la persona divorziata deve ancora avere (o aver avuto) un
figlio di meno di 18 anni nel momento in cui compie (o ha compiuto) i 45 anni. Se
soddisfa una di queste condizioni, la persona divorziata ha diritto a prestazioni per
superstiti alle stesse condizioni di una persona coniugata che rimane vedova. Questo
significa che anche le persone divorziate potranno avere diritto a una rendita solo se
hanno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o un figlio bisognoso di cure
secondo l'articolo 23 AP-LAVS; si applicano inoltre anche a loro le altre disposizioni relative alle rendite per superstiti (motivi di estinzione del diritto ecc.). Le persone
divorziate non sono invece parificate a quelle vedove per quanto riguarda il diritto al
supplemento vedovile (DTF 128 V 5).
Capoverso 2: se non soddisfa nessuna delle condizioni previste (durata del matrimonio di almeno dieci anni e figlio minorenne al compimento dei 45 anni), la persona
divorziata avrà diritto a una rendita vedovile solo se ha un figlio di meno di 18 anni
avente diritto a una rendita per orfani. Il diritto si estingue nel momento in cui il
figlio compie i 18 anni, come già previsto nel diritto vigente. A differenza di
quest'ultimo, l'avamprogetto stabilisce però come ulteriore condizione che il figlio
deve avere diritto a una rendita per orfani, il che di regola accade se si tratta di un
figlio dell'ex coniuge deceduto. Se il figlio è nato da una nuova relazione, non ha
diritto a una rendita per orfani.
Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità
Poiché l'articolo 40ter AP-LAVS consente di cumulare prestazioni in caso di anticipazione parziale della rendita di vecchiaia (v. commento all'art. 40ter), è necessario
aggiungere una riserva alla presente disposizione.
Art. 29bis cpv. 1, 1bis–1sexies (nuovi) e 2
Capoverso 1: l'unica modifica rispetto al tenore vigente è la sostituzione dell'espressione «età conferente il diritto alla rendita» con il termine «vecchiaia» all'interno
della parentesi. La realizzazione di questo rischio assicurato comprende sia la
riscossione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento che la sua anticipazione. Affinché questa distinzione emerga chiaramente, occorre adeguare il capoverso 1.
Capoverso 1bis: le lacune contributive insorte dopo il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni possono essere colmate con i periodi di contribuzione compiuti
prima di quella data (i cosiddetti «anni di gioventù»). Questa possibilità non si
applica tuttavia alle lacune contributive derivanti dall'anticipazione della rendita in
virtù dell'articolo 40.
Capoverso 1ter: se un assicurato riscuote anticipatamente la sua rendita in virtù
dell'articolo 40, insorgono lacune contributive. A determinate condizioni, queste
possono essere colmate con i periodi di contribuzione compiuti tra la riscossione di
una parte o della totalità della rendita in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 e il compimento dei 65 anni. Affinché questi periodi di contribuzione possano essere compu165
tati, è necessario che durante tale periodo l'assicurato consegua un reddito da attività
lucrativa pari almeno al 50 per cento del reddito annuo medio determinante secondo
l'articolo 29quater.
Capoverso 1quater: nel quadro della presente revisione si intende contemplare anche
la possibilità che i periodi di contribuzione compiuti tra i 65 e i 70 anni vadano a
colmare le lacune contributive insorte tra il 1° gennaio successivo al compimento dei
20 anni e il raggiungimento dell'età di riferimento. Affinché questi periodi di contribuzione possano essere computati, è necessario che dopo il raggiungimento dell'età
di riferimento l'assicurato consegua un reddito da attività lucrativa pari almeno al
25 per cento del reddito annuo medio determinante secondo l'articolo 29quater.
Capoverso 1quinquies: i redditi dell'attività lucrativa, i redditi attribuiti in seguito alla
ripartizione dei redditi tra coniugi (art. 29quinquies cpv. 3 segg.) nonché gli accrediti
per compiti educativi e quelli per compiti assistenziali (art. 29sexies e 29septies) relativi
ai periodi di contribuzione di cui ai capoversi 1ter e 1quater possono essere presi in
considerazione nel calcolo della rendita. Il computo di tali redditi fa sì che il reddito
annuo medio determinante risulti più elevato e di conseguenza anche l'eventuale
rendita che ne deriva. L'importo della rendita corrisposta non può tuttavia in alcun
caso essere superiore a quello della rendita massima.
Capoverso 1sexies: la rendita viene calcolata automaticamente al raggiungimento
dell'età di riferimento di 65 anni. Se l'assicurato continua ad esercitare un'attività
lucrativa e a pagare contributi AVS oltre tale età, questi periodi contributivi possono
essere presi in considerazione, purché siano rispettate le condizioni poste ai capoversi 1quater e 1quinquies. Il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia deve essere richiesto
alla cassa di compensazione competente al più tardi al compimento dei 70 anni. La
richiesta può essere inoltrata una sola volta.
Capoverso 2: il computo dei redditi risultanti dall'attività lucrativa e dei periodi
contributivi è disciplinato all'articolo 29bis capoversi 1bis–1quinquies AP-LAVS. Il
Consiglio federale emana disposizioni per il computo degli anni aggiuntivi e disciplina la procedura.
Art. 29quinquies cpv. 3 lett. a, b, d (nuova) ed e (nuova) nonché cpv. 4 lett. a
Capoverso 3: l'anticipazione di una rendita (nella sua totalità o meno) non incide in
alcun modo sulla ripartizione dei redditi, dato che le rendite corrisposte durante il
periodo di riscossione anticipata costituiscono solo anticipi della prestazione cui
l'assicurato ha diritto al raggiungimento dell'età di riferimento. Per questo motivo, i
redditi non vengono ripartiti durante il periodo di riscossione anticipata, bensì solo
nel momento in cui il più giovane dei coniugi raggiunge l'età di riferimento secondo
l'articolo 21 capoverso 1.
Capoverso 4 lettera a: dato che per il momento della ripartizione dei redditi è determinante l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1, il capoverso 4 va
adeguato di conseguenza, al fine di prendere in considerazione tutti i redditi conseguiti fino ad allora. I redditi conseguiti durante periodi di contribuzione successivi al
raggiungimento dell'età di riferimento non rientrano invece nella ripartizione.
166
Art. 29sexies cpv. 3, secondo periodo
L'avamprogetto propone una modifica di questo capoverso in modo che il lasso di
tempo considerato per la ripartizione degli accrediti per compiti educativi coincida
con quello considerato per la ripartizione dei redditi secondo l'articolo 29quinquies
capoverso 4 lettera a.
Art. 29septies cpv. 6, secondo periodo
L'avamprogetto propone una modifica di questo capoverso in modo che il lasso di
tempo considerato per la ripartizione degli accrediti per compiti assistenziali coincida con quello considerato per la ripartizione dei redditi secondo l'articolo 29quinquies
capoverso 4 lettera a.
Art. 35, rubrica nonché cpv. 1 e 3
2. Somma delle rendite per coniugi
Le modalità con le quali la somma delle rendite dei coniugi è sottoposta a limitazione vengono mantenute, così come il limite superiore, pari al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia o d'invalidità. Con la modifica proposta nel
quadro della presente revisione si intende far sì che i coniugi possano aver diritto, a
determinate condizioni, non più solo a due rendite (una d'invalidità o una di vecchiaia per ciascun coniuge), bensì a quattro rendite al massimo (se entrambi i coniugi
percepiscono una rendita d'invalidità e in più riscuotono anticipatamente una parte
della loro rendita di vecchiaia). Ciò giustifica anche la modifica della rubrica dell'articolo. Se la somma di tutte le rendite individuali supera l'importo della limitazione
stabilito per la coppia, le rendite vanno ridotte in proporzione.
Come già previsto nel diritto vigente, tale limitazione è stabilita in funzione delle
basi di calcolo di entrambi i coniugi. Resta pertanto applicabile la regola vigente del
riferimento alla scala delle rendite ponderata. Secondo questa regola, la scala delle
rendite del coniuge con la scala più elevata è moltiplicata per due e il risultato è
sommato alla scala dell'altro coniuge; l'importo finale è diviso per tre e arrotondato.
Se viene riscossa anticipatamente solo una percentuale della rendita, l'importo
massimo che i due coniugi possono percepire viene moltiplicato per la percentuale
più elevata.
Art. 35ter cpv. 2 (nuovo)
Se si rinvia una percentuale della rendita di vecchiaia, non si deve aver diritto a una
rendita per figli intera (pari al 40 % della rendita di vecchiaia). La rendita per figli è
dunque proporzionale alla percentuale della rendita di vecchiaia effettivamente
percepita. Concretamente, questo significa che viene rinviata anche la parte corrispondente della rendita per figli.
Art. 36
5. Rendita vedovile
In questa disposizione cambia solo l'importo della rendita vedovile, che passa dall'80
al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente.
167
Art. 37 cpv. 1
In questa disposizione cambia solo l'importo della rendita per orfani, che passa dal
40 al 50 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente, anche nel caso in cui il
figlio abbia avuto un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto (in tal
caso la rendita per orfani è attualmente pari al 60 % di quella di vecchiaia).
Art. 39
Rinvio della rendita di vecchiaia
Capoversi 1 e 2: il diritto vigente prevede la possibilità del rinvio solo per la totalità
della rendita. Nel quadro della presente revisione si intende consentire il rinvio
anche di una parte della rendita, compresa tra il 20 e l'80 per cento.
È inoltre possibile passare dal rinvio della totalità della rendita a quello di una percentuale della medesima (revoca parziale del rinvio); non è invece possibile il contrario, ossia passare dal rinvio di una percentuale a quello della totalità della rendita.
L'assicurato può chiedere, una sola volta, la riduzione della percentuale di rendita
rinviata inizialmente. In seguito, può mantenere la nuova percentuale fino al compimento dei 70 anni oppure chiedere il versamento della rendita intera.
Capoverso 3: secondo il diritto vigente, il supplemento versato in seguito al rinvio
della rendita di vecchiaia è applicato a tutte le rendite che derivano da quella principale. Attualmente, dunque, viene aumentata anche una rendita per superstiti successiva a una rendita di vecchiaia rinviata. Tuttavia, dato che in base alle modifiche
proposte le rendite per superstiti successive alle rendite di vecchiaia riscosse anticipatamente non verranno più ridotte (v. commenti all'art. 40quater), non si giustifica
più nemmeno l'aumento delle rendite per superstiti successive alle rendite di vecchiaia rinviate. Diverso è invece il caso delle rendite per figli, che vengono versate
contemporaneamente a quelle da cui derivano, in misura proporzionale rispetto alle
rendite principali e maggiorate del supplemento dovuto al rinvio di queste ultime.
Capoverso 4: l'articolo 39 capoverso 3 LAVS diventa l'articolo 39 capoverso 4 APLAVS. La sua formulazione resta invariata.
Il rinvio della rendita è precluso agli assicurati che prima del raggiungimento dell'età
di riferimento percepiscono una rendita d'invalidità intera, ma non per i beneficiari
di tre quarti, mezza o un quarto di rendita, che possono rinviare una percentuale
della rendita. La possibilità del rinvio è invece esclusa per le persone che percepiscono un assegno per grandi invalidi.
Art. 40
Anticipazione della rendita di vecchiaia
Capoversi 1–3: il diritto vigente consente di riscuotere anticipatamente soltanto
l'intero importo della rendita. Nel quadro della presente revisione si propone di dare
la possibilità di anticipare anche solo una parte della rendita, compresa tra il 20 e
l'80 per cento. L'avente diritto può chiedere, una sola volta, l'aumento della percentuale di rendita anticipata inizialmente scelta. In seguito, deve mantenere la nuova
percentuale fino al momento in cui decide di riscuotere la totalità della rendita.
Non è possibile passare dall'anticipazione della totalità della rendita a quella di una
percentuale della stessa, dato che questo equivale a una revoca parziale della riscossione anticipata. L'anticipazione della rendita vale solo per il futuro. Ad esempio non
si può, al compimento dei 64 anni, chiedere di riscuotere anticipatamente la rendita a
168
contare dai 62 anni. È esclusa anche la possibilità di revocare l'anticipazione e di
riscuotere poi nuovamente la rendita al raggiungimento dell'età di riferimento.
Il progetto contempla inoltre la possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita
non più solo per anni interi ma a partire da un mese qualsiasi, sin dal primo giorno
del mese che segue il compimento dei 62 anni.
Come già previsto nel diritto vigente, durante il periodo di riscossione anticipata non
saranno versate rendite per figli.
Capoverso 4: con questa disposizione si intende tener conto della riduzione della
durata dell'attività lucrativa a seguito dell'anticipazione della rendita. Contrariamente
a quanto stabilito nel diritto vigente, con la revisione sarà presa in considerazione
nel calcolo della rendita anche la mancanza di anni di contribuzione fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
Capoverso 5: se l'unico momento determinante per il calcolo della rendita fosse
quello in cui una persona fa valere per la prima volta il diritto a una rendita anticipata, non potrebbero essere computati i periodi di contribuzione compiuti durante il
periodo di riscossione anticipata. Al raggiungimento dell'età di riferimento è pertanto sempre giustificato un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia. In caso di aumento della percentuale di rendita anticipata, non viene invece effettuato un nuovo
calcolo.
Il primo calcolo eseguito all'inizio del periodo di riscossione anticipata deve essere il
più semplice possibile, dato che durante questo periodo la rendita riscossa rappresenta soltanto un anticipo della prestazione effettivamente dovuta al raggiungimento
dell'età di riferimento.
Art. 40bis (nuovo)
Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
Capoverso 1: anche le persone con problemi di salute che non possono più sfruttare
la loro capacità al guadagno residua devono avere la possibilità di riscuotere anticipatamente una rendita di vecchiaia. Per questo motivo, l'avamprogetto prevede che
le persone che adempiono le condizioni di diritto per una rendita dell'assicurazione
invalidità possano riscuotere anticipatamente una percentuale della loro rendita di
vecchiaia per completare la rendita d'invalidità. La riduzione si applica solo all'importo della rendita di vecchiaia riscosso anticipatamente. Le due rendite vengono
corrisposte simultaneamente fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
L'anticipazione di una parte della rendita di vecchiaia non muta la situazione dell'assicurato: il diritto a prestazioni viene esaminato in base alle disposizioni della LAI
fino alla riscossione della rendita intera di vecchiaia, ma al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
Capoverso 2: la somma della frazione della rendita d'invalidità e della percentuale di
rendita di vecchiaia anticipata non può superare l'importo della rendita intera di
vecchiaia corrispondente.
169
Art. 40ter (nuovo)
Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita vedovile
Capoverso 1: il diritto vigente prevede che, se una persona adempie contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita vedovile e di una rendita di
vecchiaia, è versata quella d'importo più elevato (art. 24b LAVS). Non è pertanto
possibile cumulare le prestazioni. La presente revisione prevede invece, in deroga
all'articolo 24b LAVS, la possibilità di un tale cumulo in caso di anticipazione di
una percentuale della rendita di vecchiaia. Dato che, in caso di approvazione della
revisione, la rendita per superstiti sarà pari all'80 e non più al 60 per cento della
rendita di vecchiaia, l'avente diritto potrà avere interesse a riscuotere, parallelamente
ad essa, anche una parte della sua rendita di vecchiaia, al fine di beneficiare di una
prestazione completa senza dover anticipare la rendita intera di vecchiaia. In tal
caso, la riduzione è applicata solo all'importo della rendita anticipata.
Capoverso 2: di regola, le persone vedove beneficiarie di una rendita di vecchiaia
hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita
(art. 35bis LAVS). Questo supplemento non è però calcolato sulla parte della rendita
di vecchiaia riscossa anticipatamente a complemento di una rendita vedovile. Esso
viene corrisposto solo se non sussiste alcun diritto a una rendita vedovile, poiché si
parte dal presupposto che quest'ultima copra già il rischio di morte.
Capoverso 3: la somma dei due importi risultanti dalla rendita vedovile e dalla
percentuale di rendita di vecchiaia anticipata non può superare l'importo della rendita intera di vecchiaia corrispondente.
Art. 40quater (nuovo)
Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di anticipazione
Capoversi 1 e 2: il disciplinamento vigente, in base al quale anche le rendite vedovili
e quelle per orfani successive a una rendita anticipata sono ridotte, è soppresso.
Inoltre, come già nel diritto vigente, la revisione prevede che il Consiglio federale
possa stabilire le aliquote di riduzione attuariali in modo da tener conto della speranza di vita.
Art. 40quinquies (nuovo)
Combinazione di anticipazione e rinvio della rendita di vecchiaia
Capoversi 1 e 2: per flessibilizzare al massimo la riscossione della rendita, si propone di introdurre l'opportunità di combinare anticipazione e rinvio. Concretamente,
questo significa che una persona che ha riscosso anticipatamente una percentuale
della sua rendita può, al raggiungimento dell'età di riferimento, rinviare la parte non
ancora percepita.
La percentuale della rendita può essere modificata una sola volta, tra il 62° e il
70° anno di età, durante il periodo di riscossione anticipata o quello di rinvio. Questa
limitazione s'impone affinché l'attuazione dell'AVS resti semplice ed efficiente. Di
conseguenza, una persona che ha modificato la percentuale di rendita già durante il
periodo di riscossione anticipata non potrà più farlo nel quadro del rinvio.
170
Art. 40sexies (nuovo)
Anticipazione della rendita di vecchiaia e computo degli anni di
gioventù
Capoverso 1: le persone con redditi medio-bassi che hanno cominciato a lavorare in
giovane età e hanno quindi iniziato a versare contributi AVS prima del compimento
dei 21 anni possono riscuotere la rendita di vecchiaia anticipatamente, a partire dai
62 anni, beneficiando di una riduzione inferiore a quella che subirebbero se fossero
applicate le aliquote di riduzione attuariali.
Se una persona adempie cumulativamente tutte le condizioni, vengono computati al
massimo tre anni di contribuzione (i cosiddetti «anni di gioventù») al fine di colmare
le lacune contributive causate dall'anticipazione della rendita.
Lettera a: la prima condizione parte dal presupposto che la persona interessata abbia
compiuto un numero sufficiente di anni di contribuzione (massimo tre) e non li abbia
impiegati per colmare lacune tra il 1° gennaio precedente il compimento dei 21 anni
e il 31 dicembre precedente la nascita del diritto alla rendita anticipata. Un anno di
contribuzione corrisponde a 12 mesi di pagamento di contributi.
Lettera b: questa condizione restringe la cerchia dei beneficiari a persone che, prima
di riscuotere la rendita di vecchiaia, esercitavano un'attività lucrativa e conseguivano
un reddito modesto.
Lettera c: dalla cerchia degli aventi diritto sono escluse le persone che hanno nettamente ridotto il loro grado d'occupazione poco prima del pensionamento al fine di
beneficiare della nuova regolamentazione proposta. L’articolo 40sexies è infatti pensato per coloro che hanno conseguito un reddito modesto durante tutta la carriera
lavorativa.
Lettera d: si vogliono tuttavia escludere le persone che, pur avendo un reddito basso,
hanno un partner con un buon reddito.
Capoverso 2: il computo degli anni di gioventù al fine di colmare le lacune contributive ascrivibili all'anticipazione della rendita viene scalato in base ai redditi conseguiti prima della riscossione anticipata. La definizione dei redditi da prendere in
considerazione per il calcolo della media per il computo degli anni di gioventù è di
competenza del Consiglio federale.
Capoverso 3: oltre alla possibilità di colmare le lacune contributive dovute all'anticipazione della rendita di vecchiaia, le persone che rientrano nel campo di applicazione della regolamentazione proposta hanno anche la possibilità di beneficiare di
aliquote di riduzione ridotte sulla loro rendita anticipata.
Capoverso 4: si tratta di una precisazione al capoverso 1 lettera d. La nozione di
«partner» ivi definita garantisce la parità di trattamento a prescindere dalla forma di
vita familiare scelta.
Capoverso 5: questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di
disciplinare i dettagli relativi ai capoversi 1 lettera b e 2. Per quanto concerne il
capoverso 1 lettera b, il fatto che il disciplinamento proposto sia applicabile alle
persone che esercitavano un'attività lucrativa prima di riscuotere anticipatamente la
loro rendita di vecchiaia non deve penalizzare coloro che hanno perso il lavoro
prima di poter sfruttare questa possibilità. Pertanto, le persone che non adempiono
solamente la condizione della durata dell'attività lucrativa per causa di incapacità al
171
lavoro, disoccupazione o estinzione del diritto all'indennità di disoccupazione possono comunque rientrare nella cerchia dei beneficiari di questa regolamentazione.
Art. 43bis cpv. 1, secondo periodo, e 4
Capoverso 1: la precisazione che deve trattarsi di una rendita intera risulta necessaria, dal momento che si può avere diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS
solo in caso di anticipazione della rendita intera, ma non di una percentuale di essa.
Capoverso 4: la nozione di «età di pensionamento» è sostituita da quella di «età di
riferimento», poiché il capoverso intende riferisi al raggiungimento dei 65 anni. Al
contempo, viene segnalato che il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AI si
estingue non solo al raggiungimento dell'età di riferimento, ma anche con l'anticipazione di una rendita intera di vecchiaia. In tal caso, l'assegno per grandi invalidi
dell'AI è sostituito da uno dell'AVS di importo almeno uguale.
Art. 43ter
La nozione di «età di pensionamento» è sostituita da quella di «età di riferimento»,
poiché questo intende riferirsi al raggiungimento dei 65 anni. Al contempo, viene
segnalato che il diritto al contributo per l'assistenza dell'AI si estingue non solo al
raggiungimento dell'età di riferimento, ma anche con l'anticipazione di una rendita
intera di vecchiaia. In tal caso, il contributo per l'assistenza dell'AI è sostituito da
uno dell'AVS di importo uguale.
Art. 43quinquies (abrogato)
Questo articolo viene abrogato, dato che il suo contenuto è in parte ripreso nell'articolo 113 AP-LAVS, che prevede l'introduzione di un meccanismo d'intervento
finanziario e il disciplinamento dettagliato della vigilanza sull'equilibrio finanziario.
Il vigente articolo 43quinquies LAVS diventa pertanto privo di oggetto.
Art. 52 cpv. 7 (nuovo)
L'articolo 52 concerne la responsabilità dei datori di lavoro e disciplina il risarcimento dei danni. In base a una giurisprudenza già consolidata, in mancanza di una
base legale, di regola non possono essere riscossi interessi moratori sulle pretese di
risarcimento derivanti dalla responsabilità del datore di lavoro (v. DTF 119 V 78
consid. 5 pag. 84; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner
Organe nach Art. 52, 2008, N. 396, pag. 96 seg.). Questa situazione giuridica resta
valida anche se dal 1° gennaio 2001 per i contributi vige un sistema rigido in materia d'interessi (v. art. 41bis segg. OAVS). La situazione non è cambiata nemmeno con
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA, il cui articolo 26 fa riferimento
solo ai crediti di contributi (v. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, 2009,
N. 10 e 44 ad Art. 26 LPGA).
L'introduzione del capoverso 7 nell'avamprogetto intende creare le basi legali necessarie. Il compito di disciplinare i dettagli in materia di riscossione degli interessi è
delegato al Consiglio federale. L'obbligo di corrispondere interessi previsto all'articolo 52 capoverso 7 AP-LAVS si applica alle pretese di cui agli articoli 52, 70 e
172
71a LAVS. Anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, la responsabilità menzionata
in queste disposizioni è disciplinata esclusivamente secondo la LAVS. La LPGA
regolamenta soltanto la responsabilità per i danni causati a un assicurato o a terzi
(art. 78 LPGA). Per questo motivo, la presente riforma prevede di introdurre la
nuova disposizione nella LAVS e non nella LPGA.
Art. 55 cpv. 3, primo periodo, e 4
Le associazioni fondatrici rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa
o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Tali danni devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata
(art. 70 cpv. 4 LAVS). Gli importi limite di almeno 200 000 e al massimo 500 000 franchi, attualmente previsti all'articolo 55 capoverso 3 LAVS, sono
stati introdotti in occasione della 7a revisione dell'AVS. Nel 1969 i contributi versati
complessivamente all'AVS ammontavano a 2,3 miliardi di franchi, mentre oggi sono
pari a 28,8 miliardi. In considerazione della crescente complessità delle mansioni
operative delle casse di compensazione e degli ingenti flussi finanziari attualmente
in gioco, gli importi limite vanno adeguati alle nuove circostanze. Il metodo di
calcolo di un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione
incasserà presumibilmente nel corso di un anno, previsto nella LAVS, è plausibile e
va mantenuto. Gli importi limite vigenti risultano tuttavia ormai inadeguati alla
situazione attuale, come dimostra anche il fatto che diverse casse di compensazione
hanno già incrementato notevolmente le loro garanzie su base volontaria. Gli importi
minimo e massimo vanno pertanto aumentati, rispettivamente, a 1 milione e a
3 milioni di franchi.
La possibilità di adeguare periodicamente tali importi va attribuita al Consiglio
federale; il capoverso 4 va pertanto completato in tal senso.
Art. 57 cpv. 2 lett. dbis (nuova)
In base agli attuali criteri di governance e vigilanza, non sono più sufficienti controlli formali, e svolti perlopiù a posteriori, della contabilità e dell'applicazione del
diritto delle casse di compensazione. Questo è tanto più vero se si considerano le
ingenti somme di denaro in gioco nel 1° pilastro e la loro importanza fondamentale
per la fiducia della popolazione nei confronti nella previdenza per la vecchiaia.
Occorre pertanto integrare nel processo, in funzione dei rischi e a uno stadio precoce, operazioni di verifica per evitare, per quanto possibile, errori e irregolarità. In
questa gestione dei rischi rientra l'introduzione di un sistema di controllo interno
(SCI), come quello obbligatorio, ad esempio, dal 2008 per le società commerciali
(art. 728a CO) e dal 2011/2012 anche per le casse pensioni (art. 52c cpv. 1
lett. b LPP in combinato disposto con l'art. 35 cpv. 1 OPP 2). Un SCI non è solo
utile ai fini della vigilanza, ma costituisce anche un importante strumento di gestione
strategica e gestione dei rischi per le casse di compensazione e i loro organi. L'introduzione della relativa base legale e il suo successivo sviluppo a livello d'ordinanza
risponderebbe anche alla raccomandazione in tal senso formulata dal Controllo
federale delle finanze (CDF). Nel quadro dell'ultima revisione relativa all'Ufficio
centrale di compensazione, nel 2012, il CDF aveva infatti raccomandato di migliora-
173
re il livello medio dei sistemi di controllo interno delle casse di compensazione
nell'arco dei prossimi anni.
Di conseguenza, occorre che la LAVS prescriva, quale principio di base e standard
minimo, che ogni cassa di compensazione disponga di un sistema di controllo interno adeguato alle sue dimensioni e alla natura dei compiti che le sono affidati. Per le
casse di compensazione professionali, tali principi devono essere fissati nei regolamenti delle singole casse.
Art. 58 cpv. 2, terzo periodo, e 4 lett. abis (nuova)
Capoverso 2, terzo periodo: in adempimento della mozione Frehner 13.3125 del
20 marzo 2013, occorre abrogare la restrizione in base alla quale possono essere
eletti nel comitato direttivo solo cittadini svizzeri. In tal modo, le casse di compensazione professionali non saranno più penalizzate rispetto alle casse di diritto pubblico.
Cpv. 4 lett. abis: il comitato direttivo dovrà inoltre essere responsabile dell'impostazione, attuazione e mantenimento di un SCI adeguato alle dimensioni della cassa e
alla natura dei compiti ad essa affidati.
Art. 60 cpv. 1bis e 1ter (nuovi)
Capoverso 1bis: per poter garantire la sussistenza e il buon funzionamento dell'assicurazione in caso di fusioni e liquidazioni, le casse di compensazione devono disporre di riserve sufficienti. In simili casi, queste servono a garantire il trasferimento
delle attività da una cassa ad un'altra. Nel diritto vigente, la costituzione di riserve da
utilizzare in caso di liquidazione è stabilita esclusivamente a livello di direttive
(Direttive per la contabilità e il movimento di fondi delle casse di compensazione,
N.1010). Queste prescrivono che le associazioni fondatrici e i responsabili delle
casse incaricati di vigilare sull'equilibrio finanziario di queste ultime devono adottare le misure necessarie e informare l'ufficio federale competente in caso di riserve
insufficienti. Vista l'importanza di questi principi, nel quadro della presente revisione si intende fissarli a livello di legge. Al Consiglio federale va inoltre attribuita la
competenza di emanare ulteriori disposizioni a livello d'ordinanza.
Capoverso 1ter: già oggi ci si aspetta dalle casse di compensazione che, in caso di
fusione o scioglimento, trovino il modo di garantire la continuazione dell'assicurazione. Visto il numero in costante calo di casse di compensazione, questo tema è di
grande attualità. Non si tratta infatti solo di garantire il trasferimento delle attività
della cassa in questione mediante riserve sufficienti. È necessario stabilire che, in
casi difficili, se non è possibile trovare un'altra soluzione, un'altra cassa può essere
obbligata a farsi carico dei conti individuali e dei beneficiari di rendite della cassa o
dell'associazione fondatrice sciolta, dietro adeguato indennizzo da parte di quest'ultima. Al Consiglio federale va attribuita la competenza di disciplinare nel dettaglio
tale indennizzo a livello d'ordinanza.
Art. 61 cpv. 2 lett. bbis (nuova)
Le normative cantonali devono contenere i principi di un sistema di controllo interno
adeguato alle dimensioni della cassa e alla natura dei compiti ad essa affidati.
174
Art. 62 cpv. 2, secondo periodo (abrogato)
L'articolo 62 capoverso 2 LAVS attribuisce alle casse di compensazione incaricate
di applicare l'assicurazione facoltativa il compito di continuare l'assicurazione per la
categoria specifica degli studenti residenti all'estero che lasciano il loro domicilio in
Svizzera e non svolgono un'attività lucrativa. Il nuovo disciplinamento proposto in
materia di assoggettamento sopprime la possibilità di continuare ad essere assicurati
per tale categoria (v. commento all'art. 1c cpv. 1). Di conseguenza, anche l'ultimo
periodo dell'articolo 62 capoverso 2 LAVS può essere abrogato.
Art. 63 cpv. 3, 3bis e 3ter (nuovi)
Capoverso 3: questo capoverso è oggetto di una modifica redazionale volta a includere anche la cooperazione reciproca tra le casse di compensazione AVS.
Capoversi 3bis e 3ter: lo scambio di dati elettronico sta assumendo un'importanza
crescente nell'ambito privato e in quello pubblico, sostituendo sempre più il traffico
postale. Per l'AVS lo scambio di dati elettronico deve essere regolamentato e sorvegliato, affinché sia efficiente, sicuro ed economico e venga accettato dagli attori
interessati. Questa disposizione non intende definire il contenuto dello scambio,
bensì i mezzi e le condizioni per il suo svolgimento. Lo scambio in quanto tale deve
fondarsi su un'apposita norma di legge, che ne stabilisca anche l'utilità. L'articolo 63
capoverso 3bis AP-LAVS, la cui introduzione è proposta nel quadro della presente
revisione, fornisce al Consiglio federale le basi legali per disciplinare lo scambio di
dati elettronico sia tra le casse di compensazione AVS che tra queste e l'Ufficio
centrale di compensazione. Le base legale per il finanziamento figura all'articolo 95
capoverso 1quater LAVS. La disposizione proposta non si prefigge di regolamentare a
livello di legge i sistemi informatici degli attori coinvolti né quelli delle casse di
compensazione AVS o di terzi e la loro gestione.
Va tuttavia tenuto conto del fatto che lo scambio di dati elettronico non si limita agli
organi dell'AVS, ma è ormai una realtà per un numero sempre maggiore di attori. Lo
svolgimento dell'attività per via elettronica comporta un notevole risparmio in termini di tempo e di denaro. L'articolo 63 capoverso 3ter AP-LAVS stabilisce in particolare le condizioni per uno scambio di dati elettronico tra gli organi d'esecuzione
dell'AVS e terzi, quali ad esempio gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali,
ma anche uffici federali e autorità cantonali. Deve essere garantito anche il finanziamento di tale scambio. Di regola, l'unità amministrativa da cui parte la richiesta
deve farsi carico anche dei costi del supporto necessario per lo scambio di dati
elettronico. La disposizione proposta non intende invece disciplinare le eventuali
indennità dovute per l'adempimento di un compito.
Lo scambio di dati elettronico tra l'Ufficio centrale di compensazione e terzi è regolamentato all'articolo 71 capoverso 6 AP-LAVS.
La sorveglianza dello scambio di dati è retta dalle regole generali sulla vigilanza
secondo l'articolo 76 LPGA in combinato disposto con l'articolo 72 capoverso 1 LAVS, secondo cui al Consiglio federale è delegata la competenza di emanare
direttive in materia, standard compresi.
175
Art. 64 cpv. 2bis e 3bis
L'articolo 64 LAVS definisce le competenze delle casse, prevedendo al contempo
determinate disposizioni speciali.
Capoverso 2bis: si tratta di disposizioni speciali applicabili alle persone che riscuotono anticipatamente una rendita e ai loro coniugi senza attività lucrativa. Queste
disposizioni vanno adeguate, tenendo conto della nuova nozione di «età di riferimento» introdotta nel quadro della presente revisione.
Resta valido il principio secondo cui, in caso di anticipazione della rendita, la persona interessata non è autorizzata a cambiare cassa di compensazione. Tuttavia, visto
che, secondo la proposta della riforma, in caso di riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia dell'AVS non sussisterà più alcun obbligo di pagamento dei
contributi per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, il primo periodo
della disposizione in esame necessita di un adeguamento redazionale.
La competenza di prevedere la cassa competente per i coniugi senza attività lucrativa, conferita al Consiglio federale nel quadro della revisione della LAVS sul miglioramento dell'esecuzione, si è dimostrata insufficiente. Essa si applica infatti solo se
entrambi i coniugi sono tenuti al pagamento dei contributi in qualità di persone
senza attività lucrativa, ma non se uno dei due percepisce una rendita. In quest'ultimo caso, gli interessati faticano a comprendere il perché vi siano due casse competenti diverse. La disposizione proposta nell'avamprogetto estende la facoltà del
Consiglio federale di stabilire una competenza unica in materia.
Capoverso 3bis: questa disposizione concerne la competenza per l'assicurazione dei
coniugi senza attività lucrativa degli assicurati che esercitano un'attività all'estero. Il
rinvio del diritto vigente a questa categoria di assicurati deve essere adeguato al
nuovo disciplinamento proposto dalla presente revisione.
Art. 64a, primo periodo
Si tratta di una modifica redazionale resasi necessaria in seguito alla soppressione
della nozione di «età del pensionamento».
Art. 65 cpv. 2
Secondo l'articolo 116 OAVS, alle agenzie incombono in particolare i compiti
seguenti: dare informazioni, ricevere e trasmettere la corrispondenza, distribuire i
moduli e i testi legali nonché collaborare al regolamento dei conti, all'assunzione dei
documenti, all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza e all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi. Questi compiti, e la
conseguente istituzione di agenzie, erano appropriati al momento dell'introduzione
della normativa in questione. Considerati i progressi tecnologici (e-government, ebusiness) e i cambiamenti strutturali (tendenza verso centri di servizi) avvenuti da
allora, oggi le agenzie hanno perso gran parte della loro utilità. L'obbligo di avere
un'agenzia in ogni Comune, posto a carico delle casse di compensazione cantonali
dall'articolo 65 capoverso 2, in realtà impedisce loro di avviare un processo di ottimizzazione adeguato e fondato su solide basi giuridiche. Occorre pertanto sopprimere quest'obbligo, lasciando comunque la possibilità di continuare ad avere agenzie
comunali, laddove auspicato.
176
In passato, anche la Conferenza delle casse cantonali di compensazione (CCCC) si è
espressa a favore dell'abolizione dell'obbligo di agenzie comunali, per motivi di
efficienza e razionalizzazione. La CCCC conferma che l'utilità delle agenzie è
costantemente diminuita negli ultimi anni, dato che nell'era di Internet la raccolta e
la diffusione di dati e informazioni si svolge mediante altri canali. Ritiene inoltre che
lo sviluppo costante e la crescente complessità della legislazione rendano sempre più
difficile per le agenzie comunali garantire una consulenza di qualità elevata.
Art. 68 cpv. 1, terzo periodo, 2, secondo periodo, 2bis(nuovo), 3 e 4
Capoversi 1 e 2: nel 2007 è entrata in vigore la legge del 16 dicembre 2005 sui
revisori (LSR; RS 221.302). Dal 1° gennaio 2013, i requisiti per l'abilitazione dei
revisori e delle imprese di revisione per le casse di compensazione e le revisioni dei
datori di lavoro stabiliti nell'OAVS sono armonizzati con quelli previsti nella LSR.
Anche la LAVS va quindi adeguata alla nuova terminologia e agli standard della
LSR.
Nel quadro della presente revisione, si propone di eliminare la possibilità, attualmente prevista per i Cantoni di affidare la revisione delle loro casse di compensazione a
un idoneo ufficio cantonale di controllo, un'opportunità già oggi sfruttata da un solo
Cantone. La revisione delle casse di compensazione AVS richiede conoscenze
specialistiche ampie e costantemente aggiornate della legislazione specifica, in
particolare delle numerose direttive emanate in materia dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali. Per garantire la qualità di tali attività, è pertanto opportuno
rinunciare ad affidare una sola revisione all'anno a un ufficio cantonale di controllo
non specializzato. Inoltre, l'assegnazione di questo compito a un'impresa di revisione
indipendente adempie anche i principi di un moderno «buon governo», che impongono di evitare anche solo l'apparenza di potenziali conflitti d'interesse.
Inoltre, l'espressione «ufficio di revisione» va sostituita con «impresa di revisione»,
adeguando in tal modo la disposizione alla terminologia e agli standard della LSR.
Per quanto concerne l'abilitazione, occorre rinviare alle condizioni fissate al capoverso 3.
Capoverso 2bis: i controlli dei datori di lavoro che non adempiono i loro doveri nei
confronti dell'AVS causano spese elevate, che attualmente devono essere sostenute
solidalmente dal collettivo degli affiliati. Per evitare che un datore di lavoro inadempiente approfitti a spese della collettività, queste spese devono essere addebitate
dalla cassa di compensazione direttamente a lui.
Capoversi 3 e 4: l'espressione «ufficio di revisione» è sostituita da «impresa di
revisione».
Art. 70 cpv. 1bis (nuovo)
L'articolo 70 disciplina il risarcimento dei danni. In base a una giurisprudenza già
consolidata, non possono essere riscossi interessi moratori sulle pretese di risarcimento derivanti dalla responsabilità di associazioni fondatrici o dello Stato
(v. DTF 119 V 78 consid. 3c con rimando, pag. 82). Il contesto è pertanto identico a
quello dell'articolo 52 (v. relativo commento).
177
L'introduzione del capoverso 1bis nell'avamprogetto crea la base legale necessaria per
l'obbligo di corrispondere interessi. Il disciplinamento dei dettagli in materia di
riscossione degli interessi è delegato al Consiglio federale.
L'obbligo di corrispondere interessi ivi proposto non concerne tuttavia le responsabilità di tutti gli enti, ma solo le pretese secondo gli articoli 70 e 71a LAVS (che rinvia
all'art. 70). Anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, la responsabilità menzionata
in queste disposizioni è disciplinata esclusivamente secondo la LAVS (v. Kieser,
loc. cit., art. 78 N. 14 segg.). La LPGA regolamenta soltanto la responsabilità per i
danni causati a un assicurato o a terzi (art. 78 LPGA; Kieser, loc. cit., art. 78 N. 1
seg.). Per questo motivo, la riforma prevede di introdurre la nuova disposizione nella
LAVS e non nella LPGA.
Art. 71 cpv. 6 (nuovo)
Si veda il commento all'articolo 64 capoversi 3bis e 3ter.
Art. 72 cpv. 4, secondo periodo
L'espressione «ufficio di revisione» è sostituita da «impresa di revisione».
Art. 102 cpv. 1 lett. b (concerne soltanto il testo tedesco), e ed f (nuove)
Questa disposizione, che elenca le fonti di finanziamento dell'AVS, è completata
nell'avamprogetto con l'introduzione di una lettera e, che indica gli introiti dell'imposta sul valore aggiunto. Questi includono sia la parte di essi già oggi destinata all'AVS
sia gli introiti derivanti dal finanziamento aggiuntivo (v. anche art. 25, 28, 37 e
55 LIVA). Inoltre, viene inserito nell'elenco anche il prodotto della tassa sulle case da
gioco, che, essendo una fonte di finanziamento integralmente destinata all'assicurazione, non rientra nel contributo della Confederazione. Pertanto, per motivi sistematici, esso è menzionato all'articolo 102, che enumera le fonti di finanziamento, e non
più all'articolo 103, che disciplina il contributo della Confederazione.
Art. 103
Contributo della Confederazione
Ad oggi, la partecipazione della Confederazione al finanziamento dell'AVS corrisponde a un importo pari al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione. La
presente revisione propone che in futuro il contributo dipenda da due parametri: le
uscite dell'AVS e gli introiti dell'IVA spettanti alla Confederazione. Una metà del
contributo federale dovrà crescere in funzione delle uscite dell'AVS e l'altra metà
parallelamente agli introiti dell'IVA. Per semplicità, il contributo vincolato alle
uscite è arrotondato e ammonta al 10 per cento delle uscite annue dell'AVS.
Il valore iniziale del contributo vincolato all'IVA corrisponde al 50 per cento della
media del contributo della Confederazione dei due anni precedenti l'entrata in vigore
della modifica. Questo importo aumenterà ogni anno in funzione dell'andamento
degli introiti dell'IVA spettanti alla Confederazione nell'anno in questione rispetto a
quello precedente l'entrata in vigore. Questo significa che, per l'anno dell'entrata in
vigore, l'importo tiene già conto dell'evoluzione dell'IVA.
178
Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli per tener conto di eventuali circostanze impreviste che potrebbero incidere sui conti dell'assicurazione.
Il disciplinamento proposto aumenta il fabbisogno di finanziamento dell'AVS,
poiché le sue uscite aumentano in misura maggiore rispetto al contributo federale
previsto. Questa perdita va compensata coordinando i contributi della Confederazione all'AVS e all'AI, non appena quest'ultima avrà una situazione finanziaria consolidata e avrà estinto il suo debito. L'attuazione è disciplinata nelle disposizioni transitorie dell'AP-LAVS e dell'AP-LAI.
Inoltre, l'articolo 103 AP-LAVS non menziona più il prodotto della tassa sulle case
da gioco, che fa parte delle risorse finanziarie dell'AVS e non del contributo della
Confederazione. Per evitare possibili fraintendimenti, all'articolo 102 capoverso 1 AP-LAVS è introdotta una nuova lettera f che menziona esplicitamente il
prodotto della tassa sulle case da gioco, conformemente alla terminologia della legge
sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). Si veda in proposito il commento all'articolo 102.
Art. 104
Finanziamento e destinazione vincolata
L'articolo viene semplificato nella sua formulazione e completato con l'indicazione
della quota spettante alla Confederazione sul punto percentuale IVA a favore
dell'AVS, che serve a finanziare il suo contributo all'assicurazione.
Tale quota (attualmente non menzionata nella LAVS quale fonte di finanziamento)
sarà pari al 10 e non più al 17 per cento dei proventi dell'aumento delle aliquote
IVA.
La riformulazione dell'articolo consente inoltre di evitare l'uso del termine «riserva»,
impreciso dal punto di vista della politica finanziaria. In seguito all'adeguamento
dell'articolo 104, l'articolo 111 diventa obsoleto e può pertanto essere abrogato.
Art. 107 cpv. 3 (abrogato)
Questo capoverso viene abrogato, poiché il suo contenuto è integralmente ripreso
nell'articolo 113 capoverso 1.
Art. 111 (abrogato)
In considerazione della riformulazione e del completamento dell'articolo 104, l'articolo 111 può essere abrogato (v. commento all'art. 104).
Art. 113
L'articolo 113 disciplina il cosiddetto «meccanismo d'intervento» proposto nel
quadro della presente revisione.
Capoverso 1: il livello legale del Fondo di compensazione AVS viene ridotto dal
100 al 70 per cento delle uscite di un anno.
Capoverso 2: nella prima fase del meccanismo d'intervento, nel momento in cui si
prevede che nell'arco dei tre anni seguenti il livello del Fondo AVS scenderà al di
sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale è incaricato di
179
sottoporre entro un anno all'Assemblea federale un progetto di stabilizzazione
dell'AVS.
Capoverso 3: se il livello del Fondo di compensazione AVS scende effettivamente al
di sotto della soglia legale del 70 per cento e, al contempo, il deficit di ripartizione è
superiore al 3 per cento delle uscite annue per due anni consecutivi, scatta la seconda
fase, ovvero entrano in vigore le misure automatiche.
Lettera a: la prima misura automatica è la sospensione dell'adeguamento delle
rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Per mantenere la costituzionalità dell'evoluzione delle rendite, al più tardi dopo cinque anni va garantita almeno la compensazione del rincaro e l'importo delle rendite non deve essere inferiore al 95 per
cento di quello della rendita di riferimento secondo l'articolo 33ter.
Lettera b: la seconda misura consiste in un aumento dei tassi di contribuzione AVS
di 1 punto percentuale al massimo per un importo equivalente a quello ottenuto
grazie alla misura di cui alla lettera a. Nel caso dei lavoratori dipendenti, l'aumento è
ripartito a metà tra i salariati e i datori di lavoro; per le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa, gli indipendenti e i dipendenti di datori di lavoro non tenuti a
pagare contributi l'aumento è di 1 punto percentuale; i contributi minimi delle persone assoggettate all'assicurazione facoltativa, degli indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa sono aumentati proporzionalmente. L'aumento è espresso in termini
di limite massimo, affinché le misure siano attuate solo nella misura necessaria.
Lettera c: dato che i sistemi di rendite dell'AVS e dell'AI sono strettamente legati tra
loro, la sospensione dell'adeguamento delle rendite di vecchiaia all'evoluzione dei
prezzi e dei salari causa problemi di coordinamento con la limitazione delle rendite.
Questo riguarda i casi previsti all'articolo 35 LAVS, cui rimanda l'articolo 37 capoverso 1bis LAI (somma delle rendite per coniugi, in particolare se un coniuge ha
diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita d'invalidità oppure in caso di
prestazioni miste, ovvero se un coniuge percepisce una rendita parziale dell'assicurazione invalidità e decide di riscuotere anticipatamente una parte della sua rendita
di vecchiaia e l'altro coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità o a
entrambe), nonché la questione del concorso di rendite per orfani e per figli disciplinata all'articolo 37bis, cui rimanda l'articolo 38 capoverso 1 LAI. Pur non mettendo
in discussione i principi previsti nelle disposizioni summenzionate, la misura prevista alla lettera a potrebbe causare problemi pratici che devono essere risolti dal
Consiglio federale nel quadro delle disposizioni d'esecuzione. Per questo motivo, la
presente disposizione prevede una delega di competenza in tal senso. Il Consiglio
federale deve stabilire, in particolare, in base a quale rendita (AVS o AI) debba
essere calcolato il limite massimo delle rendite dei coniugi (v. art. 35 LAVS), nel
caso in cui un coniuge percepisca una rendita dell'AVS e l'altro una dell'AI oppure
uno o entrambi percepiscano sia una rendita d'invalidità che una parte di quella di
vecchiaia.
Capoverso 4: le misure automatiche sono di carattere temporaneo e vengono soppresse al più tardi nel momento in cui il Fondo di compensazione AVS ha nuovamente raggiunto almeno il 70 per cento delle uscite di un anno e presumibilmente
resterà al di sopra di questa soglia anche nell'anno contabile successivo. Le rendite
vengono allora nuovamente adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari secondo
l'articolo 33ter e i contributi nuovamente ridotti.
180
Disposizioni transitorie della modifica del...
(Legge federale del ... sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020)
Le nuove disposizioni della LAVS si applicano per principio a tutti coloro il cui
diritto alla rendita sorge a partire dall'entrata in vigore della presente revisione. È
tuttavia prevista una regolamentazione speciale per l'aumento dell'età di riferimento
per le donne.
a. Assoggettamento
In seguito alla ridefinizione delle regole sull'assoggettamento, alcune persone non
sarebbero più assicurabili con il nuovo diritto. Determinate categorie avranno ormai
solo la possibilità della continuazione dell'assicurazione, ma non più quella dell'adesione all'assicurazione. I capoversi 1 e 2 delle disposizioni transitorie garantiscono
che nessuna delle persone finora assicurate perda la copertura assicurativa. Alle
persone che non sarebbero più soggette all'assicurazione obbligatoria è però data la
possibilità di usufruire del nuovo diritto e di uscire dall'AVS.
b. Età di riferimento per le donne
Fino al 31 dicembre dell'anno dell'entrata in vigore del nuovo diritto, alle donne si
applica l'età di pensionamento di 64 anni. Fino a quel momento, l'età di pensionamento di 64 anni sarà inoltre determinante per la fine dell'obbligo contributivo
nonché per l'anticipazione e il rinvio della rendita di vecchiaia.
L'età di riferimento per le donne viene aumentata progressivamente di due mesi
all'anno a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della modifica. In tal
modo, se il nuovo diritto entrasse in vigore nel 2019, l'età di riferimento per le donne
sarebbe di 65 anni a partire dal 2025.
c. Rendite vedovili e rendite per orfani
Capoverso 1: a tutte le rendite vedovili e quelle per orfani il cui diritto è sorto prima
dell'entrata in vigore della riforma continua ad applicarsi il diritto previgente. A tutte
le rendite per superstiti il cui diritto sorge dopo il 1° gennaio dell'anno dell'entrata in
vigore della modifica si applica da subito il nuovo diritto.
Capoverso 2: per le vedove che in base al nuovo disciplinamento hanno diritto a una
rendita pari al 60 per cento, vige in via transitoria una garanzia dell'importo
dell'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al 31 dicembre precedente
l'entrata in vigore della modifica, se la somma della rendita per vedove e di quella
per orfani risulta inferiore all'importo ottenuto con il diritto previgente.
Capoverso 3: per una vedova che in base al nuovo disciplinamento non ha più diritto
a una rendita, o perché non ha mai avuto figli o perché al momento del decesso del
coniuge non aveva più un figlio avente diritto a una rendita per orfani, è prevista una
soluzione transitoria delineata in funzione dell'età della vedova; è tuttavia necessario
che l'assicurata soddisfi le condizioni previste dal diritto previgente.
181
a.
a. Se al momento dell'entrata in vigore della modifica ha più di 50 anni,
al decesso del coniuge percepisce una rendita di un importo pari
all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al 31 dicembre
precedente l'entrata in vigore della modifica. Questo importo sarà garantito finché la rendita vedovile secondo le nuove disposizioni (60 %)
avrà raggiunto lo stesso livello per effetto degli adeguamenti delle rendite (il che può durare circa 20 anni).
b.
b. Se al momento dell'entrata in vigore della modifica la vedova ha meno di 50 anni, percepisce una rendita per vedove, se il coniuge decede
nell'anno dell'entrata in vigore della modifica o nel corso degli otto anni
seguenti. Gli importi della rendita diminuiscono di una certa percentuale ogni anno, scendendo dal 60 al 20 per cento. Se il coniuge decede il
nono anno dopo l'entrata in vigore della modifica, la vedova percepisce
un'indennità unica pari al 60 per cento di una rendita annua.
d. Contributo della Confederazione
Capoverso 1: al fine di compensare le ripercussioni della separazione del contributo
federale dall'andamento delle uscite, che presentano tendenze opposte nell'AVS
(minori entrate) e nell'AI (maggiori entrate), è necessario prevedere un adeguamento
una tantum per entrambi i contributi. Di conseguenza, l'anno successivo all'estinzione del debito dell'AI, il contributo della Confederazione a favore di quest'assicurazione sarà ridotto di un importo corrispondente alla media dei risultati di ripartizione
dei due anni precedenti, fermo restando che non potrà scendere al di sotto del 38 per
cento delle spese annue. La quota legata all'IVA del contributo della Confederazione
all'AVS sarà aumentata nella stessa misura.
Capoverso 2: il nuovo valore sostituisce il valore iniziale del contributo della Confederazione calcolato all'entrata in vigore della modifica. L'anno seguente il contributo sarà incrementato a partire dal nuovo livello aumentato, in base ai tassi di
crescita definiti.
Capoverso 3: il limite inferiore del contributo della Confederazione all'AI e il livello
del Fondo di compensazione AI, fissati per legge rispettivamente al 37,7 per cento e
al 50 per cento delle uscite di un anno dell'assicurazione, dovranno in ogni caso
essere rispettati. In caso di inadempimento dell'una o dell'altra condizione, il contributo della Confederazione all'AVS sarà ridotto a favore di quello all'AI nella misura
necessaria affinché questi limiti siano nuovamente rispettati.
Modifica della LAI
Art. 3 cpv. 1 e 1bis
L'articolo 3 LAI disciplina il calcolo e la riscossione dei contributi rifacendosi alle
relative disposizioni della LAVS. In seguito alla soppressione della tavola scalare
delle rendite per i lavoratori indipendenti nell'AVS, i tassi di contribuzione regressivi non sono più applicati nemmeno nell'AI. Il capoverso 1 è adeguato di conseguenza. L'indicizzazione si limiterà ormai al contributo minimo, ragion per cui il relativo
riferimento è inserito nel capoverso 1bis.
182
Art. 10 cpv. 3
Con la riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia si estingue il
diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'AI
Chi riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia, infatti, ha di regola
cessato di esercitare un'attività lucrativa, ragion per cui la questione dell'integrazione
nel mondo del lavoro non si pone più.
La riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia può invece essere
abbinata a un'attività lucrativa parziale. Per questa ragione, i provvedimenti d'integrazione possono essere sensati anche nel caso in cui una persona percepisca già una
parte della rendita.
Il capoverso 3 è pertanto modificato nel senso che il diritto ai provvedimenti d'integrazione si estingue unicamente con la riscossione anticipata di una rendita intera di
vecchiaia dell'AVS.
L'espressione «età del pensionamento» è inoltre sostituita da «età di riferimento».
Art. 22 cpv. 4, secondo periodo
Dato che i provvedimenti d'integrazione danno diritto a indennità giornaliere, l'estinzione del diritto alle seconde deve coincidere con quella del diritto ai primi (v. il
commento all'art. 10 cpv. 3 LAI).
Art. 30
Estinzione del diritto
V. il commento all'articolo 40bis LAVS.
Art. 42 cpv. 4
L'espressione «età del pensionamento» è sostituita con «età di riferimento».
Il capoverso 4 non è modificato sul piano materiale, ma soltanto precisato nel senso
che il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità si
estingue unicamente in caso di riscossione anticipata della totalità della rendita di
vecchiaia. In caso di anticipazione parziale, l'assicurato continua ad avere diritto
all'assegno.
Art. 42septies cpv. 3, frase introduttiva e lett. b
In questa disposizione occorre precisare che il diritto al contributo per l'assistenza si
estingue unicamente in caso di riscossione anticipata della totalità della rendita ma
non in caso di anticipazione parziale. Inoltre, l'espressione «età di pensionamento» è
sostituita con «età di riferimento».
Art. 74 cpv. 2
L'espressione «età che dà diritto alla rendita» è sostituita con «età di riferimento».Art. 78 cpv. 2 (cpv. 6 nella versione che entrerà in vigore l'1.1.2014)
183
Art. 78 cpv. 2 (o cpv. 6 nella versione che entrerà in vigore l'1.1.2014)
V. il commento all'articolo 104 LAVS.
Art. 80
Questo articolo disciplina la vigilanza sull'equilibrio finanziario dell'assicurazione
invalidità e rinvia alle disposizioni della LAVS, segnatamente all'articolo 43quinquies.
Dato che quest'ultimo è soppresso, tuttavia, il rinvio non è più possibile e la disposizione va pertanto adeguata.
Disposizioni transitorie della modifica del ...
(Legge federale del ... sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020)
a. Contributo della confederazione
Capoverso 1: al fine di compensare le ripercussioni della separazione del contributo
federale dall'andamento delle uscite, che presentano tendenze opposte nell'AVS
(diminuzione delle entrate) e nell'AI (entrate supplementari), è necessario prevedere
un adeguamento una tantum per entrambi i contributi federali. Di conseguenza,
l'anno successivo all'estinzione del debito dell'AI, il contributo federale a favore di
quest'assicurazione sarà ridotto di un importo corrispondente alla media dei risultati
di ripartizione dei due anni precedenti, fermo restando che all'AI sarà garantito un
importo minimo pari al 38 per cento delle spese di un anno. Questo adeguamento
avverrà soltanto se l'AI riuscirà a consolidare le sue finanze e a rimborsare il suo
debito nei confronti dell'AVS.
Capoverso 2: la parte del contributo federale all'AVS vincolata all'IVA sarà aumentata in misura corrispondente alla riduzione del contributo all'AI.
Capoverso 3: il nuovo valore sostituisce il valore iniziale del contributo federale
calcolato all'entrata in vigore della 6a revisione dell'AI (1° pacchetto di misure). A
partire dall'anno successivo all'adeguamento, il contributo riprende ad aumentare,
dal nuovo livello più basso, secondo il tasso di crescita stabilito dalla legge.
Capoverso 4: il limite inferiore del contributo federale a favore dell'AI e il livello
del Fondo di compensazione AI, fissati per legge rispettivamente al 37,7 per cento e
al 50 per cento delle uscite di un anno dell'assicurazione, dovranno continuare ad
essere rispettati. In caso di mancato adempimento di queste condizioni, il contributo
federale all'AI sarà aumentato a scapito di quello all'AVS in modo tale da rispettarle
nuovamente.
Modifica della LPC
Art. 4 cpv. 1 lett. abis e b n. 2
L'espressione «età di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento».
184
Art. 11 cpv. 1 lett. dbis e dter (nuove), 1ter (nuovo) e 4, secondo periodo
Lettera dbis: per evitare che la riscossione anticipata di una parte della rendita di
vecchiaia si traduca di fatto in un'anticipazione totale per il fatto che le prestazioni
complementari compensano interamente la parte di rendita mancante, in questi casi
di anticipazione deve essere computata quale reddito la rendita intera di vecchiaia
anziché la percentuale di rendita effettivamente versata. Questo principio (primo
periodo) vale sempre, quando è versata unicamente una rendita di vecchiaia
dell'AVS.
Lettera dter: la riforma introduce la possibilità di rinviare soltanto una parte della
rendita di vecchiaia (art. 39 cpv. 1 LAVS). Dato che la riscossione di una rendita di
vecchiaia dà eventualmente diritto a prestazioni complementari, senza la presente
disposizione questa assicurazione sociale dovrebbe di fatto compensare la differenza
rispetto alla rendita intera. Per evitare questo riversamento dei costi sulle PC, invece
della percentuale di rendita effettivamente riscossa è computata la rendita intera
(senza aumento attuariale).
Capoverso 1ter: per il calcolo delle PC è considerato quale reddito un quindicesimo
della sostanza netta computabile. Alle persone che beneficiano di una rendita di
vecchiaia è computato un decimo. Il presente capoverso precisa che in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia in concomitanza con una
rendita AI o una rendita per superstiti dell'AVS il computo della sostanza ammonta a
un quindicesimo. Questa disposizione non incide sulla competenza dei Cantoni di
fissare un computo della sostanza diverso per le persone che vivono in un istituto o
in un ospedale (art. 11 cpv. 2 LPC). Se l'assicurato beneficia unicamente di una
rendita intera di vecchiaia anticipata o di una percentuale di essa, il computo della
sostanza ammonta a un decimo.
Capoverso 4: questo capoverso attribuisce una nuova competenza al Consiglio
federale. Nei casi in cui è riscossa anticipatamente una rendita di vecchiaia in aggiunta a una rendita AI o a una rendita per superstiti dell'AVS, è necessaria una
regolamentazione speciale per evitare si sommare una parte di rendita ipotetica
(rendita intera di vecchiaia ridotta meno percentuale di rendita ridotta effettivamente
versata) alle rendite effettivamente versate. Senza questa disposizione (secondo
periodo) la situazione di un assicurato che riceve prestazioni complementari e riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia sarebbe peggiore che in
caso di non riscossione della medesima.
Art. 13 cpv. 3
In seguito all'abrogazione dell'articolo 111 LAVS occorre adeguare il presente
capoverso, che rinvia attualmente a quella disposizione.
Articolo 26b
Scambio di dati elettronico
Nella LAVS sono introdotte disposizioni che consentono al Consiglio federale di
disciplinare lo scambio di dati elettronico tra le casse di compensazione e altri organi. In 23 Cantoni, le prestazioni complementari sono gestite dalle casse di compensazione cantonali. Appare pertanto opportuno che anche la LPC attribuisca al Consiglio federale la competenza di disciplinare lo scambio di dati elettronico. La presente
185
disposizione ricalca quella dell'AVS, adeguandola alla situazione specifica delle
prestazioni complementari.
La competenza in questione deriva dalla disposizione generale sulla vigilanza
dell'articolo 76 LPGA in combinato disposto con l'articolo 28 capoverso 1 LPC, che
autorizza l'UFAS la a impartire istruzioni, per esempio definendo standard per lo
scambio di dati elettronico.
Modifica della LPP
Art. 1 cpv. 3, secondo periodo (abrogato)
Finora, l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia era stabilita dal
Consiglio federale nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità (OPP 2) 117. Poiché l'avamprogetto fissa questa età minima
direttamente nella legge (art. 13 cpv. 2 AP-LPP), la delega di tale competenza al
Consiglio federale va abrogata.
Art. 2 cpv. 1
La soglia d'entrata prevista nell'articolo 2 capoverso 1 LPP è ridotta di un terzo, da
21 060 a 14 040 franchi, un importo che corrisponde alla rendita di vecchiaia annua
minima dell'AVS. L'abbassamento della soglia d'entrata estenderà il novero delle
persone da assoggettare alla previdenza professionale obbligatoria, rendendo accessibile quest'ultima anche a persone il cui reddito è inferiore all'attuale soglia.
Art. 5 cpv. 2 secondo periodo
L'articolo 51a LPP stabilisce i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza. Questa disposizione è stata introdotta nel quadro della riforma strutturale e poi
modificata nell'ambito della riforma del finanziamento degli istituti di previdenza
degli enti di diritto pubblico. La LPP vigente fino alla fine del 2011 non elencava
esplicitamente i compiti dell'organo supremo degli istituti di previdenza, ma prevedeva piuttosto degli obblighi per l'istituto di previdenza in quanto tale. In seguito
all'introduzione del riferimento all'articolo 51a LPP nell'elenco di cui all'articolo 49
capoverso 2 LPP (n. 7), gli istituti di previdenza registrati devono rispettare questa
disposizione anche nell'ambito della previdenza più estesa.
Dato che gli assicurati di istituti di previdenza non registrati che prevedono diritti a
prestazioni regolamentari hanno un diritto legale o regolamentare a prestazioni
assicurative, l'articolo 51a LPP deve essere applicabile anche a questi istituti. I rigidi
requisiti relativi ai compiti e alla responsabilità dell'organo supremo non devono
invece valere per altri istituti che operano esclusivamente nel regime sovraobbligatorio e versano soltanto prestazioni discrezionali senza prevedere alcun diritto a prestazioni assicurative (prestazioni di libero passaggio incluse).
117
186
RS 831.441.1
Al contempo è necessario un adeguamento redazionale, dato che il vigente articolo 65 capoverso 2bis è trasferito in un nuovo capoverso 2ter. Dal punto di vista materiale la disposizione resta invariata.
Art. 7 cpv. 1
L'articolo 7, in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 e l'articolo 16, disciplina l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria e l'inizio del processo di risparmio nell'ambito del regime obbligatorio della LPP. In seguito alle modifiche
proposte (v. i commenti all'art. 2 cpv. 1 AP-LPP), il presente articolo deve essere
adeguato.
Art. 8 cpv. 1 e 2
Nel capoverso 1, la deduzione di coordinamento fissa (pari a 24 570 fr. nel 2013) è
sostituita da una deduzione di coordinamento calcolata in percentuale del salario
AVS. La deduzione diventa così proporzionale al salario, migliorando la copertura
previdenziale degli assicurati, in particolare quelli con redditi medi e bassi e/o
un'occupazione a tempo parziale. Se una persona ha, per esempio, un salario annuo
di 40 000 franchi, attualmente la legislazione prevede una deduzione di coordinamento di 24 570 franchi, per cui risulta un salario coordinato LPP di 15 430 franchi.
Con la nuova deduzione di coordinamento pari al 25 per cento del salario AVS, il
nuovo salario coordinato ammonterà al 75 per cento del salario AVS, ossia a 30 000
franchi (75 % di 40 000 fr.). Dato che il limite superiore del salario assicurabile
annuo resterà invariato (84 240 fr. nel 2013), la nuova deduzione di coordinamento
massima ammonterà a 21 060 franchi (il 25 % di 84 240 franchi). Questa cifra è
inferiore all'attuale deduzione di coordinamento, il che significa che il salario coordinato aumenterà per tutti gli assicurati.
La nuova deduzione di coordinamento è una delle misure volte a compensare l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP.
Il capoverso 2 è abrogato poiché la fissazione di un salario coordinato minimo è
necessaria soltanto se è prevista una deduzione di coordinamento fissa.
Art. 10 cpv. 2 lett. a
L'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento».
Una persona che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento e adempie le condizioni per l'assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria (salario minimo,
nessuna esenzione dall'obbligo assicurativo) deve per principio essere nuovamente
assicurata anche nel caso in cui benefici già, anche solo in parte, di prestazioni di
vecchiaia del secondo pilastro. Per questi casi speciali, il Consiglio federale può
emanare disposizioni di coordinamento (v. anche il commento all'art. 13a cpv. 5 APLPP). L'età di riferimento vale per la previdenza obbligatoria secondo la LPP. I
regolamenti degli istituti di previdenza potranno tuttavia continuare a prevedere
un'età di riferimento diversa e in particolare inferiore. I loro piani di previdenza
dovranno però permettere di raggiungere almeno il livello di prestazioni previsto
dalle disposizioni legali all'età di riferimento secondo la LPP. Se il regolamento
prevede un'età di riferimento più bassa e un lavoratore è assunto dopo aver compiuto
187
questa età, egli resta pertanto assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria
conformemente al presente articolo fino al raggiungimento dell'età di riferimento
secondo l'articolo 13 capoverso 1 AP-LPP. Un età di riferimento regolamentare più
bassa può valere soltanto per persone che erano effettivamente assicurate al piano
previdenziale in questione prima di questa età.
Art. 13
Età di riferimento ed età minima
Capoverso 1: per garantire un coordinamento perfetto dell'età di riferimento tra il
primo e il secondo pilastro, il capoverso 1 rinvia direttamente all'articolo 21 APLAVS. Questo rimando include anche la relativa regolamentazione transitoria di cui
alla lettera b (età di riferimento per le donne) delle disposizioni transitorie della
presente revisione della LAVS. In questo modo è garantito il coordinamento tra
LAVS e LPP per quanto riguarda l'adeguamento dell'età di riferimento per le donne.
Questo vale non soltanto per il diritto a prestazioni di vecchiaia, ma anche per tutte
le disposizioni che si basano sull'età di riferimento, come ad esempio quelle sull'obbligo assicurativo (v. art. 10 cpv. 2 lett. a) e sugli accrediti di vecchiaia (art. 16). Gli
istituti di previdenza restano liberi di prevedere nei loro regolamenti un'età di riferimento diversa (età di riferimento regolamentare) compresa tra l'età minima per la
riscossione delle prestazioni di vecchiaia (cpv. 2) e il compimento del 70° anno
d'età, a condizione che siano garantite le prestazioni minime al raggiungimento
dell'età di riferimento legale.
Capoverso 2: il vigente capoverso 2 è modificato, poiché la riscossione flessibile
delle prestazioni di vecchiaia sarà disciplinata nell'articolo 13a AP-LPP. Per garantire l'armonizzazione con la legislazione sull'AVS, l'avamprogetto prevede che l'età
minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia sia stabilita nella legge, nel
presente capoverso.
Art. 13a
Diritto alle prestazioni di vecchiaia (nuovo)
L'articolo 13a disciplina il diritto alla riscossione flessibile delle prestazioni di
vecchiaia, che corrisponde in gran parte alla flessibilizzazione prevista nell'AVS.
Nel mondo del lavoro, questa flessibilizzazione avrà pienamente effetto soltanto se
anche le prestazioni di vecchiaia sovraobbligatorie potranno essere riscosse almeno
con la stessa flessibilità. La regolamentazione proposta per la riscossione flessibile
delle prestazioni di vecchiaia prevede pertanto un'estensione dell'applicazione delle
nuove disposizioni anche al regime sovraobbligatorio.
Capoverso 1: le disposizioni della previdenza professionale devono permettere agli
assicurati un pensionamento flessibile, offrendo loro la possibilità riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia a partire dai 62 anni, ossia tre anni prima
dell'età di riferimento, e di rinviarle fino all'età di 70 anni. La riscossione può iniziare a partire da un mese qualsiasi. In particolare non deve coincidere con l'inizio
dell'anno o con il primo mese successivo al compimento degli anni. Ciò non esclude
che gli istituti di previdenza stabiliscano nei loro regolamenti scadenze ragionevoli
da rispettare per la presentazione delle richiesta di riscossione delle rendita, affinché
resti tempo a sufficienza anche per calcoli di una certa complessità.
Il compimento del 70° anno d'età vale uniformemente, per il primo e il secondo
pilastro nonché per il pilastro 3a, quale limite superiore della fase di risparmio della
previdenza per la vecchiaia.
188
Come finora, l'anticipazione delle prestazioni di vecchiaia sarà autorizzata soltanto
in caso di riduzione o cessazione dell'attività lucrativa presso il datore di lavoro
attuale, mentre il rinvio della rendita presupporrà la prosecuzione dell'attività lucrativa.Capoverso 2: questo capoverso disciplina la riscossione parziale delle prestazioni di vecchiaia. La nuova regolamentazione dovrebbe permettere un passaggio
graduale al pensionamento. Data la grande diversità delle esigenze individuali degli
assicurati e delle condizioni sul mercato del lavoro, gli assicurati devono poter
accordare al meglio la riscossione delle prestazioni di vecchiaia con la riduzione
dell'attività lucrativa. Questo permetterebbe un pensionamento graduale coordinato
tra il mondo del lavoro e la previdenza professionale. D'altra parte occorre preservare gli istituti di previdenza da un'eccessiva frammentazione della riscossione delle
prestazioni e da un numero troppo elevato di calcoli complessi per determinare le
percentuali di rendita. Saranno pertanto possibili fino a tre tappe e alla terza si dovrà
riscuotere la totalità delle prestazioni di vecchiaia. Per garantire il coordinamento
con il primo pilastro, in caso di anticipazione anche nella previdenza professionale
alla prima tappa si dovrà riscuotere almeno il 20 per cento delle prestazioni di vecchiaia. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento andrà inoltre osservato il
capoverso 4.
Il fatto che prima del primo scatto l'assicurato lavorasse a tempo pieno o parziale è
invece irrilevante. Una persona che lavorava a metà tempo ha quindi per principio
diritto allo stesso numero di scatti di una persona che lavora a tempo pieno.
Si è volutamente rinunciato a stabilire un importo minimo in franchi per le singole
percentuali di rendita in caso di anticipazione delle prestazioni di vecchiaia, dato che
la procedura per le rendite molto esigue è già disciplinata all'articolo 37 capoverso 3.
Ne consegue che un assicurato che riscuote una parte delle sue prestazioni di vecchiaia abbia diritto a una rendita inferiore al 10 per cento della rendita minimia di
vecchiaia dell'AVS. Una regolamentazione speciale per questa eventualità è tuttavia
ingiustificata, dato che un importo tanto basso (attualmente 117 fr. al mese) difficilmente contribuisce al sostentamento in misura tale da giustificare un diritto assoluto
al versamento sotto forma di rendita in deroga alla disposizione, di lunga data,
dell'articolo 37 capoverso 3.
Dato che la limitazione a tre tappe è intesa a proteggere gli istituti di previdenza,
essa rappresenta una regolamentazione minima. Gli istituti di previdenza sono liberi
di stabilire nei loro regolamenti un numero superiore di tappe e una quota inferiore
al 20 per cento per la riscossione anticipata. Per la riscossione delle prestazioni di
vecchiaia sotto forma di capitale, la soluzione proposta non conferisce il diritto a
versamenti parziali ma permette agli istituti di previdenza di prevedere una tale
possibilità, prevedendo tuttavia un massimo di tre versamenti. È vietato aggirare
questa limitazione assicurando il salario derivante da un rapporto di lavoro presso
più istituti di previdenza in modo da beneficiare complessivamente di un numero
superiore di versamenti parziali. Il Consiglio federale potrà emanare disposizioni
esecutive che garantiscano il coordinamento in casi del genere (v. art. 97 cpv. 1 e in
analogia, per esempio, all'art. 1a OPP 2).
Capoverso 3: l'assicurato che intende percepire la totalità o una percentuale della
rendita prima dell'età di riferimento può farlo soltanto se riduce il suo salario nella
stessa misura. La diminuzione non deve essere soltanto temporanea. Se al momento
della riduzione si può già prevedere che in seguito il salario aumenterà nuovamente,
non si può parlare di un «pensionamento». D'altro canto non si può e non si deve
escludere che una persona aumenti in seguito nuovamente la sua attività lucrativa.
189
Questa possibilità non può essere infatti esclusa nemmeno nel caso di persone che si
sono fatte pensionare prima dell'età di riferimento e riscuotono la rendita intera:
anche loro possono in seguito farsi nuovamente assumere dallo stesso o da un altro
datore di lavoro. Non si tratta dunque minimamente di vietare la prosecuzione
dell'attività lavorativa. Anche in questi casi, tuttavia, la riscossione delle prestazioni
di vecchiaia è irreversibile e in caso di aumento dell'attività lucrativa il beneficiario
di rendita non ha il diritto di far sospendere il versamento delle prestazioni per
ricevere in seguito una rendita più elevata. Per l'assicurazione del reddito da lavoro
ancora conseguito da persone che riscuotono già prestazioni di vecchiaia, il Consiglio federale può emanare le necessarie disposizioni di coordinamento (v. cpv. 5
lett. a; per quanto concerne i riscatti, v. il commento all'art. 79b cpv. 2 AP-LPP).
Fino all'età di riferimento non sussiste l'obbligo di riscuotere una parte delle prestazioni di vecchiaia. Se il salario (e di conseguenza il salario assicurato) diminuisce,
gli istituti di previdenza versano prestazioni di vecchiaia oppure applicano l'articolo 20 LFLP. Molti istituti offrono però anche la possibilità di lasciare in deposito
presso di loro l'avere di vecchiaia interessato dalla riduzione per poi versarlo successivamente agli assicurati al momento della riscossione delle prestazioni di vecchiaia
(sia sotto forma di rendita che sotto forma di capitale). L'avamprogetto non propone
tuttavia l'imposizione di questa soluzione a tutti gli istituti di previdenza. Se le
condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1bis LFLP sono adempiute nella misura
della riduzione del salario assicurato, l'assicurato può anche far valere il diritto a una
prestazione d'uscita. Se non sono riscosse prestazioni di vecchiaia, il regolamento
può inoltre offrire agli assicurati la possibilità di mantenere la previdenza al livello
del precedente guadagno assicurato conformemente all'articolo 33a.
Dato che per la riscossione delle prestazioni sono possibili fino a tre tappe, occorre
garantire che la riscossione della rendita intera coincida con la cessazione dell'assoggettamento all'obbligo assicurativo.
Capoverso 4: dopo il raggiungimento dell'età di riferimento gli assicurati devono
poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali in favore della previdenza
professionale soltanto nella misura in cui proseguono l'attività lucrativa. In deroga al
capoverso 2, a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento può essere rinviata
soltanto la quota delle prestazioni di vecchiaia corrispondente all'attività lucrativa
ancora esercitata. Il Consiglio federale emanerà disposizioni esecutive in merito che
preciseranno il calcolo delle prestazioni di vecchiaia che possono essere rinviate (v.
cpv. 5).
Capoverso 5: le numerose nuove possibilità di riscossione flessibile delle prestazioni
di vecchiaia sollevano diversi interrogativi di natura attuariale e rendono necessario
un coordinamento con altre disposizioni. Il Consiglio federale dovrà avere la possibilità di risolvere queste questioni a livello di ordinanza. Il Consiglio federale emanerà inoltre disposizioni di coordinamento (v. commento all'art. 79b cpv. 2) per
stabilire in che misura sarà ancora possibile effettuare riscatti in caso di riscossione
di prestazioni di vecchiaia.
Art. 14
Ammontare della rendita di vecchiaia
Capoverso 1: questo capoverso va adeguato per poter disciplinare il calcolo della
rendita di vecchiaia anche in caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia anteriore o posteriore all'età di riferimento.
190
Capoverso 2: al raggiungimento dell'età di riferimento, l'aliquota di conversione
minima applicabile sia per gli uomini che per le donne è del 6 per cento (attualmente
6,8 per cento). Tuttavia, affinché questo adeguamento entri in vigore progressivamente è necessaria una disposizione transitoria (v. disposizioni transitorie, lett. b).
Al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire aliquote diverse, in base
a principi attuariali, per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia anteriore o
posteriore all'età di riferimento.
Capoverso 3: data l'incertezza dei parametri fondamentali per il calcolo dell'aliquota
minima di conversione, in particolare l'andamento dei tassi d'interesse, il Consiglio
federale deve avere la possibilità di riesaminare più spesso questo valore. Attualmente il Consiglio federale è tenuto a sottoporre al Parlamento un rapporto almeno
ogni dieci anni per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi.
Questo intervallo sarà ridotto a cinque anni. L'adeguamento più rapido dell'aliquota
minima di conversione all'evoluzione dei fattori biometrici e delle strutture del
mercato finanziario dovrebbe contribuire a migliorare la stabilità degli istituti di
previdenza. Attualmente l'aliquota di conversione deve essere ridotta, ma in futuro
non si può escludere che occorra aumentarla, per esempio se i rendimenti del capitale dovessero nuovamente crescere in modo duraturo.
L'obiettivo del rapporto è illustrare l'evoluzione recente dei parametri tecnici utilizzati per valutare l'adeguatezza dell'aliquota minima di conversione, vale a dire dati
biometrici (evoluzione della speranza di vita ecc.) e dati relativi ai mercati finanziari
(prospettive di rendimento). In caso di cambiamento della situazione, il rapporto
presenterà le possibili misure.
Art. 15 cpv. 1 lett. a e c (nuova)
Lettera a: l'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di
riferimento» (v. commento all'art. 13 cpv. 1 AP-LPP).
Lettera c: l'articolo 79b AP-LPP prescrive che i riscatti vanno dapprima accreditati
all'avere di vecchiaia LPP, qualora quest'ultimo sia inferiore all'importo massimo
possibile per una determinata età e un determinato salario coordinato. È pertanto
necessario completare l'elenco delle componenti dell'avere di vecchiaia LPP (v.
anche il commento all'art. 79b AP-LPP). 118
Art. 16
Accrediti di vecchiaia
L'articolo 16 LPP stabilisce le aliquote degli accrediti di vecchiaia. Per compensare
l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP e garantire il mantenimento
del livello di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, l'avamprogetto propone di
estendere il processo di risparmio.
A tal fine saranno innanzitutto adeguate le aliquote degli accrediti di vecchiaia, che
attualmente ammontano al 7 per cento tra i 25 e i 34 anni, al 10 per cento tra i 35 e i
118
Il progetto «Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio» prevede già
l'introduzione di una nuova lettera c. Quando sarà redatto il messaggio bisognerà valutare
la necessità di una disposizione di coordinamento per evitare che la lettera c eventualmente introdotta nel quadro di detto progetto non venga soppressa da quella del presente progetto.
191
44 anni, al 15 per cento tra i 45 e i 54 anni e al 18 per cento a partire dai 55 anni. Per
non penalizzare i lavoratori dell'ultima categoria rispetto a quelli più giovani sul
mercato del lavoro è previsto un livellamento della graduazione delle aliquote.
Concretamente, l'aliquota resterà invariata tra i 25 e i 34 anni, aumenterà all'11,5 per
cento (+1,5 punti percentuali) tra i 35 e i 44 anni e salirà al 17,5 per cento (+2,5
punti percentuali) tra i 45 e i 54 anni. Gli accrediti dei lavoratori ultracinquantacinquenni scenderanno invece al 17,5 per cento (-0,5 punti percentuali), ossia la stessa
aliquota prevista tra i 45 e i 54 anni. Questa modifica dovrebbe favorire ulteriormente l'occupazione dei lavoratori anziani.
A causa della riduzione degli accrediti di vecchiaia per i lavoratori che hanno passato i 55 anni, l'avere di vecchiaia di queste persone crescerà in misura inferiore rispetto a oggi. Questa perdita sarà compensata dalla misura prevista per la generazione di
transizione (v. art. 56 cpv. 1 lett. i AP-LPP).
L'obbligo legale di alimentare l'avere con gli accrediti di vecchiaia termina al raggiungimento dell'età di riferimento. Passato questo limite d'età è possibile computare
ulteriori accrediti in applicazione dell'articolo 33b nel quadro della previdenza più
estesa.
Art. 17, secondo periodo (nuovo)
In caso di riscossione di una percentuale di rendita anche le eventuali rendite per
figli sono concesse in misura proporzionale 119. In seguito all'introduzione del diritto
legale a una percentuale della rendita di vecchiaia è necessario riprendere anche per
le rendite per i figli di cui all'articolo 17 la stessa disposizione prevista attualmente
all'articolo 25 per le rendite per i figli relative alle rendite d'invalidità (e alle frazioni
di esse).
Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva
L'articolo 19a LPP è stato introdotto in seguito all'entrata in vigore della legge
sull'unione domestica registrata (LUD). L'articolo 20a LPP non fa riferimento a
questa disposizione, ma rinvia unicamente agli articoli 19 e 20 LPP. La presente
modifica corregge questa svista.
Art. 21 cpv. 3 (nuovo)
La disposizione vigente prevede che in caso di morte di un assicurato che non riceveva ancora una rendita, le rendite per superstiti sono calcolate in base alla rendita
intera d'invalidità cui l'assicurato avrebbe avuto diritto in quel momento. Nel caso
dei beneficiari di rendite di vecchiaia o d'invalidità, le rendite per superstiti sono
calcolate in base all'importo della rendita effettivamente percepita. Nessuna di
queste disposizioni è tuttavia applicabile al caso di un assicurato che ha già raggiunto l'età di riferimento (e non può quindi più diventare invalido), ma non riscuote
119
192
Pur essendo evidente, questo fatto deve essere indicato esplicitamente nell'articolo 17,
poiché secondo il diritto vigente l'importo della rendita per figli equivale a quello della
rendita per orfani, che per principio è calcolata sulla base della rendita intera riscossa
dall'assicurato, o se questi è deceduto prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, sulla base della rendita d'invalidità cui egli avrebbe avuto diritto in quel momento.
ancora la rendita di vecchiaia. Questo caso particolare è disciplinato dal nuovo
capoverso 3. Il miglioramento delle prestazioni derivante dalla continuazione dell'attività lucrativa e dal rinvio delle prestazioni di vecchiaia ha così effetto anche sulle
prestazioni per i superstiti. 120
Art. 24 cpv. 2 e 3 lett. b
Capoverso 2: l'espressione «all'età di 65 anni» è sostituita con «all'età di riferimento» (v. commento all'art. 13 cpv. 1 AP-LPP). La rendita d'invalidità è calcolata
secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età di riferimento. Questa aliquota è definita all'articolo 14 capoverso 2 e, per la generazione di
transizione, nella relativa disposizione transitoria (v. lett. b delle disposizioni transitorie della modifica del ...).
Capoverso 3 lettera b: il sistema previsto attualmente per stabilire l'avere di vecchiaia determinante per il calcolo della rendita d'invalidità è mantenuto. L'espressione
«età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento» (v. commento
all'art. 13 cpv. 1). Per quanto concerne l'età di riferimento delle donne v. il commento all'articolo 13 capoverso 1 AP-LPP.
Art. 31
Principio
L'espressione «età che dà diritto alla rendita» è sostituita con «età di riferimento» (v.
commento all'art. 13 cpv. 1 AP-LPP). Inoltre l'indicazione «al momento in cui entra
in vigore la presente legge» è sostituita dall'indicazione esplicita della data.
Art. 33a cpv. 2
L'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento»
(v. commento all'art. 13 cpv. 1).
Art. 33b, rubrica
L'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento»
(v. commento all'art. 13 cpv. 1).
Art. 36 cpv. 1
L'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento»
(v. commento all'art. 13 cpv. 1). Nella versione italiana è necessario un adeguamento
redazionale.
120
Il progetto «Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio» prevede già
l'introduzione di un nuovo capoverso 3 nell'articolo 21. Quando sarà redatto il messaggio
bisognerà valutare la necessità di una disposizione di coordinamento per evitare che il capoverso 3 eventualmente introdotto nel quadro di detto progetto non venga soppresso da
quello del presente progetto.
193
Art. 41 cpv. 3
L'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento»
(v. commento all'art. 13 cpv. 1).
Art. 44 cpv. 1
L'affiliazione dei lavoratori indipendenti senza personale a un istituto collettivo è
controversa e non è attualmente accettata dalle autorità fiscali per mancanza di una
chiara base legale (v. la circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
[AFC] n. 1 del 30 gennaio 1986 «Bundesgesetz zur Anpassung des BdBSt an das
Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge» e il promemoria dell'AFC del 13 giugno 1988 «Critères à remplir par l'institution de prévoyance de la branche professionnelle permettent aux indépendants [avec ou sans personnel] de s'assurer»; v.
anche le decisioni del Tribunale federale 2C_309/2007 dell'11.12.2007 e
2P.127/2001 del 21.12.2001 nonché il Bollettino della previdenza professionale
n. 11, N. 67 e n. 48, N. 281) Secondo l'articolo 44 LPP, un indipendente senza
personale può assicurarsi presso l'istituto di previdenza della sua professione. Se non
esiste alcun istituto di previdenza della sua associazione professionale, può assicurarsi soltanto presso la Fondazione Istituto collettore LPP. Il 20 marzo 2013, il
Consiglio nazionale ha accolto il postulato 12.3981 «Secondo pilastro per gli indipendenti senza collaboratori», che chiede di migliorare la situazione dei lavoratori
indipendenti nel secondo pilastro. La CAV PP pubblicherà inoltre una comunicazione concernente le possibilità di affiliazione dei lavoratori indipendenti.
Per questa ragione, l'articolo 44 AP-LPP autorizza esplicitamente gli indipendenti ad
affiliarsi a un istituto di previdenza che non sia quello della loro professione e che
prevede tale possibilità nel suo regolamento.
Art. 46 cpv. 1
La soglia d'entrata di 14 040 franchi stabilita negli articoli 2 e 7 AP-LPP vale anche
per l'assicurazione facoltativa per i lavoratori al servizio di più datori di lavoro.
L'accesso di questi lavoratori al secondo pilastro non è dunque agevolato soltanto
nell'assicurazione obbligatoria ma, grazie a questa modifica, anche in quella facoltativa.
Art. 49 cpv. 1, secondo periodo, e 2 n. 2 e 2a (nuova)
Capoverso 1, secondo periodo: l'espressione «età del pensionamento» è sostituita
con «età di riferimento» (v. commento all'art. 13 cpv. 1 AP-LPP).
Capoverso 2 numeri 2 e 2a (nuovo): questo capoverso elenca le disposizioni della
LPP applicabili anche alla previdenza più estesa degli istituti di previdenza con
prestazioni integrate.
Il tenore attuale del numero 2, introdotto nel corso della 1a revisione LPP, è ormai
obsoleto, poiché menziona una disposizione sugli acquisti supplementari per il
prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia che avrebbe dovuto essere introdotta con l'11a revisione dell'AVS e che quindi non è entrata in vigore. Per contro,
occorre estendere il campo d'applicazione di una disposizione della LPP introdotta
dalla presente revisione (v. commento all'art. 89a cpv. 6 n. 2 AP-CC).
194
Art. 51 cpv. 3, 3bis e 6 (nuovo)
Capoverso 3: la questione della corretta attuazione dell'amministrazione paritetica si
pone soprattutto per gli istituti collettivi e comuni. In particolare, si rileva spesso
l'assenza di elezioni dirette democratiche dei membri dell'organo supremo. Occorre
pertanto garantire che tutti i dipendenti possano partecipare alle elezioni e ricevano
le informazioni necessarie. Tutti i lavoratori assicurati devono disporre sia del diritto
di voto, vale a dire il diritto di eleggere i loro rappresentanti, sia del diritto di eleggibilità, ossia quello di essere eletti. Come già oggi, i regolamenti potranno continuare
a prevedere il diritto di eleggibilità per terze persone, per esempio specialisti esterni.
Non saranno invece più ammesse clausole regolamentari che limitano il diritto di
eleggibilità ai membri degli organi paritetici delle singole casse pensioni affiliate.
Il diritto di voto potrà continuare ad essere esercitato in forma diretta o indiretta. In
caso di elezione indiretta, i delegati dovranno tuttavia essere preventivamente eletti
dagli assicurati e non potranno essere nominati da terzi. L'elezione dovrà avvenire in
base a liste di candidati accessibili a tutti i lavoratori. Questa procedura di voto
rafforza la legittimità dei rappresentanti dei lavoratori e garantisce una procedura più
democratica.
Le autorità di vigilanza non potranno più autorizzare un altro modello di rappresentanza giustificandolo con la struttura dell'istituto di previdenza. Queste nuove disposizioni valgono in linea di massima per tutti gli istituti di previdenza. Nei loro regolamenti, gli istituti di previdenza potranno tuttavia prevedere la possibilità che i
lavoratori siano rappresentati da membri di organizzazioni dei lavoratori. Queste
soluzioni, che si sono rivelate valide e non sono state contestate, dovranno poter
essere mantenute anche in futuro.
Capoverso 3bis: per motivi di sistematica legislativa, l'ultimo periodo del capoverso
3 è trasferito in un nuovo capoverso 3bis. Sotto il profilo materiale il testo resta
invariato.
Capoverso 6: con questa delega di competenze al Consiglio federale si intende
disciplinare in particolare lo svolgimento delle elezioni e la compilazione delle liste
di candidati. Mediante ordinanza dovrà essere prescritto il controllo del regolare
svolgimento delle elezioni e l'informazione adeguata degli assicurati. Il Consiglio
federale potrà prevedere eccezioni all'obbligo di stilare liste di candidati.
Art. 53a
Disposizioni d'esecuzione
Lettera a: la vecchia lettera b dell'articolo 53a è stata abrogata nell'ambito delle
riforma strutturale. Essa prevedeva che il Consiglio federale potesse emanare disposizioni sui requisiti che devono adempiere le persone e istituzioni incaricate dell'investimento e dell'amministrazione del patrimonio. Dai materiali relativi a quella
modifica di legge non risulta che la questione dell'abilitazione di persone esterne
quali amministratori patrimoniali sia stata affrontata in occasione dell'abrogazione di
questa norma di delega.
L'articolo 48f capoverso 4 OPP 2 (che entrerà in vigore l'1.1.2014) enumera le
persone esterne che possono essere incaricate di amministrare il patrimonio nell'ambito della previdenza professionale. Gli amministratori patrimoniali indipendenti non
figurano nell'elenco esaustivo. Questa omissione costituisce una restrizione del
diritto alla libertà economica (art. 27 Cost.), anche se in virtù dell'articolo 48f capo195
verso 5 OPP 2 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
(CAV PP) avrà la possibilità, in singoli casi, di dichiarare abilitate ad amministrare il
patrimonio anche altre persone, attenuando così l'effetto della restrizione.
Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale esplicita. Dato
che l'articolo 51b LPP, cui rimanda l'articolo 48f capoverso 2 OPP 2, è formulato in
modo relativamente aperto e la restrizione della libertà economica può essere considerare come relativamente forte, la reintroduzione della vecchia disposizione dell'articolo 53a lettera b LPP (nuova lettera a) fa chiarezza a questo riguardo.
Lettere b e c: per motivi di sistematica legislativa, le lettere a e b vigenti diventeranno le lettere b e c. Al contempo, la modifica chiarisce che ovviamente queste disposizioni si applicano anche alle istituzioni e non soltanto alle persone fisiche.
Art. 53d cpv. 1, terzo periodo (nuovo)
Sebbene la dottrina e la giurisprudenza (DTF 135 V 113, v. Bollettino della previdenza professionale n° 24, N. 148) ammettano eccezionalmente la possibilità che un
istituto di previdenza rinunci alla procedura di liquidazione parziale, qualora l'onere
derivante da quest'ultima sia sproporzionato rispetto all'entità dei fondi liberi, può
tuttavia accadere che tale procedura venga comunque imposta anche in casi del
genere.
Può anche succedere che in caso di uscita di un gruppo di assicurati dall'effettivo di
una cassa pensioni che presenta un grado di copertura leggermente insufficiente, il
datore di lavoro decida di finanziare lo scoperto, affinché questi assicurati ricevano
la loro prestazione di libero passaggio senza deduzioni. Anche in questo caso occorre impedire che l'istituto di previdenza debba procedere a una liquidazione parziale,
onde evitare i costi sproporzionati dell'operazione.
Al Consiglio federale sarà pertanto attribuita la competenza di disciplinare questo
genere di casi. Si tratterà di trovare una via di mezzo tra la tutela dei diritti degli
assicurati e i costi sproporzionati generati da questi casi.
Art. 56 cpv. 1 lett. i (nuova)
Al fondo di garanzia LPP è assegnato il compito di versare sussidi per compensare
le ripercussioni dell'adeguamento dell'aliquota minima di conversione sulla generazione di transizione. Conformemente alle relative disposizioni transitorie, il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di questi sussidi. In virtù
dell'articolo 59 LPP, esso ne disciplina anche il necessario finanziamento, al quale
devono contribuire tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla legge. Le pertinenti
diposizioni esecutive saranno emanate nell'ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP»
(OFG). Bisogna precisare che questo finanziamento concerne unicamente le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria.
Art. 58 cpv. 1 e 2
Attualmente la media degli accrediti di vecchiaia stabiliti all'articolo 16 ammonta al
12 per cento dei salari coordinati. In seguito al previsto aumento degli accrediti, la
media aumenterà a ca. il 13 per cento. Per lasciare in gran parte invariate le sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età occorre adeguare la somma degli accrediti di
196
vecchiaia dal 14 al 15 per cento (cpv. 1) Al contempo bisogna adeguare anche il
valore di riferimento del capoverso 2, che in caso di scostamento notevole rispetto
dalla media nazionale delle aliquote degli accrediti di vecchiaia determina una
modifica della somma degli accrediti di vecchiaia da parte del Consiglio federale,
portandolo dal 12 al 13 per cento.
Art. 60, rubrica e cpv. 2 lett. f (nuova)
Compiti
All'istituto collettore è attribuito un nuovo compito conformemente all'articolo 60a
AP-LPP. Per questa ragione deve essere aggiunta una lettera f all'elenco dei compiti
dell'articolo 60 capoverso 2 LPP. A questo proposito v. il commento all'articolo 60a
AP-LPP.
Art. 60a 121(nuovo) Versamento dell'avere di libero passaggio sotto forma di rendita
Capoverso 1: il nuovo articolo 60a AP-LPP intende offrire alle persone che cessano
di essere assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria prima dell'età
minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia la possibilità di beneficiare
di una rendita vitalizia di vecchiaia anche nel caso in cui non si affilino più alla
previdenza professionale fino all'età di riferimento. Una tale regolamentazione è
particolarmente importante per le persone che hanno lasciato il mondo del lavoro
loro malgrado, per esempio perché non sono più riuscite a trovare un posto di lavoro
o perché hanno dovuto ridurre o cessare l'attività lucrativa in seguito all'assunzione
di compiti assistenziali.
Capoverso 2: l'avere di libero passaggio può essere percepito sotto forma di rendita
al più presto al raggiungimento dell'età minima per la riscossione delle prestazioni di
vecchiaia. Il primo termine per ricevere queste prestazioni corrisponde dunque
all'età minima generale introdotta dalla riforma. La richiesta di versamento dell'avere di libero passaggio sotto forma di rendita deve essere presentata al più tardi al
raggiungimento dell'età di riferimento.
Capoverso 3: in caso di decesso del beneficiario di rendita, i familiari di cui agli
articoli 19-20 avranno diritto a una rendita per superstiti. Queste persone rischierebbero altrimenti di cadere in povertà.
Capoverso 4: l'istituto collettore potrà prevedere nel suo regolamento altri beneficiari conformemente all'articolo 20a. Se il regolamento lo prevede, avrà per esempio
diritto a una rendita per superstiti la persona che ha convissuto con il beneficiario di
rendita defunto nei cinque anni precedenti il decesso.
Il rimando all'articolo 37 capoverso 3 permette all'istituto collettore di negare il
versamento di rendite che risultano inferiori al 10 per cento della rendita minima di
vecchiaia dell'AVS, pari attualmente a 1170 franchi al mese.
Capoverso 5: dato che non vi è alcun ente che sopporta i rischi relativi alle rendite
che l'istituto collettore deve versare in virtù di questo articolo (v. cap. 2.4.3.1.2),
l'istituto deve poter prevedere una soluzione finanziariamente autonoma. Inoltre,
121
Nel progetto «Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio» l'articolo 60a è già utilizzato. Quando sarà redatto il messaggio bisognerà valutare la necessità di
una disposizione di coordinamento per evitare che l'articolo 60a eventualmente introdotto
nel quadro di detto progetto non venga soppresso da quello del presente progetto.
197
queste prestazioni sono garantite dal fondo di garanzia analogamente ad altre prestazioni pensionistiche in caso di insolvenza dell'istituto di previdenza o della collettività di assicurati. La necessaria base legale è fornita già dall'articolo 56 capoverso 1
lettera b LPP, secondo cui il fondo di garanzia garantisce le prestazioni legali degli
istituti di previdenza divenuti insolvibili. La forma speciale di versamento della
prestazione di libero passaggio prevista dall'articolo 60 capoverso 2 lettera f e
dall'articolo 60a AP-LPP costituisce una prestazione legale sui generis.
Nel quadro del progetto «Conguaglio della previdenza professionale in caso di
divorzio», attualmente dibattuto in Parlamento, sarà introdotto un diritto legale al
versamento dell'avere di libero passaggio sotto forma di rendita per un'ulteriore
categoria di persone: chi nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale
riceverà una quota di una rendita o di una prestazione d'uscita, avrà il diritto di farla
convertire in una rendita dall'istituto collettore (v. messaggio sul conguaglio della
previdenza professionale in caso di divorzio 122)
Art. 62 cpv. 1 lett. c
Si tratta di un adeguamento puramente formale: il termine «organo di controllo» è
sostituito con «ufficio di revisione».
Art. 64a cpv. 1 lett. h (nuova)
Conformemente all'articolo 44c vOPP 2, fino al 31 dicembre 2011 l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali esaminava ogni anno la situazione finanziaria degli istituti
di previdenza sulla base dei dati forniti dalle autorità di vigilanza e faceva rapporto
al Consiglio federale. Dato che con l'entrata in vigore della riforma strutturale, il
1° gennaio 2012, questa disposizione è stata abrogata e quindi l'UFAS non è più
competente per la stesura del rapporto (v. commento all'abrogazione dell'art. 44c
vOPP 2 nel Bollettino della previdenza professionale n° 123, p. 65, disponibile in
francese e tedesco). Da allora, la Commissione di alta vigilanza della previdenza
professionale (CAV PP) svolge ogni anno un sondaggio sulla situazione finanziaria
degli istituti di previdenza che le permette di rilevare le eventuali falle del sistema e
di meglio adattare le misure di alta vigilanza alle esigenze effettive. L'avamprogetto
prevede dunque l'estensione dell'elenco dei compiti della CAV PP e al contempo la
creazione della necessaria base legale per questa attività. La nuova lettera h autorizza la CAV PP a svolgere indagini sulla situazione della previdenza professionale.
Dato che gran parte delle informazioni necessarie sono custodite presso gli istituti di
previdenza, la nuova disposizione stabilisce che la CAV PP (e, per delega, la sua
segreteria) possono esigere i dati direttamente dagli istituti di previdenza, senza
passare per le autorità di vigilanza. Gli istituti di previdenza sono tenuti a rispondere
alla richiesta della CAV PP. Questa procedura semplificata permette di risparmiare
tempo e, quindi, di garantire l'attualità del rapporto.
Art. 64c cpv. 2 lett. a
Il criterio del «numero di assicurati» attualmente previsto dall'articolo 64c capoverso
2 lettera a per il calcolo della tassa di vigilanza annuale è poco chiaro. Quando è
122
198
FF 2013 4151
stata istituita la CAV PP, si è deciso di fissare l'ammontare della tassa annuale
tenendo conto non soltanto del numero degli assicurati attivi, ma anche del numero
delle rendite versate. L'articolo 64c parla tuttavia semplicemente di «assicurati».
Questa disposizione va pertanto adeguata precisando che la tassa è calcolata in
funzione delle rendite versate e non del numero di beneficiari di rendita. Il calcolo
della tassa in base al numero delle rendite versate semplifica il compito degli istituti
di previdenza rispetto a quello in funzione del numero dei beneficiari di rendite,
poiché non richiede una distinzione tra rendite principali e rendite accessorie (p. es.
rendite per i figli). Le liquidazioni in capitale non sono invece prese in considerazione.
Art. 65 cpv. 2bis e 2ter
Capoverso 2bis: gli istituti di previdenza devono rispettare principi collettivi nello
stabilire l'ammontare dei contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità.
Come finora sarà compito del perito in materia di previdenza professionale proporre
all'organo competente dell'istituto di previdenza, sulla base della propria perizia
attuariale, l'ammontare dei contributi di rischio. In futuro, nella previdenza professionale non sarà tuttavia più possibile fissarli individualmente secondo i principi
delle assicurazioni-vita, come accade oggi presso alcuni istituti collettivi autonomi e
non autonomi. Il problema degli istituti collettivi non autonomi è che di regola essi
ripercuotono interamente sugli assicurati i contributi di rischio fatturati dagli istituti
di assicurazione, che sono fortemente individualizzati. Gli istituti collettivi autonomi
sono costretti, per continuare a essere concorrenziali, a prevedere una certa individualizzazione, perché altrimenti non potrebbero proporre offerte interessanti ai «buoni
rischi». L'individualizzazione fa però si che all'interno di una medesima collettività
aziendale vengano a crearsi enormi differenze tra i diversi contributi di rischio, il
che viola il principio della solidarietà aziendale su cui si fonda la previdenza professionale. Al Consiglio federale sarà attribuita la competenza di precisare i principi
della collettivizzazione dei rischi morte e invalidità.
Capoverso 2ter: per motivi di sistematica legislativa, l'attuale capoverso 2bis diventerà il capoverso 2ter. Sotto il profilo materiale, la disposizione resta invariata.
Art. 75
Contravvenzioni
L'articolo 75 sarà adeguato ai principi di tecnica legislativa oggi vigenti per le disposizioni del diritto penale accessorio.
La comminatoria di pena dell'articolo 75 numero 1 comma 4 prevede l'arresto o la
multa fino a 10 000 franchi. I reati menzionati ai commi 1-3 sono pertanto contravvenzioni. In occasione della revisione della parte generale del Codice penale, per
questo gruppo di reati è stata abolita la sanzione dell'arresto. Le contravvenzioni
possono pertanto essere punite soltanto con la multa. Può inoltre essere abrogata la
disposizione esplicita del numero 2, poiché è divenuta superflua in seguito ad adeguamenti legislativi più recenti. Il principio legale di opportunità consente di rinunciare al procedimento penale nei casi di lieve entità (art. 8 cpv. 1 CPP, art. 52 CP).
199
Art. 76
Delitti
L'articolo 76 sarà adeguato ai principi di tecnica legislativa oggi vigenti per le disposizioni del diritto penale accessorio. Al contempo il termine «ufficio di controllo» è
sostituito con «ufficio di revisione», il termine corretto utilizzato nelle altre disposizioni della LPP dall'entrata in vigore della riforma strutturale.
Conformemente al nuovo articolo 333 capoverso 2 CP, «con la detenzione fino a sei
mesi o con la multa fino a 30 000 franchi» è sostituito da «con una pena pecuniaria».
Al contempo, il rinvio all'articolo 53 nel comma 5 (nuova lett. e) è sostituito con un
rimando ai «doveri legali», dato che l'articolo in questione è stato abrogato nel
quadro della riforma strutturale con effetto dal 1° gennaio 2012.
Art. 79b cpv. 1, 1bis e 2
Capoverso 1: il nuovo tenore di questa disposizione conferisce all'assicurato il
diritto di riscattare le prestazioni regolamentari. Sebbene tale diritto sia previsto da
molti istituti di previdenza, esso non è garantito esplicitamente dalla LPP. La disposizione attuale contiene unicamente una formula potestativa, mentre l'articolo 9
capoverso 2 LFLP è applicabile al momento dell'entrata in un istituto di previdenza
ma non per i riscatti successivi.
Capoverso 1bis: la legge non stabilisce se i riscatti debbano essere accreditati all'avere di vecchiaia o alla parte sovraobbligatoria dell'avere previdenziale dell'assicurato.
Il nuovo tenore elimina questa incertezza giuridica precisando che con il riscatto va
dapprima colmata la lacuna nell'avere di vecchiaia LPP. Questa disposizione è
prevista in particolare per le persone che, per esempio in seguito a interruzioni
dell'attività lucrativa e quindi del versamento dei contributi alla previdenza professionale, hanno un avere di vecchiaia LPP inferiore all'importo massimo possibile per
la loro classe d'età e per il loro salario coordinato determinante.
Questo importo massimo è calcolato in base agli articoli 8, 15 e 16 LPP e corrisponde all'avere di vecchiaia di una persona che è stata assicurata ininterrottamente nella
previdenza professionale fin dall'età minima prevista all'articolo 7 capoverso 1 LPP
per il rischio di vecchiaia. Fino al raggiungimento dell'importo massimo, i riscatti
sono dapprima accreditati all'avere di vecchiaia LPP. Solo in seguito vengono accreditati all'avere previdenziale sovraobbligatorio. L'UFAS metterà a disposizione
tabelle per il calcolo dell'importo massimo possibile dell'avere di vecchiaia LPP.
Capoverso 2: le persone che riscuotono anticipatamente la totalità delle prestazioni
di vecchiaia e in seguito conseguono nuovamente un salario superiore alla soglia
d'entrata di cui all'articolo 2 capoverso 1 LPP tornano a essere affiliate a un istituto
di previdenza. Dato che di regola la riscossione anticipata comporta una riduzione
delle prestazioni di vecchiaia, è ragionevole che queste persone, in caso di ulteriore
esercizio di un'attività lucrativa, vengano nuovamente assoggettate all'assicurazione
e possano così compensare del tutto o in parte la perdita. Le persone, invece, che
percepiscono già la totalità delle prestazioni di vecchiaia o le hanno già percepite
sotto forma di liquidazione in capitale, non devono avere la possibilità di ricostituire
una seconda volta una copertura previdenziale completa, beneficiando delle relative
agevolazioni fiscali. Il problema può sorgere anche in caso di anticipazione parziale
delle prestazioni di vecchiaia, qualora l'assicurato abbia ancora possibilità di riscatto.
In questi casi, la rendita corrente o le prestazioni di vecchiaia versate sotto forma di
capitale devono essere prese in considerazione per determinare le possibilità di
200
riscatto. Come per gli altri casi di riscatto speciali, anche per questi casi dovranno
essere emanate disposizioni di coordinamento a livello di ordinanza.
Art. 81b (nuovo) Deduzione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa in
virtù dell'articolo 47
In virtù dell'articolo 47 LPP, le persone che cessano di essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria possono continuare facoltativamente l’intera previdenza o la
sola previdenza per la vecchiaia. Il diritto vigente, tuttavia, non stabilisce esplicitamente in che misura i contributi versati facoltativamente in virtù dell'articolo 47
possano essere dedotti per quanto concerne le imposte di Confederazione, Cantoni e
Comuni. Il nuovo articolo 81b chiarirà questo aspetto.
Secondo la prassi vigente i contributi sono deducibili, implicitamente, conformemente all'articolo 81. Se tuttavia una persona assicurata facoltativamente non consegue un reddito soggetto all'AVS corrispondente, può dedurre i contributi per al
massimo due anni. Questa restrizione è motivata dal fatto che conformemente all'articolo 1 capoverso 2 LPP il salario assicurabile nella previdenza professionale non
deve superare il reddito soggetto all'AVS e che quindi un'eccezione a questo principio può essere autorizzata soltanto per un periodo di tempo molto limitato. Tranne
nel caso eccezionale previsto dal nuovo articolo 81b, la limitazione sarà mantenuta e
sancita nella legge per motivi di trasparenza e certezza giuridica.
Il capoverso 2 stabilisce un'eccezione al capoverso 1: per le persone licenziate tra il
compimento del 58° e del 60° anno d'età la deducibilità dei contributi versati sarà
prorogata fino al raggiungimento dell'età minima per la riscossione delle prestazioni
di vecchiaia. Questa disposizione garantisce che le persone licenziate a un'età in cui
è per esperienza molto difficile trovare nuovamente un lavoro possano preservare il
loro diritto a una rendita vitalizia della previdenza professionale. La proroga della
deducibilità fiscale sancita dal capoverso 2 ha quindi lo scopo di permettere agli
interessati di mantenere il diritto a una rendita vitalizia. Le prestazioni di vecchiaia
potranno pertanto essere riscosse soltanto sotto forma di rendita (con riserva dell'articolo 37 capoverso 3), anche per evitare che questa disposizione venga sfruttata per
strategie di ottimizzazione fiscale.
Per le persone che al momento del licenziamento avranno già compiuto il 60° anno
d'età varrà la regola generale del capoverso 1, dato che entro il termine di due anni
raggiungeranno comunque l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia. L'applicazione del capoverso 2, però, peggiorerebbe la loro situazione rispetto a oggi.
Art. 97 cpv. 1bis, primo periodo
In virtù della competenza attribuitagli, il Consiglio federale emanerà prescrizioni che
permetteranno all'Ufficio federale di statistica di elaborare basi attuariali. Queste
serviranno a stimare con maggiore precisione la speranza di vita dei beneficiari di
rendita degli istituti di previdenza. Insieme al tasso d'interesse tecnico, la speranza di
vita è uno dei due parametri fondamentali per la determinazione dell'aliquota minima di conversione.
201
Disposizioni transitorie della modifica del...
(Legge federale del ... sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020)
a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso
La lettera a riprende invariata la lettera a capoverso 1 delle disposizioni transitorie
della modifica del 3 ottobre 2003 e garantisce che l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione avrà effetto soltanto al momento della conversione dell'avere di
vecchiaia in una rendita e non inciderà quindi sulle rendite in corso.
b. Aliquota minima di conversione
Con questa disposizione transitoria, il legislatore stabilisce il lasso di tempo entro
cui dovrà avvenire la riduzione dell'aliquota minima di conversione. Questo periodo
sarà tuttavia più breve di quello previsto dalla 1a revisione LPP, in modo da correggere al più presto l'attuale situazione di squilibrio.
Al Consiglio federale sarà data la competenza di stabilire l'aliquota minima di conversione durante il periodo transitorio. Per tenere conto della situazione degli istituti
di previdenza, lasciando però alle misure compensative il tempo di agire, il Consiglio federale ridurrà l'aliquota minima di conversione all'età di riferimento dal 6,8 al
6 per cento entro un lasso di tempo relativamente breve, a scatti di 0,2 punti percentuali all'anno a partire dall'entrata in vigore della riforma. Stabilirà anche le aliquote
di conversione applicabili in caso di anticipazione o rinvio delle prestazioni di
vecchiaia. L'attribuzione al Consiglio federale della competenza di prevedere aliquote minime di conversione diverse per gli uomini e le donne durante il periodo transitorio è dovuta al contemporaneo aumento dell'età di riferimento delle donne. Per il
calcolo delle prestazioni d'invalidità e per i superstiti sarà applicabile l'aliquota
minima di conversione secondo l'articolo 24 capoverso 2.
c. Generazione di transizione e garanzia delle prestazioni
Gli assicurati che all'entrata in vigore della presente revisione avranno compiuto il
40° anno d'età (generazione di transizione) avranno diritto alle prestazioni calcolate
secondo la versione immediatamente previgente della presente legge. Tuttavia, la
garanzia delle prestazioni di vecchiaia sarà accordata unicamente alle persone che le
riscuoteranno all'età di riferimento o successivamente, dato che il diritto vigente
garantisce le prestazioni soltanto al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Secondo le proiezioni effettuate, nel caso degli assicurati più giovani le
misure compensative a lungo termine dovrebbero bastare a compensare la riduzione
delle prestazioni derivante dall'adeguamento dell'aliquota minima di conversione.
Per finanziare la garanzia delle prestazioni, gli istituti di previdenza riceveranno
sussidi dal Fondo di compensazione LPP. Il Consiglio federale stabilirà l'entità della
garanzia e le modalità di calcolo dei sussidi, inserendo le relative disposizioni
nell'ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG, RS 831.432.1).
d. Adeguamento delle disposizioni regolamentari all'età minima legale
Questa disposizione transitoria consente agli istituti di previdenza di continuare ad
applicare ancora per cinque anni, a contare dall'entrata in vigore della presente
202
modifica, i piani previdenziali preesistenti che prevedono un età minima per la
riscossione delle prestazioni inferiore a 62 anni nel caso delle persone affiliate
presso di loro alla fine dell'anno civile precedente l'entra in vigore della presente
modifica. Se queste persone raggiungeranno l'età minima regolamentare entro cinque anni, potranno far valere il loro diritto alle prestazioni di vecchiaia conformemente a quel regolamento. Se non andranno in pensione entro il termine transitorio
di cinque anni, in seguito potranno farlo soltanto all'età minima prevista dall'articolo 13 capoverso 2 AP-LPP (62 anni), salvo in casi eccezionali previsti dal Consiglio
federale.
Questa disposizione transitoria non tutela invece gli assicurati dall'eventualità che il
loro istituto di previdenza modifichi il suo regolamento, riducendo il periodo di
anticipazione della rendita.
Modifica della LFLP
Art. 1 cpv. 4 (nuovo)
Questa modifica intende eliminare le incertezze giuridiche che attualmente sussistono riguardo alle prestazioni concesse da fondazioni previdenziali non registrate,
quali la Fondazione FAR nel settore dell'edilizia principale, al fine di attenuare le
perdite finanziarie derivanti dal pensionamento anticipato.
La legge sul libero passaggio è concepita per rapporti previdenziali in cui le prestazioni sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione. Essa garantisce che allo
scioglimento del rapporto previdenziale l'intestatario riceva le prestazioni d'entrata
apportate e quelle acquisite da quel momento in poi. Nelle casse gestite secondo il
primato dei contributi la prestazione di uscita corrisponde all'avere a risparmio o alla
riserva matematica (art. 15), in quelle gestite secondo il primato delle prestazioni al
valore attuale delle prestazioni acquisite (art. 16). In tutti i rapporti previdenziali tra
istituti di previdenza registrati e intestatari, almeno una parte delle prestazioni, vale a
dire le prestazioni di vecchiaia regolamentari, è finanziata secondo il sistema di
capitalizzazione; questo non vale per le altre prestazioni, ossia le prestazioni d'invalidità e per i superstiti. Ciononostante, questi rapporti previdenziali sottostanno
integralmente alla legge sul libero passaggio. In considerazione del fatto che una
parte delle prestazioni non è finanziata secondo il sistema di capitalizzazione, tuttavia, alla fine del rapporto previdenziale i relativi contributi non devono essere corrisposti all'intestatario insieme alla prestazione d'uscita.
Negli ultimi anni, nel settore edile sono stati introdotti sistemi collettivi di prefinanziamento del pensionamento anticipato che permettono ai lavoratori di andare in
pensione anzitempo senza subire perdite finanziarie insostenibili. Per i salariati che
rientrano nel campo d'applicazione di questi contratti collettivi di lavoro, che a
tutt'oggi sono di regola dichiarati d'obbligatorietà generale a livello nazionale o
perlomeno cantonale, vengono versati contributi paritetici o addirittura sovraparitetici a un'apposita fondazione al fine di finanziare il pensionamento anticipato, in
particolare accordando rendite transitorie fino al raggiungimento dell'età di riferimento e compensando gli accrediti di vecchiaia LPP. Queste fondazioni sono considerate istituti di previdenza non registrati ai sensi dell'articolo 89a capoverso 6 CC.
203
Devono pertanto rispettare i principi della previdenza professionale e sono quindi
trattate come gli istituti di previdenza registrati sul piano fiscale.
Sebbene la presente riforma preveda un aumento generale dell'età minima per la
riscossione delle prestazioni di vecchiaia, è riconosciuta l'esigenza dei lavoratori
impiegati in settori come quello edile di andare in pensione anticipatamente. Visto il
forte carico fisico cui sono sottoposti per decenni, questi lavoratori incontrano gravi
difficoltà negli ultimi anni di attività prima dell'età di riferimento. Nel caso di questi
modelli finanziati collettivamente sarà mantenuta la possibilità di un pensionamento
a un'età inferiore a quella minima. Il Consiglio federale disciplinerà esplicitamente
questa eccezione a livello di ordinanza.
La presente riforma intende eliminare anche altre incertezze giuridiche connesse a
questi modelli previdenziali. La maggioranza di questi istituti di previdenza, tra cui
quello dell'edilizia principale, che presenta una numero molto elevato di assicurati,
non è finanziata secondo il sistema di capitalizzazione bensì secondo quello di
ripartizione dei capitali di copertura. Ne conseguono problemi di contabilità, soprattutto nell'ambito del libero passaggio, dato che in caso di uscita prima del pensionamento i contributi non sono versati sotto forma di prestazione di libero passaggio ma
restano presso l'istituto di previdenza. All'entrata in un tale istituto di previdenza,
inoltre, non è possibile riscattare le prestazioni regolamentari. Anche per quanto
concerne il fondo di garanzia vi è incertezza riguardo all'obbligo contributivo di
questi istituti e all'eventuale obbligo di prestazione del fondo.
Dato che queste fondazioni sono finanziate secondo il sistema di ripartizione dei
capitali di copertura e sono quindi estranee alla concezione della legge sul libero
passaggio, esse saranno esplicitamente escluse dal suo campo d'applicazione. Questo
non inciderà sulla loro qualità di istituti di previdenza professionale e quindi sulla
loro esenzione fiscale e sul loro assoggettamento all'alta vigilanza della previdenza
professionale. Sono applicabili le disposizioni della LPP espressamente elencate
all'articolo 89a capoverso 6 CC. È così chiarita anche la posizione nei confronti del
fondo di garanzia: in virtù dell'articolo 89a capoverso 6 numero 11 CC, questi
istituti di previdenza non sono affiliati al fondo di garanzia e non devono quindi
versare contributi.
Art. 2 cpv. 1bis
Le espressioni «età minima per il pensionamento anticipato» e «età ordinaria di
pensionamento» sono sostituite, rispettivamente con «età minima per la riscossione
delle prestazioni di vecchiaia» e «età di riferimento». È inoltre abrogato il secondo
periodo della disposizione.
Gli istituti di previdenza continueranno tuttavia ad essere liberi di prevedere per i
loro piani previdenziali un'età di riferimento diversa da quella secondo l'articolo 13
capoverso 1 LPP. In questo caso, l'obbligo di versare, a determinate condizioni, una
prestazione d'uscita all'assicurato dura solo fino all'età di riferimento regolamentare
su cui si fonda il piano previdenziale dell'istituto di previdenza.
La menzione dell'età di riferimento regolamentare dell'istituto di previdenza rende
superflua la disposizione sussidiaria del secondo periodo dell'attuale capoverso 1bis,
in cui si rinvia all'età di pensionamento (o, dopo la riforma, di riferimento) legale.
Persino nel caso dei regolamenti che non definiscono esplicitamente un'«età di
pensionamento ordinaria» è possibile dedurre un'età di riferimento dalle altre dispo204
sizioni regolamentari. Questa è determinante, per esempio, per la verifica dell'adeguatezza delle prestazioni previste dal piano previdenziale, per le tabelle di riscatto,
per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti ed eventualmente per
l'attuazione della flessibilizzazione prevista dagli articoli 33a e 33b LPP. L'adeguamento alla nuova terminologia permette dunque di semplificare la disposizione.
Determinati istituti di previdenza prevedono nei loro regolamenti la possibilità di
accordare una prestazione d'uscita anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, se questa può essere versata direttamente a un altro istituto di previdenza.
Questa possibilità sarà mantenuta anche in futuro.
Art. 5 cpv. 1 lett. c
Conformemente alla disposizione vigente, l'assicurato può esigere il pagamento in
contanti della prestazione d'uscita se questa è inferiore all'importo annuo dei suoi
contributi. Questa disposizione è problematica nel caso dei salariati che cambiano
frequentemente datore di lavoro (v. art. 2 cpv. 4 LPP), che sono tenuti ad assicurarsi
(art. 1k OPP 2), ma che al contempo, in virtù della medesima legislazione, possono
riscuotere la prestazione d'uscita in contanti e rinunciare così alla copertura assicurativa, anche se poco dopo saranno nuovamente assunti e assicurati secondo la LPP.
Alla fine, questi salariati si ritrovano con un avere di vecchiaia inferiore a quello che
avrebbero avuto se la loro prestazione d'uscita fosse rimasta nel sistema previdenziale. Per questa ragione, verrà esclusa la possibilità di esigere il versamento in contanti, se intercorrono meno di tre mesi tra due assunzioni. Un assicurato che lascia un
istituto di previdenza potrà dunque chiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita conformemente alla presente disposizione soltanto se sono trascorsi
più di tre mesi dall'uscita dall'istituto ed egli non si è nuovamente affiliato al medesimo istituto di previdenza o a quello di un nuovo datore di lavoro. Per coerenza,
questo termine corrisponde a quello previsto dagli articoli 1j capoverso 1 lettera b e
1k OPP 2.
Occorre ancora menzionare che questa modifica non pone problemi di compatibilità
con il diritto europeo e non cambia la situazione degli assicurati che lasciano definitivamente la Svizzera per stabilirsi in uno stato membro dell'UE o dell'AELS. In tali
casi resta applicabile l'articolo 5 capoverso 1 lettera a (DTF 137 V 181, consid.
6.2.2)
Art. 8 cpv. 3 (nuovo)
Lettera a: la modifica dell'articolo 56 capoverso 1 lettera i AP-LPP, che prevede il
versamento di sussidi volti a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni
della generazione di transizione in seguito all'adeguamento dell'aliquota minima di
conversione, rende necessaria una modifica dell'articolo 8 LFLP. In caso di uscita,
l'istituto di previdenza dell'assicurato dovrà comunicare al nuovo istituto le informazioni necessarie per il calcolo dei sussidi. Il nuovo istituto di previdenza disporrà
così delle informazioni necessarie per poter calcolare gli eventuali sussidi qualora
dovesse verificarsi un evento assicurato. Anche gli istituti di libero passaggio devono ricevere e trasmettere queste informazioni, per l'eventualità che l'avere di libero
passaggio venga nuovamente versato a un istituto di previdenza.
Lettera b: se un assicurato che riscuote prestazioni di vecchiaia (rendita) o ne ha già
riscosse (liquidazione in capitale) oppure che riceve una rendita a causa di un'invali205
dità parziale cambia istituto di previdenza, il nuovo istituto necessita di informazioni
su queste prestazioni per poter calcolare le possibilità di riscatto (v. art. 79b cpv. 2
AP-LPP) o il salario da assicurare obbligatoriamente. Analogamente alle informazioni concernenti l'ammontare dell'avere all'età di 50 anni o la sua eventuale costituzione in pegno, questi dati devono pertanto seguire l'avere di libero passaggio in
caso di uscita dell'assicurato o di suo trasferimento in un altro istituto. Se l'assicurato
ha riscosso la totalità delle prestazioni di vecchiaia, non vi è più alcuna prestazione
d'uscita con cui trasmettere queste informazioni al momento del passaggio al nuovo
istituto. In tal caso, il nuovo istituto di previdenza deve chiedere le informazioni
necessarie direttamente all'assicurato. Anche gli istituti di libero passaggio devono
ricevere e trasmettere queste informazioni, per l'eventualità che l'avere di libero
passaggio venga nuovamente versato a un istituto di previdenza.
Art. 16 cpv. 3, terzo periodo, e 5
Capoverso 3: si tratta di una modifica redazionale che concerne soltanto il testo
tedesco.
Capoverso 5: l'espressione «limite d'età ordinario» è sostituita con «età di riferimento».
Art. 17 cpv. 2 lett. a–c e g (nuova)
Lettere a–c: l'espressione «limite ordinario d'età» è sostituita con «età di riferimento».
Lettera g: il capoverso 2 elenca esaustivamente sei contributi destinati a finanziare
prestazioni e a coprire costi che possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato,
se la loro entità è fissata nel regolamento e la loro necessità è dimostrata o la loro
deduzione è raccomandata dal perito in materia di previdenza professionale. Con la
nuova lettera g è introdotta la possibilità di dedurre un contributo destinato a finanziare l'aliquota di conversione. Lo scopo di questo nuovo contributo è quello di
aumentare la trasparenza della deduzione dei contributi da parte degli istituti di
previdenza e di impedire finanziamenti trasversali tra il processo di rischio e quello
di risparmio per la vecchiaia (v. il commento all'art. 37 cpv. 2 lett. b AP-LSA).
Art. 24a
L'espressione «età conferente il diritto alla rendita» è sostituita da «età di riferimento». 123
Art. 24f, secondo periodo
Dato che la possibilità di rinviare la riscossione della rendita fino a 70 anni non
dipende più dal regolamento dell'istituto di previdenza ma è prevista dalla legge, la
123
206
Questa disposizione sarà modificata in misura più sostanziale nell'ambito del progetto
«Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio» Quando sarà redatto il
messaggio bisognerà valutare la necessità di una disposizione di coordinamento per evitare che la modifica materiale eventualmente introdotta nel quadro di detto progetto non
venga soppressa dalla presente modifica.
conservazione dei dati deve essere garantita fino a dieci anni dopo questa soglia,
ossia fino al compimento dell'80° anno d'età e non più del 75°, come finora.
Art. 25 cpv. 2 (nuovo)
Con la riforma strutturale sono state introdotte nella LPP nuove disposizioni in
materia di lealtà e integrità dei responsabili degli istituti di previdenza. Anche i
responsabili degli istituti di libero passaggio sono per principio soggetti a queste
disposizioni. Data la specificità di questi istituti, tuttavia, non è possibile applicarle
alla lettera, ragion per cui appare ragionevole un'applicazione per analogia. Per
esempio, l'applicazione rigida dell'articolo 48h OPP 2 non appare appropriata nel
caso degli istituti di libero passaggio fondati da banche. Una separazione rigorosa tra
le persone incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale e quelle
rappresentate nell'organo supremo dell'istituto sarebbe addirittura aberrante, poiché
il cliente di una banca che trasferisce il suo avere all'istituto di libero passaggio
fondato dalla medesima lo fa proprio per via del suo stretto legame con l'istituto
bancario. Appare inoltre opportuno che la banca fondatrice possa avere dei rappresentanti nell'organo supremo dell'istituto, per sottolineare questo stretto legame e
presentarsi quale garante dell'istituto verso l'esterno. Nell'ordinanza occorrerà dunque prevedere un'apposita deroga.
Art. 26 cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2 e 3
Capoverso 1bis: per fondare un istituto di libero passaggio, attualmente basta rispettare le disposizioni generali sulla costituzione di istituti di previdenza professionale
(art. 12 segg. OPP 1 124). Non esistono invece disposizioni particolari in materia che
tengano conto delle peculiarità degli istituti di libero passaggio. Per esempio, non è
prescritto alcun patrimonio iniziale minimo
Questa lacuna è problematica, poiché gli intestatari di averi di libero passaggio
godono sì della protezione dei depositanti secondo l'articolo 37a della legge sulle
banche 125; questa garanzia sussiste tuttavia soltanto se i fondi sono regolarmente
trasmessi a una banca o a un'istituzione soggetta alla vigilanza della FINMA. In caso
di utilizzo abusivo dei fondi da parte dei responsabili di un istituto di libero passaggio, come è accaduto in passato 126 in alcuni istituti indipendenti dalle banche, gli
assicurati possono subire perdite enormi. In caso di insolvenza di un istituto di libero
passaggio, le perdite sui fondi ivi depositati non sono nemmeno coperte dal fondo di
garanzia. Per prevenire tali abusi, i requisiti per la costituzione di un istituto di libero
passaggio saranno resi più severi: il Consiglio federale fisserà un patrimonio iniziale
e prestazioni di garanzia per i nuovi istituti, come è già il caso oggi per gli istituti
collettivi e comuni conformemente all'articolo 65 capoverso 4 LPP. Dato che gli
istituti di libero passaggio non dispongono di un organo supremo paritetico, che
svolge una funzione di controllo, la garanzia dovrà essere fornita a tempo illimitato.
Per rispettare il principio di parità di trattamento, anche gli istituti di libero passaggio esistenti verranno obbligati a fornire la garanzia richiesta entro un congruo
termine. Quale misura supplementare per garantire l'utilizzo corretto dei fondi, andrà
inoltre valutata la possibilità di obbligare gli istituti, nella fase di avviamento dell'at124
125
126
RS 831.435.1
RS 952.0
V. per esempio il caso della fondazione di libero passaggio Fina.
207
tività, a presentare un rapporto a un organo di controllo (ufficio di revisione e/o
autorità di vigilanza) entro una scadenza più breve di un anno.
Capoverso 2: al Consiglio federale è tolta la competenza di stabilire un margine
entro il quale l'istituto di previdenza deve fissare il tasso d’interesse tecnico per il
calcolo delle prestazioni di entrata e di uscita per i piani assicurativi nel sistema del
primato delle prestazioni. Questa decisione sarà in futuro lasciata interamente alla
discrezione degli istituti di previdenza. Viste le vigenti direttive della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni non vi è da temere il verificarsi di abusi. L'articolo 8 OLP può pertanto essere abrogato.
Capoverso 3: si tratta di una modifica puramente redazionale apportata al testo
tedesco.
Modifica della LAINF
Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo
La rendita complementare sarà in futuro adeguata anche quando la rendita AVS è
modificata in seguito a un'anticipazione (art. 39 LAVS) o a un rinvio (art. 40 cpv. 1
LAVS).
Art. 22
La rendita d'invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non può
più essere riveduta se si può presupporre che l'avente diritto si è ritirato definitivamente dal mondo del lavoro. Questo è sempre il caso quando una persona raggiunge
l'età di riferimento dell'AVS o riscuote anticipatamente una rendita intera di questa
assicurazione.
L'espressione «età di pensionamento» è sostituita da «età di riferimento».
Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo
La rendita complementare sarà in futuro adeguata anche quando la rendita AVS è
modificata in seguito a un'anticipazione (art. 39 LAVS) o a un rinvio (art. 40 cpv. 1
LAVS).
Modifica della LAM
Art. 41 cpv. 1
Per «età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS» si intende l'età ordinaria di
pensionamento di 65 anni. L'espressione «età di pensionamento» è sostituita da «età
di riferimento».
La rendita è assegnata per una durata determinata o indeterminata. Il Consiglio
federale designa nell'ordinanza i casi in cui è esclusa l'assegnazione di una rendita
208
permanente, segnatamente quando l’assicurato ha raggiunto l’età di riferimento
secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.
Art. 43 cpv. 1
Si veda il commento all'articolo 41 LAM.
Art. 47 cpv. 1
Si vedano i commenti all'articolo 40bis LAVS e all'articolo 41 LAM.
Art. 51 cpv. 4
Si veda il commento all'articolo 41 LAM.
Modifica della LIPG
Art. 27 cpv. 2, quinto-settimo periodo
In seguito alla soppressione della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti nell'AVS, verranno meno anche le aliquote contributive regressive nelle
IPG. Il capoverso 2 va adeguato di conseguenza. In futuro, l'indicizzazione sarà
limitata al contributo minimo
Modifica della LAFam
Art. 25 lett. h
Lettera h: nella LAVS saranno introdotte disposizioni che permettono al Consiglio
federale di disciplinare lo scambio di dati elettronico tra le casse di compensazione e
altri organi. Dato che appare opportuno attribuirgli la stessa competenza anche
nell'ambito della LAFam, la presente lettera dichiara applicabili le nuove disposizioni della LAVS.
La vigilanza sullo scambio di dati elettronico è fondata sull'articolo 76 LPGA in
combinato disposto con l'articolo 27 capoverso 2 LAFam, che attribuisce all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali la competenza di impartire istruzioni. Questa
competenza include anche le definizione di standard per lo scambio di dati.
Modifica della LADI
Art. 2 cpv. 2 lett. c
L'espressione «età di pensionamento» è sostituita da «età di riferimento».
209
Art. 8 cpv. 1 lett. d
Come finora, chi riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia (in virtù
dell'art. 40 cpv. 1 LAVS) non avrà diritto a indennità di disoccupazione. Vi avranno
invece diritto gli assicurati che anticipano soltanto una parte della rendita di vecchiaia.
Inoltre, l'espressione «età AVS» è sostituita con «età di riferimento».
Art. 13 cpv. 3
L'espressione «età di cui all’articolo 21 capoverso 1 LAVS» è sostituita con «età di
riferimento». La disposizione è inoltre adeguata alla nuova disposizione sul coordinamento dell'AVS con le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Modifica della LSA
Art. 37 cpv. 2 lett. b, 3bis, 4 e 4bis (nuovo)
Capoverso 2 lettera b: l'introduzione di un nuovo premio per la garanzia della
conversione in rendita (conversione in rendita con aliquota di conversione garantita,
ma eventualmente sottofinanziata) richiede un adeguamento della presente disposizione. Esso consentirà di eliminare in gran parte l'opacità del finanziamento di
singoli processi e, in particolare, del processo di risparmio. Nel processo di rischio,
ad esempio, negli ultimi sette anni il tasso medio di sinistralità è stato del 57 per
cento circa, il che ha generato un saldo positivo medio di 1,3 miliardi di franchi.
Questa bassa quota di sinistri è dovuta ai margini elevati inclusi nelle tariffe per i
rischi decesso e invalidità. Per contro, la tariffa per il finanziamento dell'aliquota di
conversione nell’ambito dell’assicurazione LPP obbligatoria, regolata attraverso
l’aliquota minima di conversione, risulta gravemente deficitaria. In linea di massima,
dunque, sul fronte della conversione delle rendite le imprese di assicurazione subiscono le stesse perdite degli istituti di previdenza autonomi. Attualmente esse utilizzano pertanto una parte dei premi di rischio per finanziare il processo di risparmio o
l'aliquota di conversione garantita. Con l’introduzione della nuova voce di premio,
peraltro già in cantiere presso alcune imprese di assicurazione, si vuole aumentare la
trasparenza dei flussi finanziari. Il nuovo premio a garanzia della conversione delle
rendite non richiederà un nuovo processo nell’OS, ma potrà essere semplicemente
integrato nel processo di risparmio. Come gli altri premi, anche il premio per la
garanzia della conversione in rendita sarà soggetto al controllo della FINMA e dovrà
quindi essere debitamente giustificato sotto il profilo attuariale.
Siccome anche presso gli istituti di previdenza autonomi si riscontra un problema
analogo (impiego di una parte dei contributi di rischio per finanziare le perdite
dovute alla conversione in rendite), occorre introdurre parallelamente, all’articolo 17
LFLP, la possibilità di prelevare un contributo destinato a finanziare l'aliquota di
conversione. Le nuove disposizioni consentiranno sia alle imprese di assicurazione
che agli istituti di previdenza di prelevare tali premi e rendere così più trasparente il
finanziamento del processo di risparmio e della conversione dell'avere di vecchiaia
210
in rendita. Non si tratta dunque di aumentare l'onere complessivo dei premi a carico
degli assicurati, ma piuttosto di permettere una corretta imputazione dei premi.
Capoverso 3bis: il nuovo capoverso 3bis stabilisce che l'assegnazione delle eccedenze
deve essere coerente con il calcolo dei premi, per evitare redistribuzioni poco trasparenti e oggettivamente ingiustificate all'interno dell'effettivo degli assicurati. Per
questa ragione, tutte le agevolazioni concesse dalle imprese di assicurazione a determinati stipulanti (ovvero ai lavoratori e ai datori di lavoro che versano i premi)
dovranno essere dedotte per il calcolo della partecipazione alle eccedenze.
Analogamente alla distinzione tra i contratti d'assicurazione che prevedono conti
delle uscite e delle entrate separati e quelli che prevedono una quota parte minima,
in futuro le imprese di assicurazione saranno tenute a raggruppare i contratti in
funzione della tariffazione utilizzata e ad assegnare le eccedenze secondo gli stessi
principi. Nonostante la costituzione di classi di rischio e la tariffazione empirica, gli
eventi assicurati (decesso e invalidità) e i relativi costi non possono essere determinati con precisione in anticipo. Le tariffe devono pertanto essere fissate con prudenza, il che genera inevitabilmente eccedenze. Dato che per questo motivo gli stipulanti pagano in generale premi troppo elevati, è importante che le eccedenze siano
riversate a coloro che le hanno prefinanziate con i loro premi. Se per esempio sono
state costituite classi di rischio o se i premi non sono stati calcolati secondo la normale tariffa, per il calcolo e l'assegnazione delle eccedenze vanno fatti conteggi
separati, altrimenti vi è il rischio che questa ripartizione sia eseguita arbitrariamente
e senza rispettare le regole attuariali. Sia i supplementi sia gli sconti di premio
possono infatti divergere molto dall'effettiva sinistralità, cosicché alcune classi
pagano premi relativamente troppo elevati, altre, invece, relativamente troppo bassi,
pur ricevendo alla fine le stesse eccedenze.
Le piccole e medie imprese hanno un potere negoziale inferiore rispetto alle grandi
imprese e non possono permettersi una consulenza professionale. Esse saranno le
principali beneficiarie delle nuove disposizioni, poiché gli stessi criteri e fattori di
ponderazione che possono determinare premi di rischio più elevati rispetto ad altri
stipulanti del medesimo effettivo dovranno essere applicati anche per l'assegnazione
delle eccedenze.
Capoverso 4: con l’entrata in vigore della LSA la quota minima è stata fissata al 90
per cento e da allora è rimasta invariata. Negli ultimi sette anni la media della quota
effettiva di distribuzione è stata del 96,2 per cento. Tralasciando il 2008 (anno in cui
è scoppiata la crisi), quando la quota di distribuzione ha ampiamente superato il 100
per cento, essa raggiunge comunque una media del 92,1 per cento. Per tener conto
delle esperienze maturate, il Consiglio federale intende rivalutare l’entità della quota
minima.
La vigente normativa prevede per la quota minima un’aliquota percentuale fissa
applicabile a tutte le polizze assicurative. Nonostante le modifiche di ordine redazionale, il testo di legge contemplato dalla variante 1 mantiene questo principio.
Tuttavia, vengono sottoposte a discussione due diverse quote minime.
Diversamente dalla variante 1, la seconda variante prevede l’applicazione di due
quote minime diverse per i contratti di assicurazione collettiva che coprono tutti i
rischi e per i contratti di assicurazione collettiva che coprono unicamente i rischi di
decesso e di invalidità. La prevista distinzione consentirebbe di determinare la quota
minima più correttamente in funzione del rischio. La variante 2 consente peraltro di
distinguere tra copertura completa e copertura parziale (limitata ad es. ai rischi
211
decesso e invalidità). I rischi supplementari assunti dagli assicuratori vita
nell’ambito della copertura completa (garanzia degli interessi per la remunerazione
degli averi di vecchiaia e soprattutto garanzia dell’aliquota di conversione delle
rendite nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria e sovraobbligatoria) giustificano
una differenziazione della quota minima per i tre diversi processi. In effetti, come si
è avuto modo di vedere negli anni passati, tra gli assicuratori che offrono soltanto
coperture parziali si registra una quota di distribuzione più elevata. L’applicazione di
quote minime diverse potrebbe però comportare una diminuzione della trasparenza e
delle possibilità di confronto per gli assicurati. Richiederebbe inoltre l'adeguamento
dei sistemi contabili e amministrativi degli assicuratori. Stabilendo un termine di
transizione adeguato, i costi per il passaggio al nuovo sistema potrebbero però essere
mantenuti a un livello accettabile.
L’esperienza insegna che l’attuale quota minima del 90 per cento permette di remunerare i finanziatori degli assicuratori vita in modo conforme alle condizioni di
mercato per il capitale che mettono a disposizione. Inoltre, non sembrerebbe mettere
a repentaglio la solvibilità degli assicuratori del ramo. La quota vigente tiene conto
anche del fatto che le casse di previdenza possono cambiare non solo il loro grado di
autonomia, bensì anche passare dall'uno all'altro assicuratore che offre una copertura
completa. Ragionevolmente, i datori di lavoro che auspicano un’assicurazione
completa per la previdenza professionale delle loro maestranze devono poter avere
la scelta tra vari operatori, poiché in tal modo tra questi operatori esiste una certa
concorrenza. L’esiguo numero di operatori (attualmente 8, 6 dei quali offrono
l’assicurazione completa) è indizio del fatto che già oggi esistono ostacoli che limitano l’accesso al mercato e le possibilità di guadagno. L’aumento della quota minima ridurrebbe lo stimolo per gli assicuratori a offrire l’assicurazione completa.
Il fatto che negli ultimi sette anni (tralasciando il 2008) si sia osservata una quota
media di distribuzione del 92 per cento circa non è di per sé una ragione sufficiente
per elevare la quota minima a tale livello. Anzitutto, la media stessa, in quanto
risultato casuale condizionato dal passato, è soggetta a oscillazioni statistiche. In
secondo luogo, il disciplinamento vigente tiene meglio conto del fatto che le perdite
devono essere integralmente assunte dalle imprese di assicurazione.
D’altro canto, la previdenza professionale è un’assicurazione sociale obbligatoria.
Perciò, la partecipazione degli assicurati al reddito deve essere quanto più ampia
possibile. Negli anni passati la quota di distribuzione è risultata superiore al 92 per
cento. Tale quota sarebbe dunque stata finanziariamente sopportabile, perlomeno nel
trascorso periodo di osservazione.
Un tale aumento della quota minima consentirebbe in generale agli assicurati di
partecipare maggiormente alle eccedenze. La diminuzione dei rischi per gli assicuratori vita, indotta dalla riforma, potrebbe servire a giustificare la minore redditività
per i detentori del rischio.
Un aumento della quota minima al 92 per cento assottiglierebbe tuttavia il margine
di cui dispongono gli assicuratori vita per la costituzione di capitale di solvibilità e
di conseguenza ridurrebbe anche la loro capacità di assunzione del rischio. Dato che
con lo strumento della quota minima deve assumersi interamente le eventuali perdite
ma partecipa agli utili soltanto in parte, l’assicuratore vita tende a mantenere un
portafoglio di investimento con prospettive di guadagno piuttosto modeste e quindi
rischi più contenuti, mentre se partecipasse in misura maggiore agli utili tenderebbe
a fare scelte diverse. Una riduzione della remunerazione del rischio potrebbe dunque
212
esercitare ripercussioni sulla politica di investimento delle imprese di assicurazione
e di conseguenza ridurre ulteriormente le potenzialità di reddito per gli assicurati.
Qualora l’aumento della quota minima dovesse effettivamente sfociare nella scelta
di portafogli di investimento meno redditizi, gli importi distribuiti agli assicurati non
sarebbero necessariamente più elevati rispetto a quelli distribuiti con una quota
minima meno elevata, poiché la distribuzione risulta dalla moltiplicazione della
quota minima di distribuzione per le eccedenze.
In questo scenario, elevando la quota minima dal 90 al 94 per cento, la quota percentuale prescritta per la partecipazione degli assicurati alle eccedenze aumenta ulteriormente. Per contro gli svantaggi descritti in relazione all'aumento della quota
minima al 92 per cento si accentuano ulteriormente. Portando la quota minima al
livello del 94 per cento si rischia che l’assicuratore vita non sia più in grado di
detenere gli elementi del capitale di solvibilità che ha acquisito sul mercato e che
deve remunerare conformemente alle condizioni del mercato. La sua capacità di
assunzione del rischio ne risulterebbe diminuita, con il conseguente rischio di un
peggioramento del rating di credito e, in definitiva, di una riduzione dell’offerta di
assicurazioni complete.
Capoverso 4bis: questa nuovo disposizione conferisce al Consiglio federale la facoltà, in un contesto economico negativo, di ridurre al massimo al 90 per cento le quote
minime fissate, esclusivamente allo scopo di permettere agli assicuratori di ripristinare la propria solvibilità. Tale misura ha carattere temporaneo e può essere prevista
per al massimo tre anni, ma può comunque essere rinnovata. Tuttavia, il Consiglio
federale può far uso di tale facoltà soltanto se la somma dei risultati del conto
d’esercizio dell’intero mercato è negativa per almeno due anni consecutivi. Questa
misura serve a evitare che le potenzialità di reddito delle imprese di assicurazione,
già ridotte dall’aumento della quota minima, vengano ulteriormente gravate da
annate difficili sul fronte degli investimenti. Questo meccanismo permette di attenuare gli effetti indesiderati legati a un aumento della quota minima e di intervenire in
funzione della situazione per rettificare il tiro.
Art. 38 cpv. 2 (nuovo)
Capoverso 2: questa nuova disposizione precisa le circostanze in cui le tariffe per le
prestazioni in caso di decesso e di invalidità (prestazioni di rischio) sono considerate
abusive. Nel quadro del controllo preventivo obbligatorio delle tariffe, la FINMA
verificherà che non vi siano abusi. Il principio della libera fissazione dei premi da
parte delle imprese di assicurazione e la procedura amministrativa per il controllo
della solvibilità prevista al capoverso 1 saranno mantenuti. Tuttavia, data l'importanza sociale della previdenza sociale, in quest'ambito è necessaria una disposizione
particolare a tutela degli assicurati, perché le imprese di assicurazione possono per
principio esigere la quota minima anche sulle eccedenze derivanti dalla riscossione
di premi di rischio troppo elevati. Oltre a minare la fiducia nel sistema, la riscossione di premi eccessivi è ingiustificata sul piano economico, poiché non corrisponde a
un rischio che deve essere finanziato dall'assicuratore. Inoltre, i premi di rischio
eccessivi sottraggono alle imprese affiliate, di regola PMI, risorse preziose che
potrebbero essere utilizzate a fini produttivi. È pertanto oggettivamente giustificato
stabilire un limite massimo ben definito oltre il quale le tariffe non potranno più
essere approvate dalla FINMA. Secondo la formulazione scelta questo limite è
raggiunto se i premi ammontano al doppio del danno atteso in base alla statistica
213
sinistri (eventi dannosi effettivi). Questa non va analizzata soltanto periodicamente,
ma in modo tale che le tariffe applicate siano il più possibile vicine alla realtà attuale. Questo è l'unico modo per evitare danni alle imprese di assicurazione e agli
stipulanti. In particolare non devono essere applicate tariffe tanto sproporzionate da
escludere a priori qualsiasi rischio finanziario per l'impresa di assicurazione.
214
Allegato
Tabella 1
Situazione finanziaria dell'AVS secondo il sistema attuale
Importi in milioni di franchi
Anno
ai prezzi del 2013
Uscite
Entrate
Risultato di
Conto capitale dell'AVS
senza
Indice del tasso
debito AI di sostituzione
Variazione Stato a
in %
annuale
fine anno delle
uscite
in %
delle uscite 1980=100
ripartizione
Sistema
attuale
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 725
46 019
48 038
48 394
50 656
51 064
53 576
54 017
56 654
57 177
59 895
60 324
62 862
63 043
65 539
65 522
68 000
Riforma
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 725
46 019
48 038
48 394
50 656
51 064
53 576
54 017
56 654
57 177
59 895
60 324
62 862
63 043
65 539
65 522
68 000
Contributi e Riforma
regresso 2020
28 881
29 559
29 990
30 438
30 915
31 448
31 950
32 432
32 883
33 320
33 726
34 111
34 473
34 828
35 167
35 514
35 867
36 247
36 630
37 046
37 473
37 920
38 396
38 880
Conteggio 2012 - Scenario "medio" A-17-2010
Previsioni sull'evoluzione economica in %:
Anno
2013
Indice dei salari (ISS)
0.8
Variazione strutturale
0.3
Prezzi
0.6
Adeguamento delle rendite: ogni due anni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Imposta Confederazione
sul valore sistema
Quota
aggiunto 1) attuale
dalla
Riforma
2 262
2 303
2 358
2 401
2 445
2 488
2 528
2 566
2 602
2 636
2 668
2 698
2 727
2 755
2 782
2 809
2 837
2 867
2 898
2 931
2 965
3 000
3 038
3 076
7 914
8 184
8 361
8 523
8 629
8 893
8 942
9 284
9 344
9 741
9 813
10 257
10 340
10 833
10 922
11 440
11 545
12 078
12 165
12 664
12 702
13 193
13 192
13 679
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Quota
dalla
separaz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
0.4
2015
1.0
2016
1.5
2017
1.7
dal 2018
2.2
0.3
0.2
0.3
0.7
0.3
1.0
0.3
1.0
0.3
1.5
Quota
dall'AI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riforma
2020
IVA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Interessi
Totale
In punti
lin. dell'
IVA
1 766
747
663
773
841
961
1 138
1 120
1 092
1 045
984
896
789
647
480
275
41
- 234
- 536
- 878
-1 251
-1 660
-2 086
-2 546
40 824
40 793
41 372
42 135
42 830
43 790
44 558
45 402
45 921
46 742
47 191
47 962
48 329
49 063
49 351
50 038
50 290
50 958
51 157
51 763
51 889
52 453
52 540
53 089
260
- 129
- 374
- 559
- 393
- 922
- 568
-1 443
-1 190
-2 341
-2 187
-3 590
-3 524
-5 160
-5 146
-6 891
-6 928
-8 703
-8 631
-10 221
-9 903
-11 426
-10 896
-12 365
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.1
-0.3
-0.2
-0.4
-0.3
-0.7
-0.6
-1.0
-1.0
-1.4
-1.4
-1.8
-1.8
-2.2
-2.2
-2.6
-2.5
-2.8
-2.7
-3.0
2 026 618 288 214 448 39 570 - 324 - 98 -1 296 -1 202 -2 694 -2 735 -4 513 -4 666 -6 616 -6 887 -8 936 -9 167 -11 099 -11 154 -13 086 -12 982 -14 911 42 173
42 791
42 993
42 908
42 931
42 545
42 486
41 534
40 823
38 923
37 146
33 903
30 667
25 701
20 655
13 734
6 644
-2 390
-11 522
-22 451
-33 273
-45 867
-58 172
-72 223
109
107
105
102
101
97
97
91
89
81
77
67
60
48
38
24
12
-4
-19
-36
-53
-70
-89
-106
72
72
72
73
75
75
76
72
71
65
62
54
49
39
31
18
8
-6
-19
-36
-53
-70
-89
-106
91.8
91.8
91.1
91.1
90.2
90.7
89.2
90.2
88.3
89.5
87.6
89.0
87.1
88.4
86.5
88.0
86.1
87.5
85.6
86.8
85.0
86.4
84.5
86.0
uscite in
% della
massa salariale
11.2
11.3
11.4
11.4
11.4
11.5
11.4
11.7
11.6
12.0
11.9
12.3
12.3
12.8
12.8
13.2
13.2
13.7
13.7
14.1
14.0
14.3
14.2
14.5
1) Un punto percentuale (proporzionale): 83% direttamente all'AVS e 17% alla Confederazione.
UFAS / 18.10.2013
Tabella 2
Evoluzione delle ripercussioni finanziarie dei provvedimenti relativi alle prestazioni ed ai contributi
Importi in milioni di franchi, ai prezzi del 2013
Variazione delle
Uscite
Anno
Variazione delle
Entrate
Età di
Anticipazione
riferimento Terzo anno
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2030
arrotondato
0
-139
-276
-409
-573
-719
-901
-1'056
-1'110
-1'117
-1'139
-1'110
-1'119
-1'081
-1'088
-1'043
-1'044
-1'110
LI: lavoratori independenti
Stato:18.10.2013
27
44
80
107
131
144
156
130
133
126
90
48
9
-31
-72
-109
-151
50
Confede- Risultato di
razione
ripartizione
Anticipazione Rinvio:
Aumento
Aumento
Regolamentazione
Totale
Soppressione
Allineamento
Età di
Anticipazione
Tavola
modifica
modifica
rendita prima rendita dopo speciale per
Superstiti delle
dell'obbligo Franchigia
tasso contririferimento Terzo anno
scalare LI
prestazioni
dell'aliquota dell'aliquota dei 65 anni i 65 anni
l'anticipazione
contributivo
buzione per LI
1
0
2
6
12
18
30
37
43
47
53
57
63
67
73
76
82
60
-2
-4
-14
-22
-30
-34
-39
-42
-48
-51
-57
-62
-70
-75
-82
-86
-93
-60
0
1
5
8
10
13
16
19
22
24
28
30
34
37
40
42
46
30
0
6
19
30
42
52
64
74
88
98
112
122
137
146
161
169
184
120
162
260
304
307
322
326
342
345
361
365
383
388
407
412
433
438
462
390
-45
-44
-53
-62
-88
-108
-149
-180
-237
-279
-351
-403
-486
-549
-648
-659
-699
-400
143
123
65
-36
-173
-307
-480
-674
-749
-787
-881
-929
-1'025
-1'074
-1'181
-1'172
-1'215
-920
0
6
19
34
47
63
83
99
130
141
115
103
104
104
104
104
103
100
-5
-1
-9
-20
-27
-37
-51
-61
-88
-98
-71
-58
-57
-57
-57
-57
-56
-60
-3
-5
-6
-6
-6
-6
-7
-7
-7
-7
-8
-8
-8
-8
-9
-9
-9
-10
224
230
237
244
251
259
267
275
284
293
301
309
315
320
325
328
331
310
113
115
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
130
152
153
155
157
158
160
161
163
164
166
168
169
171
172
174
175
177
170
Totale dei
contributi
481
499
513
527
543
558
575
592
606
619
631
642
652
660
667
673
678
640
28
24
13
-7
-34
-60
-94
-132
-146
-154
-172
-182
-200
-210
-231
-229
-238
-180
366
399
460
556
682
806
961
1'133
1'209
1'252
1'340
1'389
1'476
1'524
1'617
1'615
1'655
1'380
Tabella 3
Situazione finanziaria dell’AVS con riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, senza finanziamento aggiuntivo e senza separazione dell’andamento
delle uscite
Importi in milioni di franchi
Anno
ai prezzi del 2013
Uscite
Entrate
Risultato di
Conto capitale dell'AVS
senza
ripartizione
Sistema
attuale
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 725
46 019
48 038
48 394
50 656
51 064
53 576
54 017
56 654
57 177
59 895
60 324
62 862
63 043
65 539
65 522
68 000
Riforma
2020
0
0
0
0
0
0
0
143
123
65
- 36
- 173
- 307
- 480
- 674
- 749
- 787
- 881
- 929
-1 025
-1 074
-1 181
-1 172
-1 215
Totale
Contributi e Riforma
regresso 2020
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 868
46 142
48 103
48 357
50 482
50 756
53 096
53 343
55 905
56 390
59 013
59 396
61 837
61 969
64 358
64 350
66 786
Conteggio 2012 - Scenario "medio" A-17-2010
Previsioni sull'evoluzione economica in %:
Anno
2013
Indice dei salari (ISS)
0.8
Variazione strutturale
0.3
Prezzi
0.6
Adeguamento delle rendite: ogni due anni
28 881
29 559
29 990
30 438
30 915
31 448
31 950
32 432
32 883
33 320
33 726
34 111
34 473
34 828
35 167
35 514
35 867
36 247
36 630
37 046
37 473
37 920
38 396
38 880
0
0
0
0
0
0
0
481
499
513
527
543
558
575
592
606
619
631
642
652
660
667
673
678
Imposta Confederazione
sul valore sistema
Quota
aggiunto 1) attuale
dalla
Riforma
2 262
2 303
2 358
2 401
2 445
2 488
2 528
2 566
2 602
2 636
2 668
2 698
2 727
2 755
2 782
2 809
2 837
2 867
2 898
2 931
2 965
3 000
3 038
3 076
7 914
8 184
8 361
8 523
8 629
8 893
8 942
9 284
9 344
9 741
9 813
10 257
10 340
10 833
10 923
11 439
11 545
12 078
12 166
12 664
12 702
13 193
13 191
13 680
0 0 0 0 0 0 0 28 24 13 - 7 - 34 - 60 - 94 - 132 - 146 - 154 - 172 - 182 - 200 - 210 - 231 - 229 - 238 2014
0.4
2015
1.0
2016
1.5
2017
1.7
dal 2018
2.2
0.3
0.2
0.3
0.7
0.3
1.0
0.3
1.0
0.3
1.5
Quota
dalla
separaz.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quota
dall'AI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riforma
2020
IVA
Interessi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 766
747
663
773
841
961
1 138
1 125
1 111
1 080
1 037
972
891
782
655
493
305
81
- 169
- 453
- 760
-1 105
-1 464
-1 855
Totale
40 824 40 793 41 372 42 135 42 830 43 790 44 558 45 915 46 463 47 302 47 764 48 547 48 929 49 679 49 986 50 715 51 019 51 732 51 985 52 640 52 830 53 444 53 605 54 221 debito AI
In punti
prop. dell'
IVA
260
- 129
- 374
- 559
- 393
- 922
- 568
-1 077
- 791
-1 881
-1 630
-2 908
-2 718
-4 200
-4 012
-5 683
-5 676
-7 362
-7 242
-8 744
-8 379
-9 809
-9 282
-10 710
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.1
-0.3
-0.2
-0.3
-0.3
-0.6
-0.5
-0.9
-0.8
-1.3
-1.2
-1.7
-1.7
-2.1
-2.1
-2.5
-2.3
-2.7
-2.5
-2.9
Variazione Stato a
in %
annuale
fine anno delle
uscite
2 026 618 288 214 448 39 570 47 321 - 801 - 593 -1 936 -1 827 -3 418 -3 357 -5 190 -5 371 -7 281 -7 410 -9 197 -9 139 -10 914 -10 746 -12 565 42 173 42 791 42 993 42 908 42 931 42 545 42 486 41 905 41 607 40 191 39 004 36 491 34 125 30 202 26 399 20 819 15 141 7 636 113 -9 086 -18 090 -28 737 -39 059 -51 046 109
107
105
102
101
97
97
91
90
84
81
72
67
57
49
37
27
13
0
-15
-29
-45
-61
-76
in %
delle uscite
72
72
72
73
75
75
76
72
72
67
66
59
56
47
41
31
22
10
-1
-15
-29
-45
-61
-76
Indice del tasso
di sostituzione
1980=100
91.8
91.8
91.1
91.1
90.2
90.7
89.2
90.2
88.3
89.5
87.6
89.0
87.1
88.4
86.5
88.0
86.1
87.5
85.6
86.8
85.0
86.4
84.5
86.0
uscite in
% della
massa salariale
11.2
11.3
11.4
11.4
11.4
11.5
11.4
11.6
11.5
11.8
11.7
12.1
12.0
12.5
12.4
12.8
12.8
13.3
13.2
13.6
13.5
13.8
13.7
14.0
1) Un punto percentuale (proporzionale): 83% direttamente all'AVS e 17% alla Confederazione.
UFAS / 18.10.2013
Tabella 4
Situazione finanziaria dell’AVS con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e rilevamento proporzionale dell’IVA
Importi in milioni di franchi
Anno
ai prezzi del 2013
Uscite
Entrate
Risultato di
Conto capitale dell'AVS
senza
ripartizione
Sistema
attuale
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 725
46 019
48 038
48 394
50 656
51 064
53 576
54 017
56 654
57 177
59 895
60 324
62 862
63 043
65 539
65 522
68 000
Riforma
2020
0
0
0
0
0
0
0
143
123
65
- 36
- 173
- 307
- 480
- 674
- 749
- 787
- 881
- 929
-1 025
-1 074
-1 181
-1 172
-1 215
Totale
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 868
46 142
48 103
48 357
50 482
50 756
53 096
53 343
55 905
56 390
59 013
59 396
61 837
61 969
64 358
64 350
66 786
Contributi e Riforma
regresso 2020
28 881
29 559
29 990
30 438
30 915
31 448
31 950
32 432
32 883
33 320
33 726
34 111
34 473
34 828
35 167
35 514
35 867
36 247
36 630
37 046
37 473
37 920
38 396
38 880
Conteggio 2012 - Scenario "medio" A-17-2010
Previsioni sull'evoluzione economica in %:
Anno
2013
Indice dei salari (ISS)
0.8
Variazione strutturale
0.3
Prezzi
0.6
Adeguamento delle rendite: ogni due anni
0
0
0
0
0
0
0
481
499
513
527
543
558
575
592
606
619
631
642
652
660
667
673
678
Imposta Confederazione
sul valore sistema
Quota
aggiunto 1) attuale
dalla
Riforma
2 262
2 303
2 358
2 401
2 445
2 488
2 528
2 566
2 602
2 636
2 668
2 698
2 727
2 755
2 782
2 809
2 837
2 867
2 898
2 931
2 965
3 000
3 038
3 076
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8 184
8 361
8 523
8 629
8 893
8 942
9 284
9 344
9 741
9 813
10 257
10 340
10 833
10 923
11 439
11 545
12 078
12 166
12 664
12 702
13 193
13 191
13 680
0 0 0 0 0 0 0 28 24 13 - 7 - 34 - 60 - 94 - 132 - 146 - 154 - 172 - 182 - 200 - 210 - 231 - 229 - 238 2014
0.4
2015
1.0
2016
1.5
2017
1.7
dal 2018
2.2
0.3
0.2
0.3
0.7
0.3
1.0
0.3
1.0
0.3
1.5
Quota
dalla
separaz.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quota
dall'AI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riforma
2020
IVA 2)
Interessi
0
0
0
0
0
0
0
2 442
3 135
3 176
3 215
3 251
3 286
3 320
3 352
6 059
6 837
6 909
6 983
7 062
7 145
7 229
7 320
7 412
1 766
747
663
773
841
961
1 138
1 157
1 237
1 318
1 390
1 444
1 486
1 503
1 506
1 512
1 565
1 603
1 624
1 619
1 598
1 549
1 494
1 417
Totale
40 824 40 793 41 372 42 135 42 830 43 790 44 558 48 389 49 724 50 717 51 332 52 270 52 810 53 719 54 189 57 793 59 116 60 164 60 761 61 775 62 332 63 327 63 883 64 905 debito AI
In punti
Variazione Stato a
in %
prop. dell' annuale
fine anno delle
IVA
uscite
260
- 129
- 374
- 559
- 393
- 922
- 568
1 365
2 344
1 296
1 584
343
568
- 880
- 660
376
1 161
- 453
- 259
-1 682
-1 234
-2 580
-1 961
-3 297
0.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.1
-0.3
-0.2
0.4
0.7
0.4
0.5
0.1
0.2
-0.3
-0.2
0.1
0.3
-0.1
-0.1
-0.5
-0.3
-0.7
-0.5
-0.9
2 026 618 288 214 448 39 570 2 521 3 581 2 613 2 975 1 787 2 054 623 846 1 888 2 726 1 150 1 366 - 62 364 -1 031 - 467 -1 880 42 173 42 791 42 993 42 908 42 931 42 545 42 486 44 379 47 305 49 219 51 467 52 493 53 772 53 600 53 654 54 749 56 666 56 979 57 503 56 591 56 119 54 258 52 989 50 326 109
107
105
102
101
97
97
97
103
102
106
104
106
101
101
98
100
97
97
92
91
84
82
75
in %
delle uscite
72
72
72
73
75
75
76
78
85
86
92
91
94
91
92
91
96
94
96
92
91
84
82
75
Indice del tasso
di sostituzione
1980=100
91.8
91.8
91.1
91.1
90.2
90.7
89.2
90.2
88.3
89.5
87.6
89.0
87.1
88.4
86.5
88.0
86.1
87.5
85.6
86.8
85.0
86.4
84.5
86.0
uscite in
% della
massa salariale
11.2
11.3
11.4
11.4
11.4
11.5
11.4
11.6
11.5
11.8
11.7
12.1
12.0
12.5
12.4
12.8
12.8
13.3
13.2
13.6
13.5
13.8
13.7
14.0
1) Un punto percentuale (proporzionale): 83% direttamente all'AVS e 17% alla Confederazione.
2) Ipotesi riguardanti l'IVA: un punto percentuale dal 2019 e un punto percentuale supplementare dal 2027 (proporzionale).
UFAS / 18.10.2013
Tabella 5
Situazione finanziaria dell’AVS con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, rilevamento proporzionale dell’IVA e modificazione del contribuito
AVS/AI della Confederazione
Importi in milioni di franchi
Anno
ai prezzi del 2013
Uscite
Entrate
Risultato di
Conto capitale dell'AVS
ripartizione
Sistema
attuale
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 725
46 019
48 038
48 394
50 656
51 064
53 576
54 017
56 654
57 177
59 895
60 324
62 862
63 043
65 539
65 522
68 000
Riforma
2020
0
0
0
0
0
0
0
143
123
65
- 36
- 173
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- 674
- 749
- 787
- 881
- 929
-1 025
-1 074
-1 181
-1 172
-1 215
Totale
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 868
46 142
48 103
48 357
50 482
50 756
53 096
53 343
55 905
56 390
59 013
59 396
61 837
61 969
64 358
64 350
66 786
Contributi e Riforma
regresso 2020
28 881
29 559
29 990
30 438
30 915
31 448
31 950
32 432
32 883
33 320
33 726
34 111
34 473
34 828
35 167
35 514
35 867
36 247
36 630
37 046
37 473
37 920
38 396
38 880
Conteggio 2012 - Scenario "medio" A-17-2010
Previsioni sull'evoluzione economica in %:
Anno
2013
Indice dei salari (ISS)
0.8
Variazione strutturale
0.3
Prezzi
0.6
Adeguamento delle rendite: ogni due anni
0
0
0
0
0
0
0
481
499
513
527
543
558
575
592
606
619
631
642
652
660
667
673
678
Imposta Confederazione
sul valore sistema
Quota
aggiunto 1) attuale
dalla
Riforma
2 262
2 303
2 358
2 401
2 445
2 488
2 528
2 566
2 602
2 636
2 668
2 698
2 727
2 755
2 782
2 809
2 837
2 867
2 898
2 931
2 965
3 000
3 038
3 076
7 914
8 184
8 361
8 523
8 629
8 893
8 942
9 284
9 344
9 741
9 813
10 257
10 340
10 833
10 923
11 439
11 545
12 078
12 166
12 664
12 702
13 193
13 191
13 680
Quota
Quota
dalla
dall'AI
separaz.2)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 157 24 194 13 68 - 7 100 - 34 - 49 - 60 - 25 - 94 - 198 - 132 - 175 - 146 - 371 - 154 - 368 - 172 - 565 - 182 - 548 - 200 - 723 - 210 - 675 - 231 - 841 - 229 - 773 - 238 - 939 2014
0.4
2015
1.0
2016
1.5
2017
1.7
dal 2018
2.2
0.3
0.2
0.3
0.7
0.3
1.0
0.3
1.0
0.3
1.5
Riforma
2020
IVA 3)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 755 765 774 0
0
0
0
0
0
0
2 442
3 135
3 176
3 215
3 251
3 286
3 320
3 352
6 059
6 837
6 909
6 983
7 062
7 145
7 229
7 320
7 412
Interessi
1 766
747
663
773
841
961
1 138
1 160
1 246
1 332
1 407
1 462
1 503
1 517
1 513
1 510
1 550
1 571
1 572
1 543
1 511
1 459
1 401
1 319
Totale
40 824 40 793 41 372 42 135 42 830 43 790 44 558 48 549 49 926 50 799 51 449 52 239 52 802 53 535 54 021 57 420 58 734 59 566 60 161 60 976 62 317 63 151 63 782 64 643 In punti Variazione Stato a
in %
prop. dell' annuale
fine anno delle
IVA
uscite
260
- 129
- 374
- 559
- 393
- 922
- 568
1 522
2 538
1 364
1 685
294
543
-1 078
- 835
5
793
-1 018
- 807
-2 404
-1 163
-2 666
-1 969
-3 462
0.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.1
-0.3
-0.2
0.5
0.8
0.4
0.5
0.1
0.2
-0.3
-0.2
0.0
0.2
-0.3
-0.2
-0.7
-0.3
-0.7
-0.5
-0.9
2 026 618 288 214 448 39 570 2 681 3 784 2 696 3 092 1 757 2 046 439 677 1 515 2 343 553 766 - 861 348 -1 207 - 568 -2 143 42 173 42 791 42 993 42 908 42 931 42 545 42 486 44 539 47 665 49 657 52 015 53 003 54 265 53 902 53 782 54 503 56 041 55 766 55 708 54 023 53 573 51 574 50 244 47 358 senza
Indice del tasso
debito AI di sostituzione
in %
delle uscite 1980=100
109
107
105
102
101
97
97
97
103
103
108
105
107
102
101
97
99
94
94
87
86
80
78
71
72
72
72
73
75
75
76
78
86
87
93
92
95
92
93
91
95
92
93
87
86
80
78
71
uscite in
% della
massa salariale
91.8
91.8
91.1
91.1
90.2
90.7
89.2
90.2
88.3
89.5
87.6
89.0
87.1
88.4
86.5
88.0
86.1
87.5
85.6
86.8
85.0
86.4
84.5
86.0
11.2
11.3
11.4
11.4
11.4
11.5
11.4
11.6
11.5
11.8
11.7
12.1
12.0
12.5
12.4
12.8
12.8
13.3
13.2
13.6
13.5
13.8
13.7
14.0
1) Un punto percentuale (proporzionale): 83% direttamente all'AVS e 17% alla Confederazione.
2) Compresi 7 punti del percento demografico
3) Ipotesi riguardanti l'IVA: un punto percentuale dal 2019 e un punto percentuale supplementare dal 2027 (proporzionale)
UFAS / 18.10.2013
Tabella 6
Situazione finanziaria dell’AVS con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e rilevamento lineare dell’IVA
Importi in milioni di franchi
Anno
ai prezzi del 2013
Uscite
Entrate
Risultato di
Conto capitale dell'AVS
senza
ripartizione
Sistema
attuale
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 725
46 019
48 038
48 394
50 656
51 064
53 576
54 017
56 654
57 177
59 895
60 324
62 862
63 043
65 539
65 522
68 000
Riforma
2020
0
0
0
0
0
0
0
143
123
65
- 36
- 173
- 307
- 480
- 674
- 749
- 787
- 881
- 929
-1 025
-1 074
-1 181
-1 172
-1 215
Totale
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 868
46 142
48 103
48 357
50 482
50 756
53 096
53 343
55 905
56 390
59 013
59 396
61 837
61 969
64 358
64 350
66 786
Contributi e Riforma
regresso 2020
28 881
29 559
29 990
30 438
30 915
31 448
31 950
32 432
32 883
33 320
33 726
34 111
34 473
34 828
35 167
35 514
35 867
36 247
36 630
37 046
37 473
37 920
38 396
38 880
Conteggio 2012 - Scenario "medio" A-17-2010
Previsioni sull'evoluzione economica in %:
Anno
2013
Indice dei salari (ISS)
0.8
Variazione strutturale
0.3
Prezzi
0.6
Adeguamento delle rendite: ogni due anni
0
0
0
0
0
0
0
481
499
513
527
543
558
575
592
606
619
631
642
652
660
667
673
678
Imposta Confederazione
sul valore sistema
Quota
aggiunto 1) attuale
dalla
Riforma
2 262
2 303
2 358
2 401
2 445
2 488
2 528
2 566
2 602
2 636
2 668
2 698
2 727
2 755
2 782
2 809
2 837
2 867
2 898
2 931
2 965
3 000
3 038
3 076
7 914
8 184
8 361
8 523
8 629
8 893
8 942
9 284
9 344
9 741
9 813
10 257
10 340
10 833
10 923
11 439
11 545
12 078
12 166
12 664
12 702
13 193
13 191
13 680
0 0 0 0 0 0 0 28 24 13 - 7 - 34 - 60 - 94 - 132 - 146 - 154 - 172 - 182 - 200 - 210 - 231 - 229 - 238 2014
0.4
2015
1.0
2016
1.5
2017
1.7
dal 2018
2.2
0.3
0.2
0.3
0.7
0.3
1.0
0.3
1.0
0.3
1.5
Quota
dalla
separaz.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quota
dall'AI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riforma
2020
IVA 2)
Interessi
0
0
0
0
0
0
0
2 735
3 511
3 558
3 601
3 641
3 680
3 718
3 754
6 786
7 658
7 738
7 821
7 910
8 002
8 097
8 199
8 302
1 766
747
663
773
841
961
1 138
1 161
1 252
1 346
1 433
1 501
1 558
1 590
1 608
1 635
1 716
1 786
1 839
1 868
1 881
1 867
1 849
1 809
Totale
40 824 260
40 793 - 129
41 372 - 374
42 135 - 559
42 830 - 393
43 790 - 922
44 558 - 568
48 686 1 658
50 115 2 720
51 126 1 677
51 761 1 970
52 717 734
53 276 962
54 205 - 482
54 693 - 258
58 643 1 103
60 088 1 981
61 176 376
61 814 579
62 871 - 834
63 473 - 377
64 513 -1 713
65 116 -1 083
66 187 -2 408
debito AI
In punti
lin. dell'
IVA
0.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.1
-0.3
-0.2
0.5
0.8
0.5
0.5
0.2
0.3
-0.1
-0.1
0.3
0.5
0.1
0.1
-0.2
-0.1
-0.4
-0.3
-0.6
Variazione Stato a
in %
annuale
fine anno delle
uscite
2 026 618 288 214 448 39 570 2 818 3 972 3 022 3 403 2 235 2 520 1 108 1 350 2 738 3 697 2 162 2 418 1 034 1 504 154 766 - 599 42 173 42 791 42 993 42 908 42 931 42 545 42 486 44 676 47 988 50 301 52 961 54 414 56 129 56 407 56 923 58 820 61 648 62 899 64 388 64 471 65 023 64 216 64 033 62 488 109
107
105
102
101
97
97
97
104
105
110
108
111
106
107
105
109
107
108
104
105
100
100
94
in %
delle uscite
72
72
72
73
75
75
76
78
86
88
95
95
99
96
98
99
105
104
108
104
105
100
100
94
Indice del tasso
di sostituzione
1980=100
91.8
91.8
91.1
91.1
90.2
90.7
89.2
90.2
88.3
89.5
87.6
89.0
87.1
88.4
86.5
88.0
86.1
87.5
85.6
86.8
85.0
86.4
84.5
86.0
uscite in
% della
massa salariale
11.2
11.3
11.4
11.4
11.4
11.5
11.4
11.6
11.5
11.8
11.7
12.1
12.0
12.5
12.4
12.8
12.8
13.3
13.2
13.6
13.5
13.8
13.7
14.0
1) Un punto percentuale (proporzionale): 83% direttamente all'AVS e 17% alla Confederazione.
2) Ipotesi riguardanti l'IVA: un punto percentuale dal 2019 e un punto percentuale supplementare dal 2027 (lineare).
UFAS / 18.10.2013
Tabella 7
Situazione finanziaria dell’AVS con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, rilevamento lineare dell’IVA e modificazione del contribuito AVS/AI
della Confederazione
Importi in milioni di franchi
Anno
ai prezzi del 2013
Uscite
Entrate
Risultato di
Conto capitale dell'AVS
ripartizione
Sistema
attuale
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 725
46 019
48 038
48 394
50 656
51 064
53 576
54 017
56 654
57 177
59 895
60 324
62 862
63 043
65 539
65 522
68 000
Riforma
2020
0
0
0
0
0
0
0
143
123
65
- 36
- 173
- 307
- 480
- 674
- 749
- 787
- 881
- 929
-1 025
-1 074
-1 181
-1 172
-1 215
Totale
38 798
40 175
41 083
41 921
42 382
43 751
43 988
45 868
46 142
48 103
48 357
50 482
50 756
53 096
53 343
55 905
56 390
59 013
59 396
61 837
61 969
64 358
64 350
66 786
Contributi e Riforma
regresso 2020
28 881
29 559
29 990
30 438
30 915
31 448
31 950
32 432
32 883
33 320
33 726
34 111
34 473
34 828
35 167
35 514
35 867
36 247
36 630
37 046
37 473
37 920
38 396
38 880
Conteggio 2012 - Scenario "medio" A-17-2010
Previsioni sull'evoluzione economica in %:
Anno
2013
Indice dei salari (ISS)
0.8
Variazione strutturale
0.3
Prezzi
0.6
Adeguamento delle rendite: ogni due anni
0
0
0
0
0
0
0
481
499
513
527
543
558
575
592
606
619
631
642
652
660
667
673
678
Imposta Confederazione
sul valore sistema
Quota
aggiunto 1) attuale
dalla
Riforma
2 262
2 303
2 358
2 401
2 445
2 488
2 528
2 566
2 602
2 636
2 668
2 698
2 727
2 755
2 782
2 809
2 837
2 867
2 898
2 931
2 965
3 000
3 038
3 076
7 914
8 184
8 361
8 523
8 629
8 893
8 942
9 284
9 344
9 741
9 813
10 257
10 340
10 833
10 923
11 439
11 545
12 078
12 166
12 664
12 702
13 193
13 191
13 680
Quota
Quota
dalla
dall'AI
2)
separaz.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 157 24 194 13 68 - 7 100 - 34 - 49 - 60 - 25 - 94 - 198 - 132 - 175 - 146 - 371 - 154 - 368 - 172 - 565 - 182 - 548 - 200 - 723 - 210 - 675 - 231 - 841 - 229 - 773 - 238 - 939 2014
0.4
2015
1.0
2016
1.5
2017
1.7
dal 2018
2.2
0.3
0.2
0.3
0.7
0.3
1.0
0.3
1.0
0.3
1.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 755 765 774 Riforma
2020
IVA 3)
0
0
0
0
0
0
0
2 735
3 511
3 558
3 601
3 641
3 680
3 718
3 754
6 786
7 658
7 738
7 821
7 910
8 002
8 097
8 199
8 302
Interessi
1 766
747
663
773
841
961
1 138
1 164
1 262
1 360
1 450
1 519
1 575
1 603
1 615
1 632
1 701
1 754
1 787
1 792
1 794
1 778
1 756
1 712
Totale
40 824 40 793 41 372 42 135 42 830 43 790 44 558 48 846 50 319 51 208 51 878 52 686 53 269 54 019 54 525 58 269 59 705 60 578 61 214 62 072 63 457 64 338 65 015 65 925 In punti
lin. dell'
IVA
260
- 129
- 374
- 559
- 393
- 922
- 568
1 815
2 914
1 745
2 070
685
938
- 680
- 433
732
1 614
- 189
31
-1 557
- 306
-1 798
-1 091
-2 572
senza
debito AI
0.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.1
-0.3
-0.2
0.5
0.8
0.5
0.6
0.2
0.3
-0.2
-0.1
0.2
0.4
-0.0
0.0
-0.4
-0.1
-0.4
-0.3
-0.6
Variazione Stato a
in %
annuale
fine anno delle
uscite
2 026 618 288 214 448 39 570 2 978 4 176 3 105 3 521 2 204 2 512 923 1 182 2 364 3 315 1 565 1 819 236 1 488 - 20 665 - 860 42 173 42 791 42 993 42 908 42 931 42 545 42 486 44 836 48 350 50 741 53 512 54 925 56 625 56 711 57 055 58 576 61 026 61 689 62 596 61 906 62 479 61 536 61 291 59 525 109
107
105
102
101
97
97
98
105
105
111
109
112
107
107
105
108
105
105
100
101
96
95
89
Indice del tasso
di sostituzione
in %
delle uscite
72
72
72
73
75
75
76
79
87
89
96
96
100
97
99
98
104
102
105
100
101
96
95
89
uscite in
1980=100 % della
massa salariale
91.8
91.8
91.1
91.1
90.2
90.7
89.2
90.2
88.3
89.5
87.6
89.0
87.1
88.4
86.5
88.0
86.1
87.5
85.6
86.8
85.0
86.4
84.5
86.0
11.2
11.3
11.4
11.4
11.4
11.5
11.4
11.6
11.5
11.8
11.7
12.1
12.0
12.5
12.4
12.8
12.8
13.3
13.2
13.6
13.5
13.8
13.7
14.0
1) Un punto percentuale (proporzionale): 83% direttamente all'AVS e 17% alla Confederazione.
2) Compresi 7 punti del percento demografico
3) Ipotesi riguardanti l'IVA: un punto percentuale dal 2019 e un punto percentuale supplementare dal 2027 (lineare).
UFAS / 18.10.2013
Legge federale
Avamprogetto
sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del…1,
decreta:
I
È emanata la seguente legge:
1.
legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a
favore dell'AVS/AI, nella versione di cui all'Allegato 1.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice civile 2
Art. 89a cpv. 6 n. 2, 2a e 14
6
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le
seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982 3 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:
2.
l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia (art. 13 cpv. 2),
2a. il diritto alle prestazioni di vecchiaia (art. 13a),
14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2bis, 3 e 4, 66 cpv. 4, art. 67 e 72a–
72g),
1
2
3
1
FF 20XX ...
RS 210
RS 831.40
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
2. Legge del 12 giugno 2009 4 sull'IVA
Variante 1: Aumento proporzionale
Art. 25 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4, primo periodo
1
L’imposta ammonta all’8,6 per cento (aliquota normale); sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.
2
L’imposta ammonta al 2,7 per cento (aliquota ridotta):
4
Sino al 31 dicembre 2017, l’imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 4 per cento (aliquota speciale). …
Art. 28 cpv. 2
2
Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,9 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che
dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli,
bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame
e centri di raccolta non assoggettati all'imposta.
Art. 37 cpv. 1
1
Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni
imponibili pari o inferiore a 5 050 000 franchi e che deve pagare nel medesimo
periodo imposte pari o inferiori a 113 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo
determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle
aliquote saldo.
Art. 55
Aliquote d'imposta
1
Fatto salvo il capoverso 2, l’imposta sull’importazione di beni ammonta all’8,6 per
cento.
2
Sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettera a l’imposta
ammonta al 2,7 per cento.
Variante 2: Aumento lineare
Art. 25 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4, primo periodo
1
L'imposta ammonta all'8,6 per cento (aliquota normale); sono fatti salvi i capoversi
2 e 3.
2
4
2
L’imposta ammonta al 3,4 per cento (aliquota ridotta):
RS 641.20
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
4
Sino al 31 dicembre 2017, l’imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 4,6 per cento (aliquota speciale). …
Art. 28 cpv. 2
2
Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3,1 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che
dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli,
bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame
e centri di raccolta non assoggettati all'imposta.
Art. 37 cpv. 1
1
Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni
imponibili pari o inferiore a 5 050 000 franchi e che deve pagare nel medesimo
periodo imposte pari o inferiori a 113 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo
determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle
aliquote saldo.
Art. 55 Aliquote d'imposta
1
Fatto salvo il capoverso 2, l’imposta sull’importazione di beni ammonta all’8,6 per
cento.
2
Sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettera a l’imposta
ammonta al 3,4 per cento.
3. Legge federale del 20 dicembre 1946 5 su l’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti
Art. 1a
Assicurazione obbligatoria
Sono assicurati in conformità della presente legge:
a.
5
le persone fisiche domiciliate in Svizzera che non esercitano un’attività lucrativa;
b.
le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera;
c.
i cittadini svizzeri e quelli di Stati membri della Comunità europea o
dell’Associazione europea di libero scambio che sono inviati all’estero dalla
Confederazione e lavorano al servizio della medesima, a condizione che essi
fruiscano di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
d.
i familiari delle persone di cui alla lettera c che le accompagnano all’estero e
non esercitano un’attività lucrativa;
RS 831.10
3
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
e.
RO 20XX
i cittadini svizzeri al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il
Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate
come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12.
Art. 1b
Eccezioni all’assicurazione obbligatoria
Non sono assicurati:
a.
i cittadini stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo la legge del
22 giugno 2007 6 sullo Stato ospite (LSO) per l’attività svolta in veste ufficiale per un beneficiario istituzionale nonché i familiari al seguito senza attività lucrativa in Svizzera;
b.
le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i dipendenti il
cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui all'articolo 1a soltanto per un periodo relativamente breve.
Art. 1c
1
Continuazione dell’assicurazione
Possono continuare ad essere assicurate:
a.
le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede
in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b.
le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in Svizzera in
quanto esercitano un’attività lucrativa all’estero;
c.
le persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero i loro coniugi
che esercitano un’attività lucrativa e sono assicurati in virtù della lettera a o
di una convenzione internazionale.
2
La condizione necessaria è che la persona in questione, o il coniuge nei casi di cui
al capoverso 1 lettera c, sia stata assicurata conformemente alla presente legge per
almeno tre anni consecutivi immediatamente prima della continuazione.
3
Il Consiglio federale disciplina le modalità di ammissione, recesso ed esclusione.
Art. 1d
1
Adesione all’assicurazione
Possono aderire all'assicurazione i membri del personale di cittadinanza svizzera di
un beneficiario istituzionale di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO che fruiscono di
privilegi, immunità e facilitazioni e non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario.
6
4
RS 192.12
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 2 cpv. 1bis e 5bis
1bis
L'assicurazione facoltativa si estende fino all'inizio dell’obbligo contributivo
secondo l’articolo 3 anche ai figli senza attività lucrativa di persone assicurate in
virtù dell’articolo 1c capoverso 1 lettera a o di una convenzione internazionale.
5bis Gli assicurati che prestano servizio presso la Guardia svizzera pontificia pagano
contributi in qualità di persone senza attività lucrativa. La loro retribuzione è considerata come reddito conseguito in forma di rendita.
Art. 3 cpv. 1 e 1bis
1
Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un’attività lucrativa.
1bis
Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del
mese:
a.
in cui raggiungono l'età di riferimento; o
b.
che precede la riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1.
Art. 4
Calcolo dei contributi
I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in
percentuale del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Art. 5 cpv. 3 lett. b
3
Per i familiari che lavorano nell’azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:
b.
Art. 8
dopo l’ultimo giorno del mese in cui hanno raggiunto l'età di riferimento.
Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente
1. Regola
1
Dal reddito di un’attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo
dell’8,4 per cento, ma almeno pari a 392 franchi l’anno.
2
Gli assicurati che hanno pagato sul loro salario determinante un importo annuo di
almeno 392 franchi, compresa la quota del datore di lavoro, possono chiedere che sia
riscosso un contributo dell’8,4 per cento sul loro reddito dell’attività lucrativa indipendente.
5
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 9 cpv. 2 e 2bis
2
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo le spese aziendali e professionali giustificate, in particolare:
a.
gli interessi su debiti commerciali, ad eccezione di quelli versati sulle partecipazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del
14 dicembre 1990 7 sull’imposta federale diretta (LIFD);
b.
gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 capoversi 1 e
2 nonché 29 LIFD corrispondenti alle svalutazioni subite;
le perdite effettive sul patrimonio aziendale subite nel periodo di computo,
se sono state allibrate;
c.
d.
i versamenti effettuati dal titolare dell’azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che
possano servire ad altro uso;
e.
i contributi correnti versati a istituti di previdenza professionale, per quanto
equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
2bis
È inoltre deducibile l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda; il
tasso d’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi
svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Art. 9a
3. Calcolo nel tempo
1
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile.
2
Per il calcolo dei contributi è determinante il reddito secondo il risultato
dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione. Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è convertito in
reddito annuo.
3
Per la deduzione dell'interesse secondo l’articolo 9 capoverso 2bis si considera il
capitale proprio impegnato nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale.
Art. 9b
Adeguamento del contributo minimo
Il Consiglio federale può adeguare all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter il
contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.
Art. 9bis
Abrogato
7
6
RS 642.11
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 10, rubrica e cpv. 5
Regola
5
Le autorità fiscali cantonali comunicano alle casse di compensazioneil reddito
conseguito in forma di rendita e la sostanza delle persone senza attività lucrativa da
esse stabiliti.
Art. 10a
Calcolo nel tempo
1
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile.
2
In caso di obbligo contributivo per l’intero anno, i contributi sono calcolati sul
reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non viene convertito in
reddito annuo, se è conseguito solo durante una parte dell’anno.
3
In caso di obbligo contributivo inferiore a un anno, i contributi sono calcolati
proporzionalmente alla sua durata. Sono determinanti il reddito conseguito in forma
di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per
l’anno di contribuzione.
4
In caso di obbligo contributivo inferiore a un anno dovuto all'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, il Consiglio federale può prevedere che sia considerata
la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.
Art. 14 cpv. 2, secondo periodo
2
... Il Consiglio federale fissa i periodi di contribuzione.
Art. 21
Età di riferimento e rendita di vecchiaia
1
Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni
(età di riferimento).
2
Il raggiungimento dell'età di riferimento dà diritto a una rendita di vecchiaia senza
riduzioni né supplementi.
3
Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo al
raggiungimento dell'età di riferimento. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Art. 23 cpv. 1 e 4 lett. c
1
Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge, hanno almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o hanno diritto ad
accrediti per compiti assistenziali secondo l’articolo 29septies poiché si occupano di
un figlio.
4
Il diritto si estingue:
7
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
c.
RO 20XX
nel momento in cui il figlio più giovane del vedovo compie i 18 anni.
Art. 24
Abrogato
Art. 24a
1
Coniugi divorziati
Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:
a.
il matrimonio è durato almeno dieci anni; o
b.
compie i 45 anni prima che il figlio più giovane compia i 18 anni.
2
Se non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il coniuge divorziato
ha diritto a una rendita vedovile soltanto fintantoché ha almeno un figlio di meno di
18 anni avente diritto a una rendita per orfani.
Art. 24b
Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o
d'invalidità
Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di
una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la
LAI 8, è versata soltanto la rendita più elevata. È fatto salvo l'articolo 40ter.
Art. 29bis cpv. 1, 1bis–1sexies e 2
1
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali tra
il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il
31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (vecchiaia o decesso).
1bis
Se la durata di contribuzione è incompleta, i periodi di contribuzione compiuti
prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati al fine di
colmare le lacune contributive successive. Fanno eccezione le lacune contributive
derivanti dall’anticipazione della rendita di vecchiaia.
1ter
I periodi di contribuzione compiuti tra l'inizio della riscossione anticipata della
rendita di vecchiaia e il raggiungimento dell'età di riferimento sono computati al fine
di colmare le lacune contributive derivanti dall’anticipazione, se il reddito derivante
dall’attività lucrativa durante tale periodo corrisponde almeno al 50 per cento del
reddito annuo medio determinante secondo l’articolo 29quater.
1quater
I periodi di contribuzione compiuti tra il raggiungimento dell'età di riferimento
e i 70 anni possono colmare le lacune contributive insorte tra il 1° gennaio che segue
il compimento dei 20 anni e il raggiungimento dell'età di riferimento, se il reddito
8
8
RS 831.20
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
derivante dall’attività lucrativa durante tale periodo corrisponde almeno al 25 per
cento del reddito annuo medio determinante secondo l’articolo 29quater.
1quinquies
Nel calcolo della rendita possono essere presi in considerazione:
a.
i redditi dell’attività lucrativa, i redditi ripartiti derivanti da un'attività lucrativa nonché gli accrediti per compiti educativi e gli accrediti per compiti assistenziali assegnati durante i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1ter;
b.
i redditi dell'attività lucrativa conseguiti durante i periodi di contribuzione di
cui al capoverso 1quater.
1sexies
La rendita è calcolata al raggiungimento dell'età di riferimento. Dopo tale
momento, fino al compimento dei 70 anni l’avente diritto alla rendita può chiedere
che essa sia ricalcolata, una sola volta, se nel lasso di tempo intercorso ha pagato
contributi.
2
Il Consiglio federale disciplina la procedura e il computo degli anni concessi in
più.
Art. 29quinquies cpv. 3 lett. a, b, d ed e, nonché 4 lett. a
3
I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio
comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione
è effettuata se:
a.
entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento;
b.
una persona vedova raggiunge l'età di riferimento;
d.
entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’assicurazione per
l’invalidità; o
e.
uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e
l'altro raggiunge l'età di riferimento.
4
Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
a.
tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che
precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano; e
Art. 29sexies cpv. 3, secondo periodo
3
... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il
periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che
precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.
Art. 29septies cpv. 6, secondo periodo
6
... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il
periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che
precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.
9
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 35, rubrica e cpv. 1 e 3
2. Somma delle rendite per coniugi
1
La somma delle rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento
dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a.
entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;
b.
uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di
essa e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità;
c.
entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’assicurazione per
l’invalidità e percepiscono al contempo una percentuale della rendita di vecchiaia.
3
Le rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma
delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la
riduzione delle rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.
Art. 35ter cpv. 2
2
In caso di rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù
dell'articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è ridotta in misura proporzionale alla
percentuale della rendita di vecchiaia percepita.
Art. 36
5. Rendita vedovile
La rendita vedovile è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al
reddito annuo medio determinante.
Art. 37 cpv. 1
1
La rendita per orfani è pari al 50 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente
al reddito annuo medio determinante.
Art. 39
Rinvio della rendita di vecchiaia
1
Le persone aventi diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono rinviare, di
un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio della riscossione della totalità
della rendita o di una parte di essa, compresa tra il 20 e l’80 per cento. Durante tale
periodo, hanno la facoltà di revocare il rinvio in qualsiasi momento per l’inizio del
mese successivo.
2
La persona che ha rinviato la riscossione di una percentuale della rendita può
chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. Non è possibile passare dal
rinvio di una percentuale della rendita a quello della totalità della rendita.
10
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
3
La rendita di vecchiaia o la percentuale di essa e l'eventuale rendita per figli sono
aumentate del controvalore attuariale della prestazione rinviata.
4
Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli
uomini e per le donne e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi
generi di rendita.
Art. 40
Anticipazione della rendita di vecchiaia
1
Le persone che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria
di vecchiaia possono, a partire dal compimento dei 62 anni, anticipare la riscossione
della totalità della rendita o di una parte di essa, compresa tra il 20 e l'80 per cento.
L'anticipazione vale solo per le prestazioni future e non può essere revocata.
2
La persona che ha anticipato la riscossione di una percentuale della rendita può
chiedere, una sola volta, l'aumento di tale percentuale. L'aumento vale solo per le
prestazioni future. Esso non può essere revocato.
3
Durante il periodo di riscossione anticipata non sono versate rendite per figli.
4
In deroga all'articolo 29ter capoverso 1, in caso di anticipazione della rendita la
durata di contribuzione non è considerata completa. La rendita anticipata è calcolata
in base agli anni di contribuzione effettivi all'inizio della riscossione anticipata e
corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.
5
La rendita è calcolata per il primo giorno del mese a partire dal quale inizia la
riscossione anticipata. Essa è ricalcolata nel momento in cui l'assicurato raggiunge
l'età di riferimento. Il Consiglio federale disciplina il calcolo della rendita anticipata,
in particolare nei casi in cui l'assicurato aumenti la percentuale di rendita percepita
durante il periodo di riscossione anticipata.
Art. 40bis
Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità
1
Le persone che hanno diritto a una frazione di rendita dell'assicurazione per l'invalidità possono, su richiesta, completare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della loro rendita di vecchiaia. Solo la parte eccedente l'importo della rendita d'invalidità è considerata prestazione anticipata.
2
La somma delle due rendite non può superare l'importo della rendita intera di
vecchiaia corrispondente.
Art. 40ter
Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita
vedovile
1
Le persone che hanno diritto a una rendita vedovile possono, su richiesta e in
deroga all'articolo 24b, completare questa prestazione riscuotendo anticipatamente
una percentuale della loro rendita di vecchiaia. Solo la parte eccedente l'importo
della rendita vedovile è considerata prestazione anticipata.
2
L’articolo 35bis non è applicabile alla percentuale di rendita di vecchiaia anticipata.
11
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
3
La somma delle due rendite non può superare l'importo della rendita intera di
vecchiaia corrispondente.
Art. 40quater
Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di anticipazione
1
La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata.
2
Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota di riduzione in base a principi attuariali e
disciplina la procedura.
Art. 40quinquies
Combinazione di anticipazione e rinvio della rendita di vecchiaia
1
Le persone che hanno riscosso anticipatamente una percentuale della loro rendita
di vecchiaia possono, su richiesta, rinviarne la parte restante al massimo fino al
compimento dei 70 anni.
2
Questa parte non può essere ridotta, se la percentuale di rendita anticipata è stata
aumentata durante il periodo di riscossione anticipata.
Art. 40sexies
Anticipazione della rendita di vecchiaia e computo degli anni di
gioventù
1
In caso di anticipazione della rendita di vecchiaia, l'assicurato beneficia di un'aliquota di riduzione ridotta e, al fine di compensare gli anni di contribuzione mancanti
tra l'inizio della riscossione anticipata e il raggiungimento dell'età di riferimento, gli
vengono computati, del tutto o in parte, gli anni di gioventù, se:
2
a.
ha versato contributi all'AVS tra il 1° gennaio che segue il compimento dei
17 anni e il 31 dicembre che precede il compimento dei 21 anni;
b.
ha esercitato un'attività lucrativa nel corso dei dieci anni precedenti l'anticipazione della rendita e, nel medesimo periodo, ha versato contributi all'AVS
per almeno cinque anni su un reddito compreso tra una volta e mezza e tre
volte e mezza l'importo annuo minimo della rendita di vecchiaia secondo
l'articolo 34;
c.
la somma dei dieci anni con i contributi più elevati non supera il 150 per
cento della somma dei contributi versati nel corso dei dieci anni di contribuzione precedenti l'anticipazione della rendita;
d.
il suo reddito precedente l'anticipazione della rendita, sommato a quello del
coniuge o del partner, non supera sette volte l'importo annuo minimo della
rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34.
Il computo degli anni di contribuzione mancanti è scalato in funzione della media
dei redditi dell'attività lucrativa conseguiti prima dell'anticipazione della rendita,
secondo lo schema seguente:
12
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
Fino a un reddito massimo equivalente a ... volte l'importo annuo
minimo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34
RO 20XX
Anni interi di contribuzione computati
3
2,5 [35 100]
2
3 [42 120]
1
3,5 [49 140]
3
Alle rendite di vecchiaia anticipate sono applicate le aliquote di riduzione seguenti:
Inizio della riscossione della rendita di vecchiaia all'età di
Aliquota di riduzione ridotta (in %)
62 anni
6,1
63 anni
2,1
64 anni
0,0
4
Per «partner» si intende la persona che convive ininterrottamente con l'avente
diritto da almeno cinque anni.
5
Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai casi dei capoversi 1 lettera b
e 2. Disciplina in particolare il diritto delle persone che non adempiono le condizioni
del capoverso 1 lettera b per causa di incapacità al lavoro o disoccupazione.
Art. 43bis cpv. 1, secondo periodo, e 4
1
... L'anticipazione di una rendita intera di vecchiaia è parificata alla riscossione di
una rendita di vecchiaia.
4
La persona grande invalida che fino al momento in cui riscuote anticipatamente
una rendita intera o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità riceve
un'indennità dell'assicurazione per la vecchiaia per lo meno uguale a quella ricevuta
fino ad allora.
Art. 43ter
La persona che fino al momento in cui riscuote anticipatamente una rendita intera o
alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un
importo massimo equivalente a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo
per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater–42octies
LAI 9.
9
RS 831.20
13
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 43quinquies
Abrogato
Art. 52 cpv. 7
7
La pretesa di risarcimento frutta interessi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli
relativi alla corresponsione degli interessi.
Art. 55 cpv. 3, primo periodo, e 4
3
La garanzia dev'essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che
la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno; tuttavia,
essa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi e non deve sorpassare i 3 milioni di franchi. ...
4
Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia e
adeguerà periodicamente gli importi limite del capoverso 3.
Art. 57 cpv. 2 lett. dbis
2
Il regolamento deve contenere disposizioni su:
dbis. i principi di un sistema di controllo interno adeguato alle dimensioni della
cassa e alla natura dei compiti ad essa affidati;
Art. 58 cpv. 2, terzo periodo, e 4 lett. abis
2
... Possono essere nominate membri del comitato direttivo soltanto persone affiliate
alla cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.
4
Al comitato direttivo incombe:
abis. l'impostazione, l'istituzione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato alle dimensioni della cassa e alla natura dei compiti ad essa
affidati;
Art. 60 cpv. 1bis e 1ter
1bis
Le casse di compensazione professionali dispongono di riserve sufficienti per
poter coprire, in caso di scioglimento o fusione, i costi che ne derivano. Se le riserve
non sono più sufficienti, esse ne informano immediatamente l'ufficio federale competente. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative alle riserve.
1ter
Nel caso in cui non sia possibile trovare un'altra soluzione, il Consiglio federale
può obbligare una cassa di compensazione ad assumere, completamente o parzialmente e dietro adeguato indennizzo, la gestione di una cassa sciolta. L'indennizzo è
a carico della cassa sciolta e, sussidiariamente, delle sue associazioni fondatrici. Il
Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'indennizzo.
14
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
Art. 61 cpv. 2 lett. b
RO 20XX
bis
2
Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione e contenere disposizioni su:
bbis. i principi di un sistema di controllo interno adeguato alle dimensioni della
cassa e alla natura dei compiti ad essa affidati;
Art. 62 cpv. 2, secondo periodo
Abrogato
Art. 63 cpv. 3, 3bis e 3ter
3
Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti
nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di
compensazione nonché tra queste e l'Ufficio centrale di compensazione.
3bis
Disciplina lo scambio di dati elettronico tra gli organi di cui al capoverso 3.
3ter
Disciplina lo scambio di dati elettronico tra le casse di compensazione e terzi, se
una legge federale prevede tale scambio. Garantisce il finanziamento del trasferimento di dati.
Art. 64 cpv. 2bis e 3 bis
2bis
Gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere
l'età di riferimento, ma continuano ad essere tenuti al pagamento dei contributi,
restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione
precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d'età fissato dal Consiglio
federale. Il Consiglio federale può stabilire che le persone senza attività lucrativa e
tenute a pagare i contributi siano affiliate alla stessa cassa di compensazione del
coniuge, se questi è senza attività lucrativa o percepisce una rendita.
3bis
Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1c capoverso 1 lettera c sono affiliate
alla stessa cassa di compensazione del coniuge.
Art. 64a, primo periodo
La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di
compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la
rendita di vecchiaia; è fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. ...
Art. 65 cpv. 2
2
Le casse di compensazione cantonali possono avere agenzie comunali.
15
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 68 cpv. 1, terzo periodo, 2, secondo periodo, 2bis, 3 e 4
1
... Essa deve essere fatta da un'impresa di revisione che soddisfi i requisiti posti al
capoverso 3, abilitata a esercitare la funzione di perito revisore dall'Autorità federale
di sorveglianza dei revisori secondo la legge del 16 dicembre 2005 10 sui revisori. ...
2
... Il controllo deve essere fatto da un'impresa di revisione che soddisfi i requisiti
posti al capoverso 3, o da un ufficio specializzato della cassa di compensazione. ...
2bis
Le casse di compensazione possono far sostenere ai datori di lavoro affiliati le
spese di controllo secondo il capoverso 2, se constatano che essi non applicano
correttamente le disposizioni legali.
3
Le imprese di revisione previste per le revisioni delle casse e i controlli dei datori
di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2 non devono partecipare alla gestione
della cassa né eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le
revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; esse devono dedicarsi esclusivamente all’attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.
4
Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'abilitazione delle
imprese di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e dei controlli dei
datori di lavoro.
Art. 70 cpv. 1bis
1bis
La pretesa di risarcimento frutta interessi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla corresponsione degli interessi.
Art. 71 cpv. 6
6
L'articolo 63 capoverso 3ter si applica per analogia.
Art. 72 cpv. 4, secondo periodo
4
… Le imprese di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale,
in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi
eseguiti conformemente all’articolo 68. ...
Art. 102 cpv. 1 lett. b, e ed f
1
Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate
con:
b.
10
16
concerne soltanto il testo tedesco
RS 221.302
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
e.
gli introiti risultanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto in virtù dell'articolo 130 capoversi 3 e 3bis Cost. destinati all'assicurazione;
f.
il prodotto della tassa sulle case da gioco.
Art. 103
Contributo della Confederazione
1
Il contributo della Confederazione si compone di un contributo vincolato alle
uscite dell'assicurazione e di un contributo vincolato all'IVA.
2
Il contributo vincolato alle uscite ammonta al 10 per cento delle uscite annue
dell'assicurazione.
3
Il valore iniziale del contributo vincolato all'IVA ammonta al 50 per cento della
media aritmetica dei contributi della Confederazione degli ultimi due anni contabili
precedenti l'entrata in vigore della modifica del …. Il contributo aumenta ogni anno
parallelamente all'andamento degli introiti dell'IVA spettanti alla Confederazione
nell'anno in questione rispetto a quello precedente l'entrata in vigore.
4
Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la considerazione di eventuali circostanze eccezionali che potrebbero incidere sui conti del Fondo di compensazione AVS.
5
Dalla somma degli importi calcolati conformemente ai capoversi 2 e 3 è dedotto il
contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.
Art. 104
1
2
Finanziamento e destinazione vincolata
Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con:
a.
i proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate; e
b.
una quota del 10 per cento sui proventi dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS secondo l'articolo 130 capoverso
3 Cost.
La parte residua è coperta con le risorse generali.
Art. 107 cpv. 3
Abrogato
Art. 111
Abrogato
17
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Titolo prima dell'art. 113
Capo IV: Vigilanza sull'equilibrio finanziario
Art. 113
1
Il livello del Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere al di
sotto del 70 per cento delle uscite di un anno.
2
Il Consiglio federale verifica se l'evoluzione finanziaria dell'assicurazione sia
equilibrata. Se si prevede che nell'arco dei tre anni seguenti il livello del Fondo AVS
scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale
sottopone misure di stabilizzazione all'Assemblea federale, entro un anno dalla
pubblicazione di cui all'articolo 108 capoverso 2.
3
Se alla fine di un anno contabile il livello del Fondo di compensazione AVS scende
al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno e il deficit di ripartizione era
superiore al 3 per cento delle uscite annue nell'anno contabile in questione e in
quello precedente, all'inizio dell'anno contabile successivo il Consiglio federale pone
in vigore le misure seguenti:
a.
sospende l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari.
L'importo delle rendite non deve essere tuttavia inferiore al 95 per cento di
quello che si sarebbe ottenuto con l'adeguamento. Al più tardi dopo cinque
anni, le rendite sono nuovamente adeguate all'evoluzione dei prezzi registrata dall'ultimo adeguamento;
b.
aumenta i tassi di contribuzione come segue:
c.
1.
i contributi secondo gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 2 e 13 al
massimo di 0,5 punti percentuali,
2.
i contributi secondo gli articoli 2 capoverso 4, 6 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 2 al massimo di 1 punto percentuale,
3.
i contributi minimi secondo gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 8 capoversi 1
e 2, e 10 in misura proporzionale;
disciplina il concorso di rendite dell'AVS e dell'AI secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 37bis per quanto concerne gli effetti
della lettera a.
4
Le misure di cui al capoverso 3 sono applicate fintantoché il livello del Fondo di
compensazione AVS ha nuovamente raggiunto il 70 per cento delle uscite di un
anno e si prevede che nell'anno contabile successivo rimanga a tale livello.
18
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Disposizioni transitorie della modifica del...
(Legge federale del... 11 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia
2020)
a. Assoggettamento
1
Le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, sono
assicurate all'AVS rimangono sottoposte al diritto previgente.
2
Le persone finora assicurate in conformità all'articolo 1a capoverso 1 lettere a e c
del diritto previgente possono chiedere l'applicazione del nuovo diritto.
b. Età di riferimento per le donne
1
Per la transizione dall'età di pensionamento a quella di riferimento per le donne,
sino al 31 dicembre 20xx si applica l'articolo 21 capoverso 1 nella versione del
7 ottobre 1994.
Questo vale per:
2
-
il diritto alla rendita nonché l'anticipazione e il rinvio della rendita di vecchiaia;
-
l'obbligo contributivo.
A partire dalle date indicate di seguito, l'età di riferimento per le donne è di:
a.
1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica + 1 anno]:
64 anni e 2 mesi;
b.
1° gennaio 20xx [ + 2 anni]: 64 anni e 4 mesi;
c.
1° gennaio 20xx [ + 3 anni]: 64 anni e 6 mesi;
d.
1° gennaio 20xx [ + 4 anni]: 64 anni e 8 mesi;
e.
1° gennaio 20xx [ + 5 anni]: 64 anni e 10 mesi;
f.
1° gennaio 20xx [ + 6 anni]: 65 anni.
c. Rendite vedovili e rendite per orfani
1
Alle rendite vedovili e alle rendite per orfani il cui diritto è sorto prima del
1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica] si applica il diritto
previgente.
2
Le donne che soddisfano le condizioni per l'ottenimento di una rendita per vedove
secondo gli articoli 23 capoverso 1 e 24a del nuovo diritto hanno diritto a una rendita per vedove di un importo pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente. La rendita è tuttavia aumentata all'80 per cento della rendita di vecchiaia
corrispondente al 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della modifica, se la
somma della rendita per vedove e di quella per orfani risulta inferiore all'importo
che avrebbero ottenuto in base al diritto previgente (garanzia dell'importo).
11
RU 20XX ...; FF 20XX ...
19
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
3
Le donne che non soddisfano le condizioni per l'ottenimento di una rendita per
vedove secondo il nuovo diritto hanno diritto a una rendita per vedove secondo il
diritto previgente, con le limitazioni seguenti:
a.
le donne che il 1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica]
avevano più di 50 anni percepiscono una rendita di importo pari all'80 per
cento della rendita di vecchiaia corrispondente al 31 dicembre 20xx [precedente l'entrata in vigore della modifica]. Questo importo è garantito fintantoché l'importo della rendita stabilito secondo il nuovo diritto (60 %) non ha
raggiunto lo stesso livello per effetto degli adeguamenti delle rendite.
b.
Le donne che il 1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica]
avevano meno di 50 anni e soddisfano le condizioni del diritto previgente,
percepiscono una rendita per vedove pari al 60 per cento della rendita di
vecchiaia corrispondente, se il coniuge decede nell'anno dell'entrata in vigore della modifica. Negli otto anni seguenti, l'importo della rendita per vedove
diminuisce di 5 punti percentuali per ogni anno intercorso tra l'entrata in vigore della modifica e il decesso del coniuge. Se il coniuge decede nel corso
del nono anno seguente l'entrata in vigore della modifica, la rendita per vedove è sostituita da un'indennità unica di importo pari a una rendita annua
secondo l'articolo 36, a condizione che le vedove non abbiano diritto a una
rendita intera secondo la LAI 12.
d. Contributo della Confederazione
1
L'anno successivo all'estinzione del debito dell'AI, il contributo della Confederazione vincolato all'IVA secondo l'articolo 103 capoverso 3 viene aumentato di un
importo equivalente a quello della riduzione del contributo della Confederazione
all'AI di cui al numero 1 delle disposizioni finali della modifica della LAI del...
2
Questo contributo maggiorato costituisce il nuovo valore iniziale per il calcolo
secondo l'articolo 103 capoverso 3, primo periodo.
3
Se il livello dei mezzi liquidi e degli investimenti del Fondo di compensazione AI
oppure il contributo federale a favore dell'AI scendono, rispettivamente, al di sotto
del 50 per cento e al di sotto del 37,7 per cento delle uscite di un anno di questa
assicurazione, il valore iniziale per il contributo legato all'IVA di cui al capoverso 1
viene diminuito di conseguenza.
12
20
RS 831.20
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
4. Legge federale del 19 giugno 1959 13 su l'assicurazione per
l'invalidità
Art. 3 cpv. 1 e 1bis
1
La LAVS 14 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell’assicurazione
per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa è dell’1,4 per cento.
1bis
Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 65 franchi all’anno se sono assicurate obbligatoriamente e di 130 franchi all’anno se sono assicurate facoltativamente in virtù
dell’articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo
minimo dell’assicurazione obbligatoria. L’articolo 9b LAVS è applicabile per analogia.
Art. 10 cpv. 3
3
Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una
rendita intera di vecchiaia dell'AVS in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS 15,
ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS 16 (età di riferimento).
Art. 22 cpv. 4, secondo periodo
4
... Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una
rendita intera di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS 17, ma al più
tardi alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento.
Art. 30
Estinzione del diritto
Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato:
a.
riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell’articolo
40 capoverso 1 LAVS 18;
b.
acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia, poiché ha raggiunto l'età di
riferimento;
c.
decede.
Art. 42 cpv. 4
4
L’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi
fino alla fine del mese in cui l’assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera
13
14
15
16
17
18
RS 831.20
RS 830.10
RS 831.10
RS 831.10
RS 831.10
RS 831.10
21
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS 19 o raggiunge l’età di riferimento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età,
dall’articolo 29 capoverso 1.
Art. 42septies cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b
3
Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:
b.
riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù
dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS 20 o raggiunge l’età di riferimento;
Art. 74 cpv. 2
2
I sussidi continuano ad essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l’età di
riferimento.
Art. 78 cpv. 2 (cpv. 6 nella versione che entrerà in vigore l'1.1.2014)
2
Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate conformemente all'articolo 104 capoverso 1 lettera a LAVS 21. La parte residua è coperta con le
risorse generali.
Art. 80
Il Consiglio federale esamina se l'evoluzione finanziaria dell'assicurazione sia equilibrata. Se necessario propone un emendamento della legge.
Disposizioni transitorie della modifica del...
(Legge federale del... 22 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia
2020)
1
Il Consiglio federale riduce il contributo della Confederazione all'AI per l'anno
successivo all'estinzione del debito dell'assicurazione nella misura dell'importo
medio dell'eccedenza di ripartizione dei due anni precedenti. Il contributo della
Confederazione ammonta però almeno al 38 per cento delle uscite dell'anno in
questione.
2
Il contributo della Confederazione all'AVS per il medesimo anno è aumentato nella
misura di tale riduzione.
19
20
21
22
22
RS 831.10
RS 831.10
RS 831.10
RU 20XX ...; FF 20XX ...
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
3
Il rimanente contributo all'AI costituisce il nuovo valore iniziale per il calcolo del
contributo annuo secondo l'articolo 78 capoversi 2 e 3. Esso sostituisce il valore
iniziale secondo l'articolo 78 capoverso 1.
4
Se il livello dei mezzi liquidi e degli investimenti del Fondo di compensazione AI
oppure il contributo della Confederazione all'AI scendono, rispettivamente, al di
sotto del 50 per cento e del 37,7 per cento delle uscite di un anno di questa assicurazione, il valore iniziale secondo il capoverso 3 viene aumentato in misura corrispondente.
5. Legge federale del 6 ottobre 2006 23 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 4 cpv. 1 lett. abis e b n. 2
1
Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA 24)
hanno diritto a prestazioni complementari se:
abis. hanno diritto a una rendita vedovile dell’AVS, finché non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento prevista dall’articolo 21 capoverso 1 della legge
federale del 20 dicembre 1946 25 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS) (età di riferimento), o hanno diritto a una rendita per orfani dell’AVS;
b.
avrebbero diritto a una rendita dell’AVS se:
2.
la persona deceduta l’avesse compiuto, purché le persone vedove od
orfane non abbiano ancora raggiunto l’età di riferimento;
Art. 11 cpv. 1 lett. dbis e dter, 1ter e 4, secondo periodo
1
Sono computati come reddito:
dbis. la rendita intera, anziché la percentuale di essa, in caso di anticipazione di
una parte della rendita in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS 26;
dter. la rendita intera, anziché la percentuale di essa, in caso di rinvio di una parte
della rendita in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS.
1ter
Le persone che riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS a complemento di una rendita
d'invalidità in virtù dell'articolo 40bis o di una rendita per superstiti in virtù dell'articolo 40ter LAVS non sono considerate beneficiari di una rendita di vecchiaia per il
computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.
23
24
25
26
RS 831.30
RS 830.1
RS 831.10
RS 831.10
23
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RO 20XX
4
... Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che riscuotono anticipatamente una rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS e al contempo una rendita d'invalidità in virtù dell'articolo 40bis o una rendita per superstiti
in virtù dell'articolo 40ter LAVS.
Art. 13 cpv. 3
3
Il Contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate conformemente all'articolo 104 capoverso 1 lettera a LAVS. La parte residua è coperta con le
risorse generali.
Art. 26b
Scambio di dati elettronico
1
Il Consiglio federale disciplina lo scambio di dati elettronico tra gli organi d'esecuzione cantonali e tra questi e le casse di compensazione, gli uffici AI e l'Ufficio
centrale di compensazione.
2
Se una legge federale prevede lo scambio di dati elettronico tra gli organi d'esecuzione cantonali e terzi, il Consiglio federale disciplina tale scambio. Esso garantisce
il finanziamento del trasferimento di dati.
6. Legge federale del 25 giugno 1982 27 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 1 cpv. 3, secondo periodo
Abrogato
Art. 2 cpv. 1
1
I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario
annuo di oltre 14 040 franchi (art. 7) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.
Art. 5 cpv. 2, secondo periodo
2
... Gli articoli 51a, 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2 come pure le
disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2ter, 65c, 65d cpv.
1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, art. 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche
27
24
RS 831.40
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 1993 28
sul libero passaggio (LFLP).
Art. 7 cpv. 1
1
I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 14 040
franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal
1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal
1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
Art. 8 cpv. 1 e 2
1
Se il lavoratore sottostà all’assicurazione obbligatoria conformemente all'articolo 2
capoverso 1, è assicurato il salario coordinato. Questo è determinato deducendo
dalla parte del salario annuo fino a 84 240 franchi il 25 per cento di quest'ultima.
2
Abrogato
Art. 10 cpv. 2 lett. a
2
Fatto salvo l’articolo 8 capoverso 3, l’obbligo assicurativo finisce quando:
a.
è raggiunta l’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1;
Art. 13
Età di riferimento ed età minima
1
L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età determinante
per il diritto alla rendita secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS 29.
2
L'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia è di 62 anni. Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui l'istituto di previdenza può prevedere un'età
minima inferiore.
Art. 13a
Diritto alle prestazioni di vecchiaia
1
L’assicurato può anticipare la riscossione delle prestazioni di vecchiaia, a partire
dal compimento del 62° anno d'età, nella misura in cui riduce o cessa l'attività lucrativa. Può rinviarla, fino al compimento del 70° anno d'età, nella misura in cui continua a esercitare un'attività lucrativa.
2
Le prestazioni di vecchiaia possono essere riscosse gradualmente; sono possibili
fino a tre tappe, ma in caso di anticipazione deve essere riscosso almeno il 20 per
cento delle prestazioni di vecchiaia. Nel suo regolamento, l'istituto di previdenza
può derogare a queste prescrizioni minime; in caso di liquidazione in capitale sono
tuttavia possibili al massimo tre versamenti.
3
In caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia prima dell'età di riferimento, la
quota delle prestazioni percepite non può superare la quota della riduzione del
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29
RS 831.42
RS 831.10
25
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
salario. Se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo legale (art. 2
cpv. 1) o regolamentare necessario per l'assicurazione, va riscossa la totalità delle
prestazioni di vecchiaia.
4
Una volta raggiunta l'età di riferimento, può rinviare unicamente la quota delle
prestazioni di vecchiaia corrispondente all'importo massimo delle prestazioni di
vecchiaia regolamentari per l'attività lucrativa ancora esercitata.
5
Il Consiglio federale disciplina:
a.
l'assicurazione del reddito dell'attività lucrativa ancora conseguito in caso di
riscossione delle prestazioni di vecchiaia;
b.
il rinvio delle prestazioni di vecchiaia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.
Art. 14
Ammontare della rendita di vecchiaia
1
La rendita di vecchiaia è calcolata in percentuale dell'avere di vecchiaia (aliquota
di conversione) che l'assicurato ha acquisito nel momento in cui inizia a riscuotere
prestazioni di vecchiaia.
2
L'aliquota minima di conversione è del 6 per cento per l'età di riferimento. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote minime di conversione in caso di riscossione
delle prestazioni anteriore o posteriore all'età di riferimento.
3
Il Consiglio federale sottopone un rapporto alle Camere federali almeno ogni
cinque anni. Esso espone le basi per la determinazione dell'aliquota minima di
conversione negli anni seguenti.
Art. 15 cpv. 1 lett. a e c
1
L’avere di vecchiaia consta:
a.
degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui
l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al
momento in cui raggiunge l’età di riferimento;
c.
dei riscatti effettuati, fino all'importo massimo di cui all'articolo 79b capoverso 1bis, e dei relativi interessi.
Art. 16
Accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:
Età
Aliquota in per cento del salario coordinato
25-34
7
35-44
11,5
45-età di riferimento
17,5
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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 17, secondo periodo
... La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.
Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva
1
L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto
secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:
Art. 21 cpv. 3
3
Se al suo decesso l'assicurato aveva raggiunto l'età di riferimento e non aveva
ancora percepito interamente le prestazioni di vecchiaia, la rendita è calcolata in
base alla rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto al momento del
decesso.
Art. 24 cpv. 2 e 3 lett. b
2
La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la
rendita di vecchiaia all’età di riferimento.
3
L’avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:
b.
della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età di riferimento, senza gli interessi.
Art. 31
Principio
Fanno parte della generazione d’entrata le persone che il 1° gennaio 1985 hanno
compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento.
Art. 33a cpv. 2
2
La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato
al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare.
Art. 33b, rubrica
Esercizio di un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età
di riferimento
Art. 36 cpv. 1
1
Le rendite per i superstiti e d’invalidità in corso da più di tre anni sono adeguate
all’evoluzione dei prezzi, fino al compimento dell’età di riferimento, conformemente
alle prescrizioni del Consiglio federale.
27
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 41 cpv. 3
3
Dieci anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, gli averi depositati su
conti o polizze di libero passaggio conformemente all’articolo 10 dell’ordinanza del
3 ottobre 1994 30 sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il
fondo li impiega per finanziare l’Ufficio centrale del 2° pilastro.
Art. 44 cpv. 1
1
Gli indipendenti possono farsi assicurare presso i seguenti istituti di previdenza, se
sono costantemente adempiuti i principi della previdenza professionale di cui all'articolo 1 capoverso 3:
a.
l’istituto di previdenza della loro professione;
b.
l'istituto di previdenza dei loro lavoratori;
c.
un altro istituto di previdenza che prevede questa possibilità nel suo regolamento.
Art. 46 cpv. 1
1
Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e
il cui salario complessivo supera i 14 040 franchi può farsi assicurare facoltativamente presso l’istituto collettore o presso l’istituto di previdenza a cui è affiliato uno
dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.
Art. 49 cpv. 1, secondo periodo, e 2 n. 2 e 2a
1
... Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali
siano versate solo fino all’età di riferimento.
2
Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla
previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:
2.
l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia (art. 13
cpv. 2),
2a. il diritto alle prestazioni di vecchiaia (art. 13a),
Art. 51 cpv. 3, 3bis e 6
3
I lavoratori assicurati dispongono del diritto di voto e di eleggibilità. Designano i
loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. I delegati sono designati dai
lavoratori mediante elezione. Le elezioni si svolgono in base a liste di candidati.
L'istituto di previdenza può prevedere che i salariati possano essere rappresentati da
delegati di organizzazioni dei lavoratori.
30
28
RS 831.425
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
3bis
La presidenza dell’organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei
lavoratori e dei datori di lavoro. L’organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l’attribuzione della presidenza.
6
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere eccezioni all'obbligo di
stilare liste di candidati.
Art. 53a
Disposizioni d'esecuzione
Il Consiglio federale emana disposizioni:
a.
sui requisiti che devono adempiere le persone e istituzioni incaricate
dell'amministrazione del patrimonio;
b.
sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone e istituzioni incaricate dell’amministrazione del patrimonio;
c.
sulla liceità e l’obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti da
persone e istituzioni nel contesto dell’attività svolta per l’istituto di previdenza.
Art. 53d cpv. 1, terzo periodo
1
... Precisa i casi in cui, a causa dell'onere sproporzionato, si può eccezionalmente
rinunciare a una liquidazione parziale.
Art. 56 cpv. 1 lett. i
1
Il fondo di garanzia:
i.
versa sussidi agli istituti di previdenza che, in seguito a un adeguamento dell'aliquota minima di conversione, devono garantire il mantenimento del livello delle prestazioni alle persone che, all'entrata in vigore
della modifica del ... 31, hanno compiuto il 40° anno d'età (generazione
di transizione).
Art. 58 cpv. 1 e 2
1
L’istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età (art. 56
cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 15
per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono
calcolate ogni anno in base ai dati dell’anno civile trascorso.
2
Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio
degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 13 per cento.
31
RU 20XX ...; FF 20XX ...
29
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 60, rubrica e cpv. 2 lett. f
Compiti
2
Esso è obbligato:
f.
ad ammettere persone che intendono riscuotere l'avere di libero passaggio
sotto forma di rendita.
Art. 60a
Versamento dell'avere di libero passaggio sotto forma di rendita
1
Su richiesta dell'avente diritto, l'istituto collettore gli versa l'avere di vecchiaia
sotto forma di rendita vitalizia.
2
La rendita può essere versata al più presto al raggiungimento dell'età minima per la
riscossione delle prestazioni di vecchiaia.
3
Al decesso del beneficiario di rendita, i familiari di cui agli articoli 19–20 hanno
diritto a prestazioni per i superstiti.
4
Gli articoli 20a e 37 capoverso 3 sono applicabili per analogia.
5
L'istituto collettore stabilisce le basi tecniche per il calcolo della rendita.
Art. 62 cpv. 1 lett. c
1
L’autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e
gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e
affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in
particolare:
c.
prende visione dei rapporti dell'ufficio di revisione e del perito in materia di
previdenza professionale;
Art. 64a cpv. 1 lett. h
1
La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti
sono i seguenti:
h.
pubblica periodicamente un rapporto sulla situazione della previdenza professionale; a tal fine, può rivolgersi direttamente agli istituti di previdenza
per procurarsi i dati necessari.
Art. 64c cpv. 2 lett. a
2
La tassa di vigilanza annuale è riscossa:
a.
30
presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero degli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza, degli assicurati attivi e delle rendite versate;
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 65 cpv. 2bis e 2ter
2bis
Gli istituti di previdenza stabiliscono l'ammontare dei contributi per la copertura
dei rischi morte e invalidità secondo principi collettivi. Il Consiglio federale definisce questi principi.
2ter
Tutti gli impegni dell’istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio
di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli articoli
65c e 72a–72g.
Art. 75
Contravvenzioni
Se non si tratta di un delitto per il quale il Codice penale 32 commina una pena più
grave, è punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:
a.
viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o
rifiutando di dare informazioni;
b.
si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente, o lo impedisce
altrimenti;
c.
non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.
Art. 76
Delitti
Se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale 33 commina una
pena più grave, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere
chiunque:
32
33
a.
mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene
per sé o per altri dall’istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;
b.
mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all’obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di
garanzia;
c.
nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;
d.
viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge,
abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo
vantaggio;
e.
nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave
i doveri legali;
f.
tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l’obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell’istituto di previdenza;
RS 311.0
RS 311.0
31
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
g.
RO 20XX
non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l’amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.
Art. 79b cpv. 1, 1bis e 2
1
L’istituto di previdenza deve permettere il riscatto fino all’ammontare delle prestazioni regolamentari.
1bis
Fino al raggiungimento dell'importo massimo possibile dell'avere di vecchiaia
LPP, i riscatti sono accreditati a quest'ultimo. L'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali pubblica una tabella degli importi massimi possibili degli averi di vecchiaia
LPP in funzione dell'età e del salario coordinato dell'assicurato al momento del
riscatto.
2
Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che:
a.
fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai
state affiliate a un istituto di previdenza;
b.
ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.
Art. 81b
Deduzione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa in
virtù dell'articolo 47
1
Le persone che continuano la previdenza in virtù dell'articolo 47 e non conseguono
un reddito soggetto all'AVS corrispondente possono dedurre i contributi versati al
massimo per due anni per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e
comunali.
2
Per le persone licenziate tra il compimento del 58° e del 60° anno d'età, il termine
di cui al capoverso 1 è prorogato fino al raggiungimento dell'età minima per la
riscossione delle prestazioni di vecchiaia. In tal caso le prestazioni di vecchiaia
devono essere riscosse sotto forma di rendita. È fatto salvo l'articolo 37 capoverso 3.
Art. 97 cpv. 1bis, primo periodo
1bis
Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’esecuzione di indagini, sull'elaborazione di basi attuariali e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo
dell’applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. ...
32
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Disposizioni transitorie della modifica del ...
(Legge federale del ... 34 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia
2020)
a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso
Per quanto concerne l’aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica
rimane applicabile il diritto anteriore.
b. Aliquota minima di conversione
Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota minima di conversione per le rendite di
vecchiaia che iniziano a decorrere prima della scadenza del termine di cui alla lettera
b delle disposizioni transitorie della modifica del ... 35 della LAVS 36. Riduce tale
aliquota al valore previsto all'articolo 14 capoverso 2 nell'arco di quattro anni. Per
questo periodo transitorio può stabilire aliquote minime di conversione diverse per
gli uomini e per le donne.
c. Generazione di transizione e garanzia delle prestazioni
Fanno parte della generazione di transizione le persone che al momento dell'entrata
in vigore della presente modifica di legge hanno compiuto il 40° anno d'età. Gli
istituti di previdenza devono garantire a queste persone le prestazioni calcolate
secondo la presente legge, nella sua versione vigente fino all'entrata in vigore della
presente modifica. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, tenendo conto dell'aumento dell'età di riferimento per le donne.
d. Adeguamento delle disposizioni regolamentari all'età minima legale
Per gli assicurati affiliati presso di loro alla fine dell'anno civile precedente l'entrata
in vigore della presente modifica, gli istituti di previdenza possono continuare ad
applicare le disposizioni regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore che
prevedono un'età minima per la riscossione delle prestazioni inferiore a 62 anni
ancora per cinque anni a contare dall'entrata in vigore della riforma.
34
35
36
RU 20XX ...; FF 20XX ...
RU 20XX ...; FF 20XX ...
RS 831.10
33
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
7. Legge del 17 dicembre 1993 37 sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Art. 1 cpv. 4
4
Essa non si applica ai rapporti previdenziali in cui un istituto di previdenza non
finanziato secondo il sistema di capitalizzazione concede rendite transitorie, fino al
raggiungimento dell'età determinante secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge
federale del 20 dicembre 1946 38 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(età di riferimento).
Art. 2 cpv. 1bis
1bis
L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per la riscossione delle prestazioni di
vecchiaia e l'età di riferimento previste dal regolamento e continua ad esercitare
un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 5 cpv. 1 lett. c
1
L’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:
c. l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi
contributi ed egli non si è affiliato a un istituto di previdenza nei tre mesi
successivi alla fine dell'ultimo rapporto di previdenza.
Art. 8 cpv. 3
3
In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza è tenuto a comunicare al nuovo
istituto di previdenza o istituto di libero passaggio:
37
38
39
34
a.
per le persone appartenenti alla generazione di transizione (art. 56 cpv. 1
lett. i LPP 39), le informazioni necessarie per calcolare gli eventuali sussidi
destinati a garantire il livello delle loro prestazioni;
b.
per le persone che riscuotono o hanno riscosso prestazioni di vecchiaia o ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, le informazioni sulle
prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite necessarie per calcolare le
possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente.
RS 831.42
RS 831.10
RS 831.40
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 16 cpv. 3, terzo periodo, e 5
3
Concerne soltanto il testo tedesco.
5
Il periodo d’assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo
d’assicurazione computabile e prende fine all'età di riferimento prevista nel regolamento.
Art. 17 cpv. 2 lett. a-c e g
2
I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se l’entità dei diversi contributi è fissata nel
regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono
ammesse le seguenti deduzioni:
a.
contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d’invalidità fino all'età
di riferimento;
b.
contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima dell'età di riferimento;
c.
contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino all'età di
riferimento. Il Consiglio federale stabilisce nel dettaglio le condizioni per
questa eventuale deduzione;
g.
contributo destinato a finanziare l'aliquota di conversione.
Art. 24a
Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all’Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere
dagli assicurati che hanno raggiunto l’età di riferimento (averi dimenticati).
Art. 24f, secondo periodo
... L’obbligo di conservazione si estingue quando l’assicurato compie 80 anni.
Art. 25 cpv. 2
2
Alle persone e alle istituzioni incaricate di attuare le forme ammissibili del mantenimento della previdenza e in particolare di amministrare il patrimonio si applicano
per analogia le disposizioni della LPP concernenti l'integrità e la lealtà dei responsabili nonché i negozi giuridici con persone vicine (art. 51b e 51c).
Art. 26 cpv. 1bis, 2 e 3
1bis
Fissa un patrimonio iniziale e prestazioni di garanzia per gli istituti incaricati del
mantenimento della previdenza nelle forme ammissibili. Impartisce agli istituti
esistenti un termine per la fornitura delle prestazioni di garanzia.
2
Fissa il tasso d'interesse moratorio.
35
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
3
RO 20XX
Concerne unicamente il testo tedesco e francese.
8. Legge federale del 20 marzo 1981 40 sull'assicurazione contro gli
infortuni
Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo
2
... La rendita complementare è fissata quando la rendita AI o AVS concorre per la
prima volta. È adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a un'anticipazione
o a un rinvio oppure se sono modificate le parti di rendita AI o AVS destinate ai
familiari.
Art. 22
In deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA 41, la rendita non può più essere riveduta
dal mese in cui l’avente diritto riceve anticipatamente una rendita intera dell'AVS in
virtù dell’articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 42 su
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1
LAVS.
Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo
4
... La rendita complementare è fissata quando la rendita AI o AVS concorre per la
prima volta. È adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a un'anticipazione
o a un rinvio oppure se cambia la cerchia dei beneficiari di rendite AI o AVS.
9. Legge federale del 19 giugno 1992 43 sull'assicurazione militare
Art. 41 cpv. 1
1
La rendita è assegnata per una durata determinata o indeterminata. Il Consiglio
federale designa nell’ordinanza i casi in cui è esclusa l’assegnazione di una rendita
permanente, segnatamente quando l’assicurato ha raggiunto l’età di riferimento
40
41
42
43
36
RS 832.20
RS 830.1
RS 831.10
RS 833.1
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 44
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (età di riferimento).
Art. 43 cpv. 1
1
Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all’indice dei salari
nominali determinato dall’Ufficio federale di statistica:
a.
le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non
hanno ancora raggiunto l’età di riferimento;
b.
le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento
dell’adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto l'età di riferimento.
Art. 47 cpv. 1
1
Dal momento in cui l’assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di
vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS 45, ma al più tardi dal raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita d’invalidità accordatagli per una durata
indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del
guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).
Art. 51 cpv. 4
4
Se un assicurato che beneficiava di una rendita d’invalidità o di vecchiaia
dell’assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l’età di riferimento, per il
calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da
base al calcolo della rendita d’invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una
rendita d’invalidità o di vecchiaia dell’assicurazione militare muore dopo aver
raggiunto l’età di riferimento, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.
10. Legge del 25 settembre 1952 46 sulle indennità di perdita di
guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
Art. 27 cpv. 2, quinto-settimo periodo
2
... Il contributo minimo degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e
degli indipendenti non può eccedere 23 franchi all’anno. Il contributo massimo degli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa corrisponde a 50 volte il contributo
minimo. L’articolo 9b LAVS è applicabile per analogia.
44
45
46
RS 831.10
RS 831.10
RS 834.1
37
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
11. Legge del 24 marzo 2006 47 sugli assegni familiari
Art. 25 lett. h
Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla
LPGA 48, si applicano per analogia:
h.
allo scambio di dati elettronico (art. 63 cpv. 3bis e 3ter LAVS).
12. Legge del 25 giugno 1982 49 sull’assicurazione contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza
Art. 2 cpv. 2 lett. c
2
Sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi:
c.
i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS 50 (età di riferimento);
Art. 8 cpv. 1 lett. d
1
L’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:
d.
ha terminato la scuola dell’obbligo, ma non ha raggiunto l’età di riferimento
e non percepisce anticipatamente una rendita intera di vecchiaia dell'AVS;
Art. 13 cpv. 3
3
Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia
della previdenza professionale o di percentuali della rendita di vecchiaia anticipate
in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS 51 e di indennità di disoccupazione, il
Consiglio federale può derogare alle regole concernenti il computo dei periodi di
contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento
dell’età di riferimento, ma che intendono continuare a esercitare un’attività lucrativa
dipendente.
Art. 18c cpv. 1
47
48
49
50
51
38
RS 836.2
RS 830.1
RS 837.0
RS 831.10
RS 831.10
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
1
Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e la percentuale della
rendita di vecchiaia anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS 52 sono
dedotte dall’indennità di disoccupazione.
Art. 27 cpv. 3
3
Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità
giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione
per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il
raggiungimento dell’età di riferimento e il cui collocamento risulta generalmente
impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
13. Legge del 17 dicembre 2004 53 sulla sorveglianza degli assicuratori
Art. 37 cpv. 2 lett. b, 3bis, 4 e 4bis
2
Esse tengono un conto d’esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:
b.
i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia della
conversione in rendita e delle spese;
3bis
L'assegnazione delle eccedenze, suddivisa in funzione dei processi, si basa sulla
stessa cerchia di stipulanti nonché sugli stessi criteri e fattori di ponderazione applicati per il calcolo dei premi. Se il piano d'esercizio prevede tariffe ridotte per determinati stipulanti, per l'assegnazione delle eccedenze sono effettuati appositi conteggi.
Variante 1
4
La quota degli istituti di previdenza assicurati alla partecipazione alle eccedenze
calcolata secondo il capoverso 3 lettera b ammonta almeno al [92 / 94] per cento.
Variante 2
4
La quota degli istituti di previdenza assicurati alla partecipazione alle eccedenze
calcolata secondo il capoverso 3 lettera b ammonta almeno al:
a.
[90 / 92] per cento per i contratti di assicurazione collettiva che coprono tutti
i rischi;
b.
[92 / 94] per cento per i contratti di assicurazione collettiva che coprono unicamente i rischi di decesso e di invalidità.
4bis
Se la somma dei risultati dei conti d’esercizio delle imprese di assicurazione di
cui al capoverso 1 è negativa per almeno due anni, il Consiglio federale può ridurre
queste quote al 90 per cento per al massimo tre anni, esclusivamente allo scopo di
ripristinare la solvibilità.
52
53
RS 831.10
RS 961.01
39
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
Art. 38 cpv. 2
2
Le tariffe per le prestazioni in caso di decesso e di invalidità sono considerate
abusive, in particolare, se i premi che ne risultano superano di oltre il 100 per cento
il danno atteso in base alla statistica sinistri.
III
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Entra in vigore simultaneamente al decreto federale sul finanziamento aggiuntivo
dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto.
40
Allegato 1
Legge federale
Avamprogetto
sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
a favore dell'AVS/AI
del...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) 1;
visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 ,
decreta:
Art. 1
Aumento delle aliquote
Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e
dell'assicurazione per l'invalidità, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
subiscono i seguenti aumenti:
a.
di 1 punto percentuale l'aliquota ordinaria ai sensi dell'articolo 130 capoverso 1 Cost.;
b.
di 0,3 punti percentuali l'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 130 capoverso 1 Cost.;
c.
di 0,5 punti percentuali l'aliquota speciale per prestazioni alberghiere ai sensi
del decreto federale del 22 marzo 1966 3 relativo a un'aliquota speciale
dell'IVA per prestazioni alberghiere.
Art. 2
Utilizzo dei proventi
1I
proventi risultanti dall'aumento delle aliquote dell'IVA sono integralmente devoluti all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, fatto salvo il capoverso 3.
2 Il 10 per cento dei proventi risultanti dall'aumento delle aliquote dell'IVA viene
accreditato di volta in volta alla Confederazione per il finanziamento del suo contributo a favore dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3 Il
Consiglio federale può disporre che al massimo il 10 per cento dei proventi
complessivi provenienti dall'aumento delle aliquote dell'IVA venga utilizzato per
finanziare l'aumento delle spese dell'assicurazione per l'invalidità dovute all'evoluzione demografica. Il 37,5 per cento di questo importo viene accreditato alla riserva
della Confederazione per l'assicurazione per l'invalidità.
1
2
3
41
RS 101
FF 20xx ...
RU 1994 266
4 Il Consiglio federale regola la procedura di versamento delle singole quote dei
proventi al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e al Fondo di compensazione dell'assicurazione per l'invalidità.
Art. 3
Abrogazione di un altro atto normativo
Il decreto federale del 20 marzo 1998 4 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto a favore dell'AVS/AI è abrogato.
4
42
RU 1998 1803
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
RO 20XX
43
Decreto federale
Avamprogetto
sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento
dell'imposta sul valore aggiunto
del...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del… 1,
decreta:
I
La Costituzione federale 2 è modificata come segue:
Art. 130 cpv. 3bis e 3ter
3bis
Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto possono essere maggiorate di 2 punti
percentuali al massimo mediante legge federale, se:
a. il principio dell'armonizzazione dell'età di riferimento per gli uomini e per le
donne nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e nella previdenza professionale è sancito per legge; e
b. la limitazione del diritto alle rendite vedovili nell'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti alle persone con compiti educativi o assistenziali è sancita per
legge.
3ter
I proventi dell'aumento sono interamente destinati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
II
1
Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1
2
FF xxxx xxxx
RS 101
20xx–......
1
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Dipartimento fédérale deH'Interno DFi
Bema, 2 1
Destinatari:
i partiti politici
le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell'economia
le cerchie interessate
Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
Apertura deila procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 20 novembre 2013 il Consiglio fédérale ha incaricato il DFl di svolgere una
procedura di consultazione sul progetto di riforma della previdenza professionale
2020 presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni,
delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le
cerchie interessate.
Con la presente, vi invitiamo ad esaminare il progetto e a inviare il vostro parère
entro il
31 marzo 2014
La riforma della previdenza per la vecchiaia è un progetto globale e comune all'AVS
e al secondo pilastro. È concepita in forma di un atto modificatore unico (legge
fédérale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020), che contiene l'insieme
delle modifiche della LAVS, della LPP e delle leggi ad esse connesse. 11 progetto
propone inoltre un decreto fédérale per modificare la Costituzione fédérale al fine di
introdun-e un finanziamento aggiuntivo in favore dell'AVS mediante l'aumento
scaglionato delle aliquote IVA di due punti percentuali al massimo.
L'approccio globale della rifonna garantisce l'elaborazione di soluzioni eoerenti ed
equilibrate per far fronte alle sfide demografiche ed economiche che interessano
l'intero sistema della nostra previdenza per la vecchiaia. Esso pone l'accento sulla
tutela degli interessi degli assicurati, mirando a mantenere a un livello adeguato
l'importo delle rendite. Inoltre, apporta la trasparenza necessaria alla fiducia degli
assicurati e offre loro la garanzia di un buon equilibrio tra le diverse misure dell'AVS,
da un lato, e della previdenza professionale, dall'altro.
Grazie alla série di misure proposte, stabilité nel quadro di una visione d'insieme
coerente, la riforma permetterà di mantenere il livello attuale delle prestazioni di
vecchiaia, garantendo allo stesso tempo l'equilibrio finanziario dell'AVS e del
secondo pilastro. Sul fronte dell'AVS, questo significa che non ci saranno riduzioni
delle rendite di vecchiaia e che la copertura del fabbisogno vitale continuerà ad
essere garantita, conformemente al mandato costituzionale, se del caso anche
attraverso il contributo delle prestazioni complementari. Sul fronte della previdenza
professionale, ciô comporta che l'adeguamento dell'aliquota minima di eonversione
LPP alla realtà economica sarà necessariamente aecompagnate da misure
compensative volte a correggere gli effetti deH'adeguamento sulle rendite.
In allegato vi sottoponiamo per parère il progetto di rifonna della previdenza per la
vecchiaia 2020 con-edato del relativo rapporto esplicativo. Esemplari supplementari
della documentazione possono essere ottenuti al seguente indirizzo Intemet:
httD://www.admin.ch/ch/i/gg/pe/pendent.html
Dopo la scadenza del tennine di consultazione, pubblicheremo in Internet i pareri
pervenuti. Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ei impegneremo a
pubblicare documenti senza barrière. Vi invitiamo pertanto ad inviare il vostro parère,
ove possibile, in forma elettronica (preferibilmente in formate Word).
Vogliate inviare il vostro parère al seguente indirizzo:
Ufficio fédérale delle assicurazioni sociali
Ambito AVS, previdenza professionale e PC
Effingerstrasse 20, 3003 Bema
0 per e-mail a Sibel.Oezen(5).bsv.admin.ch e Lara.GianinazziOjbsv.admin.ch
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Sibel Oezen (AVS), UFAS, Responsabile del Settore Prestazioni AVS/IPG/PC,
tel. 031 324 02 32, [email protected]
Lara Gianinazzi (PP), UFAS, giurista, Settore Diritto della previdenza professionale,
tel. 031 324 34 05, Lara.Gianinazzi(a)bsv.admin.ch
Ringraziandovi sin d'ora per la preziosa collaborazione al progetto di riforma della
previdenza per la vecchiaia 2020, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.
Alain Berset
Consigliere fédérale
Allegati:
- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)
- Comunieato stampa (d, f, i)
2/2
Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires
Elenco dei destinatari
Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)
Art. 4 al. 3 de la loi sur la consultation (RS 172.061)
Art. 4 cpv. 3 della legge sulla consultazione (RS 172.061)
1.
2.
3.
4.
5.
Kantone / Cantons / Cantoni............................................................................................... 2
In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / Partis politiques
représentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell' Assemblea federale 4
Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città
e delle regioni di montagna ................................................................................................. 6
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national/ Associazioni mantello nazionali
dell'economia......................................................................................................................... 6
Weitere Organisationen / Durchführungstellen Autres organisations / organes
d’exécution Altre organizzazioni / organi d’esecuzione ........................................... 7
1. Kantone / Cantons / Cantoni
Staatskanzlei des Kantons Zürich
Kaspar Escher-Haus
8090 Zürich
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Bern
Postgasse 68
Postfach 840
3000 Bern 8
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern
[email protected]
Standeskanzlei des Kantons Uri
Postfach
6460 Altdorf
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Postfach
6431 Schwyz
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Rathaus
Postfach 1562
6061 Sarnen
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Rathaus
6370 Stans
[email protected]
Regierungskanzlei des Kantons Glarus
Rathaus
8750 Glarus
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Zug
Postfach 156
6301 Zug
[email protected]
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg
[email protected]
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Rathaus
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Staatskanzlei des Kantons
Basel-Stadt
Marktlatz 9
Postfach 4001
[email protected]
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Beckenstube 7
8200 Schaffhausen
[email protected]
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Regierungsgebäude
Postfach
9102 Herisau
[email protected]
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Marktgasse 2
9050 Appenzell
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
[email protected]
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Reichsgasse 35
7001 Chur
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Regierungsgebäude
5001 Aarau
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Regierungsgebäude
8510 Frauenfeld
[email protected]
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Residenza Governativa
6501 Bellinzona
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud
Château cantonal
1014 Lausanne
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton du Valais
Palais du Gouvernement
1950 Sion
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel
Château
2001 Neuchâtel
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton de Genève
Case postale 3964
1211 Genève 3
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
[email protected]
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 444
3000 Bern 7
[email protected]
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / Partis politiques représentés
à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell' Assemblea federale
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP
Parti bourgeois-démocratique PBD
Partito borghese democratico PBD
BDP Schweiz
Postfach 119
3000 Bern 6
[email protected]
Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Parti démocrate-chrétien PDC
Partito popolare democratico PPD
Postfach 5835
3001 Bern
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow
c/o Stefan Keiser
Enetriederstrasse 28
6060 Sarnen
[email protected]
[email protected]
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis
Geschäftsstelle CSPO
Postfach
3980 Visp
[email protected]
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Parti évangélique suisse PEV
Partito evangelico svizzero PEV
Nägeligasse 9
Postfach 294
3000 Bern 7
[email protected]
FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR.I Liberali Radicali
Sekretariat Fraktion und Politik
Neuengasse 20
Postfach 6136
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
Grüne Partei der Schweiz GPS
Parti écologiste suisse PES
Partito ecologista svizzero PES
Waisenhausplatz 21
3011 Bern
Grünliberale Partei glp
Parti vert’libéral pvl
Postfach 367
3000 Bern 7
[email protected]
[email protected]
Lega dei Ticinesi (Lega)
Lega dei Ticinesi
casella postale 4562
6904 Lugano
[email protected]
Mouvement Citoyens Romand (MCR)
c/o Mouvement Citoyens
Genevois (MCG)
CP 340
1211 Genève 17
[email protected]
Schweizerische Volkspartei SVP
Union Démocratique du Centre UDC
Unione Democratica di Centro UDC
Postfach 8252
3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS
Parti socialiste suisse PSS
Partito socialista svizzero PSS
Postfach 7876
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni
di montagna
Schweizerischer Gemeindeverband
Postfach
3322 Urtenen-Schönbühl
[email protected]
Schweizerischer Städteverband
Monbijoustrasse 8
Postfach 8175
3001 Bern
[email protected]
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Postfach 7836
3001 Bern
[email protected]
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national/ Associazioni mantello nazionali
dell'economia
economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Postfach
8032 Zürich
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori
Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich
[email protected]
[email protected]
Postfach
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
Schweiz. Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)
Haus der Schweizer Bauern
Laurstrasse 10
5200 Brugg
[email protected]
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)
Postfach 4182
4002 Basel
[email protected]
Postfach
3000 Bern 23
[email protected]
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
Postfach 1853
8027 Zürich
Travail.Suisse
Postfach 5775
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Schweizerischer Verband für Frauenrechte
Postfach 2206
4001 Basel
[email protected]
5. Weitere Organisationen / Durchführungstellen
Autres organisations / Organes d’exécution
Altre organizzazioni / Organi d’esecuzione
Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen
Conférence des caisses cantonales de compensation
Conferenza delle casse cantonali di compensazione
Chutzenstrasse 10
3007 Bern
VVAK Vereinigung der Verbandsausgleichskassen
ACCP Association suisse des caisses de compensation
professionnelles
p.A. Ausgleichskasse
Arbeitgeber Basel
Viaduktstrasse 42
4002 Basel
IV-Stellen-Konferenz
Conférence des offices AI
Conferenza degli uffici AI
Geschäftsstelle
Landenbergstrasse 39
6005 Luzern
SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und
Sozialdirektoren
CDAS Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales
CDOS Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere
sociali
SKOS Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
CSIAS Conférence suisse des institutions d’action sociale
COSAS Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
Speichergasse 6
Case postale
3000 Berne 7
Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (alliance F)
Alliance de sociétés féminines suisses (alliance F)
Alleanza delle società femminili svizzere (alliance F)
Marktgasse 36
3011 Bern
Pro Senectute Schweiz
Postfach 492
8027 Zürich
Monbijoustrasse 22
Postfach
3000 Bern 14
VASOS Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen
der Schweiz
Postfach
8027 Zürich
SSR Schweizerischer Seniorenrat
CSA Conseil suisse des aînés
CSA Consiglio svizzero degli anziani
Sekretariat
Worblentalstrasse 32
3063 Ittigen
Evangelischer Frauenbund der Schweiz EFS
Femmes protestantes en Suisse FPS
Geschäftsstelle
Winterthurerstrasse 60
8006 Zürich
Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein (SGF)
Zentralsekretariat
Bleicherain 7
CH-5600 Lenzburg
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF
Ligue suisse des femmes catholiques
Unione svizzera delle donne cattoliche
Postfach 7854
6000 Luzern 7
Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV)
Union Suisse des Paysannes et des Femmes rurales (USPF)
Unione Svizzera delle Donne contadine e rurale (USDCR)
Laurstrasse 10
5201 Brugg
Eidg. Kommission für Frauenfragen EKF
Commission fédérale pour les questions féminines CFQF
Commissione federale per le questioni femminili CFQF
Schwarztorstrasse 51
CH-3003 Bern
Schweizerischer Verband für Frauenrechte SVF
Association suisse pour les droits de la femme ADF
Postfach 2206
4001 Basel
AVIVO suisse Association des Vieillards, Invalides, Veuves et
Orphelins
60, avenue de Béthusy
1012 Lausanne
Schweizerischer Verband für Seniorenfragen SVS
4153 Reinach BL
Pro Infirmis Schweiz
Postfach 1332
8032 Zürich
Procap Schweizerischer Invalidenverband
Procap Association suisse des invalides
Postfach 353
4601 Olten
Integration Handicap
Zentralsekretariat
Bürglistrasse 11
8002 Zürich
AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz
AGILE Entraide Suisse Handicap
Effingerstrasse 55
3008 Bern
Selbsthilfe Schweiz
Info-Entraide Suisse
Auto-Aiuto Svizzera
Laufenstrasse 12
4053 Basel
ARPIP Association des représentants du personnel dans les
institutions de prévoyance
ARPIP c/o Unia
Case postale 7667
1002 Lausanne
ASIP Schweizerischer Pensionskassenverband
Association suisse des Institutions de prévoyance
Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza
Kreuzstrasse 26
8008 Zürich
TREUHAND-KAMMER
Limmatquai 120
Postfach 1477
8021 Zürich
STV Schweizerischer Treuhänder-Verband
USF Union Suisse des Fiduciaires
USF Unione Svizzera die Fiduciari
Monbijoustrasse 20
Postfach 8520
3001 Bern
Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten
Chambre Suisse des Actuaires-Conseils
Schweizerische Kammer der PKExperten
c/o Swisscanto Vorsorge AG
Picassoplatz 8
4052 Basel
SAV Schweizerische Aktuarvereinigung
ASA Association suisse des actuaires
SAA Swiss Association of Actuaries
Schweizerische
Aktuarvereinigung
c/o Swiss Re
Mythenquai 50/60
8022 Zürich
VVP Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge
Association de spécialistes en gestion de la prévoyance en faveur du
personnel
Postfach
5000 Aarau
Sicherheitsfonds BVG
Fonds de garantie
Fondo di Garanzia LPP
Eigerplatz 2
Postfach 1023
3000 Bern 14
Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istiuto collettore LPP
Birmensdorferstrasse 83
8003 Zürich
IGaSG Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und
c/o BeBV Beratung für Berufliche
Gemeinschaftsstiftungen
Vorsorge
Cifacc Communauté d’intérêts des fondations autonomes collectives et 1585 Salavaux
communes
FER Fédération des Entreprises Romandes
Secrétariat central
Rue de Saint-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11
Vorsorgeforum 2. Säule
Forum de prévoyance 2e pilier
c/o Herr Peter Wirth
Talmattstrasse 22
4125 Riehen
SVV Schweizerischer Versicherungsverband
ASA Association Suisse d’Assurances
ASA Associazione Svizzera d’Assicurazioni
C.F. Meyer-Strasse 14
Postfach 4288
8022 Zürich
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
Monbijoustrasse 61
3000 Bern 23
konsumentenforum kf
Belpstr. 11
CH-3007 Bern
PK-Netz 2. Säule
Postfach 1184
3000 Bern 23
Département fédéral de l’Intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Réforme de la prévoyance vieillesse 2020
Résumé des résultats de la consultation
(rapport des résultats)
Berne, novembre 2014
Table des matières
1
Contexte
4
2
Objet
5
3
Prises de position sur la révision dans son ensemble
5
3.1
Appréciation globale ................................................................................................. 5
3.2
Objectifs de la réforme ............................................................................................. 7
3.3
Méthode : réforme globale de la prévoyance vieillesse .......................................... 10
3.3.1
Proposition de réforme globale ......................................................................... 10
3.3.2
Lien symétrique entre le projet de loi sur la réforme Prévoyance vieillesse
2020 et l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par un
relèvement de la TVA ....................................................................................... 12
3.3.3
Intégration des PC dans la réforme globale ...................................................... 14
4
Résultats détaillés de la consultation
15
4.1
Age de référence identique de 65 ans pour les femmes et les hommes ................. 15
4.2
Flexibilisation de la retraite ..................................................................................... 20
4.2.1
Principe et modalités de la flexibilisation ........................................................... 20
4.2.2
Age minimal pour la perception anticipée de la prestation de vieillesse dans
la prévoyance professionnelle........................................................................... 25
4.3
Anticipation pour les personnes disposant de revenus bas à moyens .................... 27
4.4
Adaptation du taux de conversion minimal et mesures de compensation ............... 31
4.4.1
Abaissement du taux de conversion minimal LPP de 6,8 % à 6,0 % ................. 31
4.4.2
Réglementation transitoire pour l’adaptation du taux de conversion minimal .... 34
4.4.3
Mesures de compensation en général .............................................................. 34
4.4.4
Redéfinition de la déduction de coordination..................................................... 35
4.4.5
Augmentation des taux des bonifications de vieillesse ...................................... 38
4.4.6
Mesure en faveur de la génération transitoire ................................................... 42
4.4.7
Financement des versements compensatoires via le Fonds de garantie LPP ... 45
4.5
Elaboration d’un matériel statistique transparent .................................................... 47
4.6
Mesures d’ordre institutionnel dans la prévoyance professionnelle ........................ 48
4.6.1
Mesures concernant la loi sur la surveillance des assurances (LSA)
– quote-part minimale ....................................................................................... 48
4.6.2
Mesures concernant la LSA – financement du taux de conversion ................... 50
4.6.3
Mesures concernant les frais liés aux placements ............................................ 50
4.7
Adaptation de la réglementation relative aux rentes de survivants dans l’AVS ....... 51
4.8
Mesures visant à établir une égalité de traitement en matière de cotisations
à l’AVS ................................................................................................................... 56
4.9
Chômeurs âgés dans la prévoyance professionnelle ............................................. 58
4.9.1
Extension de l’assurance facultative ................................................................. 58
4.9.2
Versement des avoirs de libre passage sous forme de rente ............................ 60
4.10 Abaissement du seuil d’accès à la LPP .................................................................. 62
2
4.11 Fixation ex post du taux d’intérêt minimal LPP ....................................................... 65
4.12 Financement additionnel en faveur de l’AVS .......................................................... 66
4.13 Mécanisme d’intervention financier dans l’AVS ...................................................... 71
4.14 Redéfinition de la contribution de la Confédération au financement de l’AVS ......... 75
4.15 Assujettissement à l’AVS ....................................................................................... 78
4.16 Mesures de mise en œuvre de l’AVS ..................................................................... 79
4.17 Autres adaptations de la prévoyance professionnelle ............................................. 83
4.17.1 Gestion paritaire dans les institutions de prévoyance ....................................... 83
4.17.2 Amélioration de la prévoyance professionnelle pour les indépendants
travaillant seuls ................................................................................................. 84
4.17.3 Consolidation du cadre juridique des modèles de flexibilité collective ............... 86
4.17.4 Concrétisation des bases légales relatives à la loyauté et à l’intégrité .............. 86
4.17.5 Conditions requises pour la création d’institutions de libre passage .................. 86
4.17.6 Adaptations concernant la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle (CHS PP) ................................................................................. 87
4.17.7 Limitation du paiement en espèces des prestations de sortie d’un faible
montant ............................................................................................................ 88
4.17.8 Renonciation à une liquidation partielle............................................................. 89
4.17.9 Fixation des cotisations de risque selon les principes collectifs......................... 90
4.17.10 Modification de l’art. 79b, al. 1, 1bis et 2, LPP (rachat) ....................................... 90
5
Propositions de révision et souhaits formulés par les participants à la
consultation
92
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Renforcement du 1er pilier à la charge du 2e pilier .................................................. 92
Révision des rentes pour enfant du 1er pilier ; coordination avec les allocations
familiales ................................................................................................................ 92
Egalité de traitement des couples mariés et non mariés dans le droit des
assurances sociales ............................................................................................... 92
Examen des conséquences de la deuxième réforme de l’imposition des
entreprises sur l’AVS .............................................................................................. 93
Relèvement des cotisations à l’AVS ou extension de l’obligation de cotiser ........... 93
Restriction des possibilités de versement en capital dans la prévoyance
professionnelle ....................................................................................................... 93
Prévoyance professionnelle en cas d’interruptions de travail et de travail à temps
partiel ..................................................................................................................... 93
Demandes diverses ............................................................................................... 94
Annexe
Liste des participants à la consultation et abréviations
3
1 Contexte
Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la
réforme Prévoyance vieillesse 2020, qui s’est achevée le 31 mars 2014.
Les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations
faîtières nationales des communes, des villes et des régions de montagne, les organisations
faîtières nationales de l’économie, les autorités et institutions apparentées ainsi que d’autres
organisations et organes d’exécution ont été invités à prendre position sur le projet de loi et
le rapport explicatif. Au total, les destinataires de la consultation étaient au nombre de 88.
Les documents de la procédure de consultation ont aussi été publiés sur le site Internet de
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à l’adresse www.ofas.admin.ch >
Documentation > Législation > Procédures de consultation > Procédure de consultation sur
la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Sur l’ensemble des destinataires, 79 ont remis
une réponse au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Tous les cantons ont pris part à la
procédure de consultation. 9 partis politiques sur 12 se sont prononcés (PBD, CSPO, PDC,
PEV, PLR, pvl, PES, PSS, UDC). En outre, 89 participants non officiels ont pris part à la
consultation.
Destinataires
officiels
officiels ayant non officiels
répondu
Total
1
Cantons
26
26
-
26
2
Partis politiques
12
9
2
11
3
Sections des partis politiques
9
9
4
Autorités et institutions apparentées
2
1
3
4
5
Associations faîtières nationales des villes, des
communes et des régions de montagne
3
2
-
2
6
Associations faîtières de l’économie
8
8
-
8
7
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations
et d’indépendants
16
14
20
34
8
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances,
associations professionnelles et organes d’exécution
16
15
16
31
9
Autres organisations intéressées
5
4
31
35
8
8
89
168
10 Particuliers
Total
88
79
La CDAS et la CDF ont rendu une réponse commune (avec un petit ajout de la CDF), de
même que l’UPS/economiesuisse. Les jeunesses des partis bourgeois ont donné des avis
en grande partie identiques, de même que les 9 associations membres de l’USAM. Plusieurs
organisations de défense des personnes handicapées se sont largement ralliées à la
position de la DOK.
Le présent rapport présente les résultats de la consultation. Toutes les réponses reçues
peuvent être consultées à l’adresse www.ofas.admin.ch > Documentation > Législation >
Procédures de consultation > Procédure de consultation sur la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020.
4
2 Objet
La réforme est composée de mesures harmonisées entre elles et vise une amélioration
durable du système. Elle implique la modification de différentes lois, mais nécessite aussi un
arrêté fédéral distinct pour étendre la compétence de relever le taux de la TVA, qui est
inscrite dans la Constitution. Dans la logique de l’approche globale adoptée, le Conseil
fédéral regroupe toutes les modifications de loi nécessaires dans un acte législatif unique et
les combine avec une modification de la Constitution.
3 Prises de position sur la révision dans son ensemble
3.1
Appréciation globale
121 participants ont fait des observations sur la révision dans son ensemble. La grande
majorité d’entre eux (3/4) approuvent sur le fond l’orientation suivie. Certains estiment que la
réforme est excessivement axée sur l’augmentation des recettes, qu’elle ne respecte pas la
symétrie des sacrifices ou qu’elle est globalement trop chargée. Les milieux de gauche, en
particulier, estiment qu’il serait plus judicieux de renforcer le 1e pilier.
Cantons
La plupart des cantons sont favorables à l’orientation de la réforme, mais plusieurs émettent
quelques réserves et objections concernant ses conséquences financières.
AI, ZG, SZ, BL, GR, JU craignent que la réforme soit excessivement axée sur
l’augmentation des recettes et donc déséquilibrée. Les principales remarques concernent les
conséquences financières pour les cantons et les communes résultant de l’augmentation des
cotisations salariales, du relèvement de la TVA et des pertes fiscales (BL, AG, ZH, FR).
Plusieurs cantons (notamment AG et AR) demandent que les dépenses supplémentaires
engendrées pour les cantons et les communes soient indiquées de manière transparente et
que des mesures complémentaires soient prévues pour décharger les cantons. SO attire
également l’attention sur les conséquences financières pour le canton et les communes,
mais considère qu’elles sont supportables au vu de la plus-value que représente la réforme
dans son ensemble. Pour ZH, la réforme serait tout à fait inacceptable si elle occasionnait
des coûts supplémentaires pour le canton et les communes. VS rappelle que le système des
rentes AVS est reconnu pour sa simplicité. Or, plusieurs mesures, dont celles portant sur les
modalités de la flexibilisation de la retraite, sont trop complexes et trop chères. VS craint que
les économies réalisées au niveau des prestations de l’AVS et du 2e pilier n’induisent un
transfert de charges vers les PC ou l’aide sociale. Pour VD, le projet devrait être revu afin de
présenter un plan de financement rééquilibré par rapport au projet actuel.
Partis politiques et sections des partis politiques
Sur le fond, le PBD, PDC, PEV et pvl sont favorables à la réforme. Le PLR est très critique,
car il estime que le projet de réforme est très déséquilibré : les recettes supplémentaires sont
de l’ordre de 9,5 milliards de francs, alors que les économies atteignent à peine le milliard.
Pour le PLR, une réforme visant uniquement à augmenter les recettes n’a aucune chance
d’aboutir. Seul un compromis équilibré entre augmentation des recettes et économies a des
chances de succès. L’UDC voit bien la nécessité de donner des bases financières solides à
l’ensemble du système de prévoyance vieillesse, mais rejette l’idée de réforme globale telle
que présentée. Une réforme visant uniquement à augmenter les recettes n’est pas
acceptable. Le parti estime qu’il faut procéder autrement. Il propose trois trains de mesures
simplifiés et clairs, à traiter séparément et en priorité. Un premier train de mesures, appelé
AVS I, devrait harmoniser l’âge de référence à 65 ans et prévoir le remboursement de la
5
dette de l’AI. Le deuxième, AVS II, devrait mettre en place les conditions pour relever l’âge
de référence au-delà de 65 ans. L’abaissement du taux de conversion minimal et les
mesures d’accompagnement feraient partie du troisième train de mesures, réservé au 2e
pilier. L’UDC réclame en outre que le taux de conversion soit « dépolitisé ». Le PSS juge que
les propositions de l’avant-projet de réforme ne sont pas suffisantes pour renforcer le 1er
pilier, notamment vis-à-vis des bas et moyens revenus. Pour le parti, il s’agit de placer
véritablement les intérêts des assurés au centre des préoccupations. Le PSS réclame la
concrétisation du mandat constitutionnel et un renforcement de l’AVS. Le PES s’oppose à
tout affaiblissement du 1er pilier. Pour le PST, il ne faut pas déséquilibrer l’AVS, qui est une
assurance sociale exemplaire, contrairement au 2e pilier qui est fragilisé par les aléas des
rendements financiers. La solution serait un glissement progressif du 2e pilier dans le
premier, avec le maintien des acquis. Le PST soutient donc toute démarche visant à
augmenter les rentes AVS sans bouleverser ce système exemplaire.
Les sections des partis politiques se sont montrées critiques en général. Les jeunesses des
partis bourgeois (JDC, JUDC AG, JUDC, JLRS) estiment que la réforme ne respecte pas
la symétrie des sacrifices et ne crée pas une véritable solidarité entre les générations. Pour
le PS 60+, l’avant-projet de réforme globale est lacunaire : il ne fait rien contre la faiblesse
des rentes de vieillesse ni contre celle des taux de remplacement, trop bas pour remplir le
mandat constitutionnel. Si la réforme ne propose pas des solutions allant dans le sens de
l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte », elle n’a guère de chances de rallier
une majorité, parce qu’une augmentation rapide des rentes n’est possible que par le biais de
l’AVS.
Autorités et institutions apparentées
La CDAS et la CDF soutiennent l’orientation de la réforme. Selon les deux conférences, les
charges supplémentaires induites par la réforme sur les finances cantonales et communales
sont le prix à payer pour assurer le financement futur de la prévoyance vieillesse. La CSI et
la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations n’ont pris
position que sur des points concernant le 2e pilier.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
L’ACS estime que l’avant-projet est globalement positif et que son orientation permettra
d’atteindre les objectifs visés. Les délais semblent ambitieux, mais réalistes. L’UVS indique
que les villes et les communes accordent une grande importance à ce que la Suisse dispose
d’un système de prévoyance vieillesse efficace, fiable et dont le financement soit assuré à
long terme. Il en va de la pérennité financière de l’aide sociale et du système des PC, ainsi
que de la paix sociale et de la solidarité entre les générations. L’UVS apprécie que la
réforme prévoie des adaptations tant au niveau des prestations que des recettes. Les
mesures proposées sont jugées positives et adéquates pour atteindre l’objectif visé.
Associations faîtières de l’économie
L’UPS/economiesuisse saluent de manière générale l’orientation de la réforme englobant
1er et 2e piliers, mais rejettent le projet du Conseil fédéral dans sa forme actuelle, le
considérant trop chargé et excessivement axé sur l’augmentation des recettes. L’USAM,
estimant aussi que la réforme mise trop sur l’augmentation des recettes et qu’elle est très
chère, rejette le projet dans son ensemble et demande au Conseil fédéral de revoir sa copie
de fond en comble. Pour l’USS, la réforme de la prévoyance vieillesse doit prévoir une
amélioration des rentes de l’AVS et accorder plus de poids à cette assurance. L’AVS est le
pilier principal pour les personnes à bas ou moyen revenu, et surtout pour les femmes. La
SEC Suisse approuve les objectifs globaux de la réforme. Ses membres mettent au premier
plan le maintien des prestations. Cet objectif doit passer avant tout par un renforcement du
2e pilier. Travail.Suisse estime que la réforme fixe les bons objectifs et que le projet mis en
6
consultation constitue une bonne base de discussion. Pour rallier une majorité, la réforme
doit impérativement prendre en compte les intérêts des travailleurs.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Parmi les organisations qui défendent les intérêts des seniors, Pro Senectute, le CSA,
l’ASA/SVS et la FSR saluent la réforme, même s’ils émettent des réserves sur certains
points. Par contre, l’AVIVO rejette la réforme dans son ensemble et exprime sa déception.
Les organisations féminines (SKF et Frauenzentrale Zürich), à l’instar d’autres
organisations, demandent que la réforme ne se fasse pas uniquement aux dépens des
femmes. Le WIDE estime que la réforme est déséquilibrée et que les femmes n’y trouvent
pas leur compte.
L’USPF et le ssp pensent qu’il serait plus judicieux de renforcer l’AVS que de maintenir le
niveau des rentes du 2e pilier, car une amélioration des prestations du 1er pilier profiterait à
toutes les femmes.
Les organisations de défense des personnes handicapées (DOK, AGILE, Pro Mente Sana,
UCBAveugles, FSA, Retina Suisse et ASP) soutiennent les objectifs globaux du projet.
Certaines organisations estiment cependant que la réforme devrait être réalisée en deux
étapes.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles
et organes d’exécution
Plusieurs participants de cette catégorie se sont exprimés spécifiquement sur les thèmes les
concernant. Ceux qui se sont exprimés sur la réforme dans son ensemble y sont
majoritairement favorables. Ils reconnaissent en particulier le fait qu’une réforme s’impose
(ASIP et Publica). Par contre, plusieurs participants sont critiques par rapport aux coûts
(notamment COAI, VVP, inter-pension, USF et ASG). Certains demandent en outre que la
réforme se concentre sur les thèmes importants (ASIP, inter-pension, Pensionskasse des
Kantons Schwyz).
Autres participants
Les avis des autres participants quant à l’orientation globale de la réforme sont mitigés. Bon
nombre d’entre eux jugent positivement les propositions de réforme. D’autres les rejettent à
cause des coûts qu’elles engendreraient ou parce qu’ils considèrent que la réforme est trop
chargée.
3.2 Objectifs de la réforme
La réforme vise à maintenir le niveau des prestations de la prévoyance vieillesse, à garantir
l’équilibre financier des deux piliers et à adapter le système à l’évolution de la société.
Les participants qui se sont exprimés sur ce point saluent globalement les objectifs
poursuivis par la réforme. Le maintien du niveau des prestations est notamment considéré
comme un élément central dans de nombreuses réponses.
Cantons
La plupart des cantons sont favorables aux objectifs de la réforme. Le maintien du niveau
des prestations rencontre une approbation particulièrement élevée : les 19 cantons qui se
sont exprimés sur ce point sont favorables à cet objectif. Pour de nombreux cantons
(notamment SZ, BL, AI), il serait impossible de réaliser le mandat constitutionnel concernant
7
la couverture des besoins vitaux si l’on réduisait les prestations. NW, AI, ZG, SH, AR, NE et
JU indiquent que le maintien des prestations des 1er et 2e piliers réduit la pression sur les
dépenses des PC et de l’aide sociale, ce qui est important pour ne pas augmenter les
charges des cantons. Les cantons accordent également une grande importance à la
consolidation financière à long terme de la prévoyance vieillesse (AG, GR, GE, FR, SG, BS,
BL, SH, NE, ZH, LU, SZ) et saluent les adaptations apportées pour répondre à l’évolution de
la société (ZG, FR, SZ, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, NE, GE, JU, TI).
Partis politiques et sections des partis politiques
Les partis et les sections des partis approuvent de manière générale les objectifs de la
réforme.
Pour le PBD, le maintien du niveau des prestations est un élément central. Le PLR est
également conscient de l’objectif constitutionnel, mais pense que, compte tenu des coûts
considérables de la réforme, le thème de l’âge de la retraite ne doit pas être un tabou. Le
PES approuve l’objectif du maintien du niveau des prestations des 1er et 2e piliers.
Cependant, à son sens, plusieurs des mesures avancées par le Conseil fédéral ne
poursuivent pas cet objectif, et sont même parfois contradictoires (affaiblissement du
1er pilier et augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes). Pour l’UDC, la réforme doit
viser le maintien du niveau actuel des prestations : il n’est pas question de réduire les
prestations, ni de les étendre. C’est aussi la position des Seniors UDC BE. Le PSS estime
que la réforme doit prévoir le renforcement du 1er pilier. Le PSG 60+ part du principe que les
rentes doivent être garanties et revalorisées pour les revenus modestes et moyens. Le PST
observe également que, depuis 1975, les rentes AVS n’ont pas connu d’augmentation.
Les partis reconnaissent la nécessité d’adapter la prévoyance vieillesse à l’évolution de la
société et de lui donner des bases financières solides répondant à l’évolution
démographique et financière (PBD, PEV, PES, pvl, UDC). L’UDC estime cependant qu’il
faut procéder autrement pour atteindre ce but (cf. 3.1)
Autorités et institutions apparentées
La CDAS et la CDF approuvent l’objectif de garantir le niveau des prestations actuelles et
estiment que l’adaptation des deux piliers aux circonstances sociales, sociétales et
économiques est indispensable.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
L’ACS se félicite que la réforme ne prévoie pas de réduction des rentes, que
l’assainissement financier passe principalement par l’augmentation des recettes et que le
système soit adapté aux circonstances sociales, sociétales et économiques.
L’UVS soutient aussi les objectifs de la réforme. Pour garantir le niveau des prestations, le
système de prévoyance doit jouir à long terme d’une situation financière saine. La
consolidation financière du système à moyen et à long terme, qui garantira la poursuite du
principe éprouvé des trois piliers, est prioritaire.
Associations faîtières de l’économie
L’UPS/economiesuisse admettent que la réforme vise uniquement à augmenter les
recettes, mais estiment qu’il est urgent d’agir pour garantir le niveau actuel des rentes à
moyen et à long terme, compte tenu du défi que constituent l’évolution démographique et
celle des rendements sur les marchés financiers, depuis longtemps insuffisants par rapport
aux objectifs de performance visés par le régime obligatoire LPP. L’USP estime que le
maintien de l’équilibre financier est indispensable à la pérennité des assurances sociales.
Elle regrette toutefois que le projet table essentiellement sur l’augmentation des recettes
pour atteindre cet objectif et qu’il fige pour une longue période les discussions concernant un
8
relèvement général de l’âge de la retraite, qui est également un facteur déterminant pour
l’équilibre financier à long terme de la prévoyance vieillesse. L’ASB approuve l’objectif visé
par la réforme, qui consiste à trouver des solutions équilibrées de nature à garantir le
financement des 1er et 2e piliers à moyen et à long termes. Pour l’USS, les objectifs de la
réforme sont adéquats. Cependant, les mesures prévues sont souvent en contradiction avec
ces objectifs. Le maintien du niveau des prestations, en particulier, est mis en péril par bon
nombre des mesures proposées (mécanisme d’intervention, redéfinition de la contribution de
la Confédération, baisse du taux de conversion minimal). La SEC Suisse approuve les
objectifs globaux de la réforme : maintien du niveau des prestations, garantie de l’équilibre
financier des deux piliers, adaptation à l’évolution de la société et mesures d’ordre
institutionnel dans la LPP. Les membres de l’association mettent au premier plan le maintien
des prestations. Cet objectif doit passer avant tout par un renforcement du 2e pilier.
Travail.Suisse estime que le projet constitue une bonne base de discussion et qu’il fixe les
bons objectifs. Pour assurer son avenir, la prévoyance vieillesse a besoin d’être adaptée à
l’évolution de la société ; il serait déplacé de couper dans les prestations. L’association
estime qu’il est nécessaire d’agir pour assurer la stabilité et la sécurité de la prévoyance
vieillesse, mais pense qu’il n’y a aucune raison de dramatiser la situation. D’après les
perspectives financières actuelles, l’AVS ne court aucun risque majeur dans les cinq à dix
prochaines années.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
De nombreux participants de cette catégorie (FARES, CSA, ASA/SVS, DOK, ECH,
Employés Suisse, ainsi que plusieurs organisations de défense des personnes
handicapées qui s’associent à l’avis de la DOK) estiment que le niveau des prestations doit
être au moins maintenu. Les associations de retraités et les organisations de défense
des personnes handicapées (Pro Senectute, AVIVO, Pro Infirmis, AGILE), notamment,
demandent un relèvement du niveau des rentes. Plusieurs organisations féminines (entre
autres alliance F et SKF) ainsi que le KAB estiment qu’un renforcement de l’AVS serait plus
efficace qu’un maintien du niveau des rentes du 2e pilier, car une amélioration des
prestations du 1er pilier profiterait à toutes les femmes. AGILE, l’ASI et le ssp plaident pour
un renforcement du 1er pilier.
La DOK (et plusieurs organisations de défense des personnes handicapées qui
s’associent à son avis) soutient l’objectif consistant à garantir l’équilibre financier des deux
piliers. Il s’agit d’éviter une accumulation de déficits qui nécessiterait ensuite de longues
mesures d’assainissement, comme cela a été le cas pour l’AI.
Certains participants de cette catégorie soutiennent aussi expressément l’adaptation du
système à l’évolution de la société.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles
et organes d’exécution
Les participants de cette catégorie qui se sont exprimés sur le maintien du niveau des
prestations soutiennent cet objectif. L’ASA/SAktV regrette que le projet ne se limite pas au
maintien des prestations, mais cherche aussi à les améliorer. Pour l’USF, le maintien du
niveau des rentes à tout prix est une erreur. La CSEP et l’ASA/SVV pensent qu’il est
nécessaire de garantir l’équilibre financier.
Autres participants
Plusieurs participants soutiennent expressément le maintien du niveau des prestations
(notamment FER, cp, transfair). Le cp rejette explicitement une extension des prestations.
Transfair et Justitia et Pax reconnaissent la nécessité d’intervenir pour garantir l’équilibre
financier.
9
3.3 Méthode : réforme globale de la prévoyance vieillesse
Une réforme conjointe des 1er et le 2e piliers est menée de façon coordonnée pour être
présentée comme un seul objet. Une réforme globale est un gage de confiance et de
transparence.
Afin d’assurer un lien symétrique entre le financement additionnel en faveur de l’AVS (arrêté
fédéral) et les autres dispositions prévues (dans le cadre de la loi), deux critères sont
prescrits pour le relèvement de la TVA :
•
Inscription dans la loi du principe de l’harmonisation de l’âge de référence des
femmes et des hommes (dans les 1er et 2e piliers).
•
Inscription dans la loi du principe de la limitation du droit aux rentes de veuve et de
veuf aux personnes ayant des tâches éducatives ou des devoirs d’assistance.
3.3.1
Proposition de réforme globale
La grande majorité des participants saluent l’idée de présenter les 1er et 2e piliers comme un
seul objet et de les réformer ensemble. Le PLR, l’UDC, le PST ainsi que les associations
patronales sont résolument opposés à une réforme globale. Avec des propositions
différentes, ils demandent de séparer l’ensemble de la réforme en plusieurs projets et de
traiter certains thèmes plus rapidement.
Cantons
La plupart des cantons (AG, BE, ZH, FR, NE, UR, OW, LU, SZ, BS, GR, AR, TG, VD, GE,
GL, JU, SG, SO, VS) acceptent l’idée d’une réforme globale des deux piliers, sans réserve
ou du moins sur le principe. ZH objecte cependant qu’une réforme toute ficelée ne prévoyant
aucune autre variante présente un risque d’échec considérable. Pour GE, le mécanisme
d’intervention financier, qui pourrait s’avérer être une pierre d’achoppement risquant de faire
échouer tout le projet, devrait faire l’objet d’un projet séparé. ZG, SZ, AI, JU et VS saluent
l’approche du Conseil fédéral, mais pensent que la réforme pourrait aussi se faire en
plusieurs étapes. Etant donné l’ampleur des travaux, BL verrait aussi d’un bon œil un
échelonnement des projets, faute de quoi la réforme risque de ne pas être acceptée sur le
plan politique.
Partis politiques et sections des partis politiques
Parmi les partis représentés à l’Assemblée fédérale, le PBD, le PDC, le PEV, le PES, le pvl
et le PSS sont favorables à une réforme globale des deux piliers. C’est en effet la solution
qui présente le plus de chances de réussite. Le PCS salue aussi la réforme simultanée des
1er et 2e piliers, qui permet d’ouvrir la discussion sur l’équilibre entre l’AVS et la LPP. Pour le
PDC et le PBD, il faudrait cependant prendre en ligne de compte la possibilité de mettre en
vigueur la réforme par étapes. Le PEV est favorable à un traitement séparé des éléments
non controversés dans un deuxième temps, afin de ne pas surcharger le projet actuel. Le
PSS est fermement opposé à toute tentative de traiter les différents éléments de manière
isolée et exige explicitement de procéder comme proposé par le Conseil fédéral. C’est en
effet la seule façon d’avoir la vue d’ensemble nécessaire et d’ouvrir la discussion sur
l’équilibre entre l’AVS et la LPP.
Le PLR, l’UDC et le PST sont opposés à une réforme globale. Pour le PLR, la vision globale
est certes utile comme base de discussion, mais la réforme est trop chargée, déséquilibrée
et n’a aucune chance d’aboutir. Certaines mesures sont urgentes (par ex. baisse du taux de
conversion) et devraient absolument avoir la priorité sur les adaptations techniques. Le parti
propose deux projets de loi prioritaires. Le premier devrait prévoir les mesures suivantes :
10
flexibilisation de l’âge de la retraite et harmonisation de cet âge pour les femmes et les
hommes impérativement couplées à une augmentation de la TVA de 0,6 point au plus,
abaissement du taux de conversion minimal accompagné de mesures de compensation et,
éventuellement, adaptations dans le catalogue des prestations. Le deuxième projet devrait
ensuite prévoir un mécanisme de frein à l’endettement pour l’AVS (relèvement progressif de
l’âge de la retraite de 24 mois au maximum combiné avec un relèvement de la TVA de 0,4
point au maximum). Les autres points de la réforme devraient être traités dans un train de
mesures contenant uniquement les éléments techniques, afin de ne pas les mettre
inutilement en péril en cas d’échec de la réforme globale. L’UDC estime aussi que le projet
est trop chargé et propose trois trains de mesures simplifiés à traiter séparément et en
priorité. Un premier train de mesures, appelé AVS I, devrait harmoniser l’âge de référence à
65 ans et prévoir le remboursement de la dette de l’AI. Le deuxième, AVS II, devrait mettre
en place les conditions pour augmenter l’âge de référence au-delà de 65 ans. L’abaissement
du taux de conversion minimal et les mesures d’accompagnement feraient partie du
troisième train de mesures, réservé au 2e pilier. L’UDC réclame en outre que le taux de
conversion soit « dépolitisé ». Le PST est d’avis que le paquet de mesures ne laisse aucune
possibilité de choix dans les modifications et qu’il est à prendre ou à laisser. Or, une telle
méthode s’est révélée désastreuse par le passé lors des votations. Ce projet péjore le
système des deux piliers, sans apporter la moindre amélioration aux rentes, particulièrement
à celles de l’AVS.
Parmi les sections des partis, le PSS-F, le PS 60+ et les Femmes PDC sont favorables à la
réforme globale. Les Seniors UDC BE et les jeunesses des partis bourgeois s’y
opposent.
Autorités et institutions apparentées
La CDAS et la CDF saluent le traitement commun des deux piliers. Elles estiment que la
réforme est équilibrée.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
L’ACS et l’UVS saluent l’approche globale. Selon l’UVS, seule une telle approche est en
mesure d’aborder la complexité du système et d’améliorer la transparence. Elle estime que
la réforme est ambitieuse, mais solide dans sa conception. Un traitement séparé des 1er et
2e piliers irait à l’encontre de la stratégie globale choisie par le Conseil fédéral. Pour réduire
au minimum le risque de rejet de la réforme, il faut cependant examiner si le financement
additionnel par un deuxième point de TVA ne devrait pas être introduit plus tardivement.
Associations faîtières de l’économie
L’USS, la SEC Suisse et Travail.Suisse soutiennent la méthode consistant à aborder les
deux piliers ensemble et de façon harmonisée. Travail.Suisse relève que les réformes
partielles n’ont pas abouti par le passé. L’USP salue aussi la vision globale, tout en indiquant
que la complexité du projet menace sa mise en œuvre sur le plan politique.
L’UPS/economiesuisse saluent de manière générale l’orientation de la réforme englobant
les 1er et 2e piliers, mais rejettent le projet du Conseil fédéral dans sa forme actuelle, le
considérant beaucoup trop chargé et excessivement axé sur l’augmentation des recettes.
Eluder la réalité du vieillissement démographique en figeant à long terme l’âge de référence
à 65 ans serait une erreur. Un relèvement progressif de cet âge sera vital pour l’AVS, étant
donné que cette assurance est financée par répartition. Les deux organisations estiment que
la réforme est trop chargée et excessivement ambitieuse sur le plan politique et qu’il faut
donc la diviser en deux projets parallèles, qui devraient entrer en vigueur en 2018. La
première partie devrait traiter des adaptations matérielles impératives dans les deux piliers
(harmonisation de l’âge de référence à 65 ans, flexibilisation de l’âge de la retraite,
diminution rapide du taux de conversion minimal à 6 % accompagné de mesures de
11
compensation et financement additionnel par la TVA). La deuxième devrait introduire un
mécanisme de stabilisation pour l’AVS, avec la possibilité d’un relèvement supplémentaire
de l’âge de référence. Dès 2020, si le besoin s’en fait sentir, il faudra examiner si d’autres
mesures d’économie ciblées doivent être prises dans l’AVS, outre le relèvement de l’âge de
référence (par ex. mesures touchant les rentes de veuve, le supplément de veuvage, les
indépendants ou les rentes pour enfants). L’UPS/economiesuisse aimeraient que les
différentes propositions de modernisation concernant l’application de l’AVS, auxquelles les
deux associations sont en principe favorables, soient mises en œuvre dans le cadre d’une
révision ordinaire de la LAVS. Les réformes concernant l’application de l’assurance ne
doivent pas être liées à des réformes matérielles délicates sur le plan politique. L’ASB
soutient, comme l’UPS, une approche par étapes assortie de priorités claires.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Les organisations de cette catégorie saluent dans l’ensemble l’approche globale. Elles
expriment cependant quelques réserves. Les organisations féminines (alliance F, CFQF)
estiment que la réforme doit aussi traiter des discriminations subies par les femmes sur le
marché du travail, ainsi que de la répartition unilatérale du travail de care. La réforme globale
est rejetée par la FARES et l’AVIVO. La DOK et cinq autres organisations de défense des
personnes handicapées soutiennent la réforme globale, mais à la condition que le
mécanisme d’intervention et la redéfinition de la contribution de la Confédération soient
abandonnés. En outre, ces organisations militent pour un échelonnement de la réforme.
AGILE, tout en soutenant la vision globale sur le fond, craint que le paquet soit trop
complexe et trop chargé.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles
et organes d’exécution
15 participants de cette catégorie ont donné leur avis sur la question de la méthode. Un tiers
d’entre eux soutiennent la réforme globale sans réserve (ARPIP, PK-Netz, Veska¸ IDP,
Allvisa Vorsorge). Les autres (ASIP, CSEP, ASA/SAktV, Forum de prévoyance,
ASA/SVV, Pensionskasse des Kantons Schwyz, Publica) émettent des réserves sur la
méthode ou rejettent purement et simplement le paquet, le jugeant trop chargé. Ils
demandent un projet plus modeste, qui se concentre sur les éléments essentiels : âge de
référence, flexibilisation de l’âge de la retraite, diminution du taux de conversion minimal
accompagné de mesures de compensation et financement additionnel par la TVA.
Autres participants
Sur les 17 participants de cette catégorie qui se sont exprimés sur la méthode, 14 y sont
favorables. La CSIAS fait également partie des participants favorables à la méthode, mais
regrette qu’on ne saisisse pas cette occasion pour aborder des questions centrales, comme
le poids respectif des deux piliers. La FER et le kf comprennent la nécessité d’adopter une
vue d’ensemble, mais émettent quelques réserves à cause de la complexité du projet.
hotelleriesuisse rejette la méthode pour les mêmes raisons qu’UPS/economiesuisse.
3.3.2
Lien symétrique entre le projet de loi sur la réforme Prévoyance
vieillesse 2020 et l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de
l’AVS par un relèvement de la TVA
Plusieurs cantons ont donné leur avis sur ce point, ainsi que plus de 20 autres participants.
Environ deux tiers d’entre eux saluent le fait que le relèvement de la TVA soit lié à des
conditions claires (par ex. harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes,
nouvelle réglementation des rentes de survivants). Certains participants estiment que la
réforme est possible même sans votation populaire sur le relèvement de la TVA. Ce lien est
12
principalement rejeté par les participants qui s’opposent à l’harmonisation de l’âge de
référence ou aux restrictions pour les rentes de veuve (sur ce point, voir aussi ch. 4.12 ).
Cantons
16 cantons (AG, AR, BE, BS, FR, GE, GL, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VS et ZH) n’ont
pas pris position sur ce point.
TG soutient la proposition sans réserve. JU, GR, AI, SZ, LU et BL jugent qu’il serait
opportun de coupler le relèvement du premier point de TVA avec l’harmonisation de l’âge de
référence et les restrictions en matière de rentes de survivants. JU, GR, AI, SZ et ZG
estiment en outre que la réforme de la LAVS et de la LPP pourrait se faire également sans
votation populaire sur le relèvement de la TVA. UR pense qu’une modification de la
Constitution n’a aucune chance de passer dans les cantons. VD rejette la modification
constitutionnelle. Un relèvement d’un point de la TVA ne serait acceptable qu’en ultime
recours, quant à la majoration du deuxième point, elle est totalement inacceptable. A son
avis, il conviendrait de dissocier le projet de réforme de l’arrêté sur le financement
additionnel. ZG estime qu’il faut renoncer au relèvement de la TVA pour financer l’AVS. Il
conviendrait plutôt de relever progressivement l’âge de référence à 67 ans. Il est aussi
envisageable d’introduire un premier point de TVA supplémentaire, et de lier le deuxième à
un relèvement de l’âge de référence au-delà de 65 ans. En ultime recours, c’est la TVA qui
doit être relevée, pas les cotisations salariales, et, le cas échéant, cette mesure doit être
assortie d’un relèvement de l’âge de référence.
Partis politiques et sections des partis politiques
Pour le PLR, un relèvement de la TVA (limité dans un premier temps à 0,6 point) doit
obligatoirement être couplé à la flexibilisation et à l’harmonisation de l’âge de référence.
L’échec de la révision 6b de l’AI et du projet de financement additionnel de l’AI par la TVA
ont montré qu’il est obligatoire de coupler la question de la TVA à celle de l’âge de la retraite.
Pour le PBD, le relèvement de la TVA doit être modéré, progressif et soumis à des
conditions claires.
Le PES peut accepter un relèvement de la TVA, mais sans relèvement de l’âge de référence
pour les femmes.
Les autres partis ne se sont pas exprimés explicitement sur ce point. Certains rejettent le
financement additionnel par la TVA (par ex. UDC ou CSPO) ou d’autres éléments de la
réforme (harmonisation de l’âge de référence, nouvelle réglementation pour les rentes de
survivants).
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
L’UVS est favorable à ce lien symétrique et aimerait que la retraite partielle soit aussi prise
en compte.
Associations faîtières de l’économie
L’UPS/economiesuisse (l’ASB partage cette prise de position) sont favorables à un
relèvement du taux normal de la TVA de 0,6 point au maximum, pour autant qu’il soit lié sur
le plan juridique à une harmonisation de l’âge de référence, mais pas à une révision du
système des rentes de survivants, qui ne devrait pas intervenir dans le premier paquet de la
réforme.
La SEC Suisse et l’USS privilégient, pour des raisons de politique sociale, un relèvement de
la TVA, mais rejettent l’idée de lier ce relèvement à d’autres mesures. Travail.Suisse
soutient cette solution dans son ensemble, même si elle semble ambitieuse. Le lien entre
d’une part un éventuel relèvement de la TVA et, d’autre part, l’harmonisation de l’âge de
13
référence et l’adaptation des rentes de veuve comporte, selon Travail.Suisse, des risques
politiques. Cependant, la voie consistant à opérer par réformes partielles ne s’est pas avérée
payante par le passé.
L’USAM rejette le financement additionnel par la TVA.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Les organisations féminines alliance F, CFQF, ADF, USPF, SKF, WIDE (cette dernière
étant particulièrement sceptique à l’égard du relèvement de la TVA) rejettent fermement
l’idée de lier harmonisation de l’âge de référence et restrictions pour les rentes de veuve
avec un relèvement de la TVA, parce que cela ne ferait qu’exercer une pression
supplémentaire favorisant la réduction des prestations accordées aux femmes.
Parmi les organisations de retraités, le CSA et l’ASA/SVS s’opposeraient à un projet de
réforme remanié qui ne soit pas lié avec l'arrêté fédéral sur financement additionnel et qui
pourrait de ce fait être attaqué séparément.
La DOK (et d’autres organisations de défense des personnes handicapées) estime que le
premier relèvement de la TVA d’un point ne doit pas obligatoirement être lié à une refonte
des rentes de survivants. Procap est défavorable à l’idée de lier le relèvement de la TVA
avec une harmonisation de l’âge de référence à 65 ans et des restrictions dans les rentes de
survivants.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles
et organes d’exécution
La CSEP peut accepter l’idée de lier le relèvement de la TVA aux autres mesures de la
réforme (si celle-ci tient compte de ses propres propositions de modification). L’ASIP
demande de renoncer (en cas de relèvement de la TVA) à établir un lien avec la révision des
rentes de survivants.
3.3.3
Intégration des PC dans la réforme globale
Plusieurs participants se sont exprimés en faveur d’une intégration des PC dans la réforme
globale. C’est notamment le cas des cantons (ZH, LU, SG, GR, BS, BL, VD, AR, TG, SO,
GE, JU, TI, SZ, ZG). Pour ZH et SH, la réforme de la prévoyance vieillesse doit être
coordonnée avec celle des PC. AG, LU et TG estiment que la réforme des PC ne doit à tout
le moins pas être reportée. Certains cantons (FR, LU, SG, BS, BL, SO, TG, GR, NW, ZG,
AR, NE) demandent tout spécialement que certaines mesures de renforcement du 2e pilier
(restriction quant au versement anticipé pour l’acquisition d’un logement ou pour se mettre à
son compte, versements en capital) soient déjà introduites dans la réforme 2020. BE et SZ
aimeraient de manière générale que la réforme traite aussi des PC. Pour NW, il faut éviter
que les PC servent de substitut. AR estime que la réforme des PC peut être entreprise dès à
présent par un projet séparé ; le canton présente des propositions concrètes à ce sujet.
Le PDC etla CDAS/CDF déplorent également l’absence de propositions concernant une
réforme des PC, qui est pourtant nécessaire et possible. L’UVS regrette que les PC ne
soient pas aussi prises en compte dans la réforme globale.
14
4 Résultats détaillés de la consultation
4.1 Age de référence identique de 65 ans pour les femmes et les hommes
Actuellement, dans l’AVS et la LPP, l’âge de la retraite est fixé à 65 ans pour les hommes et
à 64 ans pour les femmes. Le projet prévoit de fixer un âge de référence unique à 65 ans
dans les deux piliers. L’âge de la retraite des femmes serait relevé de 64 à 65 ans sur six
ans, donc à raison de deux mois par année.
Sur les 168 réponses reçues, 141 s’expriment à ce sujet. La très grande majorité approuve
l’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans. Certaines émettent toutefois des réserves et
demandent des mesures d’accompagnement. Les principaux opposants à cette mesure sont
les partis de gauche, l’USS et les organisations féminines. Ils argumentent que l’égalité
salariale n’est toujours pas réalisée et que les femmes continuent d’être défavorisées. Pour
plusieurs cantons, pour les partis de droite, pour les organisations patronales et pour
diverses institutions de prévoyance et compagnies d’assurance, même un relèvement plus
poussé de l’âge de référence ne doit pas être tabou (voir à ce sujet ch. 4.12).
Cantons
L’unification proposée de l’âge de référence à 65 ans dans l’AVS et dans la prévoyance
professionnelle est approuvée quant au principe par presque tous les cantons (ZH, LU, UR,
SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, TG, VS, NE, GE, JU). Cette mesure est
jugée logique au vu de la réalité démographique et dans l’esprit de l’égalité entre hommes et
femmes. Quelques réserves sont toutefois émises à propos des réalités du marché du
travail. Une partie des cantons demandent en conséquence des mesures
d’accompagnement, par exemple un renforcement des efforts visant à améliorer la situation
des travailleurs âgés et des femmes en particulier, une amélioration des possibilités de
concilier profession et famille, des mesures de compensation pour rendre le relèvement de
l’âge de référence socialement supportable, une lutte sans concession contre les
discriminations salariales, ainsi que des mesures de politique familiale. SO, BS, SG, NE et
GE appuient explicitement la décision du Conseil fédéral de ne pas prévoir de relèvement
général de l’âge de référence. SZ souhaiterait que le relèvement soit mis en œuvre
immédiatement dans la LPP, et SO demande qu’il se fasse sur trois ans.
Plusieurs cantons ne seraient pas opposés à un relèvement même plus important de l’âge
de référence. LU, SZ, BL, AI et JU désapprouvent explicitement la décision de « cimenter »
l’âge de référence à 65 ans. AI et GR jugent un relèvement par étapes de l’âge de référence,
combiné avec une seconde hausse de la TVA, nécessaire sous l’angle de la politique
financière et acceptable du point de vue de la politique sociale. VS estime aussi qu’un
relèvement par étapes de l’âge de la retraite est envisageable, combiné avec la deuxième
étape de l’augmentation de la TVA. AI relève toutefois qu’un relèvement unifié de l’âge de
référence ne tient pas compte des différences entre les branches, raison pour laquelle il
faudrait envisager l’option des années entières de cotisation comme valeur de référence. AR
salue le projet d’instaurer un âge de référence à 65 ans pour tous, mais demande d’étudier
impérativement la possibilité d’un lien automatique entre l’âge de référence et, par exemple,
l’évolution de l’espérance de vie, l’évolution de l’économie et de la productivité, ou les
possibilités financières de l’AVS. TG et UR demandent d’envisager un relèvement de l’âge
de référence, étant donné la solidarité en jeu avec les générations futures (TG), ou comme
solution de financement en lieu et place d’un relèvement de la TVA (UR). ZG, convaincu que
l’économie sera à l’avenir en mesure d’offrir suffisamment d’emplois aux travailleurs âgés,
serait de ce fait favorable à un relèvement par étapes de l’âge de référence à 67 ans au lieu
d’une hausse de la TVA, si les finances s’avèrent insuffisantes.
15
BE se montre sceptique à l’égard d’un relèvement de l’âge de référence pour les femmes ; il
souligne l’importance de la collaboration avec les employeurs, car il s’attend à des difficultés
pour parvenir à mettre en œuvre l’âge de référence unique à 65 ans. BE demande en outre
d’examiner la possibilité de mesures de compensation afin de rendre le relèvement
socialement acceptable. VD est opposé au relèvement de l’âge de référence pour les
femmes tant que persistent les inégalités salariales et plaide en faveur d’une flexibilisation de
l’âge de la retraite en fonction de la durée de cotisation.
Quelques cantons souhaitent que l’on montre les conséquences que cette mesure aurait sur
les PC, et par conséquent pour les cantons (AR, AI, AG, ainsi que SH et GL, ces derniers se
référant à la prise de position de la CDAS/CDF).
Partis politiques et sections des partis politiques
Les partis de droite et du centre (PBD, PDC, PEV, PLR, pvl, UDC) sont disposés à soutenir
l’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans dans les deux piliers. Cette mesure devient
une nécessité (PBD) et correspond à une application logique de la politique de l’égalité (plv).
Pour le PBD, le PLR et l’UDC, l’harmonisation doit se faire le plus rapidement possible –
avec un délai de transition de quatre ans au maximum –, et le pvl juge lui aussi trop lente la
mise en œuvre prévue. Le PBD, le PLR, le pvl et l’UDC sont en principe favorables à un
relèvement plus poussé de l’âge de référence dans un deuxième temps, alors que le PEV et
le PDC n’entreraient en matière sur ce point que si l’économie est vraiment prête à créer les
emplois nécessaires. A long terme, le PEV peut imaginer un mécanisme par lequel l’âge de
référence serait déterminé de façon dynamique par l’évolution de l’espérance de vie. Le pvl
et le PBD avancent l’idée de lier à moyen terme l’âge de référence à l’espérance de vie par
un mécanisme automatique (dans l’esprit de la motion « Corrélation automatique entre l’âge
de la retraite et l’espérance de vie » ; 12.4131). Le pvl juge qu’un relèvement à 67 ans pour
tous serait justifié au vu de l’augmentation de l’espérance de vie, mais qu’il ne pourrait pas
rallier une majorité et ne correspond pas aux réalités du marché du travail. Les Verts libéraux
proposent en outre de passer à un système prévoyant l’octroi d’une rente de vieillesse après
une durée de vie active déterminée. Pour l’UDC, il convient de créer les conditions
structurelles permettant la mise en œuvre d’un âge de référence 65+ (dans l’esprit de la
motion de Courten « Garantir le financement de l’AVS sans augmentation massive des
impôts et des cotisations » ; 13.3542, et de la motion « Corrélation automatique entre l’âge
de la retraite et l’espérance de vie » ; 12.4131) immédiatement après le passage de l’âge de
la retraite à 65 ans pour les femmes aussi. Le PLR plaide pour un relèvement
supplémentaire par étapes de l’âge de référence de 24 mois au maximum, en guise de
mécanisme de frein à l’endettement, obligatoirement combiné avec un relèvement de la TVA
de 0,4 point au maximum. Les partis avancent pour argument que « l’allongement de la
durée d’activité est le plus important instrument de financement » (PBD) ou que « la charge
financière ne sera plus supportable à l’avenir pour la population si l’on ne relève pas l’âge de
référence » (pvl).
Les partis de gauche et du centre-gauche, en revanche, s’opposent à une harmonisation de
l’âge de la retraite des femmes avec des hommes (PSS, PES, PCS, PST). Au vu des
discriminations salariales qu’elles subissent, le PSS s’insurge contre l’intention de
défavoriser davantage encore les femmes et refuse un relèvement à 65 ans tant que l’égalité
salariale n’est pas devenue une réalité et que des améliorations significatives en faveur des
femmes ne sont pas réalisées, notamment grâce au renforcement du 1er pilier. Il demande
des progrès réels, concrets et mesurables pour les femmes, avec le renforcement du
1er pilier. Le PES, le PCS et le PST se réfèrent aussi aux parcours de vie spécifiques des
femmes et aux discriminations qu’elles continuent de subir sur le plan salarial et dans
d’autres domaines, et qui doivent d’abord être éliminées.
Pour les jeunesses des partis bourgeois (JDC, JUDC, JUDC AG, JLRS), l’harmonisation de
l’âge de référence est une nécessité depuis longtemps, et une corrélation entre l’âge de
16
référence et l’évolution démographique est absolument indispensable. Elles souhaient que
cette question soit dépolitisée au moyen de règles objectives. L’harmonisation de l’âge de
référence a également le soutien des Seniors UDC BE, alors que les Femmes PDC
expriment des réserves en raison des inégalités salariales.
Le PSS-F, le PS 60+ et le PSG 60+ ne sont pas prêts à discuter d’un relèvement de l’âge de
la retraite des femmes ; ils formulent des réserves et des revendications concernant l’égalité
salariale, la conciliation travail-famille, le congé parental et les places d’accueil pour enfants,
et demandent des mesures de compensation concrètes et un renforcement du 1er pilier.
Autorités et institutions apparentées, associations faîtières des villes, des communes
et des régions de montagne
La CDAS et la CDF relèvent qu’avec l’harmonisation prévue de l’âge de référence à 65 ans,
les rentières AI qui bénéficient de PC passeront elles aussi plus tard qu’aujourd’hui à l’AVS.
Elles souhaitent savoir quelles en seraient les conséquences financières pour les PC, et
donc pour les cantons. L’ACS, tout en faisant la même remarque, est favorable à cette
mesure. Quant à l’UVS, elle reconnaît qu’une harmonisation par étapes de l’âge de
référence est, quant au principe, logique et qu’elle permet d’atteindre l’objectif visé, mais
souligne qu’il est important de prendre des mesures d’accompagnement (élimination des
inégalités sur le marché de l’emploi, et en particulier des discriminations salariales,
amélioration des mesures permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle).
Associations faîtières de l’économie
Pour l’UPS/economiesuisse, le passage à un âge de référence de 65 ans pour tous doit se
faire en quatre étapes. Les deux organisations voient dans un relèvement ultérieur de
24 mois au maximum la composante d’une règle de stabilisation (automatisme de deuxième
phase) servant à garantir à long terme les rentes AVS. Pour l’USAM, un rapprochement
progressif entre l’âge de la retraite des femmes et celui des hommes est une mesure qui
s’imposait depuis longtemps du fait que les femmes ont une espérance de vie plus élevée.
Pour parvenir à moyen terme à un âge de la retraite ne dépendant pas du sexe, l’USAM
plaide pour un rapprochement progressif d’au moins un mois par étape jusqu’à ce que la
différence qui existe actuellement avec l’âge applicable aux hommes soit éliminée. Elle est
également favorable à un relèvement progressif de l’âge de la retraite en fonction des
possibilités financières de l’AVS, afin d’éviter une hausse des impôts et des cotisations tout
en maintenant le niveau des prestations (mécanisme à valeur de frein à l’endettement dans
l’esprit de la motion de Courten « Garantir le financement de l’AVS sans augmentation
massive des impôts et des cotisations » ; 13.3542). Du point de vue de l’USAM, l’économie
est tout à fait en mesure d’offrir suffisamment d’emplois pour les travailleurs âgés et il y a
aussi suffisamment de temps pour mettre au point des mesures d’accompagnement
favorisant un prolongement de la vie active. L’USP salue explicitement l’harmonisation entre
l’âge de la retraite des femmes et celui des hommes (mais souhaite un délai de transition
nettement plus court, combiné avec des taux de réduction privilégiés en cas de perception
anticipée), tout en regrettant que le projet « cimente » l’âge de référence à 65 ans pour tous,
alors qu’il serait essentiel, pour garantir l’équilibre financier de la prévoyance vieillesse,
d’envisager aussi un relèvement général de l’âge de la retraite.
Pour la SEC Suisse, un relèvement de l’âge de la retraite des femmes ne se justifie qu’avec
des mesures d’accompagnement, notamment une compensation sociale de la flexibilisation
et des mesures efficaces pour éliminer les discriminations salariales. Pour Travail.Suisse
aussi, il est clair que cette adaptation ne peut se faire que combinée avec des améliorations
pour les femmes (compensation sociale plus poussée de la flexibilisation de l’âge de la
retraite, inscription dans la loi de l’égalité salariale, meilleure assurance pour le travail à
temps partiel et les bas revenus). L’USS est opposée au relèvement prévu de l’âge de la
retraite des femmes. La persistance des discriminations salariales et les désavantages que
17
subissent les femmes dans leur carrière professionnelles en raison de leurs obligations
familiales ont pour effet qu’elles doivent s’attendre à des rentes plus basses que les
hommes, dans la prévoyance professionnelle en particulier, raison pour laquelle des
mesures s’imposent pour améliorer leur revenu sous forme de rente, comme le permettrait
l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte ». Pour l’USS, la différence entre l’âge
de la retraite des femmes et celui des hommes est une mesure de compensation efficace
pour les charges supplémentaires que doivent fréquemment supporter les femmes de plus
de 55 ans, quand elles doivent s’occuper de leurs petits-enfants et de leurs parents âgés en
plus de leur travail.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Dix organisations féminines (alliance F, SKF, USPF, CFQF, ADF, Femmes juristes
Suisse, GrossmütterRevolution, WyberNet, WIDE, Frauenzentrale Zürich) rejettent une
unification de l’âge de la retraite à 65 ans pour des motifs de politique sociale et de politique
de l’égalité (discriminations dans la vie professionnelle et travail de care accompli
essentiellement par des femmes) et exigent, avant de pouvoir accepter ce pas, des mesures
concrètes pour réaliser l’égalité salariale entre femmes et hommes et pour mieux rétribuer le
travail de care. Elles refusent à l’heure actuelle l’égalité formelle de traitement entre hommes
et femmes pour l’âge de la retraite, qui ne fait que renforcer encore les désavantages
existants. Quelques-unes de ces organisations (alliance F, SKF, USPF, CFQF, Femmes
juristes Suisse) relèvent que la proposition Fehr/Gächter de lier la réforme de la
prévoyance vieillesse à l’égalité salariale mérite d’être soutenue. Donna informatica et la
SVIN jugent qu’une harmonisation de l’âge de la retraite est une mesure qui va de soi selon
le principe de l’égalité de traitement, mais attendent que des mesures soient élaborées en
parallèle pour assurer l’égalité salariale.
La DOK (à la réponse de laquelle se réfèrent Procap, AGILE, l’UCBAveugles et Pro Mente
Sana) ainsi que la FSA et Retina Suisse soutiennent un relèvement progressif de l’âge de
la retraite des femmes à 65 ans, pour autant qu’une hausse supplémentaire de l’âge de
référence ne soit pas prévue, que l’anticipation de la retraite AVS soit facilitée pour les
personnes ayant un revenu inférieur à la moyenne et que des améliorations soient apportées
pour les femmes dans la prévoyance professionnelle. Pour Pro Infirmis et l’ASP, la charge
supplémentaire qui en résulte (les femmes concernées resteront une année de plus à l’AI),
ne doit en aucun cas aboutir à une réduction des prestations de l’AI.
Les organisations d’aînés sont favorables à une harmonisation de l’âge de référence à
65 ans : le CSA (avec un échelonnement sur douze ans), l’ASA/SVS (préférerait une
compensation limitée analogue à la réglementation transitoire de la 10e révision de l’AVS) et
Pro Senectute (combiné avec des améliorations pour les femmes). Cette harmonisation est
également soutenue par Pro Familia et Employés Suisse (acceptable en combinaison avec
une amélioration de l’égalité salariale) et par la COFF (combinée avec des mesures
d’assouplissement et des délais de transition appropriés).
S’opposent par contre à un relèvement de l’âge de la retraite des femmes à l’heure actuelle,
pour des motifs de politique sociale et de politique de l’égalité, les associations
professionnelles des enseignants et des infirmières et infirmiers (ECH, ASI), le KAB, le ssp
et les organisations de retraités AVIVO, FARES et FSR.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Presque tous les participants de cette catégorie sont favorables à une harmonisation de
l’âge de référence à 65 ans, étape pour eux logique et qui aurait dû être franchie depuis
longtemps (CCCC, ACCP, ASIP, CSEP, ASA/SAktV, VVP, inter-pension, Forum de
prévoyance, ASA/SVV, BVK, USF, Allvisa Vorsorge, IDP, GastroSocial, GIP, la caisse
de pension ALVOSO LLB, Pensionskasse des Kantons Schwyz, SIBA, Groupe Mutuel,
18
Publica). Quelques-uns estiment même qu’un relèvement plus important ne doit pas être
tabou (USF), convaincus qu’ils sont que la durée de la vie active doit être prolongée afin de
garantir à long terme la prévoyance vieillesse (VVP) ou qu’il faut relever progressivement
l’âge de référence pour rendre moins aigu le problème du financement (CCCC, ACCP,
Forum de prévoyance, ASA/SVV, BVK, SIBA). Le Forum de prévoyance et la caisse de
pension ALVOSO LLB relèvent en outre que le fait que l’âge de la retraite soit actuellement
inférieur pour les femmes les défavorise, car leur durée de cotisation est plus courte. Pour
près de la moitié des partisans de l’harmonisation (CSEP, inter-pension, Forum de
prévoyance, ASA/SVV, BVK, Allvisa Vorsorge, IDP, GastroSocial, Pensionskasse des
Kantons Schwyz, Publica), sa mise en œuvre devrait être plus rapide que les six ans
prévus, des taux de réduction privilégiés en cas de perception anticipée pouvant être
accordés le cas échéant durant une période transitoire.
L’ARPIP et le PK-Netz sont opposées à cette harmonisation. Tant qu’une discrimination
salariale persiste entre les sexes, ce qui a un impact négatif sur le revenu des femmes sous
forme de rente, le PK-Netz refuse tout relèvement de l’âge de la retraite des femmes ; un
relèvement devrait absolument être combiné avec des mesures de compensation sociales
pour les revenus inférieurs.
Autres participants
Sont en principe favorables à l’harmonisation la SDRCA (mais avec des délais de transition
plus longs), Suissetec, l’AUF (combinée autant que possible avec l’égalité salariale), l’ASC
(soutient les objectifs et les mesures visant une égalité effective entre hommes et femmes),
Justitia et Pax (les effets positifs prennent le dessus, même s’il subsiste des inégalités),
hotelleriesuisse (comme l’UPS/economiesuisse) et deux particuliers (R.B. et M.M.).
La CSIAS et Caritas ainsi qu’un particulier (T.B.) souhaitent explicitement qu’on ne prévoie
pas de relèvement général de l’âge de la retraite. GastroSuisse souhaite que le passage à
65 ans pour tous se fasse en quatre étapes, et juge qu’un relèvement plus important de l’âge
de référence n’est pas souhaitable pour le moment en raison de la situation sur le marché de
l’emploi ; mais s’il devenait nécessaire à l’avenir pour des raisons financières, elle pourrait
approuver un mécanisme d’intervention dans l’esprit de la motion de Courten « Garantir le
financement de l’AVS sans augmentation massive des impôts et des cotisations » ;
13.3542).
Neuf associations membres de l’USAM (BCS, UPSV, FSS, USMC, ASGC, ASET, Fromarte,
coiffuresuisse, interieursuisse), dans des avis presque identiques, approuvent
explicitement un âge de référence de 65 ans pour tous et préconisent un relèvement général
progressif de l’âge de référence à la place des hausses des impôts et des cotisations
proposées. Pour la FER, le Forum PME et le cp, en rester à 65 ans est insuffisant ; ils
préconisent un relèvement progressif supplémentaire qui tienne compte de l’augmentation
de l’espérance de vie. Pour cette même raison, le kf estime lui aussi que l’accent devrait être
mis davantage encore sur un relèvement de l’âge de référence.
La CSDE assortirait son appui de certaines conditions (élimination des discriminations
salariales, meilleures possibilités de concilier profession et famille, travail de care), tout
comme transfair (meilleure protection d’assurance pour le travail à temps partiel et
compensation sociale substantielle pour les revenus bas à moyens en cas de perception
anticipée de la rente). Au reste, transfair souhaiterait que l’on conserve le terme d’« âge
ordinaire de la retraite ».
Se rangent parmi les opposants Unia, Suisseculture (même avis que l’USS), la FSFM (un
relèvement de l’âge de la retraite des femmes ne peut entrer en question que si l’égalité
salariale est réalisée ; de plus, beaucoup de femmes quitteraient précocement le marché du
travail, au détriment de l’AC et de l’AI), ainsi qu’un particulier (M.V.). L’Ebenrain-Konferenz
19
se montre également très sceptique (l’objectif visé ne tient pas compte des réalités du
marché du travail).
4.2 Flexibilisation de la retraite
Dans l’AVS, la solution suivante est proposée :
•
Hommes et femmes peuvent anticiper la perception de la rente à partir de 62 ans ou
l’ajourner jusqu’à 70 ans.
•
La rente est augmentée en cas d’ajournement, réduite en cas d’anticipation.
•
La perception anticipée est possible sur une base mensuelle.
•
L’ajournement de la rente peut, après une année, être révoqué chaque mois.
•
Il est possible d’anticiper ou d’ajourner la perception de la rente entière ou d’une
partie seulement de celle-ci.
•
Il sera possible de combiner une rente de vieillesse partielle avec une rente
d’invalidité partielle ou avec une rente de veuve ou de veuf.
•
L’obligation de cotiser prend fin en cas de perception anticipée de la rente entière.
•
Les années de cotisation manquantes jusqu’à l’âge de référence sont prises en
compte dans le calcul de la rente anticipée.
•
La rente de vieillesse peut être améliorée grâce aux cotisations versées entre le
début de la perception anticipée et l’âge de référence, et après l’âge de référence.
•
La franchise accordée aujourd’hui aux rentiers actifs sera supprimée.
Pour la prévoyance professionnelle, les propositions sont les suivantes :
•
Les assurés peuvent percevoir la prestation de vieillesse à partir de 62 ans,
autrement dit, l’âge minimal de la retraite doit passer de 58 à 62 ans.
•
Les institutions de prévoyance doivent proposer au moins trois étapes pour la
perception de la prestation de vieillesse ; pour le versement sous forme de capital,
elles ne pourront pas prévoir plus de trois étapes.
•
La perception de la prestation de vieillesse peut être ajournée jusqu’à 70 ans, à
condition que l’assuré continue d’exercer une activité lucrative à un taux
d’occupation correspondant.
Plus de 100 participants se prononcent sur le principe de la flexibilisation. Une partie
seulement d’entre eux s’expriment sur ses différents aspects : 66 sur l’âge minimal pour la
perception anticipée de la prestation de vieillesse dans la prévoyance professionnelle, 50 sur
les divers éléments de la perception anticipée, 12 sur la suppression de la franchise pour les
rentiers actifs, et 9 sur la suppression de l’obligation de cotiser à l’AVS en cas de perception
anticipée de l’intégralité de la rente.
4.2.1
Principe et modalités de la flexibilisation
Les participants qui s’expriment à ce sujet sont tout à fait favorables au principe d’une
flexibilisation. Les nouvelles possibilités (par ex. celle de percevoir une partie de la rente)
sont saluées pour leur caractère innovant, car elles facilitent un passage en douceur à la
20
retraite ou peuvent inciter à rester plus longtemps sur le marché de l’emploi. Mais les
réserves exprimées sur la possibilité d’appliquer ce principe dans le monde du travail ne sont
pas rares, non plus que les craintes des cantons à l’égard d’une augmentation des coûts
pour les PC ou dans l’administration. Quelques-uns jugent le système de rentes partielles
proposé pour l’AVS trop lourd sur le plan administratif, et l’USAM le rejette sans équivoque.
Certains critiquent également la possibilité de percevoir la prestation de vieillesse de la
prévoyance professionnelle en trois étapes. Les participants s’expriment aussi sur les limites
de 62 ans et de 70 ans ; certains d’entre eux souhaitent une retraite flexible entre 60 et
70 ans. Pour l’âge minimal de la retraite dans la prévoyance professionnelle, voir ci-dessous,
ch. 4.2.2. La suppression de l’obligation de cotiser à l’AVS en cas de perception anticipée de
l’intégralité de la rente est approuvée par tous à l’exception des caisses de compensation, et
les avis sont majoritairement favorables en ce qui concerne la suppression de la franchise
accordée aux rentiers actifs.
Cantons
La flexibilisation de la retraite rencontre un écho favorable de la part de la plupart des
cantons qui se sont exprimés à ce sujet (BL, AI, BE, BS, SO, AG, ZH, TG, OW, GL, FR, SH,
SG, GR, TI, VD, GE), certains y voyant même la pièce maîtresse de la réforme. Ils saluent
les possibilités de perception proposées, qui répondent à un besoin de la société et au
souhait des milieux économiques. BL propose de fixer l’âge minimal pour la perception
anticipée de la rente à 60 ans, afin de laisser une plus grande marge de manœuvre
individuelle et plus de marge aussi pour les réglementations convenues entre partenaires
sociaux. Mais certains émettent aussi des réserves sur le risque d’augmentation des charges
financières pour les cantons, en particulier dans le domaine des PC (AI, BE, BS). Il faudrait
aussi surveiller les coûts de mise en œuvre pour les caisses de compensation et même
éviter qu’ils n’augmentent (SO). Pour BE et BS, les règles de coordination sont
déterminantes pour le calcul des PC (en cas de perception anticipée d’un pourcentage de
rente, il faut calculer la rente entière). Quelques cantons (AG notamment) relèvent aussi les
difficultés rencontrées par les travailleurs âgés et exigent des mesures d’intégration des plus
de 50 ans sur le marché du travail. VS, SZ et TG souhaitent une simplification des modalités
de perception de la rente en cas d’anticipation ou d’ajournement. Pour VS, iI faut laisser aux
institutions de prévoyance la possibilité de satisfaire les souhaits particuliers des assurés
(anticipation ou ajournement partiels modifiables chaque mois). Pour SZ, il faudrait en outre
que, dans la prévoyance professionnelle, la prestation de vieillesse ne puisse pas être
perçue en trois étapes, mais en deux, à raison de moitié chaque fois. Une perception
partielle de la prestation de vieillesse sous forme de capital provoquerait une sérieuse
cassure dans la progression fiscale. VD, qui exprime la même crainte, souhaite que, dans le
1er pilier, les années de jeunesse soient toujours prises en compte en cas de perception
anticipée. JU ne soutient pas l’introduction d’une retraite flexible avec les échelonnements
proposés en l’état actuel du projet, mais dans une deuxième étape, abordée séparément et
pour autant qu’elle soit combinée avec un relèvement progressif de l’âge de référence audelà de 65 ans et avec la deuxième tranche du relèvement d’un point de TVA. NE rejette
également cette mesure : si la flexibilisation de la retraite répond à des aspirations réélles, la
solution imaginée, beaucoup trop complexe à mettre en œuvre, engendrerait des coûts
énormes. De plus, elle risque d’inciter à anticiper la rente pour bénéficier de prestations
complémentaires, exonérées d’impôts. Ce canton serait cependant favorable à un système
de flexibilisation au-delà de l’âge de la retraite. VS et GE désapprouvent la suppression de la
franchise accordée aux rentiers actifs.
Partis politiques et sections des partis politiques
La flexibilisation de la retraite rencontre un écho positif de la part de pratiquement tous les
partis. PLR, PBD, UDC, PDC, pvl, PEV, PES et PCS sont favorables à la possibilité de
percevoir une partie seulement de la rente. Les partis bourgeois (PLR, PBD, UDC) voient en
21
particulier dans la plus grande flexibilité au-delà de l’âge de référence une incitation à rester
plus longtemps dans le monde du travail, ce qui implique toutefois la création de possibilités
effectives de travailler (PBD). Le PDC et le PLR soutiennent explicitement la flexibilisation de
la retraite entre 62 et 70 ans. Mais, pour le pvl et l’UDC, il faut absolument empêcher les
effets pervers des départs anticipés à la retraite, par exemple une compensation de la perte
de revenu par les PC. De l’avis du pvl, l’âge minimal de la retraite (62 ans), devrait être
abaissé, voire aboli : avec une réduction actuarielle systématique de la rente en cas de
perception anticipée, une telle mesure lui paraît justifiée. Une flexibilisation davantage vers le
haut serait souhaitable pour l’UDC, qui soutient toutes les incitations à prolonger la durée de
la vie active. Le PCS souhaite en même temps que les personnes de condition modeste
puissent en cas de besoin prendre leur retraite avant l’âge de référence sans réduction
importante de leur rente. Le PSS soutient aussi ces propositions, dans lesquelles il voit un
élément innovateur de la réforme, répondant au besoin d’une transition plus en douceur vers
la retraite. Mais, à son avis, cette nouvelle possibilité est attrayante surtout pour les
personnes à revenus moyens à élevés, qui peuvent se le permettre financièrement et qui
exercent une profession offrant suffisamment de souplesse pour poursuivre une activité à
temps partiel. Pour que ces innovations puissent vraiment produire leurs effets, le PSS et le
PES réclament des mesures dans le monde du travail (protection des travailleurs âgés
contre le licenciement, incitations à la flexibilité nécessaire sur le marché de l’emploi). Afin de
répondre encore mieux aux besoins des salariés et des employeurs, le PSS plaide pour une
flexibilisation de l’âge de la retraite entre 60 et 70 ans ; le PES souhaite lui aussi que l’on
puisse prendre sa retraite à partir de 60 ans. Les deux partis souhaitent à tout prix éviter
qu’une plus grande flexibilité n’aboutisse à une hausse déguisée de l’âge de la retraite.
Le CSPO est hostile à l’idée de pouvoir modifier le pourcentage de rente pendant la période
de perception anticipée (« beaucoup de travail pour peu d’effet »). Le PST ne veut pas d’une
flexibilisation qui s’appuie sur des circonstances fluctuantes dues à l’évolution de la société
ou à la conjoncture.
La possibilité nouvelle d’anticiper un pourcentage de la rente a l’appui des Seniors UDC BE
et des Femmes PDC. Critiques voire hostiles, en revanche, sont le PS 60+ et le PSG 60+.
Le PS 60+ juge que cette mesure place trop fortement l’incitation au niveau des individus au
lieu de le faire à celui des entreprises. Il se montre aussi sceptique à l’égard de
l’ajournement de la rente, qui d’après lui accentue encore la pression vers une normalisation
de la prolongation de la vie active. Pour le PSG 60+ également, les modalités de
flexibilisation proposées impliquent une retraite plus tardive et une augmentation du nombre
d’années de cotisation.
Autorités et institutions apparentées
Pour la CDAS/CDF, la flexibilisation de la retraite est un élément primordial de la réforme,
mais elle ne doit pas occasionner une réduction des prestations aux dépens des cantons. La
CSI approuve, quant au principe, l’introduction dans le 2e pilier de la possibilité de percevoir
des prestations de retraite partielles, correspondant à la réduction du taux d’activité, en trois
étapes. Elle se demande néanmoins si la possibilité pour les institutions de prévoyance de
prévoir davantage d’étapes et un versement anticipé inférieur à 20 % de la prestation de
vieillesse répond encore à un besoin social, puisque qu’un pourcentage inférieur à 20 %
correspond à une réduction du temps de travail de moins d’un jour par semaine. Cela dit, elle
salue la limitation dans la loi du nombre d’étapes autorisé pour la perception de la prestation
de vieillesse du 2e pilier sous forme de capital. Mais elle demande que ce nombre soit limité
à deux et non à trois. La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et
des fondations relève également que, dans la pratique actuelle, le fisc n’admet que deux
étapes pour le versement partiel en capital.
22
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
L’ACS salue la possibilité de passer en douceur de la vie active à la retraite, tout comme
l’UVS, laquelle observe toutefois qu’en cas de retraite partielle, il faut qu’il soit possible de
recourir aux PC afin d’éviter un surcroît de charges pour l’aide sociale.
Associations faîtières de l’économie
Les associations faîtières de l’économie réagissent positivement, quant au principe, à l’idée
de flexibiliser la retraite, solution progressiste répondant pour elles à un besoin
(UPS/economiesuisse, USP, ASB, USAM, SEC Suisse, Travail.Suisse, USS). Pour
l’UPS/economiesuisse, cette flexibilisation constitue même la pièce maîtresse de la
réforme ; mais elles pourraient imaginer une différenciation entre 1er et 2e pilier pour ce qui
est de l’âge limite inférieur. L’UPS/economiesuisse et l’USP approuvent aussi l’abandon de
l’obligation de cotiser comme non-actif en cas de perception anticipée de l’intégralité de la
rente AVS, de même que la suppression de la franchise accordée aux rentiers actifs. L’USP,
tout en saluant l’aménagement de l’obligation de cotiser et ses effets sur le calcul de la rente,
juge le système de perception partielle de la rente trop compliqué et souhaite qu’il soit
simplifié. L’USAM approuve la possibilité d’anticiper la perception de la rente AVS à partir de
62 ans et celle de l’ajourner jusqu’à 70 ans, mais rejette celle de percevoir des rentes
partielles, d’un pourcentage librement choisi entre 20 % et 80 %, dispositif jugé trop
complexe et trop lourd sur le plan administratif. Elle refuse également l’abolition de la
franchise accordée aux rentiers actifs. Enfin, dans le domaine du 2e pilier, elle estime que les
institutions de prévoyance doivent être libres de décider si elles veulent ou non verser des
rentes partielles. La SEC Suisse est consciente des avantages que présente pour les
intéressés la possibilité de passer progressivement de la vie active à la retraite. Pour
Travail.Suisse, cette idée représente clairement un progrès, mais des améliorations dans le
monde du travail doivent impérativement aller de pair (suffisamment d’emplois pour
employer des travailleurs âgés à temps partiel). Au reste, Travail.Suisse estime que la
« fenêtre de retraite » doit avoir la même largeur des deux côtés, autrement dit, que si l’âge
« ordinaire » de la retraite est de 65 ans, la flexibilisation devrait être possible entre 60 et
70 ans. L’USS salue la possibilité de percevoir une partie seulement de la rente, mais doute
que le marché du travail offre la flexibilité suffisante pour les modèles d’occupation que cela
implique. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette mesure entraînerait un besoin de conseil
important. Enfin, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la retraite anticipée
devrait aussi être aménagée suivant des solutions par branche financées collectivement.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Parmi les organisations féminines l’USPF, la CFQF et la SKF saluent dans la flexibilisation
de l’âge de la retraite et la possibilité de percevoir une partie seulement de la rente une
mesure de politique sociale répondant à un besoin urgent. L’ADF émet des réserves, car
l’assouplissement prévu recèle le risque que les personnes ayant des conditions de travail
physiquement éprouvantes et un revenu bas ne soient poussées par des nécessités
financières à travailler au-delà de l’âge de référence. Les Femmes juristes Suisse saluent
la variété des possibilités de retraite offertes, mais craignent qu’il n’en résulte pour les
salariées une pression plus forte à réduire leur taux d’occupation ; elles souhaitent en
conséquence une meilleure protection contre le licenciement. Le WIDE préconise une
retraite flexible entre 60 et 70 ans. L’USPF approuve également, de façon explicite, la
suppression de la franchise accordée aux rentiers actifs.
Au nombre des organisations qui défendent les intérêts des seniors, le CSA, l’ASA/SVS et
Pro Senectute saluent la flexibilisation de l’âge de la retraite et la possibilité de ne percevoir
qu’une partie de la rente. Le CSA demande que les années de jeunesse puissent aussi être
prises en compte pour combler les lacunes de cotisation résultant de l’anticipation de la
perception. Le CSA et l’ASA/SVS sont également favorables à l’abandon de l’obligation de
23
cotiser en tant que non-actif en cas de perception anticipée d’une rente AVS entière.
S’agissant de l’organisation de la perception anticipée de la rente AVS, Pro Senectute
demande une compensation complète par les PC dans tous les cas, donc même en cas de
perception d’un pourcentage de la rente. En revanche, la FARES, l’AVIVO et la FSR
désapprouvent les nouveautés présentées à l’enseigne de la flexibilisation.
Parmi les organisations défendant les intérêts des personnes handicapées, la DOK, AGILE,
Procap, Pro Infirmis, l’UCBAveugles, Pro Mente Sana, Retina Suisse ainsi que la FSA et
l’ASP approuvent les innovations et en particulier la possibilité de percevoir un pourcentage
de rente, que ce soit en tant que rente de vieillesse partielle pour des personnes ayant des
problèmes de santé mais pas de droit à une rente AI, ou en combinaison avec une rente AI.
Pour la DOK et d’autres organisations de défense des personnes handicapées, il est
important qu’en cas de perception anticipée d’une rente de vieillesse partielle, le droit aux
moyens auxiliaires, à l’allocation pour impotent et à la contribution d’assistance reste régi par
la législation sur l’AI. La DOK est également favorable à l’abandon de l’obligation de cotiser
en tant que non-actif en cas de perception anticipée d’une rente AVS entière, ainsi qu’à la
suppression de la franchise accordée aux rentiers actifs.
Les nouveautés sous l’angle de la flexibilisation sont également approuvées par Pro
Familia, Employés Suisse, l’ASI, le KAB, la COFF et le ssp.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
La CCCC et l’ACCP, de même que l’USF, s’inquiètent du risque d’augmentation des charges
administratives, avec les conséquences financières qui vont de pair. La CCCC et l’ACCP
rejettent la proposition d’abandonner l’obligation de cotiser en tant que non-actif en cas de
perception anticipée d’une rente AVS entière. Pour la VVP, il devrait être possible d’ajourner
la perception de la rente de vieillesse de moins d’une année. La caisse de pension ALVOSO
LLB juge qu’il serait approprié d’avancer la possibilité d’anticiper la rente du 1er pilier jusqu’à
60 ans, ce qui permettrait d’harmoniser les deux piliers sans devoir restreindre les
possibilités de retraite à la carte que la prévoyance professionnelle offre déjà aujourd’hui.
L’ASIP, IDP et Publica sont favorables au modèle proposé de perception d’une rente
partielle de la prévoyance professionnelle. Pour la CSEP, les institutions de prévoyance
devraient être laissées libres d’autoriser ou non la perception d’une rente partielle. Allvisa
Vorsorge et la Pensionskasse des Kantons Schwyz préféreraient une solution en
deux étapes, celle proposée par l’avant-projet étant trop lourde à leur sens et ne répondant
pas à un besoin.
Autres participants
Au nombre des participants favorables quant au principe à la flexibilisation proposée, on
compte la CSIAS (position à laquelle se rallie Caritas), la SDRCA, Suissetec, l’AUF,
Suisseculture (même avis que l’USS), Justitia et Pax, transfair, hotelleriesuisse (même
avis que l'UPS/economiesuisse), GastroSuisse, l’Ebenrain-Konferenz ainsi qu’un
particulier (T.B.). Certains relèvent une légère augmentation du travail administratif,
acceptable toutefois au vu des bénéfices obtenus. transfair approuve la possibilité
d’anticiper la perception sur une base mensuelle. GastroSuisse approuve également
l’abandon de l’obligation de cotiser en tant que non-actif en cas de perception anticipée
d’une rente AVS entière.
Les participants qui s’expriment négativement – neuf associations membres de l’USAM
(BCS, UPSV, FSS, USMC, ASGC, ASET, Fromarte, coiffuresuisse, interieursuisse) avec
des avis presque identiques, ainsi que la FER, le cp et un particulier (M.Z.) – s’opposent à
l’introduction de rentes partielles dans l’AVS. Ils plaident en faveur d’un système simple et
24
peu coûteux, et pour que, dans la prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance
restent libres d’introduire ou non des rentes partielles et d’en déterminer le pourcentage.
Le Forum PME et le cp sont opposés à la suppression de la franchise accordée aux rentiers
actifs, alors que GastroSuisse et la FER approuvent ce changement.
4.2.2
Age minimal pour la perception anticipée de la prestation de vieillesse
dans la prévoyance professionnelle
Sur les 66 participants qui se sont exprimés sur le relèvement prévu de l’âge minimal de la
retraite dans la prévoyance professionnelle, deux tiers (44) y sont opposés. Le principal
argument qu’ils avancent est qu’une retraite anticipée doit d’abord être intégralement
financée. 11 approuvent le relèvement proposé, surtout dans l’optique d’une harmonisation
entre les deux piliers. 11 autres pourraient tout au plus approuver un relèvement à 60 ans.
Cantons
11 cantons s’expriment sur le relèvement de l’âge minimal de la retraite dans la prévoyance
professionnelle (FR, AI, TI, GE, BL, SZ, SO, BS, AR, TG, JU). FR, AI et TI se disent pour
l’essentiel d’accord avec les propositions de flexibilisation. GE souligne que pour que la
réduction du taux de conversion n’entraîne pas la baisse des prestations LPP, il est impératif
qu’elle s’accompagne d’une série de mesures de compensation telles que l’augmentation de
l’âge de la retraite anticipée. BL propose de fixer, pour les deux piliers, l’âge minimal
permettant d’anticiper la perception de la rente à 60 ans plutôt qu’à 62 ans (cf. ci-dessus,
4.2.1). Aujourd’hui, dans la prévoyance professionnelle, il est possible de prendre sa retraite
à 58 ans. L’âge de 62 ans ne tiendrait pas assez compte du souhait des assurés d’avoir une
marge de manœuvre suffisante. SZ, SO, BS, AR, TG et JU s’opposent à tout relèvement ;
les caisses de pension devraient rester libres de prévoir la possibilité de percevoir la
prestation de vieillesse dès 58 ans. A ce sujet, SZ, BS, BL et JU préconisent que les
partenaires sociaux puissent continuer de s’organiser librement.
Partis politiques et sections des partis politiques
Le PLR et l’UDC approuvent le relèvement de l’âge minimal de 58 à 62 ans. Pour le PLR,
cela permet d’établir un système cohérent entre les deux piliers. Ce parti soutient aussi cette
mesure dans l’esprit d’une prolongation nécessaire de la durée générale de la vie active. Le
PSS approuve l’harmonisation entre les deux piliers amenée par le relèvement de l’âge
minimal requis pour percevoir la prestation de vieillesse du 2e pilier, tout en saluant
explicitement les exceptions prévues autorisant une perception avant cet âge. Il préconise
cependant, tout comme le PES, une flexibilisation de l’âge de la retraite entre 60 et 70 ans.
De son côté, le glp estime que l’âge minimal proposé dans l’avant-projet (62 ans) devrait
être abaissé, voire carrément supprimé.
Du côté des sections, le PS 60+ s’oppose à un relèvement qui ne tient guère compte des
réalités du marché du travail.
Associations faîtières de l’économie
Pour l’USAM et economiesuisse, une différenciation entre le 1er et le 2e pilier pourrait
continuer de fonctionner, avec par exemple la possibilité de percevoir les prestations du
2e pilier à partir de 60 ans au lieu de 58 comme aujourd’hui. Les deux organisations appuient
explicitement les exceptions prévues pour une perception anticipée avant l’âge minimal.
L’USP juge qu’il n’est pas rationnel de vouloir aligner la PP sur l’AVS. L’USAM rejette la
proposition de relever l’âge minimal à 62 ans. Pour elle, il n’y a rien à objecter à ce que
quelqu’un finance soi-même sa retraite anticipée. Elle pourrait à la rigueur approuver un
relèvement de l’âge minimal, mais de deux ans au plus, dans le cadre d’un relèvement
25
général de l’âge de la retraite. L’USS se prononce elle aussi en faveur du maintien de l’âge
minimal à 58 ans. Pour les groupes professionnels aux conditions de travail pénibles, la
possibilité de prendre une retraite anticipée est une mesure de compensation importante
pour les lourdes charges physiques ou psychiques supportées tout au long de la vie active.
La SEC Suisse avance des arguments similaires : selon elle, il y a toujours des groupes
professionnels pour lesquels une sortie précoce de la vie active est judicieuse et justifiée.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Sur les 9 participants de cette catégorie qui se sont exprimés sur le relèvement de l’âge
minimal, 3 l’approuvent, à savoir la DOK, le CSA et Pro Familia. La DOK soutient
l’harmonisation de l’âge minimal pour la perception anticipée de la rente entre l’AVS et la
prévoyance professionnelle, même si dans ce dernier domaine le passage de 58 à 62 ans
représente un saut conséquent. Mais une différence à cet égard entre l’AVS et la PP se
justifie d’autant moins que les exceptions aujourd’hui en vigueur et permettant de percevoir
la prestation de vieillesse LPP avant l’âge minimal seraient maintenues. 4 participants sont
fermement opposés à ce relèvement (ASA/SVS, ECH, ssp, FSR). Pour l’ASA/SVS, la
réglementation en vigueur a fait ses preuves. L’ECH souligne que les enseignants, avec
l’âge, ne peuvent pas adapter leur pensum. Le ssp craint notamment que les professions de
la santé, par exemple, ne perdent de leur attrait. Employés Suisse pourrait s’accommoder
d’un relèvement à 60 ans, mais à condition que la loi prévoie des exceptions pour les
salariés exerçant une activité pénible sur le plan physique ou psychique. Pour le WIDE
également, la retraite devrait être possible à partir de 60 ans.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Seuls 2 participants sur les 19 de cette catégorie qui se sont exprimés à ce sujet sont
favorables au relèvement de l’âge minimal à 62 ans (GastroSocial et l’USF). La caisse de
pension ALVOSO LLB et la caisse de pension Veska se prononcent en faveur d’un
relèvement à 60 ans. Les quinze autres (ARPIP, ASIP, CSEP, ASA/SAktV, VVP, BVK,
inter-pension, Forum de prévoyance, PK-Netz, IDP, IP Suva, Allvisa Vorsorge,
Pensionskasse des Kantons Schwyz, Groupe Mutuel et Publica) s’opposent à tout
relèvement de l’âge minimal de la retraite. La CSEP y voit une ingérence inutile dans le
partenariat social. Pour la VVP, inter-pension, le PK-Netz et Allvisa Vorsorge, il n’y a rien
à objecter à une retraite anticipée tant qu’elle est financée. L’ASIP et IDP observent qu’un
relèvement à 62 ans, combiné avec une réglementation d’exception pour les retraites
anticipées financées collectivement sur la base d’une CCT, crée de nouvelles inégalités de
traitement. L’ASA/SAktV craint une vague de départs à la retraite avant l’entrée en vigueur
de la réforme, avec un impact considérable sur les comptes annuels ; de plus, la
flexibilisation existante entre 58 et 70 ans est le fruit d’une évolution positive, que rien ne
devrait péjorer. Quant à la BVK, à Allvisa Vorsorge et à Publica, elles pourraient accepter
un relèvement à 60 ans au cas où un relèvement de l’âge minimal de la retraite s’avérerait
incontournable.
Autres participants
15 organisations et un particulier se sont exprimés sur ce sujet. Seule la FER est disposée à
accepter un relèvement, mais tout au plus à 60 ans. Les autres, dont plusieurs associations
membres de l’USAM, rejettent tout relèvement de l’âge minimal.
26
4.3 Anticipation pour les personnes disposant de revenus bas à moyens
Il importe de faciliter l’anticipation de la retraite pour les personnes disposant de revenus
bas à moyens qui ont travaillé longtemps. La réglementation prévue est fondée sur la prise
en compte des cotisations payées pendant les années de jeunesse et sur l’application de
taux de réduction actuariels plus favorables.
15 cantons approuvent le principe de la facilitation pour les personnes à faible revenu qui ont
travaillé longtemps, et 2 cantons rejettent une telle approche. 4 cantons rejettent le modèle
concrètement proposé. La flexibilisation de l’anticipation pour les bas revenus est soutenue
par le PDC, le PEV, le pvl (avec des réserves), l’UVS et l’UPS ainsi que 4 autres
organisations. Le modèle ne va pas assez loin principalement pour les partis de gauche, les
organisations de salariés et les syndicats, les organisations féminines et les organisations de
défense des personnes handicapées, qui souhaitent une plus grande ouverture des
conditions d’accès. Ce sont surtout les partis de droite et les organisations de l’économie qui
rejettent la mesure proposée, au motif qu’il faut éviter toute extension des prestations.
Cantons
SZ, FR, BS AI, JU, BE, OW, SO, BL, GR, TI, VD, NE, VS et GE approuvent le projet de
faciliter la perception anticipée pour les personnes à faible revenu qui ont travaillé
longtemps. SZ, FR, BS, AI et JU estiment qu’on a ainsi trouvé une solution à l’intérieur du
système de l’AVS pour un groupe de personnes dont la situation sociale est politiquement
très sensible. BE juge la mesure nécessaire et judicieuse, mais souligne qu’il faut éviter de
saper les réglementations déjà appliquées aujourd’hui en vertu de diverses CCT et
conventions spéciales. OW estime la mesure applicable et socialement acceptable, et SO y
voit un signe important, alors que NW réclame une mise en œuvre neutre en termes de
coûts. SZ, FR, BS, GR et JU jugent trop élevés les coûts de la mesure, mais la qualifient
d’acceptable, car on peut la comprendre comme une atténuation des effets du relèvement de
l’âge de la retraite des femmes. ZG et TG y dénoncent un privilège qu’ils refusent d’accorder.
Pour ZG, l’AVS se prête mal à des solutions individuelles, qui devraient plutôt passer par la
caisse de pension (à orientation entrepreneuriale). Il ajoute qu’il est possible, en cas de
besoin, de toucher des PC. De l’avis de TG, le privilège créé ne concerne qu’un petit groupe
de personnes, en majorité des femmes. Or ces dernières ont une espérance de vie
significativement plus grande que les hommes, ce qui compense les désavantages
éventuels. 6 cantons s’expriment sur le modèle concrètement proposé. BE et GE sont
d’accord qu’on prenne en compte les années de jeunesse et qu’on applique un taux de
réduction favorable, mais BE estime que la mesure devrait aussi profiter à des femmes qui
n’ont pas travaillé de manière ininterrompue. TG, VS, SO et NE rejettent le modèle proposé,
qu’ils jugent trop complexe. La prise en compte du revenu du partenaire ou du conjoint
(surtout s’il vit à l’étranger), en particulier, soulève selon TG et NE des difficultés
d’application insurmontables. VS s’oppose au choix de ce modèle, trop compliqué. Il est
d’avis que la solution actuelle, passant par les prestations complémentaires, est plus simple
et a déjà fait ses preuves. Cependant, le subventionnement des PC par la Confédération
devrait être augmenté. De toute manière, les bénéficiaires, dont le cercle est trop restreint,
ne pourront pas se permettre de prendre une retraite anticipée sans un bon 2e pilier. SO,
s’inspirant du système d’ajournement de la rente, propose un modèle plus simple avec un
supplément en pour-cent, échelonné en fonction du nombre d’années de jeunesse, sur le
montant de la rente calculé selon les règles ordinaires.
Partis politiques et sections des partis politiques
Le PDC est disposé à discuter de la question de la flexibilisation de l’anticipation pour les
faibles revenus dans un contexte global. Le PEV juge que la mesure vise le bon objectif. Le
pvl ne l’approuve que si le modèle qu’il propose, et qui prend en compte la durée de la vie
27
active, n’est pas retenu. Mais il doit être garanti que l’on ne recourra pas aux PC pour
compléter des rentes trop basses. Le PSS et le PCS approuvent la proposition sur le fond,
mais expriment des réserves à l’égard du modèle prévu. Ils jugent trop étroit le cercle des
bénéficiaires et souhaitent des conditions d’accès plus généreuses, et notamment une limite
de revenu plus élevée. Le PSS la demande surtout pour les femmes, afin de compenser le
relèvement de l’âge de la retraite en ce qui les concerne. Le PES approuve le modèle de
retraite à la carte proposé, mais celui-ci devrait être accessible à tous et à toutes. Les
conditions d’accès devraient être élargies et le revenu maximal relevé. La pénibilité du travail
et l’âge d’entrée dans la vie active pourraient être mieux pris en compte. Le PES demande
aussi la mise en place de modèles d’employabilité adaptés aux seniors. Le PLR, l’UDC et le
CSPO rejettent clairement la proposition, alors que le PBD formule des critiques. Pour le
PLR, la mesure n’est pas finançable et crée de nouveaux effets de seuil et de nouvelles
inégalités. De plus, elle complique le système, ce qui nuit à son acceptabilité. S’il s’avérait
nécessaire de fixer des règles, elles devraient s’inscrire dans la prévoyance professionnelle.
Pour l’UDC, il importe d’éviter de créer des incitations indésirables à la retraite anticipée,
autrement dit, des réductions actuarielles sont impératives. Le CSPO souligne le travail
administratif considérable qu’implique la détermination du taux de réduction, ainsi que la
problématique des bénéficiaires de rente résidant à l’étranger. De l’avis du PBD, la situation
financière actuelle de l’AVS ne permet pas une extension des prestations ; la garantie du
minimum vital doit donc continuer de passer par les PC. Le PST s’oppose à une
flexibilisation des rentes AVS liée à des conditions fluctuantes ou à la conjoncture. Il
préconise l’universalité des rentes, dont le montant ne doit pas être fixé selon toutes sortes
de conditions personnelles. Le PSS-F et le PS 60+ saluent l’intention, mais émettent des
réserves quant au modèle proposé. Pour le PS 60+, la limite de revenu proposée est trop
basse. Le PSS-F qualifie la limite inférieure de trop restrictive et exige que l’intégralité des
économies réalisées par le relèvement de l’âge de la retraite des femmes soit investie dans
cette mesure. Du côté des jeunesses des partis, JUDC, JUDC AG, JDC et JLRS rejettent la
mesure, estimant que c’est dans les conventions de branche qu’il faut trouver des solutions.
Les Seniors UDC BE la rejettent également, car pour eux les prestations doivent être
réduites uniquement suivant les principes actuariels.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
L’UVS approuve la proposition, car elle profitera également à des personnes à revenu
modeste et à l’espérance de vie inférieure à la moyenne.
Associations faîtières de l’économie
L’USP approuve la mesure. L’USS, la SEC Suisse et Travail.Suisse, tout en approuvant
l’approche suivie, jugent le modèle proposé trop restrictif. L’USS demande que la limite
supérieure soit fixée à 63 180 francs, car le revenu maximal proposé de 49 140 francs se
situe dans le segment des bas salaires et les personnes à revenu moyen n’entreraient donc
pas dans le cercle des bénéficiaires. La SEC Suisse souhaite porter le revenu maximal au
quintuple de la rente de vieillesse minimale, soit à 70 000 francs environ. En parallèle, elle
exige des mesures d’élimination des discriminations salariales à l’égard des femmes.
Travail.Suisse relève que tous les travailleurs à bas revenu qui sont arrivés en Suisse
relativement tard et qui souvent accomplissent un travail à plein temps pénible physiquement
seraient exclus de ce modèle, faute d’années de jeunesse en Suisse. Pour l’USS et
Travail.Suisse, la mesure ne constitue pas une compensation suffisante du relèvement de
l’âge de la retraite des femmes. L’UPS/economiesuisse ainsi que l’USAM rejettent cette
mesure, estimant qu’une extension des prestations dans l’AVS n’est pas défendable dans la
situation actuelle et que le minimum vital est garanti, au besoin, par les PC. La question
pourrait être réexaminée, le cas échéant, si l’âge de référence était relevé au-delà de 65 ans.
L’USAM se formalise de ce qu’une bonne partie des économies réalisées grâce à
l’harmonisation de l’âge de la retraite des femmes avec celui des hommes soient utilisées
28
pour augmenter les prestations. Pour elle, des problèmes d’application parlent aussi en
défaveur de cette mesure, si l’on pense notamment aux travailleurs immigrés, pour lesquels
il devrait être difficile de vérifier l’existence éventuelle d’années de jeunesse. Par ailleurs,
l’objectif visé, améliorer la situation des actifs dont l’espérance de vie est plus courte, ne
serait pas atteint, puisque ce sont en premier lieu des femmes qui profiteraient de cette
mesure et que leur espérance de vie est plus grande que celle des hommes.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
6 organisations féminines (alliance F, SKF, USPF, CFQF, WIDE, WyberNet) se prononcent
en faveur de la mesure. Mais, de manière générale, elles jugent les conditions d’accès trop
restrictives et la limite de revenu supérieure, en particulier, trop basse. alliance F, la CFQF
et WyberNet demandent que les proches aidants qui réduisent ou abandonnent leur activité
lucrative à cause de ce travail de care bénéficient aussi de la possibilité de prendre une
retraite anticipée avec un taux de réduction favorable. Pour le WIDE et la CFQF, la prise en
compte du revenu du partenaire est contraire à la logique du système. La SKF et le WIDE
jugent en outre que, dans la variante proposée, la mesure est insuffisante pour compenser le
relèvement de l’âge de la retraite des femmes. L’ADF souhaite conserver la réglementation
actuelle, car les critères fixés pour l’anticipation facilitée sont par trop restrictifs. Parmi les
organisations qui défendent les intérêts des seniors, Pro Senectute et le CSA approuvent le
principe de l’anticipation facilitée, mais expriment des réserves quant à la forme proposée.
Pro Senectute souhaite une limite de revenu plus élevée, afin que 10 000 personnes par
année environ puissent en profiter. L’AVIVO rejette la mesure. Elle préconise l’instauration
d’une rente AVS globalisée, intégrant peu à peu le 2e pilier, tout en préservant les acquis.
L’ASA/SVS rejette l’introduction d’une prestation de solidarité en fonction du revenu et
renvoie à l’existence des PC. Parmi les organisations de défense des personnes
handicapées, la DOK, Pro Infirmis, Pro Mente Sana, l’UCBAveugles, la FSA, Retina
Suisse, l’ASP, AGILE et Procap sont favorables à une retraite anticipée facilitée pour les
personnes à revenus bas à moyens qui ont cotisé durant leurs années de jeunesse, mais
rejettent des conditions par trop restrictives, par exemple qu’une personne doive avoir
travaillé durant les dix dernières années et avoir versé pendant au moins cinq ans des
cotisations d’un montant déterminé. En effet, il est fréquent que les bas revenus réalisés par
les personnes atteintes dans leur santé ne correspondent nullement à un choix. Par ailleurs,
l’application paraît trop complexe et manque de clarté pour les personnes concernées.
Procap s’oppose à la prise en compte du revenu du partenaire ou du conjoint, étrangère à la
logique du système. La COFF et Pro Familia approuvent la mesure, mais demandent une
limite de revenu plus élevée (quatre ou cinq fois la rente minimale). La COFF relève que la
notion de partenaire, qu’elle trouve adéquate, apparaît uniquement dans cet article de la
LAVS et qu’elle ouvre la discussion sur la prise en compte dans l’AVS d’autres formes de vie
commune que le mariage ou le partenariat enregistré. L’ASI, le KAB et le ssp (se référant à
l’avis de l’USS), tout en approuvant l’idée, jugent que la mesure proposée ne constitue pas
une compensation suffisante du relèvement de l’âge de la retraite des femmes. L’ECH (qui
se réfère au PK-Netz) la rejette pour la même raison. L’ASI et le KAB demandent que les
personnes qui prennent soin de leurs proches et qui, pour cette raison, réduisent ou
abandonnent leur activité lucrative bénéficient aussi de la possibilité de prendre une retraite
anticipée avec un taux de réduction favorable. Ils souhaitent également que la limite de
revenu soit portée au quintuple de la rente minimale. Pour l’ASI aussi, la prise en compte du
revenu du partenaire est contraire à la logique du système.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
La CCCC et l’ACCP se disent favorables à la mesure, mais jugent que sa mise en œuvre
sera difficile. La prise en compte du revenu du concubin doit être abandonnée, faute d’être
applicable par les caisses de compensation. La caisse de pension GastroSocial approuve la
29
mesure, car beaucoup de ses assurés pourraient profiter de cette innovation. L’USF la
rejette, car l’une des tâches les plus urgentes de la révision est de garantir les ressources
financières, ce qui ne laisse aucune place à des dépenses supplémentaires. Le PK-Netz la
rejette, lui, au motif qu’elle ne compense pas suffisamment le relèvement de l’âge de la
retraite des femmes. La limite de revenu devrait être beaucoup plus élevée.
Autres participants
22 organisations en tout se sont exprimées sur cette mesure (Justitia et Pax,
Suisseculture, AUF, transfair, CSIAS, Caritas, CSDE, FSFM, SDRCA, FER, cp,
hotelleriesuisse, GastroSuisse et 9 associations membres de l’USAM dont les avis sont
presque identiques : BCS, UPSV, FSS, USMC, ASGC, ASET, Fromarte, coiffuresuisse et
interieursuisse). 8 d’entre elles sont favorables à l’idée, mais 7 critiquent le modèle
proposé.
Justitia et Pax approuve la mesure, car les personnes à bas revenu sont le plus souvent
défavorisées, socialement et sur le plan de la santé. Suisseculture (qui se réfère à l’USS),
l’AUF, transfair, la CSIAS, Caritas, la CSDE et la FSFM approuvent l’objectif, mais ne sont
pas d’accord avec le modèle proposé : Suisseculture n’y voit pas une mesure de
compensation susceptible de légitimer un relèvement de l’âge de la retraite des femmes.
L’AUF propose qu’aucune réduction de rente n’ait lieu après 41 années de cotisation.
transfair, la CSIAS et Caritas exigent une extension du cercle des bénéficaires. La CSIAS
et Caritas (qui se réfère à la CSIAS) souhaitent que l’anticipation facilitée soit admise dès
l’âge de 60 ans et que la limite de revenu supérieure soit d’au moins 60 000 francs. Pour
transfair (qui renvoie à Travail.Suisse), ne favoriser que les personnes pouvant faire état
d’années de jeunesse est trop restrictif. Par ailleurs, trop peu de femmes pourraient profiter
de l’anticipation facilitée. La FSFM (qui renvoie à la réponse de la CFQF) et la CSDE
demandent que le revenu maximal soit porté à 70 200 francs, et la FSFM demande en outre
que le cercle des bénéficiaires soit étendu aux personnes qui n’ont pas exercé d’activité
lucrative parce qu’elles fournissaient un travail de care. La FSFM s’oppose à la prise en
compte du revenu du partenaire, parce que cela rend inutilement plus difficile l’atténuation
sociale des effets de l’anticipation de la rente et que, de plus, ce critère de détermination du
besoin est contraire à la logique du système. Pour la CSDE, le revenu du partenaire ne doit
pas être pris en compte, car cela relativise le droit individuel à la rente. La SDRCA déplore
que seules les femmes ayant travaillé longtemps et ayant un revenu bas à moyen puissent
profiter de l’anticipation facilitée. La CSIAS estime que la prise en compte des années de
jeunesse, tout comme la possibilité d’ajourner la perception de la rente jusqu’à 70 ans,
constitue un pas en direction du modèle de la durée de la vie active. Elle relève aussi que
l'accès des personnes de plus 55 ans au marché du travail est limité et elle invite à envisager
l’introduction d’une rente-pont, à l’exemple du canton de VD. Cette rente-pont permettrait de
garantir le minimum vital des chômeurs de 60 à 65 ans en fin de droit ou n’ayant pas droit
aux indemnités, sans que leur rente future ne doive être réduite en raison d’une perception
anticipée ou qu'ils ne doivent recourir à l’aide sociale. La CSDE et la FSFM (qui se réfère à
la CFQF) critiquent le fait que, même avec une anticipation facilitée, ces personnes ne
disposent pas du minimum vital et soient tributaires de PC. Les neuf associations membres
de l’USAM citées ainsi qu’hotelleriesuisse (qui renvoie à l’USP/economiesuisse) et
GastroSuisse rejettent la mesure proposée, au motif qu’il faut éviter toute extension des
prestations. interieursuisse et l’ASGC relèvent en outre qu’elle entraînerait des problèmes
d’application considérables. Le cp et la FER rejettent la mesure proposée, qu’ils jugent trop
compliquée. De plus, elle ne touche selon eux qu’une infime minorité des assurés qui, vu le
faible montant des rentes, ne pourront de toute manière pas bénéficier d’une retraite
anticipée sans un bon 2e pilier. Un particulier (M.Z.) la rejette également au motif qu’elle
implique un trop gros travail administratif et que les personnes concernées peuvent toucher
des PC.
30
4.4 Adaptation du taux de conversion minimal et mesures de compensation
4.4.1 Abaissement du taux de conversion minimal LPP de 6,8 % à 6,0 %
Le projet prévoit de faire passer le taux de conversion minimal LPP de 6,8 % à 6,0 % en
quatre ans. Cette adaptation tient compte de l’augmentation de l’espérance de vie et de la
baisse des rendements. Des mesures de compensation sont prévues :
•
L’avoir de prévoyance est augmenté afin de maintenir le niveau des rentes LPP.
•
Le Fonds de garantie LPP intervient pour les assurés trop âgés pour pouvoir encore
augmenter suffisamment leur capital-épargne.
•
La déduction de coordination selon le projet soumis à consultation est adaptée afin
d’améliorer la prévoyance des personnes à bas revenu, des travailleurs à temps
partiel et des personnes travaillant pour plusieurs employeurs.
•
Les taux des bonifications de vieillesse sont adaptés afin de supprimer les coûts
supplémentaires pour les plus de 55 ans.
Près de trois quarts des participants à la consultation ont pris position sur l’adaptation du
taux de conversion minimal. La grande majorité d’entre eux sont favorables à cette mesure,
au moins sur le principe. Certains privilégient toutefois une autre approche : de nombreux
participants demandent que le taux de conversion minimal soit dépolitisé, c’est-à-dire qu’il ne
soit plus fixé dans la loi. Une minorité de participants s’opposent à l’adaptation proposée.
Cantons
Sur les 19 cantons (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, VD,
VS, ZG) qui ont pris position sur le sujet, 6 (BS, GR, GE, JU, LU, NE) approuvent
l’abaissement proposé du taux de conversion minimal. Les autres aussi reconnaissent la
nécessité d’une adaptation, mais émettent certaines réserves quant aux modalités prévues.
Quelques cantons (BE, BL, LU, SO, TG, NW, FR, TI et ZG) estiment que le taux devrait être
déterminé par le Conseil fédéral. AR considère que la loi devrait définir uniquement le
mécanisme de fixation, afin que le taux puisse être adapté de manière flexible. AI propose
que le taux de conversion minimal soit adapté périodiquement à l’évolution effective de
l’espérance de vie et que chaque caisse de pension décide elle-même des adaptations
nécessaires. BL craint que le niveau proposé (6,0 %) soit déjà trop élevé lors de son entrée
en vigueur dans quelques années et estime que la fixation du taux dans la loi risque de
politiser ce paramètre technique. Selon ce canton, il faudrait déléguer au Conseil fédéral la
compétence de fixer ce taux (comme c’était le cas avant la 1re révision de la LPP). Certains
mécanismes pourraient être prévus dans la LPP. SZ demande une plus longue période de
transition. VS propose des étapes élargies à deux ans pour la diminution du taux de
conversion, un réexamen selon l’évolution du rendement sur les marchés financiers, ainsi
qu’un relèvement progressif de l’âge de la retraite. VD soutient l’abaissement du taux, mais
trouve l’ampleur de la diminution excessive au regard de la votation de mars 2010. La
solution serait que la baisse du taux ne s’applique que sur le capital accumulé après la
réforme.
Partis politiques et sections des partis politiques
Le PEV approuve la proposition d’abaissement du taux de conversion minimal, mais à la
condition que les mesures institutionnelles proposées soient également introduites. Le PBD,
le PDC, le PLR, le pvl et l’UDC sont favorables à l’adaptation du taux, mais estiment que
celui-ci ne doit pas être fixé dans la loi. Le PLR souhaite en outre que l’abaissement
intervienne avant 2020. L’UDC demande que l’abaissement du taux soit effectué en une
seule étape, d’ici à 2016.
31
Le PES, le PSS et le PST s’opposent à l’adaptation. Pour le PES, l’abaissement du taux
proposé par le Conseil fédéral entraînerait la plus grosse baisse de rentes de tous les temps
en dépit des mesures de compensation. Le PSS annonce qu’il ne pourra entrer en
discussion sur une adaptation du taux de conversion qu’à la condition d’un renforcement
primaire de l’AVS. Il rappelle également qu’il n’est de loin pas favorable à l’alternative
consistant à ne pas définir le taux de conversion minimal dans la loi.
Le PSG 60+ et les PSS-F rejettent la proposition. Le PS 60+ estime qu’un abaissement ne
serait supportable que si des mesures de compensation – à savoir un relèvement des rentes
AVS – étaient prises et qu’elles déployaient rapidement leurs effets. Les Seniors UDC BE
souhaitent que le taux de conversion soit dépolitisé. Les JUDC, les JDC et les JLRS
estiment qu’un taux de conversion minimal de 6 % reste trop élevé d’un point de vue
actuariel, de sorte que la redistribution des assurés jeunes vers les assurés âgés va se
poursuivre dans le 2e pilier. Ils considèrent également que, dans une prochaine étape, le
taux de conversion ne devra plus être fixé dans la loi. Les modalités doivent être réglées par
voie d’ordonnance et le calcul du taux doit être correct du point de vue actuariel.
Autorités et institutions apparentées
La CDF et la CDAS approuvent l’abaissement du taux, mais considèrent que des mesures
d’accompagnement efficaces sont impératives. La CDF souhaite en outre que le taux de
conversion minimal soit déterminé par le Conseil fédéral.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
Les associations faîtières nationales des villes et des communes approuvent
l’abaissement progressif du taux de conversion, sous réserve que cette baisse n’entraîne
pas de réduction des rentes.
Associations faîtières de l’économie
L’UPS, economiesuisse, l’USP, l’ASB et la SEC Suisse approuvent la proposition.
Toutefois, la SEC Suisse soumet l’acceptation de l’adaptation du taux à des conditions : les
baisses de prestations doivent être compensées, des bases statistiques claires doivent être
créées et la transparence doit être assurée, les frais d’administration doivent baisser et la
participation aux excédents (quote-part minimale) doit être réglée en fonction des risques
effectivement assumés. L’USAM également considère que l’abaissement du taux de
conversion minimal est incontournable, mais elle souhaite une mise en œuvre plus rapide,
une dépolitisation du taux et sa détermination par voie d’ordonnance.
Travail.Suisse et l’USS rejettent la modification proposée. Travail.Suisse propose
d’examiner si un abaissement à 6,4 % ne suffirait pas. L’USS considère que la fixation du
taux de conversion ne doit pas s’orienter uniquement sur des données actuarielles, mais être
mise en rapport avec le but selon lequel la rente du 2e pilier doit, avec celle de l’AVS,
permettre de maintenir pendant la retraite de manière appropriée le niveau de vie antérieur.
Ces deux associations soulignent en outre que le taux de conversion minimal doit
absolument être réglé au niveau de la loi.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
La majorité des participants à la consultation de cette catégorie qui se sont exprimés sur
l’adaptation du taux de conversion minimal l’approuvent sur le principe.
La DOK, Pro Infirmis, la FSA, Retina Suisse et l’ASP insistent pour que l’abaissement du
taux de conversion minimal s’effectue de manière socialement équitable. Il faut notamment
que les droits aux prestations des groupes de personnes vulnérables (par ex. travailleurs
disposant de bas revenus, travailleurs dont les carrières professionnelles comptent des
interruptions, personnes travaillant à temps partiel, bénéficiaires de rentes AI) soient
32
garantis. Le but formulé dans la Constitution fédérale, selon lequel le 2e pilier conjugué avec
le 1er pilier permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur,
doit être réalisé via cette réforme ; il ne faut pas qu’il y ait de transfert vers les PC. Pour
Employés Suisse, l’abaissement proposé est un maximum ; l’organisation s’opposera à
toute baisse supplémentaire. Le CSA et l’ECH approuveraient une baisse plus modérée du
taux de conversion minimal, à 6,4 %.
La FARES, l’AVIVO, Procap, AGILE, le KAB, le ssp et la FSR sont opposés à
l’abaissement du taux de conversion minimal. AGILE est d’avis que les caisses de pension
ont des perspectives de placement à long terme largement plus favorables que
pronostiquées par le Conseil fédéral. Le seul fait que la plupart des caisses de pension aient
pu remédier, ces dernières années, à leur situation de sous-couverture en est un indicateur.
Le KAB estime que les mesures de compensation proposées ne permettent pas de
contrebalancer l’abaissement du taux de conversion minimal. En outre, il faut avant tout
garantir les plus petits revenus. Il faut donc envisager des solutions plus flexibles et
l’abandon du taux de conversion minimal. Pour le ssp, les mesures de compensation sont
insuffisantes.
La FARES, Procap et le ssp soulignent en outre que le taux de conversion minimal doit
continuer à être réglé dans la loi.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
La grande majorité des participants à la consultation de cette catégorie sont favorables à
l’adaptation du taux de conversion minimal. Certains privilégieraient toutefois une autre
approche. Une série de participants demandent que le taux de conversion minimal ne soit
plus réglé au niveau de la loi (ASIP, VVP, la caisse de pension ALVOSO LLB, SIBA, IDP et
Groupe Mutuel). Pour l’ASIP, on s’engage toutefois dans une voie très rigide, qui ne tient
guère compte des changements possibles (vers le haut ou vers le bas) sur les marchés
financiers. Pour l’association, iI convient d’examiner si le législateur ne devrait pas se
contenter de décider du mécanisme visant à fixer cette valeur technique, car un tel procédé
permettrait des solutions flexibles. Pour la CSEP, l’abaissement du taux de conversion
minimal à 6,0 % proposé par le Conseil fédéral ne suffit pas d’un point de vue actuariel. Avec
un taux technique de 3 % et l’utilisation de tables de générations, l’espérance de vie ne
permettra, en 2020, qu’un taux de 5,6 % au maximum. La CSEP souhaiterait en outre que le
Conseil fédéral règle aussi les taux de conversion à partir de 58 ans. L’ASA/SVV estime que
les quatre étapes prévues pour l’abaissement sont inappropriées, étant donné que
différentes caisses enveloppantes (y compris des caisses étatiques) appliquent déjà des
taux inférieurs à 6 %. Publica trouve la solution trop rigide : de nombreuses institutions de
prévoyance enveloppantes ont déjà fixé leur taux de conversion sous la barre des 6,0 % ou
vont le faire vu l’augmentation de l’espérance de vie et la faiblesse persistante des
rendements. L’ASA/SAktV demande que le taux de conversion minimal soit abaissé à 5,6 %
au maximum, en une seule étape. La BVK demande quant à elle une adaptation rapide et
souhaite que le taux de conversion minimal soit déterminé par le marché.
Le PK-Netz et l’ARPIP adoptent une position critique vis-à-vis de l’abaissement. Le PK-Netz
demande une analyse détaillée des effets de l’abaissement à 6,0 %. Le réseau estime en
outre que le taux de conversion minimal ne doit pas être réglé dans la loi. L’ARPIP souhaite
un blocage du taux à 6,8 %.
Autres participants
Au total, 17 organisations et 3 particuliers approuvent la baisse proposée. Il s’agit de 9
associations membres de l’USAM (USMC, BCS, UPSV, interieursuisse, Fromarte, ASET,
coiffuresuisse, FSS et ASGC), dont les avis sont en grande partie identiques, ainsi que du
cp, de GastroSuisse, du Forum PME, de Pro Mente Sana, de la SDRCA,
33
d’hotelleriesuisse, de la CSDE et de la CSIAS. La tendance est claire : le taux de
conversion minimal est un paramètre purement technique qui doit impérativement être
adapté à la situation économique actuelle. La FER, Suissetec, AUF, Justitia et Pax,
Caritas, transfair et l’Ebenrain-Konferenz émettent certaines réserves. La FER propose
que le Conseil fédéral examine plus à fond les conséquences des mesures proposées et
précise qu’elle est davantage en faveur d’une prolongation de la durée de l’épargne pour que
la réduction du taux de conversion minimal se fasse moins sentir. Suissetec en revanche
est plutôt opposé aux mesures de compensation et à l’abaissement du taux de conversion
minimal. Justitia et Pax recommande de ne pas fixer définitivement l’abaissement, car cela
ne permet guère de réagir aux changements éventuels, positifs ou négatifs. Pour transfair et
l’Ebenrain-Konferenz, des mesures de compensation substantielles doivent être prises pour
maintenir le niveau des rentes.
Unia et Suisseculture s’opposent à l’adaptation.
4.4.2 Réglementation transitoire pour l’adaptation du taux de conversion
minimal
Le projet prévoit que l’adaptation du taux de conversion minimal s’effectuera au moyen
d’une baisse de 0,2 point par année pendant quatre ans.
Peu de participants à la consultation se sont prononcés explicitement sur la réglementation
transitoire prévue pour l’adaptation du taux de conversion minimal. Certains ont proposé
d’autres délais.
ZG, l’ACS, l’UVS, l’USAM, l’UPS, economiesuisse, la SEC Suisse et GastroSocial sont
d’accord avec la réglementation transitoire proposée.
LU souhaiterait que le taux de conversion minimal soit abaissé sans période transitoire et
qu’en compensation, une augmentation d’un certain pourcentage à définir dans la loi soit
appliquée aux avoirs de vieillesse LPP. SZ et la Pensionskasse des Kantons Schwyz
estiment par contre que la période transitoire doit être prolongée. L’adaptation du taux de
conversion minimal doit se faire sur huit ans au lieu des quatre prévus par le projet, et
aucune mesure de compensation ne doit être prévue pour la génération transitoire. L’UDC
demande un abaissement à 6,0 % en une fois, d’ici à 2016. Les Femmes juristes Suisse
sont d'avis que le projet devrait prévoir la possibilité d’appliquer des taux de conversion
minimaux différents pour les hommes et pour les femmes pendant les quatre années de la
période transitoire. Elles s’interrogent sur les critères qui seraient choisis pour en déterminer
le niveau et estiment que cette disposition ne suffira pas à compenser les inégalités
salariales injustifiées. Allvisa Vorsorge souhaite que l’abaissement du taux de conversion à
6,0 % s’effectue en dix ans au lieu de quatre. L’ASA/SVV estime que la date prévue pour
l’abaissement est trop éloignée, étant donné que diverses caisses enveloppantes (y compris
étatiques) appliquent déjà des taux inférieurs à 6,0 %. La BVK trouve elle aussi que
l’abaissement du taux devrait avoir lieu plus rapidement. L’ASA/SAktV demande une baisse
du taux de conversion à 5,6 % au maximum, et en une fois. La CSEP souhaite que le taux
de conversion soit ramené de 6,8 à 5,6 % en l’espace de six ans. Le cp prône un étalement
de la diminution du taux, par exemple sur six ans.
4.4.3 Mesures de compensation en général
Les participants à la consultation s’accordent sur le fait que l’adaptation du taux de
conversion minimal nécessite des mesures de compensation afin de maintenir le niveau des
prestations. Par contre, ils défendent des points de vue différents quant aux mesures
à prendre.Certains participants (AR, PSS, CDAS, CDF, SEC Suisse et Travail.Suisse)
soulignent clairement que les mesures de compensation sont d’une importance telle qu’ils ne
34
soutiendraient pas l’adaptation du taux de conversion minimal en leur absence. L’ACS et
l’UVS ne s’expriment pas explicitement sur chacune des mesures de compensation, mais
précisent qu’elles les considèrent globalement comme indispensables. L’UVS regrette
toutefois que les conséquences des mesures sur les coûts salariaux et sur l’emploi ne soient
pas connues, de sorte qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives sur les
mesures proposées.
4.4.4 Redéfinition de la déduction de coordination
Pour compenser l’adaptation du taux de conversion minimal, la déduction de coordination
doit être fixée à 25 % du salaire soumis à l’AVS conformément au projet soumis à
consultation.
La majorité des participants à la consultation qui se sont exprimés sur le sujet sont
favorables à la redéfinition de la déduction de coordination. Un nombre non négligeable de
participants demandent même sa suppression. De nombreux participants jugent positive
l’amélioration de la prévoyance des personnes qui travaillent à temps partiel, et en particulier
des femmes. Mais quelques réserves ont également été émises : certains trouvent que la
mesure est trop chère et qu’elle diminue le revenu pendant la vie active. Plusieurs
participants demandent une baisse moins importante, par exemple au niveau du seuil
d’accès.
Cantons
Les 20 cantons (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, LU, NE, NW, OW, SO, SG, SZ, TI, VD, VS,
ZG, JU, FR) qui se sont exprimés sur le sujet approuvent presque tous la baisse proposée
de la déduction de coordination. SZ souhaiterait même qu’elle soit supprimée, car cela serait
plus simple et plus transparent. C’est d’ailleurs la solution adoptée par la caisse de pension
cantonale depuis 2005. OW, VD et BL émettent pour leur part certains doutes. Pour OW, la
baisse et la redéfinition de la déduction de coordination se traduisent par des charges
supplémentaires importantes pour les revenus bas à moyens. La mesure permet certes
d’augmenter l’épargne individuelle, mais elle diminue de manière significative le pouvoir
d’achat de ces assurés durant leur vie active. Des modélisations seraient nécessaires pour
déterminer si ces craintes d’ordre social l’emporteront dans le processus de décision par
rapport aux recettes supplémentaires visées. VD souhaite aussi des analyses de l’impact sur
le revenu. BL regrette le manque de transparence dans la présentation des conséquences
de la redéfinition de la déduction de coordination. Le canton demande que le projet précise
clairement que l’amélioration des rentes sera marginale pour les bas revenus. Il salue en
revanche le fait que la fixation de la déduction de coordination à 25 % réduit nettement la
discrimination des couples (mariés) dans lesquels les deux conjoints travaillent dans une
même mesure.
Partis politiques et sections des partis politiques
Tous les partis sont favorables sur le principe à la redéfinition de la déduction de
coordination. Le PSS suggère de mettre cette mesure en œuvre indépendamment d’une
baisse du taux de conversion. Le PLR estime qu’il faudrait examiner si la déduction de
coordination ne pourrait pas être fixée au niveau du seuil d’accès actuel. Vu le nombre
croissant de personnes poursuivant des carrières atypiques (exerçant simultanément
plusieurs emplois à temps partiel), il faudrait également envisager de prendre en compte
plusieurs emplois pour la déduction de coordination. Le pvl va plus loin et demande la
suppression pure et simple de la déduction de coordination. L’UDC estime qu’une baisse de
la déduction de coordination est envisageable, mais qu’il faudrait analyser plus précisément
les conséquences et les coûts de cette mesure.
35
Les PSS-F approuvent le fait que la déduction de coordination soit fixée en pourcentage,
parce que cela améliore la prévoyance des travailleuses à bas salaire, de celles qui
travaillent à temps partiel et des femmes au service de plusieurs employeurs. Cette section
du PSS souligne toutefois que cette mesure ne permet pas de compenser l’abaissement du
taux de conversion minimal, qui coûte trop cher. Le PS 60+ approuve la baisse de la
déduction de coordination, qui améliore la prévoyance des travailleurs à temps partiel, mais il
ne faudrait pas qu’elle gonfle le 2e pilier des personnes à bas salaire, qui devraient supporter
des charges sociales élevées pour ne toucher en fin de compte que des rentes minimes.
Dans ce segment, c’est l’AVS qui doit permettre de garantir une rente suffisante. Le
PSG 60+ est favorable à la suppression de la déduction de coordination.
Autorités et institutions apparentées, ainsi qu’associations faîtières des villes, des
communes et des régions de montagne
La CDAS, la CDF et l’UVS approuvent cette mesure.
Associations faîtières de l’économie
Travail.Suisse, l’USS et la SEC Suisse approuvent la proposition. Travail.Suisse considère
que la déduction de coordination doit être redéfinie indépendamment de l’abaissement du
taux de conversion minimal. L’USS estime que la déduction de coordination variable
proposée est une mesure juste pour améliorer la sécurité sociale. Elle regrette toutefois que,
précisément en ce qui concerne la redéfinition de la déduction de coordination qui exige une
prise en considération commune des prestations de l’AVS et du 2e pilier, celles-ci sont
définies sans tenir compte de celles-là. L’USS ajoute que la redéfinition de la déduction de
coordination n’est guère appropriée pour compenser la baisse du taux de conversion
minimal, car cette mesure ne déploie ses effets que sur une longue durée et fait peser une
charge disproportionnée sur les travailleurs.
L’UPS/economiesuisse, l’USP et l’USAM désapprouvent le projet. L’UPS/economiesuisse
craignent non seulement que la solution proposée ne crée une surcompensation faisant
peser une lourde charge en particulier sur les travailleurs à bas salaire et les employeurs,
mais aussi que la mesure n’engendre d’une manière générale des coûts disproportionnés.
Elles ne soutiennent donc pas la proposition, vu la situation actuelle. Il faudrait que le
Conseil fédéral établisse de meilleures bases sur cette question et examine aussi des
variantes moins radicales, et notamment une harmonisation de la déduction de coordination
avec le seuil d’accès. L’USP rejette explicitement la mesure, au motif que celle-ci entraîne
des charges supplémentaires insupportables pour les bas salaires et n’est donc pas
adéquate pour améliorer la prévoyance vieillesse de cette catégorie d’assurés. L’USAM
partage cet avis : elle rejette clairement l’adaptation proposée de la déduction de
coordination, car celle-ci augmente nettement les charges salariales annexes des assurés à
bas et moyen salaire.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Presque tous les 29 participants à la consultation de cette catégorie qui se sont prononcés
sur ce sujet approuvent la mesure. De nombreuses organisations féminines (alliance F,
SKF, CFQF, ADF, Femmes juristes Suisse, WyberNet, Frauenzentrale Zürich,
GrossmütterRevolution) approuvent la redéfinition de la déduction de coordination, car elle
contribue à augmenter le salaire assuré et à améliorer la prévoyance professionnelle des
personnes (généralement des femmes) qui travaillent à temps partiel. Certains participants
(alliance F, CFQF, ASI) regrettent toutefois le manque de transparence dans la présentation
des conséquences de la mesure. Ils demandent que le projet précise clairement que
l’amélioration des rentes sera marginale pour les bas revenus.
L’Association suisse des aînés (ASA/SVS) s’oppose à une déduction de coordination en
pourcentage. La déduction de coordination doit être un montant fixe. Comme autre solution,
elle propose une baisse de la déduction de coordination au niveau du seuil d’accès en
36
vigueur. L’USPF rejette elle aussi la mesure, au motif que celle-ci entraîne des charges
supplémentaires insupportables pour les bas salaires et n’est donc pas adéquate pour
améliorer la prévoyance vieillesse de cette catégorie d’assurés, d’autant que l’amélioration
serait marginale. WIDE est sceptique également : comme le montrent les calculs de l’USS, la
baisse de la déduction de coordination entraîne une charge très importante sur des salaires
déjà trop bas. WIDE estime donc qu’il est prioritaire de développer l’AVS pour les bas
salaires.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
L’ASIP, la BVK, le GIP, le Groupe Mutuel, IDP, le PK-Netz, Publica, la caisse de pension
Veska et la VVP approuvent la mesure proposée. L’ASIP estime qu’il serait toutefois plus
simple pour les assurés de prévoir dans la loi une renonciation à la déduction de
coordination et, en revanche, de ne percevoir que 75 % des bonifications de vieillesse
proposées sur les salaires dépassant le seuil d’accès.
L’ARPIP, la caisse de pension ALVOSO LLB et la Pensionskasse des Kantons
Schwyz souhaitent la suppression de la déduction de coordination ; la Pensionskasse
des Kantons Schwyz propose aussi, comme l’ASIP, de réduire de 25 % les bonifications
de vieillesse proposées. La CSEP souhaite conserver une déduction de coordination fixe,
d’un montant équivalant à 6/8 de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, même si avec
cette solution, le salaire assuré d’une personne travaillant pour plusieurs employeurs n’est
pas le même que si cette personne avait réalisé l’intégralité de son salaire chez un seul
employeur. L’ASA/SAktV propose une baisse de la déduction de coordination actuelle, de 7/8
de la rente de vieillesse maximale de l’AVS à 3/4. Allvisa Vorsorge demande que la
déduction de coordination soit abaissée au niveau du seuil d’accès.
L’ASA/SVV, la SIBA, l’USF et GastroSocial recommandent de ne pas redéfinir la déduction
de coordination. GastroSocial relève que les travailleurs à temps partiel sont surreprésentés
dans le secteur de la restauration. Ces personnes n’ont pas nécessairement un taux
d’occupation fixe avec un salaire fixe : les situations sont diverses (salaire horaire,
combinaison de salaire fixe et salaire horaire, missions variables d’une semaine ou d’un
mois à l’autre). Cela représenterait un surcroît de travail considérable pour la caisse de
pension si elle devait, pour chacun de ces rapports de travail particuliers, tenir compte d’une
déduction de coordination en pourcentage et donc procéder à plusieurs adaptations par an.
Autres participants
Caritas, le cp, l’Ebenrain-Konferenz, Justitia et Pax, Pro Mente Sana, transfair, la CSDE
et la CSIAS sont favorables à la redéfinition proposée de la déduction de coordination.
L’AUF souhaite que la déduction de coordination soit redéfinie en faveur des travailleurs à
bas salaire, de ceux qui occupent plusieurs emplois et de ceux qui travaillent à temps partiel.
La prise en compte du taux d’occupation devrait être inscrite dans la loi. La FER salue la
mesure, mais tient à ce que les travailleurs âgés ne subissent pas de baisse des prestations.
Hotelleriesuisse estime que cette mesure fait plus que compenser l’abaissement du taux de
conversion minimal et demande au Conseil fédéral d’envisager une baisse moins importante
de la déduction de coordination. La SDRCA souligne que la mesure équivaut à une
extension non négligeable du salaire assuré, de la prévoyance professionnelle obligatoire et,
partant, des charges salariales annexes supportées par les employés et les employeurs. La
société recommande d’analyser de plus près les implications économiques des mesures de
compensation proposées. Elle s’oppose à une extension des prestations sous couvert de
compensation. Suissetec désapprouve la mesure, car elle pourrait se traduire, pour les
salaires plus élevés, par une baisse non seulement des avoirs de prévoyance et des rentes,
mais aussi des cotisations aux caisses de pension et des retraits anticipés pour l’accession à
la propriété du logement. En outre, cette mesure de compensation génère à elle seule des
coûts évalués à 1410 millions de francs. L’ASGC rejette l’adaptation proposée de la
37
déduction de coordination, car elle entraînerait une nette augmentation des charges
salariales annexes, en particulier pour les bas et moyens salaires, ce qui créerait une
pression sur les salaires et mettrait de nombreux emplois en péril. En revanche, un
relèvement de l’âge de la retraite serait une bonne chose : le processus d’épargne serait
ainsi plus long, tandis que la période de perception des rentes serait réduite. On pourrait
ainsi compenser les conséquences négatives de l’abaissement du taux de conversion
minimal sans toucher à la déduction de coordination. D’autres membres de l’USAM (USMC,
BCS, UPSV, Fromarte, interieursuisse, ASET, coiffuresuisse et FSS, dont les avis sont
largement identiques) et GastroSuisse partagent cet avis. Suisseculture souhaite que la
déduction de coordination soit supprimée. Quant aux deux particuliers qui se sont exprimés
sur cette mesure, un l’approuve et l’autre la rejette.
4.4.5 Augmentation des taux des bonifications de vieillesse
Les bonifications de vieillesse accumulées au cours d’une carrière professionnelle complète
doivent être augmentées conformément au projet soumis à consultation dans la mesure
nécessaire pour assurer, avec la redéfinition de la déduction de coordination, le maintien du
niveau des prestations. L’échelonnement des bonifications en fonction de l’âge est quelque
peu réduit :
• de 25 à 34 ans :
7,0 %
• de 35 à 44 ans :
11,5 %
• de 45 à 54 ans :
17,5 %
• de 55 à 65 ans :
17,5 %
De nombreux participants à la consultation sont disposés à accepter une adaptation des
bonifications de vieillesse, mais formulent diverses critiques relatives à la mesure proposée.
Ils critiquent en particulier le passage abrupt de 11,5 à 17,5 % à 45 ans. D’autres solutions
concrètes sont proposées, souvent par des participants qui souhaitent que le processus
d’épargne commence plus tôt.
Cantons
Douze cantons ont donné leur avis sur cette mesure. Cinq (GE, NE, NW, SO, VS)
l’approuvent sans réserve. AR considère qu’il faut encore analyser les conséquences en
termes de charges supplémentaires. AI n’accepte l’augmentation des bonifications de
vieillesse qu’à condition que le taux de conversion minimal soit fixé correctement d’un point
de vue technique. TI approuve l’augmentation des bonifications de vieillesse, mais
préférerait que les échelons soient purement et simplement supprimés. VD soutient la
solution proposée, mais souhaite une solution supplémentaire pour garantir le montant des
rentes des générations futures. SZ propose pour sa part de réduire les taux proposés de
25 % (ce qui donne des taux de 5,250 %, 8,625 % et 13,125 %), afin que les bonifications de
vieillesse soient identiques en francs avec la suppression de la déduction de coordination
demandée par le canton. ZG est contre l’échelonnement proposé des bonifications de
vieillesse. Le canton approuve le fait qu’elles passent de 500 à 535 %, mais souhaite
conserver le régime actuel, en augmentant le taux applicable aux 25-34 ans (pour le faire
passer de 7 à 10 %) et en avançant le début du processus d’épargne (à 21 ans). BL, AR, TG
et TI également aimeraient que le processus d’épargne commence plus tôt.
Partis politiques et sections des partis politiques
Onze partis politiques et sections ont pris position sur ce sujet. Le PSS, le PES, le PEV et le
pvl approuvent la mesure. Le PSS n’est cependant pas convaincu de l’efficacité de la baisse
du taux des bonifications de vieillesse des plus de 55 ans pour encourager l’emploi des
personnes considérées dans ce cadre comme âgées. Le PES soutient la baisse du taux des
38
bonifications de vieillesse pour les plus de 55 ans, mais juge que cette mesure est
insuffisante. Le PEV estime que la nouvelle « courbe des cotisations » constitue un pas dans
la bonne direction, mais considère que les bonifications de vieillesse devraient d’une
manière générale être davantage harmonisées entre les différentes classes d’âge. Le parti
estime qu’il faut également examiner l’opportunité de commencer le processus d’épargne
plus tôt. Le pvl serait lui aussi favorable à un processus d’épargne moins tardif. Le PDC
exprime des réserves. L’échelonnement actuel des bonifications de vieillesse a pour
conséquence que les charges salariales annexes sont nettement plus élevées pour les
travailleurs plus âgés. Le PDC estime que le nouvel échelonnement proposé par le Conseil
fédéral n’y changera pas grand-chose, puisque la mesure ne fait qu’avancer l’« âge
critique » de 10 ans. Le parti demande un échelonnement des bonifications de vieillesse
sans conséquences négatives sur l’embauche des travailleurs âgés. Selon lui, l’écart entre
les taux des différentes classes d’âge devrait être réduit et le taux de cotisation des
travailleurs âgés, légèrement plus bas que le taux actuel. Le PDC estime envisageable
d’augmenter les taux pour les jeunes et d’avancer le début du processus d’épargne. Le PLR
s’oppose à une augmentation des bonifications de vieillesse, mais approuve l’idée d’avancer
le début du processus d’épargne et d’aplanir les taux des bonifications de vieillesse. L’UDC
s’oppose à la mesure et demande que l’augmentation des bonifications de vieillesse soit
discutée et traitée séparément, en vue d’instaurer des bonifications linéaires à partir de
18 ans. Le PBD souhaiterait lui aussi que le processus d’épargne débute dès l’âge de
18 ans.
Les Femmes PDC et le PS 60+ approuvent la mesure. Le PSG 60+ demande la
suppression de l’échelle ou le lissage des cotisations LPP.
Associations faîtières de l’économie
Les associations faîtières de l’économie sont majoritairement opposées à l’adaptation
proposée des taux des bonifications de vieillesse. Il n’y a que la SEC Suisse qui est
favorable à l’augmentation globale des bonifications de vieillesse et à la baisse des charges
pesant sur les 55 ans et plus. Elle renvoie cependant à des études du marché du travail
(G. Sheldon) selon lesquelles le taux de cotisation élevé applicable aux travailleurs âgés n’a,
en pratique, pas de grande influence sur les chances d’emploi des 55 ans et plus. Elle
aimerait par ailleurs que le processus d’épargne commence à 21 ans.
L’UPS/economiesuisse considèrent que l’augmentation des bonifications de vieillesse
constitue une mesure efficace pour compenser l’abaissement du taux de conversion
minimal. Elles rejettent toutefois la proposition du Conseil fédéral pour différentes raisons :
du point de vue du marché du travail, l’augmentation prévue pour les 35-54 ans va trop loin
et est contre-productive. Et même s’il serait souhaitable d’améliorer l’attractivité des
travailleurs âgés sur le marché du travail, ce n’est pas une baisse d’un demi-point de
pourcentage qui permettra d’y parvenir. L’UPS/economiesuisse proposent donc les
bonifications de vieillesse suivantes : nouvelle classe d’âge de 21 à 24 ans : taux de 5 % ; de
35 à 44 ans : 11 %, de 45 à 54 ans : 16 % ; de 55 ans à l’âge de référence : 18 % (comme à
l’heure actuelle). Elles estiment en outre que la réforme des bonifications de vieillesse doit
être remise à plus tard. Poursuivre deux objectifs à la fois, à savoir abaisser le taux de
conversion minimal et adapter les bonifications de vieillesse, rendrait la réforme trop chère.
Travail.Suisse approuve certes, sur le principe, l’augmentation des bonifications de
vieillesse et la modification de leur échelonnement, mais souhaite qu’on envisage de réduire
l’écart à l’âge de 45 ans (par ex. : 45-49 ans : 15,5 % et 50-54 ans : 18 %). L’USAM rejette
l’adaptation proposée, car l’augmentation significative des bonifications de vieillesse pour les
classes d’âge moyennes, combinée à la redéfinition de la déduction de coordination,
entraînerait un renchérissement massif du 2e pilier pour les assurés de 35 à 54 ans. L’USAM
demande que l’on atténue les conséquences de l’abaissement du taux de conversion
minimal – qui s’impose d’urgence selon elle – par un relèvement progressif de l’âge de la
retraite. L’USP rejette elle aussi explicitement cette mesure. L’augmentation de 1,5 point
pour les 35 à 54 ans fait peser une charge trop importante sur ce groupe et n’est donc pas
adéquate pour améliorer leur prévoyance vieillesse. L’USS est d’accord avec le
39
« tassement » des bonifications de vieillesse et le maintien de l’âge à partir duquel on
commence à cotiser à 25 ans. Elle juge judicieux de réduire le nombre d’échelons de 4 à 3.
Toutefois, le « tassement » ne doit pas provoquer une baisse de l’avoir de vieillesse. L’USS
s’oppose à la hausse des bonifications de vieillesse destinée à compenser la baisse des
rentes envisagée.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Onze organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants ont donné
leur avis sur cette mesure. Pro Senectute, les Femmes juristes Suisse et l’ECH y sont
favorables. Les Femmes juristes Suisse estiment que les chances des travailleuses et
travailleurs âgés sur le marché du travail seraient meilleures et que la discrimination
constatée aujourd’hui pourrait être efficacement combattue. Les organisations de seniors
CSA et ASA/SVS approuvent l’adaptation, mais à la condition que les partenaires sociaux
trouvent un accord.
La DOK, la COFF, le CSA, l’ASA/SVS, l’UCBAveugles, Pro Mente Sana, l’USPF et le ssp
émettent quelques réserves. Ces organisations se réjouissent que les baisses de prestations
liées à l’adaptation du taux de conversion minimal soient compensées en partie par
l’augmentation des bonifications de vieillesse, mais le passage de 11,5 à 17,5 % à l’âge de
45 ans suscite des critiques. La DOK est d’avis qu’il faudrait tenter de diminuer les écarts
entre les taux des diverses catégories d’âge. Les bonifications de vieillesse des jeunes
assurés devraient être augmentées en conséquence, et celles des assurés de plus de
45 ans devraient en revanche être adaptées plus modérément. L’UCBAveugles partage
cet avis, et le ssp souhaite que les taux des bonifications augmentent moins, voire pas du
tout pour la dernière catégorie d’âge (55 ans et plus), en échange d’un relèvement modéré
chez les plus jeunes (35 à 44 ans et 45 à 54 ans). La COFF relève que l’augmentation
frappera les familles pendant les années où elles sont le plus chargées par la prise en
charge de la formation de leurs enfants. Elle propose de lisser la cotisation tout au long de la
vie professionnelle. L’USPF rejette la proposition pour cette même raison : l’augmentation
des bonifications de vieillesse pour les 35 à 54 ans touche une catégorie de personnes qui
ont souvent des obligations familiales. Pro Mente Sana demande, plutôt que
l’échelonnement proposé, de réduire considérablement les différences de taux entre les
assurés jeunes et moins jeunes. La réduction du taux doit être davantage marquée pour les
55 à 64 ans. L’association voit également d’un mauvais œil l’augmentation massive des
bonifications de vieillesse des 45 à 54 ans, qui « renchérit » ces personnes pour les
employeurs, élargissant ainsi le groupe des personnes désavantagées sur le marché du
travail en raison de leur âge.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Parmi les 18 institutions de prévoyance et compagnies d’assurance qui se sont prononcées
sur cette mesure, 4 (ASIP, BVK, VVP et SIBA) ont rendu un avis positif et 9 (Allvisa
Vorsorge, GIP, IDP, Pensionskasse des Kantons Schwyz, PK-Netz, ASA/SAktV,
CSEP, ASA/SVV, Forum de prévoyance) ont émis des réserves. La caisse de pension
ALVOSO LLB, l’ARPIP, le Groupe Mutuel, Publica et l’USF rejettent la mesure. L’ASIP
approuve la mesure sur le principe, mais propose de réduire les taux proposés à 5,25 %,
8,625 % et 13,125 % en cas de renonciation à la déduction de coordination. L’association
estime que, en tant que mesure complémentaire destinée à compenser l’adaptation du taux
de conversion minimal, le début du processus d’épargne pourrait être fixé au 1er janvier
suivant le 20e anniversaire. Le GIP soutient la proposition de l’ASIP. Allvisa Vorsorge
reconnaît que la suppression du dernier échelon d’augmentation des taux des bonifications
de vieillesse à l’âge de 55 ans devrait avoir un impact plutôt positif sur les chances des
travailleurs âgés sur le marché du travail. L’entreprise doute toutefois qu’une réduction des
bonifications à partir de 55 ans (17,5 % au lieu de 18 %) compense, pour cette classe d’âge,
le désavantage évident que constitue la diminution de l’épargne combinée à l’abaissement
40
du taux de conversion. Pour la génération transitoire, Allvisa Vorsorge serait favorable à une
augmentation des bonifications de vieillesse à partir de 55 ans. IDP approuve le fait que la
réduction du taux de conversion soit compensée au niveau des prestations, mais préférerait
une échelle linéaire : l’institution défend l’idée d’une adaptation (augmentation) annuelle du
taux des bonifications de vieillesse. La Pensionskasse des Kantons Schwyz propose,
comme l’ASIP, de supprimer la déduction de coordination et de réduire de 25 % les taux de
bonification proposés (5,250 %, 8,625 % et 13,125 %), l’idée étant que les montants en
francs des bonifications de vieillesse seraient ainsi identiques et que cette proposition serait
donc neutre en termes de coûts. Le PK-Netz estime que la mesure créera de nouveaux
problèmes pour les 45 à 54 ans. Sur le principe, le réseau approuve l’augmentation de la
capitalisation, mais estime qu’il faudrait envisager un système à deux échelons. Il est
également favorable à un processus d’épargne plus précoce. La CSEP approuve
l’augmentation des bonifications de vieillesse dans le cadre de l’abaissement du taux de
conversion minimal, mais souhaite une augmentation plus modérée avec davantage
d’échelons (par ex. tous les 5 ans). Elle estime en particulier que le saut de 11,5 à 17,5 % à
l’âge de 45 ans est trop conséquent. La chambre souhaite en outre que le processus
d’épargne débute plus tôt. L’ASA/SAktV souhaite une augmentation des bonifications de
vieillesse (en particulier pour les 55 ans et plus) et propose les taux suivants : 25-34 ans :
8 % / 35-44 ans : 12 % / 45-54 ans : 17 % / 55-65 ans : 20,5 %. L’ASA/SVV considère que
l’échelonnement proposé des bonifications de vieillesse n’est pas optimal pour plusieurs
raisons. En outre, l’association estime que 535 % ne suffisent pas pour compenser
intégralement l’abaissement du taux de conversion minimal à 6,0 %. Selon la manière dont
le salaire coordonné est défini, il faudrait jusqu’à 560 %. Elle regrette que le taux reste à 7 %
pour les 25 à 34 ans. Une augmentation modérée – d’un point de pourcentage, par exemple
– aurait pu réduire la lacune de compensation, au moins à long terme. L’augmentation des
bonifications de vieillesse à l’âge de 45 ans lui semble considérable et contre-productive.
Pour obtenir une répartition plus équilibrée, il faudrait conserver quatre échelons et prévoir
une adaptation plus modérée. L’association est en outre favorable à l’anticipation du début
du processus d’épargne.
La caisse de pension ALVOSO LLB rejette la proposition et demande la suppression de
l’échelonnement des taux des bonifications de vieillesse. Pour l’ARPIP, l’échelonnement des
cotisations proposé ne favorise en aucun cas les salariés plus âgés. C’est pourquoi
l’association préconise une solution pour lisser les taux des bonifications, qui équivalent
aujourd’hui à 500 % du salaire assuré pour une carrière complète, en les ramenant à deux
seuls taux, à savoir 7 % pour les 25-34 ans et 14 % pour les 35-64 ans. Le Groupe Mutuel
est opposé à l’augmentation des bonifications de vieillesse, car cela implique une charge
supplémentaire pour les familles avec enfants et pour les employeurs. Publica rejette la
solution proposée, car elle ne permet pas d’atteindre l’objectif. La caisse propose d’introduire
un taux uniforme de 13 %, afin d’épargner un avoir de vieillesse équivalant à 520 % du gain
assuré. L’USF rejette la proposition, car elle entraîne des coûts supplémentaires inutiles.
Autres participants
Parmi les 20 autres organisations intéressées qui se sont prononcées sur cette mesure, le
cp, la FER, hotelleriesuisse et la CSIAS émettent un avis positif. GastroSuisse, le Forum
PME, Pro Mente Sana, transfair, la SDRCA et l’ASC formulent des réserves.
coiffuresuisse, interieursuisse, Fromarte, BCS, l’UPSV, la FSS, l’USMC, l’ASGC, l’ASET
et Suisseculture y sont opposés. GastroSuisse est prête à accepter les augmentations
proposées à condition que le seuil d’accès ne soit pas abaissé et que la déduction de
coordination ne soit adaptée que modérément. Le Forum PME demande qu’une solution à
un seul taux soit élaborée comme piste alternative dans la suite des travaux. Transfair
approuve sur le principe l’augmentation des bonifications de vieillesse et l’échelonnement
proposé, mais demande, pour éviter un tel saut à 45 ans et contrer le risque de baisse du
salaire réel, que la hausse soit répartie sur deux années (par ex. 45-49 ans : 15,5 % et 5054 ans : 18 %). La SDRCA estime qu’il faudrait encore harmoniser davantage les
bonifications de vieillesse entre les groupes d’âge. Cela permettrait d’amoindrir la
41
discrimination des travailleurs âgés, mais aussi d’épargner davantage à un âge moins
avancé. Au final, grâce aux intérêts et aux intérêts sur les intérêts, l’avoir épargné serait plus
élevé à l’âge de la retraite. Le Forum PME, coiffuresuisse, interieursuisse, Fromarte,
BCS, l’UPSV, la FSS et l’USMC rejettent la mesure, car, combinée au nouveau mode de
calcul de la déduction de coordination proposé, elle entraîne un net renchérissement du
2e pilier pour les assurés de 35 à 54 ans. La solution actuelle doit être conservée telle quelle
et il faut relever progressivement l’âge de la retraite afin de compenser les effets de la baisse
nécessaire du taux de conversion minimal. Suisseculture s’oppose à l’augmentation des
bonifications de vieillesse censée compenser la baisse des rentes prévue, mais est favorable
à l’aplanissement des taux des bonifications et à la fixation comme aujourd’hui à 25 ans de
l’âge à partir duquel on commence à cotiser. L’organisation juge judicieux de réduire le
nombre d’échelons de 4 à 3, mais il ne faut pas que cela provoque une baisse de l’avoir de
vieillesse.
Deux particuliers ont fourni un avis positif, un autre rejette la mesure. Cette personne
demande un nivellement des cotisations aux caisses de pension, afin de ne pas
désavantager les assurés de plus de 55 ans. Elle estime qu’il serait souhaitable que le
processus d’épargne débute plus tôt.
4.4.6 Mesure en faveur de la génération transitoire
Le projet prévoit une mesure de compensation en faveur des personnes qui auront atteint
l’âge de 40 ans à la date d’entrée en vigueur de la réforme : au moment où elles
commenceront à percevoir leur rente, leur avoir de vieillesse sera augmenté, par un
versement unique, du montant permettant de maintenir la valeur nominale de la rente
calculée conformément aux dispositions actuelles. Ce versement unique sera effectué par
un organisme central.
De nombreux participants à la consultation se montrent critiques à l’égard du versement
unique proposé. Ils considèrent que des améliorations sont nécessaires. Les participants
critiquent surtout la durée de la période transitoire, l’existence de deux comptes témoins,
ainsi que la centralisation via le Fonds de garantie.
Cantons
Sur les 15 cantons qui se sont exprimés sur cette mesure, 10 (AI, BS, FR, GE, GR, JU, NE,
TI, ZG, VS) l’approuvent telle quelle. AR, BL et LU émettent quelques réserves. AR souhaite
que la garantie des prestations en francs suisses ne s’étende pas au-delà d’une période de
10 ans et qu’elle soit assumée de manière décentralisée par les institutions de prévoyance.
LU aussi estime que la période de transition prévue (25 ans) est trop longue. En outre, la
mesure augmente les frais d’administration, entraîne une redistribution systématique au sein
des caisses de pension et entre les caisses et est grevée de diverses incertitudes. Il serait
préférable d’augmenter en une seule fois l’avoir de vieillesse LPP d’un certain pourcentage.
SO et SZ sont opposés à la mesure. Pour SO, elle crée un surcroît de travail administratif
disproportionné, elle manque de transparence et elle n’est guère compréhensible pour les
assurés. Le canton demande en outre que la période de transition soit moins longue. SZ
préconise la suppression de cette mesure transitoire et propose plutôt d’allonger la période
prévue pour l’abaissement du taux de conversion minimal. Si la mesure devait être
maintenue, le canton serait favorable à une solution décentralisée pour les plus de 55 ans.
Partis politiques et sections des partis politiques
Le PEV, le PLR, l’UDC et le PSS approuvent le fait qu’une mesure de compensation soit
proposée pour la génération transitoire. Le PEV, le PLR et le PSS critiquent cependant la
proposition concrète. Le PEV estime que la solution transitoire doit porter sur une durée
42
nettement moins longue que les 25 ans proposés par le Conseil fédéral. Pour ce parti, la
solution transitoire doit concerner uniquement les plus de 50 ans. Le PLR estime qu’une
période transitoire de 25 ans, avec un financement via le Fonds de garantie LPP, aurait pour
effet d’institutionnaliser la redistribution dans la LPP et de punir les caisses de pension les
plus prévoyantes. Le PSS soutient la mesure, mais il souhaite qu’elle soit étendue aux
prestations de vieillesse perçues sous forme de capital. Il estime en outre que le montant de
la rente devrait également être garanti pour les personnes qui prennent une retraite
anticipée. Le PDC rejette la mesure dans sa teneur actuelle, car il estime que la base de
calcul prévue dans la proposition du Conseil fédéral est beaucoup trop compliquée et que la
période transitoire de 25 ans est trop longue. Le pvl se montre critique lui aussi : il s’oppose
au principe de l’arrosoir pour des solutions transitoires dans la prévoyance professionnelle.
Pour lui, il faut prévoir une solution décentralisée permettant à chaque institution de
prévoyance d’instaurer des solutions individuelles et sur mesure.
Pour les PSS-F, un financement additionnel s’impose afin de compenser l’« effet babyboom » et de garantir le montant des rentes. Pour les JLRS, il faut que la LPP soit à
nouveau financée par capitalisation uniquement. Toutes les répartitions et tous les transferts
contraires au système (des jeunes aux vieux, du régime surobligatoire ou régime obligatoire)
doivent être éliminés.
Associations faîtières de l’économie
Six associations faîtières de l’économie (SEC Suisse, UPS, economiesuisse, USS, USAM,
Travail.Suisse) expriment certaines réserves, tandis que l’USP rejette la mesure. La SEC
Suisse approuve la mesure, même si la solution proposée présente des inconvénients
majeurs qui doivent être corrigés : elle ne favorise que les assurés dont l’institution de
prévoyance couvre uniquement des prestations LPP ou alors une part surobligatoire minime.
Or tous les assurés, y compris ceux appartenant à une caisse (enveloppante) qui a déjà
abaissé son taux de conversion, devront participer au financement. Il s’agit donc d’une
nouvelle prestation de solidarité, qui doit être présentée comme telle. La société critique
également la tenue de deux comptes témoins. L’UPS/economiesuisse sont favorables, sur
le principe, à une compensation finançable et raisonnable pour la génération transitoire ;
celle-ci ne doit en aucun cas débuter à 40 ans, mais seulement à 55 ans. Vu l’ampleur des
coûts d’une telle mesure, il faut aussi étudier d’autres pistes, comme celle d’une
compensation partielle plutôt qu’intégrale. L’USS reconnaît la nécessité d’une garantie des
prestations, mais considère que la compensation des charges proposée pour les assurés de
plus de 40 ans est trop complexe. Ce sont surtout les revenus du secteur supérieur de la
prévoyance professionnelle obligatoire qui profiteraient des mesures proposées. Ils
recevraient alors beaucoup plus que les bas revenus, ce qui est une erreur d’un point de vue
social. L’USAM approuve la mesure de compensation en faveur de la génération transitoire,
mais elle rejette clairement l’idée de considérer comme appartenant à cette génération les
assurés dès l’âge de 40 ans, alors que ceux-ci n’ont même pas accompli la moitié de leur
carrière professionnelle. Selon l’USAM, la génération transitoire doit porter sur une durée
maximale de dix ans. Il faut en outre que la compensation soit échelonnée, afin de
compenser davantage les pertes subies dans le domaine obligatoire par les 60 ans et plus,
alors qu’une compensation partielle suffirait pour les assurés de 55 à 59 ans. Pour
Travail.Suisse, la mesure doit être optimisée. Il faudrait plutôt axer les mesures de
compensation sur l’AVS. Par ailleurs, pour obtenir une majorité politique, il faudrait clarifier la
question de savoir quels assurés doivent au final profiter des mesures de compensation et
comment régler la question des prestations surobligatoires (risques de baisse des rentes
dans le régime surobligatoire). L’USP rejette la mesure, car la solution centralisée proposée
empiète trop sur la liberté d’organisation des institutions de prévoyance et rendrait la mise en
œuvre de la prévoyance professionnelle encore plus complexe et plus coûteuse. Elle est
favorable à une solution décentralisée.
43
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Trois organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants (DOK, Pro
Senectute et UCBAveugles) soutiennent la proposition. Trois autres (ECH, CSA et
ASA/SVS) y sont favorables, mais avec des réserves. L’ECH estime que les subsides
versés par le fonds de garantie en faveur de la génération transitoire ne devraient pas
profiter uniquement aux personnes qui partent à la retraite à 65 ans, mais aussi à celles qui
optent pour une retraite anticipée. Le CSA et l’ASA/SVS émettent des réserves car ils
trouvent la limite d’âge trop basse ; ils proposent de la fixer à 55 ans au lieu de 40.
Le KAB, l’ASI et les organisations féminines SKF, USPF et CFQF se montrent sceptiques à
l’égard de cette proposition, étant donné que le 2e pilier contient déjà des mécanismes
importants de redistribution en faveur des revenus moyens et élevés, ainsi que des assurés
actifs aux assurés âgés et des assurés actifs aux rentiers. Du point de vue de la politique
sociale, ce serait donc une erreur d’alimenter les rentes du 2e pilier au moyen de cotisations
supplémentaires payées par les assurés actifs. Il vaudrait mieux utiliser ces moyens pour
améliorer les prestations du 1er pilier. Procap s’oppose à la mesure et estime que le coût des
versements uniques en faveur de la génération transitoire devrait être financé par la
Confédération afin d’éviter une hausse supplémentaire des cotisations salariales. L’ADF
s’oppose à la mesure, car les règles ne sont pas claires et compréhensibles par tout un
chacun. L’association estime par conséquent que le versement unique en faveur de la
génération transitoire – qui part d’une bonne intention – est problématique, car il est lié à de
très nombreuses conditions et s’étend en outre sur 25 ans.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Les participants de cette catégorie se montrent critiques à l’égard de la proposition.
L’ASA/SVV, le PK-Netz, la VVP et Allvisa Vorsorge sont certes favorables à une mesure
en faveur de la génération transitoire, mais estiment que 25 ans est une période transitoire
trop longue. La tenue de deux comptes témoins pendant 25 ans est également critiquée
(CSEP, ASA/SVV, IDP, Fonds de garantie LPP, Forum de prévoyance, Groupe Mutuel,
Publica). L’ASA/SAktV est favorable à une solution centralisée via le Fonds de garantie,
mais rejette la proposition présentée, qu’elle considère comme impraticable. L’ASIP, Publica
et le Fonds de garantie LPP regrettent en outre que le projet de réforme ne s’intéresse pas
aux interactions entre prestations obligatoires et surobligatoires. La solution transitoire
proposée se limite aux rentes à concurrence du minimum LPP. La crainte est que cela incite
fortement une institution de prévoyance enveloppante à se scinder en institution de
prévoyance obligatoire et surobligatoire, afin de pouvoir profiter des montants
compensatoires. L’ASA/SVV critique par ailleurs le fait que la prestation de compensation ne
sera octroyée qu’en cas de départ à la retraite à partir de l’âge de référence.
Plusieurs participants (dont l’ASIP et le GIP) proposent d’autres solutions, décentralisées
(cf. ch. 4.4.7).
La Pensionskasse des Kantons Schwyz demande la suppression de cette mesure
transitoire et propose plutôt d’allonger la période prévue pour l’abaissement du taux de
conversion minimal. Si la mesure devait être maintenue, le canton serait favorable à une
solution décentralisée pour les plus de 55 ans.
Autres participants
Transfair est favorable à une mesure en faveur de la génération transitoire. Neuf
associations membres de l’USAM (USMC, UPSV, BCS, interieursuisse, Fromarte, ASET,
coiffuresuisse, FSS, ASGC) y sont également favorables, mais elles estiment que la
mesure devrait avoir une portée de 10 ans au maximum. GastroSuisse partage cet avis.
Suisseculture considère que la compensation des charges proposée pour les assurés de
44
plus de 40 ans est trop complexe et constitue une erreur du point de vue social. De
nombreux points doivent être clarifiés, comme celui du droit au financement intégral pour les
revenus légèrement supérieurs au minimum LPP. Pour le cp, le mécanisme proposé paraît
beaucoup trop complexe et aura pour effet d’accroître les frais administratifs. Le cp
demande en outre une solution décentralisée.
4.4.7 Financement des versements compensatoires via le Fonds de garantie
LPP
Le projet prévoit que le versement unique à la génération transitoire sera effectué par un
organisme central.
46 participants à la consultation se sont exprimés sur cette proposition. Près des deux tiers y
sont favorables.
Cantons
Douze cantons ont pris position sur cette question. AI, BL, BS, FR, GR, JU, NE, LU, VS et
ZG approuvent le financement de la mesure en faveur de la génération transitoire via le
Fonds de garantie LPP. Cette proposition garantit d’une part qu’il ne faudra pas avoir recours
aux ressources fiscales cantonales et d’autre part que la prévoyance vieillesse sera assurée
par le 2e pilier et non par les prestations complémentaires. AR estime que le fonds de
garantie, qui est une institution centrale fonctionnant pour toute la Suisse, ne doit pas se voir
attribuer de nouvelles tâches. SZ est contre cette mesure centralisée et trop longue. Si l’on
tient à garantir les prestations, il faut absolument opter pour une solution décentralisée via un
financement interne des subsides par les institutions de prévoyance concernées.
Partis politiques et sections des partis politiques
L’UDC considère que des versements par le Fonds de garantie sont envisageables. Elle
estime qu’il faut toutefois étudier, comme piste alternative à la solution centralisée via le
Fonds de garantie, des solutions décentralisées sous la responsabilité des différentes
institutions de prévoyance. Avec une approche décentralisée, les caisses concernées
décideraient seules des mesures à prendre en tenant compte des besoins spécifiques. Le
PLR s’oppose à cette mesure : il approuve un financement additionnel en faveur de la
génération transitoire, mais rejette une solution centralisée via le Fonds de garantie,
renvoyant au postulat 13.3518 « Réforme LPP. Financement décentralisé pour la génération
transitoire » transmis par le Conseil des Etats. Le parti estime qu’il faut permettre des
solutions variées tenant compte de la structure d’âge, des salaires et de la fortune des
caisses de pension. Le parti souligne que cela ne serait rien de nouveau, puisque les
partenaires sociaux de diverses caisses de pension ont déjà mis en œuvre des mesures de
compensation décentralisées de ce type (abaissement du taux de conversion en 2005). Pour
le pvl, la solution centralisée prévue pénalise les institutions de prévoyance et les
entreprises qui offrent une prévoyance dépassant le minimum LPP et qui ont pris des
mesures pour assurer leur stabilité financière à long terme. Le parti estime qu’il ne faut pas
punir ceux qui ont rempli leur tâche : il faut donc prévoir une solution décentralisée
permettant des solutions individuelles sur mesure au sein des institutions de prévoyance. Le
PSS privilégie une solution centralisée, mais il juge problématique la solution reposant sur le
Fonds de garantie, car elle serait financée au moyen d’une augmentation des cotisations
touchant aussi les revenus les plus bas, qui payent déjà un lourd tribut avec la redéfinition de
la déduction de coordination. Le PSS suggère donc à cet égard de réfléchir à une autre
source de financement, par exemple par la Confédération.
45
Associations faîtières de l’économie
La SEC Suisse, l’UPS, economiesuisse et l’USAM acceptent la solution centralisée. L’USP
s’y oppose et Travail.Suisse est plutôt sceptique.
L’UPS/economiesuisse préféreraient une solution décentralisée de financement au sein
des caisses concernées. Mais comme il n’est pas certain que cela soit possible vu la
structure des caisses vraisemblablement concernées, l’UPS/economiesuisse approuvent la
solution centralisée prévoyant un versement unique par le fonds de garantie. La SEC Suisse
approuve une solution centralisée. La variante décentralisée mentionnée dans le rapport, qui
prévoit un financement au sein des caisses, est considérée comme non praticable, car les
caisses comptant beaucoup d’assurés âgés n’en auraient pas les moyens. La SEC Suisse
demande qu’on étudie la possibilité d’un financement de la mesure transitoire par la
Confédération et via l’AVS. L’USS et Travail.Suisse estiment également qu’il serait
préférable et plus simple de passer par l’AVS. L’USP rejette la mesure, car la solution
centralisée proposée empiète trop sur la liberté d’organisation des institutions de prévoyance
et rendrait la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle encore plus complexe et plus
coûteuse. Elle est favorable à une solution décentralisée.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
La DOK, Pro Senectute et l’UCBAveugles approuvent la solution de versement via le
Fonds de garantie. Procap s’y oppose, considérant que cette façon de faire est
problématique. Les versements uniques profiteraient avant tout aux revenus élevés du
régime obligatoire LPP. En effet, pour les bas revenus, la baisse de la déduction de
coordination compense déjà une grande partie de la réduction de la rente. Il faut éviter par
tous les moyens une redistribution des bas aux hauts revenus dans le contexte de la réforme
Prévoyance vieillesse 2020. La meilleure solution serait de prévoir un financement par la
Confédération. Comme il s’agit d’une mesure limitée dans le temps – environ 25 ans jusqu’à
ce que tous les assurés concernés (à savoir les 40 ans et plus au moment de l’entrée en
vigueur) soient retraités –, cela ne constituerait pas une tâche durable pour la Confédération.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
L’ASA/SAktV est favorable à une solution centralisée via le Fonds de garantie, mais rejette
la proposition présentée, qu’elle considère comme impraticable. Le Fonds de garantie LPP
critique également la mesure reposant sur les subsides, même s’il la juge en soi réalisable
(cf. ch. 4.4.6). L’ASIP, la caisse de pension ALVOSO LLB, le GIP, IDP, Publica, la CSEP, le
Forum de prévoyance, la VVP et Allvisa Vorsorge sont en faveur d’une solution
décentralisée. La Pensionskasse des Kantons Schwyz rejette la mesure proposée en
faveur de la génération transitoire, mais si elle devait être maintenue, elle devrait selon la
caisse passer par une solution décentralisée.
Autres participants
L’USMC et d’autres associations professionnelles (UPSV, BCS, interieursuisse, Fromarte,
ASET, coiffuresuisse, FSS, ASGC et GastroSuisse) approuvent la solution centralisée. Le
cp souhaiterait pour sa part une solution décentralisée.
46
4.5
Elaboration d’un matériel statistique transparent
Des bases actuarielles transparentes pour calculer le taux de conversion minimal doivent
être établies par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et mises gratuitement à la disposition
des institutions de prévoyance.
Quelques participants, notamment ceux appartenant à la catégorie des institutions de
prévoyance, des compagnies d’assurance, des associations professionnelles et des organes
d’exécution, ont donné leur avis sur ce point.
Le PSS, l’USS, la SEC Suisse et Travail.Suisse soutiennent l’idée que l’OFS établisse des
bases statistiques transparentes et qu’il les mette à la disposition des institutions de
prévoyance. Publica pense aussi que rien ne s’oppose à l’établissement et à la publication
de bases actuarielles par la Confédération, pour autant qu’il reste possible d’élaborer des
solutions spécifiques à chaque caisse et à chaque branche. Au fond, ce n’est pas la source
qui compte, mais la qualité des données utilisées. L’ASA/SVV salue l’idée d’élaborer des
bases biométriques communes accessibles à tous. Mais cette démarche doit suivre des
critères uniformes et des méthodes actuarielles reconnues. Les bases biométriques varient
fortement selon l’institution de prévoyance et le personnel de l’entreprise considérée. Par
exemple, le risque d’invalidité ou de décès dépend fortement de la branche économique ou
du profil de risque individuel des employés d’une entreprise donnée. Pour en tenir compte,
les institutions de prévoyance doivent pouvoir continuer à utiliser des bases actuarielles
individuelles adaptées au profil de risques de leur branche. L’ASA/SAktV se félicite que la
Confédération entende élaborer des bases statistiques accessibles à tous, mais demande
que l’utilisation de ces bases ne soit pas imposée, car la responsabilité de la gestion
financière d’une institution de prévoyance est du ressort de son organe suprême. En outre,
la charge pour établir de telles bases est considérable, tant pour les institutions de
prévoyance que pour l’entité chargée de les élaborer. IDP approuve les bases statistiques en
question pour autant qu’il s’agisse uniquement de recommandations, et non pas de règles
contraignantes valables pour toutes les caisses. En effet, il faut tenir compte des différences
entre les branches professionnelles. Mais cette mesure n’est pas urgente à son sens, car les
bases actuelles élaborées par des entreprises privées ont fait leurs preuves dans la pratique.
SZ demande de retirer cette mesure du projet, afin d’éviter des frais inutiles à l’OFS et des
charges administratives supplémentaires aux institutions de prévoyance pour la récolte des
données. Le canton est satisfait des bases actuarielles établies par les entreprises de
services privées. La Pensionskasse des Kantons Schwyz partage cet avis. Elle estime
que les bases techniques « LPP » et « VZ » élaborées jusqu’à présent par des entreprises
privées fournissent déjà une évaluation de l’espérance de vie des rentiers suffisamment
précise pour permettre l’établissement des bases légales. La « licence très coûteuse »
évoquée dans le rapport explicatif ne devrait occasionner que peu de coûts supplémentaires
par rapport « aux bases actuarielles ciblées » établies par l’OFS. La CSEP est elle aussi
opposée à cette mesure, même si elle comprend la volonté du Conseil fédéral. A ses yeux,
ce n’est pas le rôle de la Confédération d’élaborer des bases actuarielles. Cette tâche revient
aux experts en matière de prévoyance professionnelle. Le passé montre que le marché privé
est en mesure de répondre à cette demande.
47
4.6
4.6.1
Mesures d’ordre institutionnel dans la prévoyance professionnelle
Mesures concernant la loi sur la surveillance des assurances (LSA) –
quote-part minimale
Le relèvement de la quote-part minimale doit améliorer la participation des assurés aux
excédents. Dans le domaine des primes de risque, la notion d’abus est précisée.
Plus de 40 participants à la consultation se sont prononcés sur ces changements. Plus de la
moitié d’entre eux les rejettent ou émettent des critiques à leur encontre, alors que 18 sont
favorables à une adaptation. Le relèvement de la quote-part mimimale est rejeté
principalement par les organisations patronales et les associations faîtières de l’économie et
approuvé par les organisations syndicales. Pour les premières, un relèvement de la quotepart minimale menacerait le modèle de l’assurance complète, très important pour les PME,
alors que les secondes estiment que la participation des preneurs d’assurance aux
excédents est actuellement insuffisante.
Cantons
Sur le fond, LU, ZG, FR, BS, GR, TG, VD, SO, NE et JU soutiennent une adaptation de la
quote-part minimale ainsi que les mesures d’ordre institutionnel proposées. AI s’y oppose.
BL reconnaît que des mesures s’imposent, mais regrette que le rapport reste assez vague à
leur propos.
Partis politiques et sections des partis politiques
Le PSS et le PES appuient le relèvement de la quote-part minimale. Pour le PSS, les
mesures proposées ne vont cependant pas assez loin. Le parti exige un relèvement d’au
moins 95 % dans la première variante. Par ailleurs, s’il estime qu’une différenciation entre les
taux de quote-part minimale selon la seconde variante serait envisageable, ceux-ci devraient
alors être fixés à 95 % et 97 %. En outre, il est sceptique par rapport au règlement qui
permettrait au Conseil fédéral d’abaisser temporairement la quote-part minimale à certaines
conditions. Concernant les primes de risque, le PSS exige des mesures plus incisives que
celles proposées. Notamment concernant les abus dans la fixation des primes, il demande
un abaissement du plafond que les primes de risque ne doivent pas dépasser. Le PLR et
l’UDC s’opposent à un relèvement de la quote-part minimale, jugeant la mesure largement
injustifiée. Pour le PLR, aucune expertise n’apporte la preuve que cette adaptation est
nécessaire. En outre, l’administration devrait proposer un méchanisme qui n’entrave pas
ultérieurement la concurrence et qui soit plus facilement compréhensible. Le PEV estime que
la solution ne réside pas dans l’adaptation du pourcentage de la quote-part, mais dans la
fixation d’une méthode de calcul moins équivoque (brut vs net). Le PST est aussi d’avis que
la méthode doit être revue et milite en faveur de la méthode reposant sur le résultat. Le
PS 60+ rejette catégoriquement toute participation des assureurs-vie privés à la prévoyance
professionnelle.
Associations faîtières de l’économie
L’UPS, economiesuisse et l’USAM s’opposent au relèvement de la quote-part minimale.
Elles indiquent que la quote-part effective de versement des excédents est aujourd’hui déjà
supérieure à 92 % et que le modèle de l’assurance complète est important pour les PME.
Pour l’UPS/economiesuisse, il est important que les assureurs-vie puissent continuer à
travailler selon les règles de l’économie d’entreprise. Actuellement, les rendements des
assureurs ne sont pas du tout élevés. En outre, rien ne prouve qu’il soit nécessaire de
relever la quote-part minimale. Dans ce domaine, il est important de faire jouer la
concurrence entre les différents prestataires. L’UPS/economiesuisse exigent en outre que
48
la compétence d’une éventuelle réduction temporaire de la quote-part minimale soit attribuée
à la FINMA. A leurs yeux, la fixation de deux quote-parts minimales différentes pour
l’assurance-risques et l’assurance complète n’est pas une solution adéquate. Etant donné
que la plupart des assureurs proposent différents modèles de prévoyance, ils devraient
former différents collectifs en fonction du modèle proposé dans le domaine de l’assurancerisques, ce qui induirait des coûts supplémentaires. Enfin, tout en saluant les efforts pour
augmenter la transparence dans les primes de risque, l’UPS/economiesuisse demandent
que le taux de conversion minimal soit abaissé à un niveau supportable. L’USAM rejette
catégoriquement toutes les mesures proposées dans le domaine des assurances-vie.
Celles-ci n’amèneraient aucune plus-value, mais entraîneraient des coûts considérables.
L’USS, la SEC Suisse et Travail.Suisse sont favorables à un relèvement de la quote-part
minimale. Ils exigent qu’elle soit relevée au moins jusqu’à 95 %. Les organisations
syndicales expliquent que les primes de risque surfaites et les rendements réalisés par les
assureurs dans ce domaine doivent être limités, car celui-ci est un élément du système des
assurances sociales. Jusqu’à présent, les assureurs ont réalisé des gains trop élevés,
notamment en raison d’une disproportion importante entre les rendements et les charges
dans la fixation des primes de risque. Par conséquent, les organisations syndicales
demandent également d’abaisser le plafond que les primes ne doivent pas dépasser. L’USS
demande en outre la suppression du fonds d’excédents. Cette pratique est en effet étrangère
à la logique du système des assurances sociales. A l’avenir, les excédents doivent être
versés directement aux assurés. Concrètement en ce qui concerne la quote-part minimale,
l’USS propose un relèvement à 92 voire 95 % dans le processus d’épargne, à 97 % dans le
processus de risque, et l’équilibre dans le processus de frais. La SEC Suisse privilégie la
méthode reposant sur le résultat, mais est prête à accepter celle reposant sur le revenu,
pour autant que la quote-part minimale soit considérablement relevée. Pour Travail.Suisse,
une différenciation des quotes-parts minimales est envisageable. Si une différenciation est
établie entre la quote-part minimale pour la couverture intégrale et celle pour la couverture
partielle, le taux pour la couverture intégrale devrait être fixé à 95 % au moins et celui pour la
couverture partielle à 97 % au moins.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Les associations professionnelles et les institutions de prévoyance sont majoritairement
critiques avec les mesures proposées dans ce domaine. L’ASA/SAktV, la CSEP et Publica
rejettent la proposition, car l’assurance complète, importante pour la prévoyance
professionnelle, serait menacée. Ce domaine doit être géré selon les principes de l’économie
d’entreprise. L’ASIP et le GIP saluent l’examen de la quote-part minimale, mais aimeraient
connaître les conséquences d’une éventuelle adaptation avant d’y souscrire. inter-pension
exprime les mêmes réserves, mais, sur le principe, ne rejette pas la mesure. La SIBA, la
VVP et le Forum de prévoyance rejettent la mesure, alors que le PK-Netz y est favorable.
L’ASA/SVV et l’ASA/SAktV sont également hostiles à une adaptation de la quote-part
minimale. En cas de relèvement, la prévoyance professionnelle, notamment le modèle de
l’assurance complète, ne pourrait plus être gérée selon les principes de l’économie
d’entreprise. Par le passé, les rendements n’ont pas été trop élevés, surtout si l’on tient
compte des risques liés à la gestion de ce domaine. L’ASA/SVV rejette aussi clairement une
différenciation des taux, principalement pour des raisons pratiques. Exercer une
différenciation au sein de l’effectif des assurés diminuerait les possibilités de diversification et
entraînerait donc une augmentation des coûts. Comme l’UPS/economiesuisse, l’ASA/SVV
demande que la compétence d’une éventuelle réduction temporaire de la quote-part
minimale soit attribuée à la FINMA.
49
Autres participants
9 organisations membres de l’USAM (BCS, UPSV, FSS, USMC, ASGC, ASET, Fromarte,
coiffuresuisse, interieursuisse) rejettent l’adaptation pour les mêmes motifs que l’USAM.
Le cp s’est également prononcé contre l’adaptation.
La SKS exige, comme l’USS, un relèvement de la quote-part minimale et partage le
scepticisme du PSS à l’égard de la possibilité d’une diminution temporaire de la quote-part
minimale par le Conseil fédéral. Le ssp et transfair demandent aussi un relèvement de la
quote-part minimale.
La DOK est favorable au relèvement de la participation aux excédents et, concernant la
quote-part minimale, se prononce en faveur de la première variante avec un taux unique de
94 %. Pour le calcul de la participation aux excédents, le CSA et l’ASA/SVS sont favorables
à la première variante.
4.6.2
Mesures concernant la LSA – financement du taux de conversion
L’introduction d’un type de prime supplémentaire pour financer le taux de conversion doit
favoriser la transparence dans les frais liés au processus d’épargne et empêcher une
redistribution pesant sur le processus de risque.
L’introduction d’un type de prime supplémentaire pour financer les pertes liées à la
conversion en rentes, autrement dit pour financer le taux de conversion, est saluée par la
grande majorité des participants. Elle sert principalement à établir la transparence et, en ce
sens, est considérée comme une mesure judicieuse.
LU, ZG, FR, SO, BS, AI, GR, TG, VD, NE et JU saluent cette mesure. Aucun canton ne s’y
oppose. Parmi les partis politiques, le PLR approuve explicitement la mesure. Parmi les
associations faîtières de l’économie, l’UPS/economiesuisse l’approuvent aussi, mais à la
condition que le taux de conversion minimal soit abaissé. L’USAM n’a pas pris position sur
ce point précis, mais, comme indiqué plus haut, rejette toutes les mesures prises dans ce
domaine. La SEC Suisse et Travail.Suisse approuvent cette mesure, mais demandent
aussi de lutter contre les primes excessives pour les risques décès et invalidité. L’ASA/SVV
et Publica sont également favorables à la mesure.
4.6.3
Mesures concernant les frais liés aux placements
Les mesures concernant les règles de placement prévoient d’une part que les frais soient
indiqués de manière transparente et, d’autre part, qu’ils soient limités pour certaines
catégories de placement (hedge funds et private equity).
La majorité des participants n’ont pas pris position sur ce point. Les réponses données
proviennent surtout d’associations professionnelles, d’institutions de prévoyance et de
compagnies d’assurance.
Parmi les cantons, seul AI a donné son avis sur ce point ; il propose d’interdire
complètement les investissements dans les deux catégories de placement susmentionnées.
Parmi les partis politiques, le PES suggère de durcir de manière générale les règles de
placement et de tenir compte également d’aspects sociaux et environnementaux. Le PST
approuve les mesures. Parmi les associations faîtières de l’économie, la SEC Suisse et
Travail.Suisse soutiennent les mesures.
Les mesures proposées sont par contre rejetées par l’ASB, l’ASIP, la CSEP, la SECA, CFA
Society Switzerland, la SIBA, le GIP, Allvisa Vorsorge, la caisse de pension de Manor,
50
l’IP SUVA, la SFAMA, le Forum de prévoyance et inter-pension. Les principaux
arguments de refus sont l’atteinte à l’autonomie des institutions de prévoyance ainsi que la
réduction des possibilités de diversification. En outre, ces participants estiment que les
mesures sont quasi impossibles à mettre en pratique et qu’elles entraîneraient donc des
coûts disproportionnés. Le cp rejette aussi les mesures. Seule Publica est favorable à
l’établissement d’une transparence totale sur les coûts.
Pour le reste, les mesures sont approuvées sur le principe par l’USP, Pro Senectute, la
DOK, Pro Infirmis, la FSA, l’UCBAveugles, la SKS et transfair.
4.7 Adaptation de la réglementation relative aux rentes de survivants dans
l’AVS
Seules auraient encore droit à la rente les veuves qui, au moment du décès de leur mari,
ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou nécessitant des soins. Le projet prévoit
en outre d’abaisser la rente de veuve ou de veuf de 80 à 60 % d’une rente de vieillesse, tout
en faisant passer la rente d’orphelin de 40 à 50 % d’une rente de vieillesse. Les rentes en
cours ne seront pas touchées. Une réglementation transitoire généreuse est proposée.
Sur les 96 participants qui se sont exprimés à ce sujet, 74 sont favorables à des adaptations
touchant les rentes de survivants (mais 11 d’entre eux formulent des réserves). Le rapport
établi avec les tâches d’assistance est jugé, sur le fond, juste et conforme à notre époque,
quoique avec certaines réserves (parcours professionnels spécifiquement féminins, transfert
vers l’aide sociale). Les avis favorables approuvent tout particulièrement la suppression de la
rente pour les veuves sans enfant, ainsi que l’abaissement de la rente de veuve conjugué
avec le relèvement de la rente d’orphelin. Plusieurs voix ont critiqué le fait qu’on ne fasse
pas la distinction entre les veuves qui n’ont jamais eu d’enfant et celles dont les enfants sont
adultes. L’UDC, l’UPS/economiesuisse, l’ASB ainsi qu’hotelleriesuisse préféreraient que les
rentes de survivants soient adaptées dans un projet ultérieur, et la DOK, dans un projet
distinct.
Cantons
Neuf cantons (BE, UR, NW, GL, FR, SH, AR, AG, SG) sont muets à ce sujet. Ceux qui
s’expriment (ZH, LU, SZ, ZG, BS, AI, GR, TG, TI, VD, VS, GE, OW, BL, JU) sont favorables,
sur le fond, à une adaptation progressive des rentes de veuve à la réglementation
aujourd’hui en vigueur pour les veufs. TI relève toutefois qu’il faudrait rendre le 3e pilier plus
attractif si l’on veut en justifier le recours par les personnes touchées par cette modification.
Pour BL, une conception du droit des assurances sociales qui repose sur le modèle du mari
pourvoyeur a fait son temps ; le financement d’un revenu complémentaire ou d’un revenu de
substitution ne se justifie que pour la période où la personne s’acquitte de tâches éducatives
ou d’assistance. Quelques cantons jugent explicitement que la suppression de la rente pour
les veuves sans enfant est acceptable au XXIe siècle (SO) et que le rééquilibrage
(abaissement de la rente de veuve et relèvement de la rente d’orphelin) est lui aussi
compréhensible et conforme à l’objectif visé (AI, TG, GE, OW) ; les économies ainsi
réalisées sont acceptables du point de vue de la politique sociale, vu la longueur des délais
de transition (OW). L’accent davantage mis sur l’éducation des enfants, avec l’abaissement
de la rente de veuve à 60 % et le relèvement de la rente d’orphelin à 50 % d’une rente de
vieillesse, est salué comme une adaptation justifiée aux nouvelles habitudes en matière de
répartition des rôles et d’obtention du revenu, et conforme à l’objectif visé (SZ, LU, OW, ZG,
BS, BL, AI, JU). NE ne comprend pas le maintien de l’inégalité de traitement entre hommes
et femmes et refuse le privilège d’une rente à vie accordé aux femmes avec enfants. Il
propose de favoriser l’autonomie des individus en supprimant complètement les rentes de
veuve et de veuf, avec pour contrepartie une amélioration des rentes d’orphelin. Pour les
51
veuves sans enfant proches de la retraite, il préconise un renforcement des mesures
transitoires.
Quelques cantons, tout en approuvant ces adaptations sur le principe, émettent certaines
réserves. OW, ZG, BS, BL, GR, GE et JU pointent les difficultés que les femmes
concernées rencontrent sur le plan professionnel (inégalité de traitement, moins bonnes
chances en raison d’une formation inférieure, répartition des rôles, interruptions de carrière).
Pour contrer ces difficultés, un soutien du côté du marché du travail (AI, OW) ou des
mesures permettant de concilier profession et famille (VS) sont indispensables. L’on craint
aussi, en raison des difficultés de retrouver un travail après une interruption, des cas de
rigueur pouvant aller jusqu’à la dépendance de l’aide sociale et qui nécessiteraient le
recours à des mesures appropriées (PC, par ex.). Pour les veuves sans enfant, l’alternative
pourrait être l’octroi d’une indemnité unique, ou un relèvement de l’âge maximal donnant
droit à la rente (SO). Certains craignent aussi une augmentation des coûts des PC et de
l’aide sociale (ZH) ; pour AG, les PC ne doivent pas devenir un dispositif de secours. BL et
GR approuvent explicitement la réglementation transitoire. TG, pour des raisons
administratives, souhaite qu’elle soit simplifiée.
Partis politiques et sections des partis politiques
Deux partis (PLR, PSS) approuvent les adaptations proposées quant au principe, mais non
sans réserves en ce qui concerne le PSS. Deux autres (pvl, CSPO) iraient même plus loin
dans l’égalité entre veufs et veuves. Trois partis (PBD, PDC, PEV) sont d’accord sur le fond
avec les adaptations concernant les rentes de veuve et d’orphelin, mais se distancient de la
proposition de supprimer les rentes pour les veuves dont les enfants sont adultes. Deux
partis (PES, PST) s’opposent par principe à toute réduction des prestations au détriment des
femmes. Pour l’UDC, enfin, les adaptations concernant les prestations de survivants
devraient faire l’objet d’un projet ultérieur.
Les motifs avancés par les partis sont les suivants. Pour le PLR, l’adaptation proposée des
rentes de veuve est correcte et conforme à notre époque, mais aussi courageuse. Le PSS
approuve l’adaptation sur le fond, car les femmes de la génération concernée, des mères
encore jeunes, souhaitent généralement mener de front vie professionnelle et tâches
familiales. Il ne s’oppose pas à l’abaissement de la rente de veuve de 80 à 60 %, mais exige
que l’offre en places d’accueil extrafamilial soit suffisante et abordable dans toute la Suisse
et que la Confédération poursuive sa politique d’incitation dans ce domaine. Le PSS pourrait
aussi envisager, le cas échéant, une réglementation pour les cas de rigueur. Le pvl salue
l’adaptation prévue des rentes de veuve et de veuf à l’évolution de notre société, mais
revendique à cet égard une égalité de traitement complète entre hommes et femmes, c’està-dire que les règles soient les mêmes pour les veuves et les veufs (extinction de la rente
lorsque l’enfant le plus jeune atteint l’âge de 18 ans). Pour le CSPO, la réforme ne va pas
assez loin : les rentes de veuve ne devraient être versées que jusqu’au moment où l’enfant
le plus jeune atteint l’âge de 18 ans, avec une réglementation transitoire ou d’exception pour
les veuves de plus de 50 ans et celles dont les enfants adultes nécessitent des soins. De
plus, le versement de rentes à l’étranger devrait être mis en discussion. Le PBD considère
que les adaptations touchant les rentes de veuve sont judicieuses à l’heure actuelle, mais il
nourrit quelque doute quant à la suppression de la rente pour les femmes qui n’ont plus de
tâches éducatives, car celles-ci ne pourront pas partout ni toujours se réinsérer
professionnellement. Le PDC soutient la suppression de la rente pour les femmes sans
enfant (avec une réglementation transitoire appropriée), mais se dit sceptique à l’égard de la
proposition de supprimer la rente des parents qui n’ont plus de tâches éducatives ou
d’assistance : tant que (par exemple), la gestion familiale et les compétences acquises dans
l’éducation des enfants et l’assistance aux personnes ne sont pas davantage prises en
compte au titre des qualifications pour l’engagement des femmes qui souhaitent réintégrer le
monde professionnel, il ne peut appuyer la suppression de leur rente. Le PEV consent pour
l’essentiel aux modifications concernant les rentes de veuve et d’orphelin, mais juge délicate
52
une suppression de la rente pour les veuves dont les enfants sont adultes. Il estime par
ailleurs injuste que la décision d’octroi ou non d’une rente de veuve dépende du fait que la
femme, au moment où son mari décède, doit ou non s’acquitter de tâches d’assistance pour
un enfant. Pour ces cas, il propose un autre modèle, prévoyant un échelonnement en
fonction du nombre d’années écoulées depuis le décès du conjoint.
Le PS60+, le PSG 60+ et les Seniors UDC BE sont tout à fait hostiles à la proposition. Le
PSS-F ne pourra l’appuyer qu’une fois éliminées les diverses discriminations à l’égard des
femmes. Les Femmes PDC consentent à la suppression de la rente pour les veuves sans
enfant, mais jugent indispensable d’accorder un soutien financier à celles dont les enfants
ont plus de 18 ou 25 ans.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
Pour l’UVS, il est logique, dans une perspective à long terme, de procéder à des adaptations
concernant les prestations destinées aux veuves ; mais, d’un point de vue de politique
sociale, il est délicat de les réduire et il sera difficile de trouver une majorité pour appuyer
cette proposition. Une réglementation transitoire plus généreuse en faciliterait l’acceptation.
Les communes ne se prononcent pas à ce propos.
Associations faîtières de l’économie
L’USAM approuve expressément les adaptations proposées, car ce potentiel d’économies
doit absolument être exploité étant donné l’ampleur des lacunes de financement. Elle juge
que l’on peut raisonnablement attendre des femmes qu’elles exercent une activité lucrative
après le décès de leur mari ; le cas échéant, une réglementation applicable aux cas de
rigueur, sous condition de ressources, pourrait être introduite à titre de compensation.
L’USAM rejette par contre la réglementation transitoire proposée, qu’elle juge trop
compliquée. L’USP approuve les mesures prévues, qui tiennent compte de l’évolution de la
société. Même si des cas de rigueur peuvent se présenter çà et là, cette solution regarde
vers l’avenir et elle est acceptable en combinaison avec des dispositions transitoires
généreuses.
L’USS estime qu’il est juste de lier davantage, à l’avenir, les prestations de survivants aux
tâches d’assistance. En ce sens, il est approprié que le droit à la rente soit supprimé pour les
veuves qui n’ont jamais eu d’enfant (avec la réglementation transitoire proposée). Pour
atténuer les cas de rigueur, il faut que ces dernières aient droit aux PC. L’USS n’approuve
pas, par contre, la proposition selon laquelle les femmes dont les enfants n’ont plus droit à
une rente d’orphelin n’auraient plus droit à une rente de veuve. Suivant le moment du décès
du mari, cette proposition pourrait même provoquer des situations choquantes. Pour
l’UPS/economiesuisse (et l’ASB, qui s’associe à leur réponse), les adaptations proposées
pour les rentes de veuve représentent une mesure d’économie choisie de façon plutôt
arbitraire dans l’AVS et elles la rejettent pour l’heure. Au besoin, toutes les mesures
possibles dans l’AVS devraient être examinées sous l’angle de leur potentiel d’économie
dans le cadre d’un autre projet, en 2020 ou plus tard. En ce qui concerne les veuves qui ont
élevé des enfants, une limite d’âge devrait être fixée au-delà de laquelle une rente leur serait
tout de même versée. Pour Travail.Suisse, certaines adaptations à l’évolution de la société
peuvent être discutées dans le cadre d’un projet global (qui apporte des améliorations dans
d’autres domaines). En particulier, l’accent mis sur l’éducation des enfants, avec
l’abaissement des rentes de veuve et de veuf et le relèvement des rentes d’orphelin, va dans
le bon sens. Travail.Suisse ne comprend pas, par contre, comment on peut mettre sur un
pied d’égalité les veuves dont les enfants sont déjà adultes au moment du décès de leur
mari et celles qui n’ont jamais eu d’enfant. Cette proposition ne tient pas compte du fait que
les charges familiales mettent un frein à la carrière et que la situation professionnelle des
premières, au moment dudit décès, n’est pas du tout comparable à celle des secondes, qui
ont pu se concentrer entièrement sur leur carrière. De plus, avec cette réglementation,
53
l’arbitraire et les cas de rigueur sont programmés à l’échéance de la période transitoire. C’est
pourquoi Travail.Suisse demande que les veuves dont les enfants sont déjà adultes au
moment du décès de leur mari, mais aussi les pères veufs qui ont assumé des tâches
familiales, soient mieux protégés (par ex., rente pour une durée limitée à cinq ans au moins
à partir du décès du conjoint). La SEC Suisse approuve une suppression progressive de la
rente de veuve pour celles qui n’ont jamais eu d’enfant, ainsi que l’abaissement de la rente
de veuve ou de veuf combiné avec le relèvement de la rente d’orphelin, mais souhaite une
réglementation spéciale pour les veuves qui ont « fini d’élever leurs enfants ». Il vaudrait,
selon elle, la peine d’examiner l’éventualité d’une rente de veuve versée pour une durée
limitée, ainsi que de mesures de réinsertion professionnelle, telles que des contributions à la
formation continue.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Parmi les organisations féminines, la Frauenzentrale Zürich se prononce en faveur d’une
harmonisation des rentes de veuve et de veuf (extinction du droit lorsque l’enfant le plus
jeune a atteint l’âge de 20 ans), associée à des délais de transition appropriés pour éviter les
cas de rigueur. L’USPF approuve l’harmonisation progressive des rentes de survivants et
leur maintien dans la LPP, mais serait favorable à une adaptation dans la LAA. La CFQF,
alliance F et la SKF (d’accord sur ce point avec Travail.Suisse) peuvent comprendre
certaines adaptations touchant les rentes de veuve. La CFQF et alliance F appuient, malgré
d’importantes réserves (difficultés de réinsertion) la suppression de la rente de veuve pour
les femmes qui n’ont jamais eu de tâches éducatives. Mais les rentes de survivants
devraient être harmonisées pour les veuves et les veufs ayant des enfants (rente jusqu’au
moment où l’enfant le plus jeune atteint l’âge de 20 ans). Des délais de transition appropriés
seraient indispensables. Les Femmes juristes Suisse peuvent comprendre que les rentes
de veuve soient réduites ou supprimées, mais craignent que davantage de femmes ne se
retrouvent ainsi à l’aide sociale ; elles exigent l’élimination des inégalités salariales. L’ADF
refuse les mesures proposées, car il est choquant que des femmes dont les enfants sont
adultes soient contraintes d’exercer une activité pour garantir leur subsistance, et peu
réaliste de penser qu’elles en trouveront une. Elle serait tout au plus d’accord que les veuves
jeunes et sans enfant ne touchent plus de rente, mais une indemnité unique. Le WIDE est
résolument opposé, du moins pour l’instant, aux mesures proposées.
Parmi les organisations qui défendent les intérêts des seniors, Pro Senectute approuve sur
le fond que la réglementation applicable aux veuves se rapproche de celle en vigueur pour
les veufs. Le CSA et l’ASA/SVS n’approuvent, parmi les mesures proposées, que
l’abaissement des rentes de veuve et de veuf associé au relèvement des rentes d’orphelin.
Le CSA propose en outre que la rente de veuf soit versée jusqu’au moment où les enfants
achèvent leur formation, mais au plus tard jusqu’à leurs 25 ans. La FARES, l’AVIVO et la
FSR rejettent les adaptations proposées qui sont au détriment des femmes.
Parmi les organisations de défense des personnes handicapées, la DOK, Pro Infimis,
Procap, Pro Mente Sana, l’UCBAveugles, l’ASP, Retina Suisse et la FSA acceptent que
les rentes de veuve et de veuf ne soient plus versées qu’aux personnes ayant des tâches
éducatives ou d’assistance, mais cette catégorie devrait être étendue aux personnes qui ont
soigné leur conjoint handicapé jusqu’à son décès. La DOK suggère d’inscrire la suppression
des rentes de veuve dans un projet séparé, afin de réduire le risque de voir capoter le projet
dans son ensemble. Ces organisations refusent que l’on modifie le niveau des rentes de
veuve ou de veuf et celui des rentes d’orphelin. AGILE désapprouve le démantèlement
proposé des prestations et plaide pour le maintien de la réglementation actuelle, tout en
demandant que les soins apportés jusqu’à son décès au ou à la partenaire handicapé/e
donne droit, à certaines conditions, à une rente de survivants.
Pour Pro Familia, étant donné que la nouvelle réglementation des rentes de survivants met
au centre la reconnaissance des responsabilités familiales, il est nécessaire de respecter la
54
pluralité des formes de vie familiale et de ne plus se limiter au statut matrimonial du couple
pour le versement des rentes de survivants. Pro Familia est favorable à l’abaissement de la
rente de survivants et à l’augmentation de la rente d’orphelin, car cette mesure profite avant
tout aux familles nombreuses, souvent fragilisées. Elle peut aussi soutenir la suppression de
la rente de veuve pour les femmes sans enfant, même si, à son avis, l’effet d’économie sera
moindre, puisque ces femmes, dont la protection sociale sera réduite, ne pourront plus
s’occuper des aînés. Par contre, la suppression de la rente de survivants pour les personnes
qui n’ont plus d’enfants ayant droit à une rente d’orphelin est inacceptable pour Pro Familia,
car elle limite le libre choix du mode de vie familial. En effet, les femmes et les hommes qui
assument des responsabilités familiales et renoncent totalement ou partiellement à une
activité professionnelle ne doivent pas être pénalisés au décès de leur partenaire, d’autant
plus que l’accès au marché du travail à un âge avancé est et restera difficile.
La COFF soutient le réaménagement des rentes de survivants et les nouvelles modalités
concernant leur montant. Mais elle juge, comme Pro Familia, que la suppression des rentes
de veuve pour les femmes qui n’ont plus d’enfants bénécifiaires de rente d’orphelin peut
poser des problèmes, car elle précarise la situation desfemmes ayant des enfants sans droit
à la rente d'orphelin, ainsi que de celles qui n’ont plus d’enfants à charge et qui pourraient
avoir des difficultés à se réinsérer dans le monde du travail à un âge avancé.
L’ASI et le KAB approuvent que les conditions donnant droit à une rente de veuve se
rapprochent de celles applicables aux veufs. Même si quelques doutes subsistent quant aux
possibilités de réinsertion, il est raisonnable de prévoir à l’avenir pour les femmes des
conditions d’accès plus sévères. De manière générale, le droit à la rente de veuve ou de
veuf devrait s’éteindre lorsque l’enfant le plus jeune atteint l’âge de 20 ans. Il convient de
prévoir des délais de transition appropriés pour éviter les cas de rigueur. Par ailleurs, il
faudrait faire une distinction claire entre les « femmes sans enfant » qui n’en ont jamais eu et
celles dont les enfants sont adultes. Le ssp (qui partage l’avis de l’USS et le complète)
refuse que la rente de veuve soit supprimée pour les femmes dont les enfants sont adultes.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Parmi les 12 participants de cette catégorie qui se sont exprimés sur le thème des rentes de
survivants, la CCCC et l’ACCP ainsi que l’USF et GastroSocial réservent aux propositions
un accueil favorable. Mais, pour la CCCC et l’ACCP, celles-ci ne vont pas assez loin : des
rentes de veuve ou de veuf ne devraient être versées que si l’enfant suit une formation.
GastroSocial souhaite que l’on envisage une réglementation spéciale en cas de grande
différence d’âge entre les conjoints. Les propositions sont rejetées, en revanche, par l’ARPIP
et l’ASIP (qui demandent qu’elles soient traitées dans un projet distinct), l’ASA/SAktV (qui
dénonce la suppression de la coordination entre 1er et 2e piliers), l’ASA/SVV (pour qui cette
mesure d’économie a été choisie arbitrairement), la CAFP, la CSEP et la caisse de pension
de Manor (la réduction de la rente de veuve pourrait faire capoter la réforme). La VVP ne se
prononce que sur les dispositions transitoires. Elle juge que la limite d’âge fixée à 50 ans est
trop basse si l’on veut réellement économiser, et souhaite que la réglementation transitoire
soit simplifiée.
Autres participants
Suissetec, le cp, l’AUF et la CSDE ainsi que GastroSuisse approuvent les mesures
proposées; l’AUF souhaiterait toutefois qu’on aille plus loin encore et propose d’étendre aux
veuves la réglementation en vigueur pour les veufs. L’ASC affirme se préoccuper avant tout
de l’égalité de traitement entre les sexes et s’oppose pour cette raison à ce que les veuves
soient mieux traitées. Un particulier (M.Z.) demande également que les conditions d’octroi
soient largement calquées sur celles en vigueur pour les veufs, tout en abordant d’autres
modalités relatives aux prestations (exportation de rentes, rentes pour les personnes
55
divorcées, règles en cas de grande différence d’âge, enfants du conjoint et enfants
biologiques, réglementation transitoire). Pour la CSDE, une conception du droit des
assurances sociales qui repose sur le modèle du mari pourvoyeur a fait son temps.
8 associations membres de l’USAM (FSS, BCS, UPSV, Fromarte, ASET, coiffuresuisse,
ASCG, USMC) approuvent les adaptations. Une autre, interieursuisse, rejette explicitement
les propositions concernant les rentes de veuve et de veuf ; lorsqu’un couple a choisi la
répartition traditionnelle des rôles et que le mari gagne davantage, l’AVS en profite aussi ; il
ne faut donc pas que la femme soit défavorisée si son mari décède.
La SDRCA approuve sur le fond l’harmonisation projetée, mais souhaite que la question de
l’âge des personnes veuves soit réexaminée en raison des difficultés à se réinsérer dans la
vie professionnelle. Elle est favorable au relèvement des rentes d’orphelin et suggère
d’envisager un échelonnement en fonction de l’âge.
L’Ebenrain-Konferenz n’est pas opposée à des adaptations, mais désapprouve que les
veuves dont les enfants sont adultes soient mises sur un pied d’égalité avec celles qui n’en
ont jamais eu. transfair (d’accord avec Travail.Suisse) approuve la suppression de la rente
pour les veuves qui n’ont jamais eu d’enfant et la baisse du montant de la rente de veuve,
mais réclame une autre réglementation pour les veuves dont les enfants sont adultes.
Suisseculture (se référant à l’avis de l’USS) refuse que la rente de veuve soit supprimée
pour les femmes dont les enfants sont adultes.
Pour le Movimento Papageno, les veuves et les veufs doivent absolument être traités de la
même manière. Le réaménagement des rentes de survivants va dans le bon sens, mais pas
assez loin. A son avis, il est inadmissible que les veuves qui n’ont plus d’enfants à charge et
qui perçoivent de hauts salaires puissent encore toucher une rente de veuve. De plus, les
discriminations entre les femmes et les hommes divorcés doivent être supprimées : les
rentes pour les femmes divorcées ne se justifient pas puisque ces dernières bénéficient déjà
du splitting et du partage de la prestation de libre passage.
hotelleriesuisse (d’accord avec l’UPS/economiesuisse) souhaite que le sujet soit abordé
dans un projet ultérieur. La FER peut comprendre ces adaptations dans l’AVS, du fait que
les femmes sont plus nombreuses à travailler aujourd’hui, mais elle invite à les retirer du
projet, car elles risquent de le faire capoter.
Pour Unia, la réduction des prestations au détriment des veuves est inacceptable, car il est
choquant d’invoquer des raisons d’égalité des sexes alors que les salaires font toujours
l’objet de discriminations incontestables. Justitia et Pax refuse également cette mesure, car
une suppression généralisée des rentes de veuve et de veuf pour les personnes qui n’ont
pas de tâches d’assistance n’est pas défendable d’un point de vue éthique.
4.8
Mesures visant à établir une égalité de traitement en matière de
cotisations à l’AVS
Trois mesures portent sur l’égalité de traitement en matière de cotisations à l’AVS. Plus
concrètement, il s’agit de :
A. la suppression du barème dégressif pour les indépendants ;
B. l’harmonisation du taux de cotisation des indépendants et des salariés à 8,4 %, et
C. une limitation des déductions que les indépendants peuvent réaliser aux seules
cotisations courantes versées aux institutions du 2e pilier (excluant ainsi les éventuels
rachats).
Les divers groupes de participants ont des avis très différents à propos de ces mesures : si
la majorité des cantons les accueillent favorablement, les partis politiques sont très partagés,
56
ceux qui les approuvent étant presque aussi nombreux que ceux qui s’y opposent. Les
employeurs les rejettent, et les organisations de salariés se prononcent globalement en leur
faveur. Les autres réactions sont majoritairement favorables. De nombreux participants se
sont abstenus de prendre position sur cette question.
Cantons
Quinze cantons ont donné leur avis. Une nette majorité approuve généralement les mesures
visant à établir une égalité de traitement en matière de cotisations (BS, FR, GR, JU, LU, NE,
OW, SO, SZ, TG, TI, ZG) ; seuls trois cantons s’y opposent en tout ou en partie (GE, VS et
VD). GE craint que la suppression du barème dégressif ne conduise des personnes à
renoncer à poursuivre une activité indépendante peu rentable, ce qui pourrait grever d’autres
assurances sociales. VS voudrait que l’on renonce à alourdir le fardeau des indépendants,
dans la mesure où ceux-ci ont vu leurs charges sociales augmenter depuis 2013 en raison
de leur assujettissement à une caisse d’allocations familiales. VD se prononce contre l’idée
de limiter les déductions possibles aux seules cotisations versées à la caisse de pension sur
la base du revenu soumis à l’AVS, car le système en vigueur encourage les indépendants à
se constituer une bonne prévoyance professionnelle, et la modification proposée risque
d’être contre-productive.
Partis politiques et sections des partis politiques
L’égalité de traitement entre salariés et indépendants trouve l’appui du pvl ; ce parti relève
toutefois qu’il faut veiller à ce que les déductions fiscales du 2e pilier ne deviennent pas à
leur tour un motif de discrimination pour les indépendants : ils devraient pouvoir se constituer
une prévoyance vieillesse adéquate, même en cas d’activité indépendante. Le PST
approuve lui aussi la suppression du barème dégressif et l’harmonisation du taux de
cotisation des indépendants. Le PSS soutient l’harmonisation du taux de cotisation entre
indépendants et salariés à 8,4 % et la limitation des déductions aux cotisations versées dans
le 2e pilier ; par contre, il souhaite un réaménagement plutôt que la suppression du barème
dégressif, par égard pour les personnes dont le revenu est faible. La section PS 60+ accorde
son soutien aux mesures proposées pour réduire les inégalités de traitement.
Le PLR s’oppose à ces mesures, arguant du fait qu’elles rendent l’activité indépendante
moins attrayante et affaiblissent l’esprit d’entreprise, ce qui devrait également avoir des
conséquences négatives à plus long terme pour le financement des assurances sociales.
L’UDC estime ne pas pouvoir soutenir ces nouvelles règles, les considérant comme inutiles.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
L’UVS estime fondamentalement juste que les indépendants et les salariés versent des
cotisations égales, mais émet des réserves quant à la suppression du barème dégressif, qui
pourrait avoir des effets économiques gênants pour les petites entreprises.
Associations faîtières et autres représentants de l’économie
La SEC Suisse approuve toutes les mesures visant à établir l’égalité de traitement entre
salariés et indépendants en matière de cotisations à l’AVS. Travail.Suisse partage le même
avis. transfair estime qu’on ne peut plus conserver les privilèges octroyés aux indépendants
quand la réforme exige de tous des sacrifices. L’USS approuve le taux de cotisation unifié à
8,4 % et la limitation des déductions aux cotisations courantes versées au 2e pilier, mais elle
rejette la suppression du barème dégressif. Unia, ARPIP, Suisseculture et le ssp se rallient
à cet avis.
L’UPS/economiesuisse demandent qu’on renonce aux mesures proposées, tout en
estimant pouvoir entrer en matière sur l’harmonisation du taux de cotisation et la suppression
du barème dégressif si ces mesures figuraient dans un projet séparé préconisant des
57
mesures à mettre en œuvre à partir de 2020. En ce qui concerne la limitation des rachats de
2e pilier pour les indépendants, les deux organisations se disent d’accord sur le fond, mais
estiment qu’il s’agit là d’une proposition touchant à des questions d’exécution et qu’il faudrait
la présenter dans un projet séparé au titre d’une révision technique.
Pour des motifs d’ordre économique et social, l’USP, l’USPF et l’USAM rejettent clairement
toutes les propositions visant à établir une égalité de traitement entre salariés et
indépendants. L’USAM a sur ce point le soutien d’autres organisations professionnelles, bien
que celles-ci s’expriment pour la plupart uniquement contre la suppression du barème
dégressif et l’augmentation du taux de cotisation des indépendants à 8,4 % et qu’elles ne
prennent pas position sur la déduction des versements effectués dans le 2e pilier
(coiffuresuisse, Fromarte, interieursuisse, BCS, FSS, USMC, UPSV, ASET, ASGC). De
nombreuses organisations insistent sur le fait que la base utilisée pour le calcul des
cotisations est plus élevée chez les indépendants que chez les salariés. GastroSuisse et
Suissetec s’expriment dans ce sens. L’USF et la SVM rejettent globalement les mesures
visant à établir une égalité de traitement en matière de cotisations.
La FER et le Forum PME s’opposent à toutes ces mesures. Le cp rejette également les
propositions, tout en précisant qu’il pourrait admettre que le barème dégressif (sa valeur
supérieure) ne soit plus systématiquement adapté à l’augmentation des rentes.
Organisations d’assurés et de bénéficiaires de prestations
Les représentants des assurés et des bénéficiaires de prestations approuvent les
propositions visant à établir l’égalité de traitement entre salariés et indépendants en matière
de cotisations. Le CSA et l’ASA/SVS se prononcent pour les trois mesures. Le PSS est pour
l’harmonisation du taux de cotisation. La DOK appuie aussi explicitement toutes les
propositions. La FSA et Retina Suisse se prononcent pour l’égalité de traitement en matière
de cotisations AVS, tandis que d’autres organisations de personnes handicapées renvoient
seulement de manière générale à la prise de position de la DOK.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Rares sont les organisations de cette catégorie qui s’expriment à ce propos. Alors que la
CCCC approuve les trois propositions, l’ACCP est contre les limites imposées à la déduction
des rachats effectués par les indépendants dans le 2e pilier. La caisse de pension
GastroSocial approuve le principe qu’à prestations égales, on prélève des cotisations de
même montant. Inter-pension n’approuve ni ne rejette la proposition, car l’organisation
estime qu’elle ne pose pas de problème pour la mise en œuvre et que les rachats iront en
diminuant.
4.9
Chômeurs âgés dans la prévoyance professionnelle
4.9.1 Extension de l’assurance facultative
Les personnes licenciées entre 58 et 60 ans pourront continuer à cotiser et à déduire
fiscalement leurs cotisations jusqu’à l’âge minimal pour la perception de prestations de
vieillesse. Cela leur garantira la possibilité d’avoir droit à une rente viagère de la prévoyance
professionnelle. En pratique, la déduction fiscale est accordée pour l’assurance facultative
pendant deux ans à compter de l’arrêt de l’activité lucrative.
58
42 participants se sont exprimés sur l’extension de l’assurance facultative du 2e pilier en
faveur des chômeurs âgés. 37 la soutiennent, 5 s’y opposent. Quelques prises de position
font remarquer que l’efficacité de cette mesure ne sera que partielle, étant donné que seules
les personnes financièrement bien loties pourront acquitter les cotisations de la prévoyance
professionnelle tout en étant au chômage.
Cantons
Les huit cantons qui se sont prononcés sur la question de l’extension de l’assurance
facultative aux chômeurs âgés soutiennent la mesure proposée (ZG, FR, BS, AI, GR, VS,
NE, JU). Ils sont unanimes à penser que chaque mesure permettant de consolider le 2e pilier
est un bon moyen de prévenir une intervention ultérieure des PC, financées par l’impôt.
Partis politiques et sections des partis politiques
Trois des partis représentés à l’Assemblée fédérale approuvent la mesure en faveur des
chômeurs âgés (PLR, pvl et PSS). Le PSS relève toutefois que la mesure aura une
efficacité limitée, étant donné qu’elle sera surtout favorable aux personnes dont le revenu,
confortable, permet de continuer à cotiser malgré le chômage. Parmi les autres partis, le
PST soutient la nouvelle disposition. La section PSG 60+ voit dans cette mesure une
avancée majeure, en ceci qu’elle permet aux personnes en fin de droit ou à l’aide sociale
d’avoir accès à une rente.
Autorités et institutions apparentées
La CSI approuve la nouvelle disposition, qui correspond à la pratique actuelle de la majorité
des autorités fiscales cantonales. Il est justifié d’après elle de prolonger jusqu’à 62 ans la
possibilité de déduire les cotisations versées, vu le caractère temporaire de la déduction et
les difficultés de retrouver un emploi à cet âge.
Associations faîtières de l’économie
Cinq organisations faîtières de l’économie se prononcent en faveur de la possibilité offerte
aux chômeurs âgés de continuer à cotiser (USAM, USP, USS, SEC Suisse et
Travail.Suisse). L’USAM rejette toutefois les limites proposées, supposant qu’elles ont été
adoptées sous la pression des autorités fiscales. L’organisation estime qu’il y aurait tout lieu,
au contraire, de favoriser davantage sur le plan fiscal le versement de cotisations
volontaires. L’USP retient que l’art. 47 LPP n’est certes pas modifié, mais que l’art. 81b LPP
de l’avant-projet limitera la possibilité de déduire fiscalement les cotisations versées. Or
l’organisation estime qu’il faut conserver le principe selon lequel ce que le droit de la
prévoyance autorise doit l’être aussi dans le droit fiscal au titre des déductions. L’USS
considère que les mesures sont très timides et doute qu’elles soient souvent une option pour
les personnes concernées, étant donné le montant élevé des frais qu’elles induisent. Pour
tout salarié âgé de 60 ans et plus qui perd son emploi, il faudrait introduire le maintien
obligatoire de la prévoyance par l’institution de prévoyance du dernier employeur.
Travail.suisse estime que l’extension de l’assurance facultative ne sera réservée qu’aux
bons revenus, pour des raisons financières.
L’UPS/economiesuisse rejettent la disposition, qu’elles jugent non prioritaire, mais se
déclarent prêtes à l’examiner à nouveau, lors d’une prochaine révision de la LPP.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Sept organisations de défense des personnes handicapées et des aînés approuvent la
possibilité d’une continuation de l'assurance pour les chômeurs âgés (FSA, Retina Suisse,
PMS, DOK, FARES, ASA/SVS et AVIVO). PMS estime que la possibilité d’une déduction
59
fiscale permet de continuer de cotiser à une partie au moins des chômeurs âgés dont la
situation financière est difficile.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Six participants de cette catégorie approuvent la mesure en faveur des chômeurs âgés
(ASIP, CSEP, VVP, Forum de prévoyance, PK-Netz, Groupe Mutuel). L’ASIP et le Forum
de prévoyance pensent toutefois que les possibilités existantes (art. 47 LPP) ne devraient
pas être renforcées ; ces organisations proposent de biffer l’art. 81b LPP de l’avant-projet. La
VVP considère les limites mises à la déduction comme arbitraires (art. 81b, al. 1 et 2, LPP de
l’avant-projet). Pour elle, il n’y a pas de raison de limiter cette possibilité à deux ans, ce qui
justifie de supprimer purement et simplement cette disposition. Le PK-Netz relève que les
assurés qui pourront se permettre de continuer de verser des cotisations à titre facultatif
seront peu nombreux.
L’ASA/SAktV et Publica rejettent cette mesure. Selon Publica, elle est la conséquence
logique du relèvement de l’âge minimal – auquel elle s’oppose.
Autres participants
Cinq autres organisations se prononcent pour la possibilité d’une continuation de l'assurance
pour les chômeurs âgés (SDRCA, cp, transfair, Ebenrain-Konferenz, GastroSuisse).
transfair craint que l’extension ne soit réservée qu’aux hauts revenus, pour des raisons
financières. Un particulier (P.S.) rejette la disposition, car elle légaliserait une pratique à son
avis contraire au droit.
4.9.2 Versement des avoirs de libre passage sous forme de rente
A de très rares exceptions près, les avoirs déposés auprès d’institutions de libre passage ne
peuvent être perçus que sous forme de capital. En transférant leurs avoirs auprès de
l’Institution supplétive, les assurés pourront à l’avenir toucher leur prestation de libre
passage sous forme de rente. L’Institution supplétive pourra utiliser ses propres paramètres
pour le calcul des rentes.
Sur les 46 participants qui se prononcent sur ce point, 43 approuvent la mesure proposée et
trois la rejettent. Plusieurs participants souhaiteraient que les assurés puissent, à partir d’un
certain âge, rester affiliés auprès de l’institution de prévoyance du dernier employeur et
percevoir plus tard une rente de cette institution.
Cantons
Tous les cantons qui se prononcent sur la proposition soutiennent l’idée d’un versement des
avoirs de libre passage sous forme de rente (ZG, SO, BS, AI, GR, VS, NE, GE). ZG, BS et
GR pensent que chaque mesure permettant de consolider le 2e pilier est un bon moyen de
prévenir une intervention ultérieure des PC, financées par l’impôt. Le versement sous forme
de rente permet aux assurés d’avoir un revenu planifiable à long terme (AI). Selon SO, les
pertes de recettes fiscales devraient rester limitées. Pour GE, il serait important que l’assuré
puisse choisir la forme du versement (capital ou rente) y compris pour les prestations de libre
passage.
Partis politiques et sections des partis politiques
Le PLR, le pvl, le PSS et le PST se prononcent pour la possibilité de percevoir les avoirs de
libre passage sous forme de rente. Le PSS relève cependant que la mesure n’aura qu’une
efficacité limitée, parce que l’Institution supplétive utilisera ses propres paramètres – qui sont
60
bas – pour le calcul des rentes. Le pvl approuve la mesure et propose pour cette raison que
les personnes qui perdent leur emploi moins de dix ans avant l’âge de référence puissent
laisser leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier
employeur, de sorte qu’elles puissent percevoir plus tard une rente réglementaire et sur la
base de l’avoir de vieillesse disponible.
Organisations faîtières de l’économie
L’USAM, l’USP, l’USS, la SEC Suisse et Travail.Suisse approuvent la proposition. En tant
qu’organisme responsable de l’institution, l’USAM approuve l’élargissement des
compétences de l’Institution supplétive. Mais des conditions impératives s’imposent pour que
l’Institution supplétive puisse utiliser ses propres bases techniques pour le calcul des rentes
et qu’elle ne soit pas tenue de verser les prestations minimales LPP. La SEC Suisse et
Travail.Suisse considèrent le fait que l’Institution supplétive puisse utiliser ses propres
paramètres comme objectivement raisonnable, puisque les assurés concernés n’ont jamais
appartenu à la communauté de risque de la fondation. L’USS demande qu’il soit garanti que
le versement des avoirs de libre passage sous forme de rente concerne aussi les prestations
surobligatoires.
L’UPS/economiesuisse rejettent la disposition, ne la considérant pas comme prioritaire. En
principe, les milieux économiques estiment pouvoir supporter cette tâche supplémentaire de
l’Institution supplétive. Mais cette proposition pourrait être examinée plus tard, à l’occasion
d’une prochaine révision de la LPP.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Huit organisations de cette catégorie approuvent la proposition du Conseil fédéral (FARES,
CSA, ASA/SVS, PI, DOK, PMS, FSA, Retina Suisse, ASP). Des organisations de défense
des personnes handicapées (PI, la DOK et l’ASP) soulignent en particulier le fait que cette
mesure sera aussi bénéfique aux chômeurs âgés qui ne peuvent plus travailler pour des
raisons de santé, mais qui n’ont pas droit à une rente AI du fait que leur invalidité n’atteint
pas un taux de 40 %.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
L’ASIP, la CSEP, le Fonds de garantie LPP, l’Institution supplétive, le Forum de
prévoyance, l’ASA/SVV, le PK-Netz, la BVK, IDP et Publica soutiennent la possibilité de
percevoir les avoirs de libre passage sous forme de rente auprès de l’Institution supplétive,
tout en émettant quelques réserves. L’Institution supplétive est prête à assumer cette
tâche, mais à la condition qu’elle puisse déterminer elle-même les bases techniques, comme
l'avant-projet le prévoit. L’ASIP et le Forum de prévoyance relèvent que la mesure devrait
être strictement réservée aux personnes qui ont quitté la vie active contre leur gré. La CSEP
donne son approbation à condition que l’Institution supplétive puisse verser uniquement la
rente correspondant à l’avoir de vieillesse LPP. Selon le Fonds de garantie LPP, il importe
que la solution soit viable et qu’il soit possible d’appliquer un taux de conversion inférieur au
taux minimal fixé dans la loi. Il faudrait donc délimiter plus précisément les possibilités de
rachat d’une rente. Il faudrait prévenir une optimisation pure et simple des droits à la rente.
L’ASA/SVV demande que l’Institution supplétive soit tenue d’appliquer le régime de
l’assurance obligatoire. Elle estime que les assurés subiraient un désavantage contraire au
système si l’Institution supplétive n’était pas obligée de garantir le taux de conversion
minimal fixé dans la loi. La BVK suggère d’examiner d’autres mesures, comme celle
d’obliger les institutions de libre passage à verser une rente ou la possibilité de laisser sa
prestation de sortie auprès de l’institution de prévoyance du dernier employeur sans verser
de cotisations. Publica approuve la mesure proposée pour des raisons de politique sociale,
même si l’Institution supplétive doit choisir ses paramètres avec une extrême prudence.
61
L’ASA/SAktV se prononce contre la disposition. Elle estime certes choquant que des
personnes âgées disposant d’un avoir de libre passage n’aient pas la possibilité de percevoir
une rente. Mais elle considère la proposition comme problématique, dès lors que le taux de
conversion appliqué à cette rente serait trop élevé et qu’on doive procéder dans certains cas
à un arbitrage si le passage à l’Institution supplétive permettait d’améliorer la rente. En outre,
les assurés qui doivent percevoir une partie de la prestation de vieillesse sous forme de
capital devraient aussi pouvoir profiter de cette possibilité. Pour éviter ce problème,
l’ASA/SVV propose que les assurés puissent, à partir d’un certain âge, rester dans
l’institution de prévoyance du dernier employeur et ajourner le versement de la rente.
Autres participants
Plusieurs autres organisations et un particulier approuvent la proposition (CSIAS, SDRCA,
cp, transfair, GastroSuisse, Ebenrain-Konferenz et T.B.). Selon la CSIAS, celle-ci est très
importante pour les personnes touchées par la pauvreté, car la possibilité de toucher des
prestations du 2e pilier de façon échelonnée et jusqu’au décès a une efficacité préventive
contre la pauvreté, ce qui la rend préférable à un simple retrait de capital. T.B. propose
d’obliger les institutions de prévoyance à offrir la possibilité d’ajourner la rente.
4.10 Abaissement du seuil d’accès à la LPP
Le seuil d’accès pour l’assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire,
aujourd’hui fixé à 21 060 francs (soit trois quarts de la rente AVS maximale), doit être
abaissé au niveau de la rente AVS minimale (actuellement de 14 040 francs), ce qui
permettra d’élargir le cercle des personnes assurées obligatoirement.
Sur les 96 participants à la consultation qui se sont prononcés sur l’abaissement du seuil
d’accès à la LPP, 63 l’approuvent totalement ou en partie. L’amélioration de la couverture
d’assurance des travailleurs atypiques, notamment pour les risques décès et invalidité, est
plus particulièrement saluée. 33 participants rejettent une proposition qu’ils jugent inefficace
et coûteuse.
Cantons
La grande majorité des 18 cantons qui se prononcent sur l’abaissement du seuil d’accès à la
LPP (BE, LU, SZ, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, AI, SG, GR, TG, VD, VS, NE, GE, JU)
soutiennent la proposition. L’extension de la couverture d’assurance pour les travailleurs
atypiques est accueillie favorablement, notamment parce que le renforcement de la
prévoyance professionnelle permettra d’alléger la charge financière liée aux prestations
complémentaires (LU, ZG, FR, BS, GR, JU). SG souhaite que les conséquences de la
réforme soient détaillées dans le projet : la baisse du revenu disponible pour les personnes
actives affecte plus durement les bas revenus et pourrait entraîner des charges
supplémentaires pour l’aide sociale et une augmentation du travail au noir. Seuls SZ et BL
rejettent la mesure. SZ souligne que les prestations de l’AVS offrent déjà, pour des revenus
si modestes, un taux de remplacement compris entre 75 et 100 %. BL fait valoir que
l’abaissement du seuil d’accès doit être réglé par les partenaires sociaux au niveau
réglementaire. Le rapport serait également trompeur, car l’amélioration des rentes serait
marginale pour les bas revenus.
Partis politiques et sections des partis politiques
Parmi les partis représentés à l’Assemblée fédérale, le PDC, le PEV, le PLR, le pvl, l’UDC et
le PSS prennent position sur l’abaissement du seuil d’accès. Le PDC, le PEV, le pvl et le
PSS approuvent la proposition. Les deux premiers estiment néanmoins qu’il serait plus
important, sur le plan de la politique sociale, d’améliorer la situation des salariés qui ne
62
réalisent un revenu supérieur au montant actuel de la déduction de coordination qu’en
cumulant plusieurs emplois à temps partiel et qui ne sont donc pas soumis à la prévoyance
professionnelle obligatoire. Pour le PSS, la priorité devrait aller au renforcement du 1er pilier.
Le pvl préconise, pour des raisons de clarté et de simplicité, la suppression pure et simple
du seuil d’accès. Le PLR et l’UDC s’opposent à une mesure qui impliquerait une extension
des prestations dans le domaine de la prévoyance obligatoire. Pour le PLR, il n’est pas
certain qu’une telle extension soit dans l’intérêt des assurés, car elle entraîne un
renchérissement de la main-d’œuvre susceptible d’avoir des conséquences négatives sur
l’emploi.
Parmi les autres partis, le PCS, le PST, le PDC-F et le PSG 60+ approuvent l’abaissement
du seuil d’accès. Pour le PCS, c’est le total des revenus provenant de plusieurs emplois à
temps partiel qui devrait être assuré dans le cadre du 2e pilier. Le PSG 60+ est convaincu
qu’une telle solution, associée à d’autres mesures, aura des effets positifs sur les
demandeurs d’emploi âgés. Le PS 60+ rejette au contraire une mesure qui conduirait à un
gonflement inutile de la prévoyance professionnelle dans le segment des bas salaires, un
segment dans lequel elle n’est précisément pas efficace, puisque des cotisations
relativement élevées ne parviennent à financer que des rentes modestes. Un renforcement
du 1er pilier est jugé préférable.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
L’UVS se félicite de l’abaissement du seuil d’accès et de la meilleure couverture d’assurance
qu’elle représente pour les salariés à temps partiel. Elle souligne néanmoins la charge
supplémentaire qui en résulte pour les bas revenus, ce qui pourrait conduire à une
augmentation du nombre de travailleurs pauvres. Elle regrette que les conséquences des
mesures proposées sur les coûts salariaux et l’emploi ne soient pas mieux connues, ce qui
ne permet pas de se prononcer de manière définitive sur la proposition.
Associations faîtières de l’économie
L’USS, Travail.Suisse et la SEC Suisse approuvent la mesure, en particulier dans la
perspective d’une protection des risques d’invalidité et de décès pour les travailleurs
atypiques. L’USS y voit en outre un moyen de limiter le recours à des taux d’occupation très
faibles pour échapper à l’assurance obligatoire LPP. La SEC Suisse soutient que la
constitution d’un avoir de vieillesse plus important peut compenser la baisse du taux de
conversion. L’USAM, l’UPS, economiesuisse et l’USP refusent clairement la proposition.
L’USAM et l’USP considèrent qu’une extension de la prévoyance professionnelle aux bas
salaires entraînerait une augmentation substantielle des coûts. Les déductions salariales ne
seraient pas supportables pour les salariés concernés. Elles pourraient également avoir un
impact sur l’emploi et favoriser le développement du travail au noir. L’UPS/economiesuisse
font valoir que le faible niveau des rentes futures ne représenterait pas une compensation
raisonnable des efforts demandés pour la constitution de l’avoir de vieillesse, d’autant que
les coûts administratifs engendrés seraient élevés.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Certaines organisations d’aînés (Pro Senectute, CSA, AVIVO, FSR), des organisations de
défense des personnes handicapées (DOK, PI, PMS, FSA, Retina Suisse), des
organisations féminines (CFQF, alliance F, Wyber Net, Frauenzentrale Zürich,
GrossmütterRevolution) et d’autres organisations de cette catégorie (PF, ASI, COFF, ssp)
sont favorables à l’abaissement du seuil d’accès. C’est l’amélioration de la couverture
d’assurance des travailleurs à temps partiel qui est plus particulièrement mise en avant. Le
ssp est convaincu que la proposition permettra de remédier dans une large mesure au
recours abusif à de faibles taux d’occupation afin de contourner le seuil d’accès. Certaines
organisations de défense des personnes handicapées (DOK, PI et PMS) soulignent
63
l’importance de l’abaissement du seuil d’accès pour la prévoyance en cas d’invalidité : moins
de la moitié des bénéficiaires d’une rente AI touchent aujourd’hui une rente d’invalidité de la
prévoyance professionnelle et il est fréquent que les personnes atteintes dans leur santé ne
trouvent plus que des emplois mal rémunérés durant les dernières années qui précèdent la
survenance d’une invalidité. L’ASI, alliance F et la CFQF soulignent néanmoins que,
contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, l’amélioration du taux de remplacement
pour les bas revenus serait nulle ou minime : les salaires avant le départ à la retraite
baisseraient sans que les besoins vitaux après la retraite soient mieux couverts.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Le PK-Netz, la BVK et IDP soutiennent clairement l’abaissement du seuil d’accès. Le PKNetz souligne que la mesure profitera surtout aux personnes travaillant à temps partiel ou
pour plusieurs employeurs et que l’amélioration de la protection des risques d’invalidité et de
décès est très importante. La BVK estime que la mesure contribuera à réduire le risque de
pauvreté à la retraite, ce qui aura un effet positif sur les prestations complémentaires et l’aide
sociale. L’ASIP considère que l’abaissement du seuil d’accès mérite d’être examiné, puisque
la mesure aurait des conséquences positives sur le plan social et serait techniquement
possible. Les conséquences financières ne devraient toutefois pas être sous-estimées,
raison pour laquelle la décision devrait être laissée aux partenaires sociaux. Le Fonds de
garantie LPP s’attend à ce que les personnes nouvellement soumises au régime obligatoire
de la LPP soient dans leur grande majorité assurées auprès de l’institution supplétive. La
mesure provoquera vraisemblablement une hausse des prestations pour insolvabilité. Le
nombre d’avoirs oubliés que les institutions de prévoyance devront annoncer à la Centrale
du 2e pilier sera lui aussi en augmentation. La caisse de pension Veska et le Groupe Mutuel
sont favorables à un abaissement du seuil d’accès, mais à un niveau plus élevé que celui
proposé dans le projet, soit 5/8 de la rente AVS maximale (17 550 francs actuellement) ou
130 % de la rente AVS minimale (18 252 francs actuellement).
La CSEP, l’ASA/SAktV, la VVP, inter-pension, le Forum de prévoyance, l’ASA/SVV,
l’USF, Allvisa Vorsorge, GastroSocial, la Pensionskasse des Kantons Schwyz et
Publica rejettent l’abaissement du seuil d’accès à la LPP. Plusieurs participants (CSEP,
VVP, inter-pension, ASA/SVV, Allvisa Vorsorge et Pensionskasse des Kantons
Schwyz) soulignent que le rapport coûts-avantages n’est pas favorable aux assurés
concernés et que la mesure conduit à une situation de surassurance si l’on considère les 1er
et 2e piliers dans leur ensemble. La CSEP rappelle que l’objectif du projet est le maintien de
la prévoyance et non son extension. La VVP et l’ASA/SVV font valoir les coûts administratifs
élevés. Elles craignent en outre que l’augmentation des coûts salariaux entraîne une baisse
de l’emploi.
Autres participants
La CSIAS, le kf, Suisseculture, Justitia et Pax, la CSDE, la FSFM, transfair, l’EbenrainKonferenz et deux particuliers (T.B., M.M.) sont favorables à l’abaissement du seuil d’accès.
La CSDE souligne néanmoins que les cotisations LPP entraîneront une baisse du salaire
avant la retraite sans que la couverture des besoins vitaux après la retraite soit mieux
assurée. Elle regrette que la présentation du rapport ne soit pas plus nuancée sur ce point.
La FSFM partage cet avis et demande que les taux d’occupation soient cumulés et que le
total des revenus soit assuré dans la prévoyance professionnelle. transfair souligne que
cette mesure fait obstacle aux tentatives des employeurs de contourner la prévoyance
professionnelle. La protection des nouveaux assurés contre les risques d’invalidité et de
décès s’en trouve de plus améliorée.
La SDRCA se montre plutôt critique à l’égard d’une extension non négligeable du salaire
assuré et donc d’une hausse des charges salariales accessoires. Elle estime que les
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implications économiques devraient être examinées de plus près et s’oppose à une
extension des prestations sous couvert de compensation.
Le Forum PME rejette l’abaissement du seuil d’accès, une mesure susceptible d’entraîner
une augmentation sensible des charges administratives pour les entreprises et les
institutions de prévoyance. Il faudrait d’abord s’assurer de l’utilité effective de la mesure.
Neuf associations membres de l’USAM rejettent, dans des prises de position largement
similaires (BCS, UPSV, ASET, FSS, USMC, Fromarte, coiffuresuisse, interieursuisse,
ASGC), l’abaissement du seuil d’accès à la LPP pour les mêmes motifs que l’USAM.
hotelleriesuisse et GastroSuisse critiquent également une extension des prestations jugée
trop onéreuse et pas assez efficace.
4.11 Fixation ex post du taux d’intérêt minimal LPP
La fixation ex post du taux d’intérêt minimal doit permettre de mieux tenir compte du niveau
effectif des rendements.
Une cinquantaine de participants à la consultation se prononcent sur cette proposition, en
majorité pour la rejeter. Les réactions sont particulièrement négatives de la part des
associations professionnelles et des institutions de prévoyance, qui estiment que la
proposition compliquerait singulièrement les choses – avec la tenue de deux taux pour la
même année – sans apporter d’avantage significatif.
Cantons
Trois cantons approuvent la fixation ex post du taux d’intérêt minimal (VD, GR, AI), tandis
que deux la rejettent (UR, SZ). AI soutient que si la méthode actuelle présente l’avantage de
la prévisibilité, elle se révèle en fait presque toujours fausse. Une fixation ex post permettrait
de tenir compte des rendements effectifs des caisses. SZ demande une reformulation
précisant que « le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal à l’avance pour l’année
suivante ». UR affirme que la proposition compliquerait la procédure, alors que son effet sur
plusieurs années serait faible.
Partis politiques et sections des partis politiques
Parmi les partis politiques, seul le PSS se montre explicitement favorable à la fixation ex
post, car cette méthode reflèterait mieux les rendements effectifs des caisses, ce qui serait
important pour la confiance dans le 2e pilier. Tous les autres partis et sections qui se sont
prononcés sur cette proposition la rejettent (PDC, PLR, UDC, JDC, JUDC, JUDC AG, JLRS,
PS 60+) au motif qu’elle compliquerait la procédure sans apporter de réelle plus-value. Selon
l’UDC, la variante la plus efficace serait la fixation par les caisses elles-mêmes.
Associations faîtières de l’économie
Parmi les associations faîtières de l’économie, l’USS, la SEC Suisse et Travail.Suisse sont
favorables à la proposition, alors que l’UPS/economiesuisse et l’USAM la rejettent. Si les
premiers mettent en avant le fait de pouvoir se conformer aux rendements effectivement
réalisés, les seconds critiquent surtout la complexité du système proposé et le manque de
prévisibilité.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et
organes d’exécution
Les associations professionnelles et les institutions de prévoyance sont majoritairement
défavorables à la proposition. L’ASIP, la CSEP et l’ASA/SAktV, l’ASA/SVV, la BVK, la
caisse de pension Veska, Allvisa Vorsorge, IDP, la SIBA, Publica, le GIP et GastroSocial
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rejettent une disposition qui compliquerait le système avec l’utilisation de deux taux différents
pour la même année sans apporter d’avantage significatif. Publica met en avant les
problèmes d’insécurité juridique en cas de fixation ex post et souligne le fait que la stratégie
de placement ne peut pas être définie de manière ex post. Une fixation ex post du taux
d’intérêt par les caisses serait par ailleurs déjà possible aujourd’hui. La seule association
professionnelle à soutenir la proposition est inter-pension.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations, d’indépendants et autres
La fixation ex post est acceptée par la SKS, la DOK, l’UCBAveugles et transfair. Neuf
organisations membres de l’USAM (BCS, UPSV, FSS, USMC, ASGC, ASET, Fromarte,
coiffuresuisse, interieursuisse) rejettent la proposition pour les mêmes motifs que l’USAM.
4.12 Financement additionnel en faveur de l’AVS
Il est prévu d’inscrire dans la Constitution le principe d’un relèvement du taux de la TVA de
deux points de pourcentage au maximum en faveur de l’AVS. La TVA serait majorée d’un
point au moment de l’entrée en vigueur de la réforme ; le deuxième relèvement
interviendrait lorsque la situation financière de l’AVS l’exige. Le produit du relèvement de la
TVA serait versé intégralement à l’AVS.
Le financement additionnel est lié à deux conditions fondamentales qui doivent être inscrites
dans la loi :
1. le principe de l’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans ;
2. le principe d’une limitation du droit aux rentes de veuves et de veufs aux personnes
ayant des tâches éducatives ou des devoirs d’assistance.
Le taux de la TVA peut être relevé au moyen d’une augmentation proportionnelle ou
linéaire.
Sur les 104 prises de position, 76 soutiennent le principe d’un financement additionnel par la
TVA (dont seize avec des réserves), tandis que 28 rejettent cette option. Les participants
favorables à la mesure soulignent qu’il est plus judicieux de faire appel à la TVA qu’à
d’autres impôts ou à une hausse du taux de prélèvement sur les salaires pour financer
l’AVS. Une petite cinquantaine de participants à la consultation se prononce sur la
proposition concrète : moins d’un tiers soutient la proposition d’un relèvement progressif de
deux points de pourcentage au maximum (six cantons, la SEC Suisse, l’UVS, plusieurs
organisations de défense des personnes handicapées). Plusieurs participants n’approuvent
qu’un relèvement plus modeste de la TVA ou seulement la première étape (un point) et
demandent qu’un relèvement supplémentaire soit lié à des conditions déterminées. Le
souhait d’examiner d’autres sources de financement est aussi exprimé à plusieurs reprises.
Le canton de TG et l’UVS soutiennent la proposition de coupler le relèvement de la TVA aux
deux conditions énoncées ; certains cantons ne l’acceptent que pour le relèvement d’un
point. La proposition est surtout rejetée par les organisations syndicales, les organisations
féminines et les organisations de défense des personnes handicapées (sur ce point, voir
également le ch. 3.3.2). Une augmentation proportionnelle est jugée préférable à une
augmentation linéaire dans un rapport de quatre contre un.
Cantons
Six cantons (SO, BS, NE, NW, TG, OW) approuvent la proposition d’un relèvement
progressif de la TVA.
La majorité des cantons reconnaît la nécessité d’un financement additionnel en faveur de
l’AVS et estime que la TVA constitue une solution plus judicieuse (« le moindre mal ») que
d’autres sources comme les impôts directs, les droits de succession ou une augmentation du
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taux de prélèvement sur les salaires qui ne pèserait que sur la population active (pour des
prises de position en ce sens, voir LU, SZ, OW, FR, SO, BS, BL, AI, AR, GR, TI, NE, JU,
VS, ainsi que GL et SH, se basant sur la prise de position de la CDF). GE se montre plus
circonspect concernant l’augmentation de la TVA et affirme qu’elle devrait être évitée, car
elle se répercute sur la compétitivité de l’économie suisse.
Plusieurs cantons (LU, SZ, BL, AI, GR, VS, GE, JU) estiment que le deuxième point de TVA
ne devrait être introduit qu’en cas de réelle nécessité (refus de tout « chèque en blanc » ou
de toute « cagnotte fiscale ») et qu’il devrait être lié à d’autres mesures, par exemple à un
relèvement progressif de l’âge de référence (SZ, AI, VS, JU, GR), ou être assorti de
nouvelles mesures d’économie permettant de réduire les dépenses (GE). BE ne considère
pas que la solution proposée soit optimale et demande une diversification du financement
additionnel : la TVA peut en faire partie, mais d’autres sources doivent également être
examinées (des droits de succession à l’échelle nationale, par ex.). ZH souligne les
répercussions négatives d’une hausse de la TVA, notamment la charge financière
supplémentaire qui incombera vraisemblablement aux cantons par le biais des prestations
complémentaires, et souhaite (comme LU) l’examen d’autres sources de financement. Pour
VD, une hausse de la TVA d’un point de pourcentage ne serait acceptable qu’en ultime
recours. Par contre, l’augmentation d’un deuxième point de TVA est totalement inacceptable,
car elle entraînerait une réduction du pouvoir d’achat et, en conséquence, un affaiblissement
de l’économie. VD préconise d’autres sources de financement, comme l’augmentation du
taux de l’impôt anticipé ou l’affectation à l’AVS de la part de TVA revenant actuellement à l’AI
et disponible dès 2017. De plus, une légère hausse des cotisations ne doit pas être taboue.
UR demande d’examiner l’option d’un relèvement de l’âge de référence au-delà de 65 ans
pour les hommes comme pour les femmes. ZG propose de renoncer à une hausse de la
TVA et de porter l’âge de référence à 67 ans ; le cas échant, il pourrait admettre une
augmentation d’un point de TVA et l’ajout d’un second point à condition qu’il soit lié au
relèvement de l’âge de référence au-delà de 65 ans. Les hausses de la TVA ne devraient
être que temporaires.
TG se déclare explicitement favorable à un couplage avec les autres points de la réforme.
Plusieurs cantons jugent qu’il serait opportun de coupler le relèvement du premier point de
TVA avec l’harmonisation de l’âge de référence et les restrictions en matière de rentes de
survivants (JU, GR, AI, SZ, LU, BL).
GE préférerait une augmentation linéaire de la TVA, tandis que BS, NE et VS prônent plutôt
une augmentation proportionnelle.
Partis politiques et sections des partis politiques
Le pvl salue la décision de chercher à combler une lacune de financement en faisant appel à
un impôt sur la consommation – en l’occurrence la TVA – plutôt qu’en alourdissant encore
les coûts du travail, ce qui serait contraire à la bonne marche de l’économie. Le PDC ne
s’oppose pas à une hausse modérée de la TVA si cela permet d’éviter une augmentation
inutile du taux de prélèvement sur les salaires. Le PSS ne rejette pas d’emblée un
relèvement proportionnel de la TVA au profit de la solidarité intergénérationnelle, mais
privilégie un impôt sur les successions (dans le sens de l’initiative populaire « Imposer les
successions de plusieurs millions pour financer notre AVS»). Un relèvement des cotisations
salariales représente une possibilité supplémentaire. Le PEV n’est pas disposé à augmenter
la TVA sans nécessité ; il pourrait néanmoins soutenir une hausse modérée (un point de
pourcentage au maximum) si l’introduction d’un impôt sur les successions et la poursuite de
l’immigration devaient ne pas suffire à compenser l’évolution démographique. Il souligne
néanmoins clairement qu’une hausse de la TVA reste préférable à une augmentation du taux
de prélèvement sur les salaires. Le PES approuve le relèvement proportionnel d’un point de
TVA, ce qui a l’avantage de toucher toutes les générations, mais il privilégie un financement
mixte de l’AVS : à côté de la TVA, qui doit être maniée avec parcimonie, d’autres recettes
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d’impôts doivent être trouvées, comme par exemple l’impôt sur les grandes successions ou
une augmentation des impôts sur l’alcool et le tabac. Une hausse des cotisations est
également envisageable. Le PBD juge acceptable un relèvement modéré de la TVA. Une
augmentation des cotisations (prélèvements salariaux) doit être évitée. La hausse de la TVA
devrait être progressive et liée à des conditions claires ; la possibilité d’un relèvement
supplémentaire de la TVA « en réserve » est clairement l’un des éléments susceptibles de
faire échouer la réforme. Le PLR n’accepte qu’une hausse de la TVA de 0,6 point au
maximum et à condition qu’elle soit couplée à une flexibilisation et à une harmonisation de
l’âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes (pas nécessairement à une
adaptation des rentes de veuve). Une hausse supplémentaire de 0,4 point au maximum ne
serait envisageable que dans le cadre d’un frein à l’endettement de l’AVS et devrait être
nécessairement couplée à un relèvement progressif de l’âge de la retraite de 24 mois au
maximum. L’UDC rejette toute hausse d’impôt sous quelque forme que ce soit, y compris
une hausse de la TVA. Elle demande que le point supplémentaire de TVA prélevé depuis le
1er janvier 1999 soit intégralement crédité à l’AVS, sans que 17 % des recettes de cette
hausse servent à financer la contribution de la Confédération aux dépenses de l’assurance.
Le PST s’oppose catégoriquement à une hausse de la TVA qu’il considère comme une taxe
antisociale, d’autant que le point de TVA n’irait pas en entier à l’AVS. A son avis, le
financement de l’AVS doit plutôt passer par une augmentation de l’assiette des cotisations
qui devrait toucher tous les revenus.
Parmi les sections des partis politiques, le PS 60+ reconnaît la nécessité de ressources
supplémentaires et prône un financement sur les recettes fiscales générales et les droits de
succession. Le PSG 60+ refuse une hausse de la TVA, mais serait favorable à une
augmentation des cotisations. Pour le PDC-F, une augmentation proportionnelle de deux
points du taux de TVA en deux étapes, qui répartit l’effort financier sur toute la population, en
chargeant moins les biens de consommation, paraît inéluctable. Les jeunes des partis
bourgeois (JDC, JUDC, JUDC AG et JLRS) considèrent qu’une hausse de la TVA devrait
être une solution de dernier recours. Ils craignent qu’une telle hausse ait pour effet de
masquer l’urgence d’une réforme et estiment que les paramètres du système doivent être
adaptés à l’évolution démographique de telle sorte qu’un financement supplémentaire par la
TVA ne soit plus nécessaire. Les Seniors UDC BE rejettent, comme le parti national, toute
hausse de la TVA. Aucune section de parti n’accepte l’idée d’un couplage entre une hausse
de la TVA et les autres mesures mentionnées au titre de conditions, car toutes refusent l’un
ou l’autre de ces deux éléments.
Autorités et institutions apparentées
La CDF privilégie un financement de l’AVS au moyen d’un relèvement de la TVA plutôt que
par une hausse des cotisations AVS. L’augmentation des charges liées à la taxe occulte
représente pour les cantons un moindre mal par rapport à une atteinte à la souveraineté
fiscale et à l’extraction du substrat fiscal de ces derniers, ce que la CDF rejette
catégoriquement.
Associations faîtières des villes, des communes et des régions de montagne
L’UVS considère que le relèvement de la TVA constitue une option réaliste et salue la
proposition d’échelonner cette hausse et de la limiter à deux points de pourcentage au plus.
Elle soutient également le lien établi avec l’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans et
les restrictions proposées pour les rentes de veuve. Elle souhaite aussi y inclure les
possibilités de retraite partielle.
Associations faîtières de l’économie
La SEC Suisse apporte son soutien à la proposition de financement additionnel et à sa mise
en œuvre en deux étapes. L’USS reconnaît la nécessité d’un financement additionnel pour
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l’AVS et considère la hausse de la TVA comme une source possible de financement. Elle
estime toutefois que l’augmentation des cotisations salariales pour l’AVS ne doit pas être un
sujet tabou. L’USS serait également favorable, pour assurer le financement additionnel de
l’AVS, à un impôt national sur les successions et à une lutte contre les lacunes du système
des cotisations AVS. Une condition nécessaire au relèvement de la TVA est que les recettes
supplémentaires soient intégralement créditées à l’AVS. Travail.Suisse estime qu’une
hausse de la TVA représente un sacrifice nécessaire pour consolider la situation de l’AVS.
L’organisation soutient qu’un point de pourcentage doit rapidement être prélevé pour la
génération des baby-boomers. Ce prélèvement supplémentaire devrait être d’une durée
limitée, car il s’agit de répondre à un phénomène temporaire. A moyen terme, une nouvelle
hausse de la TVA n’est envisageable que si les finances de l’AVS l’exigent (pas de hausse
« préventive » de la TVA). Travail.Suisse suggère de définir à l’avance, dans le cadre d’un
mécanisme d’intervention applicable aux recettes, les conditions préalables à tout
relèvement de la TVA d’un second point de pourcentage.
La SEC Suisse, l’USS et Travail.Suisse préfèrent, pour des raisons de politique s